52005PC0197

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakistan /* COM/2005/0197 def. - ACC 2005/0096 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 19.5.2005

COM(2005) 197 definitivo

2005/0096 (ACC)

.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakistan

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma dell’accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra la Comunità e la Repubblica del Kazakistan, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato da un accordo tra le Parti.

È stato negoziato un nuovo accordo che stabilisce limiti quantitativi per le importazioni nella Comunità di determinati prodotti di acciaio e che si applicherà dalla data di entrata in vigore fino al 31 dicembre 2006 oppure, qualora tale data sia precedente, fino all’adesione del Kazakistan all’OMC.

La presente proposta di regolamento del Consiglio contiene le necessarie disposizioni legislative di applicazione.

2005/0096 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) l’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall’altra[1], in appresso “APC”, è entrato in vigore il 1º luglio 1999.

(2) A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell’accordo, fatta eccezione per l’articolo 11, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.

(3) Il [ data ] la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan hanno concluso un accordo di questo tipo, relativo al commercio di taluni prodotti di acciaio[2], in appresso “l’accordo”.

(4) Si devono fornire gli strumenti necessari per gestire le condizioni dell’accordo all’interno della Comunità, tenendo conto dell’esperienza acquisita con gli accordi precedenti relativi a un regime analogo.

(5) È opportuno classificare i prodotti in questione sulla base della nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune[3].

(6) Occorre garantire il controllo dell’origine dei prodotti in questione e l’instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

(7) Ai fini della corretta applicazione dell’accordo, è necessario imporre un’autorizzazione comunitaria d’importazione per l’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette autorizzazioni.

(8) I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.

(9) Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare autorizzazioni d’importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell’ambito del limite quantitativo in questione.

(10) L’accordo istituisce un sistema di cooperazione tra la Repubblica del Kazakistan e la Comunità per evitare l’elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. Deve essere stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si possa concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell’accordo sono state eluse. La Repubblica del Kazakistan ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo entro il termine previsto, la Comunità deve poter applicare l’adeguamento equivalente quando l’elusione sia dimostrata in modo inequivocabile.

(11) A decorrere dal 1º gennaio 2005, le importazioni nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono soggette a licenza in virtù del regolamento (CE) n. 2265/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan[4]. A norma dell’accordo, le importazioni in questione vanno imputate sui limiti stabiliti per il 2005 dal presente regolamento.

(12) Per maggiore chiarezza, quindi, il regolamento (CE) 2265/2004 deve essere sostituito dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell’allegato I originari della Repubblica del Kazakistan.

2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell’allegato I.

3. L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.

4. Le procedure di controllo dell’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capitoli II e III.

Articolo 2

1. L’importazione nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I, originari della Repubblica del Kazakistan, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell’allegato V. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I, originari della Repubblica del Kazakistan, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell’allegato II, e di un’autorizzazione d’importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente all’articolo 4.

Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l’anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.

2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d’importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano autorizzazioni d’importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per il gruppo di prodotti di acciaio e per il paese fornitore in questione, per i quali l’importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. Le autorità competenti degli Stati membri ai fini del presente regolamento sono elencate nell’allegato IV.

3. Le importazioni dei prodotti soggetti a licenza dal 1º gennaio 2005 in virtù del regolamento (CE) 2265/2004 vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2005 indicati nell’allegato V.

4. Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 3

1. I limiti quantitativi di cui all’allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l’articolo 2, paragrafo 2; e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell’allegato V.

Articolo 4

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d’importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d’importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione nell’ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri.

2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l’anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3. Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità degli Stati membri l’intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità competenti della Repubblica del Kazakistan nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione.

4. Le autorità competenti degli Stati membri avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell’autorizzazione d’importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.

5. Le notifiche di cui ai paragrafi 1-4 sono comunicate per via elettronica nell’ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

6. Le autorizzazioni d’importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente al capitolo II.

7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d’importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakistan. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakistan della revoca o dell’annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell’anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.

Articolo 5

La Commissione è autorizzata a procedere agli adeguamenti necessari ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4 dell’accordo.

Articolo 6

1. Quando, a seguito di un’indagine svolta conformemente alla procedura di cui al capitolo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone dimostrano che alcuni prodotti elencati nell’allegato I, originari della Repubblica del Kazakistan, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l’avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.

