52005PC0230




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 31.5.2005

COM(2005) 230 definitivo

2005/0103 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazioni e obiettivi

Obiettivo generale

Obiettivo principale della presente decisione, e del regolamento sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (di seguito “SIS II”) basato sul titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito “trattato CE”), introdurre il quadro giuridico che disciplinerà il SIS II. Disporre del SIS II come misura compensativa che contribuisca a mantenere un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne cosa fondamentale affinché i nuovi Stati membri possano applicare integralmente l’acquis di Schengen e i loro cittadini trarre pieno giovamento dalla libera circolazione vigente in quello spazio.

Con queste premesse, nel dicembre 2001 il Consiglio ha gettato la basi del SIS II attribuendone alla Commissione lo sviluppo tecnico e stanziando le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dell’Unione europea[1]. La presente decisione e il richiamato regolamento (di seguito “regolamento”) costituiscono ora la seconda fase del processo legislativo: essi contengono disposizioni comuni circa la struttura, il finanziamento e le competenze in relazione al SIS II, e regole generali sul trattamento e la protezione dei dati. Oltre alle disposizioni comuni, la presente decisione comporta disposizioni specifiche sul trattamento dei dati SIS II a sostegno della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, mentre il regolamento disciplina il trattamento dei dati SIS II a sostegno dell’attuazione delle politiche afferenti alla circolazione delle persone che sono parte dell’acquis di Schengen (frontiere esterne e visti, per esempio).

Obiettivi specifici

La presente decisione e il regolamento sono ampiamente basati sulle vigenti disposizioni relative al sistema d’informazione Schengen (di seguito “SIS”) di cui alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni[2] (di seguito “convenzione Schengen”), tenendo conto anche delle conclusioni del Consiglio e delle risoluzioni del Parlamento europeo sul SIS II[3]. La presente decisione intende, inoltre, allineare maggiormente il quadro giuridico del SIS con il diritto dell’Unione europea e ampliare l’uso del SIS II, in particolare nei seguenti settori:

- Mandato d’arresto europeo . La presente decisione dispone il trattamento (inserimento e condivisione, ad esempio) dei dati necessari per attuare con efficacia la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Questi dati saranno accessibili direttamente nel SIS II, il che costituirà un miglioramento rispetto alla situazione attuale in cui i dati sono scambiati soltanto su base bilaterale.

- Migliore qualità dei dati e migliori capacità di identificazione . La presente decisione prevede la possibilità, fermo restando il consenso dell’interessato, di inserire nel SIS II informazioni relative a persone la cui identità stata usurpata, per evitare ulteriori disagi causati da errori di identificazione. La decisione autorizza inoltre il trattamento dei dati biometrici, con la conseguenza che le identificazioni saranno più precise e migliorerà la qualità dei dati personali immessi nel sistema.

- Protezione dei dati . Per un'applicazione coerente e omogenea delle regole sulla protezione dei dati elaborati dal SIS II, la presente decisione dispone che si applichi il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e incarica il garante europeo della protezione dei dati di monitorare le attività di trattamento dei dati personali afferenti al SIS II, svolte dalla Commissione in forza della presente decisione. Il vantaggio che un’unica autorità sarà competente per le attività di trattamento dati effettuate della Commissione ai sensi del primo e del terzo pilastro. La presente decisione stabilisce che gli Stati membri, nel trattare i dati SIS II in forza delle sue disposizioni, rispettino la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale[4].

- Trasferimento di dati personali a terzi o verso paesi terzi . La presente decisione contempla la possibilità di trasferire dati personali SIS II a paesi terzi o organizzazioni internazionali, nel rispetto dei pertinenti strumenti giuridici; tale possibilità resta tuttavia un'eccezione alla regola generale.

- Origine intergovernativa delle attuali disposizioni SIS . A queste disposizioni elaborate in un contesto intergovernativo subentreranno strumenti classici del diritto dell’Unione. Il vantaggio sarà quello di associare le diverse istituzioni dell'Unione (di seguito “istituzioni UE”) all’adozione e attuazione di tali nuovi strumenti e di conferire maggiore rilevanza giuridica alle regole che governano il SIS.

- Gestione operativa del SIS II . La presente decisione affida alla Commissione la gestione operativa del sistema. La gestione operativa dell’elemento centrale dell’attuale SIS affidata a uno Stato membro.

1.2. Contesto generale

Il SIS

Per istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia occorre creare uno spazio senza frontiere interne. A tale scopo, l’articolo 61 del trattato CE chiede che siano adottate misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell’articolo 14 dello stesso trattato, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, nonché misure per prevenire e combattere la criminalità.

Il SIS un sistema comune d’informazione che permette alle competenti autorità degli Stati membri di cooperare fra loro, scambiandosi informazioni per attuare le varie politiche necessarie a istituire uno spazio senza controlli alle frontiere interne. Grazie al SIS, dette autorità possono, con un procedura automatica di interrogazione, avere informazioni su segnalazioni di persone e oggetti. Le informazioni così ottenute sono utilizzate soprattutto per la cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale, per i controlli delle persone ai confini esterni o sul territorio nazionale e per il rilascio di visti e titoli di soggiorno. Il SIS pertanto un elemento essenziale dello spazio Schengen in quanto garantisce l’applicazione delle disposizioni Schengen sulla circolazione delle persone e un elevato livello di sicurezza in quello spazio. La coerenza con l’ampia gamma di politiche afferenti al controllo delle frontiere esterne, ai visti, all’immigrazione e anche alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale dunque essenziale.

Disposizioni esistenti e relative proposte

Gli articoli da 92 a 119 della convenzione Schengen sono le disposizioni fondamentali che governano il SIS. Adottate in un contesto intergovernativo, sono state integrate nel quadro istituzionale e giuridico dell’Unione europea a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

La presente decisione presentata insieme con un regolamento sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS II, basato sul titolo IV del trattato CE. A complemento di tali due proposte presentata una terza proposta, basata sul titolo V del trattato CE (Trasporti), relativa alla questione specifica dell’accesso al SIS II da parte delle autorità e dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione.

La presente decisione e il regolamento basato sul titolo IV del trattato CE sostituiranno gli articoli da 92 a 119 della convenzione Schengen e le decisioni e dichiarazioni del comitato esecutivo Schengen afferenti al SIS.

La presente decisione abroga inoltre la decisione 2004/201/GAI del Consiglio del 19 febbraio 2004 sulle procedure di modifica del manuale SIRENE[5].

Calendario

È opportuno che gli strumenti giuridici disciplinanti il SIS II siano adottati in tempi congrui per permettere i necessari preparativi al nuovo sistema e soprattutto la migrazione dal sistema attuale al SIS II.

2. ASPETTI GIURIDICI

2.1. Base giuridica

Il 1° maggio 1999 il protocollo allegato al trattato di Amsterdam integra l’acquis di Schengen, e quindi il SIS, nell’ambito dell’Unione europea. Il Consiglio definisce le parti dell’acquis di Schengen integrato nell’UE con decisione del 20 maggio 1999. Fra queste figurano le disposizioni relative al SIS, ovvero gli articoli da 92 a 119 della convenzione Schengen e le pertinenti decisioni e dichiarazioni del comitato esecutivo.

La decisione 1999/436/CE del Consiglio del 20 maggio 1999[6] ha determinato la base giuridica nei trattati per ciascuna delle disposizioni o decisioni costituenti l’acquis di Schengen. Il Consiglio non tuttavia giunto a una decisione relativamente alle disposizioni sul SIS. Di conseguenza, le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS sono considerate atti fondati sul titolo VI del trattato sull’Unione europea (di seguito “trattato UE”) in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo Schengen. Comunque, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo, le nuove proposte riguardanti l’acquis di Schengen devono basarsi sulla base giuridica appropriata prevista nei trattati.

Le basi giuridiche della presente decisione sono gli articoli 30, paragrafo 1, lettere a) e b), 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE.

La proposta rientra nell’ambito dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del trattato UE in quanto intende migliorare la cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri in relazione alla prevenzione e all'individuazione dei reati, e dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera b) poiché disciplina la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni.

La presente proposta intende anche agevolare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione al procedimento penale e all'esecuzione delle decisioni penali, e pertanto rientra nell’ambito dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a) del trattato UE. L’articolo 31, paragrafo 1, lettera b) rilevante in quanto la proposta intende agevolare l’estradizione e la consegna fra Stati membri.

2.2. Sussidiarietà e proporzionalità

Secondo il principio della sussidiarietà, l’obiettivo dell'azione proposta, condividere cioè le informazioni relative a certe categorie di persone e oggetti attraverso un sistema informatico, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri. Un sistema comune d’informazione, a motivo della sua effettiva natura e delle dimensioni e degli effetti dell'azione, può essere realizzato meglio a livello dell’Unione europea. La presente iniziativa non va al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

L’attività della Commissione limitata alla gestione operativa del SIS II, che consta di una banca dati centrale, punti d’accesso nazionali e di un’infrastruttura di comunicazione fra l’una e gli altri. Gli Stati membri sono responsabili dei sistemi nazionali, della loro connessione al SIS II e provvedono affinché le autorità competenti possano trattare i dati SIS II. Consultare i dati prerogativa esclusiva delle autorità competenti degli Stati membri, circostanziata per ciascuna delle finalità previste dalla presente decisione, limitatamente ai dati necessari per svolgere le funzioni dirette al raggiungimento di quelle finalità.

2.3. Scelta dello strumento

La scelta della decisione in quanto atto legislativo nasce dall’esigenza di applicare norme comuni, specie in relazione al trattamento dei dati nel sistema. La decisione quadro non lo strumento appropriato in quanto la presente proposta non comporta un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri.

