[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 13.05.2005 COM(2005) 190 definitivo 2005/0072 (COD) 2005/0073 (COD) 2005/0074 (COD) 2005/0075 (COD) 2005/0076 (COD) 2005/0077 (CNS) 2005/0078 (CNS) 2005/0079 (CNS) 2005/0080 (CNS) 2005/0081 (COD) 2005/0082 (COD) 2005/0083 (COD) 2005/0084 (CNS) 2005/0085 (COD) 2025/0086 (COD) 2005/0087 (COD) 2005/0088 (COD) 2005/0089 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale, per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75, relativo all’istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, per quanto riguarda il mandato del direttore Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75, concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, per quanto riguarda il mandato del direttore e del direttore aggiunto Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale, per quanto riguarda il mandato del direttore Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, per quanto riguarda il mandato del direttore RELAZIONE GIUSTIFICAZIONE E OBIETTIVO DELLA PROPOSTA Nell’Unione europea esistono attualmente 20 organismi decentrati che, per le loro caratteristiche comuni (istituzione su base giuridica, personalità giuridica, autonomia amministrativa e finanziaria, ambito di competenza e di intervento chiaramente definito, ecc.), possono essere raggruppati alla voce “agenzie comunitarie”. Tali agenzie sono dirette da un responsabile avente di norma il titolo di direttore e assistito in determinati casi da uno o più vicedirettori. La durata del mandato è generalmente di quattro o cinque anni. La maggior parte dei regolamenti di base, tuttavia, prevede che il mandato dei direttori e degli eventuali vicedirettori possa essere rinnovato per uno o più periodi. Le condizioni di nomina e la durata del mandato sono precisate per ciascuna agenzia in uno specifico regolamento. Fino agli ultimi anni, l’organo competente per la nomina stabiliva di prorogare il mandato dei direttori in carica con una semplice decisione. In seguito ad un esame più approfondito delle disposizioni dei regolamenti di base, la Commissione è giunta alla conclusione che tale prassi poneva un problema giuridico. Infatti, esclusi il regolamento n. 1360/90, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale, e il più recente regolamento n. 851/2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, i regolamenti di base delle agenzie comunitarie utilizzano il termine “rinnovabile” per indicare la riconferma del mandato del direttore. L’articolo 214, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alla nomina dei membri della Commissione, così come gli articoli 223 e 225, sulla nomina dei giudici della Corte di giustizia, contengono la stessa disposizione. Ora, in entrambi i casi è stato convenuto che la possibilità di rinnovo non significa applicazione di una procedura semplificata o proroga del mandato senza osservare la procedura di nomina prevista dal trattato. Pertanto, il fatto che il mandato sia rinnovabile va interpretato nel senso che il titolare del posto, alla scadenza del mandato, deve presentare la candidatura per un nuovo mandato. Applicata alle agenzie, questa interpretazione porta a concludere che la possibilità di rinnovare il mandato del direttore non esonera le agenzie dal rispetto della procedura di nomina prevista dai regolamenti di base. Inoltre, i direttori di agenzia e i vicedirettori non sono solo titolari di un mandato, ma fanno anche parte del personale dell’agenzia e sono assunti con contratto di agente temporaneo e soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA). Di conseguenza, la procedura di nomina deve prevedere la pubblicazione del posto in tutti gli Stati membri e seguire una procedura di selezione conforme alle norme previste dai regolamenti di base e dal RAA. Tali procedure sono generalmente lunghe e relativamente onerose. Qualora il direttore in carica decida di ricandidarsi, il loro svolgimento può rallentare o intralciare l’attività dell’agenzia. Considerate le esigenze specifiche delle agenzie e la prassi degli ultimi anni, non sembra opportuno imporre alle agenzie di avviare una procedura di selezione ogni volta che arrivi a scadenza il primo mandato del direttore o degli altri eventuali posti in questione. Gli organi di nomina competenti dovrebbero poter scegliere tra una proroga del mandato in corso e una nuova procedura di selezione. Parimenti, si dovrebbe tener conto del fatto che i direttori di agenzia non sono solo dei responsabili amministrativi, ma svolgono altresì un ruolo importante nelle attività e nella realizzazione delle missioni dell’agenzia. L’autorità di nomina, nel decidere, deve quindi prendere in considerazione due elementi: la necessità di garantire una continuità nella direzione amministrativa dell’agenzia e l’interesse di farla evolvere verso nuove idee e nuove politiche. Per questo motivo, la decisione di prorogare il mandato del direttore in carica deve essere adottata in base a una previa valutazione, da parte dell’autorità che propone i candidati all’autorità di nomina, dei risultati raggiunti dal direttore e delle esigenze dell’agenzia, e la proroga deve essere autorizzata una sola volta per un periodo determinato non superiore a quello del primo mandato. Nel complesso, la modifica degli articoli relativi alla nomina è stata proposta per 18 agenzie, con la conseguente presentazione di 18 proposte di regolamenti che modificano i regolamenti di base di ciascuna agenzia. Non sono stati modificati i regolamenti istitutivi di due agenzie: il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all’Agenzia europea per la ricostruzione[1] e il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione[2]. Essi infatti, data la durata limitata di tali agenzie, non prevedono la possibilità di rinnovare il mandato del direttore. Analogamente, non sono state presentate proposte di modifica degli atti costitutivi delle agenzie e degli altri organismi istituiti ai sensi del secondo e terzo pilastro. Infine, per quanto riguarda le due agenzie oggetto di una proposta di regolamento in corso di esame o di adozione (Agenzia europea delle sostanze chimiche[3] e Agenzia comunitaria di controllo della pesca[4]), la Commissione, se necessario, presenterà proposte di modifica per armonizzare i testi dell’insieme delle agenzie comunitarie. Base GIURIDICA E PROCEDURA D’ADOZIONE Ogni regolamento istitutivo di un’agenzia si fonda, in linea di principio, sull’articolo del trattato corrispondente al suo ambito di competenza e di intervento, dal quale dipende altresì la procedura d’adozione applicabile. Per questo motivo appare necessario modificare tutti i regolamenti istitutivi di agenzie. Per quanto concerne la procedura di adozione dei regolamenti, conviene mantenere quella che