52005PC0057

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/26/ce sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli(quinta direttiva assicurazione autoveicoli) recante modificazione della proposta della commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2005/0057 def. - COD 2002/0124 */


Bruxelles, 16.2.2005

COM(2005) 57 definitivo

2002/0124 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE DEL CONSIGLIO E LA DIRETTIVA 2000/26/CE SULL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISULTANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI(QUINTA DIRETTIVA ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI)

RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONEa norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

2002/0124 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE DEL CONSIGLIO E LA DIRETTIVA 2000/26/CE SULL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISULTANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI(QUINTA DIRETTIVA ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino, lettera c) del trattato CE prevede che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione illustra qui di seguito il proprio parere sui sette emendamenti proposti dal Parlamento.

2. ANTEFATTI

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(2002) 244 def. 2002/0124(COD)): | 07.6.2002[1] |

Data del parere del Comitato economico e socialeeuropeo: | 26/27.2.2003[2] |

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 22.10.2003[3] |

Data di adozione della posizione comune: Data della comunicazione della Commissione sulla posizione comune del Consiglio: Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura: | 26.4.2004 30.4.2004[4] 12.1.2005 |

3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta è volta a rivedere le direttive assicurazione autoveicoli esistenti con gli scopi seguenti:

- aggiornare e migliorare la tutela delle vittime di incidenti automobilistici rendendo obbligatoria la copertura assicurativa (la maggior parte delle norme attuali delle direttive assicurazione autoveicoli sono state adottate negli anni 1970 e 1980);

- colmare talune lacune e chiarire determinate disposizioni delle direttive, assicurando una sempre maggiore convergenza per quanto riguarda la loro interpretazione e applicazione da parte degli Stati membri;

- offrire una soluzione a problemi che sorgono frequentemente allo scopo di creare un mercato unico più efficiente nel settore dell'assicurazione degli autoveicoli.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

- Il Parlamento ha adottato, in seconda lettura, sette emendamenti alla posizione comune del Consiglio che migliorano taluni aspetti del testo senza alterare il contenuto, né i principi della posizione comune e della proposta della Commissione. La Commissione accetta tutti e sette gli emendamenti .

- Gli emendamenti sono illustrati qui di seguito:

Emendamento n. | Posizione comune: |

4 | CONSIDERANDO 18 (copertura assicurativa per veicoli importati) riguardante l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 90/232/CEE. L’emendamento inserisce alcune modifiche redazionali: sostituisce la parola “introdurre” con “accordare” (cfr. emendamento 11). |

6 | CONSIDERANDO 23 ter nuovo (competenza giurisdizionale): viene esplicitamente riconosciuta alle vittime la possibilità d’intentare un’azione legale contro l’assicuratore nel loro Stato membro di residenza. Tale possibilità, concessa dal regolamento (CE) n. 44/2001, non era consentita dalla quarta direttiva assicurazione autoveicoli 2000/26/CE (cfr. emendamento 12). |

11 | ARTICOLO 4, PUNTO 4 (copertura assicurativa per veicoli importati) riguardante l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 90/232/CEE; l’emendamento inserisce alcune modifiche redazionali: innanzitutto sostituisce la parola “importato” con “spedito”. Poi, sostituisce le parole “dalla data stessa in cui il veicolo è consegnato, reso disponibile o spedito all'acquirente e per un periodo massimo di trenta giorni” con “dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente e per un periodo massimo di trenta giorni”. |

12 | ARTICOLO 5, PUNTO 1 (competenza giurisdizionale): nella quarta direttiva assicurazione autoveicoli 2000/26/CE è inserito un nuovo considerando 16 bis volto esplicitamente a riconoscere alle vittime la possibilità di intentare un’azione legale contro l’assicuratore nel loro Stato membro di residenza, ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001. |

17 | CONSIDERANDO 10 (importo minimo di copertura): si inseriscono due nuove frasi per sottolineare la necessità di risarcire integralmente ed equamente le vittime di incidenti automobilistici. |

18 | ARTICOLO 2, PARAGRAFI 2 e 3 (importo minimo di copertura) riguardante l’articolo 1, paragrafi 2 e 3 della seconda direttiva assicurazione autoveicoli 84/5/CEE: l’emendamento è volto a chiarire che lo Stato membro può scegliere EUR 1 000 000 per vittima oppure EUR 5 000 000 per sinistro (indipendentemente dal numero delle vittime), come importo minimo di garanzia per coprire le lesioni personali. Il periodo transitorio di cinque anni per l’applicazione dei nuovi importi minimi di garanzia non è obbligatorio, ma può essere richiesto dagli Stati membri. Tale periodo inizia dalla data di attuazione. Sono inserite alcune modifiche redazionali nella norma relativa alla revisione periodica automatica degli importi minimi. |

20 | ARTICOLO 5, PUNTO 2 bis nuovo (disponibilità di dati minimi per la liquidazione dei sinistri): nella quarta direttiva assicurazione autoveicoli 2000/26/CE è inserito un nuovo articolo 6 bis in base al quale gli Stati membri devono adottare le misure opportune per mettere a disposizione delle vittime e delle altre parti interessate i dati minimi per la liquidazione dei sinistri. |

5. CONCLUSIONE

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta secondo i termini esposti precedentemente.

[1] GU C 227/E, 24.9.2002, pagg. 387-392.

[2] GU C 95, 23.4.2003, pagg. 45-47.

[3] P5_TA(2003)0446.

[4] COM(2004) 351 def.