52005PC0167

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla limitazione provvisoria, a norma della direttiva 2001/18/CE, dell'uso e della vendita in Germania di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea Bt 176) /* COM/2005/0167 def. */


Bruxelles, 26.4.2005

COM(2005) 167 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla limitazione provvisoria, a norma della direttiva 2001/18/CE, dell'uso e della vendita in Germania di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea Bt 176)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La decisione 97/98/CE della Commissione del 23 gennaio 1997 autorizza, a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato ( Zea mays L., linea Bt 176).

2. Il 5 febbraio 1997 le autorità francesi hanno concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto.

3. A norma dell'articolo 35, paragrafo 1 della direttiva 2001/18/CE, che ha sostituito la direttiva 90/220/CEE, le procedure relative alle notifiche riguardanti l'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati non completate entro il 17 ottobre 2002 sono disciplinate dalla direttiva 2001/18/CE.

4. In conformità dell'articolo 16 della direttiva 90/220/CEE, il 28 febbraio, il 2 marzo e il 4 aprile 2000 le autorità tedesche hanno informato la Commissione di avere deciso di limitare provvisoriamente l'uso e la vendita del granturco geneticamente modificato in questione, motivando tale decisione.

5. Il comitato scientifico delle piante ha ritenuto che le informazioni trasmesse dalla Germania non costituissero nuove e importanti prove scientifiche non ancora prese in considerazione durante la prima valutazione del fascicolo e tali da giustificare una modifica dei pareri iniziali del comitato scientifico dell'alimentazione umana, del comitato scientifico dell'alimentazione animale e del comitato scientifico degli antiparassitari sul prodotto.

6. Il 9 gennaio, il 9 febbraio e il 17 febbraio 2004 l'Austria ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni a sostegno dei propri provvedimenti nazionali relativi al granturco della linea Bt 176.

7. Secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ( European Food Safety Authority - EFSA), le informazioni trasmesse dall'Austria non costituiscono nuove prove scientifiche tali da inficiare la valutazione dei rischi ambientali posti dal granturco della linea Bt 176.

8. In simili circostanze l'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE impone alla Commissione di adottare una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 della stessa direttiva, alla quale si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima decisione.

9. Poiché secondo il comitato scientifico dell'alimentazione umana, il comitato scientifico dell'alimentazione animale, il comitato scientifico degli antiparassitari, il comitato scientifico delle piante e l'EFSA il prodotto non comporta rischi per la salute umana o per l'ambiente, la Commissione ha elaborato un progetto di decisione che chiede alla Germania di revocare i provvedimenti adottati in relazione al granturco della linea Bt 176.

10. Il progetto di decisione è stato sottoposto, secondo la procedura prevista all'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 1999/468/CE, al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE.

11. Poiché il comitato, consultato il 29 novembre 2004, non ha formulato alcun parere, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 della decisione 1999/468/CE la Commissione è tenuta a sottoporre senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e a informarne il Parlamento europeo.

12. A norma dell'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE, il Consiglio può, se del caso alla luce dell'eventuale posizione presa dal Parlamento europeo, deliberare a maggioranza qualificata sulla proposta della Commissione entro un termine fissato in tre mesi in conformità dell'articolo 30, paragrafo 2 della direttiva 2001/18/CE. Se entro tale termine di tre mesi il Consiglio manifesta a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione è tenuta a riesaminarla; se invece, allo scadere di tale termine, il Consiglio non adotta l'atto di esecuzione proposto ovvero non manifesta la sua opposizione, tale atto di esecuzione è adottato dalla Commissione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla limitazione provvisoria, a norma della direttiva 2001/18/CE, dell'uso e della vendita in Germania di granturco geneticamente modificato ( Zea mays L., linea Bt 176) (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio[1], in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/98/CE della Commissione, del 23 gennaio 1997, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato ( Zea mays L.) sottoposto a una modificazione combinata che garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Bt-endotossina e una maggiore tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio[2] autorizza l'immissione in commercio del prodotto.

(2) Il 5 febbraio 1997 le autorità francesi competenti hanno concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto.

(3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1 della direttiva 2001/18/CE, che ha sostituito la direttiva 90/220/CEE[3], le procedure relative alle notifiche riguardanti l'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati non completate entro il 17 ottobre 2002 sono disciplinate dalla direttiva 2001/18/CE.

(4) Il 28 febbraio, il 2 marzo e il 4 aprile 2000 la Germania ha informato la Commissione di avere deciso di limitare provvisoriamente l'uso e la vendita del granturco geneticamente modificato in questione, motivando tale decisione con riferimento all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 90/220/CEE.

(5) Il comitato scientifico delle piante ha ritenuto che le informazioni trasmesse dalla Germania non costituissero nuove e importanti prove scientifiche non ancora prese in considerazione durante la prima valutazione del fascicolo e tali da giustificare una modifica dei pareri formulati dai precedenti comitati scientifici sul prodotto.

(6) Il 9 gennaio, il 9 febbraio e il 17 febbraio 2004 l'Austria ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni a sostegno dei propri provvedimenti nazionali relativi al granturco della linea Bt 176, con ripercussioni dirette sulla valutazione scientifica dei provvedimenti nazionali adottati dalla Germania e attualmente in vigore.

(7) Secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, le informazioni trasmesse dall'Austria non costituiscono nuove prove scientifiche tali da inficiare la valutazione dei rischi ambientali posti dal granturco della linea Bt 176.

(8) Alla luce di tali circostanze, non c'è motivo di ritenere che il prodotto comporti un rischio per la salute umana o per l'ambiente.

(9) La Germania deve pertanto revocare i provvedimenti adottati.

(10) Il comitato istituito a norma dell'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE, consultato il 29 novembre 2004 secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 di tale direttiva, non ha formulato alcun parere sulle disposizioni previste nel progetto di decisione della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I provvedimenti adottati dalla Germania per limitare l'uso e la vendita di granturco geneticamente modificato la cui immissione in commercio è stata autorizzata dalla decisione 97/98/CE non sono giustificati dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE.

Articolo 2

La Germania adotta le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro venti giorni dalla notifica della stessa.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il […] 2005.

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

[2] GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 69.

[3] GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.