52005PC0200

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche passeggeri (Passenger Name Record, PNR) /* COM/2005/0200 def. - CNS 2005/0095 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 19.5.2005

COM(2005) 200 definitivo

2005/0095 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche passeggeri (Passenger Name Record, PNR)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazioni e obiettivi della proposta

La proposta allegata invita il Consiglio ad autorizzare la conclusione di un accordo con il Canada sul trattamento e trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advanced Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche passeggeri (Passenger Name Record, PNR) relativi ai viaggi gestiti da vettori aerei tra l’Unione europea e il Canada. L’accordo si prefigge di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla privacy, e allo stesso tempo di sostenere la lotta contro il terrorismo e i gravi reati transnazionali. Il 7 marzo 2005 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una serie di direttive di negoziato autorizzando la Commissione a negoziare siffatto accordo con il Canada.

- Contesto generale

Dopo l’11 settembre 2001 il Canada ha adottato disposizioni che autorizzano l’agenzia canadese per i servizi transfrontalieri (Canada Border Services Agency, CBSA) ad acquisire e raccogliere dati API e PNR relativi a tutte le persone a bordo di voli diretti in Canada. L’obbligo di fornire dati PNR relativi alle persone a bordo di voli diretti in Canada è stato introdotto progressivamente dalla CBSA tra il marzo 2003 e settembre 2004; a decorrere dal febbraio 2005 l’agenzia ha istituito un sistema di sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento. L’Unione europea beneficia di una deroga temporanea rispetto a tale obbligo fino al 1° luglio 2005, per consentire lo svolgimento di negoziati in vista di un accordo internazionale con il Canada. Le misure canadesi erano potenzialmente in conflitto con la normativa comunitaria e degli Stati membri in materia di privacy e di tutela dei dati, in particolare con la direttiva 95/46/CE (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). A decorrere dal luglio 2005 le compagnie aeree potrebbero vedersi imporre sanzioni per inadempimento da entrambe le parti, senza essere in grado di risolvere le questioni giuridiche in gioco. È quindi necessario trovare urgentemente una soluzione che metta fine all’incertezza giuridica in cui si trovano le compagnie aeree e che garantisca al tempo stesso la tutela della privacy dei cittadini e la loro incolumità.

- Disposizioni in vigore nel settore della proposta

Non vi sono disposizioni in vigore nel settore della proposta.

- Coerenza con altre politiche e obiettivi dell’Unione

La Commissione si è adoperata con il Canada per predisporre un valido quadro normativo per il trasferimento di dati API/PNR alla CBSA, seguendo le linee del modello descritto nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 16 dicembre 2003 (COM (2003) 826 def. “Trasferimento di dati di identificazione delle pratiche (PNR): un approccio globale dell’UE”) e già adottato con gli Stati Uniti.

Tale quadro normativo consiste di tre elementi. Esso si fonda i) sugli impegni assunti dalla CBSA in merito all’ulteriore tutela da garantire ai dati API/PNR, (ii) su una decisione della Commissione che accerta l’adeguatezza del livello di protezione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva sulla tutela dei dati (95/46/CE), (iii) su un accordo bilaterale tra la Comunità europea e il Canada.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

La proposta è conforme alla politica di cui al documento COM (2003) 826 def.

- Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione d’impatto

L’accordo internazionale di cui alla proposta non crea obblighi supplementari, bensì fornisce la base giuridica comunitaria (cfr. infra “Sintesi dell’azione proposta”) che consente ai vettori aerei che gestiscono viaggi dall’Unione europea al Canada di adempiere alle vigenti disposizioni canadesi in materia di trattamento e trasferimento di dati API/PNR alla competente autorità canadese, la CBSA. L’accordo consente inoltre di designare successivamente, di comune accordo, altre autorità competenti dell’una o dell’altra parte.

Poiché l’accordo di cui alla proposta non crea obblighi supplementari e gli orientamenti stabiliti richiedono un’azione urgente, l’accordo non è stato oggetto di una valutazione d’impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi dell’azione proposta

L’accordo di cui alla proposta fornisce una base legittima per il trasferimento di dati al Canada conformemente ai requisiti dell’articolo 7 della direttiva 95/46/CE, ossia la creazione di un obbligo legale nell’ambito della Comunità di soddisfare i requisiti della legislazione canadese. L’applicazione di tale obbligo legale è subordinata all’esistenza di una decisione della Commissione relativa all’adeguatezza, in modo da garantire che l’eventuale persistente inosservanza da parte del Canada degli impegni da esso assunti determini la sospensione della decisione ed automaticamente la sospensione dell’accordo.

L’accordo di cui alla proposta sancisce inoltre i principi generali di non discriminazione e reciprocità e stabilisce la revisione congiunta annuale della sua attuazione.

- Base giuridica

Articolo 95 e articolo 300, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

- Principio di sussidiarietà

La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà, quindi, non si applica.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti.

331

L’accordo internazionale di cui alla proposta rappresenta il mezzo più semplice, rapido ed efficiente per fornire, nell’ambito del dispositivo giuridico globale, una soluzione giuridicamente valida.

