52005DC0675




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 21.12.2005

COM(2005) 675 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

Seconda relazione sull’applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

INDICE

1. Introduzione 3

2. Quadro generale 3

3. Prima relazione di valutazione dell’applicazione della direttiva 93/7/CEE (1993-1998) 4

3.1. Conclusioni della prima relazione 4

3.2. Risposta delle istituzioni 4

4. Evoluzioni successive alla prima relazione 5

4.1. Modifica legislativa: la direttiva 2001/38/CE 5

4.2. Preparazione dei 10 nuovi Stati membri all’adesione 5

4.3. Contributo al miglioramento della tutela del patrimonio culturale europeo: studio sulla rintracciabilità dei beni culturali 5

4.4. Miglioramento della cooperazione amministrativa: adozione di orientamenti 6

5. Applicazione della direttiva durante il periodo 1999-2003 6

5.1. Contenuto delle relazioni di applicazione degli Stati membri 6

5.2. Valutazione dell’applicazione della direttiva 7

5.2.1. La cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità 8

5.2.2. L’azione di restituzione 8

5.2.3. Tutela dei beni culturali 9

6. Conclusioni 9

6.1. Miglioramento della cooperazione e dello scambio di informazioni fra Stati membri 9

6.2. Estensione dei termini dell’azione di restituzione 10

6.3. Mantenimento delle soglie finanziarie 10

6.4. Periodicità della relazione di valutazione 10

6.5. Consultazione del comitato consultivo dei beni culturali 10

1. INTRODUZIONE

La direttiva 93/7/CEE del Consiglio, adottata il 15 marzo 1993,[1] istituisce dei meccanismi di cooperazione fra le autorità nazionali e una procedura giudiziaria di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

L’articolo 16, paragrafo 2 della direttiva dispone che ogni tre anni la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione della sua applicazione.

Il presente documento, che costituisce la seconda relazione di valutazione, copre il periodo 1999-2003 ed esamina l'applicazione della direttiva nei 15 Stati membri. La prima relazione riguardava il periodo 1993-1998[2].

2. QUADRO GENERALE

A livello comunitario, i beni culturali sono soggetti alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito “trattato CE”) e in particolare a quelle relative alla libera circolazione dei beni. In particolare, gli articoli 28 e 29 del trattato CE vietano le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all’importazione o all’esportazione.

Tuttavia, l’articolo 30 dispone che le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati in particolare “da motivi di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale”. Per essere ammessi, tali divieti o restrizioni devono in ogni caso essere necessari e proporzionati all’obiettivo che intendono realizzare e, di conseguenza, non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

In tale quadro, la direttiva 93/7/CEE costituisce una misura di accompagnamento del mercato interno che mira a conciliare il funzionamento di quest’ultimo con la garanzia che gli Stati membri tutelino i beni culturali riconosciuti come patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, in conformità dell’articolo 30 CE.

La direttiva non ha l’obiettivo di combattere il traffico illecito di beni culturali, né disciplina l’impiego che gli Stati membri possono fare dell’articolo 30 CE. In conformità di tale articolo, inoltre, gli Stati membri conservano il diritto di definire il proprio patrimonio nazionale e la facoltà di adottare le disposizioni nazionali necessarie per garantirne la tutela.

3. PRIMA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE (1993-1998)

3.1. Conclusioni della prima relazione

La prima relazione[3] aveva rilevato la lentezza dell’attuazione della direttiva nel diritto interno e, di conseguenza, i ritardi nella sua applicazione. Il periodo di applicazione effettivo della direttiva non era quindi considerato sufficiente per valutarne l’efficacia.

La relazione metteva in rilievo che, secondo gli Stati membri, la direttiva era necessaria e utile per la tutela del patrimonio culturale. La maggior parte di questi Stati ritenevano sufficiente il quadro giuridico comunitario da essa creato, anche se alcuni ne auspicavano l’evoluzione. L’Italia, ad esempio, era del parere che il termine di prescrizione dovesse essere portato da uno a tre anni, mentre i Paesi Bassi proponevano di estendere ai privati il diritto di avviare l’azione di restituzione.

