Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria /* COM/2005/0217 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 25.5.2005 COM(2005) 217 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria RACOMMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria 1. INTRODUZIONE Il 22 dicembre 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo ‘Verso una strategia europea di governance delle statistiche di bilancio’. In tale comunicazione veniva proposta una coerente strategia di rafforzamento della governance dell’Unione europea sulle statistiche di bilancio articolata nelle tre seguenti linee d’intervento: rafforzamento del quadro legislativo, miglioramento delle capacità operative dei competenti servizi della Commissione e fissazione di norme europee in tema di indipendenza delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria. Il 17 febbraio 2005 il Consiglio ECOFIN ha accolto con favore tale strategia e, in particolare, le iniziative avviate con riguardo a un codice di norme europee per le autorità statistiche. In vista dell’applicazione di tale strategia la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi[1]. La proposta è stata adottata dalla Commissione il 2 marzo 2005 ed è attualmente al vaglio dell’autorità legislativa. La proposta rafforza e chiarisce il ruolo di autorità statistica svolto da Eurostat nel contesto delle statistiche connesse alla procedura per i disavanzi eccessivi. Le modalità pratiche di applicazione del regolamento e quelle riguardanti in particolare lo svolgimento delle ispezioni approfondite previste saranno precisate successivamente all’approvazione del regolamento. Oltre a un accresciuto ricorso alle competenze esistenti come previsto nella proposta di regolamento, numerose sono le iniziative già adottate dalla Commissione in vista del rafforzamento delle capacità operative dei suoi servizi. Ad esempio in seno a Eurostat è stata creata una nuova unità preposta in maniera specifica alla convalida dei conti economici e pubblici. Inoltre Eurostat ha proceduto ad effettuare trasferimenti interni del personale al fine di rafforzare le attività connesse alla convalida di tali conti. La presente comunicazione relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria, comprendente l’allegata raccomandazione della Commissione, si riferisce alla terza linea d’intervento della strategia annunciata dalla Commissione. Essa rappresenta la risposta all’invito rivolto dal Consiglio alla Commissione il 2 giugno 2004 di presentare entro il mese di giugno 2005 una proposta in merito allo sviluppo di norme minime europee, nonché all’invito del Consiglio del 17 febbraio 2005 di accrescere l’indipendenza di Eurostat nell’esercizio delle sue funzioni. Entrambi gli aspetti rispecchiano infatti l’identica questione della produzione di statistiche per scopi di politica comunitaria. Nel suo complesso il Sistema statistico europeo opera con efficienza e in modo soddisfacente e ottempera in grande misura alle prescrizioni in tema di indipendenza, integrità e responsabilità. L’enorme quantità e diversità delle statistiche prodotte e diffuse dalle autorità statistiche nazionali e dall’autorità statistica comunitaria nell’ambito di tale sistema, abbracciando statistiche che vanno ben oltre il settore del bilancio, rispettano le rigorose prescrizioni previste in materia di qualità e affidabilità. Il Codice delle statistiche europee, presentato in questa comunicazione, in quanto strumento di autoregolamentazione contenente le norme afferenti l’indipendenza delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria, fornisce una ulteriore garanzia in merito al corretto funzionamento del Sistema statistico europeo e alla produzione di statistiche affidabili di elevata qualità. La comunicazione formula inoltre proposte in merito alla verifica dell’applicazione del codice e valuta l’utilità del ricorso a un organo consultivo esterno per il Sistema statistico europeo. La comunicazione prende in esame la necessità di fissare priorità statistiche, in particolare con l’obiettivo di ridurre l’onere gravante sui rispondenti, e fissa una serie di principi nell’intento di ridefinire tali priorità. Essa include infine una raccomandazione finalizzata alla promozione del codice sia negli Stati membri sia in seno alla Commissione tramite il suo avallo politico. 2. INDIPENDENZA, INTEGRITÀ E RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ STATISTICHE NAZIONALI E DELL’AUTORITÀ STATISTICA COMUNITARIA 2.1. Contesto e scopo del codice Il codice quale è stato preparato e approvato dai principali produttori di statistiche europee, ossia gli istituti nazionali di statistica, è uno strumento di autoregolamentazione. Una prima bozza dei principi è stata studiata il 17 novembre 2004 con gli Stati membri in seno al comitato del programma statistico. Successivamente il comitato ha assegnato a un gruppo di lavoro il compito di finalizzare la proposta di un codice che il comitato del programma statistico ha approvato all’unanimità il 24 febbraio 2005, esprimendo così il proprio attaccamento all’idea del codice quale strumento di autoregolamentazione. Il codice comprende 15 principi da applicare in relazione alla produzione delle statistiche comunitarie. Il suo obiettivo è duplice: da una parte, accrescere la fiducia nelle autorità statistiche proponendo talune disposizioni istituzionali e organizzative e, dall’altra, migliorare la qualità delle statistiche da esse prodotte e diffuse, promuovendo una applicazione coerente da parte di tutti i produttori di statistiche ufficiali in Europa dei principi, delle pratiche e dei metodi statistici internazionali migliori. Il codice costituisce in sostanza la risposta all’invito formulato il 2 giugno 2004 dal Consiglio e, sotto taluni aspetti, va al di là delle norme minime richieste. Gli Stati membri vanno pertanto invitati a riconoscere l’importanza del codice e a adottare le misure necessarie a garantirne la corretta applicazione da parte delle autorità competenti, oltre che a promuoverne la diffusione tra gli utenti e i fornitori dei dati. Analogamente la Commissione intende assicurarsi che tali principi siano rispettati per quanto riguarda Eurostat. Il presente documento propone infine disposizioni finalizzate al controllo e alla revisione dell’applicazione delle norme del codice. 