17.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 65/86


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Comunicazione della commissione — Documento di consultazione sugli aiuti di Stato all'innovazione

COM(2005) 436 def.

(2006/C 65/16)

La Commissione europea, in data 21 settembre 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione — Documento di consultazione sugli aiuti di Stato all'innovazione

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo ha incaricato la sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo di preparare i lavori in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, nel corso della 422a sessione plenaria del 14 dicembre 2005, ha nominato relatore generale PEZZINI e ha adottato il seguente parere con 80 voti favorevoli e 2 astensioni.

1.   Sintesi e raccomandazioni

1.1

Il Comitato accoglie con favore il documento di consultazione sugli aiuti di Stato all'innovazione, attraverso il quale la Commissione si propone di elaborare un quadro giuridico certo, oltre a definire criteri per l'erogazione di aiuti più mirati e arrivare ad una semplificazione del contesto normativo.

1.1.1

Il CESE è consapevole che il documento della Commissione apre, per la prima volta, un dibattito approfondito su temi oggi estremamente attuali:

cosa intendiamo per innovazione,

qual è il limite oltre il quale si passa dalla fase di innovazione, che può essere destinataria del sostegno, a quella della commercializzazione,

quali interventi sono opportuni, per consentire alle PMI di compensare i noti limiti, che ne condizionano la crescita,

nell'attuale processo della globalizzazione, come si comportano i nostri maggiori partner, in tema di innovazione, e quali sono i limiti che ci siamo imposti aderendo alle regole dell'OMC.

1.2

Anche dall'esito delle risposte dipenderà il nuovo quadro giuridico, che verrà proposto dalla Commissione, e sul quale dovrà convergere l'impegno degli Stati membri, per coniugare lo sviluppo e il progresso, da una parte, e il rispetto delle regole, soprattutto quelle della concorrenza, dall'altra.

1.3

L'insufficiente competitività dell'Europa è, in buona parte, dovuta a un modesto grado di innovazione, che spesso dipende dai fallimenti del mercato. In questi casi gli aiuti di Stato possono contribuire a stimolare gli attori del mercato stesso ad investire maggiormente nell'innovazione di prodotto e di processo (1).

1.4

L'alternativa all'innovazione è il declino dell'Unione, in campo culturale ed economico. Di ciò è pienamente consapevole il CESE che, attraverso la partecipazione dei suoi membri ai vari settori della società civile organizzata, si batte perché (anche attraverso un opportuno uso degli aiuti di Stato):

le esternalità del mercato vengano superate o orientate,

si rafforzi lo spirito imprenditoriale,

si individuino le azioni opportune, nei diversi campi, per aiutare e rendere innovative le micro, le piccole e le medie imprese,

si aiutino gli imprenditori e gli operatori, che operano nel sociale, a capire e a utilizzare le continue innovazioni, che intervengono nel processo di globalizzazione dei mercati,

si realizzino forme di private enforcement, facilitando il rispetto e la piena applicazione delle normative (2),

si realizzi concretamente lo Spazio europeo della ricerca (SER), attraverso l'azione coordinata dei poli tecnologici e delle scuole di alta formazione, in modo da divulgare e concretizzare i risultati della ricerca (3),

si intervenga, con strumenti e mezzi, nella formazione iniziale e continua, per adattare le capacità professionali alle richieste, costantemente innovative, del mercato; per aiutare la società a capire i continui cambiamenti e per diffondere e consolidare i principi della responsabilità sociale delle imprese (RSI) (4).

1.5

Fino ad ora la Commissione non ha varato specifiche regole in materia di aiuti di Stato per l'innovazione. Sulla scorta degli articoli 87 e 88 del Trattato, essa ha tenuto conto dell'innovazione nel contesto di altre categorie di aiuti: aiuti a finalità regionali, aiuti alla formazione, interventi dei capitali di investimento, aiuti per l'occupazione, interventi a favore delle PMI.

1.5.1

L'innovazione rientrava, in un certo modo, nella disciplina degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo (5), la quale è stata prorogata, dal 30.6.2002, fino al 31.12.2005 (6).

