Proposta di decisione del Consiglio sul miglioramento della cooperazione di polizia fra gli Stati membri dell’Unione europea in particolare alle frontiere interne, che modifica la convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen /* COM/2005/0317 def. - CNS 2005/0013 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 18.7.2005 COM(2005)317 def.initivo 2005/0131(CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sul miglioramento della cooperazione di polizia fra gli Stati membri dell’Unione europea in particolare alle frontiere interne, che modifica la convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen ENEN. (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA - Motivazione e obiettivi La proposta di decisione del Consiglio sul miglioramento della cooperazione alle frontiere interne degli Stati membri dell’Unione europea figura nel programma legislativo e di lavoro della Commissione (cosiddetto CLWP) per il 2005, rif. IRMS 2004/JLS/036, e già nel CLWP per il 2004. Nel programma dell’Aia del 4 novembre 2004, il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte per l’ulteriore sviluppo dell’ acquis di Schengen per quanto riguarda la cooperazione operativa transfrontaliera tra forze di polizia, e nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo del 29 marzo 2004 dà mandato al Consiglio di esaminare misure nel settore dell’“inseguimento in flagranza oltre frontiera” nella prospettiva dell’ulteriore sviluppo del quadro legislativo. - Contesto generale Il trattato di Amsterdam ha fatto dell’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia un nuovo obiettivo dell’Unione. La libera circolazione delle persone in quello spazio implica che si debba compensare il deficit di sicurezza conseguente all’abolizione dei controlli alle frontiere, dato che gli autori di atti criminali sono altrettanto liberi di circolare quanto gli onesti cittadini. Gli ostacoli alla cooperazione permettono un’impunità che bisogna debellare. Nelle regioni frontaliere il lavoro quotidiano delle forze di polizia risente molto della coesistenza di giurisdizioni diverse e fra loro permeabili. Disporre di meccanismi di cooperazione appropriati è pertanto una necessità impellente in quelle regioni, dove la sfida posta dalla sicurezza è maggiore che ovunque nel resto dell’Unione. Anche se ogni regione è unica per demografia, geografia e prosperità, la similitudine delle esigenze in termini di cooperazione permette di delineare un quadro comune per fare fronte agli ostacoli alla cooperazione, al coordinamento delle attività e allo scambio di informazioni. Se questo quadro comune fallirà, le diverse pratiche e norme in relazione all’individuazione dei reati, alle indagini e alle azioni penali con implicazioni transfrontaliere finiranno per vanificare l’attività di contrasto e per creare distorsioni nella sicurezza. Per raccogliere queste sfide e in mancanza di un quadro generale, gli Stati membri hanno concluso fra loro accordi bilaterali. La convenzione Schengen si limita a stabilire norme generali e lascia che siano gli Stati membri a definire le modalità di attuazione. In ogni modo, la situazione che si è creata, l’esperienza acquisita e le richieste formulate all’Unione rendono indispensabile legiferare in base a principi comuni di fondo, che migliori i meccanismi esistenti e crei strutture dirette a promuovere lo sviluppo. Fra le strutture create, alcune hanno dato prova di grande efficienza, come i centri di cooperazione permanenti che riuniscono sotto lo stesso tetto i soggetti impegnati localmente nell’attività di contrasto su entrambi i versanti della frontiera. - Disposizioni vigenti Le conclusioni del Consiglio di Tampere del 1999 precisano il quadro normativo e, in misura minore, la base operativa dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia introdotti dal trattato sull’Unione europea, altrimenti detto trattato di Amsterdam del 1997. Il piano d’azione di Vienna[1] del 1998, che resta valido ai sensi del trattato di Amsterdam, raccomanda l’ampliamento della cooperazione transfrontaliera, istituendo strutture permanenti di cooperazione come commissariati comuni e centri di cooperazione di polizia e doganale alle frontiere interne. La convenzione Schengen del 1990 che il trattato di Amsterdam ha integrato nell’ambito dell’Unione dispone l’abolizione dei controlli alle frontiere e nel contempo rafforza le misure di controllo alle frontiere esterne. Per compensare il deficit di sicurezza conseguente all’abolizione dei controlli alle frontiere sono stati introdotti nuovi meccanismi che attuano e promuovono la cooperazione di polizia. Nel programma dell’Aia del 5 novembre 2004, il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte per l’ulteriore sviluppo dell’ acquis di Schengen con riguardo alla cooperazione operativa transfrontaliera tra forze di polizia. - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Tale decisione è coerente con le politiche in ordine alla progressiva istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO - Consultazione delle parti interessate Non sono state necessarie consultazioni specifiche. Le conclusioni che si sarebbero potute trarre da eventuali consultazioni già esistono nel contesto di attività precedenti e in fieri dell’Unione (ricerca, gruppi del Consiglio e altri forum europei dedicati alla cooperazione di polizia). Quelle attività hanno sistematicamente individuato gli aspetti di cui tratta la presente decisione, quali le esigenze strutturali di un quadro transfrontaliero. Le principali fonti consultate sono: 1) la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Rafforzare la cooperazione di polizia e doganale nell’Unione europea” (COM(2004)376 definitivo) del 18.5.2004, ai cui fini la Commissione ha consultato le autorità di contrasto degli Stati membri e che si basa su un’ampia ricerca e sui risultati del processo di valutazione Schengen per il periodo 2000-2004; 2) il “Catalogo delle raccomandazioni per la corretta applicazione dell’ acquis di Schengen e migliori pratiche - Cooperazione di polizia” (doc. 9788/01/03 SCH-EVAL 40 COMIX 328 rev. 1 del 16 giugno 2003) contenente raccomandazioni concrete delle autorità di contrasto per apportare miglioramenti nel campo oggetto della presente proposta; 3) gli esiti del dibattito della task force dei capi della polizia europei relativo al rafforzamento della cooperazione di polizia in particolare nelle zone in prossimità delle frontiere interne dell’UE; 4) le conclusioni del seminario “ Policing without frontiers ” (Polizia senza frontiere) tenutosi nei Paesi Bassi nel marzo 2004. - Richiesta e utilizzazione dei pareri di esperti Non pertinente. - Valutazione d’impatto In relazione all’impatto sui diritti fondamentali, è opportuno sottolineare che l’obiettivo diretto della decisione è contribuire all’attuazione degli articoli 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali che recita “Ogni individuo ha diritto alla vita e all’integrità fisica”; per questo, la decisione promuove la cooperazione transfrontaliera fra autorità di contrasto, nel rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni degli Stati membri e di altri diritti fondamentali e principi sanciti dalla Carta. Inoltre, il trattamento dei dati è protetto a norma dell’articolo 8 della Carta. 3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA - Sintesi dell’azione proposta La decisione dispone un quadro comune trasparente nel cui ambito si attui e sviluppi ulteriormente la cooperazione transfrontaliera di polizia, soprattutto alle frontiere comuni. A tal fine la presente decisione stabilisce norme generali che promuovono la cooperazione strategica e operativa fra autorità di contrasto, contribuendo così a attuare il dettato dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea, ossia fornire ai cittadini dell’Unione europea un livello elevato di sicurezza. Più specificamente, realizza questo obiettivo a) intensificando e migliorando lo scambio di informazioni in tutti i campi della cooperazione fra autorità di contrasto; b) attuando un’azione comune di coordinamento delle attività strategiche e operative su base permanente; c) attuando un’azione congiunta per lo svolgimento di attività operative; d) ampliando le capacità transfrontaliere esistenti; e) istituendo strutture di sorveglianza e cooperazione che promuovano lo sviluppo. La presente decisione non pregiudica l’abolizione dei controlli alle frontiere interne di cui all’articolo 2 della convenzione Schengen. - Base giuridica Costituiscono la base giuridica della proposta l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e gli articoli 32 e 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea. A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo sull’integrazione dell’ acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, le proposte e le iniziative che si baseranno sull’ acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati. - Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive dell’Unione europea. Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta per i motivi che seguono: La proposta intende strutturare in un quadro trasparente principi comuni di cooperazione fra autorità di contrasto applicabili in tutta l’Unione. L’obiettivo è promuovere l’attività di contrasto a un livello elevato e equivalente, e evitare distorsioni dovute a differenze che arrecano pregiudizio alla sicurezza dei cittadini; obiettivo che, di fatto, gli Stati membri da soli non sono in grado di raggiungere. La presente decisione, inoltre, comporta una modifica della convenzione Schengen che gli Stati membri da soli non potrebbero apportare. Gli Stati membri non sono in grado, singolarmente, di gestire la propria sicurezza non solo a causa della permeabilità dei confini, ma anche dell’interdipendenza dei rispettivi organi di contrasto. Ne discende una competenza comune per la sicurezza dell’Unione in quanto spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia, che in generale, e per la sicurezza di ciascuno in particolare, esige strumenti come la presente decisione. La proposta fa confluire in un quadro trasparente unico le diverse forme e i diversi elementi esistenti dall’entrata in vigore della convenzione Schengen. Mancando tale quadro, le pratiche di contrasto applicate nell’Unione, e di conseguenza il livello di sicurezza dei cittadini, rischiano di svilupparsi in maniera difforme. L’azione a livello dell’Unione realizzerà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi. La presente decisione stabilisce “norme generali che promuovono la cooperazione strategica e operativa” fra le autorità di contrasto degli Stati membri e migliora “il livello di sicurezza dei cittadini dell’Unione europea”. Riunisce inoltre, in un quadro trasparente che incoraggia gli sviluppi futuri, i principi e le pratiche comuni di cooperazione transfrontaliera emersi nell’ultimo decennio in ambito Schengen e negli ultimi cinque anni nel contesto del funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il concetto di spazio di libertà, sicurezza e giustizia di cui agli articoli 61 del trattato CE e 29 del trattato sull’Unione europea presuppone una politica comune anche in materia di cooperazione transfrontaliera per la sicurezza, vista l’interdipendenza delle attività nazionali di contrasto. La proposta cerca un equilibrio tra l’esigenza di consolidare le pratiche, agevolare la cooperazione e sviluppare insieme una pratica operativa. Al riguardo, viene rispettata la competenza sovrana degli Stati membri, in relazione per esempio alla scelta dei mezzi e delle strategie di contrasto, e vengono indicati, se necessari, percorsi comuni di cooperazione. Il processo di valutazione Schengen si contraddistingue per la valutazione qualitativa della cooperazione transfrontaliera fra autorità di contrasto. In quel contesto, è opinione condivisa che sia necessario rispettare i principi comunemente convenuti per raggiungere un livello di sicurezza elevato e equivalente nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, così da evitare mutamenti delle tipologie criminali e effetti collaterali negativi sulla sicurezza nazionale. Nel contempo, tutti gli Stati membri concordano sul punto che il rispetto di principi comuni debba lasciar loro margine sufficiente per decidere in autonomia la misura del loro coinvolgimento nella cooperazione transfrontaliera, in funzione della realtà operativa. Per raggiungere questo equilibrio, ma anche per migliorare la qualità e le capacità di cooperazione, la presente decisione compendia l’esperienza degli ultimi dieci anni e ne integra gli sviluppi in strutture comuni di cooperazione, sostenendo in tal modo l’applicazione delle pratiche migliori e un continuo perfezionamento. I programmi incentrati su progetti finanziati dalla Commissione (AGIS), come la peer review organizzata sotto l’egida del Consiglio, evidenziano l’esigenza di principi e pratiche comuni. La proposta dà trasparenza agli sviluppi degli ultimi dieci anni, prevede infrastrutture per migliorare la cooperazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni e lascia che siano gli Stati membri a decidere autonomamente in quale misura intendono contribuire alla cooperazione transfrontaliera, secondo le necessità della realtà operativa. La proposta garantisce comunque che gli Stati membri agiscano in base a norme comuni se optano per le attività di cooperazione, e contempla meccanismi comuni di sorveglianza e revisione per adattare i processi in corso e permettere un’evoluzione trasparente. La modifica degli articoli 40 e 41 della convenzione Schengen deve essere apportata a livello UE. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. - Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per i motivi che seguono. La proposta prevede principi e strutture di cooperazione comuni, lasciando gli aspetti operativi alla discrezionalità degli Stati membri. Non interferisce con gli obblighi di sicurezza dei singoli Stati membri nei confronti dei cittadini, né con la loro competenza a organizzare le attività di contrasto secondo modalità conformi alle pratiche nazionali. La proposta evita inoltre che l’applicazione del principio di sussidiarietà ingeneri disparità che vanno a discapito delle esigenze di sicurezza della società o del funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per rispondere alla criminalità in modo equivalente è pertanto sufficiente e adeguato stabilire norme minime comuni che garantiscano la presenza, nelle regioni frontaliere, di capacità di contrasto sufficienti. L’istituzione del comitato di regolamentazione a norma della presente decisione comporterà costi aggiuntivi stimati a 202 500 EUR l’anno. Il funzionamento della presente decisione non interessa né gli operatori economici né i cittadini, per quanto beneficiari della cooperazione che quella comporta. - Scelta dello strumento Lo strumento scelto è una decisione basata sull’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea. Altri strumenti non sarebbero idonei per le ragioni qui esposte. Rinunciando a adottare un atto legislativo si finirebbe anzitutto per disattendere le ambizioni del programma dell’Aia, ma non solo: si impedirebbe l’emergere degli elementi operativi comuni che sottendono i vari strumenti bilaterali e multilaterali di cooperazione. Una normativa più rigida e dettagliata ignorerebbe le differenze che contraddistinguono le frontiere sul piano demografico, geografico e organizzativo. Le alternative sul piano regolamentare esistono (sovvenzioni per progetti multilaterali su attività di contrasto, manuali, cataloghi di pratiche migliori, peer review ) ma non sono manifestamente in grado di costituire il necessario quadro di principi comuni di cooperazione. Migliorare la cooperazione transfrontaliera è l’obiettivo della presente decisione e un’esigenza del programma dell’Aia. 4) INCIDENZA SUL BILANCIO Un totale stimato annuo di 202 500 EUR va posto a carico del bilancio UE per le risorse umane e le spese amministrative connesse con le riunioni del comitato di regolamentazione istituito dalla presente decisione, che ne definisce i compiti. I primi tempi e fino a quando non saranno diventate operative le proposte contenute nella decisione, il comitato dovrà riunirsi più di frequente e avrà bisogno di maggiore sostegno amministrativo per trovare soluzioni per la redazione di accordi standard, ad esempio, la creazione di strutture comuni e gli aspetti della valutazione. È opportuno che il comitato di regolamentazione si riunisca regolarmente, all’incirca due volte l’anno, per discutere la pianificazione e le misure necessarie per attuare l’articolo 3 della decisione del Consiglio sul miglioramento della cooperazione di polizia e doganale. Sarà la Commissione a organizzare e ospitare le riunioni. 5) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - Abrogazione della normativa vigente L’adozione della proposta comporterà l’abrogazione della normativa in vigore. - Illustrazione dettagliata della proposta L’articolo 1 descrive l’oggetto e la finalità, aumentare cioè il livello di sicurezza dei cittadini promuovendo la cooperazione operativa e strategica fra i servizi di polizia e doganali, in particolare alle frontiere interne dello spazio Schengen. Delinea quindi la struttura generale delle misure proposte per migliorare la cooperazione. L’articolo 2 definisce i termini fondamentali. L’articolo 3 sviluppa l’articolo 39 della convenzione Schengen e le decisioni del comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 e del 28 aprile 1999, che stabiliscono un elenco non tassativo di settori in cui è necessario migliorare lo scambio di informazioni. L’articolo 4 (coordinamento) elenca le attività di contrasto specifiche nelle regioni frontaliere che dovrebbero essere oggetto di coordinamento, e le condizioni per agevolare tale funzione. Riguarda quindi l’uso di apparecchi non compatibili, già riconosciuto come ostacolo maggiore alla cooperazione transfrontaliera. L’articolo 5 elenca le tecniche di cooperazione operativa come l’attibuzione di compiti agli ufficiali di collegamento ai funzionari di altri Stati membri. Le misure descritte contribuiranno a un uso efficiente delle risorse disponibili. L’articolo 6 fa obbligo di istituire strutture permanenti di cooperazione nelle regioni frontaliere. L’articolo 7 garantisce la protezione dei dati disponendo l’applicazione delle norme di cui al titolo VI della convenzione Schengen. L’articolo 8 introduce periodiche valutazioni fra pari e invita la Commissione a presentare rapporti di valutazione al Consiglio. L’articolo 9 definisce il rapporto fra la proposta e gli accordi o trattati bilaterali. L’articolo 10 istituisce un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione. L’articolo 11 modifica l’articolo 40, paragrafi 1, 2 e 7 (osservazione transfrontaliera), della convenzione Schengen, e amplia l’ambito di applicazione e sopprime la limitazione ai confini terrestri prevista all’articolo 41 (inseguimento oltre frontiera) della medesima convenzione. L’articolo 12 richiama le disposizioni dell’ acquis di Schengen abrogate dalla presente proposta. L’articolo 13 stabilisce il periodo di decorrenza dell’applicazione della decisione. 2005/0131(CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sul miglioramento della cooperazione di polizia fra gli Stati membri dell’Unione europea in particolare alle frontiere interne, che modifica la convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e gli articoli 32 e 34, paragrafo 2, lettera c), vista la proposta della Commissione[2], visto il parere del Parlamento europeo[3], considerando quanto segue: 1. L’articolo 29 del trattato sull’Unione europea stabilisce che l’obiettivo che l’Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un’azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. 2. Il piano d’azione di Vienna del dicembre 1998[4] promuove una stretta cooperazione tra autorità giudiziarie, forze di polizia e autorità doganali e altre autorità competenti nella prevenzione e lotta alla criminalità organizzata e non organizzata e sollecita la determinazione delle condizioni e dei limiti entro i quali le competenti autorità di polizia e doganali di uno Stato membro possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d’intesa con le autorità di quest’ultimo. 3. Nelle sue conclusioni il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 afferma la necessità di potenziare la cooperazione contro la criminalità per trarre massimo vantaggio dalla cooperazione tra le autorità degli Stati membri nell’ambito delle indagini sulla criminalità transnazionale svolte in qualsiasi Stato membro, e chiede di istituire le squadre investigative comuni di cui alla decisione quadro 2002/465/JHA del Consiglio[5]. 4. La convenzione del 1990 che applica l’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni[6] (di seguito “convenzione Schengen”), integrata nell’ambito dell’Unione europea a norma del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha introdotto nuove forme di cooperazione fra le autorità di polizia degli Stati membri dirette a compensare l’abolizione dei controlli alle frontiere comuni degli Stati Schengen. La convenzione Schengen è entrata in vigore il 26 marzo 1995 e da allora la cooperazione fra le forze di polizia e autorità doganali degli Stati membri è cresciuta notevolmente. 5. Gli Stati membri hanno concluso numerosi accordi e intese bilaterali per rispondere alle specifiche esigenze di cooperazione delle regioni frontaliere. L’assenza di un approccio unico nell’Unione può comportare livelli di sicurezza diversi lungo le frontiere comuni, come si evince dalle raccomandazioni formulate dai ministri sulla scorta delle relazioni della commissione permanente di valutazione e di applicazione della convenzione Schengen. 6. Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia e doganale nell’Unione europea[7], la Commissione evidenzia la necessità di moltiplicare gli strumenti, le misure operative e gli sforzi degli Stati membri sulle frontiere interne per trasformare l’Unione in un autentico spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 7. Il programma adottato all’Aia dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004 invita la Commissione a presentare proposte per l’ulteriore sviluppo dell’ acquis di Schengen con riguardo alla cooperazione operativa transfrontaliera tra forze di polizia. Secondo il programma, per un livello ottimale di protezione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è necessaria un’azione pluridisciplinare e concertata sia a livello dell’UE che a livello nazionale tra le autorità preposte all’applicazione della legge, in particolare la polizia, le dogane e la guardia di frontiera. 8. È pertanto necessario intensificare la cooperazione di polizia specialmente alle frontiere interne dell’Unione europea con strumenti multilaterali che migliorino lo scambio di informazioni, il coordinamento e la cooperazione operativa. La presente decisione dovrebbe tendere a standardizzare, semplificare e accelerare le procedure, evidenziare gli aspetti operativi basati su considerazioni strategiche comuni, accrescere l’efficacia e l’efficienza delle risorse umane e materiali. 9. È opinione unanime che uno scambio capillare di informazioni sia la premessa necessaria per garantire un’efficace cooperazione fra gli organi di contrasto. Per l’applicazione coerente dell’articolo 39 della convenzione Schengen è necessario determinare i tipi d’informazione che le autorità di contrasto degli Stati membri si possono scambiare direttamente ai fini della prevenzione e della ricerca di fatti punibili, senza dover presentare o trasmettere la domanda attraverso le autorità giudiziarie. 10. Una cooperazione efficiente può risultare soltanto da un coordinamento globale. È quindi opportuno che gli Stati membri coordinino le attività di polizia e doganali nelle regioni frontaliere con mezzi quali una pianificazione comune delle operazioni e delle risorse, un meccanismo permanente di consultazione e informazione reciproca, all’occorrenza formazione e esercitazioni comuni di preparazione a situazioni speciali (sequestri, cattura di ostaggi, manifestazioni). 11. È necessario introdurre forme di cooperazione operativa dirette a migliorare la disponibilità e l’efficienza delle risorse e l’efficacia nel gestire le attività quotidiane e le situazioni speciali. 12. È necessario istituire strutture permanenti di scambio delle informazioni che promuovano la cooperazione e il coordinamento e permettano di monitorare i processi di base. 13. È opportuno che alle misure di portata generale in esecuzione dell’articolo 3, quali lo sviluppo di soluzioni e formati tecnici standard per la trasmissione delle informazioni, si applichi la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10 della presente decisione. 14. Occorre modificare le disposizioni della convenzione Schengen sull’osservazione transfrontaliera e l’inseguimento oltre frontiera per accrescere l’efficacia e il successo delle operazioni e delle indagini penali, autorizzando entrambe le pratiche nei casi di indagini penali relative a reati passibili di consegna o estradizione. Inoltre, l’inseguimento oltre frontiera non dovrebbe limitarsi ai soli confini terrestri. 15. Poiché gli obiettivi dell’azione proposta, ossia migliorare la cooperazione tra servizi di polizia e autorità doganali, specialmente alle frontiere interne, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri data la natura transfrontaliera dei problemi di sicurezza, ma possono, a motivo dell’interdipendenza degli Stati membri, essere realizzati meglio a livello dell’Unione europea, il Consiglio può adottare provvedimenti ai sensi del principio di sussidiarietà definito all’articolo 5 del trattato CE e richiamato all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato all’articolo 5 del trattato CE, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi. 16. Il Regno Unito partecipa alla presente decisione, salvo per l’articolo 11, paragrafo 2, ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’ acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’ acquis di Schengen. 17. L’Irlanda partecipa alla presente decisione, salvo per l’articolo 11, paragrafi 1 e 2, ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’ acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato CE, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’ acquis di Schengen. 18. La presente decisione non pregiudica le disposizioni concernenti la parziale partecipazione all’ acquis di Schengen del Regno Unito e dell’Irlanda, definita rispettivamente dalle decisioni del Consiglio 2000/365/CE e 2002/192/CE. 19. In relazione all’Islanda e alla Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell’ acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen, che rientra nel settore contemplato all’articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa ad alcune modalità per l’applicazione del suddetto accordo[8]. 20. Per quanto concerne la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell’ acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen, che ricade nell’ambito contemplato all’articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa ad alcune modalità per l’applicazione del suddetto accordo, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE[9] del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo. 21. La presente decisione costituisce un atto fondato sull’ acquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, a eccezione dell’articolo 11 della presente decisione cui si applica l’articolo 3, paragrafo 2, del richiamato atto di adesione. 22. La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, DECIDE: Articolo 1 Oggetto 1. La presente decisione stabilisce norme generali che promuovono la cooperazione strategica e operativa, in particolare alle frontiere interne, fra le autorità oggetto della presente decisione definite all’articolo 2, e accrescono il livello di sicurezza dei cittadini dell’Unione europea: a) intensificando e migliorando lo scambio di informazioni in tutti i campi della cooperazione fra le autorità oggetto della presente decisione; b) ponendo in essere un’azione comune di coordinamento delle attività strategiche e operative su base permanente; c) istituendo un’azione congiunta per lo svolgimento di attività operative. 2. Gli Stati membri con una frontiera comune intensificano la cooperazione, principalmente nelle regioni frontaliere, allo scopo di: a) prevenire, individuare e indagare su qualunque tipo di reato riconducibile al livello di sicurezza delle regioni frontaliere o che su quello eserciti un particolare impatto; b) prevenire le minacce alla sicurezza interna e all’ordine pubblico e affrontare turbative dell’ordine pubblico; c) promuovere la sicurezza dei trasporti transfrontalieri su strada, per ferrovia, per via aerea o navigabile, quando di competenza delle autorità oggetto della presente decisione; d) prestarsi reciproca assistenza ai fini della prevenzione e della repressione di fatti punibili che causano o possono causare emergenze, catastrofi e incidenti gravi; e) acquisire e mantenere un’elevata conoscenza delle autorità oggetto della presente decisione e dei rispettivi sistemi giuridici e amministrativi; f) sviluppare le competenze, anche linguistiche, dei funzionari delle autorità oggetto della presente decisione, in relazione alle conoscenze specifiche necessarie per cooperare in una precisa regione frontaliera, cui non provvede in misura sufficiente il programma generale dell’Accademia europea di polizia (AEP/CEPOL). 