ha prevalso al momento dell’istituzione dell’agenzia, tenendo presente ove opportuno le evoluzioni avvenute dopo l’adozione del regolamento istitutivo dell’agenzia, sia che si tratti di competenze del Parlamento europeo disposte dal trattato che di modifiche relative alla base giuridica. È questo il caso, in particolare, dell’Agenzia europea per l’ambiente, ma anche di cinque regolamenti la cui base giuridica è stata modificata e per i quali l’articolo 308 del trattato è stato sostituito dalla base giuridica relativa al settore d’intervento delle agenzie. Si tratta, da un lato, dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, il cui regolamento è attualmente oggetto di una codificazione e per il quale il Consiglio ha ritenuto che la base giuridica fosse ormai l’articolo 152, come accettato dalla Commissione, e, dall’altro, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (articolo 150), della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (articolo 137, paragrafo 1, lettere a) e b)), della Fondazione europea per la formazione (articolo 150) e dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (articolo 137, paragrafo 1, lettera a)). PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO PER AGENZIA I tre considerando comuni a tutte le proposte di regolamento sono i seguenti: “È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all’occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. Occorre pertanto modificare il regolamento n. …/… [titolo del regolamento di base istitutivo dell’agenzia],” Per ciascun regolamento modificato, la formula standard proposta è la seguente: “L’agenzia è diretta da un direttore nominato dal consiglio di amministrazione* su proposta della Commissione** per un periodo di cinque anni, che, su proposta della Commissione** e previa valutazione, può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione la Commissione** esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze dell’agenzia per gli anni successivi.” * il Consiglio per l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e per l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI); la Commissione per il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND); ** il consiglio di amministrazione per l’UAMI, il CEDEFOP ed EUROFOUND. Le modifiche proposte riguardano le seguenti agenzie e regolamenti: - Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP): articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale; - Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND): articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; - Agenzia europea dell’ambiente (AEA): articolo 9, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale; - Fondazione europea per la formazione professionale (ETF): articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale, modificato dal regolamento (CE) n. 1572/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998; - Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT): articolo 9, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze; - Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI): articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario; - Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU – OSHA): articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro; - Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV): articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali; - Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT): articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea; - Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC): articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia; - Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA): articolo 26, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; - Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM): articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima; - Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA): articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea; - Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC): articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie; - Agenzia europea per i medicinali (EMEA): articolo 64, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali; - Agenzia ferroviaria europea (AFE): articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea; - Autorità di vigilanza GNSS (Galileo): articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite; - Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea: articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea. 2005/0072 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale, per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, vista la proposta della Commissione[5], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6], visto il parere del Comitato delle regioni[7], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[8], considerando quanto segue: (1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all’occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. (2) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale[9], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1210/90, la prima frase del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente: “1. L’Agenzia è diretta da un direttore esecutivo nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, che, su proposta della Commissione e previa valutazione, può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione la Commissione esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze dell’Agenzia per gli anni successivi.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente 2005/0073 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75, relativo all’istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, per quanto riguarda il mandato del direttore IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 150, vista la proposta della Commissione[10], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[11], visto il parere del Comitato delle regioni[12], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[13], considerando quanto segue: 1. È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all’occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. 2. È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. 3. Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale[14], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 337/75, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: “2. Il mandato del direttore ha una durata di cinque anni. Su proposta del consiglio di direzione e previa valutazione, può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione il consiglio di direzione esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze del centro per gli anni successivi.