1.6

Il CESE, su molti quesiti posti dalla Commissione si è già espresso, all'unanimità o a larga maggioranza, in precedenti pareri:

consentire gli appropriati aiuti di Stato per sanare i fallimenti del mercato,

intervenire per compensare i limiti delle esternalità,

concordare criteri condivisi per elaborare criteri di valutazione ex ante, soprattutto nel campo delle PMI,

considerare importanti i processi innovativi, non solo nel campo tecnologico, ma anche nel campo dei servizi, del commercio e dell'amministrazione. Innovazione di prodotto e di processo,

prevedere maggiorazioni di aiuto all'innovazione, per le regioni della coesione, e per le zone a difficoltà geografica (zone di montagna, isole e zone rurali isolate), anche attraverso un giusto utilizzo della «fiscalità di vantaggio» (trattamento fiscale meno oneroso), a carattere regionale (7),

elaborare e sostenere nuove forme di aiuto finanziario per le PMI, come lo sviluppo dei microcrediti e il sostegno al credito d'esercizio, oltre alla cartolarizzazione dei crediti e alle controgaranzie fideiussorie per le micro e le piccole imprese, che difficilmente possono accedere a forme di capitale di rischio, tenuto conto della loro forma societaria, generalmente a carattere personale,

sostenere gli organismi che affiancano, con consulenze e con azioni concrete, i percorsi di innovazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese,

formare, anche con l'intervento pubblico, figure professionali, esperte nei vari campi della conoscenza, in grado di affiancare le micro e le piccole imprese negli orientamenti, verso i processi di innovazione,

potenziare i centri di eccellenza, con investimenti pubblico/privati e favorirne i legami con le imprese e con «il mondo accademico».

1.7

Il Comitato ha già avuto modo di sottolineare che gli aiuti di Stato destinati ad incentivare gli investimenti in progetti innovativi, attuati dalle PMI devono tener conto anche dello sviluppo dimensionale delle imprese e devono prendere in considerazione:

il sostegno alle reti di innovazione regionali e transregionali,

la promozione della politica dei distretti e dei parchi tecnologici industriali,

l'attivazione di business angels e di intermediari di servizi, quali i venture technologists, i brokers ed i consulenti in materia di brevetti,

la creazione di centri di trasferimento di tecnologia e di venture capital,

la formazione e l'assunzione di personale tecnico qualificato (8).

2.   Motivazione

2.1   Sintesi della comunicazione

2.1.1

Lo scopo della Commissione è quello di aprire un dibattito che porti ad un miglioramento delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato destinati a progetti di innovazione.

2.1.2

La Commissione anticipa ed esplicita la sua posizione su sei settori generali:

il sostegno alla creazione delle imprese innovative e alla loro crescita nella fase iniziale,

l'utilizzo dei capitali di rischio,

le modalità per integrare, nel regime vigente, l'innovazione che viene inserita nei progetti di ricerca e sviluppo,

aiuti alle PMI perché siano in grado di acquisire servizi, erogati da enti specializzati nell'intermediazione dell'innovazione,

aiuti alle PMI perché possano avvalersi della collaborazione di ricercatori e di ingegneri altamente qualificati e per consentire scambi effettivi con università e con grandi imprese,

promozione e sviluppo di poli d'eccellenza, utili per tutte le aziende, e interessanti per gli investitori privati.

2.1.3

A condizione che:

l'aiuto sia destinato a colmare una carenza specifica del mercato,

l'aiuto costituisca lo strumento più idoneo,

l'aiuto sproni i beneficiari a innovare e risulti proporzionato rispetto all'obiettivo perseguito,

le distorsioni della concorrenza siano contenute.

