Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti /* COM/2005/0303 def. - COD 2003/0139 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 1.7.2005 COM(2005) 303 definitivo 2003/0139 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti 2003/0139 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONEAL PARLAMENTO EUROPEOin applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CErelativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti 1. ANTEFATTI Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio(documento COM(2003) 379 def. 2003/0139(COD)): | 30 giugno 2003 | Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 19 novembre 2003 | Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 28 gennaio 2004 | Data di trasmissione della proposta modificata: | 9 marzo 2004 | Data di adozione della posizione comune: | 24 giugno 2005 | 2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE La proposta persegue quattro obiettivi principali: - integrare la decisione C(2001)107 del Consiglio dell’OCSE, del 14 giugno 2001, nella normativa della Comunità; - affrontare le difficoltà riscontrate nell’applicazione, amministrazione e osservanza del regolamento del 1993 e conseguire una maggiore certezza giuridica; - perseguire l’armonizzazione globale nel settore delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti; - consolidare la struttura degli articoli del regolamento. Per raggiungere questi obiettivi, la revisione modifica numerosi paragrafi e aspetti del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio. Nella presente voce rientrano: - modifiche alla struttura; - modifiche e chiarimenti per quanto concerne le definizioni e il campo di applicazione (titolo I); - modifiche e chiarimenti per quanto riguarda le procedure applicabili alle spedizioni di rifiuti (titoli II-VI); fra Stati membri (titolo II); all’interno degli Stati membri (titolo III); e per le esportazioni dalla Comunità e le importazioni nella Comunità (titoli IV, V e VI); - ad altre disposizioni del regolamento (titolo VII). 3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 3.1 Osservazioni generali Nella sua proposta modificata la Commissione ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di principio 43 dei 103 emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura. 41 emendamenti sono stati introdotti nella posizione comune, integralmente o nella sostanza. La Commissione non può accettare la posizione comune in riferimento a una serie di punti, i più importanti dei quali sono elencati qui di seguito: La Commissione ribadisce che la base giuridica congiunta proposta per il regolamento in questione (di seguito il “regolamento”), ovvero ambiente e politica commerciale (articoli 175 e 133 del trattato CE), è corretta e non può accettare una base giuridica unica, come proposto dal Consiglio (articolo 175 del trattato CE). La Commissione, inoltre, non può appoggiare la posizione comune per quanto riguarda la possibilità accordata agli Stati membri di opporsi alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero sulla base di “norme di trattamento meno severe” nei paesi di destinazione. La Commissione ritiene che tale disposizione creerebbe barriere nel mercato europeo del riciclo e recupero dei rifiuti senza migliorare le norme ambientali per la gestione dei rifiuti nell’UE. Il Consiglio ha modificato integralmente l’articolo 1, paragrafo 6, escludendo del tutto i sottoprodotti di origine animale dal campo di applicazione del regolamento (articolo 1, paragrafo 3, lettera d). La Commissione ritiene preferibile effettuare un riesame della relazione tra il regolamento e il regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, in modo che i risultati dello stesso siano resi pubblici prima dell’entrata in vigore del regolamento. Ciò permetterebbe di venire incontro alle preoccupazioni espresse da alcuni Stati membri in merito ai rischi di duplicazioni di procedura e consentirebbe alla Commissione di mantenere la sua proposta. 