14.10.2005   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/72


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di raccomandazione del Consiglio e del Parlamento europeo sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore

COM(2004) 642 def. — 2004/0239 (COD)

(2005/C 255/14)

Il Consiglio, in data 20 gennaio 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 15 marzo 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore SOARES.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 6 aprile 2005, nel corso della 416a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 144 voti favorevoli, 2 voti contrari e 6 astensioni.

1.   Introduzione

1.1

L'articolo 149, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea afferma che «la Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche».

1.2

Il 24 settembre 1998, il Consiglio dei Ministri ha adottato una raccomandazione sulla cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore. Il documento invitava gli Stati membri a sostenere o a creare sistemi di valutazione della qualità e a incoraggiare la cooperazione e gli scambi di esperienze tra gli istituti di istruzione superiore e le autorità competenti. Alla Commissione sarebbe spettato il compito di sostenere tale cooperazione e di riferire in merito al conseguimento degli obiettivi al livello europeo e nazionale.

1.3

La relazione presentata dalla Commissione (1) indica una serie di importanti progressi conseguiti nella creazione di sistemi di certificazione della qualità e nella promozione della cooperazione, ma sottolinea che essi non sono sufficienti. Da ciò deriva la necessità di adottare misure di più ampio respiro volte a migliorare l'istruzione superiore e a renderla più trasparente e affidabile per i cittadini europei, come pure per gli studenti e per i docenti universitari di altri continenti.

1.4

Nel settembre 2003, i ministri europei dell'Istruzione, riuniti a Berlino nel quadro del cosiddetto processo di Bologna e della realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, hanno concluso che, in linea generale, i sistemi di certificazione di qualità basati su elementi fondamentali come la valutazione interna o esterna dei programmi degli istituti di insegnamento, la partecipazione degli studenti, la pubblicazione dei risultati e la partecipazione di livello internazionale erano stati posti in atto in tutti gli Stati membri.

1.5

A quell'epoca i ministri hanno deciso di chiedere alla Rete europea per la garanzia della qualità nell'Unione europea (European Network for Quality Assurance in Higher Education — ENQA) (2) di elaborare una serie di norme, procedure e linee guida comuni in materia di certificazione della qualità, al fine di studiare gli strumenti atti a garantire un adeguato controllo incrociato (peer review) tra le agenzie di certificazione di qualità e accreditamento, e a riferire nel 2005 ai ministri — attraverso l'apposito gruppo di monitoraggio — sui risultati ottenuti.

1.6

I ministri si sono altresì impegnati a sostenere lo sviluppo del processo di certificazione della qualità al livello istituzionale, nazionale ed europeo, e hanno richiamato l'attenzione sulla necessità di definire criteri e metodi comuni in questo settore. Inoltre, hanno sottolineato che, conformemente al principio dell'autonomia istituzionale, la responsabilità di accertare la qualità dell'istruzione superiore spetta in primo luogo a ciascuna istituzione, e hanno in tal modo posto le basi per una vera e propria responsabilizzazione del mondo universitario nel quadro nazionale di certificazione della qualità.

1.7

I ministri hanno infine concordato che, a partire dal 2005, i sistemi nazionali di certificazione della qualità dovrebbero includere:

una definizione delle responsabilità degli organismi o delle istituzioni interessate,

la valutazione dei programmi o delle istituzioni, compresa la valutazione interna, la valutazione esterna, la partecipazione degli studenti e la pubblicazione dei risultati,

un sistema di accreditamento e di certificazione o procedure analoghe,

la partecipazione su scala internazionale, la cooperazione e la creazione di reti.

1.8

A norma dell'articolo 149, paragrafo 4, del Trattato, la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta di raccomandazione (3) in esame, su cui è stato chiesto il parere del Comitato economico e sociale europeo.

1.9

Il Comitato comprende le argomentazioni della Commissione e concorda con i principi enunciati per instaurare una cultura della qualità dell'istruzione superiore e rafforzarla attraverso l'istituzionalizzazione di buone pratiche e lo sviluppo della gestione della qualità al livello europeo. L'applicazione sistematica dei metodi di certificazione della qualità ai fini del costante miglioramento di quest'ultima è il modo migliore per offrire una vera e propria istruzione superiore di qualità negli istituti di insegnamento dell'Unione, e allo stesso tempo per favorire un insegnamento universitario di qualità nei vari Stati membri e facilitare l'equiparazione tra i diversi sistemi educativi in vigore nell'Unione.

1.10

Il Comitato ribadisce l'opinione secondo cui è di estrema importanza affrontare il tema della qualità dell'istruzione superiore in una prospettiva comunitaria. Concorda inoltre con la Commissione sull'orientamento seguito per raggiungere gli obiettivi fissati nel contesto della strategia di Lisbona e, più in concreto, nelle conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, secondo cui i sistemi europei di istruzione e di formazione devono assurgere a parametro mondiale di qualità entro il 2010.

