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2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 188/19 |
DECISIONE 2005/.../GAI DEL CONSIGLIO
del …
recante modifica della decisione 2003/170/GAI del Consiglio relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge
(2005/C 188/12)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),
vista l'iniziativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
in seguito alla valutazione dell'attuazione della decisione 2003/170/GAI del Consiglio (3), talune disposizioni della suddetta decisione dovrebbero essere modificate per tener conto della prassi attuale relativa all'utilizzo degli ufficiali di collegamento dell'Europol distaccati all'estero per diffondere le informazioni conformemente alla convenzione Europol (4) nonché all'iniziativa di convocare le riunioni degli ufficiali di collegamento.
DECIDE:
Articolo 1
Modifica della decisione 2003/170/GAI del Consiglio
La decisione 2003/170/GAI del Consiglio è modificata come segue:
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1. |
All'articolo 1, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «Ai fini della presente decisione si intende per 'ufficiale di collegamento dell'Europol' un funzionario dell'Europol distaccato all'estero, in uno o più paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, al fine di sostenere e coordinare la cooperazione tra le autorità di tali paesi o organizzazioni e l'Europol favorendo lo scambio di informazioni tra di essi.» |
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2. |
All'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «La presente decisione lascia impregiudicate le funzioni degli ufficiali di collegamento dell'Europol nel quadro della convenzione Europol, delle sue modalità di attuazione e degli accordi di cooperazione conclusi tra l'Europol e il paese terzo o l'organizzazione internazionale interessati.» |
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3. |
All'articolo 4, paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente: «Tali riunioni possono essere convocate anche per iniziativa di qualunque altro Stato membro e soprattutto degli Stati membri che operano da 'nazione guida' della cooperazione dell'UE in un paese o regione specifici.» |
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4. |
All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «3. Conformemente alla legislazione nazionale e alla convenzione Europol, gli Stati membri possono rivolgere all'Europol la richiesta di utilizzare gli ufficiali di collegamento dell'Europol distaccati nei paesi terzi o presso organizzazioni internazionali al fine di scambiare informazioni pertinenti. Le richieste sono rivolte all'Europol attraverso le unità nazionali degli Stati membri conformemente alla convenzione Europol. 4. L'Europol provvede affinché i suoi ufficiali di collegamento distaccati nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali gli forniscano le informazioni concernenti gravi minacce di reato rivolte agli Stati membri per le quali l'Europol è competente a titolo della convenzione Europol. Tali informazioni sono trasmesse alle autorità competenti degli Stati membri interessati attraverso unità nazionali, conformemente alla convenzione Europol.» |
Articolo 2
Applicazione a Gibilterra
La presente decisione si applica a Gibilterra.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore 14 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU
(2) GU
(3) GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27.
(4) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.