3.2 Osservazioni specifiche 3.2.1 Emendamenti del Parlamento accolti dalla Commissione integralmente, parzialmente o in linea di principio e inseriti nella posizione comune Sono stati inseriti gli emendamenti 8 e 108 relativi ai considerando. L’emendamento 9, relativo all’esclusione dal campo di applicazione del regolamento di rifiuti prodotti in talune situazioni dalle forze armate di uno Stato membro, è stato inserito in parte all’articolo 1, paragrafo 3, lettera g). L’emendamento 10, relativo alle disposizioni applicabili ai rifiuti di cui all’allegato III destinati al recupero, è stato preso in considerazione. L’intero paragrafo (articolo 1, paragrafo 5), quale proposto dalla Commissione, è stato soppresso per evitare la possibile confusione derivante dall’eliminazione di singole disposizioni. Emendamenti inseriti in linea di principio. L’emendamento 12 fa riferimento alle miscele di rifiuti per le quali non esiste una menzione specifica. Inserito nell’articolo 2, paragrafo 3. Gli emendamenti 13 e 14, riguardanti talune operazioni di recupero e smaltimento provvisorie, sono stati accolti in linea di principio e inseriti negli articoli 2, paragrafo 5 e 2, paragrafo 7, mantenendo tuttavia la coerenza con le definizioni della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti. Gli emendamenti 15 e 22 forniscono una definizione di notificatore che è stata inserita all’articolo 2, paragrafo 15. L’emendamento 113, relativo alla definizione di “paese di transito”, è stato accolto e inserito all’articolo 2, paragrafo 24. L’emendamento 79, finalizzato a subordinare le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati domestici (voce 20 03 01) a notifica e di autorizzazione preventive, è stato inserito all’articolo 3, paragrafo 5. L’emendamento 81 è stato accolto parzialmente e in linea di principio e trova espressione nell’articolo 3, paragrafo 5. L’emendamento 24, finalizzato a consentire alle autorità competenti di richiedere ulteriori informazioni e documentazione entro un certo periodo, è stato incluso in parte all’articolo 4, paragrafo 3 e all’articolo 8, paragrafo 1. Gli emendamenti 96 e 97, che specificano in quale momento debbano essere costituite la garanzia finanziaria o l’assicurazione corrispondente e fornite le relative prove, sono stati accolti in parte e in linea di principio e inseriti all’articolo 4, paragrafo 5 e all’articolo 6, paragrafo 2. Gli emendamenti 29 e 30, relativi alla richiesta di informazioni e documentazione e alla trasmissione e al ricevimento delle notifiche entro un certo limite di tempo, sono stati accolti in parte e in linea di principio e inseriti all’articolo 7, paragrafo 2 e all’articolo 8, paragrafi 1 e 2. L’emendamento 115, che amplia le possibilità degli Stati membri di opporsi alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, può essere appoggiato ed è stato inserito all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e). L’emendamento 45, relativo alla possibilità di sollevare obiezioni a una spedizione di rifiuti destinati al recupero qualora venga accertato detta spedizione viene effettuata a scopo di smaltimento e non di recupero, è stato accettato e inserito all’articolo 12, paragrafo 1, lettera h). L’emendamento 52, che stabilisce le procedure applicabili alle notifiche generali, è stato accolto e inserito all’articolo 4. L’emendamento 100, relativo alle informazioni trasmesse dal notificatore alle autorità competenti e al destinatario, è stato accolto e inserito all’articolo 16, lettera b) e all’articolo 17, paragrafo 1. L’emendamento 84rev, relativo al completamento del recupero o smaltimento, è stato accolto in linea di principio e inserito all’articolo 16, lettera e). L’emendamento 57, che sottolinea la necessità di cooperazione tra le autorità in tutti i casi di spedizioni illecite, aggiungendo la menzione “in particolare se” quando la responsabilità non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, è stato accolto e Inserito nell’articolo 23, paragrafo 5. Gli emendamenti 58 e 101 relativi allo scambio elettronico dei dati sono stati accolti e inseriti all’articolo 25, paragrafo 4 e all’articolo 58, paragrafo 1, lettera f). L’emendamento 60, relativo agli accordi transfrontalieri, è stato accolto e inserito all’articolo 29. L’emendamento 61, relativo alla gestione ecologicamente corretta, è stato accolto in linea di principio e inserito all’articolo 48, paragrafo 2. Gli emendamenti 62-65, relativi alle situazioni di crisi o di guerra, sono stati accolti e inseriti agli articoli 40, paragrafo 1, lettera d), 41, paragrafo 2, lettera b), 42, paragrafo 1, lettera e) e 43, paragrafo 2, lettera c). L’emendamento 103, relativo alla modifica degli allegati del regolamento, è stato accolto e Inserito nell’articolo 57, paragrafo 1. L’emendamento 28, relativo a un metodo per il calcolo delle garanzie finanziarie, è stato accolto in parte e inserito nei considerando. Gli emendamenti 82 e 46, relativi agli orientamenti per l’applicazione delle disposizioni sul cosiddetto ‘recupero