3.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/1


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro verde: Successioni e testamenti

COM(2005) 65 def.

(2006/C 28/01)

La Commissione europea, in data 1o marzo 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito al: Libro verde: Successioni e testamenti

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 21 settembre 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore RETUREAU.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 ottobre 2005, nel corso della 421a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 118 voti favorevoli e 2 astensioni:

1.   Le proposte della Commissione

1.1

Conformemente al Programma dell'Aia (2001), la Commissione presenta un Libro verde inteso ad avviare un'ampia consultazione in materia di successioni, ab intestato o testamentarie, che presentano aspetti internazionali. Il Libro verde concerne i seguenti aspetti di tale materia:

il diritto sostanziale applicabile,

la competenza giurisdizionale, nonché il reciproco riconoscimento delle decisioni e degli altri atti giudiziari,

i provvedimenti e gli altri atti amministrativi, gli atti notarili, nonché il reciproco riconoscimento di tali atti,

gli strumenti di semplificazione a livello europeo: certificati di eredità, registrazione dei testamenti.

1.2

Per gli aventi diritto una successione transnazionale presenta difficoltà e problemi particolari, dovuti alla diversità delle norme sostanziali, procedurali e di diritto internazionale privato vigenti in ciascuno degli Stati membri.

1.3

Nel Libro verde la Commissione propone quindi di prevedere l'eventuale adozione, a livello comunitario, di norme sostanziali, nonché di norme sulla giurisdizione, sul diritto applicabile e sul riconoscimento non solo delle decisioni giudiziarie, ma anche delle decisioni e degli altri atti amministrativi in materia di testamenti e di successioni, anche quando l'elemento internazionale di queste riguardi un paese terzo.

2.   Osservazioni generali del Comitato

2.1

A livello internazionale, la materia ha formato oggetto di tre convenzioni dell'Aia sulle successioni e i testamenti e di una convenzione relativa ai trust, ovvero:

la convenzione sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie (adottata il 5 ottobre 1961 ed entrata in vigore il 5 gennaio 1964). Tra gli Stati membri dell'UE, hanno ratificato tale convenzione l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Spagna e la Svezia; vi hanno aderito l'Estonia, l'Irlanda e la Polonia; la Slovenia vi è succeduta alla Iugoslavia,

la convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni (adottata il 2 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 1o luglio 1993). Tra gli Stati membri, il Portogallo ha ratificato tale convenzione, mentre la Slovacchia e la Repubblica ceca vi sono succedute alla Cecoslovacchia,

la convenzione sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte (adottata il 1o agosto 1989 e non ancora entrata in vigore), già ratificata da uno Stato membro (i Paesi Bassi),

la convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento (adottata il 1o luglio 1985 ed entrata in vigore il 1o gennaio 1992), ratificata dall'Italia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi e dal Regno Unito e cui ha aderito Malta.

2.2

Una convenzione (Unidroit) che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale è stata adottata a Washington il 26 ottobre 1973 ed è entrata in vigore il 9 febbraio 1978. Sono parti di tale convenzione il Belgio, Cipro, (la Cecoslovacchia), la Francia, l'Italia, il Regno Unito e la Slovenia, nonché alcuni paesi terzi come (la Santa Sede), gli Stati Uniti d'America e la Federazione russa. Essa prevede un sistema internazionale di registrazione e un modello uniforme per procedervi.

2.2.1

La convenzione relativa all'istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, adottata a Basilea nel 1972 sotto gli auspici del Consiglio d'Europa, ma aperta all'adesione dei paesi terzi, è stata ratificata dai seguenti Stati membri: Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.

2.3

Le convenzioni dell'Aia riguardano la giurisdizione ed il diritto applicabile, quelle Unidroit il diritto sostanziale nelle materie che presentano un elemento internazionale. Finora solo le convenzioni internazionali sulla forma dei testamenti e sulla loro iscrizione in un registro internazionale sono state ratificate da un numero abbastanza significativo di Stati.

2.4

La materia delle successioni a causa di morte concerne una forma particolare di trasmissione di un diritto umano fondamentale come quello di proprietà. La normativa comunitaria sulla competenza giurisdizionale, sul diritto applicabile e sul riconoscimento reciproco in materia di successioni che presentano aspetti internazionali dovrebbe assumere la forma di un regolamento.