2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Repubblica del Kazakistan di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell’anno della richiesta di consultazioni oppure nell’anno successivo, quando i limiti quantitativi per l’anno in corso sono esauriti, sempreché l’elusione sia irrefutabilmente dimostrata.

3. Se la Comunità e la Repubblica del Kazakistan non giungono a una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un’elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Repubblica del Kazakistan.

Articolo 7

Il presente regolamento non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni dell’accordo, che prevalgono in caso di conflitto.

Capitolo II

Modalità applicabili alla gestione dei limiti quantitativi

Sezione 1

CLASSIFICAZIONE

Articolo 8

La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 9

Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione Nomenclatura tariffaria e statistica del Comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 esamina senza indugio, conformemente alle disposizioni di detto regolamento, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento nella nomenclatura combinata onde classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente.

Articolo 10

La Commissione informa la Repubblica del Kazakistan di qualsiasi modifica dei codici della nomenclatura combinata (NC) e dei codici TARIC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento almeno un mese prima che tale modifica entri in vigore nella Comunità.

Articolo 11

La Commissione informa le autorità competenti della Repubblica del Kazakistan di qualsiasi decisione presa conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento, al più tardi entro un mese dall’adozione. Tale comunicazione comprende:

(a) una descrizione dei prodotti;

(b) il gruppo di prodotti corrispondente, il codice della nomenclatura combinata (codice NC) e il codice TARIC;

(c) i motivi della decisione.

Articolo 12

1. Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti nel quadro del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione.

2. I prodotti spediti anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, sempreché le merci in oggetto siano presentate all’importazione entro 60 giorni a decorrere da tale data.

Articolo 13

Se una decisione di classificazione adottata in conformità delle procedure comunitarie di cui all’articolo 12 riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, all’occorrenza la Commissione avvia senza indugio consultazioni in conformità dell’articolo 9 al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all’allegato V.

Articolo 14

1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l’importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle autorità competenti dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad esse si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:

a) i quantitativi di prodotti;

b) il gruppo di prodotti che figura nella documentazione d’importazione e quello registrato dalle autorità competenti;

c) il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata.

3. Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d’importazione per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell’allegato V in seguito alla riclassificazione finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all’articolo 4.

4. La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.

Articolo 15

Nei casi di cui all’articolo 14, nonché in circostanze analoghe segnalate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakistan, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con la Repubblica del Kazakistan onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 16

Di concerto con le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri importatori e della Repubblica del Kazakistan, la Commissione può determinare, nei casi di cui all’articolo 15, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 17

Qualora un caso di divergenza di cui all’articolo 14 non possa essere risolto in conformità dell’articolo 15, la Commissione adotta, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.

Sezione 2

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER LA GESTIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI

Articolo 18

1. Le autorità competenti della Repubblica del Kazakistan rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all’allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2. L’originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall’importatore per il rilascio dell’autorizzazione d’importazione di cui all’articolo 21.

Articolo 19

1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell’allegato II e attesta, tra l’altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.

2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell’allegato I.

Articolo 20

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l’anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 21

1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un’autorizzazione d’importazione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le autorizzazioni d’importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.

2. Le autorizzazioni d’importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell’importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prolungarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.

3. Le autorizzazioni d’importazione devono essere redatte utilizzando il modello che figura nell’allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.

4. La dichiarazione dell’importatore o la sua richiesta di un’autorizzazione d’importazione deve contenere:

a) il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore;

b) il nome e l’indirizzo completo dell’importatore;

c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC;

d) il paese d’origine delle merci;

e) il paese di spedizione;

f) il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;

g) il peso netto per ogni voce NC;

h) il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC;

i) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d’acquisto;

j) la data e il numero della licenza di esportazione;

k) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;

l) la data e la firma dell’importatore.

5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un’unica spedizione il quantitativo totale coperto da un’autorizzazione d’importazione.

6. L’autorizzazione d’importazione può essere rilasciata elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

Articolo 22

La validità delle autorizzazioni d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakistan in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d’importazione.

Articolo 23

Le autorizzazioni d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l’osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 24

1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dalla Repubblica del Kazakistan per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle autorizzazioni d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.

2. Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d’importazione per i prodotti originari della Repubblica del Kazakistan non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

Sezione 3

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 25

1. La licenza di esportazione di cui all’articolo 18 e il certificato di origine di cui all’articolo 2 possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Gli originali e le copie dei documenti suddetti sono redatti in inglese.

2. Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.