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente 2005/0074 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75, concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, per quanto riguarda il mandato del direttore e del direttore aggiunto IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 1, lettere a) e b), vista la proposta della Commissione[15], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[16], visto il parere del Comitato delle regioni[17], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[18], considerando quanto segue: (1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del direttore aggiunto o, all’occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. (2) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro[19], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1365/75, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: “3. Il direttore e il direttore aggiunto sono nominati per un periodo massimo di cinque anni che, su proposta del consiglio di amministrazione e previa valutazione, può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione il consiglio di amministrazione esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze della Fondazione per gli anni successivi.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente 2005/0075 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale, per quanto riguarda il mandato del direttore IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 150, vista la proposta della Commissione[20], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[21], visto il parere del Comitato delle regioni[22], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[23], considerando quanto segue: (1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all’occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. (2) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale[24], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1360/90, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: “Su proposta della Commissione e previa valutazione, il suo mandato può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione la Commissione esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze della Fondazione per gli anni successivi.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente 2005/0076 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, per quanto riguarda il mandato del direttore IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, vista la proposta della Commissione[25], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[26], visto il parere del Comitato delle regioni[27], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[28], considerando quanto segue: (1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all’occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. (2) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze[29], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 302/93, la prima frase del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente: «1. L’Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, che, su proposta della Commissione e previa valutazione, può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione la Commissione esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze dell’Osservatorio per gli anni successivi.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il . Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente 2005/0077 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 per quanto riguarda il mandato del presidente dell’Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, vista la proposta della Commissione[30], visto il parere del Parlamento europeo[31], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[32], considerando quanto segue: (1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all'occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. (2) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario[33], HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 120 del regolamento (CE) n. 40/94, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Il mandato del presidente è al massimo di cinque anni. Su proposta del consiglio di amministrazione e dopo valutazione e parere della Commissione, esso può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione il consiglio d’amministrazione esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze dell'Ufficio per gli anni successivi.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Consiglio Il Presidente 2005/0078 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda il mandato del presidente dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308, vista la proposta della Commissione[34], visto il parere del Parlamento europeo[35], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[36], considerando quanto segue: (1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all’occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. (2) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali[37], HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 43 del regolamento (CE) n. 2100/94, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Il mandato del presidente è al massimo di cinque anni. Su proposta della Commissione e dopo valutazione e parere del consiglio d’amministrazione, esso può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione la Commissione esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze dell’Ufficio per gli anni successivi.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Consiglio Il Presidente 2005/0079 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94, relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea, per quanto riguarda il mandato del direttore IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308, vista la proposta della Commissione[38], visto il parere del Parlamento europeo[39], considerando quanto segue: (1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all’occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. (2) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea[40], HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2965/94, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Il Centro è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, che, su proposta della Commissione e previa valutazione, può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione la Commissione esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze del Centro per gli anni successivi.