simulato’, sono stati accolti in parte e inseriti all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b). Gli emendamenti 75, 76 e 77, relativi agli allegati, sono stati accolti e inseriti all’allegato VIII, parti II-IV. 3.2.2 Emendamenti del Parlamento respinti dalla Commissione e dal Consiglio e non inseriti nella posizione comune Gli emendamenti 2-7, 107, 109 e 110-111, relativi ai considerando, non sono stati considerati pertinenti alla proposta e non sono stati accolti. Inoltre, gli emendamenti 4 e 5 non sono stati accolti in quanto avrebbero violato il diritto di iniziativa della Commissione. L’emendamento 11, che sopprime l’articolo 1, paragrafo 6, relativo alla possibile esclusione di sottoprodotti di origine animale dal campo di applicazione del regolamento, è stato respinto. La Commissione ritiene importante mantenere tale disposizione allo scopo di evitare duplicazioni procedurali e relativi inutili oneri per gli operatori dovuti all’applicazione concomitante del regolamento e del regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. La Commissione preferisce quindi mantenere la propria proposta e continuare il riesame del rapporto tra i due regolamenti, così da renderne pubblici i risultati prima dell’entrata in vigore del regolamento (cfr. punto 3.2.5 relativo alle altre modifiche apportate dal Consiglio alla proposta). L’emendamento 112, relativo all’obbligo fatto alla Commissione di definire orientamenti, non può essere accolto in primo luogo perché viola il diritto di iniziativa della Commissione. Gli emendamenti 17 e 18 propongono che i rifiuti non pericolosi elencati nell’allegato III siano soggetti all’obbligo di notifica preventiva scritta. Ciò non può essere accolto perché sarebbe in contrasto con la decisione OCSE. L’emendamento 19, che aggiunge alle spedizioni escluse dalla procedura di notifica le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati “alla sperimentazione”, non può essere accolto. Tali spedizioni presentano gli stessi rischi di tutte le altre spedizioni di rifiuti e devono dunque rispettare le procedure normali. L’emendamento 20, relativo all’obbligo di fissare valori limite entro un certo termine, non può essere accolto in quanto violerebbe il diritto di iniziativa della Commissione. Inoltre, non si è ritenuto necessario mantenere nella proposta una disposizione specifica relativa alle spedizioni di rifiuti che consistono, contengono o sono contaminati dalle sostanze chimiche elencate negli allegati A, B e C della Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (POP), data l’adozione di un regolamento specifico in materia (regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE, GU L 158 del 30.4.2004, pagg. 7-49). L’emendamento 44, relativo a obiezioni alle spedizioni di rifiuti per il recupero sulla base dei principi dell’autosufficienza e della vicinanza, creerebbe barriere nel mercato europeo del riciclo e recupero dei rifiuti senza migliorare le norme ambientali per la gestione dei rifiuti nell’UE. pertanto, non può essere accolto. Gli emendamenti 21, 26-27, 34, 41, 85rev. e 91rev., relativi alle operazioni intermedie, non possono essere accolti. La Commissione non ha ritenuto opportuno proibire tali operazioni. Esse dovrebbero invece essere disciplinate in modo che le autorità competenti siano in grado di rintracciare i rifiuti nel corso della spedizione fino al completamento del recupero e dello smaltimento. Gli emendamenti 86rev., 87rev. e 88rev. sono in conflitto con i termini fissati dalla decisione OCSE e, pertanto, non possono essere accolti. Gli emendamenti 32 e 33, riguardanti il controllo successivo e la verifica della conformità della notifica, dovrebbero rientrare nell’articolo 49 sul controllo dell’applicazione e per questo non possono essere accolti. L’emendamento 35 aggiunge ulteriori ragioni, che non possono essere accettate, per sollevare obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento L’emendamento 37, che sopprime il riferimento all’autosufficienza a livello comunitario, limitandola al solo livello nazionale, non può essere accolto. Occorre continuare a incentivare la cooperazione tra paesi limitrofi e/o piccoli, anche attraverso un riferimento all’autosufficienza a livello comunitario. L’emendamento 38 aggiunge che è possibile opporsi a una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento in base alla legislazione nazionale, ove non sussista una normativa comunitaria che preveda obblighi giuridicamente vincolanti in materia di