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7.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/25 |
Parere del Comitato delle regioni in merito alla revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
(2006/C 31/07)
IL COMITATO DELLE REGIONI,
vista la decisione del Parlamento europeo, in data 21 aprile 2005, di consultarlo, conformemente al disposto dell'articolo 265 del Trattato che istituisce la Comunità europea, in merito alla Revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale,
vista la decisione del suo Presidente, del 19 maggio 2005, di incaricare la commissione Politica di coesione territoriale di elaborare un parere in materia,
visto il documento non ufficiale elaborato dalla DG Concorrenza della Commissione europea intitolato Revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale,
vista la comunicazione della Commissione Terzo rapporto sulla coesione economica e sociale (COM(2004) 107 def.),
vista la proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (COM(2004) 492 def. — 2004/0163 (AVC)), la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione (COM(2004) 494 def. — 2004/0166 (AVC)) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (COM(2004) 495 def. — 2004/0167 (COD)),
visto il proprio parere in merito al Terzo rapporto sulla coesione economica e sociale (CdR 120/2004) (1),
visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Costruire il nostro avvenire comune — Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013 (CdR 162/2004 fin),
viste le conclusioni dei Consigli europei di Barcellona e di Goteborg con le quali gli Stati membri si sono impegnati a ridurre il livello degli aiuti di Stato nell'Unione europea, orientandoli verso temi di comune interesse, ivi compresa la coesione economica e sociale,
visto il proprio progetto di parere (CdR 77/2005 riv. 1), adottato in data 29 aprile 2005 dalla commissione Politica di coesione territoriale (relatore: Vicente ÁLVAREZ ARECES, presidente del Principato delle Asturie (ES/PSE)),
Considerando quanto segue:
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1) |
L'articolo 158 del Trattato CE definisce l'obiettivo della coesione: «Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale». L'articolo III-220 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa estende questo obiettivo alla dimensione territoriale. |
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2) |
Sebbene, in base alle disposizioni del Trattato CE, gli aiuti di Stato in generale falsino la concorrenza (2), gli aiuti a finalità regionale sono giustificati dal momento che sono riservati a determinate regioni e hanno come obiettivo specifico lo sviluppo di tali regioni (3). |
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3) |
L'esistenza di un quadro normativo relativo agli aiuti di Stato a finalità regionale può costituire uno strumento prezioso ai fini di un'equa ridistribuzione del reddito e della ricchezza nel territorio dell'Unione, nel contesto del progetto economico e sociale europeo, creando così una base più propizia alla crescita economica sostenibile. |
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4) |
Gli aiuti a finalità regionale costituiscono un fattore che influisce sulla localizzazione degli investimenti, sebbene non isolatamente; la delocalizzazione avviene sia nel mercato interno europeo sia a livello mondiale; l'intervento dei poteri pubblici attraverso gli aiuti di Stato va esaminato secondo una doppia prospettiva: considerando il contesto europeo e prendendo come riferimento il fenomeno della globalizzazione. |
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5) |
Nel quadro degli obiettivi di Lisbona e Goteborg, gli aiuti regionali possono costituire uno strumento adeguato per contribuire allo sviluppo equilibrato della politica industriale in tutta l'Unione europea e per ottenere una crescita sostenibile e creare posti di lavoro di qualità, |
ha adottato il seguente parere in data 7 luglio 2005, nel corso della 60a sessione plenaria.
