52005PC0053

Proposta di raccomandazione del Consiglio sugli interventi prioritari da attuare ai fini di una più intensa cooperazione in materia di archivi in Europa /* COM/2005/0053 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 31.1.2006

COM(2005) 591 definitivo/2

2005/0229 (CNS)

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Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche apportate al protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1º agosto 2001 al 31 luglio 2006.

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La presente proposta intesa a modificare il protocollo vigente allegato all’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania.

Sulla base delle conclusioni formulate dal gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti dell’amministrazione mauritana e della Commissione europea, riunitosi dal 30 giugno al 2 luglio e dal 14 al 15 luglio a Nouakchott e dal 7 al 10 settembre 2004 a Bruxelles, e alla luce dei pareri scientifici disponibili, le due parti, nell’ambito della commissione mista svoltasi il 10 settembre 2004 a Bruxelles, hanno riconosciuto la necessità di adottare una serie di misure di gestione dello sforzo di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) della Mauritania.

L’accordo relativo alle modifiche apportate al protocollo vigente stato formalizzato attraverso uno scambio di lettere.

Le misure suddette mirano da un lato a ridurre il tasso di cattura di cefalopodi attraverso una limitazione dello sforzo di pesca e dall’altro ad aumentare il numero di licenze per le categorie della pesca pelagica e tonniera. Al fine di agevolare l’integrazione delle flotte battenti bandiera dei nuovi Stati membri e garantire la continuità di accesso dei pescherecci comunitari tradizionalmente operanti nell’ambito dell’accordo suddetto, le licenze per le categorie della pesca pelagica saranno attribuite sulla base delle domande di tutti gli Stati membri, tenendo conto delle attività di pesca tradizionalmente esercitate nell’ambito dell’accordo. Se necessario, la Commissione proporrà una ripartizione delle licenze tra gli Stati membri per la categoria della pesca pelagica.

A seguito di tale revisione, la sospensione di cinque licenze per la pesca di cefalopodi, che ha formato oggetto di una concertazione con gli Stati membri sin dal marzo 2004, attualmente compensata dalla concessione di nuove licenze per la pesca pelagica. Tale provvedimento consente di adeguare le possibilità di pesca alle risorse e alla domanda del settore, garantendo in questo modo una corretta gestione finanziaria. Il nuovo equilibrio scaturito dalla revisione si fonda sui risultati dei negoziati condotti nel 2001 per il protocollo attuale e rappresenta un esito molto positivo per la CE in termini di analisi costi/benefici.

Su tale base la Commissione propone che il Consiglio adotti l’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche apportate al protocollo.

Una proposta di decisione del Consiglio concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche apportate al protocollo forma oggetto di una procedura distinta.

2005/0229 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche apportate al protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1º agosto 2001 al 31 luglio 2006.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue :

(1) Il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania entrato in vigore il 1º agosto 2001 ed applicabile fino al 31 luglio 2006[3].

(2) Alla luce dei pareri scientifici sullo stato delle risorse nella ZEE mauritana e segnatamente dei risultati del quarto e quinto gruppo di lavoro dell’Istituto mauritano per la ricerca oceanografia e la pesca (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches - IMROP) e del gruppo di lavoro scientifico congiunto, e tenuto conto delle conclusioni formulate in occasione della commissione mista del 10 settembre 2004 e del 15 e 16 dicembre 2004, le due parti hanno deciso di modificare le attuali possibilità di pesca.

(3) Tali modifiche, che hanno formato oggetto di uno scambio di lettere, riguardano una riduzione temporanea dello sforzo di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi (categoria 5), l’istituzione di un secondo periodo di fermo biologico di un mese per la pesca demersale, l’aumento del numero di tonniere con lenze a canna e di pescherecci con palangari derivanti (categoria 8) nonché di pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica (categoria 9).

(4) È nell’interesse della Comunità approvare tali modifiche.

(5) Occorre confermare il criterio di ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca così modificate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere recante modifica del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1º agosto 2001 al 31 luglio 2006.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere allegato al presente regolamento.

Articolo 2

A seguito delle modifiche indicate nello scambio di lettere, le nuove possibilità di pesca per le categorie “tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari derivanti” (scheda tecnica n. 8 del protocollo) e “pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica” (scheda tecnica n. 9) sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Categoria di pesca | Stato membro | Stazza/Numero di navi utilizzabili |

Tonniere con lenze a canna Pescherecci con palangari derivanti (unità) | Spagna Portogallo Francia | 20 + 3= 23 3 + 0= 3 8 + 1= 9 |

Pelagici (unità) | 15+10= 25 |

La sospensione temporanea di cinque (5) licenze di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi prende effetto a decorrere dal 1º gennaio 2005. La futura riattivazione delle cinque (5) licenze suddette sarà decisa di comune accordo, in funzione dello stato delle risorse, nell’ambito di una commissione mista composta da rappresentanti della Commissione e delle autorità mauritane.