La relazione riscontrava, tuttavia, che la cooperazione amministrativa fra autorità a livello nazionale e comunitario non si era concretizzata nella pratica. Di conseguenza, la maggioranza degli Stati membri era favorevole a un miglioramento di tale cooperazione. La relazione osservava infine che sarebbe stato auspicabile migliorare la rintracciabilità dei beni culturali, vista la carenza di informazioni sui beni culturali usciti illecitamente dal territorio degli Stati membri.

3.2. Risposta delle istituzioni

Le risposte del Parlamento europeo e del Consiglio suggerivano miglioramenti della direttiva.

Nella sua risoluzione[4] il Parlamento europeo riteneva che l’Unione europea dovesse concedere, nel quadro delle sue competenze, maggiore importanza alla lotta contro il traffico illecito dei beni culturali e che il ruolo della Commissione in questo ambito sia di importanza fondamentale. Il Parlamento chiedeva in particolare quanto segue:

- la modifica del termine di prescrizione di un anno previsto dalla direttiva 93/7/CEE;

- l’organizzazione, nei 15 Stati membri nonché nei 10 paesi candidati all’adesione, di una campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sugli effetti nocivi della commercializzazione illegale dei beni culturali;

- l’elaborazione di elenchi completi e pubblici dei beni di proprietà di istituzioni, fondazioni, organismi pubblici e privati; e

- l’elaborazione di un Libro verde sul commercio illegale dei beni culturali, nonché di proposte concrete a livello comunitario per contrastarlo.

Il seguito dato alle tre ultime richieste non è oggetto della presente relazione, che si occupa esclusivamente dell’applicazione della direttiva.

Il Consiglio, a sua volta, nella propria risoluzione[5] invitava gli Stati membri a sfruttare al massimo le possibilità di tutela offerte dalla direttiva, in particolare tramite l’intensificazione della cooperazione amministrativa. Esso invitava la Commissione ad agire come segue:

- dare seguito alle iniziative proposte e, se necessario, svilupparne di nuove al fine di contribuire meglio alla tutela del patrimonio culturale degli Stati membri e al funzionamento della direttiva; e

- dedicare particolare attenzione alla creazione, nei nuovi Stati membri, delle strutture e delle capacità amministrative responsabili di proteggere le nuove frontiere esterne dell’Unione europea.

4. EVOLUZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA RELAZIONE

4.1. Modifica legislativa: la direttiva 2001/38/CE

Come previsto nella prima relazione, la direttiva 2001/38/CE[6] modifica l’allegato alla direttiva 93/7/CEE al fine di adeguare, a partire dal 1° gennaio 2002, gli importi delle monete nazionali all'euro e di sostituire il riferimento al valore 0 (zero) delle soglie finanziarie con i termini "qualunque ne sia il valore”. La direttiva è stata attuata da tutti gli Stati membri.

4.2. Preparazione dei 10 nuovi Stati membri all’adesione

La Commissione ha esaminato i progetti di misure nazionali di attuazione della direttiva presentati dai dieci nuovi Stati membri, fornendo così l’assistenza tecnica necessaria per facilitarne un’attuazione corretta entro i termini previsti. Nel 2004 essa ha tuttavia avviato procedure per inadempimento contro alcuni Stati membri per mancata comunicazione delle misure nazionali di attuazione.

4.3. Contributo al miglioramento della tutela del patrimonio culturale europeo: studio sulla rintracciabilità dei beni culturali

L’obiettivo principale di tale studio, completato a fine 2004, era esaminare le strutture e i meccanismi di diffusione delle informazioni creati dagli Stati membri al fine di raccogliere, trasmettere e scambiare informazioni sui beni culturali repertoriati nell’allegato alla direttiva[7].

Dallo studio emerge che il sistema di tutela del patrimonio culturale di ciascuno Stato membro prevede un nucleo centrale costituito dal patrimonio nazionale che non può lasciare il territorio nazionale in via definitiva, da un secondo gruppo che comprende i beni culturali per il cui trasferimento è necessaria un'autorizzazione nazionale e da un terzo gruppo costituito da tutti i beni che possono circolare liberamente e senza controllo, in considerazione della loro importanza ridotta sul piano culturale. Lo studio conclude che la rintracciabilità è garantita solo per i beni del nucleo centrale e, in misura minore, per quelli del secondo gruppo che circolano sulla base di un’autorizzazione di uscita.