I. OSSERVAZIONI DEL COMITATO DELLE REGIONI
1. Osservazioni generali
Il Comitato delle regioni
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1.1 |
reputa che, per quanto riguarda l'attuazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale definiti all'articolo 158 del Trattato CE, gli aiuti di Stato a finalità regionale siano uno strumento al quale i poteri pubblici possono ricorrere per sviluppare la loro politica economica e industriale. Questa riconosciuta facoltà dei pubblici poteri andrebbe coordinata onde evitare un aumento degli squilibri fra paesi e regioni; |
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1.2 |
ritiene che degli aiuti di Stato orientati meglio debbano perseguire tre obiettivi chiari:
Se per i due primi obiettivi gli aiuti a finalità regionale si sono rivelati efficaci, come dimostrano gli studi a disposizione della Commissione europea, il terzo potrebbe richiedere un sostegno più selettivo, come ad esempio gli aiuti orizzontali (ricerca e sviluppo, ambiente, formazione, occupazione, PMI, ecc.). Tutti questi diversi tipi di aiuti vanno tuttavia coordinati dal punto di vista degli obiettivi e del funzionamento e andrebbero indirizzati al conseguimento degli obiettivi di coesione in tutto il territorio dell'Unione europea; |
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1.3 |
giudica che tutti gli aiuti che possono essere concessi in un territorio determinato debbano rientrare in piani strategici di sviluppo regionale all'interno dei quali vengano privilegiati progetti di cui è chiaro l'effetto di dinamizzazione dello sviluppo regionale. Insieme ad altri fattori di tipo economico e aziendale, questi aiuti influiscono sull'insediamento delle imprese e sul miglioramento della competitività regionale; |
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1.4 |
constata che negli ultimi anni la politica di coesione ha ottenuto risultati positivi e che gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, insieme agli orientamenti relativi agli aiuti multisettoriali per grandi progetti di investimento, hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi della politica regionale europea. Il ruolo della Commissione europea nella fase di monitoraggio degli aiuti concessi dalle autorità statali risulta pertanto estremamente importante per le regioni meno prospere; |
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1.5 |
considera necessario, per garantire uno sviluppo equilibrato dei diversi territori dell'Unione, tenere presente che le regioni europee possono essere suddivise in due gruppi corrispondenti ai due principali problemi che esse si trovano ad affrontare:
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a) Valutazione degli aiuti di Stato negli ultimi anni
Il Comitato delle regioni
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1.6 |
prende atto di quanto evidenziato da numerosi studi: negli ultimi anni si è registrata una tendenza alla diminuzione degli aiuti di Stato nelle regioni meno sviluppate, mentre le regioni più competitive stanno invece aumentando il sostegno alle loro imprese, elaborando diversi programmi di aiuti di Stato sulla base delle varie deroghe previste dal Trattato CE. Ciò ha generato effetti indesiderati sia per la notevole perdita di efficacia degli aiuti regionali sia per l'aumento del volume totale della spesa pubblica destinata agli aiuti di Stato a livello comunitario. |
b) Normative
Il Comitato delle regioni
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1.7 |
appoggia i principi generali adottati dalla Commissione nel quadro della riforma degli aiuti di Stato a finalità regionale, vale a dire:
Desidera tuttavia aggiungere un principio, quello della
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1.8 |
ritiene che gli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale forniscano un quadro regolamentare per il coordinamento di altri strumenti normativi relativi agli aiuti orizzontali e settoriali, e costituiscano inoltre un riferimento per le diverse questioni spesso sollevate dall'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. La revisione dei restanti strumenti degli aiuti di Stato va effettuata considerando l'esigenza di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di coesione e di contribuire alla riduzione globale degli aiuti di Stato a livello comunitario, come stabilito dalle conclusioni dei Consigli europei di Stoccolma e Barcellona; |
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1.9 |
considera che la proposta della Commissione di inserire i nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato in un nuovo regolamento di esenzione dall'obbligo di notificazione potrebbe rivelarsi utile per chiarire e semplificare, come auspicato, le norme su tali aiuti. Il Comitato raccomanda però che le nuove norme definiscano chiaramente i criteri, i requisiti e i limiti applicabili agli investimenti ammissibili; |