2.2. Campo di applicazione del codice Il codice concerne principalmente la produzione di statistiche ufficiali nell’ambito del Sistema statistico europeo (SSE). Tale sistema riguarda l’insieme costituito da Eurostat, gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi statistici nazionali preposti in ciascuno Stato membro alla produzione e alla diffusione delle statistiche necessarie all’esercizio delle attività dell’Unione europea. Le statistiche cui fa riferimento il codice sono quelle definite nel regolamento del Consiglio sulle statistiche comunitarie[2], ossia le statistiche prodotte e diffuse dalle autorità statistiche nazionali e dall’autorità statistica comunitaria (Eurostat) conformemente all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato CE. È importante precisare che il codice abbraccia l’intero arco delle statistiche prodotte a livello comunitario, ben oltre i confini delle statistiche economiche e di bilancio. Va tenuto tuttavia presente che anche numerose altre istituzioni e organismi al di fuori dell’SSE elaborano statistiche ufficiali a livello europeo. Ad esempio il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) produce una vasta gamma di statistiche europee nel settore economico e monetario. La Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici le informazioni statistiche necessarie per lo svolgimento delle sue attività. La rilevazione di informazioni statistiche da parte della BCE è disciplinata da uno specifico regolamento del Consiglio[3]. Pur essendo destinate a servire da riferimento per tutte le istituzioni e tutti gli organismi che producono statistiche ufficiali, che appartengano all’SSE o meno, le norme contenute nel codice non intaccano le regole esistenti relative a tali istituzioni o organismi. Il fatto che il titolo del codice abbracci l’intera gamma delle "statistiche europee" riferendosi a quelle che nell’attuale quadro giuridico sono definite come statistiche comunitarie è indicativo dell’ambizione di dirigersi verso norme a dimensione europea. 2.3. Principi stabiliti dal codice Il documento si articola in 15 principi. Questi riflettono in larga misura le norme internazionali esistenti, quali i Principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nella sua sessione speciale dell’11-15 aprile 1994. I principi sono raggruppati in tre sezioni concernenti rispettivamente il contesto istituzionale, i processi statistici e la produzione statistica. È previsto anche un meccanismo di revisioni paritetiche fondato su indicatori. 2.3.1. Il principio di indipendenza Nel settore statistico l’indipendenza presenta anzitutto una dimensione operativa. Ciò significa che essa attiene essenzialmente alle modalità con cui le autorità statistiche funzionano o gestiscono la produzione e la diffusione di statistiche. Il principio dell’indipendenza scientifica è sancito dal trattato (articolo 285, paragrafo 2) e fa riferimento all’obiettività del processo di produzione delle statistiche. L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio precisa che "per imparzialità si intende un modo oggettivo e indipendente di produrre statistiche comunitarie, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse, in particolare per la scelta delle tecniche, delle definizioni e delle metodologie più adeguate al perseguimento degli obiettivi stabiliti (…)". Il codice estende ulteriormente il principio di indipendenza introducendo il concetto di indipendenza professionale, che fa riferimento in particolare anche alla diffusione e alla disponibilità di statistiche. Il codice sancisce il principio dell’indipendenza professionale nei seguenti termini: " l’indipendenza professionale delle autorità statistiche da altri servizi e organismi politici, amministrativi o di regolamentazione, nonché da operatori del settore privato, garantisce la credibilità delle statistiche europee ". Gli indicatori finalizzati alla verifica dell’attuazione di tale principio, che è applicabile altresì a Eurostat, includono (i) il fatto che gli elementi di indipendenza siano sanciti dalla legge, (ii) lo status e le responsabilità operative dei dirigenti delle autorità statistiche, incluse le decisioni in merito ai metodi, alle norme e alle procedure in campo statistico, (iii) le decisioni circa il contenuto e il calendario delle diffusioni statistiche e (iv) la pubblicazione dei programmi di lavoro in campo statistico. L’attuale legislazione ottempera alle prescrizioni in tema di indipendenza scientifica, ovvero alle disposizioni operative in vista della produzione di statistiche di elevata qualità. L’introduzione di considerazioni aggiuntive sull’indipendenza professionale da parte del codice rafforza ulteriormente l’indipendenza generale pur nel rispetto delle differenti e talvolta divergenti disposizioni amministrative e giuridiche esistenti negli Stati membri che sono espressione delle peculiari tradizioni politiche e culturali di questi. Si ritiene che l’incremento di tale indipendenza possa accrescere la fiducia del pubblico nei confronti delle statistiche ufficiali. 2.3.2. Integrità e responsabilità Gli aspetti dell’integrità e della responsabilità presentano essenzialmente un carattere orizzontale. Né l’integrità né la responsabilità costituiscono principi statistici specifici, esplicitamente riconosciuti nel codice, tuttavia la prima poggia su concetti fondamentali come quelli di legalità, legittimità, giustificazione ed equità. L’integrità e la responsabilità sia delle autorità statistiche nazionali sia dell’autorità statistica comunitaria sono rafforzate dai meccanismi di sorveglianza previsti nel codice, che consentono una più grande trasparenza. Per ogni principio il codice prevede opportuni indicatori di verifica. Tali indicatori si riferiscono ad esempio alla responsabilità esclusiva dei dirigenti degli organismi statistici riguardo alla metodologia e alla produzione delle statistiche (nel quadro dell’indipendenza professionale - cfr. principio 1). Il ricorso a esperti esterni per la revisione dei principali risultati statistici (principio 4), le indagini sulla soddisfazione degli utenti (principio 11) e la prescrizione di tenere debitamente conto delle esigenze degli utenti (principio 13) costituiscono ulteriori elementi dell’integrità e della responsabilità. Inoltre l’integrità e la responsabilità sono rafforzate anche attraverso le revisioni paritetiche previste nel quadro delle disposizioni sulle verifiche da condurre. 2.4. Applicazione del codice e verifica della sua attuazione Al fine di accrescere gli effetti del carattere di autoregolamentazione del codice, la Commissione ha adottato una raccomandazione. Per assicurare l’equilibrio con le prescrizioni in tema di responsabilità la Commissione verificherà il rispetto del codice nell’ambito del Sistema statistico europeo. Essa istituirà un sistema di informazione sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri. A questo scopo la Commissione coordinerà lo sviluppo di strumenti appropriati, benchmarking e revisioni paritetiche con riferimento a indicatori, assicurando il rispetto del principio della proporzionalità. La verifica dell’applicazione del codice viene effettuata gradualmente su un arco di tre anni. Nel primo anno di attuazione sia gli Stati membri sia Eurostat stileranno relazioni iniziali di autovalutazione. Tali relazioni saranno trasmesse al comitato del programma statistico. Inoltre gli Stati membri saranno incoraggiati a sviluppare metodi e pratiche ottimali di cui si terrà conto nelle fasi successive. Nel corso del secondo anno di attuazione saranno redatte relazioni di autovalutazione intermedie, di forma più strutturata, sulla falsariga di disposizioni più specifiche fissate da Eurostat e dal comitato in base all’esperienza acquisita nel corso del primo anno. Infine le relazioni di autovalutazione finali dovranno essere presentate dagli Stati membri e da Eurostat durante il terzo anno di applicazione del codice. Tali relazioni si conformeranno a un formato comune e saranno integrate da revisioni paritetiche condotte con l’assistenza di una Task Force composta di rappresentanti degli istituti nazionali di statistica ed eventualmente di un organismo consultivo esterno (cfr. paragrafo 2.5). Infine saranno trasmesse al comitato del programma statistico ed eventualmente all’organismo consultivo esterno e rese pubbliche. La responsabilità della redazione delle relazioni trasmesse dalle autorità statistiche incombe al direttore dell’autorità statistica. Sulla base dei risultati del processo che combina sia l’autovalutazione sia la revisione paritetica, la Commissione riferirà in merito all’applicazione del codice da parte degli Stati membri e di Eurostat. Tre anni dopo l’adozione della presente raccomandazione e previa consultazione del comitato del programma statistico ed eventualmente dell’organismo consultivo esterno (cfr. punto 2.5), la Commissione presenterà una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sui progressi compiuti in sede di applicazione del codice e, se necessario, formulerà appropriate proposte. 