2.5

Data la complessità della materia, gli obiettivi e le proposte della Commissione sono ambiziosi, ma di assoluta pertinenza e necessità per il mercato interno, in quanto riguardano un gran numero di soggetti. Per aumentare l'efficacia della normativa in materia ed evitare antinomie tra le sue disposizioni o discordanze tra le decisioni dei singoli Stati, le norme sul conflitto di leggi dovrebbero contemplare il maggior numero possibile di ipotesi di potenziale conflitto, pur considerandole, dal punto di vista funzionale e concettuale, sempre sotto il profilo successorio (ad esempio, evitando di prendere in considerazione anche questioni che attengono essenzialmente alla disciplina dei diritti reali).

2.6

La rilevanza economica di una normativa comunitaria in materia è innegabile, in particolare per quanto concerne la trasmissione della titolarità delle PMI europee, al fine di garantirne la continuità dopo il decesso dell'imprenditore: una questione che assume rilievo anche per l'occupazione e la competitività in Europa.

2.7

Bisognerebbe provvedere alle necessarie modifiche, da promuovere a livello comunitario, delle norme che in alcuni paesi vietano i patti successori o la destinazione del patrimonio a una finalità particolare. Ciò al fine di armonizzare meglio il diritto materiale e garantire la continuità di aziende agricole o altre imprese che altrimenti, essendo spartite tra più eredi, rischierebbero di dover cessare l'attività.

2.8

Nonostante alcune evoluzioni recenti, persistono profonde differenze tra le legislazioni nazionali in vigore; inoltre, il numero dei paesi che hanno ratificato le convenzioni internazionali in materia di testamenti e di successioni è ancora molto limitato. Per queste ragioni il Comitato concorda con la Commissione sull'impossibilità, allo stato attuale, di concepire un diritto sostanziale uniforme in materia, valevole per tutti gli Stati membri. Il CESE condivide i temi di lavoro e le priorità proposti, poiché un progresso in questi campi consentirebbe già di sormontare numerose difficoltà pratiche incontrate dagli aventi diritto, dalle amministrazioni, dai giudici, dai notai e dagli altri operatori giuridici interessati.

2.8.1

Tenendo conto del diritto internazionale, potrebbero essere esplorate anche altre possibilità, che gli Stati membri potrebbero essere invitati a prendere in considerazione in vista della ratifica di — o dell'adesione a — determinate convenzioni (forma dei testamenti, legge applicabile, testamento internazionale, registrazione a livello nazionale e internazionale).

2.8.2

A ben vedere, negli ordinamenti giuridici romano-germanici il diritto delle successioni e dei testamenti è stato per lungo tempo improntato a una concezione decisamente antiquata dell'eredità. Si riteneva infatti che il patrimonio del de cuius  (1) costituisse una sorta di continuazione della sua persona in quelle dei suoi eredi. Oggi, invece, in materia successoria si assiste a un progressivo aumento dello spazio concesso all'autonomia privata. Dopo la Germania e la Svizzera, infatti, anche la Francia sta ora riformando il suo diritto successorio, onde consentire alla volontà del de cuius e a quella dei suoi eredi di svolgere un ruolo molto più incisivo nel regolamento delle successioni, anche per meglio garantire la continuità delle imprese.

2.8.3

D'altra parte, però, i regimi che accordano ampia libertà al testatore, consentendogli di diseredare senza giusto motivo alcuni dei suoi discendenti, sono sempre più oggetto di contestazioni, come testimonia il notevole aumento del contenzioso in materia.

2.8.4

Senza auspicare la soppressione di determinate particolarità storiche e sociologiche dei diversi sistemi giuridici, si può affermare che, a lungo termine, in Europa si registrerà una maggiore armonizzazione — o almeno una certa convergenza — legislativa, agevolandosi così l'esecuzione dei testamenti e la disciplina delle successioni che presentano aspetti internazionali. Un fenomeno, questo, che potrebbe essere accelerato dalla previsione di un testamento europeo e di una normativa sulla legge applicabile sufficientemente aperta e permissiva. Si potrebbe anche studiare l'ipotesi di adottare delle norme sostanziali di diritto comunitario, da applicare, una volta accolto il principio della professio iuris  (2), in alternativa a quelle previste da uno o più ordinamenti giuridici nazionali.

2.9

Il Comitato osserva che il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (3), che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, costituisce una fonte di ispirazione: in particolare, l'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 46 del regolamento n. 2201/2003 costituiscono delle fonti pertinenti, o quantomeno dei precedenti in materia di diritto di famiglia, per determinare il contenuto delle disposizioni legislative di cui si prospetta l'introduzione.