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1.10 |
reputa che la proposta di inserire negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale gli orientamenti comunitari multisettoriali relativi ai grandi progetti di investimento possa contribuire a semplificare la normativa vigente. |
c) Nuove soglie previste nella proposta della Commissione
Il Comitato delle regioni
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1.11 |
richiama l'attenzione sulla proposta relativa ai massimali di aiuto, presentata dalla Commissione e fondata sull'impegno assunto dagli Stati membri ai Consigli europei di Stoccolma e Barcellona. Ritiene tuttavia che la proposta di riduzione generale dei massimali esposta dalla Commissione nei suoi documenti di consultazione possa non essere compatibile — specie in alcune regioni — con gli ambiziosi obiettivi della strategia di Lisbona e con l'impegno richiesto in materia di coesione, dovuto all'impatto dell'allargamento. Considera inoltre che l'obiettivo di riduzione del livello generale degli aiuti potrebbe essere raggiunto in maniera più coerente con il progetto politico europeo, riorientando gli aiuti in base a criteri orizzontali e di coesione più selettivi, come stabilito nei summenzionati Consigli europei; |
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1.12 |
ritiene che la riduzione dei massimali di aiuto vada modulata, tenendo conto dei diversi parametri riguardanti lo sviluppo economico regionale; |
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1.13 |
giudica che, per gli aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione debba prevedere delle misure transitorie coerenti con la nuova situazione economica delle regioni e i nuovi obiettivi della politica di coesione europea. In tal modo le regioni in fase di transizione da un regime a un altro potranno contare su di una riduzione graduale del sostegno che le aiuterà a far fronte al venir meno della possibilità di ricorrere agli aiuti di Stato come strumento di politica di sviluppo regionale; |
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1.14 |
considera che la coesione economica, sociale e territoriale in tutta l'Unione europea possa essere raggiunta soltanto se a ciascuna situazione sarà riservato un diverso trattamento. In questo contesto gli aiuti a finalità regionale potrebbero contribuire a compensare le situazioni sfavorevoli che caratterizzano alcuni territori europei. |
Indicatori:
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1.15 |
rileva come la Commissione si attenga alla classificazione delle regioni prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE, fondata sul prodotto interno lordo, come metodo per uniformare i criteri e la cartografia con i criteri di ripartizione dei Fondi strutturali; |
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1.16 |
ritiene che le regioni che non beneficiano di aiuti vadano classificate in funzione del loro livello di competitività, il quale potrebbe essere determinato non soltanto in base all'indicatore tradizionalmente impiegato, cioè il PIL. In merito si chiede se non sia più conforme al disposto dell'articolo 87 del Trattato CE e ai fini perseguiti dalla politica di coesione europea inserire come indice di riferimento anche il tasso di occupazione delle regioni. A questo proposito va ricordato che negli accordi di Lisbona l'indicatore stabilito come obiettivo è il tasso di occupazione. La Commissione potrebbe tuttavia studiare la possibilità di utilizzare altri indicatori come il tasso di disoccupazione, l'invecchiamento della popolazione e la capacità in termini di ricerca e sviluppo. |
Sovvenzione netta/lorda:
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1.17 |
è del parere che la proposta della Commissione di basare i tassi massimi degli aiuti sull'equivalente-sovvenzione lordo (diversamente dal periodo precedente durante il quale si teneva conto dei diversi sistemi fiscali mediante la formula equivalente-sovvenzione netto (ESN)), invece di condurre a una riduzione generale degli aiuti, come essa sostiene, aumenterà i divari fra gli aiuti di cui le imprese potranno beneficiare, non a causa dei criteri di coesione ma dei regimi fiscali dei diversi paesi. In proposito va ricordato che la pressione fiscale presenta forti differenze nei 25 Stati membri; |
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1.18 |
giudica che di per sé la semplificazione non costituisca un motivo sufficiente a giustificare l'eliminazione del calcolo ESN, il quale viene effettuato ricorrendo a una formula — frequentemente utilizzata nel corso dell'attuale periodo di programmazione — che non complica significativamente la gestione degli aiuti. La formula ESN andrebbe inoltre utilizzata per determinare l'impatto reale degli aiuti di Stato sullo sviluppo regionale. |