2.5. Necessità di un ruolo attivo svolto da un organismo consultivo esterno ai fini della promozione dell’indipendenza, dell’integrità e della responsabilità del Sistema statistico europeo In vista del rafforzamento della governance del Sistema statistico europeo e conformemente ai principi fissati nel codice e agli elementi contenuti nella presente comunicazione, sarebbe utile avvalersi di un organismo consultivo esterno. Tale organismo potrebbe accrescere la credibilità degli sforzi intrapresi allo scopo di rafforzare l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità degli istituti nazionali di statistica, di Eurostat e dell’SSE ai fini dell’esercizio delle loro funzioni e per quanto riguarda le statistiche comunitarie, come richiesto dal Consiglio ECOFIN. In particolare tale organismo potrebbe fornire utili input alla Commissione nello svolgimento dei compiti che il trattato le assegna, ossia il controllo del rispetto dei principi statistici fondamentali quali sono stabiliti all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato CE e riaffermati dal codice. Di conseguenza a tale organismo potrebbe essere attribuito un ruolo attivo di verifica delle modalità di attuazione del codice da parte dell’SSE nel suo complesso ed esso potrebbe essere consultato sulle priorità statistiche conformemente ai principi descritti al punto 2.6. Tale organismo consultivo esterno dovrebbe essere composto da personalità di alto livello. Il numero complessivo dei membri dovrebbe essere limitato a quello più idoneo a garantire l’efficienza e l’operatività dell’organismo. Un gruppo di membri sarà nominato dal Consiglio che sceglierà tra i rappresentanti della società civile (ad esempio, comunità scientifica, associazioni di imprese, sindacati, ecc.) che presentano solide qualifiche o hanno interessi nel campo delle statistiche, tenuto conto della necessità di assicurare un’adeguata copertura dei diversi settori statistici. Altri membri proverranno da istituzioni e organismi dell’UE (Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Banca centrale europea, comitato del programma statistico) e saranno direttamente nominati da questi. Il presidente dovrà essere una figura di spicco che gode di ampio credito. Attualmente il Comitato consultivo europeo dell’informazione statistica nei settori economico e sociale (CEIES)[4] assolve, perlomeno in parte, tale ruolo[5]. Tale comitato, che fornisce assistenza sia al Consiglio sia alla Commissione, è stato istituito nel 1991 per tutelare gli interessi degli utenti, garantendo in tal modo che siano presi in considerazione le loro esigenze nonché i costi sopportati dai fornitori di informazioni. Sebbene tale organismo abbia dimostrato la propria utilità, il suo ruolo, il suo mandato, la sua composizione e le sue procedure potrebbero essere oggetto di revisione[6] al fine di contribuire in modo ottimale agli obiettivi del Sistema statistico europeo. Un CEIES riformato potrebbe svolgere il ruolo ipotizzato per l’organismo consultivo esterno. In tal caso i suoi compiti e le sue responsabilità, compreso il compito di fornire un parere sui programmi di lavoro in campo statistico, verrebbero estesi. La Commissione è pronta a redigere una proposta di riforma del CEIES sulla base di tali indicazioni. 2.6. Principi per una ridefinizione delle priorità statistiche La produzione di statistiche di elevata qualità e attendibilità rende necessario controbilanciare le necessità di dati, da un lato, con le risorse a disposizione delle autorità statistiche e con l’onere gravante sui rispondenti, dall’altro. Il principio 9 del codice sancisce che le autorità statistiche devono stabilire un programma per la riduzione nel tempo dell’onere per i rispondenti. Diversi sono gli indicatori enumerati nell’intento di assicurare che il disturbo statistico non sia eccessivo per i rispondenti. Tra questi figurano in particolare il ricorso alle migliori stime e approssimazioni, l’accesso a fonti amministrative e la diffusione dei dati tra le autorità statistiche. La liberazione di capacità consentirebbe alle autorità statistiche di concentrare tutti i propri sforzi sulle attività statistiche chiaramente individuate quali priorità. Il Consiglio ECOFIN ha concluso nel febbraio 2005 che “la capacità degli istituti nazionali di statistica di raggiungere elevati traguardi in campo statistico dipende in misura fondamentale dalla capacità di definire le priorità dei compiti imposti alle autorità dalle prescrizioni statistiche dell’UE. La fissazione di priorità a questo riguardo dovrebbe anche mirare a una riduzione degli oneri gravanti sui rispondenti. Pertanto, anche in linea con le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 2 giugno 2004, i ministri intendono discutere nel giugno 2005 le proposte del comitato economico e finanziario sulla ridefinizione delle priorità statistiche”. Fissare delle priorità può anche consentire di semplificare le normative. A questo proposito va ricordato che sulla base delle proposte avanzate dagli Stati membri per individuare la legislazione comunitaria che potrebbe trarre beneficio da una semplificazione, il Consiglio (Competitività) ha individuato nel novembre 2004 15 priorità in tema di semplificazione. Contemporaneamente la fissazione di priorità statistiche non dovrebbe impedire alla Commissione europea di proporre le disposizioni statistiche necessarie allo svolgimento delle attività della Comunità quali sono previste dal trattato. A questo riguardo la Commissione ritiene possibile seguire alcuni principi generali in vista della precisa individuazione di priorità ‘positive’ e ‘negative’ in sede di definizione dei programmi statistici. La prima categoria di principi riguarda le esigenze degli utilizzatori. I vantaggi delle statistiche europee devono derivare fondamentalmente dalla loro pertinenza per le politiche a livello europeo. Le esigenze esclusivamente nazionali non possono costituire un motivo per il mantenimento di statistiche a livello comunitario. La seconda categoria di principi si riferisce alla valutazione dei costi. La questione del costo delle attività statistiche è estremamente complessa e le proposte al riguardo vanno analizzate con la massima cura. Nella maggior parte dei casi l’onere dell’applicazione incombe agli Stati membri. La terza categoria riguarda questioni specifiche. Il processo di riequilibrio delle priorità deve tener conto di un compromesso tra tempestività e qualità: i dati ad alta periodicità dovrebbero concernere le analisi principali, mentre maggiori dettagli potrebbero essere forniti con minore frequenza. Il processo di definizione delle priorità potrebbe anche valutare se siano possibili aumenti dell’efficienza nel caso in cui ci si concentri maggiormente sugli aggregati europei oppure, per i dati ritenuti di minore priorità e non pertinenti alla sorveglianza di bilancio, nel caso in cui si operi una differenziazione, per quanto riguarda gli obblighi di informazione, tra Stati membri con una maggiore o minore ponderazione nell’aggregato. 