2.10

Il Comitato accoglie quindi con favore la presentazione del Libro verde e ritiene che i problemi che esso solleva siano fondamentali e urgenti. Il CESE si sforzerà di darvi risposta tenendo conto degli interessi e delle esigenze dei cittadini europei, nonché della sempre maggiore mobilità di questi ultimi e dei grandi flussi migratori già osservati in passato.

2.11

Occorrerebbe innanzitutto dare risposta alle questioni relative alla forma dei testamenti, alla competenza giurisdizionale internazionale e alla soluzione dei conflitti di leggi per quanto concerne il diritto applicabile alla registrazione dei testamenti, nonché al riconoscimento reciproco delle decisioni degli organi giudiziari o delle altre autorità competenti e all'apostille: su questi argomenti, infatti, esistono già precedenti nel diritto comunitario e internazionale.

2.12

Il Comitato ritiene che un sistema unitario (legge successoria unica e disciplina unitaria del patrimonio ereditario) sia preferibile alla dispersione delle norme in materia di successioni; tuttavia, per ragioni pratiche, bisognerebbe derogare a tale principio in alcuni casi, in particolare riguardo agli immobili o a determinati beni mobili aventi particolari caratteristiche (natanti, aeromobili, beni aziendali) situati o registrati all'estero.

2.13

Alcune questioni, come quelle relative ai patti successori o ai trust, restano di competenza dei singoli Stati membri (4); ma quelle attinenti al riconoscimento senza bisogno di exequatur delle decisioni giudiziarie (nell'ambito della giurisdizione contenziosa o volontaria) in materia successoria, alla competenza residuale, al riconoscimento delle decisioni e degli altri atti delle autorità non giudiziarie, pubbliche o private, oppure alle iscrizioni nei registri immobiliari nazionali in base al certificato di eredità europeo, devono formare oggetto della prevista normativa comunitaria.

3.   Osservazioni su alcune questioni specifiche poste dal Libro verde

3.1

Un regolamento come quello citato (cioè il n. 2201/2003), ma applicabile in materia successoria, non basterebbe a risolvere i problemi posti da una successione che presenti aspetti internazionali. Infatti, la maggior parte delle successioni non dà luogo a contestazioni, e occorre risolvere anche i problemi che insorgono in assenza di qualsiasi contenzioso; inoltre, in alcuni paesi o riguardo ad alcune questioni l'intervento del giudice è talora necessario anche qualora non occorra dirimere una controversia.

3.2

Se è vero che il diritto comunitario deve risolvere i problemi di determinazione del foro (o dei fori) competente(i) e di riconoscimento delle decisioni giudiziarie ai quali si è già accennato, esso dovrà prevedere la possibilità di regolare anche le seguenti questioni:

in materia di successioni testamentarie: i requisiti di validità del testamento (forma e contenuto, capacità di testare, limitazioni dell'autonomia della volontà del testatore), le riserve successorie, le successioni anomale, i patti successori (autorizzati o vietati), i trust successori, la qualità di erede,

in materia di successioni ab intestato e testamentarie: la qualità di erede e le quote ereditarie, l'eredità indivisa, la liquidazione e la divisione del patrimonio ereditario, ecc.,

oltre al riconoscimento delle sentenze (ed alle relative eccezioni eventualmente imposte dall'ordine pubblico), il riconoscimento degli atti non giudiziari relativi al regolamento non contenzioso della successione (come il testamento, gli atti notarili e gli atti amministrativi) o la competenza internazionale degli operatori giuridici pubblici e privati interessati,

la determinazione dei criteri di collegamento in materia di giurisdizione (cittadinanza del testatore, luogo del suo ultimo domicilio o del suo decesso, luogo di redazione o deposito del testamento, luogo in cui si trova la parte principale dei beni dell'asse ereditario, ecc.), riguardo alla quale una certa flessibilità sembra indispensabile per far sì che il diritto individuato in base a tali criteri corrisponda a quello che il testatore voleva fosse applicato o alle eventuali aspettative legittime degli eredi.

3.3

Il Comitato sostiene il programma comunitario dell'Aia per quanto concerne la previsione di un «certificato di eredità europeo» e di un sistema di registrazione dei testamenti. Spetterà agli Stati membri determinare l'autorità competente a rilasciare tale certificato e istituire, se non lo hanno ancora fatto, un registro centrale nazionale. Inoltre, dovrebbe essere istituito un registro centrale comunitario (o europeo, cioè nell'ambito del Consiglio d'Europa, qualora gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto siano invitati a ratificare la convenzione di Basilea), cui dovranno avere accesso i giudici, i notai e gli altri soggetti competenti determinati dalla legge nazionale applicabile. Essi dovranno avere accesso almeno ad alcune informazioni fondamentali ivi contenute, come il nome e la data di nascita del de cuius, lo Stato membro (e gli eventuali paesi terzi) in cui il testamento è stato depositato, la data del deposito e l'autorità depositaria, per poter richiedere copia del testamento a tale autorità.