2.   La proposta di raccomandazione

La proposta della Commissione, basata sulla raccomandazione del 1998, è intesa come contributo concreto alla realizzazione dell'obiettivo del riconoscimento reciproco dei sistemi e delle valutazioni di certificazione della qualità in tutta Europa.

2.1

La proposta prevede cinque tappe per il riconoscimento reciproco e rivolge le seguenti raccomandazioni agli Stati membri:

2.1.1

esigere che tutti gli istituti d'istruzione superiore operanti nel loro territorio introducano o sviluppino meccanismi interni rigorosi di certificazione della qualità;

2.1.2

esigere che tutte le agenzie di certificazione della qualità o accreditamento operanti nel loro territorio siano indipendenti nelle loro valutazioni, applichino i criteri di certificazione della qualità definiti nella raccomandazione del Consiglio del settembre 1998 e applichino una serie di norme, procedure e linee guida comuni ai fini della valutazione;

2.1.3

incoraggiare le agenzie di certificazione della qualità e accreditamento, con le organizzazioni rappresentative dell'istruzione superiore, a creare un «registro europeo delle agenzie di certificazione della qualità e accreditamento» e definire le condizioni di iscrizione in tale registro;

2.1.4

consentire agli istituti d'istruzione superiore operanti nel loro territorio di scegliere tra le agenzie di certificazione della qualità o accreditamento iscritte nel registro europeo un'agenzia rispondente alle loro necessità e alle loro caratteristiche,

2.1.5

accettare le valutazioni effettuate da tutte le agenzie di certificazione della qualità e accreditamento iscritte nel registro europeo come base di decisione per la concessione di licenze o di sovvenzioni agli istituti di istruzione superiore, anche per quanto riguarda questioni quali l'assegnazione di borse di studio o prestiti agli studenti.

2.2

Nella proposta si invita inoltre la Commissione:

a continuare a sostenere, in stretto accordo con gli Stati membri, la cooperazione tra gli istituti d'istruzione superiore, le agenzie di certificazione della qualità e di accreditamento, le autorità competenti e gli altri organismi operanti in questo campo, e

a presentare relazioni triennali al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla valutazione dei sistemi di certificazione della qualità nei vari Stati membri e sulle attività europee in materia, nonché sui progressi ottenuti per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti.

3.   Osservazioni del CESE

3.1   Osservazioni generali

3.1.1

L'esigenza di una qualità elevata in materia di istruzione e formazione è un fattore cruciale per raggiungere gli obiettivi fissati nel quadro della strategia di Lisbona. In tale contesto, il Comitato ribadisce l'importanza di una maggiore mobilità di studenti e lavoratori ai fini dello sviluppo della società della conoscenza sul territorio europeo. Tale mobilità può costituire un elemento fondamentale per la creazione di un mercato del lavoro europeo e di una società più competitiva fondata sulla conoscenza.

3.1.2

La proposta di raccomandazione va proprio in questa direzione, dato che tale mobilità presuppone il riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei diplomi. Ciò a sua volta impone l'attuazione di meccanismi efficaci e coerenti al livello europeo tali da coinvolgere tutte le parti interessate: tra di essi, particolare importanza riveste l'introduzione di metodologie appropriate volte a valutare la qualità dell'istruzione superiore e a consentirne l'accreditamento sul territorio europeo.

3.1.3

Il Comitato tuttavia ritiene che tali meccanismi di valutazione, pur essendo ovviamente importanti per rafforzare la qualità e la credibilità dell'istruzione superiore, non possano dipendere troppo strettamente dalle necessità immediate del mercato. L'istruzione superiore persegue infatti obiettivi a lungo termine e di prospettiva, a cominciare dalla ricerca di base.

3.1.4

Il Comitato sottolinea d'altro canto che il finanziamento dell'istruzione superiore permane un elemento chiave per concretizzare gli obiettivi essenziali, e che non sarebbe giusto impedire agli istituti di istruzione superiore di accedere alle migliori agenzie di valutazione e di accreditamento a causa di restrizioni finanziarie.

3.1.5

L'iniziativa della Commissione di cui alla proposta di raccomandazione del Consiglio concorda con la posizione espressa dal Comitato nel 1997 (4), in particolare quando si affermava che:

«la raccomandazione […] deve basarsi sull'adozione di sistemi di garanzia della qualità che comprendano metodi di valutazione omologabili e utilizzabili da tutti coloro che accettano la valutazione spontaneamente come un sistema di miglioramento e non come un'imposizione»,

«il principio dell'autonomia delle università non è in discussione […]. È tuttavia importante che i cittadini sappiano quali sono gli istituti d'istruzione a livello europeo che ricorrono, all'interno della loro organizzazione, alla valutazione come metodo sistematico di garanzia della qualità [e] quali istituti fanno uso di metodi omologabili di valutazione della qualità. […]»,

«pur lasciando a ciascuno Stato e a ciascun istituto d'istruzione la facoltà di adottare criteri propri, la Commissione dovrebbe promuovere l'applicazione di criteri comuni che permettano, in un contesto europeo, di conoscere da un punto di vista comunitario i livelli di qualità dell'insegnamento impartito».

