16.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/65


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti e alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) — Verso una società giusta

(2006/C 115/14)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

viste la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti (COM(2005) 224 def.) e la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) — Verso una società giusta (COM(2005) 225 def. — 2005/0107 (COD)),

vista la decisione della Commissione europea del 1o giugno 2005, a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultarlo in materia,

vista la risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata e il suo prossimo parere in merito a tale risoluzione,

vista la decisione del suo Presidente, del 25 luglio 2005, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere sull'argomento,

visto il suo parere sulla parità di trattamento (CdR 513/99 fin) (1),

viste le direttive 2000/43/CE (che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e 2000/78/CE (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro),

visto il suo parere in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (CdR 19/2004 fin) (2),

visto il suo parere in merito al Libro verde Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea allargata (COM(2004) 379 def.) (CdR 241/2004 fin) (3),

visto il suo progetto di parere CdR 226/2005 riv. 1, adottato in data 23 settembre 2005 dalla commissione Politica economica e sociale (relatore: Peter MOORE, membro del consiglio della circoscrizione di Sheffield (UK/ALDE)),

considerando quanto segue:

1)

Il Trattato sull'Unione europea (articolo 13 della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea) definisce come obiettivo fondamentale la lotta contro la discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2)

Le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, adottata a Nizza nel dicembre 2000 e inserita nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (Articolo II-81), stabiliscono un divieto ampio di discriminazione: «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.»

3)

La direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro dovevano essere recepite negli ordinamenti giuridici degli Stati membri entro la fine del 2003.

4)

L'Agenda sociale 2005-2010, che integra e coadiuva la strategia di Lisbona, ha un ruolo essenziale nella promozione della dimensione sociale della crescita economica e una delle priorità di tale Agenda è la promozione delle pari opportunità per tutti,

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 16 novembre 2005 nel corso della 62a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

I.   RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE RELATIVA AL LIBRO VERDE

1.1

Accoglie con favore l'impegno della Commissione nel tener conto delle osservazioni e delle reazioni pervenute da oltre 1 500 organizzazioni in risposta alla consultazione relativa al Libro verde Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea allargata adottato dalla Commissione nel maggio 2004;

1.2

osserva che, oltre al Comitato delle regioni, hanno preso parte al processo di consultazione numerosi enti locali e regionali e molte delle loro associazioni;

1.3

mette in risalto che l'interesse nel Libro verde mostrato dagli enti locali e regionali rispecchia il fatto che questi ultimi hanno un ruolo importante da svolgere nell'attuazione delle strategie riguardanti la non discriminazione e le pari opportunità per tutti. Ciò è da attribuirsi in grande misura al loro ruolo di importanti datori di lavoro e alla loro responsabilità in quanto fornitori e acquirenti di beni e servizi;

1.4

esprime la sua gratitudine per il fatto che la Commissione abbia tenuto conto di una serie di preoccupazioni esposte nel suo parere sul Libro verde, in particolare rispetto agli sforzi diretti a migliorare le norme antidiscriminazione, il miglioramento delle informazioni e la sensibilizzazione, il coinvolgimento delle parti interessate e la necessità di migliorare i meccanismi di monitoraggio e di analisi.

II.   GARANZIA DI UNA PROTEZIONE GIURIDICA EFFICACE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

1.5

Apprezza la proposta sull'elaborazione di una relazione annua riassuntiva sui provvedimenti nazionali di attuazione che recepiscono le disposizioni delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE;

1.6

saluta con favore la pubblicazione, prevista per l'inizio del 2006, delle relazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che analizzano l'avanzamento del recepimento delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE;

1.7

richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che negli Stati membri l'attuazione delle politiche contro la discriminazione è insoddisfacente.

