52005AP0216

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricati dell'applicazione della legge, in particolare con riguardo ai reati gravi, compresi gli atti terroristici (10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS))

Gazzetta ufficiale n. 124 E del 15/05/2006 pag. 0215 - 0223


P6_TA(2005)0216

Scambio di informazioni con riguardo ai reati gravi, compresi gli atti terroristici *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricati dell'applicazione della legge, in particolare con riguardo ai reati gravi, compresi gli atti terroristici (10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa il Regno di Svezia (10215/2004) [1],

- visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

- visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0153/2004),

- visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0162/2005);

1. approva l'iniziativa del Regno di Svezia quale emendata;

2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno di Svezia;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo del Regno di Svezia.

Emendamento 24

Considerando 1

1. Uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione è quello di fornire ai suoi cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

1. Uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione è quello di fornire ai suoi cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia garantendo al contempo il rispetto della loro integrità.

Emendamento 1

Considerando 6

6. Attualmente lo scambio efficace e rapido di informazioni ed intelligence tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge è seriamente intralciato da procedure formali, strutture amministrative e ostacoli giuridici inerenti alla legislazione degli Stati membri; tale situazione è inaccettabile per i cittadini dell'Unione europea che chiedono maggiore sicurezza e una più efficace applicazione della legge nel rispetto dei diritti umani.

6. Attualmente lo scambio efficace e rapido di informazioni ed intelligence tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge è seriamente intralciato da procedure formali, strutture amministrative e ostacoli giuridici inerenti alla legislazione degli Stati membri; tale situazione va conciliata con la necessità di maggiore sicurezza e una più efficace applicazione della legge, nel rispetto dei diritti umani, con particolare riferimento all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo nonché degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento 2

Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) È necessario instaurare un elevato livello di fiducia tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri, da un lato, ed Europol e Eurojust, dall'altro, la cui mancanza ha ostacolato finora un efficace scambio di informazioni ed intellingece. Le misure previste a tal fine dovrebbero contemplare:

- norme comuni per la protezione dei dati nel quadro del terzo pilastro sotto l'autorità di un organismo comune di supervisione indipendente;

- l'impiego di forze di polizia dotate di un manuale di buone pratiche che illustri in modo semplice e pratico le loro responsabilità e i loro obblighi in materia di protezione dei dati;

- la definizione di norme minime in materia di diritto penale e procedurale;

- l'attribuzione di una giurisdizione generale nel terzo pilastro alla Corte di giustizia;

- la garanzia di un pieno controllo parlamentare.

Emendamento 3

Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) La presente decisione quadro prevede, mutatis mutandis, lo stesso livello di protezione dei dati previsto nel primo pilastro della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati [2] ed instaura, a livello del terzo pilastro, un'autorità comune di controllo incaricata della protezione dei dati personali, che esercita le sue funzioni in tutta indipendenza e che, tenendo conto di tale specificità, consiglia le istituzioni europee e contribuisce, in particolare, all'applicazione uniforme delle norme nazionali approvate in applicazione della presente decisione quadro;

Emendamento 4

Considerando 12

(12) I dati personali trattati nell'ambito dell'attuazione della presente decisione quadro saranno protetti conformemente ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

(12) I dati personali trattati nell'ambito dell'attuazione della presente decisione quadro saranno protetti conformemente alle norme comuni dell'Unione europea in materia di protezione dei dati individuali, sotto la vigilanza dell'autorità comune di controllo incaricata della protezione dei dati personali nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Emendamento 5

Articolo 1, paragrafo 1

1. La presente decisione quadro mira a stabilire le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge possono scambiarsi efficacemente e rapidamente le informazioni e l'intelligence esistenti ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, in particolare con riguardo ai reati gravi, compresi gli atti terroristici. Essa fa salve le disposizioni più favorevoli contenute nella legislazione nazionale e negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi e lascia impregiudicati gli strumenti dell'Unione europea riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, oppure le disposizioni e gli strumenti relativi alla trasmissione di informazioni e di intelligence a Europol e a Eurojust.

Emendamento 6

Articolo 3

Emendamento 7

Articolo 4, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono a che la comunicazione di informazioni e intelligence alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge non sia soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale per la comunicazione e la richiesta di informazioni e intelligence.

2. Gli Stati membri provvedono a che la comunicazione di informazioni e intelligence alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge sia soggetta a condizioni analoghe a quelle applicabili a livello nazionale per la comunicazione e la richiesta di informazioni e intelligence.

Emendamento 8

Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri assicurano che le informazioni o l'intelligence trasmesse alle autorità competenti degli altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge, in applicazione del paragrafo 1, siano comunicate anche a Europol e a Eurojust, nella misura in cui lo scambio verta su un'attività illecita rientrante nelle competenze di Europol o di Eurojust.