2. Territori che potrebbero beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE
Il Comitato delle regioni
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2.1 |
constata che la Commissione propone di ridurre i massimali di aiuto e di effettuare una suddivisione in tre categorie, in funzione del PIL pro capite, con una maggiorazione per le PMI. Il Comitato propone di rivedere queste disposizioni di modo che la riduzione generale degli aiuti di Stato si ottenga riorientando gli aiuti verso criteri più selettivi (orizzontali e relativi alla coesione) piuttosto che abbassando i massimali degli aiuti; |
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2.2 |
propone di considerare specialmente queste diverse situazioni che richiedono particolare attenzione; |
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2.3 |
si congratula con la Commissione per il trattamento riservato alle regioni ultraperiferiche, conformemente alle disposizioni del Trattato costituzionale (inserimento all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a)); |
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2.4 |
rileva tuttavia che la Commissione non ha tenuto specificamente conto della situazione di talune regioni, come quelle insulari, di montagna, a bassa densità demografica, o come le zone rurali, transfrontaliere oppure interessate da transizione industriale, il cui sviluppo è impedito da fattori condizionanti di tipo strutturale; |
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2.5 |
esorta a includere le regioni interessate dall'effetto statistico nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato UE per l'intero periodo di programmazione (4). In proposito ricorda che l'obiettivo Convergenza della nuova politica di coesione della Commissione è riservato ai paesi e alle regioni meno sviluppati, fra cui figurano proprio le regioni interessate dall'effetto statistico; |
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2.6 |
giudica necessario derogare alla soglia del 75 % del PIL pro capite, in materia di aiuti di Stato, per le regioni interessate dall'effetto statistico, analogamente a quanto stipula l'articolo 5 del progetto di regolamento sulle disposizioni generali in materia di Fondi strutturali. In questo modo si avrebbe una perfetta corrispondenza fra l'obiettivo di convergenza risultante dalle proposte legislative della Commissione e la carta degli aiuti a finalità regionale, nella quale le regioni interessate dall'effetto statistico si distinguerebbero dalle altre comprese nell'obiettivo Convergenza soltanto per una minore intensità degli aiuti, in sintonia con il minore volume di Fondi strutturali che riceverebbero; |
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2.7 |
diversamente, queste regioni verrebbero ulteriormente penalizzate, dato che gli effetti dell'inserimento fra le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, la lettera c) e a) non si limitano, secondo la vigente normativa sugli aiuti di Stato, soltanto al tetto percentuale di aiuti, come precisato al successivo punto 2.12. Inoltre, qualora si inserissero regioni con regimi di aiuto disciplinati da altri paragrafi dell'articolo 87 del Trattato, sorgerebbero problemi di inserimento nella concezione dei metodi di intervento relativi all'obiettivo Convergenza dei Fondi strutturali. |
a) Maggiorazioni concesse a determinate regioni
Il Comitato delle regioni
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2.8 |
ritiene altresì necessario considerare la possibilità di concedere maggiorazioni ad altre regioni che soffrono di handicap naturali, geografici o demografici:
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b) Aiuti al funzionamento
Il Comitato delle regioni
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2.9 |
sottolinea quanto precisato negli attuali orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale: «In casi eccezionali tali aiuti possono rivelarsi insufficienti per innescare un processo di sviluppo regionale quando la regione interessata presenta svantaggi strutturali troppo rilevanti. Unicamente in questi casi gli aiuti regionali possono essere integrati da aiuti al funzionamento» (5); |
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2.10 |
fa presente che per valutare la situazione e determinare se gli svantaggi strutturali sono «troppo rilevanti», si deve fare riferimento all'articolo III-220 del Trattato costituzionale; |
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2.11 |
rileva che nei nuovi orientamenti proposti le regioni ultraperiferiche e quelle a bassa densità demografica sono esonerate dal divieto generale di ricevere aiuti al funzionamento. Non viene tuttavia fatto alcun riferimento ad altri svantaggi strutturali evidenti, come quelli che interessano le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. Per queste regioni caratterizzate da handicap permanenti, sarebbe coerente non imporre che gli aiuti siano decrescenti e temporanei. |
