Parere della Commissione ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2005/0212 def. - COD 2002/0259 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 17.05.2005 COM(2005) 212 definitivo 2002/0259 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di una DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE 2002/0259 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di una DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo 1. CONTESTO Iter procedurale - Il 20 novembre 2002 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio[1] che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, da adottare con la procedura di codecisione prevista dall’articolo 251 del trattato CE. - Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere il 14 maggio 2003. - Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 4 giugno 2003. - Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune il 9 dicembre 2004. - Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in seconda lettura il 13 aprile 2005. T Obiettivo della proposta della Commissione La proposta mira a ridurre il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, riducendo in questo modo l’impatto delle emissioni di anidride solforosa e di particolato delle navi sull’acidificazione e sulla salute umana. La posizione comune prevedeva l’introduzione dei seguenti valori limite: - un tenore massimo di zolfo dell’1,5% per i combustibili utilizzati da tutte le navi marittime nel Mar Baltico (2006), nel Mare del Nord e nel canale della Manica (2007), in conformità con le zone di controllo delle emissioni di SOx concordate nell’ambito dell’Organizzazione marittima internazionale; - un tenore massimo di zolfo dell’1,5% per i combustibili utilizzati dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti della Comunità europea (2006); - un tenore massimo di zolfo dello 0,1% per i combustibili utilizzati nelle vie navigabili interne e dalle navi ormeggiate nei porti comunitari (2010). 2. OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE 2.1. Osservazioni generali Nella seduta plenaria del 13 aprile 2005 il Parlamento europeo ha adottato 13 emendamenti, dei 32 presentati. I 13 emendamenti adottati dal Parlamento facevano parte di un pacchetto di compromesso concordato con il Consiglio. Essi non modificano i tenori di zolfo stabiliti nella posizione comune e la Commissione può accettarli in toto. 2.2. Osservazioni specifiche 2.2.1. Emendamenti accolti La Commissione accoglie i seguenti emendamenti, che riguardano alcuni considerando: gli emendamenti 1 e 2 (leggere modifiche nella formulazione delle ragioni di ordine ambientale e sanitario che giustificano la direttiva); 3 (soppressione di un testo inutile concernente i limiti nazionali di emissione); 23 (invito a intensificare gli sforzi per trovare soluzioni internazionali); 24 ( la direttiva deve essere vista come la prima fase di un processo in corso); e 25 (rafforza il testo esistente relativamente alla disponibilità di combustibile a basso tenore di zolfo). Per quanto riguarda il dispositivo, la Commissione accoglie i seguenti emendamenti: - emendamento 26 , che indica in modo più chiaro la data di messa in applicazione per le zone di controllo delle emissioni di SOx nel Mare del Nord; - emendamenti 27 e 28 , che rimandano alle regole introdotte dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) per contribuire a garantire la disponibilità di combustibile conforme; - emendamento 29 , che esenta dal rispetto del tenore massimo di zolfo dell’0,1% le navi all’ormeggio nei porti collegate ad un sistema elettrico lungo la costa; - emendamento 30 , che richiede una riduzione costante e un controllo continuo delle emissioni per le navi che come metodo alternativo per conformarsi ai requisiti ricorrono a sistemi di depurazione dei gas di scarico; - emendamento 31 , che chiede che nell’ambito della revisione del 2008 la Commissione prenda in considerazione proposte concernenti la designazione di ulteriori zone di controllo delle emissioni di SOx nel quadro dell’IMO nei mari dell’UE e la riduzione, possibilmente allo 0,5%, dei valori limite di zolfo in tali zone, tenendo conto dei progressi tecnici e di un’analisi del rapporto costi/efficacia, e - emendamento 32 , che stabilisce che nell’ambito della sua revisione la Commissione può valutare la possibilità di presentare proposte relative a strumenti economici quali misure alternative o complementari. 2.3. Proposta modificata Ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come indicato nei punti precedenti.
[1] COM(2002)595 def. (2002/0259 (COD)).