2.2   La situazione attuale

2.2.1

Nei suoi precedenti pareri il CESE ha sempre sottolineato l'importanza del controllo degli aiuti di Stato al fine di concretizzare all'interno dell'UE:

una politica di concorrenza, che porti ad una convergenza tra le diverse economie degli Stati membri,

uno spirito imprenditoriale improntato all'innovazione e all'imprenditorialità,

una politica di coesione attenta e sensibile alle regioni meno favorite,

una crescita sostenibile rispettosa delle esigenze di miglioramento del mondo del lavoro, dell'impresa e dell'ambiente.

2.2.2

Se, da una parte, la politica di concorrenza (9) è essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno, affinché esso si sviluppi senza condizionamenti provocati da regole discriminatorie, dall'altra, l'intervento dello Stato può risultare opportuno e necessario per sanare i limiti e i fallimenti del mercato.

2.2.2.1

La stessa strategia di Lisbona, rivisitata e arricchita di nuovo pragmatismo nella primavera del 2005 (10), invita a prestare un'attenzione particolare:

ai fallimenti del mercato,

alla coesione economica e sociale,

allo sviluppo sostenibile,

all'innovazione.

2.2.3

Gli aiuti di Stato sono leggermente diminuiti negli ultimi anni (11) e, soprattutto, si sono orientati, prevalentemente, verso obiettivi orizzontali. Nel 2003 gli aiuti orizzontali hanno rappresentato il 79 % di tutti gli aiuti; all'interno di questa percentuale, il 14 % è stato destinato alla ricerca e allo sviluppo (12). Di ciò ha preso atto anche il Consiglio europeo del marzo 2005, che ha ribadito la necessità di concedere le opportune deroghe, nei casi in cui si rendano necessarie per sanare le carenze del mercato.

2.2.3.1

Anche il Parlamento europeo, nella sua risoluzione «Rafforzare la competitività europea: conseguenze delle trasformazioni industriali sulla politica e sul ruolo delle PMI» (13) si compiace della riduzione del volume globale degli aiuti e ribadisce l'utilità degli aiuti destinati alla ricerca, allo sviluppo, alla formazione e alla consulenza per le piccole imprese.

2.2.4

Nell'ambito del processo di riforma del regime degli aiuti (14), sul quale si è pronunciato anche il CESE (15), il Parlamento europeo ribadisce la necessità di elaborare una linea d'azione chiara in materia di riforma degli aiuti di Stato all'innovazione, intesa nel suo senso più ampio e non ristretta agli aspetti tecnologici (16) e che sia in grado di operare, orizzontalmente, in tutti i settori, ivi compreso quello commerciale e dei servizi, che sono in grado di dare un fattivo contributo alla strategia di Lisbona.

2.2.5

Il CESE sottolinea il fatto che nel 2004 la Commissione ha presentato varie proposte strutturate per una riforma generale degli aiuti, che tengono conto delle insufficienze del mercato. Tali proposte, favorevolmente accolte anche dal Comitato, stanno diventando realtà, attraverso le comunicazioni già emanate.

2.2.6

D'altra parte il CESE è perfettamente consapevole che la materia presenta una situazione fortemente dinamica, perché è soggetta a variazioni nel quadro politico, sociale, economico e giuridico e all'accelerazione del processo di globalizzazione dei mercati. Sono quindi necessarie opportune variazioni periodiche (17), pur salvaguardando chiarezza e trasparenza del quadro giuridico di riferimento.

2.2.7

Sul piano della globalizzazione dei mercati particolare attenzione va data, da un lato, al quadro multilaterale di riferimento OMC, dall'altro, a quello dei principali partner commerciali dell'Europa.

2.2.8

Negli Stati Uniti d'America, l'United States Small Business Administration (SBA) eroga alle piccole e medie imprese, attraverso un certo numero di programmi pubblici federali, una serie di aiuti all'innovazione, ai quali si devono aggiungere gli aiuti erogati dagli Stati federati oltre all'iniziativa federale Small Business Innovation Research Program — SBIR.