c) Altre conseguenze per le regioni che non rientrano più nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a)
Il Comitato delle regioni
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2.12 |
sottolinea che l'esclusione dal campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), comporterà, per le regioni interessate, non soltanto la riduzione degli aiuti, ma anche la perdita di maggiorazioni in diversi inquadramenti orizzontali e settoriali, nonché di esenzioni da determinati divieti o limitazioni, come nel caso di aiuti al funzionamento, aiuti alle imprese in difficoltà, aiuti ad hoc; |
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2.13 |
esorta la Commissione a esaminare se le regioni interessate da svantaggi naturali, strutturali e demografici che non rientrano più nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) potranno beneficiare del trattamento più favorevole riservato a queste regioni. |
3. Territori che potrebbero beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE
Il Comitato delle regioni
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3.1 |
accoglie positivamente l'intenzione della Commissione di adeguare la percentuale della popolazione residente nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), includendo nel campo di applicazione di questa lettera tutte le regioni che non beneficiano più della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Ritiene tuttavia che le regioni interessate dall'effetto statistico dovrebbero rientrare a pieno titolo nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e viceversa non andrebbero incluse in questa sezione; |
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3.2 |
ribadisce nuovamente quanto già affermato nel parere in merito al Terzo rapporto sulla coesione: «per tutte le regioni interessate dall'effetto naturale» (regioni che non rientrano più nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) in conseguenza della crescita economica) va prevista «una transizione (…) all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) nel corso del periodo di programmazione». Questa transizione dovrebbe essere analoga, in termini di modulazione e intensità degli aiuti, a quella prevista per le regioni interessate dall'effetto statistico; |
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3.3 |
considera che fra le regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (regioni che rientravano in precedenza nel campo di applicazione all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a)) si debba tener conto dei seguenti casi specifici:
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3.4 |
ritiene che queste regioni debbano beneficiare di maggiorazioni superiori al massimale generale di aiuto; |
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3.5 |
richiede che i territori colpiti da una grave crisi economica rientrino temporaneamente nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Ciò coprirebbe situazioni correlate a ampi provvedimenti di ristrutturazione (quali la chiusura di una grande impresa che comporti la perdita di un gran numero di posti di lavoro); |
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3.6 |
richiede inoltre che le regioni che presentano alcuni di questi svantaggi, il cui PIL pro capite non superi il 100 % o il cui tasso di occupazione sia eccezionalmente basso, rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). La Commissione dovrebbe rivedere periodicamente gli indicatori economici regionali per aggiornare i parametri di classificazione delle regioni che beneficiano degli aiuti in conformità degli orientamenti in esame, tenendo in considerazione la crescita dell'economia e il tasso di disoccupazione; |
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3.7 |
chiede di inserire fra le regioni di cui alla lettera c) tanto le regioni a bassa densità demografica, quanto le isole che non rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e di consentire aiuti al funzionamento dei trasporti che non abbiano carattere temporale o decrescente; |
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3.8 |
reputa che i problemi di ciascuna regione vadano valutati ricorrendo a criteri diversi atti a misurare il potenziale di competitività e di sviluppo economico della regione; è inoltre del parere che gli aiuti di Stato andrebbero concessi in maniera flessibile sulla base di questi criteri. |
4. Zone che rientrano nell'obiettivo Competitività regionale e occupazione
Il Comitato delle regioni
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4.1 |
accoglie favorevolmente la decisione presa dalla Commissione di adottare un approccio tematico, piuttosto che uno basato su determinate zone geografiche, per garantire la coerenza fra politica della concorrenza, politica regionale e obiettivi di Lisbona e Goteborg; |