2.4. Partecipazione al SIS II

La presente decisione trae fondamento giuridico dal titolo VI del trattato UE e costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Di conseguenza, va presentata e adottata a norma dei protocolli allegati al trattato di Amsterdam sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea.

a) Regno Unito e Irlanda

La presente proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, al quale il Regno Unito e l'Irlanda partecipano a norma delle decisioni del Consiglio 2000/365/CE, del 29 maggio 2000 [7] , e 2002/192/CE, del 28 febbraio 2002 [8] , riguardanti rispettivamente la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda di partecipare a alcune delle disposizioni dell'acquis di Schengen.

b) Norvegia e Islanda

Inoltre, in conformità dell'articolo 6, primo comma, del protocollo che integra l’acquis di Schengen, il 18 maggio 1999 il Consiglio ha concluso con la Norvegia e l'Islanda un accordo sulla loro associazione all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen.

L'articolo 1 di tale accordo stabilisce che la Norvegia e l'Islanda sono associate alle attività della Comunità europea e dell'Unione europea nei settori contemplati dalle disposizioni cui rimandano gli allegati A (disposizioni dell’acquis di Schengen) e B (disposizioni degli atti della Comunità europea che hanno sostituito le corrispondenti disposizioni della convenzione Schengen oppure sono stati adottati ai fini della sua applicazione) dell'accordo stesso, e al loro ulteriore sviluppo.

A norma dell'articolo 2, la Norvegia e l'Islanda applicano le disposizioni di tutti gli atti o provvedimenti adottati dall'Unione europea per modificare o sviluppare l'acquis di Schengen integrato (allegati A e B). La presente proposta sviluppa l'acquis di Schengen definito nell'allegato A dell'accordo.

c) Nuovi Stati membri

Poiché la presente iniziativa costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti correlato a norma dell’articolo 3, paragrafo 2 dell’atto di adesione, la decisione si applica in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio in conformità di quella disposizione.

d) Svizzera

Per quanto concerne la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[9], che ricade nell'ambito contemplato all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo[10].

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio e la decisione 2001/886/GAI del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[11] stabiliscono che le spese occasionate dallo sviluppo del SIS II vanno imputate al bilancio dell'Unione europea. La presente proposta stabilisce che il costo sostenuto per l’esercizio del SIS II continuerà a gravare sul bilancio dell’Unione europea. Sebbene il grosso delle spese riguardi la fase di sviluppo (concezione, costruzione e test) del SIS II, la fase operativa con inizio nel 2007 costituirà un impegno di bilancio a lungo termine da esaminarsi alla luce delle nuove prospettive finanziarie. La Commissione, che sarà responsabile della gestione operativa del sistema in una prima fase transitoria, dovrà disporre di risorse umane e finanziarie adeguate. Sul medio e lungo periodo, la Commissione valuterà le varie opzioni di esternalizzazione, considerati gli effetti di sinergia prodotti dall’esercizio di molti altri sistemi informatizzati su vasta scala come il VIS (sistema d’informazione visti) e EURODAC.

La Commissione ha preparato una scheda finanziaria comune allegata al regolamento proposto ai sensi del titolo IV del trattato CE.

2005/0103 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l’articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione[12],

visto il parere del Parlamento europeo[13],

considerando quanto segue:

(1) Il Sistema d’informazione Schengen (di seguito “SIS”), istituito a norma del titolo IV della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni[14] (di seguito “convenzione Schengen”), rappresenta uno strumento fondamentale per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea.

(2) L’incarico di sviluppare il SIS di seconda generazione (di seguito “SIS II”) stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001[15] del Consiglio e decisione 2001/886/GAI[16] del Consiglio del 6 dicembre 2001 sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Il SIS II sostituirà il SIS istituito dalla convenzione Schengen.

(3) La presente decisione costituisce la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione del trattato sull’Unione europea (di seguito “trattato UE”). Il regolamento (CE) n. 2006/XX del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS II[17] costituisce la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito “trattato CE”).

(4) Il fatto che la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II consti di strumenti separati non intacca il principio secondo il quale il SIS II un sistema unico d’informazione e in quanto tale deve operare. È pertanto necessario che alcune disposizione di tali strumenti siano identiche.

(5) Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne fra Stati membri appoggiando la cooperazione operativa fra autorità di polizia e giudiziarie nel campo penale.

(6) È necessario specificare gli obiettivi del SIS II e fissare regole sul suo esercizio e uso e sulle competenze, anche in relazione alla struttura tecnica e al finanziamento, sulle categorie di dati da inserire nel sistema, sulle finalità dell'inserimento e relativi criteri, sulle autorità abilitate ad accedervi e l'interconnessione delle segnalazioni, e ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali.

(7) Le spese occasionate dall’esercizio del SIS II devono essere a carico del bilancio dell'Unione europea.

(8) È opportuno redigere un manuale di regole precise sullo scambio di informazioni supplementari relative alla linea di condotta richiesta con la segnalazione. Tale scambio di informazioni dovrebbe competere alle autorità nazionali di ciascuno Stato membro.

(9) La Commissione dovrebbe incaricarsi della gestione operativa del SIS II, in particolare per garantire un passaggio graduale dallo sviluppo del sistema alla sua operatività.

(10) È opportuno che il SIS II contenga segnalazioni delle persone ricercate in vista dell’arresto e della consegna, ovvero dell’estradizione. Oltre alle segnalazioni, occorre introdurre nel SIS II i dati complementari necessari ai fini delle procedure di consegna e estradizione. In particolare, opportuno che nel quadro del SIS II siano trattati i dati di cui all’articolo 8 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri[18].

(11) Occorre contemplare la possibilità di aggiungere nel SIS II una traduzione dei dati complementari introdotti ai fini della consegna in forza del mandato d’arresto europeo o ai fini dell’estradizione.

(12) Il SIS II deve contenere le segnalazioni delle persone scomparse per garantirne la tutela o prevenire minacce; le segnalazioni delle persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario; le segnalazioni di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo specifico; le segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale.

(13) È opportuno fissare, per ciascuna categoria di segnalazione, un termine di conservazione massimo che possa essere superato soltanto se necessario e proporzionato rispetto allo scopo della segnalazione. In linea generale, le segnalazioni devono essere cancellate dal SIS II non appena sia eseguita la linea di condotta richiesta con la segnalazione.

(14) Occorre contemplare la possibilità che siano conservate nel SIS II, per un termine massimo di 10 anni, le segnalazioni di persone ricercate in vista dell’arresto e della consegna ovvero dell’estradizione, delle persone ricercate per garantirne la tutela o prevenire minacce e delle persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario, in considerazione dell’importanza di queste segnalazioni per il mantenimento della sicurezza pubblica nello spazio Schengen.

(15) Il SIS II, per concorrere alla corretta identificazione degli interessati, deve permettere il trattamento dei dati biometrici. Analogamente, il SIS II deve permettere il trattamento dei dati relativi a persone la cui identità stata usurpata per evitare i disagi causati da errori di identificazione, fatte salve adeguate garanzie fra cui il consenso dell'interessato e la rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente elaborati.

(16) Occorre contemplare la possibilità che uno Stato membro aggiunga un indicatore di validità a una segnalazione, affinché non sia adottata sul suo territorio la linea di condotta richiesta dalla segnalazione. Per le segnalazioni a scopo di arresto e consegna, opportuno che tale indicatore sia utilizzato in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI. È opportuno che a decidere di aggiungere un indicatore di validità a una segnalazione sia soltanto l’autorità giudiziaria competente e che tale decisione sia basata unicamente sui motivi di rifiuto previsti dalla richiamata decisione quadro.

(17) Il SIS II deve dare agli Stati membri la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni. La creazione di connessioni fra due o più segnalazioni da parte di uno Stato membro non deve incidere sulla linea di condotta da seguire, né sui termini di conservazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni.

(18) È opportuno intensificare la cooperazione fra l’Unione europea e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria promuovendo lo scambio efficiente delle informazioni. I dati personali trasferiti dal SIS II a terzi devono godere di un adeguato livello di protezione da parte di detti terzi, garantito mediante accordo.

(19) Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale. L’articolo 9 della citata convenzione stabilisce le eccezioni e restrizioni all’esercizio dei diritti e agli obblighi da quella previsti, entro certi limiti. È opportuno che i dati personali elaborati ai fini dell’attuazione della presente decisione siano protetti secondo i principi enunciati nella convenzione. Laddove necessario, la presente decisione dovrà integrare o precisare i principi della convenzione.

(20) Quando le autorità di polizia elaborano dati personali in applicazione della presente decisione si deve tener conto dei principi enunciati nella raccomandazione R 15 (87) del 17 settembre 1987 del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'uso dei dati di natura personale nel settore della polizia.

(21) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[19] disciplina il trattamento di dati personali effettuato dalla Commissione nell'esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto comunitario. Parte del trattamento dei dati personali a cura del SIS II rientra nel campo d’applicazione del diritto comunitario. Per un’applicazione coerente e omogenea delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali occorre precisare che, quando la Commissione elabora dati personali a norma della presente decisione, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001. Laddove necessario, la presente decisione deve integrare o chiarire i principi enunciati in quel regolamento.

(22) Le autorità di controllo nazionali indipendenti monitorano la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati istituito con decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell'autorità di controllo indipendente prevista dall'articolo 286 del trattato CE (garante europeo della protezione dei dati)[20] controlla le attività di trattamento dei dati personali svolte dalla Commissione.

(23) La responsabilità della Comunità per violazione della Commissione alla presente decisione disciplinata dall'articolo 288, secondo comma del trattato CE.

(24) Al trattamento dei dati SIS II effettuato da Europol si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati della convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia (di seguito “convenzione Europol”)[21], in particolare quelle relative al potere dell’autorità di controllo comune, istituita dall’articolo 24 della richiamata convenzione, di sorvegliare le attività di Europol, e alle responsabilità in caso di trattamento illecito dei dati personali da parte di quest’ultimo.

(25) Al trattamento dei dati SIS II effettuato da Eurojust si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità[22], in particolare quelle relative al potere dell’autorità di controllo comune, istituita dall’articolo 23 della richiamata decisione, di sorvegliare le attività di Eurojust, e alle responsabilità in caso di trattamento illecito dei dati personali da parte di quest’ultima.

