Proposta di decisione del Consiglio che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche /* COM/2005/0241 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 06.06.2005 COM(2005)241 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. L’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2006, gli Stati membri provvedono affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove immesse sul mercato non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE). 2. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della medesima direttiva prevede l’adattamento al progresso scientifico e tecnico. A tal fine la Commissione è coadiuvata dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE[1] relativa ai rifiuti secondo la procedura prevista dall’articolo 7 della direttiva 2002/95/CE. La Commissione ha pertanto presentato, il 19 aprile 2005, al comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE un progetto di decisione da sottoporre al voto. La proposta non ha tuttavia ottenuto la maggioranza qualificata. Conformemente alla procedura istituita all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio. Se il Consiglio non delibera entro un termine di tre mesi dalla data alla quale è stata trasmessa la proposta, la Commissione adotta l’atto di esecuzione proposto. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche[2], in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), considerando quanto segue: (1) A norma della direttiva 2002/95/CE, la Commissione è tenuta a valutare alcune sostanze chimiche pericolose di cui è vietato l’uso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva medesima. (2) Alcuni materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o eteri di difenile polibromurato (PBDE) devono essere esonerati da tale divieto, perché non è ancora possibile eliminare o sostituire queste sostanze pericolose nei materiali e componenti specifici in questione. (3) Poiché la valutazione dei rischi relativa al DecaBDE, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti[3], ha concluso che attualmente non sono necessarie misure per ridurre i rischi per i consumatori oltre a quelle attualmente applicate, il DecaBDE può essere esentato dai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/95/CE. Ai fini della valutazione dei rischi sono necessari ulteriori studi e il settore sta attuando un programma volontario di riduzione delle emissioni. (4) Il campo di applicazione delle esenzioni per determinati materiali e componenti specifici deve essere limitato per consentire l’eliminazione graduale delle sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, visto che in futuro sarà possibile evitarne l’impiego in tali applicazioni. (5) A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE ciascuna esenzione di cui all’allegato di detta direttiva deve essere soggetta a riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l’aggiunta di un elemento all’elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione dall’allegato di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione che gli impatti negativi sull’ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l’ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori. Pertanto, ciascuna delle esenzioni previste dalla presente decisione sarà sottoposta a riesame prima del 2010. (6) La direttiva 2002/95/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. (7) A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i gestori degli impianti di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori ed ha inviato le osservazioni pervenute al comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti[4], di seguito denominato “il comitato”. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato alla direttiva 2002/95/CE è modificato secondo l’allegato alla presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO L’allegato alla direttiva 2002/95/CE è modificato come segue: 1. Il titolo è sostituito dal seguente testo: “Applicazioni di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o eteri di difenile polibromurato (PBDE) esentate dai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1”. 2. Il punto 10 è sostituito dal seguente testo: “10. Il Deca-BDE in applicazioni di polimeri. 3. È inserito il seguente punto 11: “11. Piombo in cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo”. [1] Modificata da ultimo dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23). [2] GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. [3] GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. [4] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).