52005PC0113

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi {SEC (2005) 439 } /* COM/2005/0113 def. - CNS 2005/0052 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 6.4.2005

COM(2005) 113 definitivo

2005/0052 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi

(presentata dalla Commissione) {SEC (2005) 439 }

RELAZIONE

1. Contenuto della proposta

- Motivi e obiettivi della proposta

Nella comunicazione sulle prospettive finanziarie adottata il 14 luglio 2004, la Commissione ha invocato un intervento su scala europea inteso a garantire una risposta comune, efficiente e coordinata, alle situazioni di emergenza determinate da cause diverse. L’azione dovrebbe riguardare sia interventi di solidarietà che di risposta rapida, con misure che consentano di reagire immediatamente e di prestare soccorsi subito dopo una crisi grave.

La presente proposta si prefigge di sviluppare l’aspetto riguardante la risposta rapida dell’approccio integrato proposto dalla Commissione, al fine di fornire l’aiuto finanziario della Comunità a sostegno e integrazione delle attività degli Stati membri finalizzate alla protezione delle persone, dell’ambiente e dei beni, e dare così un contributo all’efficacia dei sistemi per la preparazione e la risposta in caso di emergenze gravi, a prescindere dalle cause che le determinano. Lo strumento intende anche sostenere le attività di preparazione e risposta alle conseguenze sulla salute pubblica derivanti dalle emergenze gravi.

La parte dell’approccio riguardante la solidarietà viene sviluppata nell’ambito di una proposta complementare relativa ad un fondo di solidarietà dell’Unione europea.

- Contesto generale

Sono molti gli eventi che possono causare emergenze gravi, con conseguenze effettive o potenziali sulle persone, sui beni e sull’ambiente nel senso più ampio del termine. Emergenze di questa entità possono essere provocate da numerosi fattori e soggetti visto che possono derivare dall’azione umana – ad esempio la gestione di impianti industriali o atti terroristici - oppure da fenomeni naturali come terremoti, inondazioni, uragani e altro.

In situazioni di crisi di questo genere gli operatori della protezione civile hanno dimostrato di svolgere un ruolo determinante intervenendo con estrema rapidità dopo un’emergenza grave e contribuendo a gestirne e alleviarne le conseguenze, riducendo così le perdite di vite umane, il numero dei feriti e i danni ambientali, economici e materiali.

L’efficacia di un intervento di risposta rapida dipende in larga parte da ciò che è stato realizzato in anticipo per la preparazione dei mezzi e delle attrezzature adeguati da inviare sul posto e intervenire. Da questo si evince la necessità di riservare all’aspetto della preparazione tutta l’attenzione che merita e fornire il supporto adeguato.

L’efficacia e l’efficienza dei soggetti che operano nella protezione civile all’interno dei vari Stati membri non potranno che aumentare se si provvederà a mettere in comune le rispettive risorse e a rafforzare l’assistenza reciproca. Un’azione concertata avrebbe inoltre benefici anche per le persone e le comunità locali colpite dalle emergenze gravi.

La Comunità può legittimamente svolgere una funzione in un simile contesto, essendo in grado di operare e intervenire oltre i confini di uno Stato specifico. A tal fine nel 2001 è stato istituito un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile[1]. Il meccanismo agevola la prestazione dei soccorsi in caso di emergenze gravi che possono richiedere un intervento urgente di risposta con la mobilitazione di squadre di intervento, di esperti e di altre risorse, a seconda dei casi, attraverso una struttura rafforzata di protezione civile della Comunità costituita da un Centro di informazione e monitoraggio e da un sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze. Il meccanismo offre anche la possibilità di raccogliere informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze, di ritrasmettere tali informazioni a tutti gli Stati membri e di condividere gli insegnamenti tratti dagli interventi.

La possibilità di offrire un sostegno finanziario della Comunità, che di per sé non è una novità (cfr. sotto), rappresenta chiaramente un utile contributo della Comunità alle operazioni e agli interventi degli operatori della protezione civile, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà (cfr. sotto).

- Disposizioni vigenti nelle materie oggetto della proposta

La Comunità ha sviluppato una serie di misure e azioni nel settore della protezione civile, istituite più precisamente:

i) nella decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d’azione comunitario a favore della protezione civile (il programma doveva concludersi alla fine del 2004 ma è stato prorogato fino alla fine del 2006)[2];

ii) nella decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile[3].

Il primo strumento/programma ha una scadenza specifica (proseguirà fino al 2006) ed è corredato di bilanci specifici pluriennali. Il secondo, invece, non è uno strumento finanziario, in quanto istituisce obblighi per gli Stati membri e la Commissione.

Una volta adottata, la presente proposta costituirà la nuova base giuridica che consentirà di erogare un sostegno finanziario comunitario agli interventi e alle misure di protezione civile riguardanti il settore della preparazione e della risposta rapida.

A tal fine la proposta si rifà agli strumenti esistenti, pur ampliando e definendo più precisamente le azioni che possono beneficiare di un finanziamento. Nell’ambito della proposta può essere finanziato un ampio ventaglio di azioni nel campo della preparazione e della risposta rapida: lo strumento che viene istituito potrebbe infatti finanziare interventi che abbracciano l’assistenza alla creazione di capacità, i progetti di dimostrazione, le azioni di sensibilizzazione e divulgazione fino ad attività di formazione ed esercitazione, distacco e invio di esperti e mobilitazione in tempi rapidi di mezzi ed attrezzature adeguati. È stata inoltre riservata un’attenzione particolare a individuare le azioni di supporto logistico, come sistemi e strumenti di comunicazione sicuri, che si rivelano necessarie per realizzare adeguatamente interventi di risposta rapida.

Poiché le attività del meccanismo comunitario di protezione civile realizzate all’esterno dell’UE rientrano nello strumento sulla stabilità, lo strumento proposto in questa sede riguarda le attività svolte all’interno dell’UE e nei paesi aderenti al meccanismo.

Inoltre, tenuto conto dell’evoluzione del quadro normativo comunitario nel settore, la proposta integra nuove disposizioni riguardanti il monitoraggio delle azioni finanziate, al fine di garantire una solida gestione finanziaria dello strumento e altre misure per garantire un’adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità.

- Coerenza con altre politiche e obiettivi dell’Unione

In una certa misura la proposta si basa su strumenti di orientamento politico già esistenti, che comunque devono essere integrati essendo limitati nel tempo. Insieme al nuovo fondo di solidarietà dell’Unione europea, il cui ambito di applicazione è stato esteso a tutte le emergenze gravi a prescindere dalla causa, la proposta colma una lacuna dell’attuale normativa e consente di realizzare un’azione comunitaria generale per reagire ad emergenze gravi e a situazioni di crisi.

Si è tentato, in particolare, di evitare di ripetere azioni già svolte nell’ambito di altre politiche e strumenti comunitari. La coerenza con le altre politiche comunitarie, soprattutto nei settori della giustizia, libertà e sicurezza e delle relazioni esterne, è garantita da varie disposizioni che, ad esempio, definiscono con chiarezza il campo di applicazione dello strumento ed escludono il doppio finanziamento.

2. Consultazione DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DI IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Periodicamente sono state effettuate valutazioni delle iniziative che la Comunità ha intrapreso in questo settore in passato o che sono ancora in corso, in stretta consultazione con i soggetti interessati degli Stati membri. Tutte hanno dato esito positivo.

Avendo riconosciuto il lavoro svolto nell’ambito del meccanismo comunitario, il Consiglio europeo e il Consiglio dell’UE hanno ripetutamente invitato la Commissione a proseguire e intensificare le attività in questo campo. Da parte sua, il Parlamento europeo ha invocato un ulteriore rafforzamento della cooperazione a livello di protezione civile.

- Raccolta e utilizzazione dei pareri degli esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle azioni proposte

La proposta è finalizzata a istituire uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi, che dovrebbe servire a predisporre e mettere in atto misure comunitarie di protezione civile, contribuendo così ad aumentare l’efficacia dei sistemi di preparazione e risposta ad emergenze gravi.

La proposta contiene disposizioni conformi alla natura prevalentemente finanziaria dello strumento e stabilisce pertanto norme e procedure su aspetti quali gli obiettivi specifici che potrebbero essere realizzati grazie ai finanziamenti dello strumento, le azioni che possono essere finanziate, i beneficiari, le misure finanziarie e di attuazione, il monitoraggio, la tutela degli interessi finanziari della Comunità e le disposizioni istituzionali del caso.

- Base giuridica

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera u) del trattato che istituisce la Comunità europea, l’azione della Comunità comporta misure in materia di protezione civile.

L’intervento della protezione civile riguarda anche l’emergenza radioattiva: per questo è necessario fondare la presente proposta anche sul trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (trattato Euratom).

Poiché nel trattato che istituisce la Comunità europea e nel trattato Euratom manca una base giuridica specifica per la protezione civile, la presente proposta si basa, rispettivamente, sugli articoli 308 e 203 dei trattati citati.

Queste due basi giuridiche sono compatibili e possono essere combinate perché istituiscono la stessa procedura decisionale.

- Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà è applicabile perché la proposta non riguarda azioni che rientrano nella competenza esclusiva della Comunità.

La proposta è giustificata alla luce del principio di sussidiarietà nella misura in cui gli obiettivi non possono essere raggiunti adeguatamente dagli Stati membri e l’azione comunitaria può realizzarli meglio.

Gli Stati membri non possono, da soli, conseguire adeguatamente gli obiettivi della proposta per i motivi illustrati di seguito.

Quando c’è un’emergenza è necessario reagire tempestivamente per combatterne le conseguenze. Ma nessun paese è preparato ad affrontare tutte le situazioni di questo genere che possono verificarsi. È pertanto più efficiente ed efficace sotto il profilo economico affidarsi all’assistenza offerta da altri Stati.

Il nuovo strumento consentirà, tra l’altro, agli Stati membri di intervenire in caso di emergenze gravi e situazioni di crisi anche quando i mezzi di cui dispongono non sono sufficienti. In genere gli Stati non dimensionano i mezzi e le attrezzature di risposta rapida in base allo scenario peggiore possibile, perché questo andrebbe ben oltre le loro capacità finanziarie. (È difficile, infatti, creare e mantenere operative tutto l’anno squadre di vaste dimensioni e un numero rilevante di attrezzature d’intervento pesanti come aerei per la lotta agli incendi, quando le emergenze gravi, e soprattutto alcune, sono abbastanza rare, ma con conseguenze disastrose, o si producono solo durante un periodo di tempo limitato nell’arco dell’anno.)