(26) Per ragioni di trasparenza, opportuno che ogni due anni la Commissione presenti una relazione sulle attività del SIS II e lo scambio di informazioni supplementari; ogni quattro anni dovrebbe provvedere a una valutazione globale.

(27) La presente decisione non può trattare con esaustività certi aspetti del SIS II come la compatibilità delle segnalazioni, l’aggiunta di indicatori di validità, l’interconnessione delle segnalazioni e lo scambio di informazioni supplementari, a causa della loro tecnicità, livello di dettaglio e della necessità di aggiornamenti permanenti. È pertanto opportuno che siano delegate alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai citati aspetti.

(28) La presente decisione deve definire la procedura per l’adozione delle misure necessarie alla sua attuazione. È opportuno che la procedura per l’adozione delle disposizioni di attuazione ai sensi della presente decisione e del regolamento (CE) n. XX/2006 sia la stessa.

(29) Occorre stabilire disposizioni transitorie relative alle segnalazioni effettuate nel SIS a norma della convenzione Schengen che saranno trasferite al SIS II, ovvero alle segnalazioni effettuate nel SIS II in una fase transitoria precedente la piena applicabilità di tutte le disposizioni della presente decisione. È opportuno che per un periodo limitato, fino a quando cioè gli Stati membri non avranno esaminato la compatibilità di queste segnalazioni con il nuovo quadro giuridico, continuino a applicarsi alcune disposizioni dell’acquis di Schengen.

(30) È necessario stabilire disposizioni speciali con riguardo al residuo del bilancio allocato alle operazioni del SIS, che non parte del bilancio dell’Unione europea.

(31) Poiché gli obiettivi dell’azione proposta, ossia istituire e regolare un sistema comune d’informazione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello dell’Unione europea, il Consiglio può adottare provvedimenti ai sensi del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato CE e richiamato all’articolo 2 del trattato UE. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato all’articolo 5 del trattato CE, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

(32) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(33) Il Regno Unito partecipa alla presente decisione ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato UE e al trattato CE, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord di partecipare ad alcune delle disposizioni dell'acquis di Schengen[23].

(34) L’Irlanda partecipa alla presente decisione ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato UE e al trattato CE, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[24].

(35) La presente decisione non pregiudica le disposizioni concernenti la parziale partecipazione all'acquis di Schengen del Regno Unito e dell’Irlanda, definita rispettivamente dalle decisioni del Consiglio 2000/365/CE e 2002/192/CE.

(36) In relazione all'Islanda e alla Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nel settore contemplato all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa ad alcune modalità per l'applicazione del suddetto accordo[25].

(37) In relazione alla Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito contemplato all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo[26].

(38) La presente decisione un atto basato sull'acquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003,

DECIDE:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Istituzione e obiettivo generale del SIS II

1. È istituito un sistema informatico, denominato sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (di seguito “SIS II”), affinché le autorità competenti degli Stati membri possano cooperare fra loro scambiandosi informazioni per il controllo di persone e oggetti.

2. Il SIS II contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne degli Stati membri.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente decisione definisce le condizioni e le procedure applicabili al trattamento delle segnalazioni e dei relativi dati complementari nel SIS II e allo scambio di informazioni supplementari per la cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale.

2. La presente decisione contempla anche disposizioni circa la struttura tecnica del SIS II, le competenze degli Stati membri e della Commissione e regole generali sul trattamento dei dati, i diritti degli interessati e la responsabilità.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai sensi della presente decisione, si intende per:

a) “segnalazione”: un insieme di dati inseriti nel SIS II che permetta alle autorità competenti di identificare un individuo o un oggetto in vista di una linea di condotta specifica;

b) “informazioni supplementari”: le informazioni non stoccate nel SIS II ma afferenti alle segnalazioni del sistema, necessarie ai fini della linea di condotta richiesta;

c) “dati complementari”: i dati stoccati nel SIS II e afferenti alle segnalazioni del sistema, necessari affinché le autorità competenti possano adottare la linea di condotta richiesta.

2. Le espressioni “trattamento di dati personali”, “trattamento” e “dati personali” sono intese ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[27].

Articolo 4

Struttura tecnica e modalità operative del SIS II

1. Il SIS II consta:

a) di una banca dati centrale, il “sistema centrale d’informazione Schengen” (di seguito “CS-SIS”);

b) di uno o due punti d’accesso definiti da ciascuno Stato membro (di seguito “NI-SIS”);

c) di un’infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e i NI-SIS.

2. I sistemi nazionali degli Stati membri (di seguito “NS”) sono connessi al SIS II attraverso i NI-SIS.

3. Le autorità nazionali competenti di cui all’articolo 40, paragrafo 4, inseriscono i dati nel SIS II, vi accedono e effettuano ricerche direttamente o su una copia dei dati del CS-SIS disponibile nel rispettivo NS.

4. Gli Stati membri utilizzano l’infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e i NI-SIS per lo scambio di informazioni supplementari.

Articolo 5

Costi

1. I costi sostenuti per l’esercizio e la manutenzione del SIS II, comprendente il CS-SIS, i NI-SIS e l’infrastruttura di comunicazione fra CS-SIS e NI-SIS, sono a carico del bilancio dell’Unione europea.

2. I costi per lo sviluppo, l’adattamento e l’esercizio di ciascun NS sono a carico dello Stato membro interessato.

3. I costi aggiuntivi derivanti dall’uso delle copie di cui all’articolo 4, paragrafo 3, sono a carico degli Stati membri che fanno uso di quelle copie.

CAPITOLO II

Competenze degli Stati membri

Articolo 6

Sistemi nazionali

Ciascuno Stato membro responsabile per l’esercizio e la manutenzione del rispettivo NS e del suo collegamento al SIS II.

Articolo 7

Ufficio nazionale SIS II e autorità SIRENE

1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio incaricato di garantire l’accesso delle autorità competenti al SIS II, a norma della presente decisione.

2. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti per lo scambio di tutte le informazioni supplementari (di seguito “autorità SIRENE”). Dette autorità verificano la qualità delle informazioni inserite nel SIS II. A questo scopo, hanno accesso ai dati elaborati nel sistema.

3. Gli Stati membri comunicano gli uni agli altri e alla Commissione l’ufficio di cui al paragrafo 1 e le autorità SIRENE di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Scambio di informazioni supplementari

1. Gli Stati membri si scambiano tutte le informazioni supplementari attraverso le autorità SIRENE. Obiettivo di tale scambio permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione, in seguito a una segnalazione positiva o hit , quando impossibile eseguire la condotta richiesta, con riguardo alla qualità dei dati SIS II e alla compatibilità delle segnalazioni e per l’esercizio del diritto di accesso.

2. Le modalità precise di questo scambio di informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 61 in forma di manuale, il cosiddetto “manuale SIRENE”.

Articolo 9

Compatibilità tecnica

1. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi NS siano compatibili con il SIS II e osservano le procedure e norme tecniche stabilite a tal fine secondo la procedura di cui all’articolo 60.

2. Se rilevante, gli Stati membri provvedono affinché i dati figuranti nella copia di dati della banca dati CS-CIS siano costantemente identici ai dati CS-SIS e con quelli concordino.

3. Se rilevante, gli Stati membri provvedono affinché i risultati di una ricerca effettuata su una copia di dati CS-SIS siano gli stessi di una ricerca diretta nel CS-SIS.

Articolo 10

Sicurezza e riservatezza

1. Gli Stati membri che hanno accesso ai dati elaborati nel SIS II adottano le necessarie misure per:

a) impedire l’accesso di persone non autorizzate alle apparecchiature in cui si effettuano operazioni relative ai NI-SIS e agli NS (controlli all'ingresso delle installazioni);

b) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati e supporti di dati SIS II, leggerli, copiarli, modificarli o cancellarli (controllo dei supporti di dati);

c) impedire qualunque forma non autorizzata di accesso, lettura, copia, modifica o cancellazione dei dati SIS II nelle trasmissioni fra gli NS e il SIS II (controllo della trasmissione);

d) garantire la possibilità di verificare e stabilire a posteriori quali dati SIS II sono stati inseriti nel sistema, quando e da chi (controllo della registrazione dei dati);

e) impedire il trattamento non autorizzato dei dati SIS II negli NS e qualunque modifica o cancellazione non autorizzata dei dati SIS II immessi negli NS (controllo dell'immissione dei dati);

f) provvedere affinché le persone autorizzate che utilizzano gli NS accedano soltanto ai dati SIS II di loro competenza (controllo dell’accesso);

g) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali autorità possono essere trasmessi i dati SIS II immessi negli NS mediante apparecchiature di trasmissione di dati (controllo della trasmissione);

h) controllare l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo (autocontrollo).

2 Gli Stati membri prendono misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per garantire la sicurezza e la riservatezza degli scambi e del successivo trattamento delle informazioni supplementari.

3. Il segreto professionale o altro obbligo di riservatezza equivalente si applica a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS II o con le informazioni supplementari. L’obbligo di riservatezza vincola tali soggetti e organismi anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l’incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.

Articolo 11

Tenuta dei registri a livello nazionale

1. Ogni Stato membro tiene un registro di tutti gli scambi di dati con il SIS II e della loro successiva elaborazione, per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento degli NS, l’integrità e la sicurezza dei dati.

2. I registri riportano in particolare la data e l’ora della trasmissione, i dati utilizzati per la ricerca, i dati trasmessi, il nome dell’autorità competente e quello del responsabile del trattamento.

3. Il registro protetto con mezzi adeguati contro l’accesso non autorizzato; trascorso un anno viene cancellato, salvo che non sia utile per procedure di controllo in corso.

4. Le autorità competenti degli Stati membri, in particolare quelle incaricate di controllare il trattamento dei dati nel SIS II, hanno il diritto di accedere ai registri per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento del sistema, l’integrità e la sicurezza dei dati. Ogni Stato membro trasmette senza indugio alla Commissione gli esiti del controllo perché siano integrati, all’occorrenza, nelle relazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 3.