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Consiglio Il Presidente 2005/0080 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1035/97, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, per quanto riguarda il mandato del direttore IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 284 e 308, vista la proposta della Commissione[41], visto il parere del Parlamento europeo[42], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[43], visto il parere del Comitato delle regioni[44], considerando quanto segue: (1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all’occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. (2) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia[45], HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1035/97, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. L’Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di quattro anni, che, su proposta della Commissione e previa valutazione, può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a quattro anni. Nel corso della valutazione la Commissione esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze dell’Osservatorio per gli anni successivi.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Consiglio Il Presidente 2005/0081 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 95 e 133 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione[46], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[47], visto il parere del Comitato delle regioni[48], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[49], considerando quanto segue: (1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all’occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. (2) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare[50], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 è così modificato: 1. Nella prima frase, il termine “rinnovabile” è soppresso. 2. È aggiunto il testo seguente: “Su proposta della Commissione e previa valutazione, il mandato del direttore esecutivo può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione la Commissione esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze dell’Autorità per gli anni successivi.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente 2005/0082 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 851/2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, per quanto riguarda il mandato del direttore IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione[51], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[52], visto il parere del Comitato delle regioni[53], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[54], considerando quanto segue: (1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all’occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. (2) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie[55], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 17 del regolamento (CE) n. 851/2004, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione in seguito ad una procedura concorsuale aperta, previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e in altre pubblicazioni di un invito alla manifestazione d’interesse, per un periodo di cinque anni che, su proposta della Commissione e previa valutazione, può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione la Commissione esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze del Centro per gli anni successivi.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente 2005/0083 (COD) REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo dell’agenzia europea per i medicinali (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione[56], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[57], visto il parere del Comitato delle regioni[58], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[59], considerando quanto segue: (1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all’occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. (2) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali[60], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 è così modificato: 1. La terza frase è soppressa. 2. È inserito il testo seguente: “Su proposta della Commissione e previa valutazione, il mandato del direttore esecutivo può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione la Commissione esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze dell’agenzia per gli anni successivi.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente 2005/0084 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo dell’Autorità di vigilanza europea GNSS IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308, vista la proposta della Commissione[61], visto il parere del Parlamento europeo[62], considerando quanto segue: (1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all’occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. (2) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite[63], HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1321/2004, il terzo comma è sostituito dal testo seguente: “Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione la Commissione esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze dell’Autorità per gli anni successivi.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Consiglio Il Presidente 2005/0085 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, per quanto riguarda il mandato del direttore IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 1, lettera a), vista la proposta della Commissione[64], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[65], visto il parere del Comitato delle regioni[66], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[67], considerando quanto segue: (1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all’occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. (2) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro[68], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2062/94, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: “1. L’Agenzia è posta sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, che, su proposta della Commissione e previa valutazione, può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione la Commissione esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze dell’agenzia per gli anni successivi.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente 2005/0086 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima, per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione[69], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[70], visto il parere del Comitato delle regioni[71], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[72], considerando quanto segue: (1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all’occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. (2) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima[73], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1406/2002, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione la Commissione esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze dell’agenzia per gli anni successivi.