Analogamente, se lo Stato membro che chiede l’assistenza non è sufficientemente preparato per garantire una risposta adeguata ad un’emergenza grave perché mancano risorse, potrebbe avvalersi del sostegno messo a disposizione dallo strumento e completare così la propria preparazione.

L’azione comunitaria riuscirà a realizzare meglio gli obiettivi fissati nella proposta per i seguenti motivi.

La cooperazione a livello comunitario, nella misura in cui sostiene e integra le politiche nazionali in materia di protezione civile, contribuirà a rendere queste ultime più efficaci; il fatto di mettere in comune le esperienze e garantire l’assistenza reciproca servirà a contenere il numero di vittime e feriti e ad arginare i danni materiali, economici ed ambientali nell’insieme della Comunità, rendendo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà.

La risposta rapida interviene dopo una richiesta di assistenza dello Stato membro (o di un altro Stato partecipante) che attiva il meccanismo istituito dalla decisione 2001/792/CE. L’invio di tale richiesta indica che il paese colpito dall’emergenza ritiene di doversi avvalere del coordinamento comunitario e dell’assistenza reciproca di altri Stati membri (e Stati che partecipano al meccanismo).

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà posto che l’azione della Comunità intende integrare le capacità nazionali, non sostituirsi ad esse.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti.

Lo strumento è principalmente vantaggioso per i soggetti impegnati nella protezione civile, che riceveranno un sostegno finanziario. Le procedure e gli obblighi imposti ai beneficiari sono limitati allo stretto necessario per garantire una gestione finanziaria legittima e solida e non vengono imposti altri obblighi oltre a quelli già previsti dalla normativa comunitaria applicabile (cioè il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee). Il monitoraggio e la tutela degli interessi finanziari della Comunità sono tuttavia richiesti in ogni caso.

L’onere amministrativo per la Comunità e le amministrazioni nazionali è limitato e non va oltre quanto necessario affinché la Commissione possa esercitare la responsabilità generale che le compete per l’esecuzione del bilancio comunitario. A titolo di esempio, non è previsto alcun formato specifico per la presentazione delle domande di finanziamento (e in questo si va oltre quanto indicato nel regolamento finanziario).

Si è inoltre provveduto a garantire che le procedure da seguire nel corso di un intervento di risposta rapida in caso di emergenza grave consentano la flessibilità necessaria per intervenire con urgenza.

- Scelta degli strumenti

Lo strumento proposto è il regolamento.

Uno strumento diverso non sarebbe opportuno visto che alcuni obblighi previsti dalla proposta, per la loro natura e contenuto particolari, possono essere attuati solo attraverso uno strumento giuridico direttamente applicabile.

4. Incidenza sul bilancio

Lo strumento proposto è finalizzato a finanziare attività di protezione civile a livello di preparazione e risposta rapida.

Per quanto riguarda l’aspetto della preparazione dovrebbero essere finanziate le azioni seguenti:

- formazione, esercitazioni, workshop, scambio di personale ed esperti, per un totale stimato compreso tra 8,665 e 12,915 mio EUR l’anno;

- creazione e mantenimento di sistemi e strumenti di comunicazione sicuri, per un totale stimato di 1 mio EUR l’anno;

- studi, indagini, modelli, sviluppo di scenari e stesura di piani di emergenza, assistenza allo sviluppo di capacità, progetti di dimostrazione, trasferimento tecnologico, attività di sensibilizzazione e divulgazione, attività di comunicazione, fornitura di mezzi e attrezzature adeguati, monitoraggio e valutazioni, per un importo variabile tra 2,635 e 3,875 mio EUR l’anno.

Il finanziamento annuo stimato nel settore della preparazione ammonta a 12,3-17,79 mio EUR. Le stime si basano sul costo delle azioni realizzate in questo campo nel 2004/2005.

Per quanto riguarda la risposta rapida, nell’ambito dello strumento dovrebbero essere finanziate le seguenti azioni:

- trasporto e supporto logistico per esperti, funzionari di collegamento, osservatori, squadre di intervento, attrezzature e infrastrutture mobili: finanziamento stimato compreso tra 2,4 e 6 mio EUR l’anno;

- mobilitazione e invio in missione di esperti, funzionari di collegamento e osservatori: finanziamento stimato di 0,3-0,4 mio EUR l’anno;

- mobilitazione con brevissimo preavviso di mezzi e attrezzature adeguati: totale massimo stimato di 4,81 mio EUR l’anno.

Il finanziamento annuo stimato per la risposta alle catastrofi ammonta a un importo variabile tra 2,7 e 11,21 mio EUR. Le stime si basano sul costo delle azioni realizzate in questo campo nel 2004/2005.

Il bilancio annuo complessivo stimato dello strumento è pertanto compreso tra 15 e 29 mio EUR.

È inoltre opportuno destinare 1 mio EUR l’anno per il finanziamento delle azioni di assistenza tecnica previste dallo strumento. L’importo stimato complessivo sale pertanto a 173 mio EUR per i 7 anni di durata dello strumento.

2005/0052 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE, Euratom) n. …/…

del/dell’…

che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Parlamento europeo[5],

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del trattato che istituisce la Comunità europea, l’azione della Comunità comporta misure in materia di protezione civile.

(2) A tal fine, con decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio[6] è stato creato un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile.

(3) È necessario istituire uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi inteso a fornire sostegno finanziario, per contribuire ad aumentare l’efficacia dei sistemi di preparazione e risposta rapida alle emergenze gravi, in particolare nell’ambito della decisione 2001/792/CE.

(4) Il presente strumento darà maggiore visibilità alla solidarietà espressa dalla Comunità nei confronti dei paesi colpiti da emergenze gravi, favorendo l’assistenza reciproca attraverso la mobilitazione dei mezzi d’intervento degli Stati membri.

(5) Le emergenze gravi possono essere causate da catastrofi naturali, disastri industriali e tecnologici o da atti terroristici.

(6) Il presente strumento deve anche dare un contributo alla preparazione e alla capacità di risposta rapida della Comunità al fine di affrontare le conseguenze per la salute pubblica derivanti dalle emergenze gravi senza tuttavia incidere sulle azioni e sulle misure di cui alla decisione […]/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per la tutela della salute e dei consumatori (2007-2013)[7].

(7) Per coerenza, è opportuno che le azioni di risposta rapida realizzate al di fuori della Comunità siano disciplinate dal regolamento (CE) n. […]/2005 del Consiglio del […] che istituisce uno strumento per la stabilità[8]. Per lo stesso motivo, le azioni che rientrano nel campo di applicazione della decisione […]/2005 del Consiglio che istituisce il programma specifico “Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo” o relative al mantenimento dell’ordine pubblico, al rispetto della legge e alla salvaguardia della sicurezza interna non devono essere trattate dallo strumento.

(8) Per garantire un funzionamento efficace dello strumento è opportuno che le azioni finanziate siano potenzialmente in grado di dare un contributo tangibile e tempestivo alla preparazione e alla risposta rapida alle emergenze gravi. È pertanto necessario definire criteri per valutare tale potenziale.

(9) L’aggiudicazione di contratti di appalto pubblico e la concessione di sovvenzioni in virtù del presente regolamento devono essere conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[9]. Vista la specificità degli interventi di protezione civile è opportuno che possano essere concesse sovvenzioni anche alle persone fisiche.

(10) Al fine di aumentare l’efficienza e l’efficacia dello strumento deve essere consentita la partecipazione di paesi terzi.

(11) Per rafforzare la capacità della Commissione di verificare l’applicazione del presente regolamento, deve essere possibile finanziare, su iniziativa della Commissione, le spese connesse alle attività di monitoraggio, controllo, verifica contabile e valutazione finalizzate a tale scopo.

(12) Occorre prevedere disposizioni opportune per monitorare adeguatamente la realizzazione delle azioni finanziate dallo strumento.

(13) Occorre inoltre adottare misure appropriate per evitare irregolarità e frodi e prendere i provvedimenti necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità[10] e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità[11].

(14) L’applicazione del presente regolamento deve formare oggetto di periodiche valutazioni.

(15) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[12].

(16) Alla luce della portata e degli effetti delle azioni che verranno finanziate dallo strumento, tenuto conto dei benefici derivanti dall’esecuzione del presente regolamento in termini di riduzione delle perdite di vite umane, del numero dei feriti, dei danni ambientali, economici e materiali, gli obiettivi dell’azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono pertanto essere realizzati meglio a livello comunitario. La Comunità può pertanto adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato CE. In base al principio di proporzionalità di cui a detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(17) Il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica non prevedono, ai fini dell’adozione del presente regolamento, altri poteri se non quelli di cui, rispettivamente, all’articolo 308 e all’articolo 203,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi (di seguito “lo strumento”) destinato a sostenere ed integrare le attività degli Stati membri finalizzate alla protezione delle persone, dell’ambiente e dei beni in caso di emergenza grave.

Il regolamento istituisce norme per la concessione di un aiuto finanziario, nell’ambito dello strumento, destinato ad azioni che migliorino il grado di preparazione della Comunità alle emergenze gravi.

Il regolamento prevede inoltre disposizioni specifiche per la concessione di un sostegno finanziario al fine di agevolare una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza grave.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alla preparazione alle emergenze gravi, a prescindere dalla natura delle stesse.

Il regolamento è applicabile anche alla gestione delle conseguenze immediate di un’emergenza grave che avvenga all’interno della Comunità e nei paesi che partecipano al meccanismo comunitario istituito dalla decisione 2001/792.

Il regolamento si applica inoltre alla preparazione e risposta rapida alle conseguenze delle emergenze gravi in termini di salute pubblica.

2. Il presente regolamento non si applica:

(a) alle azioni che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. […]/2005;

(b) alle azioni e alle misure che rientrano nel campo di applicazione della decisione […]/2005;

(c) alle azioni che rientrano nel campo di applicazione della decisione […]/2005 o relative al mantenimento dell’ordine pubblico, al rispetto della legge e alla salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(1) “emergenza grave”, qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze negative sulle persone, sui beni o sull’ambiente e che possa determinare una richiesta di assistenza;

(2) “risposta rapida”, qualsiasi azione adottata durante o dopo un’emergenza grave per affrontarne le conseguenze immediate;

(3) “preparazione”, qualsiasi azione adottata in anticipo per garantire un’efficace risposta rapida.

