52005PC0189

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche) (19a direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) /* COM/2005/0189 def. - COD 1992/0449 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 4.5.2005

COM(2005) 189 definitivo

1992/0449 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche) (19a direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

1992/0449 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche) (19a direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

1. ITER DEL FASCICOLO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo* e al Consiglio (documento COM(1992) 560 definitivo– 1992/0449 (COD)):

8.2.1993 (GU C 77 del 18.3.1993)* non ancora soggetta alla procedura di codecisione al momento della proposta.

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

30.6.1993 (GU C 249 del 13.9.1993).

Data del parere del Comitato delle regioni*:

* in una lettera del 13 gennaio 2000 ha dichiarato che non avrebbe emesso alcun parere.

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:

20.4.1994 (GU C 128 del 9.5.1994), confermato il 16.9.1999 (GU C 54 del 25.2.2000).

Data di trasmissione della proposta modificata al Consiglio:

8.7.1994 (GU C 230 del 19.8.1994).

Data dell’adozione ufficiale all’unanimità della posizione comune da parte del Consiglio:

18.4.2005

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta iniziale, che si basa sull’articolo 118A del trattato (ora articolo 137), assume la forma di direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva quadro 89/391/CEE.

La proposta è intesa a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici. Si applica a quattro agenti fisici: il rumore (rischi per l’udito), le vibrazioni (rischi per le mani, le braccia e l’intero corpo), i campi elettromagnetici e le radiazioni ottiche (rischi per la salute derivanti da correnti indotte nel corpo, da scosse, ustioni e assorbimento di energia termica).

Le disposizioni relative alle vibrazioni, ai campi elettromagnetici e alle radiazioni ottiche sono nuove, mentre quelle sul rumore esistevano già nella direttiva 86/188/CEE del Consiglio.

Il Consiglio ha scelto di trattare un solo agente alla volta, iniziando dalle vibrazioni.

Tutte le delegazioni e la Commissione hanno accettato tale impostazione, che consiste nel trattare un solo aspetto alla volta della proposta della Commissione, senza tuttavia tralasciare gli altri, che permangono all’esame del Consiglio in attesa di essere discussi in futuro.

Per i primi tre agenti fisici il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2002/44/CE sulle vibrazioni, la direttiva 2003/10/CE sul rumore e la direttiva 2004/40/CE sui campi elettromagnetici. La presente proposta costituisce la quarta e ultima fase dell’impostazione generale adottata dal Consiglio, che consiste nel trattare ciascun agente fisico in una distinta direttiva particolare[1].

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Osservazioni generali

Dato che la proposta è stata divisa, la posizione comune si limita alle prescrizioni minime per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi che derivano o possono derivare da un'esposizione alle radiazioni ottiche.

La posizione comune adotta un’impostazione diversa a seconda che si tratti di esposizione a sorgenti artificiali o a sorgenti naturali. Nel caso di esposizione a sorgenti artificiali, la posizione comune fissa valori limite d’esposizione (VLE) direttamente connessi ad effetti sulla salute e a considerazioni biologiche. L’osservanza di tali limiti garantisce la protezione dei lavoratori esposti a radiazioni ottiche contro ogni effetto nocivo alla loro salute conosciuto. Sono valori assai prudenti, che tengono ampiamente conto degli orientamenti e delle raccomandazioni ICNIRP[2] per limitare l’esposizione alle radiazioni non ionizzanti. Si tratta di orientamenti scientificamente fondati, intesi a prevenire gli effetti acuti e a lungo termine sugli occhi e sulla pelle che possono verificarsi in caso di alti livelli di esposizione. I VLE prescritti dagli orientamenti ICNIRP corrispondono a quelli elaborati da altri enti scientifici consultivi indipendenti. Considerata la prudenza dei VLE raccomandati per l’esposizione a radiazioni ottiche, la posizione comune si astiene dal fissare valori di azione inferiori, come nel caso dell’esposizione ai campi elettromagnetici (direttiva 2004/40/CE).