CAPITOLO III

Competenze della Commissione

Articolo 12

Gestione operativa

1. La Commissione responsabile della gestione operativa del SIS II.

2. La gestione operativa l’insieme dei compiti che garantiscono un funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 del SIS II, ai sensi della presente decisione, e comprende in particolare la manutenzione e gli sviluppi tecnici necessari per un buon funzionamento del sistema.

Articolo 13

Sicurezza e riservatezza

Per l’esercizio del SIS II la Commissione applica l’articolo 10, mutatis mutandis .

Articolo 14

Tenuta dei registri a livello centrale

1. Tutte le operazioni di trattamento nell’ambito del SIS II sono registrate per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento del sistema, l’integrità e la sicurezza dei dati.

2. I registri riportano in particolare la data e l’ora dell’operazione, i dati elaborati e l’identità dell’autorità competente.

3. Il registro protetto con mezzi adeguati contro l’accesso non autorizzato; trascorso un anno dalla cancellazione della segnalazione cui correlato, viene cancellato anch’esso, salvo che non sia utile per procedure di controllo in corso.

4. Le autorità nazionali competenti, in particolare quelle incaricate di controllare il trattamento dei dati nel SIS II, hanno il diritto di accedere ai registri soltanto per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento del sistema, l’integrità e la sicurezza dei dati.

L’accesso limitato al registro in cui figurano le operazioni di trattamento effettuate dallo Stato membro interessato.

5. La Commissione ha il diritto di accedere ai registri soltanto per garantire il corretto funzionamento del sistema, l’integrità e la sicurezza dei dati.

6. Il garante europeo della protezione dei dati ha il diritto di accedere ai registri soltanto per monitorare la liceità delle attività di trattamento dei dati personali svolte dalla Commissione, e la sicurezza dei dati.

CAPITOLO IV

Segnalazione di persone ricercate in vista dell’arresto e della consegna ovvero dell’estradizione

Articolo 15

Obiettivi e condizioni della segnalazione

Nel SIS II sono effettuate, su richiesta dell’autorità giudiziaria competente, le segnalazioni di persone ricercate in vista dell’arresto e della consegna in virtù del mandato d'arresto europeo, ovvero in vista dell’arresto provvisorio per l’estradizione.

Articolo 16

Dati complementari sui ricercati in vista dell’arresto e della consegna

1. Oltre a effettuare le segnalazioni di cui all’articolo 15, lo Stato membro della segnalazione inserisce nel SIS II i dati richiesti all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI e una copia del mandato d’arresto europeo originale.

2. Lo Stato membro della segnalazione può inserire una traduzione, in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, dei dati di cui al paragrafo 1 e/o del mandato d’arresto europeo originale.

Articolo 17

Dati complementari sui ricercati in vista dell’arresto e dell’estradizione

1. Oltre a effettuare le segnalazioni di cui all’articolo 15, lo Stato membro della segnalazione inserisce nel SIS II i seguenti dati sulla persona ricercata in vista dell’arresto e dell’estradizione:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

b) nome, indirizzo, numero di telefono e fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza;

d) natura e qualificazione giuridica del reato;

e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato membro della segnalazione;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Lo Stato membro della segnalazione può inserire una traduzione, in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, dei dati complementari di cui al paragrafo 1.

Articolo 18

Autorità con diritto di accedere alle segnalazioni e ai dati complementari sui ricercati in vista dell’arresto

1. Le seguenti autorità hanno il diritto di accedere alle segnalazioni di cui all’articolo 15 per le finalità specificate:

a) polizia e autorità di frontiera, in vista dell’arresto;

b) autorità giudiziarie nazionali e organi pubblici che promuovono l’azione penale, ai fini del procedimento penale;

2. L’ufficio europeo di polizia (Europol) ha il diritto di accedere ai dati contenuti nelle segnalazioni a scopo di arresto, in quanto necessari all’assolvimento dei suoi compiti a norma della convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia (“convenzione Europol”).

3. Eurojust ha il diritto di accedere ai dati contenuti nelle segnalazioni a scopo di arresto e ai dati di cui agli articoli 16 e 17, in quanto necessari all’assolvimento dei suoi compiti a norma della decisione 2002/187/GAI.

4. Le autorità giudiziarie nazionali e gli organi pubblici che promuovono l’azione penale hanno il diritto di accedere ai dati di cui all’articolo 16 per dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo, e all’articolo 17 ai fini dell’estradizione.

Articolo 19

Termini di conservazione delle segnalazioni e dei dati complementari in relazione a un arresto

1. Le segnalazioni a scopo di arresto e i dati complementari di cui agli articoli 16 e 17 sono conservati nel SIS II fino alla consegna o all’estradizione della persona ricercata. Il termine della conservazione si protrae fino a quando lo Stato membro della segnalazione giudica il mandato valido ai sensi del diritto nazionale.

2. Le segnalazioni a scopo di arresto e i dati complementari di cui agli articoli 16 e 17 sono cancellati automaticamente allo scadere di 10 anni dalla data in cui assunta la decisione di effettuare la segnalazione. Lo Stato membro che ha inserito i dati nel SIS II può decidere di conservarli nel sistema in quanto necessari agli scopi per i quali erano stati introdotti.

3. Gli Stati membri sono informati sistematicamente, un mese prima, della cancellazione automatica dei dati dal sistema.

Articolo 20

Indicatori di validità per segnalazioni di ricercati in vista dell’arresto

1. Quando viene aggiunto un indicatore di validità a una segnalazione a scopo di arresto a norma dell’articolo 45 e non si può procedere all’arresto ma il luogo in cui si trova il ricercato noto, lo Stato membro che ha apposto l’indicatore considera la segnalazione alla stregua di una segnalazione diretta a comunicare il luogo di soggiorno dell’interessato.

2. Lo Stato membro che aggiunge un indicatore di validità alla segnalazione di un ricercato in vista dell’arresto riesamina almeno ogni sei mesi l’opportunità di mantenerlo. Gli Stati membri possono fissare termini più brevi per tale riesame.

Articolo 21

Indicatori di validità per segnalazioni a scopo di arresto e consegna

1. L’indicatore di validità di cui all’articolo 45, paragrafo 1, teso a vietare l’arresto può essere apposto a una segnalazione a scopo di arresto e consegna se l’autorità giudiziaria competente ha autorizzato, per ragioni chiare e ovvie, la non esecuzione del mandato di arresto europeo a norma della decisione quadro 2002/584/GAI, ovvero se all’interessato concessa la libertà provvisoria dopo l’arresto.

L’indicatore di validità va apposto quanto prima e, se possibile, entro sette giorni dall’avvenuta segnalazione nel SIS II.

2. Il divieto di arresto e consegna resta effettivo fino a cancellazione dell’indicatore.

L’indicatore di validità cancellato non appena cessano di sussistere i motivi di non esecuzione del mandato d'arresto europeo o giunge a termine la libertà provvisoria.

3. L’articolo 45, paragrafi 4 e 5, non si applica agli indicatori di validità apposti alle segnalazioni a scopo di arresto e consegna.

Articolo 22

Esecuzione della linea di condotta richiesta nelle segnalazioni di ricercati in vista dell'arresto e della consegna

La segnalazione introdotta nel SIS II a scopo di arresto e consegna ha lo stesso effetto, con riguardo alla linea di condotta da seguire, di un mandato d’arresto europeo emesso a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI.

CAPITOLO V

Segnalazione di persone a scopo di tutela o prevenzione di minacce

Articolo 23

Obiettivi e condizioni della segnalazione

1. Gli Stati membri introducono nel SIS II le segnalazioni di persone scomparse o di persone che, ai fini della loro tutela o per prevenire minacce, devono essere provvisoriamente poste sotto protezione su richiesta dell’autorità amministrativa o giudiziaria competente.

2. Le segnalazioni di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare i minori scomparsi e le persone che devono essere internate per decisione di un'autorità competente.

Articolo 24

Autorità con diritto di accedere alle segnalazioni

1. La polizia e le autorità di frontiera hanno il diritto di accedere alle segnalazioni di cui all’articolo 23 allo scopo di porre l’interessato sotto protezione ovvero rintracciare la persona scomparsa.

2. Possono accedere alle segnalazioni di cui all’articolo 23, nell’assolvimento dei loro compiti, le autorità giudiziarie nazionali, tra cui gli organi pubblici che promuovono l’azione penale e le indagini giudiziarie prima dell'atto di accusa.

Articolo 25

Termini di conservazione delle segnalazioni

1. Le segnalazioni di persone a scopo di tutela o prevenzione di minacce sono cancellate non appena l’interessato posto sotto protezione.

2. Le segnalazioni di cui al paragrafo 1 sono cancellate automaticamente allo scadere di 10 anni dalla data in cui assunta la decisione di effettuare la segnalazione. Lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II può decidere di conservarla nel sistema in quanto necessaria agli scopi per i quali era stata introdotta.

3. Gli Stati membri sono informati sistematicamente, un mese prima, della cancellazione automatica della segnalazione dal sistema.

Articolo 26

Esecuzione della linea di condotta richiesta nelle segnalazioni

1. Le autorità competenti dello Stato membro in cui ritrovata la persona di cui all’articolo 23 comunicano il luogo in cui quella si trova allo Stato membro della segnalazione mediante lo scambio di informazioni supplementari.Le modalità precise di questo scambio sono adottate a norma dell’articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.

2. Se la persona scomparsa maggiorenne, la comunicazione del luogo in cui si trova subordinata al suo consenso.

3. Le autorità competenti dello Stato membro in cui ritrovata la persona di cui all’articolo 23 possono, qualora la legislazione nazionale lo consenta, porre detta persona sotto protezione per impedirle di proseguire il viaggio.

CAPITOLO VI

Segnalazione di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario

Articolo 27

Obiettivi e condizioni della segnalazione

Su richiesta dell'autorità giudiziaria competente gli Stati membri introducono nel SIS II segnalazioni di testimoni, persone citate a comparire dinanzi l'autorità giudiziaria nazionale nell'ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti, ovvero di persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o una richiesta di presentarsi per subire una pena privativa della libertà, e questo allo scopo di verificare il luogo di soggiorno o il domicilio di tali soggetti.