Arti colo 4

Azioni ammissibili

Le seguenti azioni possono beneficiare del sostegno finanziario nell’ambito dello strumento:

(1) studi, indagini, modelli, sviluppo di scenari e stesura di piani di emergenza;

(2) assistenza allo sviluppo di capacità;

(3) formazione, esercitazioni, workshop, scambio di personale ed esperti;

(4) progetti di dimostrazione;

(5) trasferimento tecnologico;

(6) attività di sensibilizzazione e divulgazione;

(7) attività e misure di comunicazione finalizzate a promuovere la visibilità della risposta europea;

(8) fornitura di mezzi e attrezzature adeguati;

(9) creazione e mantenimento di sistemi e strumenti di comunicazione sicuri;

(10) monitoraggio e valutazioni;

(11) trasporto e relativo supporto logistico per esperti, funzionari di collegamento, osservatori, squadre di intervento, attrezzature e infrastrutture mobili;

(12) mobilitazione e invio in missione di esperti, funzionari di collegamento e osservatori;

(13) mobilitazione con brevissimo preavviso di mezzi e attrezzature adeguati;

(14) allestimento e trasporto di laboratori mobili, infrastrutture mobili ad alta sicurezza e materiale medico di protezione.

Articolo 5

Criteri

La decisione di concedere o meno un aiuto finanziario nell’ambito dello strumento ad una determinata azione tiene conto, in primo luogo, delle potenzialità di quest’ultima di apportare un contributo tangibile e tempestivo alla realizzazione di uno dei seguenti obiettivi:

(1) elaborare strategie e sviluppare procedure e sistemi per valutare la necessità di allestire mezzi ed attrezzature adeguati da utilizzare rapidamente in caso di emergenza grave e per promuovere tale allestimento;

(2) istituire meccanismi e procedure per il trasferimento dei mezzi e delle attrezzature necessari agli Stati membri e alle organizzazioni internazionali che ne facciano richiesta;

(3) garantire la disponibilità di mezzi e attrezzature adeguati di protezione contro le conseguenze delle emergenze gravi;

(4) incentivare una cooperazione operativa tempestiva ed efficace tra i servizi nazionali di protezione civile;

(5) incentivare, promuovere e sostenere lo scambio di know-how e di esperienze sulla gestione delle conseguenze immediate delle emergenze gravi e lo scambio delle tecnologie necessarie;

(6) mettere a disposizione in tempo reale competenze specifiche in caso di emergenze gravi;

(7) potenziare e agevolare la disponibilità e il trasporto di squadre e attrezzature;

(8) agevolare l’assistenza e la risposta alle emergenze riguardanti la salute pubblica;

(9) garantire la disponibilità e il trasporto di laboratori mobili e di strutture mobili ad alta sicurezza.

Articolo 6

Beneficiari

Il sostegno finanziario di cui al presente regolamento può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato.

Articolo 7

Tipologie di intervento e procedure di esecuzione

1. Il sostegno finanziario di cui al presente strumento può essere erogato sotto forma di sovvenzioni o di contratti di appalto pubblico a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in seguito “il regolamento finanziario”.

2. Per le sovvenzioni, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali nei quali sono definiti gli obiettivi, il calendario dell’invito o degli inviti a presentare proposte, l’importo indicativo, la percentuale massima di finanziamento e i risultati attesi.

3. Nel caso degli appalti pubblici, i contratti sono inclusi nei programmi di lavoro annuali, compresi i contratti tipo ai fini della mobilitazione dei mezzi necessari per l’attuazione delle azioni di risposta rapida.

4. I programmi di lavoro annuali sono adottati conformemente alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

5. Il bilancio stanziato per lo strumento è eseguito centralmente dalla Commissione e direttamente dai suoi servizi, a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Articolo 8

Partecipazione di paesi terzi

Gli Stati che non sono membri dell’Unione europea possono partecipare al presente strumento qualora gli accordi e le procedure lo consentano.

Articolo 9

Complementarità tra strumenti finanziari

1. Le attività finanziate in virtù del presente strumento non possono ricevere assistenza da altri strumenti finanziari della Comunità.

I richiedenti il sostegno finanziario nell’ambito del presente strumento e i beneficiari di tale sostegno forniscono alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti da altre fonti, compreso il bilancio comunitario, e sulle richieste di finanziamento in corso.

2. Occorre ricercare sinergie e complementarità con altri strumenti dell’Unione europea o della Comunità.

Articolo 10

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, lo strumento può anche finanziare spese relative alle attività di monitoraggio, controllo, verifica contabile e valutazione direttamente necessarie per l’applicazione del presente regolamento.

Vi rientrano, in particolare, le spese per studi, riunioni, attività informative, pubblicazioni, spese per le reti informatiche (e le apparecchiature connesse) finalizzate allo scambio di informazioni e ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa cui la Commissione debba eventualmente fare ricorso per l’attuazione del presente regolamento.

Le spese di cui al primo e al secondo comma non possono superare il 4% del bilancio.

2. Il bilancio relativo alle azioni di cui al paragrafo 1 è eseguito centralmente dalla Commissione e direttamente dai suoi servizi, a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Articolo 11

Monitoraggio

1. Fatti salvi i controlli contabili eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con gli organi o con i competenti servizi nazionali di controllo contabile a norma dell’articolo 248 del trattato CE o dell’articolo 160, lettera c), del trattato Euratom e delle ispezioni effettuate a norma dell’articolo 279, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE o dell’articolo 183, paragrafo 1, lettera b), del trattato Euratom, i funzionari o altri agenti della Commissione possono controllare in loco le azioni finanziate dal presente regolamento, anche mediante controlli a campione.

2. I contratti e le sovvenzioni conclusi in forza del presente regolamento prevedono in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi rappresentanti autorizzati) e l’esecuzione di controlli contabili da parte della Corte dei conti, se necessario effettuati in loco, a norma delle disposizioni del regolamento finanziario.

3. I beneficiari del sostegno finanziario tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l’azione interessata per un periodo di cinque anni dopo l’ultimo pagamento relativo a quest’ultima.

4. Se necessario, in base ai risultati dei controlli a campione di cui al paragrafo 1, la Commissione rettifica l’entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

5. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano state eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento finanziario.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[13].

2. Per le azioni comunitarie finanziate nell’ambito del presente strumento, in caso di violazione di una disposizione di diritto comunitario o di qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale sottoscritto nell’ambito del presente strumento derivante da un atto o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, a causa di una spesa indebita, si applicano i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio.

3. La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione qualora accerti l’esistenza di irregolarità, inclusa l’inosservanza del presente regolamento o della singola decisione o del contratto ai sensi dei quali è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza il previo consenso scritto della Commissione, ad un’azione siano state apportate modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

5. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (“il comitato”).

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Valutazione

1. Le azioni finanziate dal presente strumento sono oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguirne l’attuazione.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le seguenti relazioni:

(a) entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi connessi all’applicazione del presente regolamento;

(b) entro il 31 dicembre 2011, una comunicazione sull’opportunità di proseguire l’applicazione del presente regolamento;

(c) entro il 31 marzo 2015, una relazione di valutazione a posteriori.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL

Proposal for a Council Regulation establishing a Rapid Response and Preparedness Instrument for major emergencies

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities:

07 03 – Environmental programmes and projects.

More specifically, the proposal relates to civil protection: preparedness and response to disasters.

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B..A lines)) including headings :

07 03 06 01: Community action programme in the field of civil protection. This also includes expenditure actions in the framework of the Community civil protection Mechanism.

07 03 09: Community cooperation in the field of marine pollution

3.2. Duration of the action and of the financial impact: 2007-2013.

3.3. Budgetary characteristics ( add rows if necessary ) :

Budget line | Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |

07 03 06 01 | Non-comp | Diff[14]/ [15] | NO | YES– [contribution by EEA countries (Liechtenstein, Iceland and Norway)] | /NO – [contribution by Bulgaria and Romania] | No 3 |

07 03 09 | Non-comp | Diff[16]/ [17] | NO | YES– [contribution by EEA countries (Liechtenstein, Iceland and Norway)] | NO | No 3 |

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places) |

Total number of human resources | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

5.1. Need to be met in the short or long term

The general objective of the proposal is to support and complement the efforts of Member States in the field of rapid response and preparedness, in particular in the context of the Community Civil Protection Mechanism. The following specific needs are targeted:

- the need to ensure a strong, effective and well-coordinated European response by the Community Civil Protection Mechanism to major disasters;

- the need to improve preparedness for emergencies , i.a. through the implementation of a more robust training system that enables national professionals to participate effectively in European interventions in the framework of the Community Civil Protection Mechanism;

- the need to improve the interoperability of means and systems, including civil-military interoperability, i.a. through simulations exercises and by developing strategies for improved interoperability;

- the need to ensure greater availability of civil protection resources for European assistance by working with Member States on establishing scenarios, developing assistance modules and filling gaps in resources availability (e.g., standby arrangements);

- the need to improve awareness and information to the public on risks, risk management and the appropriate behaviour in case of emergencies;

- the need to strengthen the analytical, assessment and operational planning capacity of the Monitoring and Information Centre so as to enable it to respond more rapidly and effectively to disasters;

- the need to strengthen on site coordination of assistance and to ensure better integration of military resources in civil protection interventions;

- the need to enhance communication and coordination between the many different actors involved in emergency response;

- the need to ensure better visibility of European assistance, i.a. through common insignia for on site personnel;

- the need to enhance the transportation capacity for European assistance in order to maximise the impact of European interventions in countries affected by disaster;

- the need to strengthen the logistical base of the Monitoring and Information Centre, allowing it to hire equipment that is necessary to ensure a rapid response.

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

European cooperation in this field allows Member States to pool resources and efforts on a larger European scale, in a collective effort to maximise the protection of people, property and the environment in the event of major disasters.

When disaster strikes within the EU, the authorities of the affected Member States can benefit from immediate and tangible assistance through the Community Civil Protection Mechanism.

The proposal is also aimed at improving the effectiveness of assistance in response to disasters. Improving the Mechanism and building a more robust rapid reaction capability allows the Union to express its solidarity with those affected by disasters.

5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

The objectives are set out in the draft Regulation. They contribute to the Commission’s overall policy of enhancing security of EU citizens and showing solidarity with those affected by disasters.

Response to disasters

The specific objectives of actions in this area are to mobilise expertise, to facilitate transportation and associated logistical support and to mobilise equipment and means.

The actions will result in:

- The sending of experts in case of disasters to assist the affected country in the assessment of the needs on site and to liaise with the competent authorities of the affected country;

- Transportation of European civil protection assistance in the event of disasters as well as associated logistical support;

- The mobilisation of equipment and means.

Relevant indicators are the delivery of European assistance in case of disasters, its positive impact on the immediate consequences, its timeliness and effectiveness.

Preparedness

Preparedness actions encompass all activities and measures taken in advance, within the EU and the participating countries, to ensure effective rapid response and to mitigate the adverse consequences of disasters.