3.3.1

Il sistema europeo di registrazione deve in ogni caso essere compatibile con quelli previsti dalla convenzione di Basilea e da quella di Washington, tenuto conto del fatto che diversi Stati membri hanno già ratificato tali convenzioni e che il progetto di legislazione comunitaria riguarderà anche le successioni che possono interessare paesi terzi.

3.4

Una volta riconosciuta la qualità di erede ed effettuate la liquidazione e la divisione dell'eredità, gli adempimenti amministrativi devono essere semplificati quanto più possibile. Il Comitato si pronuncia a favore del riconoscimento reciproco degli atti e documenti dei soggetti legalmente riconosciuti dal diritto locale e, a seconda del diritto nazionale applicabile, dell'iscrizione o trascrizione diretta nei registri immobiliari (o presso le autorità competenti a registrare i diritti immobiliari) del diritto di proprietà, nonché di eventuali servitù, ipoteche o frazionamenti che possono gravare i beni ereditari.

3.5

Il Comitato ritiene importante richiamare l'attenzione della Commissione sui problemi fiscali che possono insorgere per gli eredi, quando i beni ereditari si trovino in due o più paesi. Occorrerebbe evitare gli eventuali problemi derivanti dalla doppia imposizione su ogni quota ereditaria o su una parte di essa, che in alcuni casi potrebbero dar luogo a un'espropriazione di fatto o a diseguaglianze tra gli eredi, in funzione della natura dei beni attribuiti a ciascuno di loro. Occorrerebbe censire le disposizioni tributarie applicabili alle successioni internazionali negli Stati membri per identificare quelle che prevedono un'imposizione fiscale sui beni situati all'estero, confrontare le rispettive aliquote e prevedere delle soluzioni eque da sottoporre ai governi dei paesi interessati. Eventualmente, la Commissione potrebbe contemplare la possibilità di proporre una convenzione-tipo tra gli Stati membri contro la doppia imposizione in materia di successioni internazionali.

3.6

Ci si può domandare se occorra prevedere un «testamento europeo» sul modello di quello «internazionale» di cui alla convenzione di Washington e, oltre alla sua registrazione a livello europeo nella forma prevista dalla convenzione di Basilea, una registrazione internazionale. Ciò potrebbe favorire la ratifica delle due convenzioni da parte di un numero maggiore di Stati e garantire meglio gli aventi diritto in una successione testamentaria internazionale che interessi non solo degli Stati membri, ma anche alcuni paesi terzi. Il Comitato suggerisce ai servizi della Commissione di lavorare in questo senso, dato che quelle convenzioni sono già note negli Stati membri, sia che questi le abbiano ratificate sia che i loro giudici o altri pubblici ufficiali abbiano già avuto a che fare con testamenti e registrazioni disciplinati da tali convenzioni.

3.7

Se l'ipotesi prospettata sopra divenisse realtà, tutti i diritti nazionali consentirebbero di redigere un testamento nella forma del «testamento europeo». Il diritto comunitario, infatti, deve poter impedire che delle mere questioni di forma possano inficiare il principio, universalmente accolto, del rispetto della volontà del testatore (cosiddetto «favor testamenti»), nei limiti previsti dal diritto applicabile.

3.8

Una specifica disciplina comunitaria è necessaria affinché tale legislazione si applichi a tutti i casi di successioni riconducibili a due o più Stati membri o anche a paesi terzi, compresi quelli che sono parti di convenzioni internazionali, per garantire in ogni circostanza l'applicazione del diritto comunitario (la lex specialis comunitaria prevalendo sulla lex generalis internazionale).

4.   Altre questioni poste dal Libro verde

4.1

Il Libro verde pone 39 quesiti principali, accompagnati da alcune domande più specifiche. In questa fase preliminare il Comitato non può rispondere a tutti, ma raccomanda alla Commissione di consultare singolarmente gli organismi rappresentativi delle professioni giuridiche interessate da ciascuno dei temi affrontati dal Libro verde.

4.2

Il Comitato si limita qui a suggerire alcune delle possibili risposte ai quesiti che, a suo avviso, rivestono un'importanza particolare. L'orientamento generale adottato al riguardo è, in principio, quello della compatibilità con le convenzioni dell'Aia, di Basilea e di Washington, allo scopo di armonizzare il più possibile le norme vigenti in Europa, in previsione di un ampio consenso giuridico sull'argomento da parte del maggior numero possibile di Stati membri e, più in là, di paesi terzi.