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4.2 |
per quanto riguarda le disposizioni secondo cui le regioni escluse dal campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), possono essere ammesse a beneficiare degli aiuti orizzontali, in conformità con gli obiettivi fissati nel corso degli ultimi Consigli europei, avverte che potrà essere necessario tener conto delle situazioni economiche e delle differenze territoriali se si vogliono raggiungere gli obiettivi di politica regionale; |
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4.3 |
propone pertanto di classificare le regioni in funzione del livello di competitività, onde garantire che gli aiuti orizzontali possano essere modulati; |
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4.4 |
ritiene che, onde garantire una coerenza reale fra la politica di concorrenza e quella regionale, nei nuovi orientamenti vadano enunciati i criteri per la classificazione territoriale delle regioni che non beneficiano di aiuti; basandosi su questa classificazione, gli inquadramenti orizzontali dovrebbero consentire di riservare un trattamento più favorevole alle regioni che registrano livelli di competitività inferiori. Tale trattamento potrebbe includere maggiorazioni superiori ai massimali previsti dagli inquadramenti orizzontali; |
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4.5 |
richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che nell'ultima proposta relativa ai massimali per gli aiuti a finalità regionale, l'unica maggiorazione considerata riguarda le PMI delle regioni non ammissibili. Ciò contrasta con la notevole riduzione prevista per talune zone ammissibili (specie per quelle interessate dall'effetto statistico e dall'effetto naturale); |
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4.6 |
ritiene che gli obiettivi della politica di coesione definiti nel Trattato richiedano un trattamento differenziato in funzione delle diverse situazioni e dei diversi problemi esistenti. Esorta la Commissione a stabilire il trattamento differenziato richiesto da ciascuna regione, in funzione del suo livello di sviluppo e di competitività; |
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4.7 |
richiama l'attenzione sul caso delle regioni non assistite che confinano con una regione che riceve aiuti; richiede che in tali casi, oltre a stabilire differenziali massimi di aiuto fra regioni vicine, si prendano in considerazione altri parametri atti a effettuare il confronto tra le capacità economiche e competitive delle regioni. Ciò eviterebbe situazioni ingiustificabili dal punto di vista della politica di coesione europea; |
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4.8 |
chiede che vengano fissati massimali per i volumi complessivi degli aiuti di Stato, in funzione del livello di competitività regionale. Questi massimali potrebbero essere determinati in funzione del PIL pro capite o della popolazione. |
5. Aiuti regionali e inquadramenti orizzontali
Il Comitato delle regioni
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5.1 |
chiede che, in conformità con gli obiettivi strategici fissati ai vertici di Lisbona e Goteborg, gli aiuti orizzontali (ricerca e sviluppo, ambiente, formazione, PMI, ecc.) vengano impiegati in particolare nelle regioni caratterizzate da livelli inferiori di sviluppo economico o di competitività. A tal fine bisognerà riservare particolare attenzione al coordinamento delle diverse norme che regolano gli aiuti a finalità regionale e gli aiuti orizzontali; |
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5.2 |
chiede che, tanto per le regioni che ricevono sostegno quanto per quelle che non ne beneficiano, si consideri la possibilità di concedere maggiorazioni superiori ai massimali di aiuto nei diversi inquadramenti orizzontali, modulate e correlate alle diverse realtà regionali, riservando particolare attenzione e permettendo maggiore flessibilità ai centri d'innovazione tecnologica; |
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5.3 |
giudica che da soli gli aiuti de minimis e gli aiuti con effetti limitati sul commercio comunitario non possano ovviare allo scarso sviluppo di determinate regioni; questa tipologia di aiuti può essere invece utilizzata in maggior misura nei paesi e nelle regioni che dispongono di una maggiore capacità finanziaria e quindi di migliori indicatori di ricchezza; |
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5.4 |
propone pertanto che la Commissione europea analizzi l'impatto di questa tipologia di aiuti sullo sviluppo regionale e ne tenga conto. |
6. Aiuti settoriali e sviluppo regionale
Il Comitato delle regioni
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6.1 |