They will ensure the following concrete results (per year):

- training courses (including general training courses in the context of the Mechanism as well as training courses focusing on specific issues or for a specialised audience) to provide experts and team leaders with the knowledge and tools needed to participate effectively in Community interventions and to develop a common European intervention culture;

- command post exercises and full-scale exercises to test interoperability, train civil protection officials and create a common intervention culture;

- the exchange of experts to enhance understanding of European civil protection and to share information and experience;

- workshops to enhance information sharing and promote a common understanding of civil protection issues;

- projects, studies, surveys, modelling, scenario-building and contingency planning, capacity building assistance; demonstration projects; technology transfer; awareness and dissemination actions; communication actions; provision of adequate means and equipment and monitoring assessment and evaluation.

5.4. Method of Implementation (indicative)

Show below the method(s)[19] chosen for the implementation of the action.

X Centralised Management

X Directly by the Commission

ٱ Indirectly by delegation to:

ٱ Executive Agencies

ٱ Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

ٱ National public-sector bodies/bodies with public-service mission

ٱ Shared or decentralised management

ٱ With Member states

ٱ With Third countries

ٱ Joint management with international organisations (please specify)

Relevant comments:

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

6.2. Evaluation

6.3. Ex-ante evaluation

6.3.1. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

This proposal builds upon:

- the results of the Community civil protection Action Programme;

- the results of the Community civil protection Mechanism;

- the results of the Marine Pollution Community Framework;

- the Communication on reinforcing the civil protection capacity of the EU of 25 March 2004: COM(2004)200 final;

- on the experience gained in emergencies handled by the Mechanism in the past three years, and in particular on the evaluation made of the Community intervention following the floods in Central Europe (2002) and France (2003), the Prestige accident (2002), the forest fires in France and Portugal (2003, 2004) as well as various interventions outside the Union;

- on the EU Action Plan, adopted by the Council on 31 January 2005, in which it draws lessons from experience in South Asia for the future.

6.3.2. Terms and frequency of future evaluation

Actions receiving financial assistance under the Instrument shall be monitored regularly.

The Commission shall submit to the EP and the Council:

(a) and interim evaluation report no later than 31 December 2010;

(b) a communication on the continuation of this Regulation no later than 31 December 2011;

(c) an ex-post evaluation no later than 31 March 2015.

7. Anti-fraud measures

Potential beneficiaries and contractors shall comply with the provisions of the Financial Regulation and provide the evidence of their financial and legal soundness.

For grants, they are required to supply provisional statements of income and expenditure related to the project/activity for which funding is requested. Payments are made on the basis of the terms and conditions related to the grant agreement and on the basis of expenditure and income statements duly certified by the beneficiary and checked by the relevant service of the Commission. On the spot controls are also possible and beneficiaries are required to keep all details and supporting documents for a period of 5 years after the completion of the project.

8. DETAILS OF RESOURCES

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

- 8.2.2. Description of tasks deriving from the action

Civil protection policy

Types of post | Staff require-ments | Description of tasks |

Officials or Temporary staff | A B C | 7 3 | - to provide input to and follow up the inter-institutional processes on civil protection policy and related issues, such as terrorism (e.g., the Hague Programme); - to establish standard operating procedures with the military (e.g., EUMS) and to ensure appropriate liaison with the Civil-Military Cell; - to work closely with other Commission services (TREN, SANCO, JLS) on related policy issues and rapid alert systems; - to contribute to counter-terrorism issues, including the Security Research Programme and other security- and civil protection-related research programmes, and to liaise with DG JLS policies; - to develop policy initiatives on prevention, to promote horizontal action on prevention and to ensure an effective integration of disaster prevention in sectoral policies; - to finance and monitor projects promoting disaster prevention. |

Total | 10 |

Preparedness

Types of post | Staff require-ments | Description of tasks |

Officials or Temporary staff | A B C | 5 3 4 | - to implement a robust training system that enables civil protection professionals to participate effectively in European civil protection interventions: to develop and refine training curricula; to develop and organise training courses for specific target groups (e.g., assessment experts, volunteers, etc.) to develop and organise training course on specific issues; to develop training materials; - to run exercises to test procedures, systems and their interoperability; - to implement a system for the exchange of experts between national civil protection administrations; - to evaluate the responses to emergencies (“lessons learnt”) and bringing forward proposals for improvements; - to finance and monitor projects aimed at enhancing preparedness, including public information, and to ensure an effective and systematic follow-up to project results; - to develop strategies for the promotion of interoperability of systems and means, including civil-military interoperability; - to work closely with other Commission services (including JRC, INFSO, ENTR, JLS) on the development of early warning systems, emergency planning and coordinated alert systems for Europe. - to work with Member States to improve preparedness for emergencies, including developing early warning systems, emergency planning and coordinated alert systems; - to undertake awareness activities aimed at relevant authorities; - to enhance public information, in particular on risks and the appropriate behaviour in case of emergencies; - to enhance psycho-social aftercare for first responders and victims; - to manage contracts and organise financing related to preparedness. |

Total | 12 |

Monitoring and Information Centre

Types of post | Staff require-ments | Description of tasks |

Officials or Temporary staff | A B C | 5 12 5 | - to ensure the smooth operation of the Monitoring and Information Centre; - to ensure a genuine “around the clock” duty system, thus assuring immediate reaction to emergencies, with sufficient staff as back-up to ensure adequate staffing at all stages of an event; - to prepare templates, manuals of procedures, mailing lists and technical infrastructure for emergency interventions; - to implement and maintain CECIS, to manage databases, and provide IT assistance; - to receive, maintain and analyse updates of the military database; - to coordinate with ARGUS and the Central Crisis Centre; - to establish scenarios and the likely resources required for various types of disasters; - to ensure availability of civil protection resources by working with Member States on filling gaps in resources availability; - developing a modular approach with Member States, for example ensure that pre-designated teams and equipment are on call; - organising transportation of resources, when needed, or at least assuring financial compensation; - to handle all aspects of communication between the many different actors involved in an emergency, including: liasing with the local emergency management centres, etc., to coordinate and ensure the arrival of assistance (this would include the many details of such work, from landing rights for aircraft to logistical details for intervention teams); issuing full and regular information on the situation and developments; - to manage contracts and organise finances. |

Total | 22 |

8.2.3. Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)

ٱ Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended

ٱ Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n

ٱ Posts to be requested in the next APS/PDB procedure

ٱ Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)

ٱ Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

Officials and temporary staff (XX 01 01) | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 |

Staff financed by Art XX 01 02 ) |

Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount) | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 |

Calculation– Officials and Temporary agents: Each FTE rated at 108.000€ per FTE (47 staff)

8.2.6. Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

| 2007

|2008

|2009

|2010 |2011 |2012 |2013 |TOTAL

| | XX 01 02 11 01 – Missions |0,080 |0,080 |0,080 |0,080 |0,080 |0,080 |0,080 |0,560 | | XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences |0,360 |0,360 |0,360 |0,360 |0,360 |0,360 |0,360 |2,520 | | XX 01 02 11 03 – Committees |0,300 |0,300 |0,300 |0,300 |0,300 |0,300 |0,300 |2,100 | | XX 01 02 11 04 – Studies & consultations |0,150 |0,150 |0,150 |0,150 |0,150 |0,150 |0,150 |1,050 | | XX 01 02 11 05 - Information systems |0,225 |0,225 |0,225 |0,225 |0,225 |0,225 |0,225 |1,575 | | 2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11) |1,115 |1,115 |1,115 |1,115 |1,115 |1,115 |1,115 |7,805 | | 3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line) | | | | | | | | | |XX.010301.03 Equipment of the Data Centre |0,030 |0,030 |0,030 |0,030 |0,030 |0,030 |0,030 |0,210 | |XX.010301.04 Services and operating expenditure of the Data Centre |0,045 |0,045 |0,045 |0,045 |0,045 |0,045 |0,045 |0,315 | | 3. Total Other expenditure of an administrative nature |0,075 |0,075 |0,075 |0,075 |0,075 |0,075 |0,075 |0,525 | | Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount) |1,190 |1,190 |1,190 |1,190 |1,190 |1,190 |1,190 |8,330 | |

Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount

Missions in 2007: 80 missions x €1,000 = 80,000

Meetings in 2007: 12 meetings with 30 participating countries x €1,000 = 360,000

Committees in 2007: 10 committee meetings with 30 countries x €1,000 = 300,000

Studies and consultations: 1 study x €150,000 = 150,000

Information systems: 300.000 € per year. The costs included here relate to the hosting of the CECIS by the Commission, as well as to the purchase and maintenance of IT and communication tools necessary to make the Monitoring and Information Centre (MIC) fully operational. The MIC is a crisis centre linking the national civil protection centres, hosted and operated within the premises of the Commission. It is managed directly by the Commission and aims at supporting and facilitating the mobilisation of civil protection assistance in the event of major disasters. To perform its general functions, as set out in Council Decision 2001/792, the MIC needs to receive alerts of all disasters immediately and needs to be in a position to quickly assess and analyse its possible impact. This requires the use of advanced information systems, including geographic information systems, and communication tools, linking the MIC to all existing disaster alert systems. Softwares, IT applications and communication tools are needed to support the MIC’s general functioning and ensure full interoperability with early warning and disaster alert systems.

[1] Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7).

[2] GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.

[3] GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

[7] GU L [...] del [...], pag. [...].

[8] GU L [...] del [...], pag. [...].

[9] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[10] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1

[11] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[12] GU C 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[13] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[14] Differentiated appropriations

[15] Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA

[16] Differentiated appropriations

[17] Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA

[18] Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.

[19] If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point

[20] Based on an estimated number of 10 disasters per year within the EU and the participating countries and an estimated average of 7-8 experts per disaster.

[21] Based on an estimated number of 6 flights per disaster and the financial data provided in the study ”Survey of the needs and existing markets in the field of air transport for members of Community intervention teams” of October 2004.

[22] Based on estimated number of 10 disasters per year. The available budget will allow financing transportation in 4 of these disasters.

[23] In the future, the Commission will continue to finance the general training courses in the framework of the Mechanism. In addition, it will finance specific training courses for specific experts or on specific issues

[24] Includes studies, surveys, modelling, scenario building and contingency planning; capacity building assistance; demonstration projects; technology transfer; awareness and dissemination actions; communication actions; provision of adequate means and equipment and monitoring assessment and evaluation.