Se le domande di licenza degli Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

relativo alle modifiche apportate al protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006

A. Lettera del governo della Repubblica islamica di Mauritania

Signor . . .,

In riferimento al protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1º agosto 2001 al 31 luglio 2006, siglato il 31 luglio 2001, e all’esito della commissione mista del 10 settembre 2004 e del 15 e 16 dicembre 2004, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica islamica di Mauritania disposto ad applicare, conformemente ai pareri scientifici, una riduzione temporanea dello sforzo di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi quale precisata nella scheda tecnica di pesca n. 5 del protocollo, riducendo temporaneamente di cinque licenze le possibilità di pesca offerte dal protocollo. La futura riattivazione delle cinque licenze suddette sarà decisa di comune accordo in funzione dello stato delle risorse. Il governo della Repubblica islamica di Mauritania stabilirà inoltre, su base non discriminatoria, un secondo periodo di fermo biologico della durata di un mese per la pesca demersale. Il governo della Repubblica islamica di Mauritania si impegna altresì ad applicare le modifiche apportate alle disposizioni del protocollo relative alle possibilità di pesca stabilite nella scheda tecnica di pesca n. 8 per la categoria di pesca “tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari derivanti”, portando da 31 a 35 il numero di navi di tale categoria, e nella scheda tecnica di pesca n. 9 per la categoria di pesca “pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica”, portando da 15 a 25 il numero di navi per tale categoria, a titolo provvisorio a decorrere dal 1º gennaio 2005, in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo, a condizione che la Comunità sia disposta a fare altrettanto.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ......, i sensi della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica islamica di Mauritania

B. Lettera della Comunità europea

Signor . . .,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

“Signor . . .,

In riferimento al protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1º agosto 2001 al 31 luglio 2006, siglato il 31 luglio 2001, e all’esito della commissione mista del 10 settembre 2004 e del 15 e 16 dicembre 2004, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica islamica di Mauritania disposto ad applicare, conformemente ai pareri scientifici, una riduzione temporanea dello sforzo di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi quale precisata nella scheda tecnica di pesca n. 5 del protocollo, riducendo temporaneamente di cinque licenze le possibilità di pesca offerte dal protocollo. La futura riattivazione delle cinque licenze suddette sarà decisa di comune accordo in funzione dello stato delle risorse. Il governo della Repubblica islamica di Mauritania stabilirà inoltre, su base non discriminatoria, un secondo periodo di fermo biologico della durata di un mese per la pesca demersale. Il governo della Repubblica islamica di Mauritania si impegna altresì ad applicare le modifiche apportate alle disposizioni del protocollo relative alle possibilità di pesca stabilite nella scheda tecnica di pesca n. 8 per la categoria di pesca “tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari derivanti”, portando da 31 a 35 il numero di navi di tale categoria, e nella scheda tecnica di pesca n. 9 per la categoria di pesca “pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica”, portando da 15 a 25 il numero di navi per tale categoria, a titolo provvisorio a decorrere dal 1º gennaio 2005, in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo, a condizione che la Comunità sia disposta a fare altrettanto.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.”

Mi pregio confermarLe l’accordo della Commissione europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ......, i sensi della mia profonda stima.

Per la Comunità europea

SCHEDA FINANZIARIA SEMPLIFICATA

Settore politico: 11 Pesca Attività: 1103 Accordi internazionali in materia di pesca |

DENOMINAZIONE DELL’AZIONE: ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALLE MODIFICHE APPORTATE AL PROTOCOLLO CHE STABILISCE LE POSSIBILITÀ DI PESCA E LA CONTROPARTITA FINANZIARIA PREVISTE DALL’ACCORDO DI PESCA CE/MAURITANIA PER IL PERIODO DAL 1° AGOSTO 2001 AL 31 LUGLIO 2006. |

1. LINEA DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

110301: “Accordi internazionali in materia di pesca”

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1 Dotazione totale dell’azione (parte B): 86 000 000 EUR in stanziamenti di impegno per l’accordo CE/Mauritania in vigore. La modifica del protocollo non comporta nuove incidenze finanziarie.

2.2 Periodo di applicazione: dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006

2.3 Stima globale pluriennale delle spese:

a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) ( cfr.punto 6.1.1 )

Mio EUR ( al terzo decimale)

Anno 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Totale |

Stanziamenti di impegno | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 430 |

Stanziamenti di pagamento | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 430 |

b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese di appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

SI | - | - | - | - | - | - |

SP | - | - | - | - | - | - |

Totale parziale a+b |

SI | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 430 |

SP | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 430 |

2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

( Proposta compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo interistituzionale.

( Tipo di spesa: si tratta di definire la classificazione economica delle spese distinguendo le spese correnti dalle spese in conto capitale. Tale classificazione permette una migliore articolazione tra la contabilità di bilancio e la contabilità generale.

( Spese correnti: sono connesse alle spese dell’esercizio.

( Spese in conto capitale: sono connesse alle voci di bilancio. Quale tipo di attività dovrà essere finanziato a questo titolo?