smaltimento. Una siffatta disposizione potrebbe essere utilizzata erroneamente e per questo non può essere accolta. L’emendamento 80, relativo alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati domestici, non è stato incluso; va rilevato, tuttavia, che l’articolo 3, paragrafo 5, stabilisce che, in tutti i casi, tali rifiuti vanno trattati come se fossero destinati allo smaltimento. Gli emendamenti 116-117 aggiungono ulteriori ragioni, che non sono compatibili con la decisione OCSE, per sollevare obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento. Inoltre, l’emendamento 116 creerebbe barriere nel mercato europeo del recupero dei rifiuti e, pertanto, non può essere accolto. L’emendamento 49, relativo a alcuni criteri in materia di recupero, non può essere accolto. Tuttavia, all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b) è stato inserito un punto relativo agli orientamenti per l’applicazione delle disposizioni sul cosiddetto ‘recupero simulato’. Gli emendamenti 40 e 50 sopprimono la possibilità offerta alle autorità competenti interessate e al notificatore di decidere di comune accordo di non procedere a una nuova notifica se i problemi che hanno determinato le obiezioni non sono stati risolti entro il termine prefissato. Non sembra necessario né giustificato insistere sulla necessità di una nuova notifica quando tutte le parti interessate concordano su una soluzione diversa; in questo senso l’emendamento non può essere accolto. L’emendamento 51 non è considerato necessario (cfr. articolo 4, prima frase e articolo 9). L’emendamento 99, che si riferisce all’applicazione della procedura generale di notifica per i sistemi di ritiro (ripresa volontaria) dei rifiuti, non può essere accolto in quanto l’ambito di applicazione non è preciso. L’emendamento 54, concernente i termini per i certificati di smaltimento o di recupero, non può essere accolto perché è incompatibile con i termini fissati dall’OCSE. L’emendamento 55, relativo alla comunicazione preventiva alle autorità competenti in caso di spedizioni di rifiuti non pericolosi, non può essere accolto, in quanto si considera sufficiente che la spedizione sia accompagnata dalle informazioni elencate. Ciò corrisponde alla situazione delineata nella decisione OCSE. L’emendamento 105, che sopprime, per il soggetto che organizza la spedizione, l’obbligo di fornire copia del contratto su richiesta dell’autorità competente interessata per le spedizioni di rifiuti non pericolosi destinati al recupero, non può essere accolto. A fini di controllo è infatti fondamentale che si possa chiedere copia del contratto. Poiché il vero motivo dell’emendamento potrebbe essere il timore per la riservatezza delle informazioni, occorre sottolineare che le informazioni riservate contenute nel contratto sono protette. L’emendamento 121, che aggiunge un’altra condizione per l’importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero cosicché, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, le autorità competenti di spedizione dei paesi terzi devono presentare anticipatamente una richiesta debitamente motivata nella quale dichiarano “non hanno e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e gli impianti necessari per recuperare i rifiuti in modo ambientalmente corretto”, non può essere accolto. La Commissione non può accogliere l’emendamento che, rispetto ai paesi dell’OCSE, rappresenta una violazione della decisione OCSE. Per quanto concerne i paesi che non aderiscono alla convenzione di Basilea e che non sono paesi OCSE, la disposizione è già in vigore. Per quanto riguarda infine i paesi che sono parti firmatarie della convenzione di Basilea e che non sono paesi OCSE, ulteriori restrizioni non sarebbero ritenute giustificate sulla base di considerazioni ambientali. L’emendamento è pertanto respinto. L’emendamento 67, relativo all’atto di adesione, non è stato inserito in quanto tale atto non può essere modificato mediante procedura di comitato (si veda il nuovo articolo 62). Gli emendamenti 68, 71-73, 78 e 106 riguardano tutti modifiche alle voci specifiche contenute negli elenchi di rifiuti riportati negli allegati della proposta e non possono essere accolti. La Commissione non mette in discussione la sostanza degli emendamenti, ma ritiene che questo non sia il contesto opportuno in cui apportare gli stessi. Gli elenchi dei rifiuti dovrebbero essere modificati nell’ambito della normativa che li ha istituiti (ovvero la convenzione di Basilea, la decisione dell’OCSE o l’elenco comunitario dei rifiuti). Gli emendamenti in questione sono inoltre contrari ai principali obiettivi della proposta, che si prefigge in particolare di armonizzare gli elenchi dei rifiuti a livello internazionale. 