2.2.8.1

La SBA sviluppa una serie di programmi:

Basic Loan Program, che prevede garanzie (fino al 75 %) per prestiti che possono arrivare fino a 2 milioni di dollari per singola impresa,

SBA Investment Program, per investimenti di Angels capital e Venture capital,

Certified Development Company «504» Loan Program, con interventi per innovazione e modernizzazione, fino a 4 milioni di dollari,

Microloan Program, con interventi a breve termine, fino a 35 mila dollari, tramite intermediari,

Prequalification Loan Program, con interventi fino a 250 000 dollari, sempre tramite intermediari,

Export Working Capital Program, con garanzia al 90 %, fino ad un massimo di 1 milione e mezzo di dollari,

SBA Express, con interventi fino a 350 000 dollari e garanzia al 50 %,

SBA Community Express, con interventi fino a 250 000 dollari, garantiti al 75 %,

SBA Secondary Market Program e SBA Asset Sales Program, per facilitazioni d'accesso al mercato azionario,

SBA Women's Network for Entrepeneurial Training Initiative, per l'imprenditorialità femminile.

2.2.8.2

L'iniziativa SBIR, dedicata all'erogazione di aiuti pubblici all'innovazione ed alla ricerca nell'impresa minore, prevede interventi di seed capital per studi di fattibilità fino a 100 000 dollari in una prima fase; interventi fino a 750 000 dollari nella seconda fase di sviluppo dei prototipi; per la terza fase, non è previsto l'intervento dei fondi SBIR, ma agiscono meccanismi di ricerca di fondi pubblici e privati per la fase della commercializzazione.

2.2.9

Recenti raccomandazioni dell'EURAB, organismo consultivo della Commissione europea, che riunisce il mondo accademico e imprenditoriale europeo, hanno sostenuto la necessità di adottare un meccanismo simile a livello sia comunitario sia degli Stati membri, a complemento degli interventi del Programma quadro di RSTD, sottolineando che: «questo può richiedere un cambiamento delle regole per gli aiuti di Stato» (18).

2.2.10

In Giappone, l'Agenzia per le piccole e medie imprese fornisce vari tipi di supporto pubblico all'innovazione, come:

il programma Start Up, che sostiene parte dei costi d'applicazione pratica della R&S, di valutazione tecnologica, di ottenimento di brevetti (abbattimento del 50 % delle spese di registrazione e rinnovo per 3 anni),

il programma di R&S di tecnologie creative,

il programma di rivitalizzazione locale di R&S,

il programma di promozione della collaborazione tra industria, mondo accademico, responsabili pubblici e di governo,

lo Small Business Innovation Research System, lo SBIR giapponese, che ha lo scopo di attivare lo sviluppo delle capacità tecnologiche delle PMI, erogare sostegno pubblico alle loro attività creative e finanziare la commercializzazione dei risultati della ricerca,

il programma che sostiene, con fondi pubblici, l'introduzione e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione nelle imprese,

il programma Subsidies for SMEs Business Innovation,

il programma Subsidies for Strengthening SMEs Business Resource,

il programma di esenzione di garanzie di credito,

misure di abbattimento dei tassi d'interesse sui crediti ad opera della Japan Finance Corporation for Small and Medium Enterprise (JASME), della National Life Finance Corporation (NLFC) e della Shoko Chukin Bank,

il piano di fiscalità di vantaggio per le PMI,

il piano di investimenti fino a 300 000 yen, da parte delle Small and Medium Business Investment and Consultation Companies

il piano di incentivi, previsto dalla legge Promotion of Improvement of Employment Management in Small and Medium sized Enterprises for Securing Manpower and Creating Quality Jobs.

2.2.11

Sul piano degli Accordi multilaterali OMC, viene definito il concetto di aiuto di Stato specifico, come sussidio attribuibile solo ad una impresa, ad una industria o ad un gruppo di industrie in uno Stato erogante il sussidio. Le regole OMC si applicano solo a tali aiuti, con l'eccezione del settore agricolo, e sono previste due categorie: aiuti proibiti ed aiuti attivabili.