[25] Cost of which is NOT covered by the reference amount

[26] Cost of which is NOT covered by the reference amount

[27] Cost of which is included within the reference amount


52005PC0113

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi {SEC (2005) 439 } /* COM/2005/0113 def. - CNS 2005/0052 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 6.4.2005

COM(2005) 113 definitivo

2005/0052 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi

(presentata dalla Commissione) {SEC (2005) 439 }

RELAZIONE

1. Contenuto della proposta

- Motivi e obiettivi della proposta

Nella comunicazione sulle prospettive finanziarie adottata il 14 luglio 2004, la Commissione ha invocato un intervento su scala europea inteso a garantire una risposta comune, efficiente e coordinata, alle situazioni di emergenza determinate da cause diverse. L’azione dovrebbe riguardare sia interventi di solidarietà che di risposta rapida, con misure che consentano di reagire immediatamente e di prestare soccorsi subito dopo una crisi grave.

La presente proposta si prefigge di sviluppare l’aspetto riguardante la risposta rapida dell’approccio integrato proposto dalla Commissione, al fine di fornire l’aiuto finanziario della Comunità a sostegno e integrazione delle attività degli Stati membri finalizzate alla protezione delle persone, dell’ambiente e dei beni, e dare così un contributo all’efficacia dei sistemi per la preparazione e la risposta in caso di emergenze gravi, a prescindere dalle cause che le determinano. Lo strumento intende anche sostenere le attività di preparazione e risposta alle conseguenze sulla salute pubblica derivanti dalle emergenze gravi.

La parte dell’approccio riguardante la solidarietà viene sviluppata nell’ambito di una proposta complementare relativa ad un fondo di solidarietà dell’Unione europea.

- Contesto generale

Sono molti gli eventi che possono causare emergenze gravi, con conseguenze effettive o potenziali sulle persone, sui beni e sull’ambiente nel senso più ampio del termine. Emergenze di questa entità possono essere provocate da numerosi fattori e soggetti visto che possono derivare dall’azione umana – ad esempio la gestione di impianti industriali o atti terroristici - oppure da fenomeni naturali come terremoti, inondazioni, uragani e altro.

In situazioni di crisi di questo genere gli operatori della protezione civile hanno dimostrato di svolgere un ruolo determinante intervenendo con estrema rapidità dopo un’emergenza grave e contribuendo a gestirne e alleviarne le conseguenze, riducendo così le perdite di vite umane, il numero dei feriti e i danni ambientali, economici e materiali.

L’efficacia di un intervento di risposta rapida dipende in larga parte da ciò che stato realizzato in anticipo per la preparazione dei mezzi e delle attrezzature adeguati da inviare sul posto e intervenire. Da questo si evince la necessità di riservare all’aspetto della preparazione tutta l’attenzione che merita e fornire il supporto adeguato.

L’efficacia e l’efficienza dei soggetti che operano nella protezione civile all’interno dei vari Stati membri non potranno che aumentare se si provvederà a mettere in comune le rispettive risorse e a rafforzare l’assistenza reciproca. Un’azione concertata avrebbe inoltre benefici anche per le persone e le comunità locali colpite dalle emergenze gravi.

La Comunità può legittimamente svolgere una funzione in un simile contesto, essendo in grado di operare e intervenire oltre i confini di uno Stato specifico. A tal fine nel 2001 stato istituito un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile[1]. Il meccanismo agevola la prestazione dei soccorsi in caso di emergenze gravi che possono richiedere un intervento urgente di risposta con la mobilitazione di squadre di intervento, di esperti e di altre risorse, a seconda dei casi, attraverso una struttura rafforzata di protezione civile della Comunità costituita da un Centro di informazione e monitoraggio e da un sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze. Il meccanismo offre anche la possibilità di raccogliere informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze, di ritrasmettere tali informazioni a tutti gli Stati membri e di condividere gli insegnamenti tratti dagli interventi.

La possibilità di offrire un sostegno finanziario della Comunità, che di per sé non una novità (cfr. sotto), rappresenta chiaramente un utile contributo della Comunità alle operazioni e agli interventi degli operatori della protezione civile, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà (cfr. sotto).

- Disposizioni vigenti nelle materie oggetto della proposta

La Comunità ha sviluppato una serie di misure e azioni nel settore della protezione civile, istituite più precisamente:

i) nella decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d’azione comunitario a favore della protezione civile (il programma doveva concludersi alla fine del 2004 ma stato prorogato fino alla fine del 2006)[2];

ii) nella decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile[3].

Il primo strumento/programma ha una scadenza specifica (proseguirà fino al 2006) ed corredato di bilanci specifici pluriennali. Il secondo, invece, non uno strumento finanziario, in quanto istituisce obblighi per gli Stati membri e la Commissione.

Una volta adottata, la presente proposta costituirà la nuova base giuridica che consentirà di erogare un sostegno finanziario comunitario agli interventi e alle misure di protezione civile riguardanti il settore della preparazione e della risposta rapida.

A tal fine la proposta si rifà agli strumenti esistenti, pur ampliando e definendo più precisamente le azioni che possono beneficiare di un finanziamento. Nell’ambito della proposta può essere finanziato un ampio ventaglio di azioni nel campo della preparazione e della risposta rapida: lo strumento che viene istituito potrebbe infatti finanziare interventi che abbracciano l’assistenza alla creazione di capacità, i progetti di dimostrazione, le azioni di sensibilizzazione e divulgazione fino ad attività di formazione ed esercitazione, distacco e invio di esperti e mobilitazione in tempi rapidi di mezzi ed attrezzature adeguati. È stata inoltre riservata un’attenzione particolare a individuare le azioni di supporto logistico, come sistemi e strumenti di comunicazione sicuri, che si rivelano necessarie per realizzare adeguatamente interventi di risposta rapida.

Poiché le attività del meccanismo comunitario di protezione civile realizzate all’esterno dell’UE rientrano nello strumento sulla stabilità, lo strumento proposto in questa sede riguarda le attività svolte all’interno dell’UE e nei paesi aderenti al meccanismo.

Inoltre, tenuto conto dell’evoluzione del quadro normativo comunitario nel settore, la proposta integra nuove disposizioni riguardanti il monitoraggio delle azioni finanziate, al fine di garantire una solida gestione finanziaria dello strumento e altre misure per garantire un’adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità.

- Coerenza con altre politiche e obiettivi dell’Unione

In una certa misura la proposta si basa su strumenti di orientamento politico già esistenti, che comunque devono essere integrati essendo limitati nel tempo. Insieme al nuovo fondo di solidarietà dell’Unione europea, il cui ambito di applicazione stato esteso a tutte le emergenze gravi a prescindere dalla causa, la proposta colma una lacuna dell’attuale normativa e consente di realizzare un’azione comunitaria generale per reagire ad emergenze gravi e a situazioni di crisi.

Si tentato, in particolare, di evitare di ripetere azioni già svolte nell’ambito di altre politiche e strumenti comunitari. La coerenza con le altre politiche comunitarie, soprattutto nei settori della giustizia, libertà e sicurezza e delle relazioni esterne, garantita da varie disposizioni che, ad esempio, definiscono con chiarezza il campo di applicazione dello strumento ed escludono il doppio finanziamento.

2. Consultazione DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DI IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Periodicamente sono state effettuate valutazioni delle iniziative che la Comunità ha intrapreso in questo settore in passato o che sono ancora in corso, in stretta consultazione con i soggetti interessati degli Stati membri. Tutte hanno dato esito positivo.

Avendo riconosciuto il lavoro svolto nell’ambito del meccanismo comunitario, il Consiglio europeo e il Consiglio dell’UE hanno ripetutamente invitato la Commissione a proseguire e intensificare le attività in questo campo. Da parte sua, il Parlamento europeo ha invocato un ulteriore rafforzamento della cooperazione a livello di protezione civile.

- Raccolta e utilizzazione dei pareri degli esperti

Non stato necessario consultare esperti esterni.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle azioni proposte

La proposta finalizzata a istituire uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi, che dovrebbe servire a predisporre e mettere in atto misure comunitarie di protezione civile, contribuendo così ad aumentare l’efficacia dei sistemi di preparazione e risposta ad emergenze gravi.

La proposta contiene disposizioni conformi alla natura prevalentemente finanziaria dello strumento e stabilisce pertanto norme e procedure su aspetti quali gli obiettivi specifici che potrebbero essere realizzati grazie ai finanziamenti dello strumento, le azioni che possono essere finanziate, i beneficiari, le misure finanziarie e di attuazione, il monitoraggio, la tutela degli interessi finanziari della Comunità e le disposizioni istituzionali del caso.

- Base giuridica

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera u) del trattato che istituisce la Comunità europea, l’azione della Comunità comporta misure in materia di protezione civile.

L’intervento della protezione civile riguarda anche l’emergenza radioattiva: per questo necessario fondare la presente proposta anche sul trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (trattato Euratom).

Poiché nel trattato che istituisce la Comunità europea e nel trattato Euratom manca una base giuridica specifica per la protezione civile, la presente proposta si basa, rispettivamente, sugli articoli 308 e 203 dei trattati citati.

Queste due basi giuridiche sono compatibili e possono essere combinate perché istituiscono la stessa procedura decisionale.

- Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà applicabile perché la proposta non riguarda azioni che rientrano nella competenza esclusiva della Comunità.

La proposta giustificata alla luce del principio di sussidiarietà nella misura in cui gli obiettivi non possono essere raggiunti adeguatamente dagli Stati membri e l’azione comunitaria può realizzarli meglio.

Gli Stati membri non possono, da soli, conseguire adeguatamente gli obiettivi della proposta per i motivi illustrati di seguito.

Quando c’ un’emergenza necessario reagire tempestivamente per combatterne le conseguenze. Ma nessun paese preparato ad affrontare tutte le situazioni di questo genere che possono verificarsi. È pertanto più efficiente ed efficace sotto il profilo economico affidarsi all’assistenza offerta da altri Stati.

Il nuovo strumento consentirà, tra l’altro, agli Stati membri di intervenire in caso di emergenze gravi e situazioni di crisi anche quando i mezzi di cui dispongono non sono sufficienti. In genere gli Stati non dimensionano i mezzi e le attrezzature di risposta rapida in base allo scenario peggiore possibile, perché questo andrebbe ben oltre le loro capacità finanziarie. (È difficile, infatti, creare e mantenere operative tutto l’anno squadre di vaste dimensioni e un numero rilevante di attrezzature d’intervento pesanti come aerei per la lotta agli incendi, quando le emergenze gravi, e soprattutto alcune, sono abbastanza rare, ma con conseguenze disastrose, o si producono solo durante un periodo di tempo limitato nell’arco dell’anno.)