3.2.3 Emendamenti del Parlamento accolti dal Consiglio ma respinti dalla Commissione. Gli emendamenti 1 e 83rev., che propongono di modificare la base giuridica, passando da “ambiente e politica commerciale” (articoli 175 e 133 del trattato CE) a “ambiente” (articolo 175 del trattato CE), sono stati accolti dal Consiglio ma respinti dalla Commissione. L’obiettivo principale della proposta di regolamento è la protezione dell’ambiente. Poiché tuttavia le disposizioni dei titoli IV, V e VI relativi alle esportazioni dalla Comunità, alle importazioni nella Comunità e al transito, attraverso il territorio comunitario a destinazione o in provenienza da paesi terzi, costituiscono parimenti disposizioni in materia di commercio internazionale, la base giuridica di queste specifiche disposizioni va individuata nell’articolo 133 del trattato CE. La Commissione ribadisce, pertanto, che la base giuridica congiunta proposta per il regolamento, ovvero “ambiente e politica commerciale” (articoli 175 e 133 del trattato CE), è corretta e non può accettare un’unica base giuridica. Gli emendamenti 42, 47 e 48, relativi a obiezioni alla spedizioni di rifiuti per il recupero sulla base di norme o obblighi nazionali, non possono essere accolti. La Commissione ritiene che tale disposizione creerebbe barriere nel mercato europeo del riciclo e recupero dei rifiuti senza migliorare le norme ambientali per la gestione dei rifiuti nell’UE. La Commissione ricorda che, nella sua comunicazione “ Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti ” (COM(2003) 301 def.), ha proposto soluzioni, incentrate sullo sviluppo di norme europee per il trattamento dei rifiuti, per affrontare i rischi potenziali di elusione delle norme. La Commissione fa rilevare, inoltre, che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), è vago e complesso e potrebbe far aumentare i casi di spedizioni illegali e, con ogni probabilità, i ricorsi in tribunale. 3.2.4 Emendamenti del Parlamento accettati dalla Commissione ma non inseriti nella posizione comune L’emendamento n. 92, che precisa la definizione di “paese di spedizione”, può essere sostenuto in via di principio perché potrebbe essere utile per quanto riguarda le spedizioni in mare aperto. La Commissione ritiene, tuttavia, che tale disposizione dovrebbe essere integrata da un paragrafo che definisca, in ordine di importanza, gli Stati che possono essere considerati come paese di spedizione in caso di controversia. L’emendamento 126, che dopo “autorità competenti di spedizione” aggiunge la frase “regolamentazioni specifiche introdotte nello e dallo Stato membro di spedizione”, era stato accolto dalla Commissione nella proposta modificata, ma è stato poi considerato superfluo ed è stato respinto per motivi attinenti, tra l’altro, alla semplificazione. L’emendamento 122, relativo alle deroghe per talune imprese pubbliche, era stato accolto dalla Commissione nella proposta modificata ma è stato successivamente riconosciuto incompatibile con la convenzione di Basilea ed è stato quindi respinto. L’emendamento 31 stabilisce che le autorità competenti di destinazione e transito notificano la loro autorizzazione scritta mediante una decisione scritta destinata alle altre autorità competenti e al notificatore. Tale emendamento, accolto dalla Commissione nella proposta modificata, è stato in seguito considerato superfluo ed è stato quindi respinto per motivi attinenti, tra l’altro, alla semplificazione. L’emendamento 53, che sopprime l’intero articolo relativo agli impianti di recupero titolari di autorizzazione, è stato sostenuto dalla Commissione per il fatto che i benefici dell’articolo sarebbero stati limitati, in quanto le autorità devono verificare anche altri elementi delle notifiche e possono sempre opporsi alle spedizioni di rifiuti destinati a impianti titolari di un’autorizzazione preventiva. L’emendamento 56, che limita il campo di applicazione dell’articolo 20 della proposta della Commissione, non è stato inserito. L’emendamento 59, in virtù del quale la Commissione può decidere di fissare un massimale per le spese amministrative poste a carico del notificatore, è stato sostenuto in via di principio dalla Commissione. L’emendamento 74, che precisa l’ambito di applicazione delle linee direttrici, è stato sostenuto