III.   VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DI AZIONI FUTURE A COMPLETAMENTO DELL'ATTUALE QUADRO LEGISLATIVO

1.8

Fa presente alla Commissione il suo rammarico per l'emergere di una gerarchia nel grado di protezione tra i diversi gruppi che rientrano nell'articolo 13 del Trattato Ce e ricorda la persistente necessità di completare il quadro delle misure dell'UE in relazione all'età, al sesso, all'origine etnica, alle disabilità, alla religione e alle convinzioni personali, e alle tendenze sessuali;

1.9

segnala che, anche se si registra un progresso in materia di occupazione femminile, le donne continuano a ricevere, nonostante l'elevato livello culturale e a parità di funzioni e ruolo, retribuzioni inferiori rispetto agli uomini. Inoltre, i datori di lavoro tuttora assumono un atteggiamento negativo verso le differenze di genere quando si tratta di gravidanza e maternità;

1.10

sottolinea le particolari problematiche che devono affrontare le donne migranti sia nel campo professionale e lavorativo che in quello delle relazioni interpersonali e familiari e auspica la realizzazione di uno studio specifico in vista del 2008;

1.11

prende atto con interesse della proposta della Commissione relativa all'elaborazione di uno studio di fattibilità su possibili nuove iniziative volte a integrare il quadro legislativo attuale.

IV.   INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI DELLA NON DISCRIMINAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI

1.12

Concorda sul fatto che è difficile affrontare solo attraverso strumenti normativi schemi profondamente radicati di disuguaglianza riguardanti alcuni gruppi; è d'accordo sulla necessità di mettere a punto strumenti per promuovere l'integrazione della non discriminazione nelle politiche; ciò dovrebbe anche aiutare a rivolgere un'attenzione particolare a situazioni di discriminazione multipla;

1.13

ribadisce quanto già sostenuto sulla necessità di prevedere meccanismi per fare in modo che venga assegnata la dovuta considerazione ai problemi e ai principi della parità nella formulazione, gestione e valutazione di tutte le politiche in vista dell'obiettivo dell'integrazione di tali principi;

1.14

fa notare che il Trattato costituzionale rafforza ulteriormente i mezzi a disposizione dell'Unione europea per combattere la discriminazione ampliando il divieto di discriminazione con l'articolo II-81, introducendo una clausola non discriminatoria orizzontale nell'articolo III-118 e potenziando il ruolo del Parlamento europeo nell'adozione della legislazione antidiscriminatoria (articolo III-125). Indipendentemente dalla ratifica del Trattato costituzionale, l'articolo 13 del Trattato CE già offre la base giuridica per lo sviluppo di un approccio basato sull'integrazione per tutti i motivi di discriminazione.

V.   PROMUOVERE L'INNOVAZIONE E LE BUONE PRATICHE E TRARNE INSEGNAMENTI

1.15

Ritiene che l'istruzione sia uno strumento importante per affrontare la discriminazione e che gli enti locali e regionali svolgano un ruolo essenziale in questo campo;

1.16

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di promuovere scambi di esperienze e di buone pratiche tra un ampio spettro di parti interessate e ritiene che gli enti locali e regionali debbano avere un ruolo da protagonisti in queste iniziative;

1.17

saluta l'importanza accresciuta data alla parità di genere nelle proposte per i fondi strutturali dopo il 2006, ma riconosce anche l'importanza dell'approccio orizzontale nella lotta alla discriminazione;

1.18

crede fermamente che il finanziamento di programmi che aiutano a promuovere lo scambio di buone pratiche e l'apprendimento dalle esperienze degli altri non dovrebbe presentare un eccesso di burocrazia per quanto riguarda i relativi adempimenti amministrativi, perché ciò può impedire l'assorbimento dei finanziamenti disponibili;

1.19

dà atto del prezioso lavoro effettuato dall'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e dell'idea di sostituirlo con un'agenzia dei diritti fondamentali, insistendo con fermezza perché l'agenzia abbia a disposizione le risorse adeguate per svolgere appieno la sua parte nella lotta contro la discriminazione.

VI.   MIGLIORARE LA SENSIBILIZZAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E LA COOPERAZIONE CON LE STESSE

1.20

Giudica le iniziative di sensibilizzazione cruciali per l'aumento della conoscenza da parte dei cittadini dei loro diritti a livello UE e riconosce che è importante che tali iniziative si rivolgano specificamente ai bambini e ai giovani;

1.21

sostiene che il coinvolgimento delle minoranze e delle comunità è essenziale, specie nelle aree rurali e in quelle in cui, per esempio, vi è una piccola popolazione appartenente a una minoranza etnica;

1.22

appoggia l'iniziativa di fare del 2007 l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti e la giudica particolarmente appropriata dal momento che saranno trascorsi dieci anni dall'Anno europeo contro il razzismo e dal Trattato di Amsterdam, che ha rivestito un grande significato per aver introdotto una nuova normativa sulle parità;

