52005DC0331

Comunicazione della Commissione al Consiglio - Revisione del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine per gli Stati membri di cui all’articolo 119 del trattato /* COM/2005/0331 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 25.7.2005

COM(2005) 331 definitivo

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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Revisione del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine pergli Stati membri di cui all’articolo 119 del trattato

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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Revisione del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine per gli Stati membri di cui all’articolo 119 del trattato

CONTESTO

In applicazione dell’articolo 119 del trattato, è stato istituito un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine a beneficio degli Stati membri che non hanno adottato l’euro che si trovino in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali. Il meccanismo è disciplinato dal regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio del 18 febbraio 2002 (denominato in seguito "il regolamento")[1]. Il regolamento stabilisce che ogni tre anni il Consiglio esamina se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato nel suo principio di base, modalità e massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo. Tale esame avviene sulla base di una relazione presentatagli dalla Commissione e previo parere del Comitato economico e finanziario (CEF). Essendo trascorsi tre anni dall’adozione del regolamento, la Commissione trasmette al Consiglio la presente comunicazione che costituisce la sua relazione sul funzionamento del meccanismo di sostegno.

CARATTERISTICHE SALIENTI DEL MECCANISMO DI SOSTEGNO

Il meccanismo di sostegno è inteso a rendere possibile la concessione di un sostegno finanziario consistente in modo tempestivo. Lo Stato membro beneficiario deve ricevere il sostegno finanziario in tempo per poter adottare le misure di politica economica necessarie per prevenire il manifestarsi di una crisi acuta della bilancia dei pagamenti e per sostenere i suoi sforzi di convergenza. In tal modo, l’accesso al meccanismo – unitamente alle condizioni economiche cui è vincolato qualsiasi sostegno finanziario – può servire a rafforzare la fiducia dei mercati finanziari nella capacità dello Stato membro beneficiario di ristabilire una bilancia dei pagamenti solida[2].

Il meccanismo può essere attivato dal Consiglio su iniziativa della Commissione (a norma dell’articolo 119) in accordo con lo Stato membro che desidera ricorrere al finanziamento comunitario o su richiesta diretta dello Stato membro interessato. Una volta che il meccanismo è stato attivato, il Consiglio esamina la situazione dello Stato membro che desidera ricorrere al sostegno finanziario e decide a) in merito alla concessione di un prestito o di un’adeguata linea di credito, al suo importo e alla sua durata media; b) in merito alle condizioni di politica economica alle quali è subordinato il sostegno finanziario a medio termine al fine di ripristinare una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti; e c) in merito alle modalità tecniche del prestito o della linea di credito il cui versamento o prelievo sarà effettuato in linea di principio in quote successive. Le decisioni del Consiglio di fornire sostegno finanziario tramite il meccanismo in questione sono adottate a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del CEF.

A intervalli regolari la Commissione, in collaborazione con il CEF, accerta che la politica economica dello Stato membro beneficiario del sostegno sia in linea con gli impegni previsti nel programma di riassetto o alle altre eventuali condizioni. A tale scopo lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e il versamento delle quote successive dipende dai risultati dell’accertamento. Su richiesta dello Stato membro beneficiario, i prestiti possono comprendere una clausola di rimborso anticipato. In caso d’introduzione o di reintroduzione, nel corso della durata del sostegno finanziario, di restrizioni ai movimenti di capitali (articolo 120 del trattato CE), le condizioni e le modalità del sostegno vengono riesaminate.

FINANZIAMENTO DEI PRESTITI CONCESSI TRAMITE IL MECCANISMO DI SOSTEGNO

L’esposizione creditizia, in conto capitale, relativa ai prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine è limitata attualmente a 12 miliardi di EUR. La Commissione è autorizzata a contrarre prestiti fino a tale massimale a nome della Comunità europea sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie. Le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti vengono eseguite in euro, usano la medesima data di valuta e non devono comportare per la Comunità né modifica della scadenza né rischio di tasso di cambio o d’interesse né qualsiasi altro rischio commerciale. La BCE adotta le misure necessarie per provvedere alla gestione dei prestiti[3]. Il Consiglio decide altresì in merito al finanziamento integrale o parziale del sostegno a medio termine tramite il ricorso agli Stati membri.

