[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 30.5.2005 COM(2005) 236 definitivo 2005/0106 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Motivazioni e obiettivi Obiettivo generale Obiettivo principale del presente regolamento, e della decisione sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (di seguito “SIS II”) basata sul titolo VI del trattato sull’Unione europea (di seguito “trattato UE”), è introdurre il quadro giuridico che disciplinerà il SIS II. Disporre del SIS II come misura compensativa che contribuisca a mantenere un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne è cosa fondamentale affinché i nuovi Stati membri possano applicare integralmente l’acquis di Schengen e i loro cittadini trarre pieno giovamento dalla libera circolazione vigente in quello spazio. Con queste premesse, nel dicembre 2001 il Consiglio ha gettato la basi del SIS II attribuendone alla Commissione lo sviluppo tecnico e stanziando le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dell’Unione europea[1]. Il presente regolamento e la richiamata decisione (di seguito “decisione”) costituiscono ora la seconda fase del processo legislativo: essi contengono disposizioni comuni circa la struttura, il finanziamento e le competenze in relazione al SIS II, e regole generali sul trattamento e la protezione dei dati. Oltre alle disposizioni comuni, la decisione comporta disposizioni specifiche sul trattamento dei dati SIS II a sostegno della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, mentre il regolamento disciplina il trattamento dei dati SIS II a sostegno dell’attuazione delle politiche afferenti alla circolazione delle persone che sono parte dell’acquis di Schengen (frontiere esterne e visti, per esempio). Obiettivi specifici Il presente regolamento e la decisione sono ampiamente basati sulle vigenti disposizioni relative al sistema d’informazione Schengen (di seguito “SIS”) di cui alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni[2] (di seguito “convenzione Schengen”), tenendo conto anche delle conclusioni del Consiglio e delle risoluzioni del Parlamento europeo sul SIS II[3]. Il presente regolamento intende, inoltre, allineare maggiormente il quadro giuridico del SIS con il diritto dell’Unione europea e ampliare l’uso del SIS II, in particolare nei seguenti settori: - Segnalazione di cittadini di paesi terzi ai fini della non ammissione . Le norme attuali che disciplinano questo genere di segnalazioni sono state riviste per armonizzare ulteriormente i motivi della loro immissione nel SIS II. Gli Stati membri seguono in effetti pratiche divergenti al riguardo. - Più ampio accesso alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi . Il presente regolamento amplia l’oggetto di queste segnalazioni e ne estende l’accesso alle autorità competenti per l’asilo e l’immigrazione, in determinati casi e secondo le loro prerogative. L’estensione dell’accesso è previsto nell’ambito della lotta contro l’immigrazione clandestina, più precisamente nell’ottica del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in situazione irregolare e dell’attuazione delle disposizioni dell’acquis in materia di asilo afferenti all'ordine pubblico e alla sicurezza o alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo. - Migliore qualità dei dati e migliori capacità di identificazione . Il presente regolamento prevede la possibilità, fermo restando il consenso dell’interessato, di inserire nel SIS II informazioni relative a persone la cui identità è stata usurpata, per evitare ulteriori disagi causati da errori di identificazione. Il regolamento autorizza inoltre il trattamento dei dati biometrici, con la conseguenza che le identificazioni saranno più precise e migliorerà la qualità dei dati personali immessi nel sistema. - Protezione dei dati . Il presente regolamento conferma che il garante europeo della protezione dei dati è competente per monitorare le attività di trattamento dei dati SIS II svolte dalla Commissione e verifica l'applicazione del pertinente acquis comunitario. - Origine intergovernativa delle attuali disposizioni SIS . A queste disposizioni elaborate in un contesto intergovernativo subentreranno strumenti classici del diritto dell’Unione. Il vantaggio sarà quello di associare le diverse istituzioni dell'Unione europea all’adozione e attuazione di tali nuovi strumenti e di conferire maggiore rilevanza giuridica alle regole che governano il SIS. - Gestione operativa del SIS II . Il presente regolamento affida alla Commissione la gestione operativa del sistema. La gestione operativa dell’elemento centrale dell’attuale SIS è affidata a uno Stato membro. 1.2. Contesto generale Il SIS Per istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia occorre creare uno spazio senza frontiere interne. A tale scopo, l’articolo 61 del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito “trattato CE”) chiede che siano adottate misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell’articolo 14 dello stesso trattato, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, nonché misure per prevenire e combattere la criminalità. Il SIS è un sistema comune d’informazione che permette alle competenti autorità degli Stati membri di cooperare fra loro, scambiandosi informazioni per attuare le varie politiche necessarie a istituire uno spazio senza controlli alle frontiere interne. Grazie al SIS, dette autorità possono, con un procedura automatica di interrogazione, avere informazioni su segnalazioni di persone e oggetti. Le informazioni così ottenute sono utilizzate soprattutto per la cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale, per i controlli delle persone ai confini esterni o sul territorio nazionale e per il rilascio di visti e titoli di soggiorno. Il SIS è pertanto un elemento essenziale dello spazio Schengen in quanto garantisce l’applicazione delle disposizioni Schengen sulla circolazione delle persone e un elevato livello di sicurezza in quello spazio. La coerenza con l’ampia gamma di politiche afferenti al controllo delle frontiere esterne, ai visti, all’immigrazione e anche alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale è dunque essenziale. Disposizioni esistenti e relative proposte Gli articoli da 92 a 119 della convenzione Schengen sono le disposizioni fondamentali che governano il SIS. Adottate in un contesto intergovernativo, sono state integrate nel quadro istituzionale e giuridico dell’Unione europea a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Il presente regolamento è presentato insieme con una decisione sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS II, basata sul titolo VI del trattato UE. A complemento di tali due proposte è presentata una terza proposta, basata sul titolo V del trattato CE (Trasporti), relativa alla questione specifica dell’accesso al SIS II da parte delle autorità e dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione. Il presente regolamento e la decisione basata sul titolo VI del trattato UE sostituiranno gli articoli da 92 a 119 della convenzione Schengen e le decisioni e dichiarazioni del comitato esecutivo Schengen afferenti al SIS. Il presente regolamento abroga inoltre il regolamento (CE) n. 378/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE[4]. Calendario È opportuno che gli strumenti giuridici disciplinanti il SIS II siano adottati in tempi congrui per permettere i necessari preparativi al nuovo sistema e soprattutto la migrazione dal sistema attuale al SIS II. 2. ASPETTI GIURIDICI 2.1. Base giuridica Il 1° maggio 1999 il protocollo allegato al trattato di Amsterdam integra l’acquis di Schengen, e quindi il SIS, nell’ambito dell’Unione europea. Il Consiglio definisce le parti dell’acquis di Schengen integrato nell’UE con decisione del 20 maggio 1999. Fra queste figurano le disposizioni relative al SIS, ovvero gli articoli da 92 a 119 della convenzione Schengen e le pertinenti decisioni e dichiarazioni del comitato esecutivo. La decisione 1999/436/CE del Consiglio del 20 maggio 1999[5] ha determinato la base giuridica nei trattati per ciascuna delle disposizioni o decisioni costituenti l’acquis di Schengen. Il Consiglio non è tuttavia giunto a una decisione relativamente alle disposizioni sul SIS. Di conseguenza, le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS sono “considerate atti fondati sul titolo VI del trattato sull'Unione europea” in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo Schengen. Comunque, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo, le nuove proposte riguardanti l’acquis di Schengen devono basarsi sulla base giuridica appropriata prevista nei trattati. In quanto strumento giuridico diretto a istituire procedure per lo scambio sistematico di informazioni fra gli Stati membri e a definire la struttura del sistema d’informazione (SIS II) che ne costituisca il fondamento, la base giuridica appropriata è l'articolo 66 del trattato CE. Lo scambio di informazioni è una delle misure di cooperazione tra i pertinenti servizi degli Stati membri previste dall’articolo 66. L’articolo 66 può altresì fungere da base giuridica per disposizioni che stabiliscano quali autorità hanno accesso al SIS II; la presente proposta contempla pertanto l’accesso delle autorità competenti per le frontiere esterne, i visti, l’asilo e l’immigrazione. Anche l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a) rappresenta una pertinente base giuridica per il presente regolamento in quanto questo definisce norme sostanziali che incidono sulla politica dei controlli alle frontiere esterne, con particolare riguardo alla natura delle segnalazioni possibili e alla linea di condotta cui devono attenersi le autorità competenti per il controllo delle frontiere esterne. Queste ultime devono verificare, nell’ambito di quei controlli, se chi intende entrare nel territorio comunitario è segnalato nel SIS. 2.2. Sussidiarietà e proporzionalità Secondo il principio della sussidiarietà, l’obiettivo dell'azione proposta, condividere cioè le informazioni relative a certe categorie di persone e oggetti attraverso un sistema informatico, non può essere conseguito dagli Stati membri. Un sistema comune d’informazione, a motivo della sua effettiva natura e delle dimensioni e degli effetti dell'azione, può essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente iniziativa non va al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo. L’attività della Commissione è limitata alla gestione operativa del SIS II, che consta di una banca dati centrale, punti d’accesso nazionali e di un’infrastruttura di comunicazione fra l’una e gli altri. Gli Stati membri sono responsabili dei sistemi nazionali, della loro connessione al SIS II e provvedono affinché le autorità competenti possano trattare i dati SIS II. Consultare i dati è prerogativa esclusiva delle autorità competenti degli Stati membri, circostanziata per ciascuna delle finalità previste dal presente regolamento, limitatamente ai dati necessari per svolgere le funzioni dirette al raggiungimento di quelle finalità. 