Analogamente, se lo Stato membro che chiede l’assistenza non sufficientemente preparato per garantire una risposta adeguata ad un’emergenza grave perché mancano risorse, potrebbe avvalersi del sostegno messo a disposizione dallo strumento e completare così la propria preparazione.

L’azione comunitaria riuscirà a realizzare meglio gli obiettivi fissati nella proposta per i seguenti motivi.

La cooperazione a livello comunitario, nella misura in cui sostiene e integra le politiche nazionali in materia di protezione civile, contribuirà a rendere queste ultime più efficaci; il fatto di mettere in comune le esperienze e garantire l’assistenza reciproca servirà a contenere il numero di vittime e feriti e ad arginare i danni materiali, economici ed ambientali nell’insieme della Comunità, rendendo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà.

La risposta rapida interviene dopo una richiesta di assistenza dello Stato membro (o di un altro Stato partecipante) che attiva il meccanismo istituito dalla decisione 2001/792/CE. L’invio di tale richiesta indica che il paese colpito dall’emergenza ritiene di doversi avvalere del coordinamento comunitario e dell’assistenza reciproca di altri Stati membri (e Stati che partecipano al meccanismo).

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà posto che l’azione della Comunità intende integrare le capacità nazionali, non sostituirsi ad esse.

- Principio di proporzionalità

La proposta conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti.

Lo strumento principalmente vantaggioso per i soggetti impegnati nella protezione civile, che riceveranno un sostegno finanziario. Le procedure e gli obblighi imposti ai beneficiari sono limitati allo stretto necessario per garantire una gestione finanziaria legittima e solida e non vengono imposti altri obblighi oltre a quelli già previsti dalla normativa comunitaria applicabile (cioè il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee). Il monitoraggio e la tutela degli interessi finanziari della Comunità sono tuttavia richiesti in ogni caso.

L’onere amministrativo per la Comunità e le amministrazioni nazionali limitato e non va oltre quanto necessario affinché la Commissione possa esercitare la responsabilità generale che le compete per l’esecuzione del bilancio comunitario. A titolo di esempio, non previsto alcun formato specifico per la presentazione delle domande di finanziamento (e in questo si va oltre quanto indicato nel regolamento finanziario).

Si inoltre provveduto a garantire che le procedure da seguire nel corso di un intervento di risposta rapida in caso di emergenza grave consentano la flessibilità necessaria per intervenire con urgenza.

- Scelta degli strumenti

Lo strumento proposto il regolamento.

Uno strumento diverso non sarebbe opportuno visto che alcuni obblighi previsti dalla proposta, per la loro natura e contenuto particolari, possono essere attuati solo attraverso uno strumento giuridico direttamente applicabile.

4. Incidenza sul bilancio

Lo strumento proposto finalizzato a finanziare attività di protezione civile a livello di preparazione e risposta rapida.

Per quanto riguarda l’aspetto della preparazione dovrebbero essere finanziate le azioni seguenti:

- formazione, esercitazioni, workshop, scambio di personale ed esperti, per un totale stimato compreso tra 8,665 e 12,915 mio EUR l’anno;

- creazione e mantenimento di sistemi e strumenti di comunicazione sicuri, per un totale stimato di 1 mio EUR l’anno;

- studi, indagini, modelli, sviluppo di scenari e stesura di piani di emergenza, assistenza allo sviluppo di capacità, progetti di dimostrazione, trasferimento tecnologico, attività di sensibilizzazione e divulgazione, attività di comunicazione, fornitura di mezzi e attrezzature adeguati, monitoraggio e valutazioni, per un importo variabile tra 2,635 e 3,875 mio EUR l’anno.

Il finanziamento annuo stimato nel settore della preparazione ammonta a 12,3-17,79 mio EUR. Le stime si basano sul costo delle azioni realizzate in questo campo nel 2004/2005.

Per quanto riguarda la risposta rapida, nell’ambito dello strumento dovrebbero essere finanziate le seguenti azioni:

- trasporto e supporto logistico per esperti, funzionari di collegamento, osservatori, squadre di intervento, attrezzature e infrastrutture mobili: finanziamento stimato compreso tra 2,4 e 6 mio EUR l’anno;

- mobilitazione e invio in missione di esperti, funzionari di collegamento e osservatori: finanziamento stimato di 0,3-0,4 mio EUR l’anno;

- mobilitazione con brevissimo preavviso di mezzi e attrezzature adeguati: totale massimo stimato di 4,81 mio EUR l’anno.

Il finanziamento annuo stimato per la risposta alle catastrofi ammonta a un importo variabile tra 2,7 e 11,21 mio EUR. Le stime si basano sul costo delle azioni realizzate in questo campo nel 2004/2005.

Il bilancio annuo complessivo stimato dello strumento pertanto compreso tra 15 e 29 mio EUR.

È inoltre opportuno destinare 1 mio EUR l’anno per il finanziamento delle azioni di assistenza tecnica previste dallo strumento. L’importo stimato complessivo sale pertanto a 173 mio EUR per i 7 anni di durata dello strumento.

2005/0052 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE, Euratom) n. …/…

del/dell’…

che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Parlamento europeo[5],

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del trattato che istituisce la Comunità europea, l’azione della Comunità comporta misure in materia di protezione civile.

(2) A tal fine, con decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio[6] stato creato un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile.

(3) È necessario istituire uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi inteso a fornire sostegno finanziario, per contribuire ad aumentare l’efficacia dei sistemi di preparazione e risposta rapida alle emergenze gravi, in particolare nell’ambito della decisione 2001/792/CE.

(4) Il presente strumento darà maggiore visibilità alla solidarietà espressa dalla Comunità nei confronti dei paesi colpiti da emergenze gravi, favorendo l’assistenza reciproca attraverso la mobilitazione dei mezzi d’intervento degli Stati membri.

(5) Le emergenze gravi possono essere causate da catastrofi naturali, disastri industriali e tecnologici o da atti terroristici.

(6) Il presente strumento deve anche dare un contributo alla preparazione e alla capacità di risposta rapida della Comunità al fine di affrontare le conseguenze per la salute pubblica derivanti dalle emergenze gravi senza tuttavia incidere sulle azioni e sulle misure di cui alla decisione […]/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per la tutela della salute e dei consumatori (2007-2013)[7].

(7) Per coerenza, opportuno che le azioni di risposta rapida realizzate al di fuori della Comunità siano disciplinate dal regolamento (CE) n. […]/2005 del Consiglio del […] che istituisce uno strumento per la stabilità[8]. Per lo stesso motivo, le azioni che rientrano nel campo di applicazione della decisione […]/2005 del Consiglio che istituisce il programma specifico “Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo” o relative al mantenimento dell’ordine pubblico, al rispetto della legge e alla salvaguardia della sicurezza interna non devono essere trattate dallo strumento.

(8) Per garantire un funzionamento efficace dello strumento opportuno che le azioni finanziate siano potenzialmente in grado di dare un contributo tangibile e tempestivo alla preparazione e alla risposta rapida alle emergenze gravi. È pertanto necessario definire criteri per valutare tale potenziale.

(9) L’aggiudicazione di contratti di appalto pubblico e la concessione di sovvenzioni in virtù del presente regolamento devono essere conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[9]. Vista la specificità degli interventi di protezione civile opportuno che possano essere concesse sovvenzioni anche alle persone fisiche.

(10) Al fine di aumentare l’efficienza e l’efficacia dello strumento deve essere consentita la partecipazione di paesi terzi.

(11) Per rafforzare la capacità della Commissione di verificare l’applicazione del presente regolamento, deve essere possibile finanziare, su iniziativa della Commissione, le spese connesse alle attività di monitoraggio, controllo, verifica contabile e valutazione finalizzate a tale scopo.

(12) Occorre prevedere disposizioni opportune per monitorare adeguatamente la realizzazione delle azioni finanziate dallo strumento.

(13) Occorre inoltre adottare misure appropriate per evitare irregolarità e frodi e prendere i provvedimenti necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità[10] e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità[11].

(14) L’applicazione del presente regolamento deve formare oggetto di periodiche valutazioni.

(15) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[12].

(16) Alla luce della portata e degli effetti delle azioni che verranno finanziate dallo strumento, tenuto conto dei benefici derivanti dall’esecuzione del presente regolamento in termini di riduzione delle perdite di vite umane, del numero dei feriti, dei danni ambientali, economici e materiali, gli obiettivi dell’azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono pertanto essere realizzati meglio a livello comunitario. La Comunità può pertanto adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato CE. In base al principio di proporzionalità di cui a detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(17) Il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica non prevedono, ai fini dell’adozione del presente regolamento, altri poteri se non quelli di cui, rispettivamente, all’articolo 308 e all’articolo 203,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi (di seguito “lo strumento”) destinato a sostenere ed integrare le attività degli Stati membri finalizzate alla protezione delle persone, dell’ambiente e dei beni in caso di emergenza grave.

Il regolamento istituisce norme per la concessione di un aiuto finanziario, nell’ambito dello strumento, destinato ad azioni che migliorino il grado di preparazione della Comunità alle emergenze gravi.

Il regolamento prevede inoltre disposizioni specifiche per la concessione di un sostegno finanziario al fine di agevolare una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza grave.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alla preparazione alle emergenze gravi, a prescindere dalla natura delle stesse.

Il regolamento applicabile anche alla gestione delle conseguenze immediate di un’emergenza grave che avvenga all’interno della Comunità e nei paesi che partecipano al meccanismo comunitario istituito dalla decisione 2001/792.

Il regolamento si applica inoltre alla preparazione e risposta rapida alle conseguenze delle emergenze gravi in termini di salute pubblica.

2. Il presente regolamento non si applica:

(a) alle azioni che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. […]/2005;

(b) alle azioni e alle misure che rientrano nel campo di applicazione della decisione […]/2005;

(c) alle azioni che rientrano nel campo di applicazione della decisione […]/2005 o relative al mantenimento dell’ordine pubblico, al rispetto della legge e alla salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(1) “emergenza grave”, qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze negative sulle persone, sui beni o sull’ambiente e che possa determinare una richiesta di assistenza;

(2) “risposta rapida”, qualsiasi azione adottata durante o dopo un’emergenza grave per affrontarne le conseguenze immediate;

(3) “preparazione”, qualsiasi azione adottata in anticipo per garantire un’efficace risposta rapida.