sottolinea il fatto che gli aiuti concessi in alcuni settori hanno un particolare impatto sullo sviluppo economico delle regioni; è il caso ad esempio degli aiuti destinati al settore dei trasporti. Richiama l'attenzione sugli aiuti concessi alle compagnie aeree a basso costo o al settore dei trasporti marittimi, che possono favorire lo sviluppo di regioni che hanno problemi economici considerevoli, spesso causati dall'esistenza di barriere geografiche; |
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6.2 |
propone di compiere uno sforzo particolare in quest'ambito per coordinare efficacemente tutti gli aiuti che hanno un impatto sullo sviluppo regionale in modo da garantire un trattamento favorevole per gli aiuti settoriali concessi alle regioni meno sviluppate e meno competitive; |
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6.3 |
accoglie positivamente gli sforzi profusi dalla Commissione europea al fine di sviluppare un quadro normativo relativo agli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale. Sarebbe inoltre auspicabile che le regioni meno prospere e le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali e geografici disponessero di un quadro più favorevole per lo sviluppo dei loro servizi di interesse economico generale, come pure di un quadro chiaro ed esaustivo dei servizi che debbano ritenersi possedere rilievo economico rispetto a quelli privi di detta rilevanza; |
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6.4 |
ritiene che l'esenzione dall'obbligo di notificare le compensazioni per il pagamento degli obblighi di pubblico servizio vada estesa ai servizi di interesse generale che corrispondono alle funzioni essenziali dei pubblici poteri, in particolare l'edilizia popolare, gli ospedali pubblici, l'istruzione e altri servizi di interesse sociale generale. La Commissione dovrebbe aumentare i massimali per la notifica, che andrebbe effettuata a posteriori. In tal modo questa formalità burocratica non avrebbe ripercussioni negative sulla prestazione di servizi necessari, che altrimenti finirebbero per essere ostacolati. |
7. Tipologie di aiuto
Il Comitato delle regioni
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7.1 |
ricorda che gli aiuti a finalità regionale sono concessi come incentivi diretti agli investimenti o come incentivi all'occupazione legata agli investimenti. Tuttavia, anche altre misure di sostegno si sono dimostrate particolarmente atte a favorire l'imprenditorialità e promuovere investimenti produttivi capaci di migliorare il clima economico. È il caso delle partecipazioni al capitale sociale delle imprese, dei fondi regionali di capitale di rischio, delle incubatrici di imprese, delle garanzie, dei terreni industriali a prezzi accessibili (specie nelle regioni in cui questi sono estremamente elevati), ecc.; |
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7.2 |
esorta la Commissione a valutare la possibilità di istituire nell'ambito degli aiuti a finalità regionale nuove forme di sostegno in grado di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche e con effetti più limitati sulla concorrenza. |
8. Aiuti e delocalizzazione
Il Comitato delle regioni
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8.1 |
nota con piacere che la proposta concernente i nuovi regolamenti sui fondi strutturali comunitari prevede l'obbligo di mantenere gli investimenti per sette anni, e il ritiro degli aiuti comunitari qualora l'impresa beneficiaria effettui una delocalizzazione prima dello scadere di questo periodo. Si potrebbero tuttavia prevedere delle eccezioni in funzione delle caratteristiche tecnologiche dei diversi settori. |
9. Definizione di investimento iniziale
Il Comitato delle regioni
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9.1 |
ritiene che consolidare le imprese già insediate in un territorio sia importante quanto attirarne delle nuove. Bisognerà pertanto evitare di trattare in modo sfavorevole le imprese già stabilite in un territorio determinato che investono nel loro ampliamento e consolidamento, rispetto a imprese con progetti d'investimento analoghi che si stanno appena insediando nello stesso territorio. Per di più, se il sostegno è fornito unicamente per l'avviamento, le imprese potrebbero essere incoraggiate a trasferirsi altrove; |
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9.2 |
osserva che il prezzo d'acquisto dei terreni e i costi di sviluppo variano notevolmente da una regione all'altra, a seconda delle caratteristiche fisiche del suolo. Per tale motivo, piuttosto che vietare il finanziamento delle spese di acquisto dei terreni, sarebbe meglio limitarlo in proporzione dell'investimento totale previsto, nelle regioni in cui l'acquisto dei terreni, lo sviluppo, ecc. costituiscono fattori rilevanti; |
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9.3 |
propone altresì di introdurre sistemi o percentuali per gli investimenti immateriali, così da limitare l'importo massimo di finanziamento rispetto all'investimento totale. |
II. RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO DELLE REGIONI