2.3. Scelta dello strumento La scelta del regolamento nasce dall’esigenza di applicare norme pienamente armonizzate, specie in relazione al trattamento dei dati nel sistema. Le norme introdotte dal presente regolamento devono costituire un insieme di disposizioni precise e incondizionate, da applicarsi in modo diretto, uniforme e cogente e che non richiedono, data la loro natura, alcun provvedimento che le recepisca nel diritto nazionale degli Stati membri. 2.4. Partecipazione al SIS II Il presente regolamento trae fondamento giuridico dal titolo IV del trattato CE e costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Di conseguenza, va presentato e adottato a norma dei protocolli allegati al trattato di Amsterdam sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e sulla posizione della Danimarca, e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea. a) Regno Unito e Irlanda La presente proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, al quale il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano a norma delle decisioni del Consiglio 2000/365/CE, del 29 maggio 2000[6], e 2002/192/CE, del 28 febbraio 2002[7], riguardanti rispettivamente la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda di partecipare a alcune delle disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito e l'Irlanda, quindi, non partecipano all'adozione del presente regolamento e non sono da quello vincolati né soggetti alla sua attuazione. b) Danimarca Ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato CE, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo IV del trattato CE. Quando queste proposte sviluppano l'acquis di Schengen, a norma dell'articolo 5 del protocollo “la Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto interno”. c) Norvegia e Islanda Inoltre, in conformità dell'articolo 6, primo comma, del protocollo che integra l’acquis di Schengen, il 18 maggio 1999 il Consiglio ha concluso con la Norvegia e l'Islanda un accordo sulla loro associazione all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen. L'articolo 1 di tale accordo stabilisce che la Norvegia e l'Islanda sono associate alle attività della Comunità europea e dell'Unione europea nei settori contemplati dalle disposizioni cui rimandano gli allegati A (disposizioni dell’acquis di Schengen) e B (disposizioni degli atti della Comunità europea che hanno sostituito le corrispondenti disposizioni della convenzione Schengen oppure sono stati adottati ai fini della sua applicazione) dell'accordo stesso, e al loro ulteriore sviluppo. A norma dell'articolo 2, la Norvegia e l'Islanda applicano le disposizioni di tutti gli atti o provvedimenti adottati dall'Unione europea per modificare o sviluppare l'acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea (allegati A e B). La presente proposta sviluppa l'acquis di Schengen definito nell'allegato A dell'accordo. d) Nuovi Stati membri Poiché la presente iniziativa costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti correlato a norma dell’articolo 3, paragrafo 2 dell’atto di adesione, il regolamento si applica in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio in conformità di quella disposizione. e) Svizzera Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[8], che ricade nell'ambito contemplato all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE[9] del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo[10]. 3. INCIDENZA SUL BILANCIO Il regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio e la decisione 2001/886/GAI del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[11] stabiliscono che le spese occasionate dallo sviluppo del SIS II vanno imputate al bilancio dell'Unione europea. La presente proposta stabilisce che il costo sostenuto per l’esercizio del SIS II continuerà a gravare sul bilancio dell’Unione europea. Sebbene il grosso delle spese riguardi la fase di sviluppo (concezione, costruzione e test) del SIS II, la fase operativa con inizio nel 2007 costituirà un impegno di bilancio a lungo termine da esaminarsi alla luce delle nuove prospettive finanziarie. La Commissione, che sarà responsabile della gestione operativa del sistema in una prima fase transitoria, dovrà disporre di risorse umane e finanziarie adeguate. Sul medio e lungo periodo, la Commissione valuterà le varie opzioni di esternalizzazione, considerati gli effetti di sinergia prodotti dall’esercizio di molti altri sistemi informatizzati su vasta scala come il VIS (sistema d’informazione visti) e EURODAC. La Commissione ha preparato una scheda finanziaria comune allegata al presente regolamento, valida anche per la decisione proposta ai sensi del titolo VI del trattato UE. 2005/0106 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 66, vista la proposta della Commissione[12], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[13], considerando quanto segue: (1) Il Sistema d’informazione Schengen (di seguito “SIS”), istituito a norma del titolo IV della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni[14] (di seguito “convenzione Schengen”), rappresenta uno strumento fondamentale per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea. (2) L’incarico di sviluppare il SIS di seconda generazione (di seguito “SIS II”) è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001[15] del Consiglio e decisione 2001/886/GAI[16] del Consiglio del 6 dicembre 2001 sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Il SIS II sostituirà il SIS istituito dalla convenzione Schengen. (3) Il presente regolamento costituisce la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito “trattato CE”). La decisione 2006/XX/GAI del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS II[17] costituisce la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione del trattato sull’Unione europea (di seguito “trattato UE”). (4) Il fatto che la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II consti di strumenti separati non intacca il principio secondo il quale il SIS II è un sistema unico d’informazione e in quanto tale deve operare. È pertanto necessario che alcune disposizione di tali strumenti siano identiche. (5) Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne fra Stati membri appoggiando l’attuazione delle politiche connesse alla libera circolazione delle persone che sono parte dell’acquis di Schengen. (6) È necessario specificare gli obiettivi del SIS II e fissare regole sul suo esercizio e uso e sulle competenze, anche in relazione alla struttura tecnica e al finanziamento, sulle categorie di dati da inserire nel sistema, sulle finalità dell'inserimento e relativi criteri, sulle autorità abilitate ad accedervi e l'interconnessione delle segnalazioni, e ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali. (7) Le spese occasionate dall’esercizio del SIS II devono essere a carico del bilancio dell'Unione europea. (8) È opportuno redigere un manuale di regole precise sullo scambio di informazioni supplementari relative alla linea di condotta richiesta con la segnalazione. Dovrebbero garantire tale scambio di informazioni le autorità nazionali di ciascuno Stato membro. (9) La Commissione dovrebbe incaricarsi della gestione operativa del SIS II, in particolare per garantire un passaggio graduale dallo sviluppo del sistema alla sua operatività. (10) È opportuno proseguire l’armonizzazione delle disposizioni sui motivi per introdurre segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini della non ammissione, e chiarire l’uso di tali segnalazioni nell’ambito delle politiche di asilo, immigrazione e rimpatrio. I motivi di queste segnalazioni, le loro finalità e le autorità con diritto di accedervi devono essere più uniformi. (11) È opportuno che le segnalazioni ai fini della non ammissione non siano conservate nel SIS II oltre i termini del periodo di non ammissione stabiliti nella decisione nazionale di effettuare la segnalazione. In linea generale, dette segnalazioni dovrebbero essere cancellate automaticamente dal SIS II dopo massimo cinque anni. Gli Stati membri dovrebbero riesaminarle almeno una volta l’anno. (12) Il SIS II, per concorrere alla corretta identificazione degli interessati, deve permettere il trattamento dei dati biometrici. Analogamente, il SIS II deve permettere il trattamento dei dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata per evitare i disagi causati da errori di identificazione, fatte salve adeguate garanzie fra cui il consenso dell'interessato e la rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente elaborati. (13) Il SIS II deve dare agli Stati membri la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni. La creazione di connessioni fra due o più segnalazioni da parte di uno Stato membro non deve incidere sulla linea di condotta da seguire, né sui termini di conservazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni. (14) La direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[18] disciplina il trattamento dei dati personali svolto in applicazione del presente regolamento. Sono comprese la designazione del responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della richiamata direttiva e la possibilità per gli Stati membri di prevedere deroghe e limitazioni alla portata degli obblighi e dei diritti previsti a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, della richiamata direttiva, anche con riguardo al diritto di accesso e di informazione dell’interessato. Laddove necessario, il presente regolamento dovrà integrare o precisare i principi della direttiva 1995/46/CE. (15) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[19] disciplina il trattamento dei dati personali svolto dalla Commissione. Laddove necessario, è opportuno che i principi enunciati in quel regolamento siano integrati o precisati. (16) Occorre che le autorità di controllo nazionali indipendenti monitorino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri e che il garante europeo della protezione dei dati controlli le attività di trattamento dei dati personali svolte dalla Commissione. (17) La responsabilità della Comunità per violazione al presente regolamento da parte della Commissione è disciplinata dall'articolo 288, secondo comma del trattato CE. (18) Per ragioni di trasparenza, è opportuno che ogni due anni la Commissione presenti una relazione sulle attività del SIS II e lo scambio di informazioni supplementari; ogni quattro anni dovrebbe provvedere a una valutazione globale. (19) Il presente regolamento non può trattare con esaustività certi aspetti del SIS II come la compatibilità e l’interconnessione delle segnalazioni, e lo scambio di informazioni supplementari, a causa della loro tecnicità, livello di dettaglio e della necessità di aggiornamenti permanenti. È pertanto opportuno che siano delegate alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai citati aspetti. (20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[20]. (21) Occorre stabilire disposizioni transitorie relative alle segnalazioni effettuate nel SIS a norma della convenzione Schengen che saranno trasferite al SIS II, ovvero alle segnalazioni effettuate nel SIS II in una fase transitoria precedente la piena applicabilità di tutte le disposizioni del presente regolamento. È opportuno che per un periodo limitato, fino a quando cioè gli Stati membri non avranno esaminato la compatibilità di queste segnalazioni con il nuovo quadro giuridico, continuino a applicarsi alcune disposizioni dell’acquis di Schengen. (22) È necessario stabilire disposizioni speciali con riguardo al residuo del bilancio allocato alle operazioni del SIS, che non è parte del bilancio dell’Unione europea. (23) Poiché gli obiettivi dell’azione proposta, ossia istituire e regolare un sistema comune d’informazione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti ai sensi del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato CE. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in quell'articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi. (24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (25) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento che pertanto non la vincola né è ad essa applicabile. Poiché il presente regolamento sviluppa l'acquis di Schengen ai sensi del titolo IV, parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel suo diritto interno. (26) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo del SIS ai fini della sua applicazione in relazione alle disposizioni dell'acquis di Schengen sulla circolazione delle persone; il Regno Unito non ha chiesto di partecipare al SIS né vi partecipa per questi fini, in virtù della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[21]; il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, che non lo vincola né è ad esso applicabile. (27) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo del SIS ai fini della sua applicazione in relazione alle disposizioni dell'acquis di Schengen sulla circolazione delle persone; Irlanda non ha chiesto di partecipare al SIS né vi partecipa per questi fini, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[22]; l’Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, che non la vincola né è ad essa applicabile. (28) In relazione all'Islanda e alla Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[23], che rientra nel settore contemplato all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa ad alcune modalità per l'applicazione del suddetto accordo. (29) In relazione alla Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito contemplato all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo[24]. (30) Il presente regolamento è un atto basato sull'acquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 Istituzione e obiettivo generale del SIS II 1. È istituito un sistema informatico, denominato sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (di seguito “SIS II”), affinché le autorità competenti degli Stati membri possano cooperare fra loro scambiandosi informazioni per il controllo di persone e oggetti. 2. Il SIS II contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne degli Stati membri. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento definisce le condizioni e le procedure applicabili al trattamento delle segnalazioni di cittadini di paesi terzi nel SIS II e allo scambio di informazioni supplementari ai fini della non ammissione nel territorio degli Stati membri. 2. Il presente regolamento contempla anche disposizioni circa la struttura tecnica del SIS II, le competenze degli Stati membri e della Commissione e regole generali sul trattamento dei dati, i diritti degli interessati e la responsabilità. Articolo 3 Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per: a) “segnalazione”: un insieme di dati inseriti nel SIS II che permetta alle autorità competenti di identificare un individuo o un oggetto in vista di una linea di condotta specifica; b) “informazioni supplementari”: le informazioni non stoccate nel SIS II ma afferenti alle segnalazioni del sistema, necessarie ai fini della linea di condotta richiesta; c) “dati complementari”: i dati stoccati nel SIS II e afferenti alle segnalazioni del sistema, necessari affinché le autorità competenti possano adottare la linea di condotta richiesta; d) “cittadino di paesi terzi”: chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato CE né beneficia del diritto comunitario alla libera circolazione; (e) “beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione”: i) i cittadini dell'Unione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato CE, nonché i cittadini di paesi terzi membri della famiglia di un cittadino dell'Unione che esercita il diritto alla libera circolazione, cui si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri[25]; ii) i cittadini di paesi terzi e i loro familiari, quale che sia la loro nazionalità che, ai sensi di accordi conclusi dalla Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi di cui sono cittadini, dall'altro, godono di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione. 2. Le espressioni “trattamento di dati personali”, “trattamento” e “dati personali” sono intese ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[26]. Articolo 4 Struttura tecnica e modalità operative del SIS II 1. Il SIS II consta: a) di una banca dati centrale, il “sistema centrale d’informazione Schengen” (di seguito “CS-SIS”); b) di uno o due punti d’accesso definiti da ciascuno Stato membro (di seguito “NI-SIS”); c) di un’infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e i NI-SIS. 2. I sistemi nazionali degli Stati membri (di seguito “NS”) sono connessi al SIS II attraverso i NI-SIS. 3. Le autorità nazionali competenti di cui all’articolo 21, paragrafo 3, inseriscono i dati nel SIS II, vi accedono e effettuano ricerche direttamente o su una copia dei dati del CS-SIS disponibile nel rispettivo NS. 4. Gli Stati membri utilizzano l’infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e i NI-SIS anche per lo scambio di informazioni supplementari. Articolo 5 Costi 1. I costi sostenuti per l’esercizio e la manutenzione del SIS II, comprendente il CS-SIS, i NI-SIS e l’infrastruttura di comunicazione fra CS-SIS e NI-SIS, sono a carico del bilancio dell’Unione europea. 2. I costi per lo sviluppo, l’adattamento e l’esercizio di ciascun NS sono a carico dello Stato membro interessato. 3. I costi aggiuntivi derivanti dall’uso delle copie di cui all’articolo 4, paragrafo 3, sono a carico degli Stati membri che fanno uso di quelle copie. CAPITOLO II Competenze degli Stati membri Articolo 6 Sistemi nazionali Ciascuno Stato membro è responsabile per l’esercizio e la manutenzione del rispettivo NS e del suo collegamento al SIS II. Articolo 7 Ufficio nazionale SIS II e autorità SIRENE 1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio incaricato di garantire l’accesso delle autorità competenti al SIS II, a norma del presente regolamento. 2. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti per lo scambio di tutte le informazioni supplementari (di seguito “autorità SIRENE”). Dette autorità verificano la qualità delle informazioni inserite nel SIS II. A questo scopo, hanno accesso ai dati elaborati nel sistema. 3. Gli Stati membri comunicano gli uni agli altri e alla Commissione l’ufficio di cui al paragrafo 1 e le autorità SIRENE di cui al paragrafo 2. Articolo 8 Scambio di informazioni supplementari 1. Gli Stati membri si scambiano tutte le informazioni supplementari attraverso le autorità SIRENE. Obiettivo di tale scambio è permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione, in seguito a una segnalazione positiva o hit, quando è impossibile eseguire la condotta richiesta, con riguardo alla qualità dei dati SIS II e alla compatibilità delle segnalazioni e per l’esercizio del diritto di accesso. 2. Le modalità precise di questo scambio di informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 3, in forma di manuale, il cosiddetto “manuale SIRENE”. Articolo 9 Compatibilità tecnica 1. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi NS siano compatibili con il SIS II e osservano le procedure e norme tecniche stabilite a tal fine secondo la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 2. 2. Se rilevante, gli Stati membri provvedono affinché i dati figuranti nella copia di dati della banca dati CS-CIS siano costantemente identici ai dati CS-SIS e con quelli concordino. 3. Se rilevante, gli Stati membri provvedono affinché i risultati di una ricerca effettuata su una copia di dati CS-SIS siano gli stessi di una ricerca diretta nel CS-SIS. Articolo 10 Sicurezza e riservatezza 1. Gli Stati membri che hanno accesso ai dati elaborati nel SIS II adottano le necessarie misure per: a) impedire l’accesso di persone non autorizzate alle apparecchiature in cui si effettuano operazioni relative ai NI-SIS e agli NS (controlli all'ingresso delle installazioni); b) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati e supporti di dati SIS II, leggerli, copiarli, modificarli o cancellarli (controllo dei supporti di dati); c) impedire qualunque forma non autorizzata di accesso, lettura, copia, modifica o cancellazione dei dati SIS II nelle trasmissioni fra gli NS e il SIS II (controllo della trasmissione); d) garantire la possibilità di verificare e stabilire a posteriori quali dati SIS II sono stati inseriti nel sistema, quando e da chi (controllo della registrazione dei dati); e) impedire il trattamento non autorizzato dei dati SIS II negli NS e qualunque modifica o cancellazione non autorizzata dei dati SIS II immessi negli NS (controllo dell'immissione dei dati); f) provvedere affinché le persone autorizzate che utilizzano gli NS accedano soltanto ai dati SIS II di loro competenza (controllo dell’accesso); g) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali autorità possono essere trasmessi i dati SIS II immessi negli NS mediante apparecchiature di trasmissione di dati (controllo della trasmissione); h) controllare l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo (autocontrollo). 