3.1.6

Il Comitato è consapevole della necessità che i giovani europei e i cittadini in generale siano al corrente dei livelli di qualità dei diversi istituti di istruzione superiore.

Ciò non toglie che le norme e i criteri utilizzati per la valutazione o per l'accreditamento di tali istituti debbano fungere da riferimento per una maggiore trasparenza e comparabilità sul territorio europeo, e al tempo stesso contribuire più alla diversità degli istituti di insegnamento e al loro adeguamento alle esigenze della società contemporanea che all'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, la quale è espressamente preclusa dal Trattato sull'Unione europea.

3.1.7

Nel contesto di una società della conoscenza vista come elemento fondante per la creazione dello spazio economico, sociale, tecnologico e culturale più avanzato del mondo, i sistemi di garanzia della qualità e i processi volti alla qualità globale costituiscono una base imprescindibile per il progresso e il miglioramento dei servizi forniti al cliente o all'utente.

Di conseguenza, gli Stati membri devono mettere a disposizione degli istituti di istruzione superiore le risorse adeguate per mettere a punto i processi di valutazione della qualità atti a migliorare il prodotto dell'insegnamento. Oltre a ciò, occorre intensificare le relazioni tra il mondo universitario e la società ai fini di una migliore integrazione sul mercato del lavoro dei giovani aventi una formazione superiore, cosa che presuppone una maggiore partecipazione delle parti sociali all'ideazione e al controllo dei sistemi di garanzia della qualità degli istituti di istruzione superiore, nonché una migliore conoscenza delle future esigenze del mercato del lavoro.

3.1.8

Il Comitato ribadisce due principi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi nel settore del riconoscimento reciproco, i quali andrebbero perciò espressamente menzionati nel testo della raccomandazione:

il fatto che i sistemi di certificazione della qualità non possono essere imposti, ma devono essere accettati dagli interessati, in particolare docenti e autorità universitarie, e avere come obiettivo ultimo quello di contribuire a migliorare l'istruzione superiore impartita negli Stati membri,

il fatto che gli istituti di istruzione superiore devono disporre degli strumenti necessari al finanziamento delle strutture di promozione, sostegno e attuazione dei metodi e delle tecniche in materia di qualità, in particolare ai fini dell'indispensabile coinvolgimento dei soggetti che impartiscono l'insegnamento.

3.2   Osservazioni specifiche

3.2.1

Il Comitato sottoscrive il giudizio secondo cui i criteri e le norme applicabili in ogni istituzione per la messa a punto di metodi interni di valutazione della qualità devono richiamarsi al contesto in cui si colloca l'istituzione stessa.

Questi meccanismi interni di certificazione della qualità, oltre che l'utilizzo delle competenze acquisite e dei risultati dell'apprendimento, devono costituire gli elementi essenziali sulla cui base apportare eventualmente miglioramenti sistematici. Tali miglioramenti dovranno rispondere soprattutto all'evoluzione delle esigenze della società, esigenze espresse attraverso la partecipazione di appositi gruppi di lavoro costituiti dalle parti interessate (docenti universitari, professionisti e laureati, esperti nei settori in questione, studenti e parti sociali).

3.2.2

Il Comitato giudica positiva l'elaborazione di un manuale ENQA sulle procedure di certificazione della qualità, che includa un certo numero di modelli o protocolli accettati da tutti e basati sulle buone pratiche adottate negli Stati membri. Un tale manuale dovrà comunque insistere il più possibile sulla promozione della certificazione della qualità negli istituti di insegnamento che non seguono ancora tale pratica e su un maggiore ricorso a essa in quegli istituti che già la praticano.

Concorda inoltre con la Commissione sull'opportunità di definire una serie di principi inerenti alla certificazione della qualità al livello europeo, principi che occorrerebbe integrare nel manuale ENQA. Tra tali principi, ai quali tutte le parti interessate potranno aderire, dovrebbero figurare in particolare l'autonomia universitaria, la responsabilità pubblica e l'indipendenza delle agenzie esterne di valutazione e di accreditamento, la proporzionalità e l'equità.

3.2.3

Per il Comitato è indispensabile accertarsi che le agenzie esterne incaricate di valutare la qualità degli istituti di istruzione superiore rispondano ai più elevati standard di indipendenza e di professionalità.