2.2.12

Sono proibiti gli aiuti diretti a favorire l'export o a favorire beni nazionali rispetto ai beni importati, distorcendo il commercio internazionale e quindi ostacolando il commercio di altri paesi: tali aiuti sono sottoposti al vaglio OMC con procedura accelerata per l'abolizione della misura d'aiuto o per contromisure di dazi, da adottare da parte del paese o dei paesi lesi.

2.2.13

Quanto agli aiuti attivabili, il paese che introduce un reclamo contro un aiuto attivato in un altro paese deve dimostrare che tale aiuto ha avuto un effetto negativo sui suoi interessi legittimi, sulla base di tre tipologie di danno (19). In caso contrario la misura di aiuto di Stato è consentita. In caso di danno, provato e riconosciuto dal Dispute Settlement Body, il paese che ha attivato l'aiuto deve abolirlo, altrimenti il paese leso ha la facoltà di imporre dazi compensativi.

2.3   Osservazioni generali

2.3.1

Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione volta a individuare il rapporto che esiste, e che può essere migliorato, tra gli aiuti di Stato e l'innovazione in Europa. È evidente che l'insufficiente competitività dell'UE, rispetto ad altre realtà mondiali deriva, in buona parte, da un debole processo di innovazione, debolezza resa più acuta dai processi della globalizzazione.

2.3.1.1

Esso si compiace anche che la problematica che lega gli aiuti di Stato all'innovazione faccia l'oggetto di una consultazione pubblica in grado di coinvolgere, su questo delicato argomento, l'opinione dei soggetti più direttamente interessati.

2.3.1.2

I quesiti inseriti nella comunicazione sono ampi, ben formulati e abbracciano la maggior parte delle problematiche, che possono riguardare i fallimenti del mercato e la possibilità di semplificare le procedure. La brevità del tempo a disposizione e la mancanza di confronto nei gruppi di studio non consente al relatore di entrare nel merito delle singole domande e di dare risposte motivate a ciascuna di esse.

2.3.2

Il Comitato è consapevole del fatto che gli aiuti di Stato all'innovazione non rappresentano, da soli, la soluzione al problema della competitività dell'UE. Numerosi documenti comunitari e diversi pareri del Comitato hanno evidenziato i limiti in cui si realizza l'azione dell'Unione europea:

insufficiente livello di innovazione, non solo tecnologica,

insufficienza di regole e di azioni comuni,

debolezza dei mercati finanziari, ancora troppo frazionati,

insufficiente tasso di occupazione,

cattivo funzionamento del mercato dei prodotti,

scarso coordinamento delle politiche,

difficoltà nell'accesso ai servizi del mercato,

insufficiente sostegno a nuove produzioni o combinazioni produttive, creatrici di valore aggiunto e di posti di lavoro di qualità e in grado di garantire un vantaggio comparativo europeo (20).

2.3.3

Ciò ha portato ad una certa incertezza giuridica, che può essere superata solo attraverso un esame approfondito dei limiti e delle opportunità offerte dagli aiuti di Stato in questo settore.

2.3.4

L'innovazione, in tutti i suoi aspetti, di prodotto e di processo (21) si ripercuote, alla fine, sul mercato ed è quindi in grado di influenzare attività che potrebbero incidere sulla concorrenza e sugli scambi, anche in modo significativo.

2.3.5

Quindi, per poter autorizzare ex ante, bisogna essere in grado di determinare un quadro specifico di riferimento, trasparente e condiviso, in uno spirito di partenariato e di collaborazione proattiva, tra la Commissione e gli Stati membri.

2.3.6   La definizione di innovazione e il processo innovativo

2.3.6.1

Il CESE è consapevole che la definizione di innovazione, a suo tempo formulata dal Libro verde, andrebbe aggiornata, tenuto conto dei cambiamenti intervenuti in questi dieci anni. D'altro canto è anche necessario approfondire le fasi che intercorrono tra i processi di innovazione e il limite oltre il quale inizia la fase della commercializzazione. E ciò per non distorcere, oltre misura, le regole della concorrenza.