4.3

I criteri di collegamento previsti dalla convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie dovrebbero essere almeno tenuti fermi, poiché sono abbastanza vari da permettere di giustificare, nella maggior parte dei casi, l'applicabilità del diritto in base al quale è stato redatto il testamento.

4.4

Sull'esempio di alcune riforme recentemente effettuate o intraprese nell'Europa continentale, dovrebbe essere accordata una tutela particolare agli interessi degli eredi incapaci (minori o maggiorenni) o con handicap gravi, nel caso in cui le possibilità di ampliamento dell'autonomia privata in materia successoria o della scelta della legge applicabile dagli eredi inducessero a modificare la disciplina della riserva ereditaria o a introdurre diseguaglianze tra gli eredi. La concessione di una maggiore autonomia al testatore o agli aventi diritto non dovrebbe infatti pregiudicare le disposizioni più protettive nei confronti degli eredi incapaci o gravemente infermi previste da una delle leggi applicabili (cfr. le domande 5 e 10 del Libro verde).

4.5

Gli atti di amministrazione dell'eredità compiuti da uno degli eredi o da un suo mandatario, nei paesi in cui non è obbligatoria la designazione di un esecutore testamentario, non devono essere considerati come un'accettazione tacita dell'eredità senza beneficio di inventario.

4.6

Dovrebbe essere ammessa la possibilità di accettare l'eredità nei limiti dell'attivo ereditario, nonché di stipulare patti successori o contratti ereditari che prevedano una ripartizione ineguale dell'asse ereditario per scopi legittimi (continuazione dell'esercizio di un'impresa, vantaggi a favore di un erede incapace o disabile) oppure una ripartizione uguale dello stesso tra figli di genitori diversi o tra figli legittimi e naturali, laddove il diritto applicabile non consentirebbe tale uguaglianza, o ancora la trasmissione diretta dei diritti successori dall'erede ai propri discendenti, tenuto conto dell'aumento dell'aspettativa di vita.

4.7

Inoltre, sarebbe opportuno consentire al testatore, sia pure entro determinati limiti, di scegliere il diritto applicabile alla sua successione, optando ad esempio per il diritto del paese (o di uno dei paesi) di cui è cittadino o per quello del paese in cui risiede.

4.8

Infine, il Comitato ritiene che occorrerebbe proseguire e sviluppare l'eccellente lavoro comparatistico già avviato dai servizi della Commissione, aggiornarne regolarmente la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Unione europea e tradurlo in un numero di lingue sufficiente a renderlo generalmente utile ai giudici, agli amministratori pubblici, ai pubblici ufficiali e agli altri operatori professionali del diritto che debbano occuparsi di successioni internazionali. Nei testi così pubblicati, delle sintesi per singoli capitoli dovrebbero consentire la comprensione dei principi generali vigenti in materia anche ai cittadini europei che prevedono di redigere un testamento con aspetti internazionali o ai loro eredi.

4.9

Il Comitato attende con interesse l'esito delle consultazioni già avviate dalla Commissione o di quelle ancora da avviare. Esso auspica che in seguito possano essere sottoposti al suo parere un orientamento generale e delle proposte legislative più concrete, che si propone allora di esaminare in dettaglio, perché ritiene che quella testamentaria e successoria sia una materia di grande interesse per i cittadini europei. Questi, infatti, si attendono che l'iniziativa comunitaria semplifichi le formalità, aumenti la certezza sul regime giuridico e fiscale applicabile e acceleri la risoluzione delle controversie in materia di successioni internazionali, e tali aspettative non devono essere deluse. Ciò vale per le persone fisiche come per le imprese (anche agricole) e le altre attività economiche, di cui gli esercenti o i titolari intendano garantire la continuità anche dopo la propria morte.

Bruxelles, 26 ottobre 2005

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  La persona della cui successione si tratta (il defunto).

(2)  La scelta, operata dal testatore, del diritto applicabile alla sua successione.

(3)  GU L 338 del 23.12.2003.

(4)  Gli ordinamenti di numerosi paesi dell'Europa continentale non riconoscono i trust successori; inoltre, in alcuni ordinamenti giuridici interni la riserva successoria e la collazione ereditaria sono considerati istituti di ordine pubblico. Ciò ha l'effetto di incoraggiare i comportamenti volti a eludere tali norme successorie, in particolare riguardo agli immobili situati nei paesi dove vigono questi ordinamenti.