Articolo 28

Autorità con diritto di accedere alle segnalazioni

1. La polizia e le autorità di frontiera hanno il diritto di accedere alle segnalazioni di cui all’articolo 27 allo scopo di verificare il luogo di soggiorno o il domicilio dell’interessato.

2. Possono accedere alle segnalazioni di cui all’articolo 27 in quanto necessarie all’assolvimento dei loro compiti, le autorità giudiziarie nazionali, tra cui gli organi pubblici che promuovono l’azione penale e le indagini giudiziarie prima dell'atto di accusa.

3. Eurojust ha il diritto di accedere ai dati contenuti nelle segnalazioni di cui all’articolo 27, in quanto necessari all’assolvimento dei suoi compiti a norma della decisione 2002/187/GAI.

Articolo 29

Termini di conservazione delle segnalazioni

1. Le segnalazioni di cui all’articolo 27 sono cancellate non appena sia stato verificato il luogo di soggiorno o il domicilio dell’interessato.

2. Le segnalazioni di cui all’articolo 27 sono cancellate automaticamente allo scadere di 10 anni dalla data in cui assunta la decisione di effettuare la segnalazione. Lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II può decidere di conservarla nel sistema in quanto necessaria agli scopi per i quali era stata introdotta.

3. Gli Stati membri sono informati sistematicamente, un mese prima, della cancellazione automatica della segnalazione dal sistema.

Articolo 30

Esecuzione della linea di condotta richiesta nelle segnalazioni

1. Le autorità competenti dello Stato membro in cui rintracciata la persona di cui all’articolo 27 ne comunicano il luogo di soggiorno o il domicilio allo Stato membro della segnalazione mediante lo scambio di informazioni supplementari.

2. Le modalità precise di questo scambio sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.

CAPITOLO VII

Segnalazioni di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo specifico

Articolo 31

Obiettivi e condizioni della segnalazione

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente, allo scopo di reprimere infrazioni penali e prevenire minacce alla sicurezza pubblica, gli Stati membri introducono nel SIS II segnalazioni di persone o veicoli, natanti, aeromobili e container ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo specifico, nelle seguenti circostanze:

a) qualora esistano indizi concreti che la persona in questione intenda commettere o commetta numerosi fatti punibili di estrema gravità oppure,

b) qualora la valutazione globale dell'interessato, in particolare sulla base dei reati commessi sino a quel momento, permetta di supporre che commetterà anche in avvenire fatti punibili di estrema gravità.

2. Gli Stati membri possono introdurre nel SIS II segnalazioni su richiesta delle autorità competenti per la sicurezza dello Stato, qualora indizi concreti lascino supporre che le informazioni di cui all’articolo 32 siano necessarie per prevenire una minaccia grave da parte dell’interessato o altre minacce gravi per la sicurezza interna e esterna dello Stato. Lo Stato membro della segnalazione informa gli altri Stati membri mediante lo scambio di informazioni supplementari. Le modalità precise di questo scambio sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.

Articolo 32

Raccolta e scambio delle informazioni supplementari

3. Nei casi di segnalazione ai fini di una sorveglianza discreta, le autorità degli Stati membri competenti a effettuare i controlli alle frontiere o altri controlli di polizia e doganali all’interno del paese possono raccogliere e trasmettere all’autorità della segnalazione tutte o parte delle seguenti informazioni:

a) il fatto che siano stati trovati la persona o il veicolo segnalati;

b) il luogo, il momento o il motivo del controllo;

c) l'itinerario e la destinazione del viaggio;

d) le persone che accompagnano gli interessati o gli occupanti del veicolo;

e) il veicolo usato;

f) gli oggetti trasportati;

g) le circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse mediante lo scambio di informazioni supplementari. Le modalità precise di questo scambio sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.

5. Per la raccolta delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché non sia compromesso il carattere discreto della sorveglianza

6. Nel quadro del controllo specifico di cui all’articolo 31, le persone, i veicoli, i natanti, gli aeromobili, i container e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti conformemente al diritto nazionale, per la finalità di cui a quell’articolo. Se la legge di uno Stato membro non lo autorizza, il controllo specifico viene automaticamente convertito, per quello Stato membro, in sorveglianza discreta.

Articolo 33

Autorità con diritto di accedere alle segnalazioni

1. La polizia, le autorità di frontiera e doganali hanno il diritto di accedere alle segnalazioni di cui all’articolo 31 allo scopo di effettuare una sorveglianza discreta o un controllo specifico.

2. Possono accedere alle segnalazioni di cui all’articolo 31, nell’assolvimento dei loro compiti, le autorità giudiziarie nazionali, tra cui gli organi pubblici che promuovono l’azione penale e le indagini giudiziarie prima dell'atto di accusa.

3. Europol ha il diritto di accedere ai dati contenuti nelle segnalazioni di cui all’articolo 31, in quanto necessari all’assolvimento dei suoi compiti a norma della convenzione Europol.

Articolo 34

Termini di conservazione delle segnalazioni

1. Le segnalazioni di persone di cui all’articolo 31 sono cancellate automaticamente allo scadere di 3 anni dalla data in cui assunta la decisione di effettuare la segnalazione.

2. Le segnalazioni di oggetti di cui all’articolo 31 sono cancellate automaticamente allo scadere di 5 anni dalla data in cui assunta la decisione di effettuare la segnalazione.

3. Lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel sistema può decidere di conservarla nel SIS II in quanto necessaria agli scopi per i quali era stata introdotta.

4. Gli Stati membri sono informati sistematicamente, un mese prima, della cancellazione automatica della segnalazione dal sistema.

CAPITOLO VIII

Segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale

Articolo 35

Obiettivi e condizioni della segnalazione

1. Su richiesta dell’autorità competente gli Stati membri segnalano nel SIS II, a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale, i seguenti oggetti:

a) veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, natanti e aeromobili rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

b) rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, roulotte, apparecchiature industriali, motori fuoribordo e container rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

c) armi da fuoco rubate, altrimenti sottratte o smarrite;

d) documenti vergini rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

e) documenti di identità rilasciati, quali passaporti, carte d'identità, patenti di guida, titoli di soggiorno e documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati;

f) carte di circolazione e targhe di veicoli rubate, altrimenti sottratte, smarrite o falsificate;

g) banconote (banconote registrate);

h) valori mobiliari e mezzi di pagamento, quali assegni, carte di credito, obbligazioni, titoli e azioni, rubati, altrimenti sottratti o smarriti.

2. La Commissione definisce le modalità tecniche per introdurre i dati contenuti nelle segnalazioni di cui al paragrafo 1 e accedervi, a norma dell’articolo 60.

Articolo 36

Raccolta e scambio delle informazioni supplementari

1. Qualora dall'interrogazione emerga l'esistenza di una segnalazione per un oggetto rinvenuto, l'autorità dello Stato membro che lo ritrova si mette in contatto con l'autorità della segnalazione per concordare le misure necessarie. A tale scopo, possono altresì essere trasmessi dei dati personali, conformemente alla presente decisione.

2. I contatti e la trasmissione di dati personali di cui al paragrafo 1 si effettuano mediante lo scambio di informazioni supplementari. Le modalità precise di questo scambio sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.

3. Le misure che dovrà prendere lo Stato membro che ritrova l’oggetto sono conformi al suo diritto nazionale.

Articolo 37

Autorità con diritto di accedere alle segnalazioni

1. La polizia, le autorità di frontiera e doganali hanno il diritto di accedere alle segnalazioni di cui all’articolo 35 allo scopo di sequestrare l'oggetto.

2. Possono accedere alle segnalazioni di cui all’articolo 35, nell’assolvimento dei loro compiti, le autorità giudiziarie nazionali, tra cui gli organi pubblici che promuovono l’azione penale e le indagini giudiziarie prima dell'atto di accusa.

3. Europol ha il diritto di accedere ai dati contenuti nelle segnalazioni di cui all’articolo 35, in quanto necessari all’assolvimento dei suoi compiti a norma della convenzione Europol.

Articolo 38

Termini di conservazione delle segnalazioni

1. Le segnalazioni di oggetti di cui all’articolo 35 sono cancellate non appena l’oggetto sequestrato.

2. Le segnalazioni di cui all’articolo 35 che non contengono dati personali sono cancellate automaticamente allo scadere di 10 anni dalla data in cui assunta la decisione di effettuare la segnalazione.

3. Le segnalazioni di cui all’articolo 35 che contengono dati personali sono cancellate automaticamente dal SIS II allo scadere di 3 anni dalla data in cui assunta la decisione di effettuare la segnalazione.

4. Lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II può decidere di conservarla nel sistema oltre i termini di conservazione di cui ai paragrafi 2 e 3, in quanto necessaria agli scopi per i quali era stata introdotta.

5. Gli Stati membri sono informati sistematicamente, un mese prima, della cancellazione automatica della segnalazione dal sistema.

CAPITOLO IX

Regole generali sul trattamento dei dati

Articolo 39

Categorie di dati

1. Le segnalazioni di persone inserite nel SIS II in applicazione della presente decisione constano al massimo dei seguenti elementi:

a) cognomi e nomi, cognome alla nascita, eventuali cognomi precedenti e “alias” possibilmente registrati a parte;

b) data e luogo di nascita;

c) sesso;

d) fotografie;

e) impronte digitali;

f) cittadinanza;

g) segni fisici particolari, oggettivi e inalterabili;

h) se le persone in questione sono armate, violente o sono evase;

i) motivo della segnalazione;

j) autorità della segnalazione;

k) linea di condotta da seguire;

l) in caso di segnalazioni a scopo di arresto, il tipo di reato;

m) connessioni con altre segnalazioni già elaborate nel SIS II.

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono utilizzati soltanto per identificare un individuo in vista della linea di condotta specifica da seguire in conformità della presente decisione.

3. La Commissione definisce le modalità tecniche per introdurre i dati di cui al paragrafo 1 e accedervi, a norma dell’articolo 61.