Al fine di migliorare la rintracciabilità dei beni culturali in Europa in caso di trasferimento da uno Stato membro a un altro, lo studio raccomanda le seguenti misure:

- l’adozione di un modello unico di autorizzazione dei trasferimenti di beni culturali nello spazio comunitario;

- la creazione, su scala europea, di una base di dati delle licenze di trasferimento e di esportazione verso i paesi terzi;

- l’introduzione di sistemi efficaci di marchiatura dei beni culturali e la creazione di una rete basata su incontri regolari e sull’utilizzo di strumenti tecnici comuni al fine di rafforzare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri[8].

4.4. Miglioramento della cooperazione amministrativa: adozione di orientamenti

Il comitato consultivo per i beni culturali di cui all'articolo 17 della direttiva ha adottato orientamenti per migliorare e potenziare la cooperazione amministrativa fra le autorità competenti mediante la creazione di una rete di contatti e di scambio di informazioni[9]. Tali orientamenti forniscono alle istituzioni e alle persone interessate tutte le informazioni utili in merito all’esistenza di strumenti comunitari che regolamentano l’esportazione dei beni culturali verso i paesi terzi, nonché la restituzione dei beni usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

5. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DURANTE IL PERIODO 1999-2003

5.1. Contenuto delle relazioni di applicazione degli Stati membri

In mancanza della relazione di applicazione che gli Stati membri devono trasmettere ai sensi dell’articolo 16 della direttiva, nel febbraio 2004 la Commissione ha inviato agli Stati membri un questionario volto a facilitare la comparabilità dei dati forniti da questi ultimi. Tutti gli Stati hanno contribuito benché siano stati necessari solleciti per ottenere l’ultimo contributo, pervenuto nel mese di marzo 2005 Un questionario complementare è stato inviato in seguito alle autorità centrali incaricate dell’applicazione della direttiva nel mese di marzo 2005: a fine settembre 2005 quattro Stati non avevano risposto al secondo questionario (Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria).

Gli Stati membri ritengono che la direttiva sia uno strumento utile per la restituzione del patrimonio nazionale uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro a partire dal 1993. Tuttavia, da tali contributi emerge:

- un’applicazione poco frequente della direttiva,

- una cooperazione insufficiente fra le autorità competenti a livello comunitario,

- una mancanza di dati a disposizione delle autorità centrali sull’applicazione concreta della direttiva.

I dati statistici relativi all’applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 93/7/CEE comunicati dagli Stati membri alla Commissione figurano in allegato. In sintesi, si sono registrati cinque casi di restituzione di beni culturali a seguito della cooperazione fra le autorità nazionali senza ricorso alla procedura giurisdizionale prevista dalla direttiva 93/7/CEE. Altre due restituzioni avviate durante il periodo in questione sono ancora in corso.

Sono state incolte trasmesse dodici richieste di ricerca di beni culturali e nove notifiche di rinvenimento di beni culturali sul territorio degli Stati membri. Per quanto riguarda le richieste di verifica, i Paesi Bassi hanno comunicato otto casi provenienti da sei Stati membri. L’Austria segnala un solo caso.

La Germania e il Portogallo, infine, segnalano di avere adottato le misure necessarie per la conservazione materiale dei beni culturali. L’Italia segnala che la Francia e la Germania avrebbero preso misure provvisorie in suo favore per evitare che i beni culturali venissero sottratti alla procedura di restituzione. Tale informazione non è stata corroborata dagli Stati membri interessati.

Gli Stati membri hanno poi segnalato tre azioni di restituzione in virtù dell’articolo 5 della direttiva: due sono stati presentati dalla Grecia e uno dalla Francia.

Alcuni Stati membri, come la Germania e i Paesi Bassi, spiegano la scarsa applicazione della direttiva con l’ignoranza, da parte del pubblico ministero e delle autorità di polizia, della normativa nazionale che attua la direttiva; altri, come la Spagna, ritengono che il termine per avviare l’azione di restituzione sia troppo ridotto, il che induce a ricorrere di preferenza ai tribunali civili.

Alcuni Stati membri, infine, ritengono che si potrebbe modificare la periodicità della relazione; l’Irlanda sarebbe favorevole all’elaborazione di una relazione annuale, mentre la Danimarca e il Belgio suggeriscono di prolungare il periodo oggetto della relazione a cinque o dieci anni.