3. LA RACCOMANDAZIONE 3.1. Perché una raccomandazione? Nella comunicazione del dicembre 2004 su una strategia europea di governance delle statistiche di bilancio si annunciava l’esame di vari possibili strumenti giuridici in sede di valutazione della questione delle norme minime in merito all’assetto istituzionale delle autorità statistiche. Da tale esame, che ha evidenziato anche una grande varietà di assetti istituzionali delle autorità statistiche negli Stati membri, è emerso che la proposta di uno strumento giuridicamente vincolante non sarebbe opportuna in questo momento. Pertanto, anche alla luce dei risultati ottenuti dalle autorità statistiche nell’adozione di un codice come strumento di autoregolamentazione, la Commissione ritiene che l’adozione di una raccomandazione costituisca al momento lo strumento più adeguato ed appropriato. Ciò non esclude tuttavia la possibilità di ricorrere ad altri strumenti in futuro. Sulla base dei progressi compiuti e dell’esperienza acquisita in sede di attuazione del codice, la Commissione potrà valutare in un secondo momento se proporre uno strumento giuridicamente vincolante, avente ad esempio la forma di direttiva. 3.2. Scopo della raccomandazione La raccomandazione ha un duplice scopo. Da un lato, essa è diretta a raccomandare agli Stati membri di riconoscere l’importanza del codice e di adottare disposizioni adeguate a garantirne la corretta applicazione da parte delle competenti autorità, nonché a promuoverne la diffusione tra gli utenti e i fornitori di dati. Dall’altro lato, la Commissione adotterà misure appropriate in particolare per verificare il rispetto del codice nell’ambito del Sistema statistico europeo. Inoltre la Commissione intende adottare disposizioni analoghe nell’ambito della sua sfera di competenze e promuovere l’indipendenza di Eurostat nell’esercizio delle sue funzioni, garantendo che anch’esso, in qualità di autorità statistica comunitaria, rispetti le norme contemplate nel codice. L’indipendenza di Eurostat nello svolgimento delle proprie attività è già formalmente acquisita. La decisione della Commissione del 21 aprile 1997 sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie[7] era diretta ad applicare il già citato regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio (la cosiddetta ‘legge statistica’) nell’ambito della organizzazione interna della Commissione. Tale decisione definisce il ruolo e le responsabilità di Eurostat quale autorità statistica comunitaria, in particolare l’autonomia tecnica di cui Eurostat beneficia nell’esercizio delle sue funzioni. Secondo tale documento Eurostat svolge una funzione di coordinamento all’interno della Commissione nella produzione di statistiche. Un’ulteriore indicazione positiva dell’indipendenza operativa di Eurostat, sancita dalla legislazione, è il fatto che i funzionari di Eurostat beneficiano di uno status privilegiato rispetto agli altri funzionari della Commissione in quanto essi soli possono avere accesso a dati statistici riservati[8]. L’attuazione del codice da parte di Eurostat e le disposizioni che la Commissione può adottare per facilitare e verificare tale applicazione contribuiranno certamente a riaffermare e ad aumentare ulteriormente l’indipendenza dell’autorità statistica comunitaria. La presente raccomandazione si prefigge pertanto di promuovere le norme contenute nel codice e di esortare ad adottare iniziative appropriate in vista dell’effettiva applicazione di tali norme da parte sia delle autorità statistiche nazionali sia dell’autorità statistica comunitaria. Inoltre la Commissione intende far seguire a tale raccomandazione iniziative di supporto volte a facilitare l’applicazione del codice. Tali iniziative comprenderanno, se del caso, linee guida e protocolli dettagliati nonché una più ampia consultazione degli interessati. Inoltre tali attività miglioreranno ulteriormente la qualità delle statistiche a livello europeo, pur tenendo conto di aspetti quali il rapporto costi-benefici e l’onere per i rispondenti. A questo fine i risultati iniziali saranno raccolti nel quadro dei principali indicatori economici europei (PIEE). Infine la Commissione prende atto che gli utenti cui è indirizzato il codice devono essere in grado di riconoscere le informazioni statistiche prodotte conformemente ai principi di tale codice. La Commissione adotterà pertanto appropriate misure idonee a consentire l’individuazione delle statistiche ufficiali europee, migliorando in tal modo la trasparenza e la qualità della diffusione dei dati. Conclusion I La raccomandazione e l’annesso codice sono imperniati su norme a livello europeo nell’intento di accrescere l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità delle autorità statistiche. Essi rappresentano la risposta all’invito rivolto dal Consiglio alla Commissione di avanzare proposte al riguardo. La raccomandazione costituisce un ulteriore passo avanti nel processo di promozione della governance in campo statistico in Europa. RACOMMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, considerando quanto segue: (1) Le statistiche ufficiali assolvono un ruolo fondamentale nelle società democratiche in quanto mettono a disposizione delle autorità pubbliche, dei politici, degli operatori economici e sociali nonché dei cittadini informazioni obiettive e imparziali sulla base delle quali è possibile adottare decisioni informate e dibattere apertamente talune tematiche. (2) Per poter svolgere tale ruolo, le statistiche ufficiali devono essere prodotte e diffuse conformemente a norme comuni che garantiscano l’ottemperanza ai principi di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica. (3) Contemporaneamente le statistiche europee stanno assumendo sempre maggiore importanza nel contesto del rilancio della strategia di Lisbona[9] e degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008)[10]; statistiche di elevata qualità sono necessarie anche ai fini del monitoraggio e della revisione dell’attuazione di altre importanti iniziative politiche a livello europeo, quali la strategia di sviluppo sostenibile, la politica comune in materia di immigrazione e di asilo, ecc. (4) In tale contesto il ruolo specifico dei dati di bilancio e dei conti pubblici diventa ancora più essenziale ai fini della sorveglianza economica e monetaria e della corretta applicazione del patto di stabilità e di crescita; in particolare i dati statistici utilizzati nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi devono essere della più elevata qualità possibile. (5) Il 22 dicembre 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo ‘Verso una strategia europea di governance delle statistiche di bilancio’[11], in cui ha proposto una coerente strategia intesa a rafforzare la governance dell’Unione europea sulle statistiche di bilancio articolata in tre linee d’intervento. (6) In primo luogo, e su sollecitazione del Consiglio, va rafforzato il controllo da parte della Commissione della qualità dei dati di bilancio trasmessi; a questo fine una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi[12] è stata adottata dalla Commissione il 2 marzo 2005 ed è attualmente in corso di esame. (7) In secondo luogo vanno accresciute le capacità operative della Commissione in campo statistico; nel contesto specifico del controllo statistico nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi si rendono necessarie visite regolari e ispezioni approfondite e occorre mobilitare tutte le competenze esistenti, anche a livello nazionale. (8) In terzo luogo è necessario fissare norme a livello europeo con riguardo all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità degli istituti nazionali di statistica in risposta all’invito rivolto dal Consiglio alla Commissione il 2 giugno 2004 di presentare entro il mese di giugno 2005 una proposta in merito allo sviluppo di norme minime europee circa l’assetto istituzionale delle autorità statistiche nell’intento di rafforzare l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità degli istituti nazionali di statistica degli Stati membri. (9) In risposta a tale invito, il 17 novembre 2004 gli Stati membri hanno analizzato in seno al comitato del programma statistico i principi fondamentali da sviluppare nell’ambito di un codice e hanno convenuto di approfondire ulteriormente lo studio dei principi e di fissare indicatori che permettano il controllo dell’applicazione del codice. (10) Il comitato del programma statistico ha assegnato successivamente a un gruppo di lavoro il compito di finalizzare la proposta di un codice delle statistiche europee. (11) Il codice è stato approvato all’unanimità dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005, dimostrando in tal modo che i principi in esso contenuti sono condivisi da tutti gli istituti statistici, i quali dovrebbero essere successivamente invitati a servirsi del codice come strumento di riferimento. (12) L’attuale assetto istituzionale delle autorità statistiche varia notevolmente da uno Stato membro all’altro a causa delle differenti e talvolta divergenti disposizioni amministrative e giuridiche esistenti negli Stati membri che sono espressione delle peculiari tradizioni politiche e culturali di questi. (13) Alla luce dei risultati ottenuti dalle autorità statistiche attraverso l’adozione del codice quale strumento di autoregolamentazione e delle previsioni circa la sua applicazione da parte di tali autorità si ritiene che una raccomandazione sia adeguata ed appropriata. (14) Il codice persegue un duplice obiettivo: da una parte, accrescere la fiducia nelle autorità statistiche proponendo talune disposizioni istituzionali e organizzative e, dall’altra, migliorare la qualità delle statistiche da esse prodotte e diffuse, promuovendo una applicazione coerente da parte di tutti i produttori di statistiche ufficiali in Europa dei principi, delle pratiche e dei metodi statistici internazionali migliori. (15) Agli Stati membri va pertanto raccomandato di riconoscere l’importanza del codice e di adottare le misure necessarie a garantirne la corretta applicazione da parte delle autorità competenti, oltre che a promuoverne la diffusione tra gli utenti e i fornitori dei dati. (16) Va notato che la Commissione intende parallelamente adottare disposizioni analoghe nell’ambito della sua sfera di competenze, in particolare per verificare il rispetto del codice nell’ambito del Sistema statistico europeo, I. RACCOMANDA CHE GLI STATI MEMBRI: A. riconoscano nel codice allegato una serie comune di norme a livello europeo per le autorità statistiche; B. verifichino il rispetto dei principi del codice da parte delle rispettive autorità statistiche nell’intento di produrre e diffondere statistiche comunitarie armonizzate di elevata qualità e, più in generale, di contribuire a promuovere un corretto funzionamento del Sistema statistico europeo nel suo complesso; C. garantiscano che i propri servizi statistici siano organizzati secondo criteri di professionalità e dotati di risorse sufficienti a produrre statistiche comunitarie con modalità tali da assicurare l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità sulla base delle indicazioni contenute nel codice; D. informino i rispondenti statistici e i fornitori di dati, nonché tutti gli utenti delle statistiche, circa l’esistenza del codice e il suo contenuto utilizzando appropriati canali di informazione e di diffusione; E. promuovano ampi scambi di informazioni e di know-how nell’ambito del Sistema statistico europeo sulla base delle esperienze acquisite in sede di applicazione del codice; F. promuovano - e intensifichino se necessario - un’ampia collaborazione tra le autorità statistiche nell’ambito del Sistema statistico europeo, nonché con le autorità statistiche degli organismi e delle organizzazioni internazionali; G. forniscano le informazioni necessarie a consentire alla Commissione di verificare il rispetto dei principi fissati nel codice. II. RICONOSCE NEL CODICE ALLEGATO UNA SERIE COMUNE DI NORME A LIVELLO EUROPEO PER LE AUTORITÀ STATISTICHE E IN TALE CONTESTO: A. verificherà il rispetto dei principi del codice da parte di Eurostat, nell’intento di produrre e diffondere statistiche comunitarie armonizzate di elevata qualità e, più in generale, di contribuire a promuovere un corretto funzionamento del Sistema statistico europeo nel suo complesso; B. accerterà che Eurostat, in veste di autorità statistica dell’Unione europea, sia organizzato secondo criteri di professionalità e sia dotato di risorse sufficienti a produrre statistiche comunitarie con modalità tali da assicurarne l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità e adotterà le disposizioni più appropriate sulla base dei suoi poteri di organizzazione interna; C. adotterà disposizioni idonee a facilitare l’attuazione del codice nell’ambito del Sistema statistico europeo, in particolare con riguardo allo sviluppo di statistiche comunitarie ufficiali in maniera tale che le informazioni prodotte in ottemperanza a tale codice possano essere riconosciute dagli utenti. III. INTENDE INOLTRE: A. sviluppare strumenti nell’intento di migliorare a livello europeo la qualità delle statistiche comunitarie, tenendo conto del rapporto costi-benefici; B. istituire un sistema di informazione allo scopo di verificare il rispetto del codice nell’ambito del Sistema statistico europeo in conformità al principio della proporzionalità; C. valutare l’ipotesi del ricorso a un organismo consultivo esterno, eventualmente un comitato consultivo europeo dell’informazione statistica nei settori economico e sociale riformato, in vista del conferimento a tale organismo di un ruolo attivo in sede di verifica