Arti colo 4

Azioni ammissibili

Le seguenti azioni possono beneficiare del sostegno finanziario nell’ambito dello strumento:

(1) studi, indagini, modelli, sviluppo di scenari e stesura di piani di emergenza;

(2) assistenza allo sviluppo di capacità;

(3) formazione, esercitazioni, workshop, scambio di personale ed esperti;

(4) progetti di dimostrazione;

(5) trasferimento tecnologico;

(6) attività di sensibilizzazione e divulgazione;

(7) attività e misure di comunicazione finalizzate a promuovere la visibilità della risposta europea;

(8) fornitura di mezzi e attrezzature adeguati;

(9) creazione e mantenimento di sistemi e strumenti di comunicazione sicuri;

(10) monitoraggio e valutazioni;

(11) trasporto e relativo supporto logistico per esperti, funzionari di collegamento, osservatori, squadre di intervento, attrezzature e infrastrutture mobili;

(12) mobilitazione e invio in missione di esperti, funzionari di collegamento e osservatori;

(13) mobilitazione con brevissimo preavviso di mezzi e attrezzature adeguati;

(14) allestimento e trasporto di laboratori mobili, infrastrutture mobili ad alta sicurezza e materiale medico di protezione.

Articolo 5

Criteri

La decisione di concedere o meno un aiuto finanziario nell’ambito dello strumento ad una determinata azione tiene conto, in primo luogo, delle potenzialità di quest’ultima di apportare un contributo tangibile e tempestivo alla realizzazione di uno dei seguenti obiettivi:

(1) elaborare strategie e sviluppare procedure e sistemi per valutare la necessità di allestire mezzi ed attrezzature adeguati da utilizzare rapidamente in caso di emergenza grave e per promuovere tale allestimento;

(2) istituire meccanismi e procedure per il trasferimento dei mezzi e delle attrezzature necessari agli Stati membri e alle organizzazioni internazionali che ne facciano richiesta;

(3) garantire la disponibilità di mezzi e attrezzature adeguati di protezione contro le conseguenze delle emergenze gravi;

(4) incentivare una cooperazione operativa tempestiva ed efficace tra i servizi nazionali di protezione civile;

(5) incentivare, promuovere e sostenere lo scambio di know-how e di esperienze sulla gestione delle conseguenze immediate delle emergenze gravi e lo scambio delle tecnologie necessarie;

(6) mettere a disposizione in tempo reale competenze specifiche in caso di emergenze gravi;

(7) potenziare e agevolare la disponibilità e il trasporto di squadre e attrezzature;

(8) agevolare l’assistenza e la risposta alle emergenze riguardanti la salute pubblica;

(9) garantire la disponibilità e il trasporto di laboratori mobili e di strutture mobili ad alta sicurezza.

Articolo 6

Beneficiari

Il sostegno finanziario di cui al presente regolamento può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato.

Articolo 7

Tipologie di intervento e procedure di esecuzione

1. Il sostegno finanziario di cui al presente strumento può essere erogato sotto forma di sovvenzioni o di contratti di appalto pubblico a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in seguito “il regolamento finanziario”.

2. Per le sovvenzioni, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali nei quali sono definiti gli obiettivi, il calendario dell’invito o degli inviti a presentare proposte, l’importo indicativo, la percentuale massima di finanziamento e i risultati attesi.

3. Nel caso degli appalti pubblici, i contratti sono inclusi nei programmi di lavoro annuali, compresi i contratti tipo ai fini della mobilitazione dei mezzi necessari per l’attuazione delle azioni di risposta rapida.

4. I programmi di lavoro annuali sono adottati conformemente alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

5. Il bilancio stanziato per lo strumento eseguito centralmente dalla Commissione e direttamente dai suoi servizi, a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Articolo 8

Partecipazione di paesi terzi

Gli Stati che non sono membri dell’Unione europea possono partecipare al presente strumento qualora gli accordi e le procedure lo consentano.

Articolo 9

Complementarità tra strumenti finanziari

1. Le attività finanziate in virtù del presente strumento non possono ricevere assistenza da altri strumenti finanziari della Comunità.

I richiedenti il sostegno finanziario nell’ambito del presente strumento e i beneficiari di tale sostegno forniscono alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti da altre fonti, compreso il bilancio comunitario, e sulle richieste di finanziamento in corso.

2. Occorre ricercare sinergie e complementarità con altri strumenti dell’Unione europea o della Comunità.

Articolo 10

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, lo strumento può anche finanziare spese relative alle attività di monitoraggio, controllo, verifica contabile e valutazione direttamente necessarie per l’applicazione del presente regolamento.

Vi rientrano, in particolare, le spese per studi, riunioni, attività informative, pubblicazioni, spese per le reti informatiche (e le apparecchiature connesse) finalizzate allo scambio di informazioni e ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa cui la Commissione debba eventualmente fare ricorso per l’attuazione del presente regolamento.

Le spese di cui al primo e al secondo comma non possono superare il 4% del bilancio.

2. Il bilancio relativo alle azioni di cui al paragrafo 1 eseguito centralmente dalla Commissione e direttamente dai suoi servizi, a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Articolo 11

Monitoraggio

1. Fatti salvi i controlli contabili eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con gli organi o con i competenti servizi nazionali di controllo contabile a norma dell’articolo 248 del trattato CE o dell’articolo 160, lettera c), del trattato Euratom e delle ispezioni effettuate a norma dell’articolo 279, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE o dell’articolo 183, paragrafo 1, lettera b), del trattato Euratom, i funzionari o altri agenti della Commissione possono controllare in loco le azioni finanziate dal presente regolamento, anche mediante controlli a campione.

2. I contratti e le sovvenzioni conclusi in forza del presente regolamento prevedono in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi rappresentanti autorizzati) e l’esecuzione di controlli contabili da parte della Corte dei conti, se necessario effettuati in loco, a norma delle disposizioni del regolamento finanziario.

3. I beneficiari del sostegno finanziario tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l’azione interessata per un periodo di cinque anni dopo l’ultimo pagamento relativo a quest’ultima.

4. Se necessario, in base ai risultati dei controlli a campione di cui al paragrafo 1, la Commissione rettifica l’entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

5. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano state eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento finanziario.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[13].

2. Per le azioni comunitarie finanziate nell’ambito del presente strumento, in caso di violazione di una disposizione di diritto comunitario o di qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale sottoscritto nell’ambito del presente strumento derivante da un atto o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, a causa di una spesa indebita, si applicano i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio.

3. La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione qualora accerti l’esistenza di irregolarità, inclusa l’inosservanza del presente regolamento o della singola decisione o del contratto ai sensi dei quali concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza il previo consenso scritto della Commissione, ad un’azione siano state apportate modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

5. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (“il comitato”).

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 1999/468/CE fissato in tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Valutazione

1. Le azioni finanziate dal presente strumento sono oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguirne l’attuazione.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le seguenti relazioni:

(a) entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi connessi all’applicazione del presente regolamento;

(b) entro il 31 dicembre 2011, una comunicazione sull’opportunità di proseguire l’applicazione del presente regolamento;

(c) entro il 31 marzo 2015, una relazione di valutazione a posteriori.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL

Proposal for a Council Regulation establishing a Rapid Response and Preparedness Instrument for major emergencies

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities:

07 03 – Environmental programmes and projects.

More specifically, the proposal relates to civil protection: preparedness and response to disasters.

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B..A lines)) including headings :

07 03 06 01: Community action programme in the field of civil protection. This also includes expenditure actions in the framework of the Community civil protection Mechanism.

07 03 09: Community cooperation in the field of marine pollution

3.2. Duration of the action and of the financial impact: 2007-2013.

3.3. Budgetary characteristics ( add rows if necessary ) :

Budget line | Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |

07 03 06 01 | Non-comp | Diff[14]/ [15] | NO | YES– [contribution by EEA countries (Liechtenstein, Iceland and Norway)] | /NO – [contribution by Bulgaria and Romania] | No 3 |

07 03 09 | Non-comp | Diff[16]/ [17] | NO | YES– [contribution by EEA countries (Liechtenstein, Iceland and Norway)] | NO | No 3 |

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places) |

Total number of human resources | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

5.1. Need to be met in the short or long term

The general objective of the proposal is to support and complement the efforts of Member States in the field of rapid response and preparedness, in particular in the context of the Community Civil Protection Mechanism. The following specific needs are targeted:

- the need to ensure a strong, effective and well-coordinated European response by the Community Civil Protection Mechanism to major disasters;

- the need to improve preparedness for emergencies , i.a. through the implementation of a more robust training system that enables national professionals to participate effectively in European interventions in the framework of the Community Civil Protection Mechanism;

- the need to improve the interoperability of means and systems, including civil-military interoperability, i.a. through simulations exercises and by developing strategies for improved interoperability;

- the need to ensure greater availability of civil protection resources for European assistance by working with Member States on establishing scenarios, developing assistance modules and filling gaps in resources availability (e.g., standby arrangements);

- the need to improve awareness and information to the public on risks, risk management and the appropriate behaviour in case of emergencies;

- the need to strengthen the analytical, assessment and operational planning capacity of the Monitoring and Information Centre so as to enable it to respond more rapidly and effectively to disasters;

- the need to strengthen on site coordination of assistance and to ensure better integration of military resources in civil protection interventions;

- the need to enhance communication and coordination between the many different actors involved in emergency response;

- the need to ensure better visibility of European assistance, i.a. through common insignia for on site personnel;

- the need to enhance the transportation capacity for European assistance in order to maximise the impact of European interventions in countries affected by disaster;

- the need to strengthen the logistical base of the Monitoring and Information Centre, allowing it to hire equipment that is necessary to ensure a rapid response.

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

European cooperation in this field allows Member States to pool resources and efforts on a larger European scale, in a collective effort to maximise the protection of people, property and the environment in the event of major disasters.

When disaster strikes within the EU, the authorities of the affected Member States can benefit from immediate and tangible assistance through the Community Civil Protection Mechanism.

The proposal is also aimed at improving the effectiveness of assistance in response to disasters. Improving the Mechanism and building a more robust rapid reaction capability allows the Union to express its solidarity with those affected by disasters.

5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

The objectives are set out in the draft Regulation. They contribute to the Commission’s overall policy of enhancing security of EU citizens and showing solidarity with those affected by disasters.

Response to disasters

The specific objectives of actions in this area are to mobilise expertise, to facilitate transportation and associated logistical support and to mobilise equipment and means.

The actions will result in:

- The sending of experts in case of disasters to assist the affected country in the assessment of the needs on site and to liaise with the competent authorities of the affected country;

- Transportation of European civil protection assistance in the event of disasters as well as associated logistical support;

- The mobilisation of equipment and means.

Relevant indicators are the delivery of European assistance in case of disasters, its positive impact on the immediate consequences, its timeliness and effectiveness.