L’accordo di cui alla proposta non determina oneri finanziari aggiuntivi per la Comunità o i governi nazionali. L’obbligo amministrativo di svolgere una revisione congiunta annuale dell’attuazione dell’accordo è proporzionato alla sua finalità di disciplinare il trattamento e il trasferimento di dati API/PNR coerentemente con i requisiti in materia di privacy e sicurezza dei dati, e verrà assolto utilizzando le risorse umane esistenti.

- Scelta degli strumenti

Strumenti proposti: altri.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti.

Lo strumento proposto è un accordo internazionale facente parte del dispositivo giuridico sopra descritto. È stato scelto questo strumento perché costituisce il mezzo più semplice ed efficiente per fornire una soluzione giuridicamente valida.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio.

2005/0095 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri ( Advance Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche passeggeri (Passenger Name Record, PNR )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) Il 7 marzo 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare in nome della Comunità un accordo con il Canada sul trattamento e trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advanced Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche passeggeri (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all’agenzia canadese per i servizi transfrontalieri (Canada Border Services Agency, CBSA).

(2) L’accordo deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento dei dati API/PNR è approvato in nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo in nome della Comunità europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GOVERNO DEL CANADA SUL TRATTAMENTO DEI DATI API/PNR

LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GOVERNO DEL CANADA, in appresso denominate “le Parti”,

RICONOSCENDO l’importanza di rispettare i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla privacy, e l’importanza di rispettare tali valori nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo e i reati ad esso connessi, nonché altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata;

VISTO l’obbligo imposto dal governo del Canada ai vettori aerei che assicurano il trasporto di persone verso il Canada di fornire alle competenti autorità canadesi informazioni anticipate sui passeggeri e dati delle pratiche passeggeri (in appresso “API/PNR”) nella misura in cui sono raccolti e conservati nei sistemi automatizzati di prenotazione/controllo delle partenze (departure control systems, DCS) dei vettori;

VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare l’articolo 7, lettera c);

VISTI gli impegni assunti dall’autorità competente rispetto alle modalità di trattamento dei dati API/PNR trasmessi dai vettori aerei (in appresso “gli impegni”);

VISTA la pertinente decisione della Commissione, adottata ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE (in appresso “la decisione”), con la quale si considera che la competente autorità canadese assicura un livello di protezione adeguato dei dati API/PNR trasferiti dalla Comunità europea (in appresso “la Comunità”) in relazione ai voli passeggeri verso il Canada, conformemente ai pertinenti impegni allegati alla decisione;

VISTI gli orientamenti riveduti in materia di API adottati dall’Organizzazione mondiale delle dogane (World Customs Organisation, WCO), dall’Associazione internazionale del trasporto aereo (International Air Transport Association, IATA) e dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (International Civil Aviation Organisation, ICAO);

IMPEGNATI a collaborare per coadiuvare l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) nella definizione di una norma multilaterale per la trasmissione di dati PNR comunicati dalle compagnie aeree commerciali;

VISTA la possibilità di apportare in futuro modifiche all’allegato I del presente accordo secondo procedure semplificate, in particolare rispetto alla garanzia di reciprocità tra le Parti;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Finalità

1. Il presente accordo è inteso a garantire che i dati API/PNR delle persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo siano forniti nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla privacy.

2. Per viaggio pertinente all’accordo si intende un trasferimento mediante vettore aereo dal territorio di una Parte al territorio della Parte richiedente.

Articolo 2

Trattamento dei dati API/PNR

1. Le Parti convengono che i dati API/PNR delle persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo siano trattati secondo le modalità descritte negli impegni assunti dall’autorità competente che acquisisce i dati API/PNR.

2. Gli impegni specificano le norme e procedure per la trasmissione e la tutela dei dati API/PNR delle persone che effettuano i viaggi forniti all’autorità competente.

3. L’autorità competente elabora i dati API/PNR ricevuti e tratta le persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo alle quali si riferiscono i dati API/PNR in conformità degli obblighi costituzionali e delle leggi applicabili, senza discriminazioni, in particolare in base alla nazionalità e/o al paese di residenza.

Articolo 3

Accesso, rettifica e annotazione

1. L’autorità competente consente ad una persona non presente sul territorio che rientra nella sua giurisdizione, alla quale si riferiscono i dati API/PNR trattati a norma del presente accordo, di accedere a tali dati nonché di richiederne la rettifica qualora siano erronei o di aggiungere l’annotazione che è stata presentata richiesta di rettifica.

2. La possibilità di accesso, rettifica e annotazione rispetto a tali dati prevista dall’autorità competente è offerta a condizioni analoghe a quelle applicabili a persone presenti sul territorio che rientra nella giurisdizione di tale autorità.

Articolo 4

Autorità competenti

Per autorità competente di una Parte richiedente si intende un’autorità responsabile in Canada o nell’Unione europea del trattamento dei dati API/PNR di persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo secondo quanto specificato all’allegato I del presente accordo, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 5

Obbligo di trattamento dei dati API/PNR

1. In relazione all’applicazione dell’accordo sul territorio comunitario, poiché esso attiene al trattamento di dati personali, i vettori aerei che gestiscono viaggi pertinenti all’accordo dalla Comunità al Canada trattano i dati API/PNR contenuti nei rispettivi sistemi automatizzati di prenotazione e DCS come richiesto dalle competenti autorità canadesi in applicazione della legislazione canadese.