5.2. Valutazione dell’applicazione della direttiva

Alla luce delle informazioni contenute nelle relazioni nazionali, la Commissione rileva un numero molto ridotto di casi di applicazione degli articoli 4 e 5. È tuttavia difficile sapere se questo numero corrisponde al numero reale di casi di applicazione perché la Commissione ha incontrato difficoltà quanto alla comparabilità dei dati forniti dagli Stati membri[10]. Accade infatti che uno Stato membri segnali di non avere mai ricevuto una richiesta di ricerca o una notifica di rinvenimento di oggetti mentre un altro Stato membro afferma al contrario di averla trasmessa. In secondo luogo, tale numero ridotto di casi di applicazione potrebbe essere dovuto anche ai seguenti fattori:

- i beni culturali usciti illecitamente da un paese riappaiono solo dopo una media di 20-30 anni,

- solo il patrimonio nazionale repertoriato nell’allegato alla direttiva rientra nel campo di applicazione di quest’ultima.

5.2.1. La cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità

Dai contributi nazionali risulta che la cooperazione amministrativa e la consultazione fra autorità centrali sono poco frequenti, visto il numero ridotto di casi di applicazione rilevati.

A questo proposito, alcuni Stati membri come il Belgio e la Germania segnalano l’esistenza di lacune nella raccolta e nel trasferimento delle informazioni, tanto fra gli Stati membri quando all’interno di essi.

In ogni caso, emerge che le informazioni sulle misure adottate nel quadro dell’articolo 4 della direttiva non vengono trasmesse in misura sufficiente dalle istanze interessate alle autorità centrali incaricate dell’applicazione della direttiva stessa. Le autorità centrali sollecitano un miglioramento dello scambio di informazioni tanto a livello nazionale quanto fra gli Stati membri per eliminare gli ostacoli a un'applicazione efficace della direttiva.

La Danimarca, la Francia, la Spagna, l’Italia, il Portogallo e il Regno Unito richiamano l’attenzione sui risultati ottenuti grazie alla buona intesa che esiste fra le rispettive autorità incaricate dell’applicazione della direttiva, pur denunciando peraltro l’atteggiamento poco collaborativo dimostrato da altre autorità centrali nei loro confronti.

Per quanto riguarda la cooperazione fra le varie autorità interessate al settore dei beni culturali a livello nazionale (cultura, dogana, polizia e giustizia), le informazioni fornite dagli Stati membri rivelano una varietà di situazioni nazionali. Dall’esperienza del Portogallo, dell’Irlanda, della Francia, del Belgio, dell’Italia e del Regno Unito si potrebbe concludere che la presenza di un gruppo di lavoro che riunisce i servizi interessati per uno scambio di informazioni e di buone pratiche dia buoni risultati.

5.2.2. L’azione di restituzione

Durante il periodo 1999-2003 gli Stati membri hanno avviato tre azioni di restituzione a titolo dell’articolo 5. Si tratta di due azioni della Grecia nei confronti della Germania e di un’azione della Francia contro il Belgio.

Il numero ridotto di tali azioni può essere spiegato dal fatto che la semplice esistenza di un’azione giuridica ha un effetto positivo sulla ricerca di soluzioni amichevoli al di fuori dei tribunali. I contributi degli Stati membri non indicano tuttavia un numero preciso di restituzioni amichevoli a seguito dell’attuazione della direttiva. Alcuni Stati membri (Grecia, Spagna, Francia, Paesi Bassi) preferiscono, in linea generale, il ricorso ad altri mezzi giuridici per recuperare i beni culturali, poiché giudicano troppo restrittive le condizioni per l’avvio dell’azione di restituzione (un’uscita illecita a partire dal 1993 e/o il termine di prescrizione di un anno).

Alla luce dei dati trasmessi, inoltre, bisogna concludere che non sono state applicate le disposizioni dell’articolo 6, che prevede uno scambio di informazioni fra gli Stati membri al momento dell’avvio di un’azione di restituzione.

5.2.3. Tutela dei beni culturali

Obiettivo del regime di restituzione dei beni culturali introdotto dalla direttiva è garantire la tutela del patrimonio culturale degli Stati membri.

Gli Stati membri sono d’accordo sul fatto che, anche se la direttiva ha, in un certa misura, carattere preventivo per la salvaguardia del patrimonio, non è di per sé uno strumento finalizzato alla lotta contro il traffico illecito dei beni culturali. D’altro canto, non si pone come oggetto la regolamentazione della libera circolazione di tali beni. La sua efficacia non deve dunque essere valutata in termini di contributo alla lotta contro il traffico illecito di beni culturali.