Su richiesta dello Stato membro debitore e se le circostanze consentono di migliorare il tasso d’interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento o ad un riassetto delle condizioni finanziarie relative alla totalità o ad una parte dei prestiti concessi inizialmente. Tali operazioni non devono portare ad una proroga della durata media dei prestiti in questione né ad un aumento del capitale non ancora rimborsato. Le spese sostenute per concludere ed effettuare ogni operazione sono a carico dello Stato membro beneficiario. Il CEF deve essere informato dello svolgimento di tali operazioni. I prestiti accordati a titolo del sostegno finanziario a medio termine possono fungere da consolidamento di un sostegno monetario a breve termine accordato dalla Banca centrale europea (BCE) nell’ambito della linea di credito a brevissimo termine.

VALUTAZIONE DEL PRINCIPIO DI BASE E DEL MASSIMALE DI ESPOSIZIONE CREDITIZIA DEL MECCANISMO

Dall’adozione del regolamento, il meccanismo non è mai stato attivato[4]. Nessuno degli Stati membri ammissibili si è trovato in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà con la propria bilancia dei pagamenti in tale periodo. Di conseguenza non è stato possibile verificare l’adeguatezza del meccanismo di sostegno, sotto il profilo del principio, delle modalità e del massimale di esposizione creditizia, sulla base di casi concreti, giacché in pratica nessuno Stato membro ha avuto bisogno di finanziamenti comunitari.

Per quanto dall’adozione del regolamento non sia mai stato necessario attivare il meccanismo di sostegno a medio termine, il principio e la giustificazione logica del meccanismo restano validi. L’allargamento dell’Unione, il 1° maggio 2004, ha ampliato il numero di Stati membri ammissibili da tre a tredici. Nella misura in cui questi Stati membri non hanno adottato l’euro, essi hanno il diritto di chiedere alla Comunità un sostegno finanziario a medio termine in caso di problemi riguardanti la loro bilancia dei pagamenti. L’attuale massimale di 12 miliardi di EUR per l’esposizione creditizia in conto capitale fu deciso dal Consiglio in previsione degli allargamenti futuri[5]. Per quanto il regolamento del 1988 prevedesse un massimale più elevato pari a 16 miliardi di EUR, la Commissione è del parere che il massimale attuale continui ad essere sufficientemente elevato per soddisfare le necessità simultanee di diversi Stati membri. Di conseguenza in questa fase non propone alcuna modifica per quanto riguarda il principio di base, le modalità operative o il massimale per l’esposizione creditizia.

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO EUROPEAN MEDIUM-TERM NOTE (EMTN)

La regolamentazione che disciplina questo meccanismo prescrive che siano posti in essere procedure e strumenti appropriati per consentire alla Comunità di fornire un sostegno finanziario a medio termine in modo tempestivo. In questo contesto occorre notare che la Commissione ha aggiornato il proprio programma quadro “European Medium-Term Note (EMTN)” sull’emissione di obbligazioni. La documentazione associata al programma aggiornato è stata allineata agli standard correnti dei mercati finanziari. Inoltre il programma aggiornato EMTN consente alla Commissione di emettere direttamente obbligazioni per un valore massimo di 4 miliardi di EUR, per conto della Comunità e/o di Euratom, di durata compresa tra tre mesi e 30 anni a seconda del progetto specifico da finanziare[6]. L’entità del programma riflette una valutazione realistica del fabbisogno finanziario a breve termine e, se necessario, potrebbe essere incrementata rapidamente su iniziativa della Commissione.

Il programma EMTN non è solo al servizio del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine. L’emissione di EMTN viene altresì utilizzata per finanziare, su base back-to-back, i prestiti che i) la UE concede come sostegno finanziario a paesi terzi in serie difficoltà finanziarie; e ii) Euratom può concedere agli Stati membri, a taluni paesi dell’Europa centrale e orientale e alla CSI per migliorare la sicurezza degli impianti nucleari. Il nuovo programma è già stato utilizzato per operazioni il cui importo complessivo ammontava nel giugno del 2005 a 1,66 miliardi di EUR.