Emendamento 9

Articolo 4 bis, paragrafo 1

1. Le informazioni e l'intelligence sono comunicate senza indugio e per quanto possibile entro i termini richiesti. Se le informazioni o l'intelligence non possono essere comunicate entro i termini richiesti, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che ha ricevuto una richiesta di informazioni o intelligence indica il termine entro cui può comunicarle. Tale indicazione è data immediatamente.

1. Ogni Stato membro assicura che le informazioni o l'intelligence pertinente sia immediatamente trasmessa alle autorità competenti degli altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge, che ne fanno richiesta.

Emendamento 10

Articolo 4 bis, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Qualora informazioni o intelligence non possano essere trasmesse immediatamente, la competente autorità incaricata dell'applicazione della legge che ha ricevuto una domanda di informazioni o di intelligence indica immediatamente il termine entro il quale può darvi seguito.

Emendamento 11

Articolo 4 bis, paragrafo 2, alinea

2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di procedure che consentano loro di rispondere entro 12 ore alle richieste di informazioni e intelligence laddove lo Stato richiedente segnali che sta svolgendo un'indagine penale o un'operazione di intelligence criminale in relazione ai seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente:

2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di procedure che consentano loro di rispondere entro 12 ore o, nel caso di un elemento di informazione o di intelligence che richieda formalità o contatti preliminari con altre autorità, di 48 ore in casi di urgenza e di dieci giorni lavorativi negli altri casi, alle richieste di informazioni e intelligence laddove lo Stato richiedente segnali che sta svolgendo un'indagine penale o un'operazione di intelligence criminale in relazione ai seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente:

Emendamento 12

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I termini fissati al paragrafo 2 decorrono dal ricevimento della domanda di informazione o di intelligence da parte dell'autorità competente.

Emendamento 13

Articolo 5, paragrafo 1

1. Le informazioni e l'intelligence possono essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato o a un'attività criminale che configura uno dei reati di cui all'articolo 3 laddove vi sia motivo di ritenere che informazioni e intelligence pertinenti siano disponibili in altri Stati membri.

1. Le informazioni e l'intelligence possono essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato o a un'attività criminale che configura uno dei reati di cui all'articolo 3 laddove vi sia motivo di ritenere che informazioni e intelligence pertinenti siano disponibili in altri Stati membri e che l'accesso ad esse sia conforme al principio di proporzionalità secondo gli esperti in materia di protezione dei dati nell'Unione europea.

Emendamento 14

Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Lo Stato che fornisce le informazioni ha la facoltà, per motivi inerenti ai diritti dell'uomo o al diritto nazionale, di rifiutare il rilascio di informazioni in virtù dell'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali ovvero qualora il rifiuto sia motivato dal punto di vista del rispetto dell'integrità delle persone fisiche o della protezione del segreto industriale.

Emendamento 15

Articolo 9, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro assicura che le norme e gli standard fissati in materia di protezione dei dati per l'utilizzo dei canali di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 siano applicati anche nella procedura per lo scambio di informazioni e intelligence prevista dalla presente decisione quadro.

1. Ciascuno Stato membro assicura, nel rispetto dei principi enunciati agli articoli 9 bis e 9 ter, che le norme e gli standard fissati in materia di protezione dei dati per l'utilizzo dei canali di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 siano applicati anche nella procedura per lo scambio di informazioni e intelligence prevista dalla presente decisione quadro.

Emendamento 16

Articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4

2. Ciascuno Stato membro assicura che, qualora si utilizzi un canale di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, equivalenti standard in materia di protezione dei dati siano applicati a quelli di cui al paragrafo 1 nella procedura semplificata per lo scambio di informazioni e intelligence prevista dalla presente decisione quadro.

3. Le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge dello Stato membro a cui sono state fornite le informazioni e l'intelligence ai sensi della presente decisione quadro, compresi dati personali, possono utilizzarle per gli scopi seguenti:

a) procedimenti cui si applica la presente decisione quadro;

b) altri procedimenti in materia di applicazione della legge direttamente connessi ai procedimenti di cui alla lettera a);

c) prevenzione di minacce concrete e gravi alla sicurezza pubblica;

d) per qualsiasi altro scopo, compresi i procedimenti penali o amministrativi, purché l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che ha fornito le informazioni o l'intelligence abbia dato preventivamente il suo consenso esplicito.

4. Nel fornire le informazioni e l'intelligence conformemente alla presente decisione quadro, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge può imporre, ai sensi della legislazione nazionale, condizioni per l'utilizzo di dette informazioni e intelligence all'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che le riceve. Possono essere imposte condizioni anche per la comunicazione dei risultati dell'indagine penale o dell'operazione di intelligence criminale nell'ambito delle quali è avvenuto lo scambio di informazioni e intelligence. L'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che riceve le informazioni e l'intelligence è vincolata da tali condizioni.

Emendamento 17

Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le informazioni e l'intelligence rilasciate a norma della presente decisione quadro non possono essere utilizzate per perseguire un reato diverso da quello per il quale l'informazione è stata ottenuta. Le informazioni in eccedenza non possono in alcun caso essere utilizzate per il perseguimento di un reato.