2. L’elenco degli elementi del PNR che i vettori aerei che gestiscono viaggi pertinenti all’accordo trasferiscono alla competente autorità canadese a norma del paragrafo 1 figura all’allegato II del presente accordo, che ne costituisce parte integrante.

3. L’obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica soltanto fintantoché la decisione è applicabile e decade alla data di abrogazione, sospensione o scadenza senza rinnovo della decisione.

Articolo 6

Com itato misto

1. È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti di ciascuna Parte, i cui nominativi verranno comunicati all’altra Parte per via diplomatica. Il comitato misto si riunisce nel luogo, alla data e con l’ordine del giorno stabiliti di comune accordo. La prima riunione ha luogo entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

2. Il comitato misto è incaricato tra l’altro di:

a) fungere da canale di comunicazione relativamente all’attuazione del presente accordo ed eventuali questioni connesse;

b) comporre, per quanto possibile, eventuali controversie riguardanti l’attuazione del presente accordo ed eventuali questioni connesse;

c) organizzare la revisione congiunta di cui all’articolo 8 e stabilire le relative modalità dettagliate;

d) adottare il regolamento interno.

3. Le Parti rappresentate in sede di comitato misto possono decidere modifiche dell’allegato I dell’accordo, le quali si applicano a decorrere dalla data di tale decisione.

Articolo 7

Composizione delle controversie

Le Parti si consultano tempestivamente, su richiesta di una di esse, in merito ad eventuali controversie che non abbiano trovato composizione in sede di comitato misto.

Articolo 8

Revisione congiunta

Le Parti procedono annualmente, o secondo la scadenza convenuta, ad una revisione congiunta dell’attuazione del presente accordo e di eventuali questioni connesse conformemente all’allegato III, che ne costituisce parte integrante, compresi sviluppi quali la definizione da parte dell’ICAO di pertinenti orientamenti in materia di PNR.

Articolo 9

Entrata in vigore, modifiche e denuncia dell’accordo

1. Il presente accordo entra in vigore con lo scambio tra le Parti delle notifiche dell’espletamento delle procedure per l’entrata in vigore dell’accordo. L’accordo entra in vigore alla data della seconda notifica.

2. Fatto salvo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 3, il presente accordo può essere modificato mediante accordo tra le Parti. Siffatta modifica entra in vigore 90 giorni dopo lo scambio tra le Parti delle notifiche di avvenuto espletamento delle pertinenti procedure interne.

3. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna Parte in ogni momento, previa notifica scritta 90 giorni prima della data di denuncia proposta.

Articolo 10

Il presente accordo non intende derogare o apportare modifiche alla normativa delle Parti.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, a …, addì …, in lingua ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese e francese prevale sulle altre versioni linguistiche.

Per la COMUNITÀ EUROPEA

Per il GOVERNO del CANADA

Allegato I:

Autorità competenti

Ai fini dell’articolo 3, l’autorità competente del Canada è la Canada Border Services Agency (CBSA).

Allegato II:

Elementi del PNR da raccogliere

1. Codice identificativo del PNR

2. Data di prenotazione

3. Data/e prevista/e del viaggio

4. Nome

5. Altri nomi che compaiono nel PNR

6. Informazioni su tutte le modalità di pagamento

7. Indirizzo di fatturazione

8. Recapiti telefonici

9. Itinerario completo per lo specifico PNR

10 Informazioni sui viaggiatori abituali “Frequent flyer” (solo per miglia percorse e indirizzo/i)

11. Agenzia viaggi

12. Agente di viaggio

13. PNR scissi/divisi

14. Dati sull’emissione del biglietto

15. Numero del biglietto

16. Numero del posto

17. Data di emissione del biglietto

18. Precedenti assenze all’imbarco

19. Numero di etichetta dei bagagli

20. Passeggero senza prenotazione

21. Informazioni relative al posto

22. Biglietti di sola andata

23. Informazioni APIS eventualmente assunte

24. Standby

25. Ordine al check in

Allegato III:

Revisione congiunta

Anteriormente alla revisione congiunta, le Parti si comunicano reciprocamente la composizione dei rispettivi gruppi, che possono comprendere autorità competenti in materia di privacy/protezione dei dati, dogane, immigrazione, applicazione delle norme, intelligence e interdizione, nonché altre forme di applicazione della legge, sicurezza dei confini e/o dell’aviazione, compresi esperti degli Stati membri dell’Unione europea.

Fatta salva la normativa applicabile, i partecipanti alla revisione dovranno rispettare la riservatezza delle discussioni ed avere le idonee autorizzazioni di sicurezza. Tuttavia, l’obbligo di riservatezza non precluderà a ciascuna Parte la possibilità di riferire nel modo opportuno i risultati della revisione congiunta alle rispettive autorità competenti, compresi il parlamento del Canada e il Parlamento europeo.

Le parti stabiliscono assieme le modalità dettagliate della revisione congiunta.

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].