Tuttavia, visto l’interesse degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie a proseguire attivamente la lotta contro il traffico illecito dei beni culturali, la Commissione ritiene che sarebbe opportuno esaminare in dettaglio le raccomandazioni dello studio sulla loro rintracciabilità. Anche se le conclusioni di tale studio esulano dal campo di applicazione della direttiva, la Commissione è del parere che nell’ambito del comitato consultivo per i beni culturali siano disponibili le competenze appropriate per avviare tale discussione.

A seguito della richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione[11], la Commissione sta valutando l’opportunità di presentare una comunicazione sulla circolazione dei beni culturali nell’ambito dell’Unione, che contenga in particolare un esame della situazione negli Stati membri.

6. CONCLUSIONI

6.1. Miglioramento della cooperazione e dello scambio di informazioni fra Stati membri

La valutazione dell’applicazione della direttiva 93/7/CEE durante il periodo 1999-2003 mette in rilievo l’esistenza di lacune per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e la consultazione fra gli Stati membri, condizioni fondamentali per la tutela e la difesa del patrimonio culturale degli Stati membri.

Al fine di colmare tale lacuna, la Commissione intende esaminare il seguito accordato alle raccomandazioni definite negli orientamenti per migliorare la cooperazione amministrativa. Tale esame consentirebbe di fare il punto sull’attuazione degli orientamenti e di valutarne il livello di adeguatezza rispetto alle esigenze reali. La Commissione ritiene che sia necessario promuovere azioni mirate, a livello sia nazionale che comunitario, destinate a porre rimedio alle carenze della cooperazione per garantire il buon funzionamento del sistema comunitario di tutela dei beni culturali e favorire l’applicazione della direttiva 93/7/CEE. A tale proposito alcuni Stati membri, come la Spagna e la Germania, sarebbero favorevoli all’introduzione di una procedura per l’applicazione dell’articolo 4 della direttiva se tale procedura potesse contribuire a migliorare la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri senza provocare complicazioni burocratiche. La Danimarca, ad esempio, ritiene importante fissare termini per la risposta alle richieste di cooperazione. Per contro, gli altri Stati membri non sembrano favorevoli a una procedura comune. In questa fase, la Commissione ritiene prematuro trarre conclusioni.

6.2. Estensione dei termini dell’azione di restituzione

Gli Stati membri ritengono che il termine di un anno sia insufficiente per avviare un’azione di restituzione e sono quindi favorevoli a una sua estensione a tre anni. Tale richiesta era già stata formulata in occasione della prima relazione di valutazione.

Fatto salvo l’esito delle consultazioni nell’ambito del comitato consultivo per i beni culturali, si potrebbe ipotizzare la modifica dell’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva al fine di prolungare il termine di prescrizione a tre anni a contare dalla data a partire dalla quale lo Stato richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trova il bene e dell'identità del suo possessore o detentore.

6.3. Mantenimento delle soglie finanziarie

La direttiva prevede che ogni tre anni il Consiglio, su proposta della Commissione, proceda all’esame ed eventualmente all’aggiornamento degli importi delle soglie finanziarie di cui all’allegato della direttiva, in funzione degli indici economici e monetari nella Comunità.

Le risposte fornite dagli Stati membri nel quadro della preparazione della presente relazione non sono unanimi. Alcuni Stati membri come la Spagna, l’Austria e la Svezia ritengono che le soglie attuali siano troppo elevate e non consentano di garantire una tutela sufficiente. Altri come il Regno Unito preferirebbero invece aumentarle al fine di ridurre l’elenco dei beni culturali di cui alla direttiva 93/7/CEE. Visto che le differenze di impostazione già emerse nella prima relazione persistono, in questa fase la Commissione non intende proporre un aggiornamento delle soglie.

6.4. Periodicità della relazione di valutazione

Tenuto conto della difficoltà di ottenere informazioni da parte degli Stati membri in merito all’applicazione della direttiva, nonché del numero limitato di casi di applicazione dei suoi articoli 4 e 5, la Commissione ritiene che non sia necessario mantenere l’obbligo, previsto all’articolo 16, di redigere una relazione ogni tre anni.

6.5. Consultazione del comitato consultivo dei beni culturali

La Commissione intende sottoporre al comitato le questioni di cui sopra.

***

- La Commissione invita il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo a prendere atto della presente relazione.

- Alla luce della presente relazione, la Commissione consulterà il comitato consultivo per i beni culturali sulle proposte di modifica della direttiva 93/7/CEE per quanto riguarda i termini dell'azione di restituzione e la frequenza delle relazioni.

ANNEXE

Tableaux des restitutions, des actions en restitution et des actions de coopération administrative entre les Etats membres de 1999 à 2003[12]

- Récapitulatif des restitutions (toutes à l’amiable en dehors de la procédure de restitution juridictionnelle)

Année | Etat restituant | Etat requérant | Objet |

2003 | Royaume uni | Portugal | Manuscrits d’archives du XVIII siècle |

? | Royaume uni | Suède | Livres |

2001 | Portugal | Espagne | Peinture « Romany» de Frederico Madrazo Kuntz |

2000 | Pays-Bas | Autriche | Tableau |

2003 | Pays-Bas | Royaume uni | Manuscrits |

- Récapitulatif des négociations en vue de la restitution à l’amiable

Année | Etat restituant | Etat requérant | Résultat |

? | Allemagne | Italie | En cours |

2002 | Pays-Bas | Italie | En cours (cuirasse) |

- Récapitulatif des demandes de restitution introduites (article 5 de la directive 93/7/CEE)

Année | Requérant | Requis | Objet |

2002 | Grèce | Allemagne | 438 antiquités d’origine grecque |

2003 | Grèce | Allemagne | 13 antiquités d’origine grecque |

2003 | France | Belgique | Archives publiques (33.000 documents) |

- Demande de recherche d’objet (article 4, 1 de la directive 93/7/CEE)

Année | Requérant | Requis | Résultat |

2003 | Pays-Bas | Royaume Uni | Suite un accord entre les parties, les objets ont été renvoyés aux Pays-Bas sans besoin d’appliquer la directive |

2003 | Allemagne | Royaume uni | La sortie d’Allemagne n’était pas illicite |

2003 | Allemagne (Peinture de Degas) | Autriche | Aucun résultat. Le tableau n’est pas connu en Autriche |

2001 | Autriche (Diplôme militaire romain) | Allemagne | Aucun résultat, faute d’intervention des autorités |

1999 2000 | Italie (2) | Pays-Bas | Réglé en dehors du cadre de la directive |

? | Italie | Allemagne | En cours |

? | Portugal | Espagne | En cours |

? | Espagne | Allemagne | Sans succès (Tableau de Bernardo Belotto) |

? | Grèce (2) | Allemagne | Saisie des objets |

? | Italie | Pays-Bas | ? |

- Notifications de découverte d’objet (article 4, 2 de la directive 93/7/CEE)

Année | Etat notifiant | Etat notifié | Résultat |

2003 | Royaume uni | France | Les autorités françaises ont accordé une autorisation avec effet rétroactif et les autorités britanniques ont pu accorder la licence d’exportation |

2001 (1) 2003 (2) | Royaume-Uni (3) | Portugal | Dans deux cas, les autorités portugaises ont accordé une autorisation avec effet rétroactif et les autorités britanniques ont pu accorder la licence d’exportation. Dans l’autre cas, le bien culturel a été renvoyé au Portugal sur une base volontaire, suite à l’intermédiation des autorités britanniques entre le possesseur et les autorités portugaises. |

2003 | Allemagne (objets grecs) | Autriche | Sans résultat : Renonciation à la restitution faute des conditions |

1999 | Italie (Reliefs gotiques) | Autriche | Sans résultat : l’origine n’a pas pu être déterminé |

1999 | Autriche | Italie | ? |

? | Espagne | Italie | En cours |

2002 | France | Grèce | Interdiction de la vente |

ANNEX

Tables showing returns and instances of administrative cooperation

between Member States 1999-2003 [13]

- List of returns (all amicable settlements outside the legal return procedure)

Year | Returning State | Requesting State | Object |

2003 | UK | Portugal | Archive of Manuscripts from the 18th century |

? | UK | Sweden | Books |

2001 | Portugal | Spain | Painting “Romany” of Frederico Madrazo Kuntz |

2000 | Netherlands | Austria | Painting |

2003 | UK | Netherlands | Manuscripts |

- Summary of ongoing requests for return

Year | Returning State | Requesting State | Result |

? | Germany | Italy | ongoing |

2002 | Netherlands | Italy | ongoing (armour) |

- List of legal return procedures (article 5 of directive 93/7/EEC)

Year | Requesting State | Requested State | Object |

2002 | Greece | Germany | 438 antiquities of Greek origin |

2003 | Greece | Germany | 13 antiquities of Greek origin |

2003 | France | Belgium | Public archives (33.000 documents) |

- List of requests for search (article 4, 1 of Directive 93/7/EEC)

Year | Requesting State | Requested State | Result |

2003 | Netherlands | UK | Due to an agreement between the parties, the objects were returned to the Netherlands without the need to apply the Directive. |

2003 | Germany | UK | Removal from Germany was not unlawful. |

2003 | Germany (painting of Degas) | Austria | No result. The painting is not known in Austria. |

2001 | Austria (Latin military diploma) | Germany | No result for lack of intervention by the authorities. |

1999 2000 | Italy (2) | Netherlands | Resolved outside the ambit of the Directive. |

? | Italy | Germany | Ongoing |

? | Portugal | Spain | ongoing |

? | Spain | Germany | Without success (Painting of Bernardo Belotto) |

? | Greece (2) | Germany | Securing of the objects |

? | Italy | Netherlands | ? |

- Notifications of discoveries (Article 4, 2 of Directive 93/7/EEC)

Year | Notifying State | Notified State | Result |

2003 | UK | France | The French authorities have granted retroactive authorisation and the British authorities have issued an export licence. |

2001 (1) 2003 (2) | UK (3) | Portugal | In two cases the Portuguese authorities granted retroactive authorisation and the British authorities issued export licences. In the other case, the article has been sent back to Portugal on a voluntary basis following mediation by the British authorities between the holder and the Portuguese authorities. |

2003 | Germany (objects of Greek origin) | Austria | No result. Restitution abandoned for lack of conditions. |

1999 | Italy (gothic reliefs) | Austria | No result. Origin could not be determined. Item returned to owner. |

1999 | Austria | Italy | ? |

? | Spain | Italy | ongoing |

2002 | France | Greece | Prohibition of the sale |

ANHANG

Tabellarische Übersicht über Rückgaben, Rückgabemaßnahmen und Zusammenarbeit im Verwaltungsbereich zwischen Mitgliedsstaaten 1999-2003[14]

- Rückgaben (Einigung außerhalb des Rückgabeverfahrens )

Jahr | Ersuchter Mitgliedstaat | Ersuchender Mitgliedstaat | Objekt |

2003 | Vereinigtes Königreich | Portugal | Archiv von Manuskripten aus dem 18. Jahrhundert. |

? | Vereinigtes Königreich | Schweden | Bücher |

2001 | Portugal | Spanien | Gemälde mit dem Titel “Romany” von Frederico Madrazo Kuntz |

2000 | Niederlande | Österreich | Gemälde |

2003 | Vereinigtes Königreich | Niederlande | Manuskripte |

- Liste der laufenden Verhandlungen, die auf eine Einigung außerhalb des Rückgabeverfahrens gerichtet sind

Jahr | Ersuchter Mitgliedstaat | Ersuchender Mitgliedstaat | Ergebnis |

? | Deutschland | Italien | laufend |

2002 | Niederlande | Italien | laufend (Harnisch) |

- Liste der eingeleiteten Rückgabeverfahren (Artikel 5 der Richtlinie 93/7/EWG)

Jahr | Ersuchender Mitgliedstaat | Ersuchter Mitgliedstaat | Objekt |

2002 | Griechenland | Deutschland | 438 Antiquitäten griechischer Herkunft |

2003 | Griechenland | Deutschland | 13 Antiquitäten griechischer Herkunft |

2003 | Frankreich | Belgien | Öffentliches Archiv (33.000 Dokumente) |

- Anträge auf Nachforschung nach Kulturgütern (Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 93/7/EWG)

Jahr | Ersuchender Mitgliedstaat | Ersuchter Mitgliedstaat | Ergebnis |

2003 | Niederlande | Vereinigtes Königreich | Dank eines Abkommens zwischen den Parteien wurden die Kulturgüter in die Niederlande zurückgebracht, ohne die Richtlinie anwenden zu müssen. |