3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4. Le autorità competenti degli Stati membri accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’esportazione, conformemente al presente regolamento.

5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente e ogni certificato di origine deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: KZ = Repubblica del Kazakistan

- due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

BE: Belgio

CZ = Repubblica ceca

DK: Danimarca

DE: Repubblica federale di Germania

EE = Estonia

EL: Grecia

ES: Spagna

FR: Francia

IE: Irlanda

IT: Italia

CY = Cipro

LV = Lettonia

LT = Lituania

LU: Lussemburgo

HU = Ungheria

MT = Malta

NL: Paesi Bassi

AT: Austria

PL = Polonia

PT: Portogallo

SI = Slovenia

SK = Slovacchia;

FI: Finlandia

SE: Svezia

GB = Regno Unito

- un numero di una cifra che indica l’anno contingentale, corrispondente all’ultima cifra dell’anno in questione, ad esempio 5 per il 2005;

- un numero di due cifre che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore;

- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 26

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura “issued retrospectively”.

Articolo 27

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l’esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura “duplicate”.

I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

Sezione 4

AUTORIZZAZIONE D’IMPORTAZIONE COMUNITARIA - MODULO COMUNE

Articolo 28

1. I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle autorizzazioni d’importazione di cui all’articolo 21 devono essere conformi al modello di autorizzazione d’importazione che figura nell’allegato III.

2. I moduli delle autorizzazioni d’importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata “esemplare per il destinatario” e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata “esemplare per l’autorità competente” e recante il n. 2, viene conservata dall’autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all’esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m². Il formato è di 210 mm × 297 mm e l’interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare numero 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l’indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l’identificazione.

5. Al momento del rilascio, le autorizzazioni d’importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero dell’autorizzazione d’importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all’articolo 4.

6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.

8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all’imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall’organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni.

9. Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d’importazione, o dalle autorità competenti amministrative all’atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all’imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull’estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10. Le autorizzazioni d’importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Capitolo III

Cooperazione amministrativa

Articolo 29

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità della Repubblica del Kazakistan competenti a rilasciare i certificati d’origine e le licenze di esportazione, nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.

Articolo 30

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità competenti degli Stati membri nutrano fondati dubbi sull’autenticità del certificato o della licenza o sull’esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

In tal caso, le autorità competenti della Comunità rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità competenti della Repubblica del Kazakistan indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l’inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest’ultima o una sua copia viene allegata all’originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità competenti forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato di origine o nella licenza di esportazione.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.

3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità competenti della Comunità. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente capitolo. Le autorità competenti della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

4. Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell’uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri.

5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all’immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 31

1. Se dalla procedura di verifica di cui all’articolo 30 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità risulta una violazione delle disposizioni del presente capitolo, le suddette autorità chiedono alla Repubblica del Kazakistan di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capitolo. I risultati delle indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.

2. A seguito delle misure prese a norma del presente capitolo, le autorità competenti della Comunità possono scambiare con le autorità competenti della Repubblica del Kazakistan tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capitolo.

3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente capitolo sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.

Articolo 32

La Commissione coordina le misure prese dalle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente capitolo. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure prese e dei risultati ottenuti.

Capitolo IV

Disposizioni finali

Articolo 33

Il regolamento (CE) n. 2265/2004 è abrogato.