dell’applicazione del codice e, di conseguenza, del rafforzamento dell’indipendenza, dell’integrità e della responsabilità e in sede di formulazione di pareri su una definizione delle priorità dei programmi statistici; D. presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro tre anni dall’adozione della presente raccomandazione e previa consultazione del comitato del programma statistico ed eventualmente dell’organismo consultivo esterno sopra citato, una relazione sui progressi compiuti con riguardo all’applicazione del codice nell’ambito del Sistema statistico europeo, basata in particolare su autovalutazioni e revisioni paritetiche e comprendente, se necessario, proposte volte ad accrescere l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Il Presidente CODICE DELLE STATISTICHE EUROPEE adottato dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005 Preambolo Definizioni - | Ai fini del presente documento si intende per: statistiche europee: le statistiche comunitarie quali sono definite nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie prodotte e diffuse dalle autorità statistiche nazionali e dall'autorità statistica comunitaria (Eurostat) conformemente all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato; autorità statistica: a livello nazionale, l’istituto nazionale di statistica e gli altri organismi preposti alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee e, a livello comunitario, Eurostat; sistema statistico europeo: l’insieme, in appresso SSE, costituito da Eurostat, gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi nazionali preposti in ciascuno Stato membro alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee. | Conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 2, al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, nonché ai Principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla commissione statistica delle Nazioni Unite il 14 aprile 1994, il presente codice si propone un duplice scopo: - accrescere la fiducia nell'indipendenza, nell'integrità e nella responsabilità sia delle autorità nazionali di statistica sia di Eurostat, nonché rafforzare la credibilità e migliorare la qualità delle statistiche da essi prodotte e diffuse ( aspetto esterno ); - promuovere l'applicazione dei principi, delle pratiche e dei metodi statistici internazionali migliori da parte di tutti i produttori di statistiche europee nell'intento di accrescere la qualità di tali statistiche ( aspetto interno ). Il codice è trasmesso per la sua attuazione: - alle autorità di tutela (governi, ministeri, Commissione, Consiglio) al fine di fornire loro indicazioni utili a garantire che i loro servizi statistici siano in grado, in termini di organizzazione sotto l’aspetto professionale e di risorse, di produrre statistiche europee credibili nel rispetto dei principi di indipendenza, integrità e responsabilità; - alle autorità statistiche e al loro personale nell'intento di fissare un quadro di riferimento di principi, di valori e di pratiche ottimali in campo statistico che possano essere loro di ausilio ai fini della produzione e della diffusione di statistiche europee armonizzate e di elevata qualità. Il codice è trasmesso per informazione: - agli utenti allo scopo di attestare l'imparzialità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità europea nonché l'affidabilità, l'obiettività e l'attendibilità delle statistiche da essi prodotte e diffuse; - ai fornitori di dati al fine di assicurare loro che la riservatezza delle informazioni da essi fornite è tutelata e che essi non saranno gravati da richieste eccessive. Il codice è basato su 15 principi . Le autorità di tutela e le autorità statistiche dell'Unione europea si impegnano a rispettare i principi fissati nel presente codice e a verificarne regolarmente l’applicazione mediante il ricorso a indicatori di buone pratiche per ciascuno dei 15 principi, da utilizzare come riferimenti. Il comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1989, effettuerà periodicamente una verifica dell'attuazione del presente codice. Contesto istituzionale I fattori istituzionali e organizzativi influiscono in modo rilevante sull'efficienza e sulla credibilità di un'autorità statistica che produce e diffonde statistiche europee. Gli aspetti da considerare sono l'indipendenza professionale, il mandato per la rilevazione di dati, l'adeguatezza delle risorse, l'impegno in favore della qualità, la riservatezza statistica, l'imparzialità e l'obiettività. Principio 1 - Indipendenza professionale - L'indipendenza professionale delle autorità statistiche da altri servizi e organismi politici, amministrativi o di regolamentazione, nonché da operatori del settore privato, garantisce la credibilità delle statistiche europee. Indicatori - L'indipendenza dell'autorità statistica da ogni interferenza esterna, politica o di altra natura, in sede di produzione e diffusione di statistiche ufficiali è sancita dalla legge. - Il direttore dell'autorità statistica occupa una posizione gerarchica sufficientemente elevata da garantire un accesso ai gradi più alti della carriera negli organi politici e negli organismi amministrativi pubblici. Deve possedere la più alta caratura professionale. - Il direttore dell'autorità statistica e, se del caso, i dirigenti dei suoi servizi statistici sono responsabili della produzione e della diffusione delle statistiche europee in maniera indipendente. - Spetta esclusivamente al direttore dell'autorità statistica e, se del caso, ai dirigenti dei suoi servizi statistici decidere in merito ai metodi, alle norme e alle procedure in campo statistico nonché al contenuto e al calendario delle diffusioni statistiche. - I programmi di lavoro in campo statistico sono pubblicati e i progressi realizzati sono descritti in relazioni periodiche. - Le diffusioni di dati statistici sono nettamente distinte dalle dichiarazioni politiche ed effettuate in momenti diversi rispetto a queste. - L'autorità statistica, se del caso, interviene pubblicamente su questioni statistiche, incluse le critiche e gli abusi delle statistiche ufficiali. Principio 2 - Mandato per la rilevazione di dati - Le autorità statistiche devono possedere un chiaro mandato giuridico per poter raccogliere informazioni ai fini dell’elaborazione delle statistiche europee. Le amministrazioni, le imprese e le famiglie nonché il pubblico in generale possono essere obbligati dalla legge a consentire l'accesso a dati o a fornire dati ai fini dell’elaborazione delle statistiche europee su richiesta delle autorità statistiche. Indicatori - Il mandato per la rilevazione di dati ai fini della produzione e della diffusione di statistiche ufficiali è sancito dalla legge. - L'autorità statistica è autorizzata dalla legislazione nazionale a far uso di dati amministrativi a fini statistici. - Sulla base di un atto giuridico l'autorità statistica può obbligare a rispondere a indagini statistiche. Principio 3 - Adeguatezza delle risorse - Le risorse a disposizione delle autorità statistiche devono essere sufficienti a soddisfare le necessità delle statistiche europee. Indicatori - Sono disponibili risorse di personale, finanziarie e informatiche, adeguate in termini sia