1.23

mette in rilievo che se si dà troppa importanza alle attività di grande impatto su larga scala, si rischia di concentrare l'attenzione sugli avvenimenti principali a danno possibilmente degli avvenimenti a livello locale e a livello delle singole comunità;

1.24

approva i temi scelti per l'Anno europeo, vale a dire i diritti, il riconoscimento, la rappresentanza e il rispetto;

1.25

ritiene che debba esservi un legame diretto con l'Anno europeo del dialogo interculturale proposto per il 2008 e che tutte le azioni avviate nel 2007 debbano sostenersi a vicenda;

1.26

evidenzia che per il successo dell'Anno europeo sarà decisivo il ruolo dei mezzi di comunicazione e che una particolare attenzione dovrebbe essere prestata al ruolo dei mezzi di comunicazione locali. I contatti tra gli enti locali e regionali e i mezzi di comunicazione locali contribuiranno a migliorare la sensibilizzazione durante l'anno;

1.27

sottolinea la necessità di consultare il settore del governo locale e regionale, nel cui ambito vengono messe in atto molte politiche dell'Unione che spesso richiedono un notevole impegno amministrativo e finanziario. Una corretta messa a punto delle politiche e del processo legislativo richiede che le parti interessate fondamentali forniscano il loro contributo.

VII.   AFFRONTARE LA DISCRIMINAZIONE E L'ESCLUSIONE SOCIALE CUI SONO SOGGETTE TALUNE MINORANZE ETNICHE

1.28

Condivide con la Commissione la particolare preoccupazione per la situazione dei Rom e concorda con l'istituzione di un gruppo consultivo di alto livello sull'integrazione delle minoranze nella società e nel mercato del lavoro.

2.   Le raccomandazioni del Comitato delle regioni

Applicare la legislazione esistente

2.1

Rammenta al suo Segretario generale di avergli chiesto di procedere a una valutazione della politica del personale e del profilo delle persone che lavorano presso il Segretariato in relazione al rispetto della nuova normativa e lo invita a riferire all'ufficio di presidenza e alla commissione ECOS entro i prossimi sei mesi;

2.2

insiste con le delegazioni nazionali presenti nel suo ambito perché le designazioni proposte per l'esercizio 2006 siano equilibrate in termini di genere e origine etnica e sollecita il consiglio a tener conto di ciò nell'effettuare le nomine.

Promuovere le buone pratiche e trarne insegnamenti

2.3

Ribadisce il suo invito perché nel suo ambito si proceda a commissionare e pubblicare un vademecum di buone pratiche antidiscriminatorie per gli enti locali e regionali in quanto datori di lavoro e chiede inoltre che tale vademecum prenda in considerazione anche il loro ruolo di fornitori e acquirenti di beni e servizi e di leader nel promuovere la coesione delle comunità e nella lotta contro la discriminazione, collegando esempi provenienti da tutti gli Stati membri di iniziative relative a tutti e sei i motivi di discriminazione enunciati all'articolo 13 del TCE. Laddove gli enti locali e regionali lavorano insieme con altri partner per la fornitura di tali servizi, gli esempi di buone pratiche di partenariato saranno particolarmente apprezzati. Sarebbe opportuno che la pubblicazione di questo documento avvenisse in concomitanza con il lancio dell'Anno delle pari opportunità per tutti nel 2007. A questo proposito avrà cura di non avviare iniziative che costituiscano una duplicazione di iniziative condotte dalla Commissione;

2.4

in ordine al finanziamento UE, chiede che la Commissione cerchi modalità creative per permettere alle piccole ONG di accedere a finanziamenti di modesta entità, con la debita considerazione di meccanismi amministrativi e di analisi;

2.5

sottolinea l'importanza di un miglioramento nella raccolta e nell'analisi dei dati al fine di dare informazioni per lo sviluppo di politiche efficaci per promuovere la parità e affrontare la discriminazione. Insiste sulla necessità di coinvolgere il livello di governo locale e regionale nelle discussioni con la Commissione sullo sviluppo di dati quantitativi comparabili per individuare e mettere in evidenza l'entità delle disuguaglianze esistenti. Il monitoraggio dei dati deve coprire quanti più aspetti di potenziale discriminazione possibili, non solo quelli relativi al genere o all'etnia. È anche importante misurare l'impatto di diversi tipi di azione e stabilire se siano necessari o no cambiamenti.