Articolo 34

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

SA Prodotti laminati piatti |

SA1. Arrotolati | SA2. Lamiera pesante | SA3. Altri prodotti laminati piatti |

7208 10 00 00 | 7208 40 00 10 | 7208 40 00 90 | 7210 70 80 10 | 7219 22 90 00 |

7208 25 00 00 | 7208 51 20 10 | 7208 53 90 00 | 7210 90 30 10 | 7219 23 00 00 |

7208 26 00 00 | 7208 51 20 91 | 7208 54 00 00 | 7210 90 40 10 | 7219 24 00 00 |

7208 27 00 00 | 7208 51 20 93 | 7210 90 80 91 | 7219 31 00 00 |

7208 36 00 00 | 7208 51 20 97 | 7208 90 00 10 | 7211 14 00 90 |

7208 37 00 10 |

7208 37 00 90 | 7208 51 20 98 | 7209 15 00 00 | 7211 19 00 90 | 7219 32 10 00 |

7208 38 00 10 |

7208 38 00 90 | 7208 51 91 10 | 7209 16 10 00 | 7211 23 20 10 | 7219 32 90 00 |

7208 39 00 10 |

7208 39 00 90 | 7208 51 91 90 | 7209 16 90 00 | 7211 23 30 10 |

7211 14 00 10 | 7208 51 98 10 | 7209 17 10 00 | 7211 23 30 91 | 7219 33 10 00 |

7211 19 00 10 | 7208 51 98 91 | 7209 17 90 00 | 7211 23 80 10 | 7219 33 90 00 |

7219 11 00 00 | 7208 51 98 99 | 7209 18 10 00 | 7211 23 80 91 |

7219 12 10 00 | 7208 52 91 10 | 7209 18 91 00 | 7211 29 00 10 | 7219 34 10 00 |

7219 12 90 00 | 7208 52 91 90 | 7209 18 99 00 | 7211 90 00 11 | 7219 34 90 00 |

7219 13 10 00 | 7208 52 10 00 | 7209 25 00 00 | 7212 10 10 00 |

7219 13 90 00 | 7208 52 99 00 | 7209 26 10 00 | 7212 10 90 11 | 7219 35 10 00 |

7219 14 10 00 | 7208 53 10 00 | 7209 26 90 00 | 7212 20 00 11 | 7219 35 90 00 |

7219 14 90 00 | 7211 13 00 00 | 7209 27 10 00 | 7212 30 00 11 |

7225 20 00 10 | 7209 27 90 00 | 7212 40 20 10 | 7225 40 12 90 |

7225 30 10 00 | 7209 28 10 00 | 7212 40 20 91 | 7225 40 90 00 |

7225 30 90 00 | 7209 28 90 00 | 7212 40 80 11 |

7209 90 00 10 | 7212 50 20 11 |

7210 11 00 10 | 7212 50 30 11 |

7210 12 20 10 | 7212 50 40 11 |

7210 12 80 10 | 7212 50 61 11 |

7210 20 00 10 | 7212 50 69 11 |

7210 30 00 10 | 7212 50 90 13 |

7210 41 00 10 |

7210 49 00 10 | 7212 60 00 11 |

7210 50 00 10 | 7212 60 00 91 |

7210 61 00 10 | 7219 21 10 00 |

7210 69 00 10 | 7219 21 90 00 |

7210 70 10 10 | 7219 22 10 00 |

ALLEGATO II

LICENZA DI ESPORTAZIONE

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | ORIGINAL | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

EXPORT LICENCE (for certain steel products) |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 TARIC code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

LICENZA DI ESPORTAZIONE

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | COPY | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

EXPORT LICENCE (for certain steel products) |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 TARIC code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

CERTIFICATO DI ORIGINE

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | ORIGINAL | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

CERTIFICATO DI ORIGINE

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | COPY | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

ALLEGATO III

Autorizzazione d’importazione della Comunità europea

1 | 1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, partita IVA) | 2. Numero di rilascio |

Esemplare per il destinatario | 3. Anno |

4. Autorità competente per il rilascio (denominazione, indirizzo e numero di telefono) |

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome e indirizzo completo) | 6. Paese di origine (e codice di geonomenclatura) |

7. Paese di provenienza (e codice di geonomenclatura) |

1 | 8. Ultimo giorno di validità |

9. Designazione delle merci | 10. Codice TARIC |

11. Quantità espressa in unità di misura del contingente |

12. Cauzione/garanzia (se del caso) |

13. Indicazioni supplementari |

14. Visto dell’autorità competente Data : …………………………………. (firma) (timbro) |

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata |

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell’unità) | 19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione | 20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell’autorità di imputazione |

17. In cifre | 18. In lettere per la quantità imputata |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

Indicare qui l’eventuale aggiunta. |

Autorizzazione d’importazione della Comunità europea

2 | 1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, partita IVA) | 2. Numero di rilascio |

Esemplare per l’autorità competente | 3. Anno |

4. Autorità competente per il rilascio (denominazione, indirizzo e numero di telefono) |

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome e indirizzo completo) | 6. Paese di origine (e codice di geonomenclatura) |

7. Paese di provenienza (e codice di geonomenclatura) |

2 | 8. Ultimo giorno di validità |

9. Designazione delle merci | 10. Codice TARIC |

11. Quantità espressa in unità di misura del contingente |

12. Cauzione/garanzia (se del caso) |

13. Indicazioni supplementari |

14. Visto dell’autorità competente Data : …………………………………. (firma) (timbro) |

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata |

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell’unità) | 19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione | 20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell’autorità di imputazione |

