52005AP0231

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio (COM(2005) 0154 - C6-0119/2005 - 2005/0064(SYN))

Gazzetta ufficiale n. 124 E del 15/05/2006 pag. 0517 - 0520


P6_TA(2005)0231

Posizioni di bilancio e politiche economiche **I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio (COM(2005) 0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN))

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005) 0154) [1],

- visti l'articolo 252 e l'articolo 99, paragrafo 5 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0119/2005),

- visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

- vista la relazione della Commissione per i problemi economici e monetari (A6-0168/2005);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 252, lettera a) del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) L'attuazione del quadro di bilancio, la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche e la relativa credibilità dipendono dalla qualità, affidabilità e tempestività delle statistiche di bilancio. La qualità delle statistiche a livello nazionale e comunitario deve essere assicurata al fine di garantire l'indipendenza, integrità e attendibilità sia degli uffici statistici nazionali sia di Eurostat.

Emendamento 2

Considerando 2 ter (nuovo)

(2 ter) È opportuno che la Commissione raffronti le cifre che le sono trasmesse dagli Stati membri con i rapporti presentati dalle banche centrali nazionali alla BCE.

Emendamento 3

Articolo 1, punto 1

Articolo 2 bis (regolamento (CE) n. 1466/97)

Emendamento 4

Articolo 1, punto 2 bis (nuovo)

Articolo 4, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1466/97)

(2 bis) L'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. I programmi di stabilità sono presentati prima del 1° marzo 1999. Successivamente sono presentati annualmente programmi aggiornati per un periodo di due anni. Gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in un momento successivo presentano il loro programma di stabilità entro sei mesi dalla decisione del Consiglio relativa alla loro partecipazione alla moneta unica.

Emendamento 5

Articolo 1, punto 3, lettera A

Articolo 5, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CE) n. 1466/97)

1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all'articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, se il percorso di aggiustamento proposto dal programma sia sufficientemente ambizioso, se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e se le misure adottate e/o proposte siano adeguate per la realizzazione del percorso prospettato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine. Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo minimo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee e se il miglioramento perseguito sia più consistente in periodi di congiuntura favorevole. Il Consiglio tiene altresì conto dell'attuazione di riforme strutturali importanti che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, aumentando anche il potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;

1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all'articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, se il percorso di aggiustamento proposto dal programma sia sufficientemente ambizioso, se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e se le misure adottate e/o proposte siano adeguate per la realizzazione del percorso prospettato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine. A tal fine la Commissione effettua missioni di audit finanziario negli Stati membri. Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo minimo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee e se il miglioramento perseguito sia più consistente in periodi di congiuntura favorevole. Il Consiglio tiene altresì conto dell'attuazione di riforme strutturali importanti che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, aumentando anche il potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;

Emendamento 6

Articolo 1, punto 3, lettera B

Articolo 5, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1466/97)

b) al paragrafo 2, le parole "due mesi" sono sostituite dalle parole "tre mesi";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Il Consiglio effettua l'esame del programma di stabilità di cui al paragrafo 1 entro tre mesi al massimo dalla presentazione del programma. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato istituito ai sensi dell'articolo 114, esprime un parere sul programma. Qualora, in linea con l'articolo 99, ritenga che gli obiettivi e il contenuto di un programma dovrebbero essere rafforzati, in particolare per quanto riguarda il miglioramento del percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine perseguito in periodi di congiuntura favorevole, il Consiglio invita, nel suo parere, lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.

Emendamento 7

Articolo 1, punto 3 bis (nuovo)

Articolo 6, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1466/97)

(3 bis) L'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Nel quadro della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, paragrafo 3, il Consiglio sorveglia l'attuazione dei programmi di stabilità sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri partecipanti e delle valutazioni effettuate dalla Commissione e dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 114, in particolare al fine di individuare le divergenze significative, effettive o previste, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine o al percorso di avvicinamento verso tale obiettivo, come stabilito nel programma per l'eccedenza/il disavanzo di governo e alla prevista evoluzione dell'indice di indebitamento pubblico.

Emendamento 8

Articolo 1, punto 3 ter (nuovo)

Articolo 6, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1466/97)

(3 ter) L'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Qualora individui divergenze significative della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine o al percorso di avvicinamento verso tale obiettivo o all'evoluzione prevista del tasso di indebitamento pubblico, il Consiglio rivolge allo Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 4, una raccomandazione di prendere le necessarie misure di adeguamento al fine di dare un preallarme per evitare un disavanzo o un tasso di indebitamento eccessivi.

Emendamento 9

Articolo 1, punto 3 quater (nuovo)

Articolo 6, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1466/97)

(3 quater) L'articolo 6, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Qualora, nel corso del suo monitoraggio successivo, ritenga che la divergenza della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine o al percorso di adeguamento verso tale obiettivo o alla prevista evoluzione del tasso di indebitamento pubblico persista o si aggravi, il Consiglio, in linea con l'articolo 99, paragrafo 4, rivolge allo Stato membro interessato una raccomandazione di adottare senza indugio misure correttive e può, come previsto in detto articolo, rendere pubblica la sua raccomandazione.

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

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