quantitativi sia qualitativi, tali da soddisfare le esigenze correnti delle statistiche europee. - Il contenuto, il livello di dettaglio e i costi delle statistiche europee sono commisurate ai bisogni. - Sono previste procedure idonee a valutare e a giustificare le richieste di nuove statistiche europee in rapporto ai loro costi. - Esistono procedure che consentono di valutare la necessità del mantenimento di tutte le statistiche europee al fine di verificare l'eventualità di un abbandono o di un ridimensionamento di alcune di esse nell'intento di liberare risorse. Principio 4 - Impegno in favore della qualità - Tutti i membri dell'SSE si impegnano a operare e a collaborare conformemente ai principi fissati nella dichiarazione sulla qualità del sistema statistico europeo. Indicatori - La qualità dei prodotti è regolarmente verificata con riferimento ai componenti della qualità dell’SSE. - Sono previsti processi per monitorare la qualità della rilevazione, del trattamento e della diffusione delle statistiche. - Esistono processi finalizzati a trattare considerazioni sulla qualità, inclusi i compromessi all'interno di questa, e a fornire indicazioni sulla programmazione delle indagini esistenti e future. - Gli orientamenti in tema di qualità sono documentati e il personale è opportunamente formato. Tali orientamenti sono specificati per iscritto e resi noti al pubblico. - È prevista una regolare e approfondita revisione dei principali risultati statistici con il ricorso, se del caso, a esperti esterni. Principio 5 - Riservatezza statistica – Deve essere assolutamente garantita la tutela della privacy dei fornitori di dati (famiglie, imprese, amministrazioni e altri rispondenti), così come la riservatezza delle informazioni da essi fornite e l’impiego di queste a fini esclusivamente statistici. Indicatori - La riservatezza statistica è garantita dalla legge. - All'atto dell'assunzione il personale dell'autorità statistica sottoscrive un documento con cui si impegna a rispettare la riservatezza. - Sono previste consistenti penali in caso di violazione volontaria della riservatezza statistica. - Sono fornite istruzioni e orientamenti in merito alla tutela della riservatezza statistica nei processi di produzione e di diffusione. Tali orientamenti sono specificati per iscritto e resi noti al pubblico. - Vigono disposizioni fisiche e tecnologiche a tutela della sicurezza e dell'integrità delle basi di dati statistiche. - Agli utenti esterni che accedono a microdati statistici a fini di ricerca si applicano protocolli rigorosi. Principio 6 - Imparzialità e obiettività - Le autorità statistiche devono produrre e diffondere statistiche europee nel rispetto dell'indipendenza scientifica nonché in maniera obiettiva, professionale e trasparente, assicurando pari trattamento a tutti gli utilizzatori. Indicatori - L’elaborazione delle statistiche poggia su una base obiettiva determinata da considerazioni statistiche. - La scelta delle fonti e delle metodologie statistiche si fonda su considerazioni statistiche. - Gli errori rilevati nelle statistiche pubblicate sono corretti il più presto possibile e resi noti. - Sono rese disponibili al pubblico informazioni sui metodi e sulle procedure utilizzate dall'autorità statistica. - Le date e gli orari delle diffusioni statistiche sono resi noti in anticipo. - Tutti gli utenti hanno contemporaneamente pari accesso alla diffusione statistica e qualsiasi accesso privilegiato da parte di un utente esterno prima della diffusione è limitato, controllato e reso noto. In caso di fuga di informazioni, le disposizioni in materia di diffusione preventiva vanno rivedute in modo tale da assicurare l'imparzialità. - Le diffusioni statistiche e le dichiarazioni nell’ambito di conferenze stampa sono obiettive e non tendenziose. Processi statistici Gli orientamenti, le buone pratiche e gli standard europei e internazionali vanno pienamente rispettati nei processi utilizzati dalle autorità statistiche per organizzare, rilevare, elaborare e diffondere le statistiche ufficiali. La credibilità delle statistiche risulta rafforzata dall'esistenza di una reputazione di efficienza e di buona gestione. I pertinenti aspetti sono una solida metodologia, procedure statistiche appropriate, un onere non eccessivo sui rispondenti e l’efficienza rispetto ai costi. Principio 7 - Solida metodologia - Le statistiche di qualità devono fondarsi su una solida metodologia. Ciò richiede strumenti, procedure e competenze adeguate. Indicatori - Il quadro metodologico complessivo dell'autorità statistica si ispira agli standard, alle buone pratiche e agli orientamenti europei e internazionali. - Sono previste procedure volte a garantire la coerente applicazione a tutti i livelli da parte dell'autorità statistica dei concetti, delle definizioni e delle classificazioni standard. - Il registro delle imprese e la base delle indagini demografiche sono regolarmente verificati e, se necessario, modificati al fine di garantire il mantenimento di una elevata qualità. - Esiste una dettagliata concordanza tra le classificazioni nazionali e i sistemi di settorizzazione e i corrispondenti sistemi europei. - Sono assunti laureati nelle pertinenti discipline universitarie. - Il personale prende parte a conferenze e corsi di formazione internazionali e intrattiene rapporti con i colleghi statistici a livello internazionale al fine di apprendere dai migliori e di accrescere le proprie competenze. - È organizzata la cooperazione con la comunità scientifica al fine di migliorare la metodologia e mediante il ricorso a revisioni esterne viene valutata la qualità e l'efficacia dei metodi applicati e viene promosso, quando ciò è possibile, l'uso di strumenti migliori. Principio 8 - Procedure statistiche appropriate – Alla base di statistiche di qualità devono stare appropriate procedure statistiche, applicate dalla fase di rilevazione dei dati a quella della loro convalida. Indicatori - Se le statistiche europee sono basate su dati amministrativi, le definizioni e i concetti utilizzati a fini amministrativi devono costituire una buona approssimazione di quelli richiesti a fini statistici. - Nel caso di indagini statistiche, i questionari sono sistematicamente testati prima della rilevazione dei dati. - I disegni delle indagini, le selezioni dei campioni e le ponderazioni si fondano su solide basi e sono regolarmente rivedute, verificate o aggiornate in funzione delle necessità. - Le attività sul campo, di introduzione dei dati e di codifica sono verificate e rivedute regolarmente in funzione delle necessità. - Sono utilizzati - e regolarmente riveduti, verificati o aggiornati in funzione delle necessità - appropriati sistemi informatici di editing e di imputazione. - Per le revisioni si utilizzano procedure standard trasparenti e consolidate. Principio 9 - Onere non eccessivo sui rispondenti - Il disturbo statistico deve essere proporzionato alle esigenze degli utenti e non deve essere eccessivo per i rispondenti. L’autorità statistica verifica la gravosità dell’onere per i rispondenti e stabilisce un programma per la sua riduzione nel tempo . Indicatori - La gamma e il dettaglio della domanda di statistiche europee sono limitati a ciò che