Il Comitato delle regioni esorta a:
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1. |
compiere una revisione degli aiuti a finalità regionale tesa a ridurne il volume complessivo come stabilito dai Consigli di Stoccolma e di Barcellona e a riorientarli conformemente agli obiettivi di coesione, tenendo conto delle diverse situazioni regionali e delle priorità fissate dall'Unione europea. Il volume complessivo degli aiuti a finalità regionale può essere diminuito attraverso strumenti più equi di una riduzione generalizzata dei massimali; |
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2. |
mantenere il concetto di equivalente-sovvenzione netto per il calcolo dell'aiuto a finalità regionale; |
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3. |
prevedere periodi di transizione per le regioni che rientravano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e che oramai rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). In questi casi, gli aiuti dovrebbero essere modulati onde evitare che tali regioni paghino il prezzo dell'ampliamento (regioni interessate dall'effetto statistico e dall'effetto naturale). Prevedere infine un trattamento preferenziale per le regioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e per quelle che perdono tale status, pur tenendo presente il limite massimo demografico per poter beneficiare degli aiuti a finalità regionale; |
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4. |
definire criteri obiettivi e addurre argomenti giuridici solidi per classificare le regioni e modulare gli aiuti a finalità regionale in linea con gli obiettivi di coesione; |
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5. |
stabilire criteri di classificazione in modo da considerare gli elementi specifici di ciascuna regione, indipendentemente dalla sua situazione geografica. Questa classificazione dovrebbe essere adattata per tener conto dei progressi compiuti da ciascuna regione nel corso del tempo; |
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6. |
valutare la possibilità di concedere maggiorazioni alle regioni caratterizzate da svantaggi naturali, demografici o strutturali, le quali rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o lettera c) del Trattato CE; |
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7. |
considerare l'opportunità di concedere maggiorazioni alle regioni, nell'ambito degli inquadramenti orizzontali, in funzione del loro livello di sviluppo e competitività (regioni assistite e regioni che non beneficiano degli aiuti); |
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8. |
coordinare gli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale con gli aiuti orizzontali e gli obiettivi prioritari dell'agenda di Lisbona; |
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9. |
indicare criteri coerenti negli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale relativi ai settori che svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo regionale; |
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10. |
realizzare sforzi per studiare e analizzare le diverse situazioni regionali esistenti in Europa in modo che le proposte della Commissione europea si basino su criteri di equità; |
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11. |
far rientrare gli aiuti destinati a un territorio in piani strategici di sviluppo regionale; |
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12. |
prendere in considerazione altri indicatori per valutare la situazione economica regionale, ad esempio il tasso di occupazione, specie nel caso delle regioni non beneficiarie; |
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13. |
valutare l'opportunità di ricorrere ad altre forme di aiuti alle imprese, che siano più facili da gestire e comportino un minor consumo di risorse pubbliche; |
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14. |
stabilire massimali più elevati per la notifica dei servizi di interesse economico generale. La notifica dovrà essere fatta a posteriori, distinguendo fra tali servizi quelli che costituiscono diritti riconosciuti dalle costituzioni nazionali e non sono servizi economici; |
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15. |
tenere in particolare considerazione le nuove forme di sostegno alle imprese (capitale di rischio, garanzie, partecipazioni al capitale sociale, sgravi fiscali, ecc.). |
Bruxelles, 7 luglio 2005
Il Presidente
del Comitato delle regioni
Peter STRAUB
(1) GU C 318 del 22.12.2004, pag. 1.
(2) Articolo 87 del Trattato CE.
(3) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (98/C74/06), GU C 74 del 10.3.1998.
(4) Come affermato nel parere in merito al Terzo rapporto sulla coesione economica e sociale (CdR 120/2004).
(5) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (98/C74/06), quinto paragrafo dell'introduzione.