2.3.6.2

Una volta l'evoluzione della società era troppo lenta, per essere percepita nello spazio di una vita. Oggi è così rapida, che è difficile da capire. Le società, nel loro complesso, ma soprattutto le imprese, le amministrazioni e i servizi subiscono, oggi, una serie formidabile di cambiamenti, che tendono a confondere le conoscenze acquisite.

2.3.6.3

L'innovazione diviene quindi un processo sociale, attraverso il quale le persone, gli enti e gli organismi più dotati di conoscenza, perché deputati ad esplorarla, aiutano gli altri a coglierne le implicazioni e a trasferirle nella loro attività professionale e nelle reciproche relazioni.

2.3.6.4

Se l'utopia è un progetto che si realizzerà nel futuro, l'Innovazione è la verifica di tutte le utopie (22).

2.3.6.5

Dopo il Libro verde, la Commissione ha opportunamente definito l'innovazione come: «La produzione di successo, l'assimilazione e lo sfruttamento della novità nelle sfere economiche e sociali» (23).

2.3.6.6

L'innovazione è un processo complesso. Accanto allo sviluppo delle attività di ricerca e a una migliore applicazione della tecnologia, numerosi altri fattori e condizioni, talvolta mutevoli, concorrono a generare innovazione, e tra questi si possono citare:

la cultura d'impresa orientata all'innovazione,

il sistema di relazioni e interrelazioni con altre imprese, con organismi ed enti pubblici, essenziali per la creazione e diffusione delle conoscenze e dell'innovazione,

il quadro normativo e regolamentare di riferimento, specie in tema di proprietà intellettuale,

l'accesso al mercato dei capitali, specie per quanto riguarda il capitale di rischio e la fase di start-up,

i servizi di istruzione e di formazione ed i rapporti tra il mondo accademico e scientifico e l'impresa,

le strutture di supporto (come gli incubatori, le reti distrettuali, i parchi industriali e tecnologici) e di intermediazione per l'innovazione.

2.3.6.7

Il Comitato ha già avuto modo di affermare che l'innovazione è un processo sociale (24), che si alimenta nella ricerca, si attua in un regime di concorrenza e acquista spazio quando esiste in modo diffuso, un atteggiamento positivo verso il cambiamento e il rischio. Il risultato si presenta con un aumento della competitività, con una migliore coesione e con un maggiore benessere socioeconomico.

2.3.6.8

Per potersi basare su criteri obiettivi, il Comitato chiede alla Commissione di precisare meglio, con l'aiuto degli organismi rappresentativi della società civile, e con il coordinamento di Eurostat, quali attività di produzione e di servizi possano essere comprese tra le attività che è possibile oggi definire innovative. Sarebbe infatti estremamente utile poter avere delle linee guida in questo settore, complesso e mutevole.

2.3.6.9

Aiuti all'innovazione (secondo la definizione del Libro verde (25)). A parere del Comitato, che ha già avuto occasione di esprimersi in tal senso (26), l'inquadramento esistente dovrebbe essere esteso a nuove tipologie di aiuti, non contemplate dalle linee attuali e si dovrebbero individuare ulteriori criteri di compatibilità, che lascino maggiori margini d'intervento agli Stati membri, senza l'obbligo di notifica.

2.3.6.10

La comunicazione pone l'accento sulle particolari esigenze delle PMI, più volte richiamate dai documenti del Parlamento europeo, dal Consiglio, dal CESE e dalla stessa Commissione. È anche convinzione del CESE che un impulso reale alla competitività possa provenire, soprattutto, da interventi innovativi, concreti e mirati, rivolti alle micro, alle piccole e alle medie imprese.

2.3.6.11

I processi di innovazione, nelle piccole come nelle grandi aziende, hanno bisogno dell'adesione di tutto il personale, con un impegno nei vari livelli. Ciò può avvenire se vi è un ambiente sensibile alla cooperazione e se si è in grado di accettare, con interesse, gli stimoli al nuovo. Per ottenere ciò è fondamentale il ricorso alla formazione continua.