Azioni future a completamento dell'attuale quadro legislativo

2.6

Ribadisce la sua richiesta, già avanzata nel suo parere sul Libro verde, che la normativa sui beni e servizi sia estesa a tutti gli aspetti coperti dall'articolo 13 del TCE;

2.7

lo studio di fattibilità della Commissione per eventuali nuovi provvedimenti volti a integrare il quadro legislativo esistente dovrebbe attingere ai dati raccolti dal CdR nel corso dell'elaborazione del suo vademecum sulle buone pratiche antidiscriminatorie.

Coinvolgimento delle parti interessate

2.8

Chiede che la Commissione, sistematicamente e in tutta la comunicazione sulla strategia quadro e in tutto il documento che istituisce l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti, nomini esplicitamente gli enti locali e regionali quando fa riferimento alle parti interessate fondamentali;

2.9

sottolinea che il livello locale e regionale e il Comitato delle regioni dovrebbero essere pienamente coinvolti in ogni azione di follow-up esposta nella strategia quadro;

2.10

in particolare, auspica di essere incluso tra i partecipanti al «vertice annuale sulla parità» delineato nella proposta di strategia quadro;

2.11

nel gruppo consultivo di alto livello sull'integrazione delle minoranze nella società e nel mercato del lavoro della Commissione andrebbe inserita una dimensione locale/regionale.

Attività di sensibilizzazione, tra cui l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007

2.12

Invita la presidenza del Regno Unito a fare in modo che questo dossier avanzi speditamente in sede di Consiglio onde assicurare in tempo una base giuridica per l'Anno europeo;

2.13

sostiene gli obiettivi specifici qui di seguito elencati:

i)

diritti: sensibilizzare sul diritto alla parità e alla non discriminazione; dato che gli enti locali e regionali sono gli organi eletti più vicini ai cittadini, ritiene che essi abbiano un ruolo essenziale da svolgere in questo campo, in particolare nel sensibilizzare più diffusamente le regioni d'Europa lontane dalle maggiori aree urbane. Accoglie con favore il lavoro svolto dal bus usato dalla Commissione per diffondere le informazioni sui diritti dei cittadini dell'UE rispetto alle pari opportunità e lo invita adesso a recarsi in località diverse dalle capitali degli Stati membri. Allo scopo di promuovere la visita del bus nelle varie località andrebbe utilizzato un approccio proattivo che coinvolga gli enti locali e regionali e il CdR stesso;

ii)

rappresentanza — stimolare il dibattito sulle possibilità di incrementare la partecipazione alla vita sociale di tutte le minoranze, ponendo particolarmente l'accento sull'aumento della partecipazione delle comunità Rom e musulmane;

iii)

riconoscimento: valorizzare e accogliere la diversità;

iv)

rispetto e tolleranza: promuovere una società più solidale eliminando stereotipi e pregiudizi. L'uso di eventi culturali, di tipo musicale, teatrale e sportivo potrebbe essere uno strumento importante a tal fine. La Commissione potrebbe sponsorizzare queste attività e collaborare con gli enti nazionali, locali e regionali e la società civile per far sì che gli eventi si svolgano in tutte i paesi partecipanti e culminino in un grande festival europeo che unisca il 2007, Anno europeo delle parti opportunità per tutti, e il 2008, Anno europeo del dialogo interculturale, e che dovrebbe aver luogo in uno dei due paesi che eserciteranno la presidenza di turno dell'UE nel 2008 (Slovenia/Francia);

2.14

apprezza l'idea della Commissione secondo cui i paesi partecipanti dovrebbero designare un organismo nazionale di coordinamento che comprenda rappresentanti del governo nazionale, delle parti sociali, delle comunità interessate e di altri segmenti della società civile, ma chiede che ogni organismo di coordinamento includa rappresentanti degli enti locali e regionali;

2.15

incoraggia gli enti locali e regionali a usare il logo dell'Anno europeo per pubblicizzare le attività riguardanti le pari opportunità che si svolgeranno nel 2007;

2.16

propone di organizzare nel suo ambito un convegno agli inizi del 2007, come accaduto per altri anni europei, per lanciare l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti.

Bruxelles, 16 novembre 2005

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 1.

(2)  GU C 121 del 30.4.2004, pag. 25.

(3)  GU C 71 del 22.3.2005, pag. 62.