2. Gli Stati membri prendono misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per garantire la sicurezza e la riservatezza degli scambi e del successivo trattamento delle informazioni supplementari. 3. Il segreto professionale o altro obbligo di riservatezza equivalente si applica a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS II o con le informazioni supplementari. L’obbligo di riservatezza vincola tali soggetti e organismi anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l’incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività. Articolo 11 Tenuta dei registri a livello nazionale 1. Ogni Stato membro tiene un registro di tutti gli scambi di dati con il SIS II e della loro successiva elaborazione, per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento degli NS, l’integrità e la sicurezza dei dati. 2. I registri riportano in particolare la data e l’ora della trasmissione, i dati utilizzati per la ricerca, i dati trasmessi, il nome dell’autorità competente e quello del responsabile del trattamento. 3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l’accesso non autorizzato; trascorso un anno viene cancellato, salvo che non sia utile per procedure di controllo in corso. 4. Le autorità competenti degli Stati membri, in particolare quelle incaricate di controllare il trattamento dei dati nel SIS II, hanno il diritto di accedere ai registri per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento del sistema, l’integrità e la sicurezza dei dati. Ogni Stato membro trasmette senza indugio alla Commissione gli esiti del controllo perché siano integrati, all’occorrenza, nelle relazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 3. CAPITOLO III Competenze della Commissione Articolo 12 Gestione operativa 1. La Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II. 2. La gestione operativa è l’insieme dei compiti che garantiscono un funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 del SIS II, ai sensi del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli sviluppi tecnici necessari per un buon funzionamento del sistema. Articolo 13 Sicurezza e riservatezza Per l’esercizio del SIS II la Commissione applica l’articolo 10, mutatis mutandis . Articolo 14 Tenuta dei registri a livello centrale 1. Tutte le operazioni di trattamento nell’ambito del SIS II sono registrate per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento del sistema, l’integrità e la sicurezza dei dati. 2. I registri riportano in particolare la data e l’ora dell’operazione, i dati elaborati e l’identità dell’autorità competente. 3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l’accesso non autorizzato; trascorso un anno dalla cancellazione della segnalazione cui è correlato, viene cancellato anch’esso, salvo che non sia utile per procedure di controllo in corso. 4. Le autorità nazionali competenti, in particolare quelle incaricate di controllare il trattamento dei dati nel SIS II, hanno il diritto di accedere ai registri soltanto per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento del sistema, l’integrità e la sicurezza dei dati.L’accesso è limitato al registro in cui figurano le operazioni di trattamento effettuate dallo Stato membro interessato. 5. La Commissione ha il diritto di accedere ai registri soltanto per garantire il corretto funzionamento del sistema, l’integrità e la sicurezza dei dati. 6. Il garante europeo della protezione dei dati ha il diritto di accedere ai registri soltanto per monitorare la liceità delle attività di trattamento dei dati personali svolte dalla Commissione, e la sicurezza dei dati. CAPITOLO IV Segnalazione di cittadini di paesi terzi ai fini della non ammissione Articolo 15 Obiettivi e condizioni della segnalazione 1. Gli Stati membri segnalano i cittadini di paesi terzi ai fini della non ammissione nel territorio degli Stati membri in forza di una decisione delle autorità amministrative o giudiziarie competenti che stabilisce i termini del periodo di non ammissione, nelle seguenti circostanze: a) qualora la presenza del cittadino di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro costituisca, secondo la valutazione fatta di quella persona, una minaccia grave per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica di qualunque Stato membro, in particolare se: i) il cittadino di paesi terzi è stato condannato a una pena privativa della libertà di almeno un anno per uno dei reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI[27] del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri; ii) il cittadino di paesi terzi è destinatario di un provvedimento restrittivo deciso a norma dell’articolo 15 del trattato UE, diretto a impedirne l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri; b) qualora nei confronti del cittadino di paesi terzi sia disposto un divieto di reingresso in applicazione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento adottati da norma della direttiva 2005/XX/CE [sul rimpatrio][28]. 2. Gli Stati membri effettuano le segnalazioni di cui al paragrafo 1 in conformità con l’articolo 25, paragrafo 2, della convenzione Schengen e fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli per il cittadino di paesi terzi previste nei seguenti atti: a) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare[29]: b) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo[30]; c) Direttiva 2004/81/CE del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti[31]; d) Direttiva 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta[32]; e) Direttiva 2004/114/CE del Consiglio relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato[33]; f) Direttiva 2005/XX/CE del Consiglio relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica[34]. 3. Quando a decidere la segnalazione è un’autorità amministrativa, il cittadino di paesi terzi può presentare domanda di revisione della decisione ovvero proporre ricorso dinanzi un’autorità giudiziaria. Articolo 16 Categorie di dati 1. Le segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini della non ammissione constano al massimo dei seguenti elementi: a) cognomi e nomi, cognome alla nascita, eventuali cognomi precedenti e “alias” possibilmente registrati a parte; b) data e luogo di nascita; c) sesso; d) fotografie; e) impronte digitali; f) cittadinanza; g) segni fisici particolari, oggettivi e inalterabili; h) autorità della segnalazione; i) un riferimento alla decisione di effettuare la segnalazione che deve essere: - una decisione giudiziaria o amministrativa fondata su esigenze d'ordine pubblico o di sicurezza interna, eventualmente corredata della decisione di condanna o del provvedimento restrittivo adottati a norma dell’articolo 15 del trattato UE, oppure - una decisione di rimpatrio e/o un provvedimento di allontanamento corredati del divieto di reingresso; j) connessioni con altre segnalazioni già elaborate nel SIS II. 2. I dati di cui al paragrafo 1 sono utilizzati soltanto per identificare un individuo per le finalità definite nel presente regolamento. 3. Le modalità tecniche per introdurre i dati di cui al paragrafo 1 e accedervi sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 3. Articolo 17 Autorità con diritto di accedere alle segnalazioni 1. Hanno il diritto di accedere alle segnalazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, ai fini della non ammissione, le seguenti autorità: a) autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne degli Stati membri; b) autorità competenti per il rilascio dei visti. 2. In caso di segnalazione positiva o hit , le informazioni sulle autorizzazioni all’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione Schengen sono trasmesse mediante lo scambio di informazioni supplementari. Le modalità precise di questo scambio sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento e inserite nel manuale SIRENE. 3. È dato accesso alle segnalazioni alle autorità competenti per il rilascio dei titoli di soggiorno affinché decidano del rilascio di tali titoli secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della convenzione Schengen. 4. La consultazione richiesta all’articolo 25 della convenzione Schengen avviene mediante lo scambio di informazioni supplementari. Le modalità precise di questo scambio sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento e inserite nel manuale SIRENE. Articolo 18 Altre autorità con diritto di accesso 1. È dato accesso alle segnalazioni effettuate a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), alle autorità competenti per l’attuazione della direttiva 2005/XX/CE affinché identifichino il cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente nel territorio per eseguire una decisione di rimpatrio o un provvedimento di allontanamento. 2. È dato accesso alle segnalazioni effettuate a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), alle autorità competenti per l’attuazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo[35], affinché determinino se un richiedente asilo abbia soggiornato illegalmente in un altro Stato membro. 3. È dato accesso alle segnalazioni effettuate a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), alle autorità competenti per l’attuazione della direttiva 2004/83/CE e della direttiva 2005/XX/CE[36] [recante norme minime per le procedure applicabili negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato], affinché determinino se un cittadino di paesi terzi costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna. Articolo 19 Accesso alle segnalazioni di documenti d’identità Le autorità di cui agli articoli 17 e 18, paragrafo 1, hanno il diritto di accedere alle segnalazioni relative ai documenti d’identità di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettere d) e e) della decisione 2006/XX, allo scopo di verificare se il documento d’identità esibito da un cittadino di paesi terzi non sia stato rubato, altrimenti sottratto o smarrito. Articolo 20 Termini di conservazione delle segnalazioni 1. Le segnalazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, non sono conservate oltre i termini del periodo di non ammissione stabiliti nella decisione di cui a quella disposizione. 2. Le segnalazioni di persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro sono cancellate non appena lo Stato membro della segnalazione viene a conoscenza di tale acquisizione. 3. Le segnalazioni di cittadini di paesi terzi che diventano membri della famiglia di un cittadino dell’Unione o di altro beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione sono cancellate non appena lo Stato membro della segnalazione viene a conoscenza dell’acquisizione di tale nuovo status. 4. Le segnalazioni sono riesaminate per verificarne la compatibilità con le direttive elencate all’articolo 15, paragrafo 2, quando queste diventano applicabili al cittadino di paesi terzi segnalato. 5. Le segnalazioni sono cancellate automaticamente allo scadere di 5 anni dalla data in cui è assunta la decisione di cui all’articolo 15, paragrafo 1. Gli Stati membri che hanno inserito i dati nel SIS II possono decidere di conservarli nel sistema se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 15. 6. Gli Stati membri sono informati sistematicamente, un mese prima, della cancellazione automatica della segnalazione dal sistema. CAPITOLO V Regole generali sul trattamento dei dati Articolo 21 Trattamento dei dati SIS II 1. Possono trattare i dati inseriti nel SIS II a norma del presente regolamento soltanto le autorità nazionali competenti e per le finalità definite dagli Stati membri conformemente al presente regolamento. 2. L’accesso ai dati del SIS II è autorizzato esclusivamente nei limiti delle competenze delle autorità nazionali e riservato al personale debitamente autorizzato. 3. Ogni Stato membro conserva e trasmette alla Commissione un elenco aggiornato delle autorità nazionali abilitate a trattare i dati SIS II. L’elenco specifica, per singola autorità, quale categoria di dati è abilitata a trattare, per quali finalità e chi deve essere considerato il responsabile del trattamento, quindi la Commissione lo trasmette al garante europeo della protezione dei dati. La Commissione provvede alla pubblicazione annuale dell’elenco nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea . Articolo 22 Numero di riferimento Lo Stato membro che acceda al SIS II senza fare uso di una copia dei dati del CS-SIS di cui all’articolo 4, paragrafo 3, può apporre un numero di riferimento alla segnalazione che effettua all’unico scopo di rintracciare le informazioni nazionali a quella connesse. L’accesso al numero di riferimento è riservato allo Stato membro della segnalazione. Articolo 23 Copia dei dati SIS II 1. Salvo per la copia dei dati del CS-SIS di cui all’articolo 4, paragrafo 3, i dati elaborati nel SIS II possono essere duplicati soltanto per fini tecnici e se tale copia è necessaria affinché le autorità nazionali competenti accedano ai dati conformemente al presente regolamento. 2. Gli Stati membri non copiano nei rispettivi schedari nazionali i dati immessi nel SIS II da altri Stati membri. 3. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli schedari nazionali i dati SIS II in relazione a una linea di condotta eseguita sul suo territorio. Tali dati sono conservati negli schedari nazionali per un massimo di tre anni, salvo se disposizioni specifiche di diritto nazionale dispongono un periodo di conservazione più lungo. 4. Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli schedari nazionali i dati contenuti in una segnalazione particolare da quello stesso effettuata nel SIS II. Articolo 24 Qualità dei dati SIS II e compatibilità delle segnalazioni 1. Lo Stato membro che inserisce dati nel SIS II è responsabile della liceità del trattamento, dell’esattezza dei dati e della loro attualità. 2. Solo lo Stato membro che ha introdotto i dati nel SIS II li modifica, li completa, li rettifica o li cancella. 3. Se uno Stato membro che non ha inserito i dati è in possesso di indizi in base ai quali detti dati contengono errori o sono stati oggetto di trattamento illecito, avverte quanto prima, e se possibile entro 10 giorni dacché ha rilevato gli indizi, lo Stato membro che ha inserito i dati mediante lo scambio di informazioni supplementari. Lo Stato membro che ha introdotto i dati li verifica e se necessario li modifica, li completa, li rettifica o li cancella. Le modalità precise di questo scambio di informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 3, e inserite nel manuale SIRENE. 4. Se entro due mesi gli Stati membri non giungono a un accordo sulla correzione dei dati, uno di essi può sottoporre il caso al garante europeo della protezione dei dati che agisce in qualità di mediatore. 5. Gli Stati membri scambiano informazioni supplementari per mantenere accuratamente distinte, nel SIS II, segnalazioni di persone diverse aventi caratteristiche comuni. Le modalità precise di questo scambio di informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 3, e inserite nel manuale SIRENE. 6. Se una persona è già segnalata nel SIS II, lo Stato membro che introduce una nuova segnalazione si accorda su questo punto con lo Stato membro della prima segnalazione. L’accordo è raggiunto mediante lo scambio di informazioni supplementari. Le modalità precise di questo scambio di informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 3, e inserite nel manuale SIRENE.Nel SIS II è possibile introdurre più segnalazioni relative alla stessa persona, purché compatibili.Le regole sulla compatibilità delle segnalazioni e l’ordine di priorità fra categorie di segnalazioni sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 3. 7. Lo Stato membro che li ha immessi riesamina almeno una volta l’anno i dati conservati nel SIS II. Gli Stati membri possono fissare termini più brevi per tale riesame. Articolo 25 Dati complementari per evitare errori di identificazione 1. Quando sono possibili confusioni fra la persona effettivamente oggetto di una segnalazione e un individuo la cui identità sia stata usurpata, gli Stati membri aggiungono alla segnalazione dati che riguardino quest’ultimo per evitare le conseguenze nefaste di un errore di identificazione. 2. I dati della vittima dell’usurpazione sono aggiunti soltanto con il suo esplicito consenso e utilizzati unicamente ai seguenti fini: a) permettere all’autorità competente di distinguere fra la persona la cui identità è stata usurpata e l’individuo effettivamente oggetto della segnalazione; b) permettere alla persona la cui identità sia stata usurpata di dimostrare la propria identità e stabilire di essere stata vittima di un’usurpazione di identità. 3. Ai fini del presente articolo possono essere inseriti nel SIS II e successivamente trattati soltanto i seguenti dati personali: a) cognomi e nomi e “alias” possibilmente registrati a parte; b) data e luogo di nascita; c) sesso; d) fotografie; e) impronte digitali; f) segni fisici particolari, oggettivi e inalterabili; g) cittadinanza; h) numero del o dei documenti d’identità e data del rilascio. 4. I dati di cui al paragrafo 3 sono cancellati insieme con la segnalazione corrispondente o prima su richiesta dell’interessato. 5. Possono accedere ai dati di cui al paragrafo 3 soltanto le autorità con diritto di accedere alla segnalazione corrispondente e all’unico scopo di evitare errori di identificazione. 6. Ai dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applicano le modalità tecniche di cui all’articolo 16, paragrafo 3. Articolo 26 Connessioni fra segnalazioni 1. Uno Stato membro può creare una connessione tra le segnalazioni che introduce nel SIS II secondo il proprio diritto interno. Effetto della connessione è istaurare un nesso fra due o più segnalazioni. 2. Creare una connessione non pregiudica la linea di condotta specifica richiesta in ciascuna segnalazione incrociata né il rispettivo termine di conservazione. 3. Creare una connessione non incide sui diritti di accesso previsti nel presente regolamento. Le autorità che non hanno il diritto di accedere a certe categorie di segnalazioni non accedono alle connessioni verso quelle categorie. 4. Uno Stato membro può adottare necessarie disposizioni affinché dal suo territorio nazionale non sia possibile accedere a una connessione fra segnalazioni quando la reputi incompatibile con il proprio diritto o i propri obblighi internazionali. 5. Le modalità tecniche per interconnettere le segnalazioni sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 3. Articolo 27 Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari 1. Gli Stati membri conservano una copia delle decisioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera i), a sostegno dello scambio di informazioni supplementari. 2. Le informazioni supplementari trasmesse da un altro Stato membro sono usate solo per lo scopo per il quale sono state trasmesse. Sono conservate negli schedari nazionali fintanto che la segnalazione cui si riferiscono è conservata nel SIS II. Gli Stati membri possono decidere di conservarle più a lungo se necessario agli scopi per i quali sono state trasmesse. Le informazioni supplementari sono in ogni caso cancellate al massimo un anno dopo che è stata cancellata dal SIS II la segnalazione cui si riferiscono. 3. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli schedari nazionali i dati relativi a una determinata segnalazione collegata a una linea di condotta eseguita sul suo territorio. Tali dati possono essere conservati negli schedari nazionali per un massimo di tre anni, salvo se disposizioni specifiche di diritto nazionale autorizzano un periodo di conservazione più lungo. CAPITOLO VI Protezione dei dati Articolo 28 Diritto di informazione Alla persona i cui dati debbano essere elaborati nel SIS II ai fini della non ammissione sono fornite le seguenti informazioni: a) identità del responsabile del trattamento e suo eventuale rappresentante; b) finalità del trattamento nel SIS II; c) destinatari potenziali dei dati; d) motivo per cui è introdotta la segnalazione nel SIS II; e) esistenza di un diritto di accesso ai suoi dati personali e di un diritto di rettifica di tali dati. Articolo 29 Diritto di accesso, rettifica e cancellazione 1. Il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel SIS II, di ottenerne la rettifica o la cancellazione è esercitato nel rispetto del diritto dello Stato membro presso il quale l’interessato lo fa valere. 2. Lo Stato membro presso il quale è fatto valere il diritto di accesso, se diverso dallo Stato membro che ha introdotto i dati, comunica tali dati all’interessato dopo aver dato all’altro Stato membro la possibilità di prendere posizione. Gli Stati membri comunicano tra loro mediante lo scambio di informazioni supplementari. Le modalità precise di questo scambio di informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 3, e inserite nel manuale SIRENE. 3. I dati personali sono comunicati all’interessato quanto prima e comunque entro 60 giorni dalla data in cui è introdotta la domanda di accesso. 4. L’interessato è informato del seguito riservato all’esercizio dei suoi diritti di rettifica e cancellazione quanto prima e comunque entro 6 mesi dalla data in cui ha presentato domanda di rettifica o cancellazione. Articolo 30 Mezzi di ricorso Chiunque, nel territorio di qualunque Stato membro, può promuovere un’azione ovvero presentare denuncia dinanzi gli organi giurisdizionali di quello Stato membro, ove gli sia negato il diritto di accesso, rettifica o cancellazione di dati che lo riguardano o il diritto di informazione o di indennizzo relativamente a un trattamento di suoi dati personali contrario al presente regolamento. Articolo 31 Autorità garanti della protezione dei dati 1. Ogni Stato membro dispone che le autorità designate a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE controllino autonomamente la liceità del trattamento dei dati personali SIS II sul suo territorio, e dello scambio e successivo trattamento di informazioni supplementari. 2. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali effettuate dalla Commissione nel quadro del SIS II siano conformi con il presente regolamento. 3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si prestano reciproca e attiva cooperazione. Il garante europeo della protezione dei dati convoca una riunione a tal fine almeno una volta l’anno. CAPITOLO VII Responsabilità e sanzioni Articolo 32 Responsabilità 1. Ogni Stato membro è responsabile dei danni causati a una persona in seguito a un suo trattamento non autorizzato o errato di dati comunicati tramite il SIS II o le autorità SIRENE. 2. Se lo Stato membro contro il quale è promossa un’azione a norma del paragrafo 1 non è lo Stato membro che ha introdotto i dati nel SIS II, quest’ultimo è tenuto a rimborsare, su richiesta, le somme versate a titolo di risarcimento, a meno che lo Stato membro richiesto non abbia utilizzato i dati in violazione del presente regolamento. 3. Se l’inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti dal presente regolamento causa danni al SIS II, quello Stato membro ne è responsabile a meno che e nella misura in cui la Commissione o altri Stati membri partecipanti al SIS II non abbiano omesso di adottare misure idonee a evitare tali danni o minimizzarne gli effetti. Articolo 33 Sanzioni Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati SIS II o delle informazioni supplementari contrario al presente regolamento sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive conformemente al diritto nazionale. CAPITOLO VIII Disposizioni finali Articolo 34 Monitoraggio, valutazione e statistiche 1. La Commissione provvede affinché siano attivati sistemi atti a monitorare il funzionamento del SIS II in rapporto a obiettivi di risultato, economicità e qualità del servizio. 2. Ai fini della manutenzione tecnica, del reporting e delle statistiche, la Commissione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel SIS II. 3. Due anni dopo l’inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto sulle attività del sistema e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri. 4. Quattro anni dopo l’inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione globale del sistema e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri. Tale valutazione globale comprende un’analisi dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, determina se i principi di base permangono validi e studia le eventuali implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette i rapporti di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per redigere i rapporti di cui ai paragrafi 3 e 4. Articolo 35 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all’articolo 3 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione stessa. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione stessa.Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 36 Modifica della convenzione Schengen 1. Per le materie che ricadono nell’ambito di applicazione del trattato CE, il presente regolamento sostituisce gli articoli da 92 a 119 della convenzione Schengen, salvo l’articolo 102 bis. 2. Essa sostituisce anche le seguenti disposizioni dell’acquis di Schengen che attuano quegli articoli[37]: a) Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del C.SIS Schengen (SCH/Com-ex (93) 16); b) Decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante il contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C.SIS (SCH/Com-ex (97) 18); c) Decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante l'evoluzione del SIS (SCH/Com-ex (97) 24); d) Decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del Regolamento finanziario C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35); e) Decisione del Comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante il C.SIS con 15/18 collegamenti (SCH/Com-ex (98) 11); f) Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i costi d'installazione del C.SIS (SCH/Com-ex (99) 4); g) Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante l'aggiornamento del Manuale Sirene (SCH/Com-ex (99) 5); h) Dichiarazione del Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 relativa alla definizione del concetto di straniero (SCH/Com-ex (96) decl. 5); i) Dichiarazione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante la struttura del SIS (SCH/Com-ex (99) decl. 2 riv.). 3. Per le materie che ricadono nell’ambito di applicazione del trattato CE, i riferimenti agli articoli della convenzione Schengen così sostituiti e alle pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen che li attuano si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza allegata. Articolo 37 Abrogazione È abrogato il regolamento (CE) n. 378/2004. Articolo 38 Periodo transitorio e bilancio 1. Per le segnalazioni introdotte nel SIS e trasferite al SIS II, ovvero per le segnalazioni introdotte direttamente nel SIS II prima della data fissata ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, del presente regolamento, e per un anno da quella data, restano applicabili gli articoli 94, 96 e 101, paragrafi 1 e 2, della convenzione Schengen.Queste segnalazioni sono cancellate automaticamente dal SIS II un anno dopo la data fissata a norma dell’articolo 39, paragrafo 3, a meno che gli Stati membri non le abbiano reintrodotte in conformità del presente regolamento. 2. Alla data fissata a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, il residuo del bilancio approvato a norma dell’articolo 119 della convenzione Schengen è restituito agli Stati membri. Gli importi restituiti sono calcolati in base al contributo di ciascuno Stato membro in conformità della decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del C.SIS Schengen. Articolo 39 Entrata in vigore e applicabilità 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.Esso si applica dalla data che la Commissione determinerà a norma dei paragrafi 2 e 3. 2. La data a decorrere dalla quale si applicano gli articoli da 1 a 14 e da 21 a 38, salvo gli articoli 22, 25 e 26, è stabilita: a) una volta adottate le necessarie disposizioni di attuazione; b) quando la Commissione avrà preso le necessarie disposizioni tecniche per permettere la connessione del SIS II agli Stati membri, e c) quando tutti gli Stati membri avranno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS II e scambiare informazioni supplementari a norma degli articoli di cui sopra. La Commissione pubblica la data in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . 3. La data a decorrere dalla quale si applicano gli articoli da 15 a 20 e gli articoli 22, 25 e 26 è stabilita: a) una volta adottate le necessarie disposizioni di attuazione e b) quando tutti gli Stati membri avranno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS II e scambiare informazioni supplementari a norma degli articoli di cui sopra. La Commissione pubblica la data in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente ALLEGATO Tavola di concordanza Articoli della convenzione Schengen[38] | Articoli del regolamento | Art. 92(1) | Art. 1(1); Art. 2(1); Art. 4(1)(2)(3) | Art. 92(2) | Art. 4(1)(2)(3); Art. 5(2)(3); Art. 6; Art. 9 | Art. 92(3) | Art. 4(1)(2)(3), Art. 5(1), Art. 12 | Art. 92(4) | Art. 3 (1); Art. 7(2)(3); Art. 8 | Art. 93 | Art. 1(2) | Art. 94(1) | Art. 21(1) | Art. 94(2) | Art.15(1) | Art. 94(3) | Art. 16(1); Art. 25(3) | Art. 94(4) | Art. 95(1) | Art. 95(2) | Art. 95(3) | Art. 95(4) | Art. 95(5) | Art. 95(6) | Art. 96(1) | Art. 15(1) | Art. 96(2) | Art. 15(1) | Art. 96(3) | Art. 15(1) | Art. 97 | Art. 98(1) | Art. 98(2) | Art. 99(1) | Art. 99(2) | Art. 99(3 ) | Art. 99(4) | Art. 99(5) | Art. 99(6) | Art. 100(1) | Art. 100(2) | Art. 100(3) | Art. 101(1) | Art. 17(1) | Art. 101(2) | Art. 17(1)(3); Art. 18; Art. 19 | Art. 101(3) | Art. 21(2) | Art. 101(4) | Art. 21(3) | Art. 101A(1) | Art. 101A(2) | Art. 101A(3) | Art. 101A(4) | Art. 101A(5) | Art. 101A(6) | Art. 101B(1) | Art. 101B(2) | Art. 101B(3) | Art. 101B(4) | Art. 101B(5) | Art. 101B(6) | Art. 101B(7) | Art. 101B(8) | Art. 102(1) | Art. 21(1) | Art. 102(2) | Art. 23(1)(2) | Art. 102(3) | Art. 102(4) | Art. 17(1)(3); Art. 18; Art. 19 | Art. 102(5) | Art. 32(1) | Art. 103 | Art. 11 | Art. 104(1) | Art. 104(2) | Art. 104(3) | Art. 105 | Art. 24(1) | Art. 106(1) | Art. 24(2) | Art. 106(2) | Art. 24(3) | Art. 106(3) | Art. 24(4) | Art. 107 | Art. 24(6) | Art. 108(1) | Art. 7(1) | Art. 108(2) | Art. 108(3) | Art. 6; Art. 7(1); Art. 9(1) | Art. 108(4) | Art. 7(3) | Art. 109(1) | Art. 28; Art. 29(1)(2)(3) | Art. 109(2) | Art. 110 | Art. 29(1)(4); Art.31(1) | Art. 111(1) | Art. 30 | Art. 111(2) | Art. 112(1) | Art. 20(1)(2)(3)(4)(5); Art. 24(7) | Art. 112(2) | Art. 24(7) | Art. 112(3) | Art. 20(6) | Art. 112(4) | Art.20(5) | Art. 112A(1) | Art. 27(2) | Art. 112A(2) | Art. 27(3) | Art. 113(1) | Art. 113(2) | Art. 14(3)(4)(5)(6) | Art. 113A(1) | Art. 27(2) | Art. 113A(2) | Art. 27(3) | Art. 114(1) | Art. 31(1) | Art. 114(2) | Art. 31 | Art. 115(1) | Art. 31(2) | Art. 115(2) | Art. 115(3) | Art. 115(4) | Art. 116(1) | Art. 32(1) | Art. 116(2) | Art. 32(2) | Art. 117(1) | Art. 117(2) | Art. 118(1) | Art. 10(1) | Art. 118(2) | Art. 10(1) | Art. 118(3) | Art. 10(3) | Art. 118(4) | Art. 13 | Art. 119(1) | Art. 5(1); Art. 38(2) | Art. 119(2) | Art. 5(2)(3) | FINANCIAL STATEMENT Policy area(s): JLS Activit(y/ies): Strategy, policy and coordination. | TITLE OF ACTION: FUNCTIONING OF THE SIS II | 1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S) 18 08 02 Schengen Information System, second generation (SIS II) 2. OVERALL FIGURES 2.1 Total allocation for action (Part B): 132 Million € for commitments until 2013 2.2 Period of application: - From 2007 to 2013 (for this statement) - Undetermined duration, after 2013. 