Preparedness

Preparedness actions encompass all activities and measures taken in advance, within the EU and the participating countries, to ensure effective rapid response and to mitigate the adverse consequences of disasters.

They will ensure the following concrete results (per year):

- training courses (including general training courses in the context of the Mechanism as well as training courses focusing on specific issues or for a specialised audience) to provide experts and team leaders with the knowledge and tools needed to participate effectively in Community interventions and to develop a common European intervention culture;

- command post exercises and full-scale exercises to test interoperability, train civil protection officials and create a common intervention culture;

- the exchange of experts to enhance understanding of European civil protection and to share information and experience;

- workshops to enhance information sharing and promote a common understanding of civil protection issues;

- projects, studies, surveys, modelling, scenario-building and contingency planning, capacity building assistance; demonstration projects; technology transfer; awareness and dissemination actions; communication actions; provision of adequate means and equipment and monitoring assessment and evaluation.

5.4. Method of Implementation (indicative)

Show below the method(s)[19] chosen for the implementation of the action.

X Centralised Management

X Directly by the Commission

ٱ Indirectly by delegation to:

ٱ Executive Agencies

ٱ Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

ٱ National public-sector bodies/bodies with public-service mission

ٱ Shared or decentralised management

ٱ With Member states

ٱ With Third countries

ٱ Joint management with international organisations (please specify)

Relevant comments:

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

6.2. Evaluation

6.3. Ex-ante evaluation

6.3.1. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

This proposal builds upon:

- the results of the Community civil protection Action Programme;

- the results of the Community civil protection Mechanism;

- the results of the Marine Pollution Community Framework;

- the Communication on reinforcing the civil protection capacity of the EU of 25 March 2004: COM(2004)200 final;

- on the experience gained in emergencies handled by the Mechanism in the past three years, and in particular on the evaluation made of the Community intervention following the floods in Central Europe (2002) and France (2003), the Prestige accident (2002), the forest fires in France and Portugal (2003, 2004) as well as various interventions outside the Union;

- on the EU Action Plan, adopted by the Council on 31 January 2005, in which it draws lessons from experience in South Asia for the future.

6.3.2. Terms and frequency of future evaluation

Actions receiving financial assistance under the Instrument shall be monitored regularly.

The Commission shall submit to the EP and the Council:

(a) and interim evaluation report no later than 31 December 2010;

(b) a communication on the continuation of this Regulation no later than 31 December 2011;

(c) an ex-post evaluation no later than 31 March 2015.

7. Anti-fraud measures

Potential beneficiaries and contractors shall comply with the provisions of the Financial Regulation and provide the evidence of their financial and legal soundness.

For grants, they are required to supply provisional statements of income and expenditure related to the project/activity for which funding is requested. Payments are made on the basis of the terms and conditions related to the grant agreement and on the basis of expenditure and income statements duly certified by the beneficiary and checked by the relevant service of the Commission. On the spot controls are also possible and beneficiaries are required to keep all details and supporting documents for a period of 5 years after the completion of the project.

8. DETAILS OF RESOURCES

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

- 8.2.2. Description of tasks deriving from the action

Civil protection policy

Types of post | Staff require-ments | Description of tasks |

Officials or Temporary staff | A B C | 7 3 | - to provide input to and follow up the inter-institutional processes on civil protection policy and related issues, such as terrorism (e.g., the Hague Programme); - to establish standard operating procedures with the military (e.g., EUMS) and to ensure appropriate liaison with the Civil-Military Cell; - to work closely with other Commission services (TREN, SANCO, JLS) on related policy issues and rapid alert systems; - to contribute to counter-terrorism issues, including the Security Research Programme and other security- and civil protection-related research programmes, and to liaise with DG JLS policies; - to develop policy initiatives on prevention, to promote horizontal action on prevention and to ensure an effective integration of disaster prevention in sectoral policies; - to finance and monitor projects promoting disaster prevention. |

Total | 10 |

Preparedness

Types of post | Staff require-ments | Description of tasks |

Officials or Temporary staff | A B C | 5 3 4 | - to implement a robust training system that enables civil protection professionals to participate effectively in European civil protection interventions: to develop and refine training curricula; to develop and organise training courses for specific target groups (e.g., assessment experts, volunteers, etc.) to develop and organise training course on specific issues; to develop training materials; - to run exercises to test procedures, systems and their interoperability; - to implement a system for the exchange of experts between national civil protection administrations; - to evaluate the responses to emergencies (“lessons learnt”) and bringing forward proposals for improvements; - to finance and monitor projects aimed at enhancing preparedness, including public information, and to ensure an effective and systematic follow-up to project results; - to develop strategies for the promotion of interoperability of systems and means, including civil-military interoperability; - to work closely with other Commission services (including JRC, INFSO, ENTR, JLS) on the development of early warning systems, emergency planning and coordinated alert systems for Europe. - to work with Member States to improve preparedness for emergencies, including developing early warning systems, emergency planning and coordinated alert systems; - to undertake awareness activities aimed at relevant authorities; - to enhance public information, in particular on risks and the appropriate behaviour in case of emergencies; - to enhance psycho-social aftercare for first responders and victims; - to manage contracts and organise financing related to preparedness. |

Total | 12 |

Monitoring and Information Centre

Types of post | Staff require-ments | Description of tasks |

Officials or Temporary staff | A B C | 5 12 5 | - to ensure the smooth operation of the Monitoring and Information Centre; - to ensure a genuine “around the clock” duty system, thus assuring immediate reaction to emergencies, with sufficient staff as back-up to ensure adequate staffing at all stages of an event; - to prepare templates, manuals of procedures, mailing lists and technical infrastructure for emergency interventions; - to implement and maintain CECIS, to manage databases, and provide IT assistance; - to receive, maintain and analyse updates of the military database; - to coordinate with ARGUS and the Central Crisis Centre; - to establish scenarios and the likely resources required for various types of disasters; - to ensure availability of civil protection resources by working with Member States on filling gaps in resources availability; - developing a modular approach with Member States, for example ensure that pre-designated teams and equipment are on call; - organising transportation of resources, when needed, or at least assuring financial compensation; - to handle all aspects of communication between the many different actors involved in an emergency, including: liasing with the local emergency management centres, etc., to coordinate and ensure the arrival of assistance (this would include the many details of such work, from landing rights for aircraft to logistical details for intervention teams); issuing full and regular information on the situation and developments; - to manage contracts and organise finances. |

Total | 22 |

8.2.3. Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)

ٱ Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended

ٱ Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n

ٱ Posts to be requested in the next APS/PDB procedure

ٱ Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)

ٱ Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

Officials and temporary staff (XX 01 01) | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 |

Staff financed by Art XX 01 02 ) |

Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount) | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 |

Calculation– Officials and Temporary agents: Each FTE rated at 108.000€ per FTE (47 staff)

8.2.6. Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

| 2007

|2008

|2009

|2010 |2011 |2012 |2013 |TOTAL

| | XX 01 02 11 01 – Missions |0,080 |0,080 |0,080 |0,080 |0,080 |0,080 |0,080 |0,560 | | XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences |0,360 |0,360 |0,360 |0,360 |0,360 |0,360 |0,360 |2,520 | | XX 01 02 11 03 – Committees |0,300 |0,300 |0,300 |0,300 |0,300 |0,300 |0,300 |2,100 | | XX 01 02 11 04 – Studies & consultations |0,150 |0,150 |0,150 |0,150 |0,150 |0,150 |0,150 |1,050 | | XX 01 02 11 05 - Information systems |0,225 |0,225 |0,225 |0,225 |0,225 |0,225 |0,225 |1,575 | | 2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11) |1,115 |1,115 |1,115 |1,115 |1,115 |1,115 |1,115 |7,805 | | 3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line) | | | | | | | | | |XX.010301.03 Equipment of the Data Centre |0,030 |0,030 |0,030 |0,030 |0,030 |0,030 |0,030 |0,210 | |XX.010301.04 Services and operating expenditure of the Data Centre |0,045 |0,045 |0,045 |0,045 |0,045 |0,045 |0,045 |0,315 | | 3. Total Other expenditure of an administrative nature |0,075 |0,075 |0,075 |0,075 |0,075 |0,075 |0,075 |0,525 | | Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount) |1,190 |1,190 |1,190 |1,190 |1,190 |1,190 |1,190 |8,330 | |

Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount

Missions in 2007: 80 missions x €1,000 = 80,000

Meetings in 2007: 12 meetings with 30 participating countries x €1,000 = 360,000

Committees in 2007: 10 committee meetings with 30 countries x €1,000 = 300,000

Studies and consultations: 1 study x €150,000 = 150,000

Information systems: 300.000 € per year. The costs included here relate to the hosting of the CECIS by the Commission, as well as to the purchase and maintenance of IT and communication tools necessary to make the Monitoring and Information Centre (MIC) fully operational. The MIC is a crisis centre linking the national civil protection centres, hosted and operated within the premises of the Commission. It is managed directly by the Commission and aims at supporting and facilitating the mobilisation of civil protection assistance in the event of major disasters. To perform its general functions, as set out in Council Decision 2001/792, the MIC needs to receive alerts of all disasters immediately and needs to be in a position to quickly assess and analyse its possible impact. This requires the use of advanced information systems, including geographic information systems, and communication tools, linking the MIC to all existing disaster alert systems. Softwares, IT applications and communication tools are needed to support the MIC’s general functioning and ensure full interoperability with early warning and disaster alert systems.

[1] Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7).

[2] GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.

[3] GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

[7] GU L [...] del [...], pag. [...].

[8] GU L [...] del [...], pag. [...].

[9] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[10] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1

[11] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[12] GU C 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[13] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[14] Differentiated appropriations

[15] Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA

[16] Differentiated appropriations

[17] Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA

[18] Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.

[19] If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point

[20] Based on an estimated number of 10 disasters per year within the EU and the participating countries and an estimated average of 7-8 experts per disaster.

[21] Based on an estimated number of 6 flights per disaster and the financial data provided in the study ”Survey of the needs and existing markets in the field of air transport for members of Community intervention teams” of October 2004.

[22] Based on estimated number of 10 disasters per year. The available budget will allow financing transportation in 4 of these disasters.

[23] In the future, the Commission will continue to finance the general training courses in the framework of the Mechanism. In addition, it will finance specific training courses for specific experts or on specific issues

[24] Includes studies, surveys, modelling, scenario building and contingency planning; capacity building assistance; demonstration projects; technology transfer; awareness and dissemination actions; communication actions; provision of adequate means and equipment and monitoring assessment and evaluation.

[25] Cost of which is NOT covered by the reference amount

[26] Cost of which is NOT covered by the reference amount

[27] Cost of which is included within the reference amount