Articolo 40

Trattamento dei dati SIS II

1. Possono trattare i dati inseriti nel SIS II a norma della presente decisione soltanto le autorità nazionali competenti e per le finalità definite dagli Stati membri conformemente alla presente decisione.

2. Uno Stato membro può modificare la categoria di una segnalazione soltanto se necessario per prevenire una minaccia grave imminente per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, per gravi ragioni di sicurezza dello Stato o per prevenire un fatto punibile grave. La segnalazione che cambia categoria considerata alla stregua di una nuova segnalazione effettuata dallo Stato membro richiedente il passaggio di categoria. A tale scopo deve essere ottenuta l’autorizzazione preventiva dello Stato membro della prima segnalazione mediante lo scambio di informazioni supplementari. Le modalità precise di questo scambio di informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.

3. L’accesso ai dati del SIS II autorizzato esclusivamente nei limiti delle competenze delle autorità nazionali e riservato al personale debitamente autorizzato.

4. Ogni Stato membro conserva e trasmette alla Commissione un elenco aggiornato delle autorità nazionali abilitate a trattare i dati SIS II. L’elenco specifica, per singola autorità, quale categoria di dati abilitata a trattare, per quali finalità e chi deve essere considerato il responsabile del trattamento, quindi la Commissione lo trasmette al garante europeo della protezione dei dati. La Commissione provvede alla pubblicazione annuale dell’elenco nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 41

Numero di riferimento

Lo Stato membro che acceda al SIS II senza fare uso di una copia dei dati del CS-SIS di cui all’articolo 4, paragrafo 3, può apporre un numero di riferimento alla segnalazione che effettua all’unico scopo di rintracciare le informazioni nazionali a quella connesse.

L’accesso al numero di riferimento riservato allo Stato membro della segnalazione.

Articolo 42

Copia dei dati SIS II

1. Salvo per la copia dei dati del CS-SIS di cui all’articolo 4, paragrafo 3, i dati elaborati nel SIS II possono essere duplicati soltanto per fini tecnici e se tale copia necessaria affinché le autorità nazionali competenti accedano ai dati conformemente alla presente decisione.

2. Gli Stati membri non copiano nei rispettivi schedari nazionali i dati immessi nel SIS II da altri Stati membri.

3. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli schedari nazionali i dati SIS II in relazione a una linea di condotta eseguita sul suo territorio. Tali dati sono conservati negli schedari nazionali per un massimo di tre anni, salvo se disposizioni specifiche di diritto nazionale dispongono un periodo di conservazione più lungo.

4. Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli schedari nazionali i dati contenuti in una segnalazione particolare da quello stesso effettuata nel SIS II.

Articolo 43

Qualità dei dati SIS II e compatibilità delle segnalazioni

1. Lo Stato membro che inserisce dati nel SIS II responsabile della liceità del trattamento, dell’esattezza dei dati e della loro attualità.

2. Solo lo Stato membro che ha introdotto i dati nel SIS II li modifica, li completa, li rettifica o li cancella.

3. Se uno Stato membro che non ha inserito i dati in possesso di indizi in base ai quali detti dati contengono errori o sono stati oggetto di trattamento illecito, avverte quanto prima, e se possibile entro 10 giorni dacché ha rilevato gli indizi, lo Stato membro che ha inserito i dati mediante lo scambio di informazioni supplementari. Lo Stato membro che ha introdotto i dati li verifica e se necessario li modifica, li completa, li rettifica o li cancella. Le modalità precise di questo scambio di informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.

4. Se entro due mesi gli Stati membri non giungono a un accordo sulla correzione dei dati, uno di essi può sottoporre il caso al garante europeo della protezione dei dati che agisce in qualità di mediatore.

5. Gli Stati membri scambiano informazioni supplementari per mantenere accuratamente distinte, nel SIS II, segnalazioni di persone diverse aventi caratteristiche comuni. Le modalità precise di questo scambio di informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.

6. Se una persona già segnalata nel SIS II, lo Stato membro che introduce una nuova segnalazione si accorda su questo punto con lo Stato membro della prima segnalazione. L’accordo raggiunto mediante lo scambio di informazioni supplementari. Le modalità precise di questo scambio di informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.Nel SIS II possibile introdurre più segnalazioni relative alla stessa persona, purché compatibili.Le regole sulla compatibilità delle segnalazioni e l’ordine di priorità fra categorie di segnalazioni sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 61.

7. Lo Stato membro che li ha immessi riesamina almeno una volta l’anno i dati conservati nel SIS II. Gli Stati membri possono fissare termini più brevi per tale riesame.

Articolo 44

Dati complementari per evitare errori di identificazione

1. Quando sono possibili confusioni fra la persona effettivamente oggetto di una segnalazione e un individuo la cui identità sia stata usurpata, gli Stati membri aggiungono alla segnalazione dati che riguardino quest’ultimo per evitare le conseguenze nefaste di un errore di identificazione.

2. I dati della vittima dell’usurpazione sono aggiunti soltanto con il suo esplicito consenso e utilizzati unicamente ai seguenti fini:

a) permettere all’autorità competente di distinguere fra la persona la cui identità stata usurpata e l’individuo effettivamente oggetto della segnalazione;

b) permettere alla persona la cui identità sia stata usurpata di dimostrare la propria identità e stabilire di essere stata vittima di un’usurpazione di identità.

3. Ai fini del presente articolo possono essere inseriti nel SIS II e successivamente trattati soltanto i seguenti dati personali:

a) cognomi e nomi e “alias” possibilmente registrati a parte;

b) data e luogo di nascita;

c) sesso;

d) fotografie;

e) impronte digitali;

f) segni fisici particolari, oggettivi e inalterabili;

g) cittadinanza;

h) numero del o dei documenti d’identità e data del rilascio.

4. I dati di cui al paragrafo 3 sono cancellati insieme con la segnalazione corrispondente o prima su richiesta dell’interessato.

5. Possono accedere ai dati di cui al paragrafo 3 soltanto le autorità con diritto di accedere alla segnalazione corrispondente e all’unico scopo di evitare errori di identificazione.

6. Ai dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applicano le modalità tecniche di cui all’articolo 39, paragrafo 3.

Articolo 45

Indicatori di validità

1. Uno Stato membro può apporre un indicatore di validità a una segnalazione emessa in conformità degli articoli 15, 23 e 31 affinché non sia adottata sul suo territorio la linea di condotta richiesta nella segnalazione.

Uno Stato membro può aggiungere un indicatore di validità a una segnalazione introdotta nel SIS II quando la reputi incompatibile con il proprio diritto, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali.

2. Per poter decidere se apporre o meno un indicatore, tutti gli Stati membri sono automaticamente informati tramite il SIS II di ogni nuova segnalazione introdotta a norma dell’articolo 15 e dei dati complementari introdotti a norma degli articoli 16 e 17.Lo Stato membro che introduce una segnalazione a norma degli articoli 23 e 31 ne informa gli altri Stati membri mediante lo scambio di informazioni supplementari. Le modalità precise di questo scambio sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.

3. Lo Stato membro che intenda aggiungere un indicatore di validità consulta lo Stato membro che ha emesso la segnalazione mediante lo scambio di informazioni supplementari. Le modalità precise di questo scambio sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE. Se lo Stato membro che emette la segnalazione non la ritira, questa resta pienamente applicabile in tutti gli Stati membri che non vi appongono un indicatore di validità.

4. L’indicatore di validità cancellato al massimo entro un mese dall’inserimento, a meno che lo Stato membro rifiuti la condotta richiesta per motivi giuridici o per speciali ragioni di opportunità.

5. Se per ragioni particolarmente gravi e urgenti lo Stato membro della segnalazione chiede l’esecuzione della linea di condotta stabilita, lo Stato membro richiesto esamina se può rinunciare all’indicatore di validità. Se può rinunciarvi, lo Stato membro richiesto adotta necessarie disposizioni affinché si esegua senza indugio la linea di condotta stabilita.

6. La procedura e le modalità tecniche per apporre e aggiornare gli indicatori di validità sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 60.

Articolo 46

Connessioni fra segnalazioni

1. Uno Stato membro può creare una connessione tra le segnalazioni che introduce nel SIS II secondo il proprio diritto interno. Effetto della connessione istaurare un nesso fra due o più segnalazioni.

2. Creare una connessione non pregiudica la linea di condotta specifica richiesta in ciascuna segnalazione incrociata né il rispettivo termine di conservazione.

3. Creare una connessione non incide sui diritti di accesso previsti nella presente decisione. Le autorità che non hanno il diritto di accedere a certe categorie di segnalazioni non accedono alle connessioni verso quelle categorie.

4. Uno Stato membro può adottare necessarie disposizioni affinché dal suo territorio nazionale non sia possibile accedere a una connessione fra segnalazioni quando la reputi incompatibile con il proprio diritto o i propri obblighi internazionali.

5. Le modalità tecniche per interconnettere le segnalazioni sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 60.

Articolo 47

Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari

1. Le informazioni supplementari trasmesse da un altro Stato membro sono usate solo per lo scopo per il quale sono state trasmesse. Sono conservate negli schedari nazionali fintanto che la segnalazione cui si riferiscono conservata nel SIS II. Gli Stati membri possono decidere di conservarle più a lungo se necessario agli scopi per i quali sono state trasmesse. Le informazioni supplementari sono in ogni caso cancellate al massimo un anno dopo che stata cancellata dal SIS II la segnalazione cui si riferiscono.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli schedari nazionali i dati relativi a una determinata segnalazione collegata a una linea di condotta eseguita sul suo territorio. Tali dati possono essere conservati negli schedari nazionali per un massimo di tre anni, salvo se disposizioni specifiche di diritto nazionale autorizzano un periodo di conservazione più lungo.

Articolo 48

Trasferimento di dati personali a terzi

1. Salvo se espressamente disposto dal diritto dell’Unione europea, i dati personali trattati nel SIS II in applicazione della presente decisione non sono trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, né sono messi a loro disposizione.

2. In deroga al paragrafo 1, data facoltà di trasferire dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali nell’ambito di un accordo con l'Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria che garantisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti, previo consenso dello Stato membro che ha introdotto i dati nel SIS II.