dalla Commissione. L’emendamento 39, che ha inserito la menzione ‘di tipo specifico’ dopo ‘rifiuti pericolosi’ è stato sostenuto in linea di principio dalla Commissione. L’emendamento 66, sull’accesso del pubblico alle notifiche, è stato sostenuto in linea di principio dalla Commissione, a condizione che gli obblighi siano inseriti in un articolo distinto, che deve altresì fare riferimento al rispetto delle norme di riservatezza previste dalla normativa nazionale e/o comunitaria. Gli emendamenti 69 e 70, relativi alla classificazione degli elenchi di rifiuti contenuti nell’allegato V (relativo al divieto di esportazione di rifiuti pericolosi) e in virtù dei quali l’elenco di rifiuti pericolosi dell’UE prevale sull’elenco dei rifiuti non pericolosi della convenzione di Basilea (entrambi contenuti nell’allegato) è stato sostenuto in linea di principio dalla Commissione. 3.2.5 Altre modifiche apportate dal Consiglio alla proposta Il Consiglio ha apportato alla proposta una serie di altre modifiche. La più importante di esse riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), che esclude del tutto i sottoprodotti di origine animale dal campo di applicazione del regolamento. La Commissione non può sostenere la posizione comune su questo punto e ritiene preferibile effettuare un riesame della relazione tra il regolamento e il regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, in modo che i risultati dello stesso siano resi pubblici prima dell’entrata in vigore del regolamento. La Commissione ritiene pertanto che la versione dell’articolo 1, paragrafo 6, da essa proposta, debba restare immutata. 4. CONCLUSIONI La posizione comune costituisce per molti versi un notevole passo avanti per migliorare la chiarezza del regolamento e rafforzarne le disposizioni in linea con gli obiettivi fissati nella proposta della Commissione. La Commissione non può tuttavia accogliere la posizione comune in relazione a una serie di punti, i più importanti dei quali sono indicati nell’annessa dichiarazione. Tra questi figurano la base giuridica del regolamento, la possibilità accordata agli Stati membri di opporsi alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero e l’esclusione totale di sottoprodotti di origine animale dal campo di applicazione del regolamento. 5. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE La Commissione rileva che il Consiglio è stato unanime nel decidere di sostituire la base giuridica congiunta proposta dalla Commissione, ovvero gli articoli 133 e 175, paragrafo 1, del trattato CE, con un’unica base giuridica che include esclusivamente l’articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione ritiene che la sua proposta includeva la base giuridica più appropriata e si riserva di ricorrere agli strumenti giuridici a sua disposizione. La Commissione rileva inoltre che all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), il Consiglio accorda agli Stati membri la possibilità di sollevare opposizione e bloccare le spedizioni di rifiuti destinati al recupero sulla base di “ norme di trattamento meno severe ” nei paesi di destinazione. La Commissione ritiene che tale disposizione creerebbe barriere nel mercato europeo del riciclo e recupero dei rifiuti senza migliorare le norme ambientali per la gestione dei rifiuti nell’UE. La Commissione ricorda che, nella sua comunicazione “ Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti ” (COM(2003) 301 def.), ha proposto soluzioni, incentrate sullo sviluppo di norme europee per il trattamento dei rifiuti, per affrontare i rischi potenziali di elusione delle norme. La Commissione fa rilevare, inoltre, che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), è vago e complesso e potrebbe far aumentare i casi di spedizioni illegali e, con ogni probabilità, i ricorsi in tribunale. Infine la Commissione rileva che il Consiglio esclude dal campo di applicazione del regolamento “le spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”. Alla luce delle differenze tra i due regolamenti per quanto riguarda le disposizioni procedurali, la Commissione ritiene preferibile effettuare un riesame della relazione tra i regolamenti in modo che i risultati dello stesso siano resi pubblici prima dell’entrata in vigore del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Ciò permetterebbe di venire incontro alle preoccupazioni espresse da alcuni Stati membri in merito ai rischi di duplicazioni di procedura e consentirebbe alla Commissione di mantenere la sua proposta.