Emendamento 18

Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis

Principi relativi alla raccolta e al trattamento dei dati

1. Le informazioni e l'intelligence, compresi i dati di carattere personale, scambiati o comunicati a norma della presente decisione quadro devono:

a) essere esatti, adeguati e pertinenti in relazione alle finalità per cui sono raccolti e trattati in seguito;

b) essere raccolti e trattati esclusivamente al fine di consentire l'assolvimento di compiti previsti dalla legge.

I dati relativi ad aspetti della vita privata nonché i dati concernenti privati non sospetti possono essere raccolti soltanto in caso di assoluta necessità e nel rispetto di condizioni rigorose.

2. L'integrità e la riservatezza dei dati comunicati a norma della presente decisione quadro sono garantite in tutte le fasi dello scambio e del trattamento degli stessi.

Le fonti di informazione sono tutelate.

Emendamento 19

Articolo 9 ter (nuovo)

Articolo 9 ter

Diritto di accesso ai dati da parte della persona interessata

La persona interessata dai dati raccolti deve:

a) essere informata dell'esistenza di dati che la concernono, salvo in caso di ostacolo rilevante;

b) disporre gratuitamente di un diritto di accesso ai dati che la concernono e di un diritto di rettifica dei dati inesatti, salvo il caso in cui tale accesso possa recare pregiudizio alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico o ai diritti e alle libertà di terzi, ovvero ostacolare indagini in corso;

c) disporre gratuitamente, in caso di utilizzazione abusiva dei dati di cui al presente articolo, di un diritto di opposizione che le consenta di ristabilire la legalità e, se del caso, di ottenere risarcimento in caso di mancato rispetto dei principi enunciati al presente articolo.

Emendamento 20

Articolo 9 quater (nuovo)

Articolo 9 quater

Autorità comune di controllo incaricata della protezione dei dati di carattere personale

1. È istituita un'autorità comune di controllo incaricata della protezione dei dati di carattere personale, in appresso denominata "autorità".

L'autorità ha funzione consultiva ed è indipendente.

2. L'autorità è composta da un rappresentante dell'autorità o delle autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro, da un rappresentante dell'autorità o delle autorità create per le istituzioni, il garante europeo della protezione dei dati e gli organismi comunitari, nonché da un rappresentante della Commissione.

Ciascun membro dell'autorità è designato dall'istituzione, dall'autorità o dalle autorità che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato diverse autorità di controllo, queste ultime procedono alla nomina di un rappresentante comune. Lo stesso vale per le autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari.

3. L'autorità prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo.

4. L'autorità elegge il suo presidente. La durata del mandato del presidente è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

5. L'autorità è assistita dal segretariato per le autorità di controllo comuni incaricate della protezione dei dati, istituito con decisione 2000/641/GAI del Consiglio del 17 ottobre 2000 [4].

Il segretariato è trasferito al più presto presso la Commissione.

Emendamento 21

Articolo 9 quinquies (nuovo)

Articolo 9 quinquies

Compiti dell'autorità comune di controllo incaricata della protezione dei dati di carattere personale

1. L'autorità ha il compito:

a) di esaminare qualsiasi questione concernente l'attuazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente decisione quadro;

b) di fornire alla Commissione pareri sul livello di protezione nell'Unione europea;

c) di dare consigli su qualsiasi progetto di modifica della presente decisione quadro, su qualsiasi progetto di misure supplementari o specifiche da adottare per salvaguardare i diritti e le libertà delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, nonché su qualsiasi altro progetto di normativa europea avente un'incidenza su tali diritti e libertà;

d) di esprimere pareri sui codici di condotta elaborati a livello europeo.

2. L'autorità informa la Commissione se constata che tra le legislazioni e le prassi degli Stati membri si manifestano divergenze suscettibili di pregiudicare l'equivalenza della protezione delle persone in rapporto al trattamento dei dati di carattere personale nell'Unione europea.

3. L'autorità può formulare, di propria iniziativa, raccomandazioni su qualsiasi questione concernente la protezione delle persone in rapporto al trattamento dei dati di carattere personale nell'ambito del terzo pilastro.

4. I pareri e le raccomandazioni dell'autorità sono trasmessi alla Commissione.

Emendamento 22

Articolo 11, lettera c

c) le informazioni e l'intelligence richieste sono palesemente sproporzionate o irrilevanti per lo scopo per cui sono state richieste.

c) le informazioni e l'intelligence richieste sono sproporzionate o irrilevanti per lo scopo per cui sono state richieste.

Emendamento 25

Articolo 11, comma 1 bis (nuovo)

Emendamento 23

Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis

Competenza della Corte di giustizia

Ciascuno Stato membro accetta la giurisdizione in via pregiudiziale della Corte di Giustizia delle Comunità europee in materia di validità e interpretazione della presente decisione quadro, secondo l'articolo 35, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

[1] GU C 281 del 18.11.2004, pag. 5.

[2] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[3] GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

[4] GU L 271 del 24.10.2000, pag. 1.

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