CAPITOLO X

Protezione dei dati

Articolo 49

Applicazione della convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei dati

I dati personali trattati in applicazione della presente decisione sono protetti a norma della convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, e successive modifiche.

Articolo 50

Diritto di informazione

1. Alla persona i cui dati debbano essere elaborati nel SIS II in applicazione della presente decisione sono fornite, su sua richiesta, le seguenti informazioni:

a) identità del responsabile del trattamento e suo eventuale rappresentante;

b) finalità del trattamento dei dati nel SIS II;

c) destinatari potenziali dei dati;

d) motivo per cui introdotta la segnalazione nel SIS II;

e) esistenza di un diritto di accesso ai suoi dati personali e di un diritto di rettifica di tali dati.

2. La comunicazione all’interessato delle informazioni di cui al paragrafo 1 rifiutata se può nuocere all’esecuzione di un compito legale indicato nei dati introdotti nel SIS II, ovvero per proteggere i diritti e le libertà dell’interessato o di terzi. È in ogni caso respinta durante il periodo di segnalazione a fini di sorveglianza discreta.

Articolo 51

Diritto di accesso, rettifica e cancellazione

1. Il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel SIS II, di ottenerne la rettifica o la cancellazione esercitato nel rispetto del diritto dello Stato membro presso il quale l’interessato lo fa valere.

2. Lo Stato membro presso il quale fatto valere il diritto di accesso, se diverso dallo Stato membro che ha introdotto i dati, comunica tali dati all’interessato dopo aver dato all’altro Stato membro la possibilità di prendere posizione. Gli Stati membri comunicano tra loro mediante lo scambio di informazioni supplementari. Le modalità precise di questo scambio di informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.

3. I dati personali sono comunicati all’interessato quanto prima e comunque entro 60 giorni dalla data in cui introdotta la domanda di accesso.

4. La comunicazione dei dati all’interessato rifiutata se può nuocere all’esecuzione di un compito legale indicato nei dati introdotti nel SIS II, ovvero per proteggere i diritti e le libertà dell’interessato o di terzi. È in ogni caso respinta durante il periodo di segnalazione a fini di sorveglianza discreta.

5. L’interessato informato del seguito riservato all’esercizio dei suoi diritti di rettifica e cancellazione quanto prima e comunque entro 6 mesi dalla data in cui ha presentato domanda di rettifica o cancellazione.

Articolo 52

Mezzi di ricorso

Chiunque, nel territorio di qualunque Stato membro, può promuovere un’azione ovvero presentare denuncia dinanzi gli organi giurisdizionali di quello Stato membro, ove gli sia negato il diritto di accesso, rettifica o cancellazione di dati che lo riguardano o il diritto di informazione o di indennizzo relativamente a un trattamento di suoi dati personali contrario alla presente decisione.

Articolo 53

Autorità garanti della protezione dei dati

1. Ogni Stato membro provvede affinché un'autorità indipendente controlli la liceità del trattamento dei dati personali SIS II sul suo territorio, e dello scambio e successivo trattamento di informazioni supplementari. Chiunque ha il diritto di chiedere all’autorità di controllo di verificare la liceità del trattamento di dati che lo riguardino, effettuato nel SIS II. Tale diritto disciplinato dal diritto nazionale dello Stato membro presso il quale presentata la domanda. Se i dati sono stati inseriti da un altro Stato membro, il controllo effettuato in stretto coordinamento con l'autorità di controllo di quello Stato membro.

2. Le autorità di controllo di cui agli articoli 24 della convenzione Europol e 23 della decisione 2002/187/GAI controllano la liceità dell’accesso di Europol e Eurojust ai dati personali SIS II e, se del caso, del loro successivo trattamento.

3. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali effettuate dalla Commissione nel quadro del SIS II siano conformi con la presente decisione.

4. Le autorità di cui al presente articolo si prestano reciproca cooperazione. Il garante europeo della protezione dei dati convoca una riunione a tal fine almeno una volta l’anno.

CAPITOLO XI

Responsabilità e sanzioni

Articolo 54

Responsabilità

1. Ogni Stato membro responsabile dei danni causati a una persona in seguito a un suo trattamento non autorizzato o errato di dati comunicati tramite il SIS II o le autorità SIRENE.

2. Se lo Stato membro contro il quale promossa un’azione a norma del paragrafo 1 non lo Stato membro che ha introdotto i dati nel SIS II, quest’ultimo tenuto a rimborsare, su richiesta, le somme versate a titolo di risarcimento, a meno che lo Stato membro richiesto non abbia utilizzato i dati in violazione della presente decisione.

3. Se l’inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti dalla presente decisione causa danni al SIS II, quello Stato membro ne responsabile a meno che e nella misura in cui la Commissione o altri Stati membri partecipanti al SIS II non abbiano omesso di adottare misure idonee a evitare tali danni o minimizzarne gli effetti.

Articolo 55

Sanzioni

Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati SIS II o delle informazioni supplementari contrario alla presente decisione sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive conformemente al diritto nazionale.

CAPITOLO XII

Accesso di Europol e Eurojust al SIS II

Articolo 56

Accesso di Europol e Eurojust

Europol e Eurojust definiscono uno o due punti ciascuno di accesso al SIS II.

Articolo 57

Accesso di Europol ai dati SIS II

1. Se accedendo al SIS II Europol rileva la presenza di una segnalazione che rivesta interesse per l’ufficio, informa lo Stato membro della segnalazione tramite l'unità nazionale Europol di quello Stato membro.

2. L’uso delle informazioni ottenute da Europol accedendo al SIS II e la loro comunicazione a paesi e organismi terzi sono soggetti al consenso dello Stato membro della segnalazione. Tale consenso ottenuto tramite l’unità nazionale Europol di quello Stato membro.

3. Se lo Stato membro della segnalazione acconsente all’uso di tali informazioni, il loro trattamento disciplinato dalla convenzione Europol.

4. Europol adotta e attua per analogia disposizioni di sicurezza e riservatezza in conformità con quanto disposto all'articolo 10.

5. Europol registra ogni accesso al SIS II e il trattamento successivo dei dati SIS II, secondo il disposto dell’articolo 11.

6. Fatto salvo il paragrafo 1, Europol non collega le parti del SIS II, né trasferisce i dati in quello contenuti ai quali accede, a sistemi informatici di trattamento dati utilizzati da o presso Europol, e non scarica o copia altrimenti parti del SIS II.

7. Europol può chiedere allo Stato membro della segnalazione le informazioni supplementari o i dati complementari di cui agli articoli 16 e 17 tramite l’unità nazionale Europol di quello Stato membro.

Articolo 58

Accesso di Eurojust ai dati SIS II

1. Se accedendo al SIS II Eurojust rileva la presenza di una segnalazione che rivesta interesse per l’organismo, informa lo Stato membro della segnalazione tramite i membri nazionali interessati di Eurojust.

2. L’uso delle informazioni ottenute da Eurojust accedendo al SIS II e la loro comunicazione a paesi e organismi terzi sono soggetti al consenso dello Stato membro della segnalazione. Tale consenso ottenuto tramite il membro nazionale Eurojust di quello Stato membro.

3. Se lo Stato membro della segnalazione acconsente all’uso di tali informazioni, il loro trattamento disciplinato dalla decisione 2002/187/GAI.

4. Eurojust adotta e attua per analogia disposizioni di sicurezza e riservatezza in conformità con quanto disposto all'articolo 10.

5. Eurojust registra ogni accesso al SIS II e il trattamento successivo dei dati SIS II, secondo il disposto dell’articolo 11.

6. Fatto salvo il paragrafo 1, Eurojust non collega le parti del SIS II, né trasferisce i dati in quello contenuti ai quali accede, a sistemi informatici di trattamento dati utilizzati da o presso Eurojust, e non scarica o copia altrimenti parti del SIS II.

7. Eurojust può chiedere informazioni supplementari allo Stato membro interessato conformemente alle disposizioni della decisione 2002/187/GAI.

8. L’accesso ai dati inseriti nel SIS II limitato ai membri nazionali e ai loro assistenti e non si estende al personale di Eurojust.

CAPITOLO XIII

Disposizioni finali

Articolo 59

Monitoraggio, valutazione e statistiche

1. La Commissione provvede affinché siano attivati sistemi atti a monitorare il funzionamento del SIS II in rapporto a obiettivi di risultato, economicità e qualità del servizio.

2. Ai fini della manutenzione tecnica, del reporting e delle statistiche, la Commissione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel SIS II.

3. Due anni dopo l’inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto sulle attività del sistema e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri.

4. Quattro anni dopo l’inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione globale del sistema e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri. Tale valutazione globale comprende un’analisi dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, determina se i principi di base permangono validi e studia le eventuali implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette i rapporti di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per redigere i rapporti di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 60

Comitato consultivo

1. Nei casi in cui fatto riferimento al presente articolo, la Commissione assistita da un comitato consultivo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un modello di regolamento interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell’urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione. Il presidente non partecipa al voto.

4. Il parere messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

Articolo 61

Comitato di regolamentazione

1. Nei casi in cui fatto riferimento al presente articolo, la Commissione assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri attribuita la ponderazione definita in quell'articolo. Il presidente non partecipa al voto.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un modello di regolamento interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere.

4. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro due mesi dalla data in cui gli stata presentata la proposta. Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la proposta ovvero presentare una proposta legislativa. Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

Articolo 62

Modifica della convenzione Schengen

1. Per le materie che ricadono nell’ambito di applicazione del trattato UE, la presente decisione sostituisce gli articoli da 92 a 119 della convenzione Schengen, salvo l’articolo 102 bis.