Nel contesto dell’aggiornamento del programma EMTN, sono state incluse nella documentazione associata le clausole di azione collettiva (CAC), in conformità all’accordo raggiunto in sede di CEF nel settembre del 2003. Le CAC sono intese a migliorare i diritti dei possessori di obbligazioni introducendo disposizioni sulla rappresentanza collettiva, gli accordi di ristrutturazione a maggioranza e l’esigibilità in caso di inadempimento dell’emittente. L’inclusione delle CAC nella documentazione EMTN è in linea con la dichiarata intenzione degli Stati membri e della Commissione di dare l’esempio includendo le CAC nelle proprie emissioni di titoli di debito internazionali in modo tale da promuovere l’impegno internazionale ad assicurare ristrutturazioni ordinate in caso di crisi debitorie di mutuatari sovrani[7].

CONCLUSIONE

La presente comunicazione rappresenta la prima relazione triennale sul principio di base, le modalità e il massimale di esposizione creditizia del meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine destinata al Consiglio come prescritto dal regolamento del Consiglio rilevante. Giacché nessuno degli Stati membri ammissibili ha attivato il meccanismo nel periodo oggetto d’esame, l’adeguatezza del principio di base, delle modalità e del massimale di esposizione non ha potuto essere verificata. Tuttavia la Commissione è del parere che il meccanismo di sostegno continui ad essere adeguato alle esigenze potenziali degli Stati membri ammissibili e di conseguenza in questa fase non propone alcuna modifica a tale meccanismo.

[1] Gazzetta ufficiale L 53 del 23.2.2002, rettifica: Gazzetta ufficiale L 349 del 24.12.2002. Il regolamento del 2002 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1969/88 del Consiglio.

[2] Quando uno Stato membro intende ricorrere a fonti di finanziamento esterne alla Comunità, comportanti condizioni di politica economica, deve consultare preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri per esaminare le possibilità offerte dal meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine. Tale consultazione avviene in sede di Comitato economico e finanziario.

[3] Decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine [Gazzetta ufficiale L 297 del 15.11.2003].

[4] La decisione più recente di attivare il meccanismo di sostegno fu adottata dal Consiglio all’epoca in cui era in vigore il regolamento precedente, più precisamente nel gennaio del 1993, quando l’Italia ricevette un prestito di 8 miliardi in quattro quote. Furono versate solo le prime due quote di 2 miliardi di EUR ciascuna, in quanto il successivo miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti rese superflua l’erogazione delle quote restanti.

[5] All’epoca dell’adozione del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio del 18 febbraio 2002 i paesi in via di adesione includevano i dieci nuovi Stati membri, la Bulgaria e la Romania.

[6] Il nuovo programma sostituisce un programma che è stato introdotto originariamente nel 1994 e aggiornato nel 1999 e che era limitato a 2 miliardi di EUR. Il programma sarà attuato da Goldman Sachs e Deutsche Bank che saranno responsabili del collocamento delle obbligazioni presso gli investitori europei e internazionali.

[7] Nel contesto degli sforzi internazionali intesi a promuovere ristrutturazioni ordinate in caso di crisi debitorie di mutuatari sovrani, gli Stati membri dell’UE hanno deciso di dare l’esempio includendo clausole di azione collettiva (CAC) nelle loro emissioni di titoli di debito internazionali. Più precisamente, il presidente del Consiglio ECOFIN ha annunciato all’IMFC nell’aprile del 2003 che "l’UE utilizzerà le disposizioni contrattuali basate sul quadro sviluppato dal G-10, se necessario assicurandone la conformità alla legge applicabile e l’adattamento alla prassi giuridica locale, per i titoli emessi sotto giurisdizione estera dalle amministrazioni centrali degli Stati membri e/o soggetti ad una legislazione estera entro la fine di quest’anno. In seguito gli Stati membri non emetteranno più tali obbligazioni senza CAC”. Nella stessa occasione, il commissario per gli affari economici e monetari ha affermato che le CAC sarebbero state incluse anche nella documentazione relativa ad emissioni di titoli comunitari.