2.3.6.12

A parere del CESE è necessario che tutti gli Stati aumentino i loro sforzi per rendere più comprensibile la scienza e per aumentare il numero dei giovani che si avvicinano ad essa (27). Anche i programmi televisivi potrebbero dare un forte contributo alla cultura dell'innovazione (28). Attraverso la formazione, anche televisiva, possono essere potenziate le capacità di saper comunicare, per meglio informare e, quindi, per innovare e competere. Un'informazione mirata ed espressa in termini accessibili contribuisce a sensibilizzare maggiormente le persone alla scienza e a generare innovazione.

Bruxelles, 14 dicembre 2005

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Nel 2003 l'esportazione di prodotti ad alta tecnologia, in percentuale del totale delle esportazioni, è stata: per l'UE-25 17,8 %; per il Giappone 22,7 %; per gli USA 26,9 % (Fonte: Eurostat, Scienza e tecnologia 8/2005).

(2)  INT.268.

(3)  L'obiettivo è il superamento del «Paradosso europeo»: siamo all'avanguardia nella ricerca, ma deboli nell'utilizzo commerciale dei risultati della ricerca.

(4)  Cfr. Libro verde sulla RSI.

(5)  GU C 45 del 17.2.1996 modificata dalla GU C 48 del 13.2.1998.

(6)  GU C 111 dell'8.5.2002.

(7)  Cfr. l'ingegneria finanziaria e la funzione sociale del credito.

(8)  INT.268.

(9)  Trattato, Titolo VI, Sezione II: Concorrenza, fiscalità, ravvicinamento delle legislazioni.

(10)  COM(2005) 24 def. del 2.2.2005.«Gli Stati membri dovrebbero ridurre e riorientare gli aiuti di Stato per superare le carenze del mercato nei settori che presentano un potenziale di crescita e per stimolare l'innovazione».

(11)  Nel periodo 1999/2001 essi rappresentavano lo 0,61 % del PIL comunitario. Nel periodo 2001/2003 lo 0,59 %. COM(2005) 147 def. del 20.4.2005.

(12)  Fonte: COM(2005) 147 def., del 20.4.2005, Tavola 7: 23 % all'ambiente e economia d'energia; 21 % allo sviluppo regionale; 13 % alle PMI; 3 % alla formazione; 3 % all'occupazione; 2 % alla cultura e difesa del patrimonio.

(13)  Risoluzione PE_6TA(2005)0230 (Relazione PE A6-0148/2005 del 12.5.2005, punto 36).

(14)  COM(2005) 107 def. «Piano d'azione sulla riforma degli aiuti di Stato».

(15)  INT.268.

(16)  Cfr. nota 5, Risoluzione PE, punto 50.

(17)  Cfr. SEC(2005) 795 del 7.6.2005.

(18)  EURAB - European Research Advisory board, 02.053 final «improving innovation» 2005 (doc. non disponibile in italiano).

(19)  L'aiuto concesso da un determinato paese può danneggiare l'industria nazionale di un paese importatore. Gli aiuti possono danneggiare gli esportatori concorrenti di un altro paese quando i due paesi competono in mercati terzi. Infine, gli aiuti nazionali concessi da un determinato paese possono danneggiare gli esportatori che cercano di competere nel mercato interno di questo paese.

(20)  PE, commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Parere per la Commissione ITRE A-6 0148/2005, punto 4.

(21)  Cfr Libro verde sull'innovazione COM(95) 688 def.

(22)  Oscar Wilde.

(23)  COM(2003) 112 def. - Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio dell'Unione europea nel contesto della strategia di Lisbona.

(24)  Cfr. parere relativo al Libro verde sull'innovazione, Sirkeinen, Konitzer, GU C 212/1996.

(25)  COM(1995) 688 def.

(26)  INT.268.

(27)  Nel 2003 il 27 % della popolazione attiva, circa 50 milioni di persone, nell'UE-25 lavoravano nel campo specialistico e tecnico, RHSTO. (Fonte:Eurostat, Scienza e tecnologia, 11/2004).

(28)  Secondo i dati statistici, 7 persone su 10 ottengono le informazioni tramite i canali televisivi.