2. Essa sostituisce anche le seguenti disposizioni dell’acquis di Schengen che attuano quegli articoli[28]:

a) Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del C.SIS Schengen (SCH/Com-ex (93) 16);

b) Decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante il contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C.SIS (SCH/Com-ex (97) 18);

c) Decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante l'evoluzione del SIS (SCH/Com-ex (97) 24);

d) Decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del Regolamento finanziario C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35);

e) Decisione del Comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante il C.SIS con 15/18 collegamenti (SCH/Com-ex (98) 11);

f) Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i costi d'installazione del C.SIS (SCH/Com-ex (99) 4);

g) Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante l'aggiornamento del Manuale Sirene (SCH/Com-ex (99) 5);

h) Dichiarazione del Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 relativa alla definizione del concetto di straniero (SCH/Com-ex (96) decl. 5);

i) Dichiarazione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante la struttura del SIS (SCH/Com-ex (99) decl. 2 riv.).

3. Per le materie che ricadono nell’ambito di applicazione del trattato UE, i riferimenti agli articoli della convenzione Schengen così sostituiti e alle pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen che li attuano si intendono fatti alla presente decisione e vanno letti secondo la tavola di concordanza allegata.

Articolo 63

Abrogazione

È abrogata la decisione 2004/201/GAI[29].

Articolo 64

Periodo transitorio e bilancio

1. Per le segnalazioni introdotte nel SIS e trasferite al SIS II, ovvero per le segnalazioni introdotte direttamente nel SIS II prima della data fissata a norma dell’articolo 65, paragrafo 3, della presente decisione, e per un anno da quella data, restano applicabili gli articoli 94, 95, 97, 98, 99 e 100 e l’articolo 101, paragrafi 1 e 2, della convenzione Schengen.Queste segnalazioni sono cancellate automaticamente dal SIS II un anno dopo la data fissata a norma dell’articolo 65, paragrafo 3, a meno che gli Stati membri non le abbiano reintrodotte in conformità della presente decisione.

2. Alla data fissata a norma dell’articolo 65, paragrafo 2, il residuo del bilancio approvato a norma dell’articolo 119 della convenzione Schengen restituito agli Stati membri. Gli importi restituiti sono calcolati in base al contributo di ciascuno Stato membro in conformità della decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del C.SIS Schengen.

Articolo 65

Entrata in vigore e applicabilità

1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .Essa si applica dalla data che la Commissione determinerà a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. La data a decorrere dalla quale si applicano gli articoli da 1 a 14 e da 40 a 64, salvo gli articoli 41, 44, 45 e 46, stabilita:

a) una volta adottate le necessarie disposizioni di attuazione;

b) quando la Commissione avrà preso le necessarie disposizioni tecniche per permettere la connessione del SIS II agli Stati membri, e

c) quando tutti gli Stati membri avranno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS II e scambiare informazioni supplementari a norma degli articoli di cui sopra.

La Commissione pubblica la data in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

3. La data a decorrere dalla quale si applicano gli articoli da 15 a 39 e gli articoli 41, 44, 45 e 46 stabilita:

a) una volta adottate le necessarie disposizioni di attuazione e

b) quando tutti gli Stati membri avranno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS II e scambiare le informazioni supplementari a norma degli articoli di cui sopra.

La Commissione pubblica la data in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Articoli della convenzione Schengen[30] | Articoli della decisione |

Art. 92(1) | Art. 1(1); Art. 2(1); Art. 4(1)(2)(3) |

Art. 92(2) | Art. 4 (1) (2) (3); Art. 5(2)(3); Art. 6; Art. 9 |

Art. 92(3) | Art. 4 (1)(2)(3); Art. 5(1); Art. 12 |

Art. 92(4) | Art. 3 (1); Art. 7(2)(3); Art. 8 |

Art. 93 | Art. 1(2) |

Art. 94(1) | Art. 40(1) |

Art. 94(2) | Art. 15; Art. 23 (1); Art. 27; Art. 31(1); Art. 35(1) |

Art. 94(3) | Art. 39(1); Art. 44(3) |

Art. 94(4) | Art. 45 |

Art. 95(1) | Art. 15 |

Art. 95(2) | Art. 16; Art. 17; Art. 45 |

Art. 95(3) | Art. 20; Art. 21; Art. 45 |

Art. 95(4) | Art. 45(5) |

Art. 95(5) | Art. 20(1) |

Art. 95(6) | Art. 22 |

Art. 96(1) |

Art. 96(2) |

Art. 96(3) |

Art. 97 | Art. 23; Art. 26 |

Art. 98(1) | Art. 27 |

Art. 98(2) | Art. 30 |

Art. 99(1) | Art. 31(1) |

Art. 99(2) | Art. 31(1) |

Art. 99(3 ) | Art. 31(2) |

Art. 99(4) | Art. 32(1)(2)(3) |

Art. 99(5) | Art. 32(4) |

Art. 99(6) | Art. 45 |

Art. 100(1) | Art. 35 |

Art. 100(2) | Art. 36 |

Art. 100(3) | Art. 35 |

Art. 101(1) | Art. 18(1)(4); Art. 24; Art. 28(1)(2); Art. 33(1)(2); Art. 37(1)(2) |

Art. 101(2) |

Art. 101(3) | Art. 40(3) |

Art. 101(4) | Art. 40(4) |

Art. 101A(1) | Art. 18(2); Art. 33(3); Art. 37(3) |

Art. 101A(2) | Art. 18(2); Art. 33(3); Art. 37(3) |

Art. 101A(3) | Art. 57(1) |

Art. 101A(4) | Art. 57(2) |

Art. 101A(5) | Art. 57(7) |

Art. 101A(6) | Art. 53(2); Art. 57(4)(5)(6) |

Art. 101B(1) | Art. 18(3); Art. 28(3) |

Art. 101B(2) | Art. 18(3); Art. 28(3); Art. 58(8) |

Art. 101B(3) | Art. 58(1)(2) |

Art. 101B(4) | Art. 53(2); Art. 58(3) |

Art. 101B(5) | Art. 58(5) |

Art. 101B(6) | Art. 58(6) |

Art. 101B(7) | Art. 58(8) |

Art. 101B(8) | Art. 58(4) |

Art. 102(1) | Art. 40(1) |

Art. 102(2) | Art. 42(1)(2) |

Art. 102(3) | Art. 40(2) |

Art. 102(4) |

Art. 102(5) | Art. 54(1) |

Art. 103 | Art. 11 |

Art. 104(1) |

Art. 104(2) |

Art. 104(3) |

Art. 105 | Art. 43(1) |

Art. 106(1) | Art. 43(2) |

Art. 106(2) | Art. 43(3) |

Art. 106(3) | Art. 43(4) |

Art. 107 | Art. 43(6) |

Art. 108(1) | Art. 7(1) |

Art. 108(2) |

Art. 108(3) | Art. 6; Art. 7(1); Art. 9(1) |

Art. 108(4) | Art. 7(3) |

Art. 109(1) | Art. 50(1); Art. 51(1)(2)(3) |

Art. 109(2) | Art. 51(4) |

Art. 110 | Art. 51(1)(5); Art. 53(1) |

Art. 111(1) | Art. 52 |

Art. 111(2) |

Art. 112(1) | Art. 19(1)(2); Art. 25(1)(2); Art. 29(1)(2); Art. 34(1)(2)(3); Art. 43(7) |

Art. 112(2) | Art. 43(7) |

Art. 112(3) | Art. 19(3); Art. 25(3); Art. 29(3); Art. 34(4); Art. 38(5) |

Art. 112(4) | Art. 19(2); Art. 25(2); Art. 29(2); Art. 34(3); Art. 38(4) |

Art. 112A(1) | Art. 47(1) |

Art. 112A(2) | Art. 47(2) |

Art. 113(1) | Art. 38(1)(2)(3) |

Art. 113(2) | Art. 14(3)(4)(5)(6) |

Art. 113A(1) | Art. 47(1) |

Art. 113A(2) | Art. 47(2) |

Art. 114(1) | Art. 53(1) |

Art. 114(2) | Art. 53 |

Art. 115(1) | Art. 53(3) |

Art. 115(2) |

Art. 115(3) |

Art. 115(4) |

Art. 116(1) | Art. 54(1) |

Art. 116(2) | Art. 54(2) |

Art. 117(1) | Art. 49 |

Art. 117(2) |

Art. 118(1) | Art. 10(1) |

Art. 118(2) | Art. 10(1) |

Art. 118(3) | Art. 10(3) |

Art. 118(4) | Art. 13 |

Art. 119(1) | Art. 5(1); Art. 64(2) |

Art. 119(2) | Art. 5(2)(3) |

[1] Regolamento (CE) n. 2424/2001 e decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

[2] Articoli da 92 a 119 della convenzione Schengen (GU L 239 del 22.9.2000, pag.19), tenendo conto anche delle modifiche da apportare alla convenzione a seguito dell’adozione della decisione 2005/211/GAI del Consiglio relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo, GU L 68 del 15.3.2005, pag.44.

[3] Conclusioni del Consiglio sul SIS II del 5-6 giugno 2003, 29 aprile e 14 giugno 2004 e pareri e risoluzioni del Parlamento europeo T4-0082/1997, T5-0610/2002, T5-0611/2002, T5-0391/2003, T5-0392/2003 e T5-0509/2003.

[4] Quando la Commissione avrà proposto lo strumento necessario sulla protezione dei dati personali nell’ambito del titolo VI del trattato sull’Unione europea, sarà necessario sostituire il riferimento alla convenzione n. 108 affinché al trattamento dei dati personali svolto in applicazione della presente decisione si applichi il nuovo strumento.

[5] GU L 64 del 2.3.2004, pag. 45.

[6] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.

[7] GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

[8] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[9] Documento del Consiglio n. 13054/04.

[10] GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

[11] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

[12] GU C del , pag. .

[13] GU C del , pag. .

[14] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo con decisione 2005/211/GAI del Consiglio.

[15] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

[16] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

[17] GU L ...

[18] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

[19] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[20] GU L 12 del 17.1.2004, pag. 47.

[21] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

[22] GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

[23] GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

[24] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[25] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[26] GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

[27] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[28] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 439.

[29] GU L 64 del 2.3.2004.

[30] Gli articoli e i paragrafi in corsivo sono stati aggiunti o modificati dal regolamento (CE) n. 871/2004 e dalla decisione 2005/211/GAI del Consiglio, relativi all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo.