Comunicazione della Commissione - Relazione sui progressi dimostrabili realizzati nell’ambito del protocollo di Kyoto (prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto) {SEC(2005) 1564} /* COM/2005/0615 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 01.12.2005 COM(2005) 615 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE RELAZIONE SUI PROGRESSI DIMOSTRABILI REALIZZATI NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO (prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto) {SEC(2005) 1564} Indice 1. Contesto 3 2. Il cammino dell’UE verso l’obiettivo di Kyoto 4 3. Conclusioni 7 4. Riferimenti 8 1. CONTESTO La relazione sui progressi dimostrabili realizzati nell’ambito del protocollo di Kyoto è prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE [[?]] relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto. Il presente documento è finalizzato principalmente a dimostrare i progressi che la Comunità ha realizzato, tenuto conto delle informazioni aggiornate che gli Stati membri hanno presentato entro il 5 giugno 2005. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) è il punto di partenza della lotta al surriscaldamento del pianeta intrapresa su scala mondiale e mira ad impedire che le attività umane interferiscano “pericolosamente” con il sistema climatico. Il protocollo di Kyoto è un accordo internazionale fondato sulla convenzione UNFCCC e definisce obiettivi giuridicamente vincolanti per i paesi industrializzati, che sono tenuti a ridurre le proprie emissioni di gas serra rispetto ad un anno di riferimento nell’arco del periodo 2008-2012; tali riduzioni sono calcolate come media sugli anni del periodo in questione. Questo quinquennio è chiamato il “primo periodo di impegno”. Nella pratica, il dibattito sui progressi tende a considerare l’anno 2010 come il punto intermedio dell’intervallo considerato. Il protocollo di Kyoto è flessibile per quanto riguarda le soluzioni che i paesi interessati possono adottare per conseguire i propri obiettivi. Essi possono, ad esempio, compensare in parte le emissioni che producono aumentando i cosiddetti “pozzi di assorbimento” – cioè le foreste che assorbono il biossido di carbonio dall’atmosfera. Oppure possono finanziare progetti in altri paesi che ottengono riduzioni dei gas serra attraverso due meccanismi flessibili previsti dal protocollo: l’attuazione congiunta ( Joint Implementation o JI) e il meccanismo di sviluppo pulito ( Clean Development Mechanism o CDM). Nell’ambito del protocollo di Kyoto l’UE si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas serra dell’8% nel primo periodo di impegno (2008-2012). Questo obiettivo è ripartito tra i 15 Stati membri che costituivano l’UE al tempo della ratifica del protocollo da parte della Comunità europea, avvenuta il 31 maggio 2001, nell’ambito di un accordo giuridicamente vincolante di ripartizione degli oneri [[?]]. L’accordo fissa l’obiettivo individuale per le emissioni di ciascuno Stato membro dell’UE-15 secondo quanto prevede l’articolo 4 del protocollo di Kyoto, che consente ai paesi di concludere un accordo per raggiungere un obiettivo congiunto corrispondente alla somma degli obiettivi dei singoli partecipanti. Riguardo ai dieci Stati membri che hanno aderito all’UE il 1° maggio 2004, per otto sono stati fissati obiettivi individuali di riduzione nell’ambito del protocollo di Kyoto (pari al 6-8%), che devono essere conseguiti separatamente rispetto all’obiettivo collettivo dell’8% dell’UE-15. Cipro e Malta non rientrano invece tra le parti dell’allegato I della convenzione UNFCCC e non hanno pertanto alcun obiettivo da raggiungere a norma del protocollo. 2. IL CAMMINO DELL’UE VERSO L’OBIETTIVO DI KYOTO L’Unione europea, con i suoi 25 Stati membri, si sta impegnando notevolmente nella lotta ai cambiamenti climatici, anche se è responsabile solo del 14% delle emissioni mondiali di gas serra. Una forte politica interna rafforza l’impegno dell’UE a dare l’esempio, attraverso un pacchetto complessivo di provvedimenti politici e legislativi a livello di UE introdotti dal Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) [[?]]. Tutti gli Stati membri, inoltre, mettono in atto una serie di altre azioni nazionali che vengono illustrate nelle relazioni che essi presentano. L’ECCP abbraccia un ampio ventaglio di settori economici e definisce orientamenti politici per i comparti domestico, industriale, commerciale e dei trasporti. Tra i provvedimenti più importanti figurano i seguenti: - il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione [[?]], che intende limitare le emissioni complessive di biossido di carbonio prodotte da circa 12 000 impianti situati nei 25 Stati membri dell’UE (UE-25); - la direttiva sul riconoscimento dei meccanismi flessibili (la cosiddetta linking directive ) [[?]], che modifica la direttiva sullo scambio delle quote di emissione e consente agli Stati membri di far sì che i gestori degli impianti utilizzino i crediti ottenuti attraverso i meccanismi di Kyoto (cioè le riduzioni certificate delle emissioni e le unità di riduzione delle emissioni) ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal sistema di scambio delle quote dell’UE; - il programma sull’energia intelligente in Europa [[?]][?], che incentiva lo sviluppo sostenibile in un contesto energetico tentando di migliorare l’efficienza energetica, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio prodotte dal settore dei trasporti e la promozione delle fonti di energia rinnovabili e dell’efficienza energetica nei paesi in via di sviluppo; - la direttiva sulle fonti di energia rinnovabili [[?]], che prevede, come obiettivo indicativo, di portare la percentuale di energia elettrica generata da fonti rinnovabili all’interno dell’UE-25 al 21% nel 2010 (rispetto al 14% del 1997), con obiettivi indicativi specifici per i singoli Stati membri; - la direttiva sui biocarburanti [[?]], che prevede un obiettivo indicativo del 5,75% di biocarburanti nel settore dei trasporti; - la direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia [[?]], che impone agli Stati membri di adottare norme di rendimento energetico; essa introdurrà l’etichettatura energetica degli edifici in tutta l’UE, oltre all’obbligo di valutare la possibilità di installare impianti a energia rinnovabile in edifici che superano determinate dimensioni; - la direttiva sulla cogenerazione [[?]], finalizzata a fornire incentivi per lo sviluppo della cogenerazione (nota anche come generazione combinata di energia elettrica e termica ( combined heat and power o CHP)); - un impegno volontario [[?]] da parte delle associazioni delle aziende automobilistiche a migliorare del 25% l’efficienza delle automobili nuove in termini di CO2 nel 2008-2009 rispetto ai valori del 1995; - la direttiva sulle discariche [[?]], che ridurrà i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica e la produzione di metano connessa alla loro decomposizione. Il quadro comunitario in materia di tassazione, definito nella direttiva 2003/96/CE [[?]], rafforza ulteriormente alcune delle direttive citate perché incentiva un uso più efficiente dell’energia e consente di adottare misure fiscali in materia di emissioni di CO2. Nel settore della ricerca, il Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo (2002-2006) [[?]] mette a disposizione oltre 3 mrd EUR per attività di sviluppo e dimostrazione di nuove tecnologie per i settori dell’energia, dei trasporti e dell’ambiente. Tra le altre misure importanti è possibile annoverare la direttiva sui prodotti che consumano energia [[?]], finalizzata a fornire norme minime di rendimento per molti prodotti che consumano energia, e la direttiva sull’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici [[?]]. Quest’ultima servirà ad eliminare gli ostacoli che frenano l’efficienza energetica, a promuovere i servizi energetici e a favorire la definizione di programmi a favore dell’efficienza energetica. Sono infine da segnalare un regolamento sui gas fluorurati e una direttiva sui gas fluorurati negli impianti di condizionamento delle automobili, che devono ancora concludere l’iter legislativo [[?]]. La politica climatica dell’UE non si arresta al 2012: molte delle politiche UE già in vigore avranno importanti ripercussioni ben oltre il primo periodo d’impegno fissato dal protocollo di Kyoto. Il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas serra dell’UE prosegue automaticamente oltre il 2012. La seconda fase del Programma europeo per il cambiamento climatico avrà inizio nell’ottobre 2005 e comprenderà la cattura e lo stoccaggio del carbonio, le emissioni prodotte dai veicoli stradali e dagli aerei e strategie di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. Verrà inoltre esaminato il ruolo che l’UE potrà svolgere per limitare la vulnerabilità e incentivare l’adattamento ai cambiamenti climatici. Sono previste inoltre altre iniziative politiche nel settore dell’efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili. Il Settimo programma quadro di ricerca [[?]] e le piattaforme tecnologiche, nuove o esistenti, guardano già oltre quella data e offriranno gli strumenti per un passaggio, a più lungo termine, ad un’economia senza CO2 (fonti rinnovabili efficienti, idrogeno e celle a combustibile, produzione di energia da combustibili fossili a emissioni zero ecc.). La Commissione europea ha anche adottato una comunicazione nella quale presenta gli elementi principali di una strategia d’azione da applicare dopo il 2012 [[?]]. Il documento indica che l’UE è pronta ad avviare un dialogo aperto con i vari paesi sul futuro sviluppo di una disciplina internazionale per il dopo-2012, sottolineando tuttavia una serie di elementi determinanti per il successo di una politica globale sul clima: necessità di una più ampia partecipazione da parte di paesi e settori; sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio; uso continuo ed esteso di strumenti di mercato; necessità di adeguarsi agli inevitabili impatti dei cambiamenti climatici. Tutte queste politiche danno un segnale forte e proiettato sul lungo periodo all’industria, ai governi degli Stati membri e alla comunità internazionale in senso lato, confermando che l’UE è determinata ad affrontare i cambiamenti climatici e si aspetta che tutte le sue istituzioni, le imprese e i cittadini diano il loro contributo. La Commissione europea si è impegnata a mettere in atto queste misure per la lotta ai cambiamenti climatici e a considerare al contempo il loro impatto sullo sviluppo economico dell’UE e sul benessere dei suoi cittadini. In particolare, nella comunicazione del febbraio 2005, la Commissione si è impegnata a riesaminare i progressi realizzati e a valutare “la possibilità di intraprendere nuove azioni per sfruttare sistematicamente le soluzioni economicamente efficaci disponibili per l’abbattimento delle emissioni in sinergia con la strategia di Lisbona”. L’UE è impegnata anche sul fronte internazionale per aiutare i paesi terzi ad abbattere le emissioni di gas serra. Per il momento assiste 140 paesi in sei regioni del mondo ad applicare fonti di energia rinnovabili e a favorire l’efficienza energetica, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile. L’UE finanzia anche programmi, ad esempio in materia di energia solare per fornire acqua potabile pulita nel Sahel e di efficienza energetica e utilizzo di fonti di energia rinnovabili in Cina, progetti di riforestazione per ottenere crediti nell’ambito del meccanismo di sviluppo pulito nell’America del Sud e di rafforzamento della capacità istituzionale nel settore dei cambiamenti climatici in India. Nonostante una drastica riduzione del numero di inquinanti nel settore dei trasporti, quest’ultimo oggi produce il 20% delle emissioni dell’UE-25. In particolare, i trasporti sono un settore nel quale le emissioni di gas serra sono in continuo aumento. Tra le politiche che tendono a ridurre le emissioni connesse ai trasporti figurano l’accordo per limitare le emissioni medie delle automobili nuove [11] e una direttiva che incentiva l’utilizzo dei biocarburanti [8]. L’UE è riuscita ad ottenere grandi progressi in termini di abbattimento delle emissioni per chilometro prodotte da un veicolo; purtroppo l’aumento del numero dei veicoli in circolazione e dei chilometri percorsi ha superato le riduzioni ottenute e le emissioni continuano ad aumentare anche se meno velocemente rispetto al passato. Le politiche dell’UE e gli altri interventi condotti dagli Stati membri fino ad oggi, uniti alla ristrutturazione dell’industria europea, in particolare nell’Europa centro-orientale, hanno contribuito ad abbattere le emissioni annue di biossido di carbonio di circa 350 milioni di tonnellate (pari al 5,5%) nell’UE-25 (dati del 2003). Nell’UE-15 le misure già in atto dovrebbero garantire, nel 2010, riduzioni delle emissioni di gas serra pari all’1,6% (senza le attività LULUCF) rispetto all’anno di riferimento. Ulteriori risparmi derivanti da altre politiche e misure nazionali previste dall’UE-15 dovrebbero ottenere un abbattimento delle emissioni del 6,8%. Oltre a ciò, gli Stati membri prevedono di abbattere le emissioni di oltre 100 Mt di CO2 equivalente l’anno sfruttando i meccanismi di Kyoto, grazie ai quali si dovrebbero ridurre le emissioni previste per il 2010 fino al 9,3% rispetto a quelle dell’anno di riferimento. Per quanto riguarda l’UE-25, dalle previsioni aggregate relative agli Stati membri si evince che, nel 2010, le emissioni complessive di gas serra (senza le attività LULUCF) diminuiranno del 5% rispetto all’anno di riferimento grazie alla misure già in atto. L’applicazione di misure supplementari dovrebbe ridurre le emissioni di gas serra dell’UE-25 fino al 9,3% rispetto al 1990 entro il 2010 e l’impiego dei meccanismi di Kyoto fino all’11,3%. Figura 1: Emissioni effettive e previste (senza attività LULUCF) per l’UE-15 e l’UE-25.[?] [pic] 3. CONCLUSIONI Se si considera che il protocollo di Kyoto è entrato in vigore solo recentemente (il 16 febbraio 2005), i progressi realizzati dall’UE nell’adempimento dei propri impegni sono consistenti. L’ottenimento di altri risultati positivi dipenderà da quanto rapidamente e approfonditamente gli Stati membri riusciranno a mettere in atto la normativa comunitaria e le misure nazionali. Dalle proiezioni globali riferite agli Stati membri dell’UE-15 si ricava che l’obiettivo di Kyoto dell’8% potrà essere raggiunto se gli Stati membri applicheranno, come previsto, misure supplementari a livello nazionale e se ricorreranno ai meccanismi flessibili. Ma le attività dell’UE non cesseranno una volta assolti gli impegni assunti a Kyoto. L’UE è a favore di riduzioni più consistenti delle emissioni di gas serra che servano ad arrestare i cambiamenti climatici in atto a livello planetario. L’UE è disposta a farsi carico di una giusta parte degli sforzi necessari per ridurre le interferenze umane con il sistema climatico su scala mondiale e ha già iniziato a prendere provvedimenti concreti in questa direzione, come illustrato in precedenza. 4. RIFERIMENTI [1] Per “programma” s’intende uno strumento UE che finanzia progetti finalizzati a realizzare gli obiettivi globali del programma medesimo. I soggetti che possono beneficiare dei finanziamenti variano in funzione del programma, ma in genere la rosa dei partecipanti è molto diversificata. [2] L’indice sull’asse y si riferisce all’anno di riferimento. Tale anno è il 1990 per gran parte degli Stati membri per il CO2, il metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O), ma il 1995 per i gas fluorurati, con le seguenti eccezioni: l’anno di riferimento per CO2, CH4 e N2O per l’Ungheria è dato dalla media degli anni 1985-1987, per la Slovenia è il 1986 e per la Polonia il 1988; l’anno di riferimento per i gas fluorurati è il 1990 per Francia e Finlandia. Ciò significa che per l’UE-15 e l’UE-25 il valore relativo al 1990 non è esattamente pari a 100. Lo scenario immutato ( business as usual ) indica le emissioni previste in assenza di politiche e misure in materia di clima. [i] Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 87 del 25.3.2004),http://www.europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_049/l_04920040219it00010008.pdf [ii] Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002), http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l28060.htm [iii] Comunicazione della Commissione sull’attuazione della prima fase del Programma europeo per il cambiamento climatico, COM(2001)580 def. del 23.10.2001, http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2001/com2001_0580it01.pdf [iv] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 27 del 25.10.2003), http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l28012.htm [v] Direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (GU L 338 del 13.11.2004), http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l28012.htm [vi] Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell’energia: "Energia intelligente — Europa" (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003), http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_176/l_17620030715it00290036.pdf [vii] Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (GU L 283 del 27.10.2001), http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2001/l_283/l_28320011027it00330040.pdf [viii] Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU L 123 del 17.5.2003), http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l21046.htm [ix] Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia (GU L 1 del 4.1.2003), http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l27042.htm [x] Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU L 52 del 21.2.2004) , http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l27021.htm [xi] http://europa.eu.int/comm/environment/co2/co2_home.htm [xii] Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999), http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/1999/l_182/l_18219990716it00010019.pdf [xiii] Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003) , http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l27019.htm [xiv] Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002) , http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/i23012.htm [xv] Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005),http://europa.eu.int/comm/enterprise/eco_design/dir2005-32.htm [xvi] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, COM(2003)739 def. del 10.12.2003, http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2003/com2003_0739it01.pdf [xvii] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra, COM(2003)492 def. dell’11.8.2003, http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2003/com2003_0492it01.pdf [xviii] Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), COM(2005)119 def. del 6.4.2005, http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0119it01.pdf [xix] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici”, COM(2005)35 def. del 9.2.2005, http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0035it01.pdf