17. In cifre | 18. In lettere per la quantità imputata |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

Indicare qui l’eventuale aggiunta. |

ALLEGATO IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WLAŒCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË Service public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie Administration du potentiel économique Direction Industries (Textile – Diamant et autres secteurs) Rue du Progrès 50 B-1210 Bruxelles Fax: +32-2-2775309 | EESTI Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 EE-15072 Tallinn Fax: + 372-6313 660 |

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie Bestuur Economisch Potentieel Directie Nijverheid (Textiel – Diamant en andere sectoren) Vooruitgangsstraat 50 B-1210 Brussel Fax: +32-2-2775309 | ΕΛΛΑΣ Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών Κορνάρου 1 GR-105 63 Αθήνα Fax : + 301-328 60 94 |

ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 CZ-110 15 Praha 1 Fax: + 420-22421 21 33 | ESPAÑA Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretaría General de Comercio Exterior Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales Paseo de la Castellana 162 E- 28046 Madrid Fax: + 34-91-349 38 31 |

DANMARK Erhvervs- og Boligstyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Vejlsøvej 29 DK-8600 Silkeborg Fax: + 45-35-46 64 01 | FRANCE Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie Direction Générale des Entreprises Sous-direction des Biens de Consommation Bureau Textile-Importations Le Bervil, 12 rue Villiot F-75572 Paris Cedex 12 Fax: + 33-1- 53 44 91 81 |

DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA) Frankfurter Strasse 29-35 D-65760 Eschborn 1 Fax: + 49-61-96 9 42 26 | IRELAND Department of Enterprise, Trade and Employment Import/ Export Licensing, Block C Earlsfort Centre Hatch Street IE-Dublin 2 Fax: + 353-1-631 25 62 |

ITALIA Ministero delle Attivita Produttive Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 I-00144 Roma Fax: +39-6-59 93 22 35 / 59 93 26 36 | ÖSTERREICH Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Aussenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A-1011 Wien Fax: + 43-1-7 11 00/ 83 86 |

KYPROS Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ.6 CY-1421 Λευκωσία Φαξ: + 357-22-37 51 20 | POLSKA Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Plac Trzech Krzyży 3/5 PL- 00-507 Warszawa Fax: + 48-22-693 40 21 / 693 40 22 |

LATVIJA Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Brīvības iela 55 LV – 1519 Rīga Fax: + 371-728 08 82 | PORTUGAL Ministério das Finanças Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa PT- 1140-060 Lisboa Fax: + 351-218 814 261 |

LIETUVA Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Prekybos departamentas Gedimino pr. 38/2 LT- 01104 Vilnius Fax: + 370-5-26 23 974 | SLOVENIJA Ministrstvo za gospodarstvo Področje ekonomskih odnosov s tujino Kotnikova 5 SI-1000 Ljubljana Fax: + 386-1-478 36 11 |

LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences BP 113 L-2011 Luxembourg Fax: + 352-46 61 38 | SLOVENSKÁ REPUBLIKA Ministerstvo hospodárstva SR Odbor licencií Mierová 19 SK-827 15 Bratislava 212 Fax: + 421-2-43 42 39 19 |

MAGYARORSZÁG Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt. 85. HU-1024 Budapest Fax: + 36-1-336 73 02 | SUOMI Tullihallitus PL 512 FIN-00101 Helsinki Telekopio: + 358-20-492 28 52 |

MALTA Diviżjoni għall -Kummerċ Servizzi Kummerċjali Lascaris MT-Valletta CMR02 Fax: + 356-25-69 02 99 | SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S-11386 Stockholm Fax: + 46-8-30 67 59 |

NEDERLAND Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus 30003, Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Fax : + 31-50-523 23 41 | UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House - West Precinct Billingham UK-TS23 2NF Fax: + 44-1642-36 42 69 |

ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI

(tonnellate)

Prodotti | 2005 | 2006 |

SA. Prodotti laminati piatti |

SA1. Arrotolati | 85000 | 87125 |

SA2. Lamiera pesante | 0 | 0 |

SA3. Altri prodotti laminati piatti | 115000 | 117875 |

[1] GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3.

[2] Cfr. pag X della presente Gazzetta ufficiale.

[3] GU L 256 del 7.9.1987 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5).

[4] GU L 395 del 31.12.2004, pag. 1.