52005PC0066

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario /* COM/2005/0066 def. */


Bruxelles, 01.03.2005

COM(2005)66 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Conformemente alla decisione 210/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2000)[1], il regime di transito comunitario è stato informatizzato. Questo sistema è pienamente operativo negli Stati membri dal 1° luglio 2003; esso si è dimostrato affidabile e soddisfacente sia per le amministrazioni doganali che per gli operatori economici.

Pertanto non è più economicamente giustificato autorizzare l'espletamento delle formalità sulla base di una dichiarazione di transito fatta per iscritto, tranne in casi eccezionali, ad esempio se i sistemi informatizzati (delle autorità doganali o degli operatori) non funzionano o se le dichiarazioni vengono presentate dai viaggiatori.

Alcuni Stati membri devono ancora finire di predisporre gli strumenti e i collegamenti necessari affinché tutti gli operatori economici siano collegati al sistema di transito informatizzato; è quindi opportuno prevedere un periodo transitorio in cui sia autorizzata l'utilizzazione delle dichiarazioni di transito fatte per iscritto.

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione[2], che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario [e tale è l’oggetto del progetto di regolamento della Commissione allegato].

Poiché il Comitato del codice doganale non ha espresso un parere sul progetto di regolamento presentato dalla Commissione, spetta al Consiglio adottare le misure necessarie, conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999. Tale è l’oggetto del progetto di regolamento del Consiglio.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario[3], in particolare l'articolo 247,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione 210/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2000)[4], il regime di transito comunitario è stato informatizzato. Questo sistema è pienamente operativo negli Stati membri dal 1° luglio 2003; esso si è dimostrato affidabile e soddisfacente sia per le amministrazioni doganali che per gli operatori economici.

(2) Pertanto non è più economicamente giustificato autorizzare l'espletamento delle formalità sulla base di una dichiarazione di transito fatta per iscritto, la cui utilizzazione obbliga le autorità doganali a inserire manualmente i dati nel sistema informatizzato. Di norma pertanto, tutte le dichiarazioni di transito devono essere stabilite utilizzando un procedimento informatico.

(3) L'utilizzazione di dichiarazioni di transito fatte per iscritto dovrebbe essere consentita soltanto in circostanze eccezionali, in caso di malfunzionamento del sistema informatizzato di transito delle autorità doganali o dell'applicazione dell'operatore, per consentire agli operatori economici di effettuare le operazioni di transito.

(4) Per consentire ai viaggiatori di effettuare le operazioni di transito, le autorità doganali dovrebbero autorizzare l'utilizzazione di dichiarazioni di transito fatte per iscritto nel caso in cui i viaggiatori non possano accedere direttamente al sistema di transito informatizzato.

(5) Alcuni Stati membri devono ancora elaborare e predisporre gli strumenti e i collegamenti necessari affinché tutti gli operatori economici siano collegati al sistema di transito informatizzato; è quindi opportuno prevedere un periodo transitorio in cui sia autorizzata l'utilizzazione delle dichiarazioni di transito fatte per iscritto.

(6) Tranne nei casi in cui il sistema di transito informatizzato delle dogane o l'applicazione degli operatori non funzioni, le autorità doganali che accettano dichiarazioni di transito fatte per iscritto devono provvedere affinché lo scambio dei dati relativi al transito tra le autorità doganali avvenga mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche.

(7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione[5] deve essere modificato di conseguenza.

(8) Poiché il Comitato del codice doganale non ha espresso un parere sul progetto di regolamento presentato dalla Commissione, spetta al Consiglio adottare le misure necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1. Il testo di cui all'articolo 353 è sostituito dal seguente:

"1. Le dichiarazioni di transito devono essere conformi alla struttura e alle indicazioni dell'allegato 37 bis e devono essere presentate a un ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico.

2. Le autorità doganali possono accettare una dichiarazione di transito fatta per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato 31 e secondo la procedura definita di comune accordo dalle autorità doganali, nei seguenti casi:

a) se il sistema di transito informatizzato delle autorità doganali non funziona;

b) se l'applicazione dell'obbligato principale non funziona.

3. Il malfunzionamento di cui al paragrafo 2, lettera b), deve essere certificato dalle autorità doganali.

4. Se le merci vengono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatizzato delle autorità doganali e non possono quindi presentare la dichiarazione di transito presso l'ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico, le autorità doganali autorizzano tali viaggiatori a utilizzare una dichiarazione di transito fatta per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato 31.

In questo caso le autorità doganali provvedono affinché lo scambio dei dati relativi al transito tra le autorità doganali avvenga mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche.”

2. L'articolo 354 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.

Tuttavia, le autorità doganali possono continuare ad accettare dichiarazioni di transito fatte per iscritto fino al 31 dicembre 2005.

Se le autorità doganali decidono di continuare ad accettare le dichiarazioni di transito fatte per iscritto dopo il 1° luglio 2005, esse devono darne comunicazione scritta alla Commissione prima di tale data. In questo caso le autorità doganali di tali Stati membri provvedono affinché lo scambio dei dati relativi al transito tra le autorità doganali avvenga mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 33 del 4.2.1997, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 105/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 1).

[2] GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

[3] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

[4] GU L 33 del 4.2.1997, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 105/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 1).

[5] GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).