2.3 Overall multi-annual estimate of expenditure: a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (cfr. point 6.1.1) € Million ( to 3 decimal places) 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 and subsequent years | Total | Commitments | 11,000 | 13,000 | 21,000 | 33,000 | 18,000 | 36,000 | 132,000 | Payments | 5,500 | 12,000 | 17,000 | 27,000 | 25,500 | 45,000 | 132,000 | It is estimated that fifty percent of the payments will be made in the year of commitment, the rest the following year. b) Technical and Administrative assistance and support expenditure (cf. point 6.1.2) CE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | CP | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Sub-total a+b | CE | 11,000 | 13,000 | 21,000 | 33,000 | 18,000 | 36,000 | 132,000 | CP | 5,500 | 12,000 | 17,000 | 27,000 | 25,500 | 45,000 | 132,000 | c) Overall financial impact of human resource and other administrative expenditure (cf. points 7.2 and 7.3) CE | 14,401 | 16,401 | 24,401 | 36,401 | 21,401 | 42,802 | 155,807 | CP | 8,901 | 15,401 | 20,401 | 30,401 | 28,901 | 51,802 | 155,807 | 2.4 Compatibility with financial programming and financial perspectives ( Proposal is compatible with existing financial programming. The amounts indicated for the period 2007-2013 are subject to the adoption of the new financial perspectives. 2.5 Financial impact on revenue ( Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows: The present proposal builds upon the Schengen acquis, as defined in Annex A of the Agreement signed on 18 May 1999 between the Council and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of both these States with the implementation, application and development of the Schengen acquis[39]. Article 12(1) last paragraph lays down: “In cases where operational costs are attributed to the general budget of the European Community, Iceland and Norway shall share in these costs by contributing to the said budget an annual sum in accordance with the percentage of the gross national product of their countries in relation with the gross national product of all participating States”[40]. Contribution from Iceland/Norway: 2.128% (2002 figures) € Million (to one decimal place) Prior to action | Situation following action | Non compuls. | Diff | NO | NO | NO | N° 3 | 4. LEGAL BASIS This statement accompanies two legislative proposals: - a Regulation of the European Parliament and the Council on the establishment, operation and use of the Second Generation Schengen Information System (SIS II) based on Articles 62 (2) (a) and 66 of the EC Treaty and; - a Council Decision on the establishment, operation and use of the Second Generation Schengen Information System (SIS II) based on Articles 30 (1) (a) and (b), Article 31 (1) (a) and (b) and Article 34 (2) (c) of the EU Treaty. 5. DESCRIPTION AND GROUNDS 5.1 Need for Community intervention 5.1.1 Objectives pursued The SIS II will be a common information system allowing the competent authorities in the Member States to cooperate, by exchanging information for the implementation of various policies required, in order to establish an area without internal frontiers. It will replace the current SIS, which does not have the capacity to service more than 18 participating States. It is at present operational for 13 Member States and 2 other States (Iceland and Norway). The Council therefore adopted a Regulation (EC) No 2424/2001 and Decision No 2001/886/JHA of 6 December 2001[41] on the development of the SIS II and entrusted this task to the Commission. These instruments also allowed the expenditure involved in the development phase (2002-2006) of the SIS II to be charged to the budget of the European Union. The present proposal aims to ensure the continuity of this Community support during the operational phase and provide findings for the development of new functionalities. The target date for the SIS II to be operational, as required by the Council, is set for the beginning of 2007. The Commission will need adequate facilities and sufficient resources to manage the SIS II for the start of operations. The estimates indicated in the Communication on the development of the Schengen Information System II and possible synergies with a future Visa Information System (VIS) of December 2003 [42] covered the development of the system for the period 2004-2006, whilst the present financial statement covers the expenditure necessary for operating the SIS II. The objective is to ensure daily maintenance of the IT system by acquiring the necessary resources to verify the system’s activity, carry out maintenance interventions, and react in case of difficulties appearing during the operational management procedures. SIS II management needs resources both technical (IT infrastructure and networks, technical and office space) and human (people in charge of administrative and technical management of the IT system). The objective is also to manage future evolutions of the system, including the integration of new functionalities such as the development of a biometrics search engine. 5.1.2 Measures taken in connection with ex ante evaluation A feasibility study on the SIS II was carried out between September 2002 and July 2003. The results of this feasibility study were endorsed by the Council in June 2003 and presented by the Commission in the aforementioned Communication on the SIS II. The chosen architecture (a central database and national interfaces which store no data) requires a high availability and robustness, to be achieved through specific measures, such as doubled hardware and software, as well as data replication. The high availability of the SIS II, including the possibility for Member States to query the central SIS II database, allows those Member States, which are ready to do so, to discard their copy of data contained in the CS-SIS database. The added value of such a feature is that the annual costs for the management and maintenance of the national database will be reduced for those Member States concerned. Apart from the feasibility study, the Commission examined the level of financial and human resources which the French Ministry of the Interior devotes to the operational management of the current SIS to which the Member States directly contribute, in accordance with Article 119 of the Schengen Convention[43]. The budget of the European Union must cover some additional items such as premises and infrastructure for hosting the systems, the cost covered at this moment by France, and which do not impact on the total amount of the operating costs of the current SIS. 5.1.3 Measures taken following ex post evaluation Not applicable 5.2 Action envisaged and budget intervention arrangements The planned financial resources must cover the expenses for the hosting of the information system and for the necessary resources for its daily management and of its possible technical evolution. This is in line with the Council conclusions of 29 April 2004, which foresee two sites for the development of the SIS II. The financial resources must also cover the expenses related to the network which will link the Member States to the central domain. SIS II Management (see specific line in section 6.1.1 table): The estimates of the expenses to be borne by the budget of the European Union for the SIS II management include: - Costs related to the office space occupied by people and computers (server rooms, offices, meeting rooms); these costs represent a significant part of the SIS II management budget for 2007 and increase slowly consistent with usual rates (maximum 4% yearly grow). - Hardware costs: - For 2007, a provision has been made for a specific investment intended to acquire network devices enabling 29 users (Member States and potential European bodies) to be directly connected to the European network. This represents 52% of the SIS II management budget for 2007. For 2008, the envisaged provision covers only the linking-up of future new Members States (1 to 2 additional MS as from 2008) and so will not be very significant (only 4% in 2008). This provision covers the acquiring of the equipment. As far as the rental expenses are concerned, see the section related to “ Network: direct access point rental ” hereunder. As from 2010, the envisaged provisions cover the partial upgrade and renewal of the system in order to adapt the system’s capacity to the demand (new requests for access to the central system) while allowing its progressive replacement. These costs represent 47% of the 2010 SIS II management budget. - The future maintenance contract for the IT system will start in 2010. In the first 3 years, the system will remain under the terms of the guarantee, therefore, no budget is planned for the period 2007-2009. As from 2010, the system maintenance will be covered by a specific contract, the budget is estimated at a maximum of 35% of the SIS II management budget for 2010. This amount is based on the value of the offer that was selected for the implementation of SIS II. - Stationery, furniture and various work equipment, documentation, costs related to public relations and training activities: These costs represent 15.5 % of the SIS II management budget for 2007. Network: direct access point rental (see specific line in section 6.1.1 table): The estimates of the expenses borne by the budget of the European Union also include the costs for the rental of devices allowing Member States to connect their National system directly to the European network. At this stage, the contract for the future network infrastructure is not yet signed and, therefore, the estimates are based on the current contract for TESTA II. The 2007 financial figures cover the estimated rental cost for 29 direct s-TESTA lines, the link between the two sites and their relevant equipment. These costs are re-evaluated every year in order to cover 36 direct access points by 2013. The communications infrastructure (lease of access points, lines, etc...) represents an important expenditure. This is due to the very high sensitivity and necessary high availability of the SIS II. The users have thus requested a dedicated line from the common domain (TESTA) to their national SIS II access points, significantly increasing the communication costs. This same communication infrastructure will be used for the bilateral or multilateral transmission of supplementary information between the SIRENE authorities. However, the provisional costs of the network are comparable to the prices available in the current SIS. The global amount (6 Mio) might appear higher than that of the SISNET, but this is mainly due to the doubling of the number of access points. From 15 access points in the first generation Schengen Information System, the SIS II will provide for 29 access points. External support for the assistance of the maintenance of IT management systems (see specific line in section 6.1.1 table): The estimates of the expenses borne by the budget of the European Union also foresee the costs for consultancy and technical assistance. The figure given will cover: - consultancy on specific topics that require particular attention