è assolutamente necessario. - Il disturbo statistico è distribuito il più ampiamente possibile sulle popolazioni oggetto di indagine attraverso appropriate tecniche di campionamento. - Nella misura del possibile le informazioni richieste alle imprese sono facilmente desumibili dai loro conti e per facilitare la trasmissione di tali informazioni vengono utilizzati strumenti elettronici. - Quando non sono prontamente disponibili informazioni dettagliate e precise sono accettate le migliori stime ed approssimazioni. - Ogni qualvolta possibile si fa ricorso alle fonti amministrative per evitare duplicazioni delle richieste di informazioni. - La diffusione dei dati tra le autorità statistiche è generalizzata al fine di evitare la proliferazione di indagini. Principio 10 - Efficienza rispetto ai costi - Le risorse vanno utilizzate in maniera efficiente. Indicatori - Misure interne e esterne indipendenti verificano l’utilizzo delle risorse da parte dell’autorità statistica. - Nella misura del possibile le operazioni amministrative di routine (ad esempio di rilevazione, di codifica e di convalida dei dati) sono automatizzate. - Le potenzialità in termini di produttività delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni sono ottimizzate con riguardo alla rilevazione, all’elaborazione e alla diffusione dei dati. - Sono compiuti sforzi per migliorare le potenzialità statistiche dei dati amministrativi ed evitare costose indagini dirette. Produzione statistica Le statistiche disponibili devono soddisfare le esigenze degli utenti. Le statistiche rispettano le norme europee sulla qualità e rispondono ai bisogni delle istituzioni europee, delle amministrazioni pubbliche, degli istituti di ricerca, delle imprese e del pubblico in generale. Aspetti importanti delle statistiche sono la loro pertinenza, accuratezza e attendibilità, tempestività, coerenza, comparabilità tra le diverse regioni e i vari paesi e la loro pronta accessibilità da parte degli utenti. Principio 11 - Pertinenza - Le statistiche europee devono soddisfare le esigenze degli utenti. Indicatori - Sono in essere processi finalizzati alla consultazione degli utenti, alla verifica della pertinenza delle statistiche esistenti e della loro capacità nella pratica di soddisfare i bisogni degli utilizzatori e alla rilevazione di esigenze e priorità nuove. - Le esigenze prioritarie sono soddisfatte e rispecchiate nel programma di lavoro. - Sono condotte periodicamente indagini sulla soddisfazione degli utenti. Principio 12 - Accuratezza e attendibilità - Le statistiche europee devono rispecchiare la realtà in maniera accurata e attendibile. Indicatori - I dati raccolti alla fonte, i risultati intermedi e i dati statistici finali sono valutati e convalidati. - Gli errori di campionamento e gli errori non campionari sono misurati e sistematicamente documentati in rapporto al quadro dei componenti della qualità dell’SSE. - Studi e analisi delle revisioni sono condotti in maniera regolare e sono utilizzati internamente per organizzare i processi statistici. Principio 13 - Tempestività e puntualità - Le statistiche europee devono essere diffuse in maniera tempestiva e con puntualità. Indicatori - La tempestività ottempera alle norme europee e internazionali più rigorose in tema di diffusione. - Per la diffusione delle statistiche europee è stabilito un orario giornaliero standard. - La periodicità delle statistiche europee tiene il più possibile conto delle esigenze degli utenti. - Qualsiasi cambiamento dell’orario di diffusione previsto è reso noto in anticipo e motivato e viene fissata una nuova data per la diffusione. - I risultati preliminari di qualità accettabile possono essere diffusi se giudicati utili. Principio 14 - Coerenza e comparabilità - Le statistiche europee devono essere intrinsecamente coerenti nel tempo e comparabili tra i diversi paesi e le varie regioni; dovrebbe essere possibile combinare i dati correlati provenienti da fonti diverse e farne un uso congiunto. Indicatori - Le statistiche sono internamente coerenti (va rispettata l’uguaglianza aritmetica e contabile). - Le statistiche sono coerenti e armonizzabili in un arco di tempo ragionevole. - Le statistiche sono elaborate sulla base di norme comuni con riguardo al campo di applicazione, alle definizioni, alle unità e alle classificazioni nelle diverse indagini e fonti. - Le statistiche ricavate da fonti e indagini diverse sono confrontate e armonizzate. - La comparabilità dei dati tra i paesi è garantita da scambi periodici tra il sistema statistico europeo e gli altri sistemi statistici; studi metodologici sono condotti in stretta collaborazione tra gli Stati membri ed Eurostat. Principio 15 - Accessibilità e chiarezza – Le statistiche europee dovrebbero essere presentate in una forma chiara e comprensibile, essere diffuse in maniera conveniente e opportuna ed essere disponibili e accessibili con imparzialità, con i relativi metadati e le necessarie istruzioni. Indicatori - Le statistiche sono presentate in una forma che facilita la corretta interpretazione e confronti significativi. - I servizi di diffusione utilizzano tecnologie di informazione e di comunicazione moderne e, se del caso, supporti tradizionali. - Analisi su misura sono prodotte quando ciò sia fattibile. Esse sono rese pubbliche. - L’accesso ai microdati può essere consentito a fini di ricerca. Tale accesso è rigorosamente regolamentato. - I metadati sono documentati conformemente a sistemi standardizzati. - Gli utilizzatori sono tenuti informati in merito alla metodologia dei processi statistici e alla qualità dei risultati statistici con riguardo ai criteri dell’SSE in tema di qualità. [1] COM(2005) 71. [2] Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1). [3] Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8). [4] Decisione 91/116/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (GU L 59 del 6.3.1991, pag. 21). [5] Esiste anche un altro organismo, il comitato del programma statistico (composto dai direttori generali degli istituti di statistica degli Stati membri), che assiste la Commissione nell’attività di coordinamento generale dei programmi statistici pluriennali ed è frequentemente consultato dalla Commissione su un'ampia serie di problematiche (Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee - GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47). [6] La riforma del CEIES è tuttavia necessaria per diverse ragioni tra cui l'allargamento dell'Unione europea (l'applicazione delle attuali norme renderebbe il CEIES “non operativo”), i recenti sviluppi connessi al funzionamento dell’SSE, una più efficace partecipazione di tutti gli interessati, la necessità di una maggiore efficienza, ecc. [7] GU L 112 del 29.4.1997, pag. 56. [8] Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1). [9] COM(2005 )24 del 2.2.2005 - Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione - Il rilancio della strategia di Lisbona. [10] COM(2005) 141 del 12.4.2005 - Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008) comprendenti una raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e una proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione. [11] COM(2004) 832. [12] GU C del …, pag. ….