3. La presente decisione non pregiudica l’abolizione dei controlli alle frontiere interne di cui all’articolo 18 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un “codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone”[10]. Articolo 2 Definizioni Ai sensi della presente decisione, si intende per a) “frontiere interne”: le frontiere di cui all’articolo 1 della convenzione Schengen[11]; b) “regione frontaliera”: la zona che ciascuno Stato membro definisce tale, comprendente in ogni caso tutto il territorio dello Stato membro che si estende per non più di 50 chilometri oltre la frontiera; c) “autorità oggetto della presente decisione”: le forze di polizia, le autorità doganali e altre autorità che operano ai sensi del titolo VI del trattato sull’Unione europea, salvo le autorità giudiziarie. Articolo 3 Scambio di informazioni 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 39 della convenzione Schengen, l’assistenza è prestata e le informazioni sono scambiate su richiesta delle autorità di polizia degli Stati membri, in particolare nei seguenti settori: 23. identificazione dei proprietari e conducenti di veicoli, natanti e aeromobili; 24. indagini sulle patenti di guida, anche in relazione a natanti e aeromobili; 25. localizzazione di una persona o reperimento del luogo di soggiorno; 26. identificazione degli utenti di telecomunicazioni (telefono, fax e Internet); 27. raccolta di informazioni presso gli interessati a opera della polizia, su base volontaria; 28. identificazione di persone; 29. trasmissione di intelligence di polizia da banche dati o schedari controllati dalle autorità oggetto della presente decisione, nel rispetto delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati; 30. preparazione di piani e coordinamento delle misure di ricerca e avvio delle ricerche di emergenza; 31. localizzazione dell’origine di merci, in particolare armi e veicoli (risalire i canali di vendita); 32. esame delle prove (quali danni a veicoli dopo reati di omissione di soccorso, cancellature su documenti); 33. esame di documenti ufficiali nazionali; 34. organizzazione di azioni operative comportanti osservazione transfrontaliera e inseguimento oltre frontiera, consegne controllate e operazioni di infiltrazione; 35. individui o gruppi criminali locali e modus operandi. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse, anche per iniziativa del servizio che le detiene, a tutte le autorità interessate oggetto della presente decisione. 3. Le ulteriori modalità precise di attuazione del presente articolo, riguardanti la definizione delle informazioni che è legittimo mettere a disposizione, le modalità di accesso e i canali per lo scambio, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10. Articolo 4 Coordinamento strutturale 1. Fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie, gli Stati membri coordinano le attività transfrontaliere delle autorità oggetto della presente decisione nelle regioni frontaliere. Tale coordinamento comprende: a) la preparazione, armonizzazione e attuazione della pianificazione e delle attività operative (operazioni di osservazione, ricerche e misure di prevenzione della criminalità), la gestione di manifestazioni pubbliche e la pianificazione delle corrispondenti risorse; b) l’esame della compatibilità e interoperabilità della strumentazione, in particolare della tecnologia di comunicazione e osservazione; c) lo sviluppo e l’attuazione di programmi di formazione comuni, comprendenti esercitazioni comuni di preparazione a situazioni speciali. L’azione può consistere in visite di lavoro, programmi di scambio, progetti d’istruzione comuni, in particolare per l’apprendimento delle lingue straniere, e nello sviluppo di moduli di istruzione comuni in relazione alla cooperazione in una regione frontaliera specifica. 2. Per agevolare il coordinamento delle attività svolte nelle regioni frontaliere dalle autorità oggetto della presente decisione, gli Stati membri: a) informano quelle autorità e le strutture permanenti di cooperazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di loro iniziativa e in tempi congrui, dei programmi di lavoro, delle operazioni e azioni previste, comprese l’osservazione, le consegne controllate e le operazioni di infiltrazione, e degli eventi futuri che potrebbero interessare quelle stesse autorità oltre frontiera; b) elaborano relazioni comuni sulla situazione e sulla valutazione dei rischi; c) informano quelle autorità oltre frontiera degli sviluppi amministrativi e organizzativi che potrebbero avere un’incidenza sullo svolgimento delle loro funzioni; d) provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti siano a disposizione delle strutture permanenti di cooperazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1; e) condividono tutte le pertinenti informazioni operative con quelle autorità e con le strutture permanenti di cooperazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, aggiornando il vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia adottato con decisione del comitato esecutivo del 16 dicembre 1998[12]. Articolo 5 Cooperazione operativa 1. La cooperazione operativa consiste soprattutto: a) nel costituire pattuglie comuni e effettuare interventi e operazioni di osservazione congiunte nelle regioni frontaliere, per realizzare l’oggetto e la finalità dell’articolo 1, fermo restando che i pattugliamenti si svolgono nel rispetto dell’articolo 19, lettera a), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un “codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone”[13]; b) nel prestare assistenza per la costituzione di squadre investigative comuni nelle regioni frontaliere, a norma della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio[14]; c) nell’assegnare compiti di polizia agli ufficiali di collegamento o ai funzionari degli altri Stati membri, nella misura in cui non comportino l’applicazione di misure coercitive. Articolo 6 Scambio di informazioni e strutture di coordinamento 1. Gli Stati membri istituiscono strutture permanenti di cooperazione fra le autorità oggetto della presente decisione in ciascuna regione frontaliera lungo le frontiere interne. 2. Le strutture di cooperazione di cui al paragrafo 1 sostengono e controllano l’attuazione degli articoli 3, 4 e 5. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e al Consiglio gli incarichi e le competenze delle strutture permanenti di cooperazione istituite a norma del presente articolo. A intervalli regolari la Commissione raccoglie queste informazioni in una relazione. Il vademecum di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), è aggiornato se necessario, secondo l’apposita procedura. Articolo 7 Protezione dei dati Qualunque scambio di informazioni a norma della presente decisione è subordinato al rispetto delle pertinenti disposizioni giuridiche sulla protezione e la sicurezza dei dati di cui al titolo VI della convenzione Schengen. Articolo 8 Valutazione dell’attuazione 1. A intervalli regolari, gli Stati membri effettuano valutazioni bilaterali nelle regioni frontaliere per appurare il livello di cooperazione raggiunto e stabilire se siano necessari adeguamenti e in quali ambiti della presente decisione si possa migliorare la cooperazione. Informano quindi il Consiglio e la Commissione dei risultati. 2. Basandosi sulle valutazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione, entro tre anni dalla data in cui ha effetto la presente decisione, presenta al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. Il Consiglio valuta in quale misura gli Stati membri abbiano rispettato la presente decisione e adotta le opportune misure. Articolo 9 Accordi bilaterali di cooperazione fra le autorità oggetto della presente decisione La presente decisione non osta a che Stati membri con una frontiera comune concludano fra loro accordi più dettagliati, presenti o futuri, sulla cooperazione fra le autorità oggetto della presente decisione, nel rispetto delle disposizioni da quella stabilite. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione di tali accordi. Articolo 10 Comitato 1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i comitati “comitologia”. 3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all’articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita in quell’articolo. Il presidente non partecipa al voto. 4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo. 6. Il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata entro due mesi dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la proposta ovvero presentare una proposta legislativa.Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l’atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l’atto di esecuzione proposto. 7. Designano i rappresentanti degli Stati membri le autorità competenti per l’attuazione della presente decisione. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante. Articolo 11 Modifiche della convenzione Schengen La convenzione Schengen è così modificata: 1. L’articolo 40 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: “Gli agenti di uno Stato membro che, nell’ambito di un’indagine giudiziaria, tengono sotto osservazione nel loro paese una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato per il quale il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà è pari o superiore a 12 mesi, o, in quanto parte necessaria di detta indagine, una persona nei confronti della quale sussistono fondati motivi per ritenere che possa condurre all’identificazione o alla localizzazione della summenzionata persona, sono autorizzati a continuare questa osservazione nel territorio di un altro Stato membro se quest’ultimo ha autorizzato l’osservazione transfrontaliera in base a una domanda di assistenza preventivamente presentata e debitamente giustificata. L’autorizzazione può essere accompagnata da condizioni.” b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: “Nel caso in cui, per motivi particolarmente urgenti, non possa essere richiesta l’autorizzazione preventiva dell’altro Stato membro, gli agenti incaricati sono autorizzati a continuare l’osservazione oltre frontiera di una persona che si presume abbia commesso reati per i quali il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà è pari o superiore a 12 mesi, alle seguenti condizioni:” c) il paragrafo 7 è soppresso. 36. L’articolo 41 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: “Gli agenti di uno Stato membro che nel proprio paese inseguono una persona colta in flagranza di commissione di uno dei reati per i quali il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà è pari o superiore a 12 mesi, o di partecipazione alla commissione di uno di tali reati, sono autorizzati a continuare l’inseguimento senza autorizzazione preventiva nel territorio di un altro Stato membro quando le autorità competenti dell’altro Stato membro non hanno potuto essere previamente avvertite dell’ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, con uno dei mezzi di comunicazione previsti all’articolo 44 della convenzione Schengen, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l’inseguimento.” b) il paragrafo 4 e il paragrafo 5, lettera b), sono soppressi. Articolo 12Disposizioni finali La sezione 1 dei principi che governano la cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili, definiti nel documento della presidenza SCH/I (98) 75 rev. 5 del 28 aprile 1999, approvato con decisione del comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili (SCH/Com-ex (99) 18), è abrogata. Articolo 13 Data d’effetto La presente decisione ha effetto sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT Policy area(s): Justice and Home Affairs Activit(y/ies): 1806 – Establishing a genuine area in criminal and civil matters | TITLE OF ACTION: PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE IMPROVEMENT OF POLICE COOPERATION AT THE INTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION | 1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S) NA 2. OVERALL FIGURES 2.1. Total allocation for action (Part B): € million for commitment NA 2.2. Period of application: NA (starting 2006) 2.3. Overall multiannual estimate of expenditure: (a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1) € million ( to three decimal places) [2006] | [2007] | [2008] | [2009] | [2010] | [2011] | Total | Commitments | Payments | (b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2) Commitments | Payments | Subtotal a+b | Commitments | Payments | (c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure (see points 7.2 and 7.3) Commitments/ payments | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | TOTAL a+b+c | Commitments | Payments | 2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective NA 2.5. Financial impact on revenue: Proposal has no financial implications 3. BUDGET CHARACTERISTICS Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions form applicant countries | Heading in financial perspective | Non-comp | Non-diff | NA | NA | NA | No NA | 4. LEGAL BASIS Article 30(1)(a), (b) and (c) Article 32 and 34 (2)(c)TEU 5. DESCRIPTION AND GROUNDS 5.1. Need for Community intervention 5.1.1. Objectives pursued The objective is to set up a comitology procedure for the improvement of police and customs cooperation at the internal borders of the Member States. Article 12 of the proposal stipulates that the Commission should be assisted by a Regulatory Committee composed of the representatives of the Member States and chaired by the representative of the Commission. The preparation of a proposal for a Council Decision on improvement of police and customs cooperation at the internal borders between Member States of the European Union is mentioned in the Commission Legislative and Working Programme 2004 And 2005. In its Declaration on combating terrorism of 25 March 2004, the European Council instructs the Council, among other things, to examine measures in the area of “cross-border hot pursuit” and calls for further development of the legislative framework. 5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation The Regulatory Committee will have to fulfil its tasks on the basis of the Council Decision on the improvement of police cooperation at the internal borders and on the basis of the input provided by the Member States. At the beginning of its activities, until such time as the proposals contained in the Decision have become operational, the Committee will have to meet more frequently and will need more intensive administrative support to find solutions, for example, in the context of the drafting of model agreements, creation of common structures and evaluation aspects. 5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements The Regulatory Committee should meet regularly, estimated twice a year, to discuss what planning and measures need to be taken in order to implement Article 3 of the Council Decision on improved police and customs cooperation. These meetings will have to be organised and hosted by the Commission 5.3. Methods of implementation The Commission will have to invite the representatives of the Member states 6. FINANCIAL IMPACT 6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period) 6.1.1. Financial intervention NA 6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations) NA 6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period) NA 7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE The impact on staff and administrative expenditure will be covered in the context of allocation of ressouces of the lead DG in the context of the annual allocation procedure. The allocation of posts also depends on the attribution of functions and resources in the context of the financial perspectives 2007-2013. 7.1. Impact on human resources Types of post | Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources | Total | Description of tasks deriving from the action | Number of permanent posts | Number of temporary posts | Officials or temporary staff | A B C | 1 B/0.5 A | 1rst year: 1B 0.5 A | Gathering and processing of information, preparing the Committee meetings | Other human resources | Total | 7.2. Overall financial impact of human resources Type of human resources | Amount (€) | Method of calculation * | Officials Temporary staff | 1rst year: 162 000 | 1 X 108 000 0.5 X 108 000 = 162 .00 | Other human resources (specify budget line) | Total | 162.000 | The amounts are total expenditure for twelve months. 7.3. Other administrative expenditure deriving from the action Budget line (number and heading) | Amount € | Method of calculation | Overall allocation (Title A7) A0701 – Missions A07030 – Meetings A07031 – Compulsory committees A07032 – Non-compulsory committees A07040 – Conferences A0705 – Studies and consultations Other expenditure (specify) | 40.000 | 2 meetings* 27 * 740€ | Information systems (A-5001/A-4300) | Other expenditure - Part A (specify) | Total | 40.000 | The amounts are total expenditure for twelve months. Specify the type of committee and the group to which it belongs. I. Annual total (7.2 + 7.3) II. Duration of action III. Total cost of action (I x II) | €202 500 | 8. FOLLOW-UP AND EVALUATION 8.1. Follow-up arrangements The Committee will lay down its rules of procedure, including rules on confidentiality. The European Parliament will be informed analogous to Article 7 of Council Decision 99/468/EC of 28.6.1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (OJ L 184, 17.7.1999, p. 23) . 8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation NA 9. ANTI-FRAUD MEASURES NA.
[1] GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.
[2] GU C […] del […], pag. […].
[3] GU C […] del […], pag. […].
[4] GU C 19 del 23.1.1999, punti 42 e 44, lettera b).
[5] GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.
[6] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
[7] COM(2004) 376 definitivo del 18 maggio 2004.
[8] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
[9] GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.
[10] GU L … del […], pag. […].
[11] [dovrà essere probabilmente rivista alla luce del regolamento di cui alla comunicazione COM(2004) 391 definitivo sul regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone].
[12] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 408.
[13] GU L … del […], pag. […].
[14] GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.