2003 | Deutschland | Vereinigtes Königreich | Verbringung aus Deutschland war nicht unrechtmäßig. |

2003 | Deutschland (Degas-Gemälde) | Österreich | Kein Ergebnis. Das Gemälde ist in Österreich unbekannt. |

2001 | Österreich (Römisches Militärzeugnis) | Deutschland | Kein Ergebnis, weil die Behörden nicht eingegriffen haben. |

1999 2000 | Italien (2) | Niederlande | Der Fall wurde außerhalb der Richtlinie gelöst. |

? | Italien | Deutschland | laufend |

? | Portugal | Spanien | laufend |

? | Spanien | Deutschland | Ohne Erfolg (Gemälde von Bernardo Belotto) |

? | Griechenland (2) | Deutschland | Sicherstellung der Kulturgüter |

? | Italien | Niederlande | ? |

- Notifizierung über das Auffinden von Kulturgütern (Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 93/7/EWG)

Jahr | Notifizierender Mitgliedstaat | Notifizierter Mitgliedstaat | Ergebnis |

2003 | Vereinigtes Königreich | Frankreich | Die französischen Behörden haben eine rückwirkende Genehmigung erteilt und die britischen Behörden haben eine Ausfuhrgenehmigung ausgestellt. |

2001 (1) 2003 (2) | Vereinigtes Königreich (3) | Portugal | In zwei Fällen haben die portugiesischen Behörden eine rückwirkende Genehmigung erteilt und die britischen Behörden haben Ausfuhrgenehmigungen ausgestellt. Im dritten Fall wurde das Kulturgut auf freiwilliger Basis nach Portugal zurückgeschickt, nachdem die britischen Behörden zwischen dem Besitzer und den portugiesischen Behörden vermittelt haben. |

2003 | Deutschland (Kulturgüter griechischer Herkunft) | Österreich | Kein Ergebnis. Rückgabeverfahren wurde abgebrochen wegen mangelnder Bedingungen. |

1999 | Italien (gotische Reliefs) | Österreich | Kein Ergebnis. Die Herkunft der Gegenstände konnte nicht bestimmt werden. |

1999 | Österreich | Italien | ? |

? | Spanien | Italien | laufend |

2002 | Frankreich | Griechenland | Verkauf des Gegenstandes wurde verboten. |

[1] Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74, modificata dalla direttiva 96/100/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 febbraio 1997, GU L 60 dell’1.3.1997, pag. 59, e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43.

[2] Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione di beni culturali usciti dal territorio di uno Stato membro, COM (2000)325 def. del 25.5.2000.

[3] Cfr. nota 2.

[4] Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 giugno 2001, sulla relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione di beni culturali usciti dal territorio di uno Stato membro, GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 125, punto 7.

[5] Risoluzione del Consiglio, del 21 gennaio 2002, sulla relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione di beni culturali usciti dal territorio di uno Stato membro, GU C 32 del 5.2.2002, pag. 3.

[6] Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001, GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43.

[7] http://europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/inst_sp/dir937_en.htm

[8] Tale raccomandazione ha già dato luogo, nel quadro del 6° programma-quadro di ricerca (2002-2006), all’approvazione di un primo progetto di ricerca. Al momento della redazione della presente relazione, era in fase di preparazione un nuovo invito a presentare proposte di ricerca che comprendeva compiti volti in particolare a facilitare l'autenticazione e a migliorare la rintracciabilità e la marchiatura dei beni culturali.

[9] http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_controls/cultural_goods/index_en.htm. Al momento della redazione della presente relazione, tali orientamenti erano oggetto di aggiornamento.

[10] Tenuto conto di tali difficoltà, la Commissione ha trasmesso le tabelle in allegato alle autorità centrali dei 15 Stati membri per approvazione.

[11] Cfr. nota 4.

[12] Source / Mesures communiquées par les autorités centrales chargées de l’application de la Directive 93/7/CEE à la Commission européenne

[13] Source / Mesures notified by the central authorities charged with the application of Directive 93/7/EEC to the European Commission.

[14] Quelle: Maßnahmen, über die die für die Anwendung der Richtlinie 93/7/EWG zuständigen Behörden die Europäische Kommission benachrichtigt haben.