through feasibility studies or ad-hoc expertise, - IT technical assistance in various fields such as new technology, biometrics, system & network management. Development and operation of a search engine based on a biometric identifier (see specific line in section 6.1.1 table): Contrary to the current SIS, the new system should be flexible enough to cope with changing requirements. The Council Conclusions of 14 June 2004 on the SIS II mentioned the possible implementation of a central biometric search engine, for the purpose of identification of persons and this will represent a significant improvement for the system and a separate expenditure heading has, therefore, been included in the financial statement. The development of such a biometric search engine will require a new public procurement procedure and, given the currently very dynamic biometric market, the estimates regarding costs can only be very approximate. In any case, the implementation will be very progressive, since the Member States will need a considerable time for rolling out within the country and, at the external borders, the necessary infrastructure for entering and searching biometric data in the SIS II. The price estimates in this financial statement are based on a gradual increase of capacity, with annual investments of the capacity needed for the next year, and taking into account the constant drop in prices. The figures presented hereunder are based on the available estimates, in particular the number of searches on wanted persons. It is envisaged that a gradual introduction of biometric searches will result in up to 30% of the total searches in 3 years’ time being carried out on the basis of biometric data. This number of total searches is estimated to grow from 65 Mio to 95 Mio over the period 2008-2010, provided that Members States progressively increase their use of the central system. External human resources (see specific line in section 6.1.1 table): The total of 21 security agents must be seen in terms of up to 7 persons on site, 24 hours a day, 7 days a week (3 teams of seven). The same reasoning applies for the 21 data input operators. Currently, 3 teams of 7 data input operators are available on the C.SIS site, 24 hours a day, 7 days a week. 5.3 Methods of implementation The system shall be maintained by the Commission, which shall be responsible for operating the Central database and the communication infrastructure between the Central database and the National Interfaces. External evaluation and consultancy will have to be provided by contractors who will also assist the Commission in carrying out specific studies where necessary. The Commission will be assisted by the Committees laid down in the Regulation and Decision on the establishment, operation and use of the SIS II and that will replace the Committees established by Regulation (EC) No 2424/2001 and Decision (EC) No 886/2001 on the development of the SIS II. In the context of the new financial perspectives, the scope for entrusting tasks related to the management of large-scale IT systems (EURODAC, SIS II, VIS) to the external borders agency will be explored at a later stage. 6. FINANCIAL IMPACT 6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period). For certain items, the table below provides estimates prepared on the basis of a projection of the costs related to the operation of the current system. For the post-2007 years, an inflation rate was applied when necessary. For every part the amounts are rounded to the unit above. 6.1.1 Financial Participation Commitments in € million (to three decimal places) Number of permanent posts | Number of temporary posts | Officials or temporary staff | A B C | 8 14 1 | 8 14 1 | 2 managers, 1 intermediate manager , 2 operating managers, 3 desk officers 8 operating engineers, 3 test engineers, 1 assistant and 2 secretaries 1 support | Other human resources | Total | 23 | 23 | 7.2 Overall financial impact of human resources Type of human resources | Amount K € | Method of calculation* (K€) | Officials Temporary staff | 2484 | 2007 | Personnel for operational tasks | 1836 | 1 | Manager (1 current) [A] | 108 | 1 | Intermediate manager between manager and staff (1 current) [A] | 108 | 2 | Operating managers (2 current) [A] | 216 | 8 | Operating engineers (6 current + 2 new) [B] | 864 | 3 | Test engineers (3 current) [B] | 324 | 2 | Secretaries (2 current) [B] | 216 | Personnel for strategic management tasks | 648 | 1 | Manager (A) | 108 | 1 | Assistant (B) | 108 | 3 | Desk officers (A) | 324 | 1 | Support (C) | 108 | TOTAL | 2484 | Other human resources (please indicate the budget line) | Total | 2484 | The amounts are total expenditure for twelve months. 7.3 Other administrative expenditure deriving from the action Budget line (number and heading) | Amount € | Method of calculation | Overall allocation (Title A7) 18 01 02 11 01 – Missions 18 01 02 11 – Meetings 18 01 02 11 – Compulsory committees 18 01 02 11 – Non-compulsory committees 18 01 02 11 – Conferences 18 01 02 11 04 – Studies and consultations Other expenditure (specify) | 66.000 300.000 15.000 36.000 500.000 | 30*1.000+12*3.000 10 * 30.000 2*7500 1*36.000 500.000 | Steering Committee | Information systems (A-5001/A-4300) | Other expenditure - Part A (specify) | Total | 917.000 | The amounts are total expenditure for twelve months. I. Annual total (7.2 + 7.3) II. Duration of action III. Total cost of action (I x II) | 3.401.000 € 7 years 23.807.000 € | 8. FOLLOW-UP AND EVALUATION 8.1 Follow-up arrangements Regarding the performance of the system, the Commission will ensure that systems are in place to monitor the functioning of the SIS II against objectives, in terms of output, cost-effectiveness and quality of service. For this purpose, the Commission will produce statistics on the use of the SIS II. The Commission will also systematically involve the users via the SIS II Committee or specific working groups for assessing the performance of the system and taking appropriate action in cooperation with selected contractors. 8.2 Arrangements and schedule for the planned evaluation Two years after the SIS II starts operations and every two years thereafter, the European Commission will submit a report to the European Parliament and the Council on the technical functioning of the SIS II and on the bilateral and multilateral exchange of supplementary information between Member States. Four years after the SIS II starts operations and every four years thereafter, the Commission will produce an overall evaluation of the SIS II and the bilateral and multilateral exchange of supplementary information between Member States. This overall evaluation shall include the examination of results achieved against objectives and assess the continuing validity of the underlying rationale and any implications of future operations. The Commission shall transmit the reports on the evaluations to the European Parliament and the Council. 9. ANTI-FRAUD MEASURES The Commission procedures for the award of contracts will be applied, ensuring compliance with Community law on public contracts. [1] Regolamento (CE) n. 2424/2001 e decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). [2] Articoli da 92 a 119 della convenzione Schengen (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19), tenendo conto anche delle modifiche da apportare alla convenzione a seguito dell’adozione del regolamento (CE)n. 871/2004 del Consiglio relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo, GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29. [3] Conclusioni del Consiglio sul SIS II del 5-6 giugno 2003, 29 aprile e 14 giugno 2004 e pareri e risoluzioni del Parlamento europeo T4-0082/1997, T5-0610/2002, T5-0611/2002, T5-0391/2003,T5-0392/2003 e T5-0509/2003. [4] GU L 64 del 2.3.2004, pag. 5. [5] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17. [6] GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43. [7] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20. [8] Documento del Consiglio n. 13054/04. [9] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31. [10] GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78. [11] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1. [12] GU C […] del […], pag. […]. [13] GU C […] del […], pag. […]. [14] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo con regolamento (CE) n. 871/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29). [15] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4. [16] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1. [17] GU L […] del […], pag. […]. [18] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [19] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [20] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [21] GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43. [22] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20. [23] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31. [24] GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78. [25] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77. [26]5WXghi‡ˆ‰Š3 S T ^ a y ~ – © 3 4 ÝÞmn2šë+êýî%s?BGY`¯"Ú"*'+'.'9' ((!(&(-**L1Q1ç5ì5¶7»7T:U:z:{:1E2E?EŽE€F?FùõêãõãõãêãêßêõãÛùãùãùÐùÃùÐùÃùÃù»ù»ù»ù»ù»ù»ùãù»ù»ùÃù»ùãùãùÃùãùãùãùÃùÃùÃùÃùÃhÉ:0h'¦<*[pic]j Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [27] GU L 190 del 18.7.2002, pag.1. [28] GU L […] del […], pag. […]. [29] GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12. [30] GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44. [31] GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19. [32] GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12. [33] GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12. [34] GU L […] del […], pag. […]. [35] GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1. [36] GU L […] del […], pag. […]. [37] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 439. [38] Gli articoli e i paragrafi in corsivo sono stati aggiunti o modificati dal regolamento (CE) n. 871/2004 e dalla decisione 2005/211/GAI del Consiglio, relativi all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo. [39] OJ L 176, 10.7.1999, p. 36. [40] Switzerland as a country to be associated with the implementation, application and development of the Schengen acquis will also contribute to the EU Budget. [41] OJ L 328, 13.12.2001, p. 1. [42] COM (2003) 711 [43] In particular the Management report for 2003 on C.SIS installation and operation Council Doc. No 10613 SIRIS 73/COMIX 402, 07.07.2004 [44] Computer maintenance on 2 sites, upkeep and operating costs of premises (offices, meeting room and computer room), furniture, equipment and supplies, documentation, public relations, training.