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica PF |

SO | SD | NO | NO | NO | N. 04 |

4. BASE GIURIDICA

- Articolo 37 del trattato, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafi 2 e 3, primo comma ;

- Accordo di pesca CE/Mauritania (Regolamento (CE) n. 2528/2001 del Consiglio del 17.12.2001)

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1 Necessità di un intervento comunitario [4]

5.1.1 Obiettivi perseguiti

Sulla base delle conclusioni formulate dal gruppo di lavoro tecnico, riunitosi dal 30 giugno al 2 luglio e dal 14 al 15 luglio 2004 a Nouakchott e dal 7 al 10 settembre 2004 a Bruxelles, e alla luce dei pareri scientifici disponibili, le due parti, nell’ambito della commissione mista svoltasi il 10 settembre 2004 a Bruxelles, hanno riconosciuto la necessità di fissare nuove possibilità di pesca. Le modifiche riguardano in particolare:

- una riduzione temporanea dello sforzo di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi (scheda tecnica n. 5 del protocollo), riducendo temporaneamente di 5 licenze le possibilità di pesca offerte dal protocollo; la futura riattivazione di queste 5 licenze sarà decisa di comune accordo, in funzione dello stato delle risorse;

- l’istituzione da parte delle autorità mauritane di un secondo periodo di fermo biologico di un mese per la pesca demersale;

- l’aumento da 31 a 35 del numero di tonniere con lenze a canna e di pescherecci con palangari derivanti (scheda tecnica n. 8);

- l’aumento da 15 a 25 del numero di pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica (scheda tecnica n. 9).

Le due parti hanno quindi proceduto ad uno scambio di lettere per modificare in tal senso il protocollo in vigore.

Le nuove possibilità di pesca sono ripartite fra gli Stati membri secondo il criterio di ripartizione stabilito nel protocollo iniziale.

5.1.2 Disposizioni prese in relazione alla valutazione ex-ante

Dal momento che la modifica del protocollo non ha alcuna incidenza finanziaria e non si ripercuote sugli obiettivi perseguiti, non c’ ragione di procedere ad una valutazione ex-ante delle modifiche apportate.

Una valutazione ex ante e un’analisi di impatto saranno effettuate nell’ambito della rinegoziazione del protocollo nel 2005 e nel 2006.

5.1.3 Disposizioni prese in relazione alla valutazione ex-post

Prima dei negoziati di cui al punto 5.1.2. si procederà ad una valutazione ex post sull’intero periodo di applicazione del protocollo.

5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

La proposta ha i seguenti obiettivi:

- una riduzione temporanea dello sforzo di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi (scheda tecnica n. 5 del protocollo), riducendo temporaneamente di 5 licenze le possibilità di pesca offerte dal protocollo; la futura riattivazione di queste 5 licenze sarà decisa di comune accordo, in funzione dello stato delle risorse e sulla base dei pareri scientifici formulati nell’ambito del gruppo di lavoro scientifico congiunto istituito dal protocollo; le due parti decideranno di comune accordo le modalità pratiche di attuazione di detta riduzione temporanea;

- l’istituzione da parte delle autorità mauritane di un secondo periodo di fermo biologico di un mese per la pesca demersale;

- l’aumento da 31 a 35 del numero di tonniere con lenze a canna e di pescherecci con palangari derivanti (scheda tecnica n. 8);

- l’aumento da 15 a 25 del numero di pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica (scheda tecnica n. 9).

Le modifiche così apportate al protocollo consentiranno di :

- adeguare meglio lo sforzo di pesca alla situazione degli stock di cefalopodi;

- aumentare il numero di licenze a fronte dell’aumento della domanda e dei cambiamenti di zona operati nella regione dalle tonniere con lenze a canna;

- garantire lo stesso trattamento e la stessa assistenza a tutta la flotta pelagica europea che opera nella ZEE mauritana (NL, D, LT, LV) e risponde ai criteri di ammissibilità stabiliti nel protocollo.

5.3 Modalità di attuazione

L’attuazione del protocollo di esclusiva competenza della Commissione, che utilizzerà a tal fine il suo personale statutario nella sede di Bruxelles e presso la sua delegazione in Mauritania.

Per la concessione delle licenze di pesca competente la Direzione per la pesca industriale in seno al Ministero della pesca e dell’economia marittima.

Nel 2004, su richiesta della Commissione, si sono tenute tre commissioni miste CE/RIM (14-15 febbraio, 6-11 settembre e 15-16 dicembre 2004). Nello stesso contesto il gruppo di lavoro tecnico CE/RIM si riunito due volte a Nouakchott, dal 30 giugno al 2 luglio e dal 14 al 15 luglio.

Nel corso della commissione mista di febbraio era stato deciso di istituire un gruppo di lavoro tecnico misto per esaminare i seguenti punti:

- lo stato complessivo degli stock contemplati dall’accordo di pesca

- la normativa in materia di pesca del novellame e la commercializzazione del novellame di polipi

- le ripartizioni in zone e le interazioni tra i diversi tipi di pesca

- i riposi biologici

- le norme tecniche concernenti gli attrezzi da pesca

La riunione della commissione mista del 16 e 16 dicembre 2004 si conclusa con la firma di un verbale che ha consentito di giungere ad un accordo su tutti i punti sopra indicati, formalizzato mediante lo scambio di lettere che modifica il protocollo.

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU L 341 del 22.12.2001.

[4] Per maggiori informazioni, si veda il documento di orientamento a parte.