Occorre comunque chiarire che cosa si intenda per indipendenza e accertare se dette agenzie possano o meno avere fini di lucro. Quanto al concetto di indipendenza, ciò che importa è che essa sia effettiva rispetto agli organismi oggetto di valutazione, il che ci riconduce al secondo interrogativo, ovvero se queste agenzie possano o meno avere scopi di lucro. È chiaro che le agenzie devono disporre delle risorse necessarie al proprio funzionamento (anche attraverso il pagamento dei servizi prestati); tuttavia, una natura maggiormente imprenditoriale, cioè avente finalità chiaramente lucrative, potrebbe essere tale da comprometterne l'indipendenza.

3.2.4

L'idea di creare un registro europeo di agenzie di certificazione della qualità e di accreditamento è senz'altro interessante e condivisibile, ma la raccomandazione non è chiara quanto ai meccanismi di gestione del registro inerenti alla valutazione e alla certificazione della qualità delle stesse agenzie di valutazione, meccanismi che in ultima analisi consentono l'accettazione e il riconoscimento delle qualifiche all'interno e all'esterno del territorio comunitario.

3.2.4.1

Il Comitato raccomanda alla Commissione di riflettere sull'opportunità che il registro contenga elenchi che consentano di distinguere, da una parte, gli accreditamenti che stabiliscono riferimenti europei di base per i principali profili professionali e, dall'altra, dispositivi di qualità o di accreditamento applicabili in settori specializzati o specifici.

3.2.5

Il Comitato giudica positiva l'idea di responsabilizzare gli istituti di istruzione superiore, lasciandoli liberi di scegliere l'agenzia di certificazione della qualità e di accreditamento più rispondente alle loro necessità e al loro profilo, a condizione però che detta agenzia sia iscritta nel registro europeo delle agenzie di certificazione della qualità e che sia riconosciuta dai relativi Stati membri come indipendente, affidabile e competente.

Comunque sia, l'eventualità che le università elaborino una strategia di accreditamento quanto più possibile commisurata ai rispettivi compiti e obiettivi specifici non deve condurre alla stratificazione delle istituzioni a seconda della qualità delle agenzie scelte.

Il Comitato ammonisce contro il serio rischio che la diversa qualità delle agenzie di certificazione possa ripercuotersi sulla qualità della valutazione e di conseguenza condurre a una stratificazione degli stessi istituti di istruzione superiore.

3.2.6

Il Comitato ritiene importante che i sistemi di qualità o di accreditamento esistenti al livello nazionale siano in sintonia con i dispositivi europei di accreditamento.

In effetti, gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione dei rispettivi sistemi nazionali di certificazione della qualità o di accreditamento, i quali servono loro per assumere decisioni positive o negative in materia di concessione di licenze e di finanziamento degli istituti universitari. È comunque necessario che i vari sistemi nazionali siano conformi ai dispositivi europei di accreditamento, sì da facilitare il riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei diplomi.

I criteri o i certificati di accreditamento relativi a paesi terzi possono costituire strumenti per promuovere l'immagine di marca dei rispettivi istituti e non sarebbero finanziati dallo Stato.

Per quanto tali alternative non siano assimilabili dal punto di vista delle decisioni e della responsabilizzazione degli Stati membri ai fini di un insegnamento di qualità, il Comitato giudica positivo il sostegno della Commissione alla «fase di messa a punto e di collaudo dei meccanismi di valutazione e accreditamento transnazionale di programmi di studio singoli o congiunti [e alla creazione di un] accreditamento europeo in campi quali la medicina o l'ingegneria». Ciò potrebbe costituire un passo importante ai fini della realizzazione di quel riconoscimento reciproco già oggetto di tanti dibattiti.

3.2.7

Inoltre, la partecipazione di tutte le parti interessate è uno dei principi su cui la raccomandazione fonda i sistemi di certificazione della qualità.

Il Comitato ritiene che gli attori economici e sociali possano svolgere un ruolo importante a tal fine, apportando un'esperienza specifica potenzialmente molto utile sul piano metodologico. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori — in quanto preposte a convogliare le inquietudini del mercato del lavoro -, unitamente ad altre parti direttamente interessate, devono poter assumere un ruolo di spicco in tutto questo processo di miglioramento sistematico della qualità dell'istruzione superiore in Europa.

Bruxelles, 6 aprile 2005.

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio del 24.9.1998 sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore (COM(2004) 620 def., del 30.9.2004).

(2)  Questa struttura è stata creata nel 2000 e raggruppa 50 agenzie di garanzia della qualità o di accreditamento di 30 paesi europei.

(3)  Facente seguito alla valutazione della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore.

(4)  Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla cooperazione europea in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore» (COM(97) 159 def. - 97/0121 (SYN)), GU C 19 del 20.1.1998.