Poiché l’applicazione di VLE non è ritenuta opportuna nel caso di esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ottiche - ad esempio esposizione a radiazioni solari o a fuochi di origine naturale - la posizione comune sottolinea l'importanza dell'informazione e della formazione dei lavoratori, della valutazione ex ante dei rischi e delle conseguenti misure preventive volte ad eliminare o ridurre gli effetti dell’esposizione a sorgenti naturali.

La posizione comune definisce le misure preventive necessarie a ridurre i rischi ai quali sono esposti i lavoratori. Tali misure si basano in primo luogo sull’obbligo del datore di lavoro di determinare e valutare i rischi derivanti dall’esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche durante il processo lavorativo. Uno degli elementi principali della posizione comune è pertanto la valutazione dei livelli di radiazioni ottiche ai quali sono esposti i lavoratori, che può richiedere misurazioni e/o calcoli. A tale proposito, la posizione comune comprende istruzioni relative alla metodologia da applicare per valutare i livelli di esposizione: occorre utilizzare le norme e raccomandazioni IEC, CEI e CEN[3] e, qualora non siano disponibili, attenersi ad orientamenti nazionali o internazionali scientificamente fondati. Inoltre, per evitare inutili oneri a carico delle imprese, la valutazione può tener conto dei dati forniti dai fabbricanti delle attrezzature che emettono radiazioni ottiche, se contemplate da una pertinente direttiva comunitaria.

In base alla valutazione dei rischi, e a meno che la valutazione effettuata dimostri che l’esposizione non supera i valori limite escludendo qualsiasi rischio per la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto a progettare e attuare un piano di azione che comporti misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire un’esposizione superiore ai valori limite.

La posizione comune prevede misure dettagliate relative all’informazione e alla formazione dei lavoratori esposti ai rischi derivanti da radiazioni ottiche e prescrive inoltre una “sorveglianza sanitaria adeguata” dei lavoratori che potrebbero subire effetti nocivi per la loro salute o sicurezza.

In generale, la posizione comune del Consiglio è conforme alla proposta della Commissione, pur avendo una struttura diversa a causa della divisione della proposta, e avendo subito alcuni cambiamenti a causa dell'evoluzione del progresso tecnico e delle conoscenze scientifiche in questo campo verificatasi successivamente all’adozione della proposta della Commissione nel 1994.

3.2. Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

Gli emendamenti del Parlamento europeo concernenti le radiazioni ottiche adottati in prima lettura corrispondono ai numeri 1, da 4 a 21, 25, 27 e da 34 a 36.

Gli emendamenti 1, 5, 9, 14 e 16 sono stati accolti integralmente, sia nell’articolo 5 della posizione comune che nella proposta modificata.

L’emendamento 13 è stato accolto integralmente con una formulazione diversa nell’articolo 5 della posizione comune.

L’emendamento 4 è stato ripreso parzialmente nell’articolo 2, lettera (e), della posizione comune, mentre era stato accolto integralmente nella proposta modificata. La Commissione accetta la modifica, che risulta più pertinente in considerazione della nuova struttura del testo e della nuova impostazione preventiva dettata dall’evoluzione delle conoscenze tecniche verificatasi a decorrere dal 1994.

La ratio degli emendamenti 10 e 17 è stata accolta nell’articolo 4, paragrafo 4, della posizione comune.

L’emendamento 12 è stato incluso nella ratio nell’articolo 5, paragrafo 1, della posizione comune ed integralmente nella proposta modificata. La posizione comune fa ora riferimento all’eliminazione del rischio o alla sua riduzione al minimo. La Commissione accetta perché viene garantito un livello di protezione più elevato conformemente alla direttiva 89/391/CEE.

L’emendamento 15 relativo alla sorveglianza sanitaria, che era stato ripreso dalla proposta modificata, non è stato incluso nella proposta comune, contrariamente alla volontà iniziale della Commissione. Anche se avrebbe preferito che l'emendamento fosse accolto integralmente nella posizione comune, la Commissione ne ha accettato l'esclusione per agevolare il raggiungimento di un compromesso globale.

L’emendamento 25, che non era stato ripreso nella proposta modificata, è stato integralmente inserito nella posizione comune all’articolo 12.

Gli emendamenti 6, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 27 e da 34 a 36, che erano stati ripresi nella proposta modificata, non sono stati accolti nella posizione comune. La Commissione accetta la mancata inclusione di questi emendamenti, che non sono pertinenti tenuto conto della nuova struttura del testo e della nuova impostazione preventiva dettata dall’evoluzione delle conoscenze tecniche verificatasi successivamente al 1994. Inoltre:

- gli emendamenti 18, 19 e 20 sono superflui, in quanto la posizione comune non include disposizioni specifiche per deroghe o esenzioni;

- quanto all’emendamento 21, la Commissione ha accolto l’opinione del Consiglio, che ritiene sufficiente la disposizione tipo di cui all’articolo 11 su un comitato per assistere la Commissione.

Le principali differenze tra la posizione comune e la proposta modificata della Commissione riguardano:

- la nuova struttura dovuta al fatto che le radiazioni ottiche sono trattate in una direttiva specifica;

- la ristrutturazione e la ridefinizione dei valori limite di esposizione, compresa l’eliminazione di valore di azione e livello soglia, al fine di rendere le disposizioni della direttiva rispondenti ai più recenti sviluppi tecnici e scientifici del settore;

- le tabelle e le disposizioni degli allegati, che seguono puntualmente le raccomandazioni ICNIRP. Nei casi molto limitati in cui mancano raccomandazioni quantificabili ICNIRP – più specificamente in situazioni particolari con radiazioni ottiche coerenti (laser) – si è fatto ricorso alle raccomandazioni IEC. Occorre sottolineare che in pochi settori della salute e sicurezza sul lavoro si riscontra tra gli enti internazionali di consulenza sanitaria un accordo cosí diffuso sui livelli di sicurezza dell’esposizione;

- il riferimento a norme, raccomandazioni e orientamenti scientificamente fondati per la valutazione, la misurazione e il calcolo dei livelli di esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche da effettuare nel contesto della valutazione del rischio;

- l’eliminazione dell’obbligo di dichiarare all’autorità competente che alcune attività presentano rischi aggravati.

Quanto alla sorveglianza sanitaria, per motivi di compromesso la Commissione ha accettato l’articolo 8 della posizione comune, anche in assenza di una esplicitazione del carattere preventivo della sorveglianza sanitaria e del diritto dei lavoratori ad un accertamento clinico specifico in caso di sovraesposizione.

4. CONCLUSIONI/OSSERVAZIONI GENERALI

La Commissione ritiene che la posizione comune risponda agli obiettivi fondamentali della sua iniziale proposta modificata. Ritiene anche che la posizione comune abbia tenuto conto dei più recenti progressi tecnici e scientifici nel campo dell'esposizione alle radiazioni ottiche e della maggior parte delle richieste contenute negli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

La Commissione approva la posizione comune in tutti i suoi elementi.

5. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Durante le discussioni finali precedenti l’adozione il Consiglio ha fatto la seguente dichiarazione sull’elaborazione di orientamenti pratici:

" Il Consiglio invita la Commissione ad elaborare, previa consultazione del comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, orientamenti pratici intesi ad agevolare l’applicazione delle disposizioni della direttiva, in particolare gli articoli 4 e 5 e gli allegati."

Risposta della Commissione alla dichiarazione del Consiglio iscritta nel suo verbale:

" La Commissione prende atto della richiesta del Consiglio cui presterà la debita attenzione. Essa tuttavia si riserva il diritto di rispondere conformemente alle norme del trattato, tenuto conto in particolare del suo diritto di iniziativa e delle risorse umane e finanziarie a sua disposizione."

[1] Si veda la dichiarazione del Consiglio nel verbale del 25 giugno 2001

[2] International Commission for Non-Ionising Radiation Protection (Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti).

[3] IEC: International Electrotechnical Commission (Commissione elettrotecnica internazionale)CEI: International Commission on Illumination (Commissione internazionale per l’illuminazione)CEN: European Committee for Standardisation (Comitato europeo di normalizzazione).