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente 2005/0087 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo e dei direttori dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione[74], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[75], visto il parere del Comitato delle regioni[76], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[77], considerando quanto segue: (1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all’occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. (2) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea[78], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1592/2002, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Il mandato del direttore esecutivo e dei direttori è di cinque anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione la Commissione esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze dell’agenzia per gli anni successivi.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente 2005/0088 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 881/2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea, per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione[79], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[80], visto il parere del Comitato delle regioni[81], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[82], considerando quanto segue: (1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all’occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. (2) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea[83], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 31 del regolamento (CE) n. 881/2004, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione la Commissione esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze dell’agenzia per gli anni successivi.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente 2005/0089 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 66, vista la proposta della Commissione[84], visto il parere del Parlamento europeo[85], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[86], considerando quanto segue: (1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all’occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie. (2) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea[87], HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 26 del regolamento (CE) n. 2007/2004, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: “Il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo sono nominati per cinque anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, il loro mandato può essere prorogato dal consiglio di amministrazione per un altro termine, non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione la Commissione esamina in particolare: - i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; - le missioni e le esigenze dell’agenzia per gli anni successivi.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Consiglio Il Presidente [1] GU L 306 del 7.12.2000 e COM(2004) 451 def. del 28.6.2004. [2] GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1. [3] COM(2003) 644 def. [4] COM(2004) 289 def. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] Parere del Parlamento europeo del […]. [9] GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1). [10] GU C […] del […], pag. […]. [11] GU C […] del […], pag. […]. [12] GU C […] del […], pag. […]. [13] Parere del Parlamento europeo del […]. [14] GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 1). [15] GU C […] del […], pag. […]. [16] GU C […] del […], pag. […]. [17] GU C […] del […], pag. […]. [18] Parere del Parlamento europeo del […]. [19] GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1649/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 25). [20] GU C […] del […], pag. […]. [21] GU C […] del […], pag. […]. [22] GU C […] del […], pag. […]. [23] Parere del Parlamento europeo del [24] GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1648/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22). [25] GU C del , pag. . [26] GU C del , pag. . [27] GU C del , pag. . [28] Parere del Parlamento europeo del [29] GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30). [30] GU C […] del […], pag. […]. [31] GU C […] del […], pag. […]. [32] GU C […] del […], pag. […]. [33] GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1). [34] GU C […] del […], pag. […]. [35] GU C […] del […], pag. […]. [36] GU C […] del […], pag. […]. [37] GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2003 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38). [38] GU C […] del […], pag. […]. [39] GU C […] del […], pag. […]. [40] GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13). [41] GU C […] del […], pag. […]. [42] GU C […] del […], pag. […]. [43] GU C […] del […], pag. […]. [44] GU C […] del […], pag. […]. [45] GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1652/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 33). [46] GU C […] del […], pag. […]. [47] GU C […] del […], pag. […]. [48] GU C […] del […], pag. […]. [49] Parere del Parlamento europeo del [50] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4). [51] GU C […] del […], pag. […]. [52] GU C […] del […], pag. […]. [53] GU C […] del […], pag. […]. [54] Parere del Parlamento europeo del [55] GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1. [56] GU C […] del […], pag. […]. [57] GU C […] del […], pag. […]. [58] GU C […] del […], pag. […]. [59] Parere del Parlamento europeo del [60] GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. [61] GU C […] del […], pag. […]. [62] GU C […] del […], pag. […]. [63] GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1. [64] GU C […] del […], pag. […]. [65] GU C […] del […], pag. […]. [66] GU C […] del […], pag. […]. [67] Parere del Parlamento europeo del [68] GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1654/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 38). [69] GU C […] del […], pag. […]. [70] GU C […] del […], pag. […]. [71] GU C […] del […], pag. […]. [72] Parere del Parlamento europeo del [73] GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 724/2004 (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 1). [74] GU C […] del […], pag. […]. [75] GU C […] del […], pag. […]. [76] GU C […] del […], pag. […]. [77] Parere del Parlamento europeo del [78] GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5). [79] GU C […] del […], pag. […]. [80] GU C […] del […], pag. […]. [81] GU C […] del […], pag. […]. [82] Parere del Parlamento europeo del [83] GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1. [84] GU C […] del […], pag. […]. [85] GU C […] del […], pag. […]. [86] GU C […] del […], pag. […]. [87] GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.