8.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/77


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

COM(2004) 173 def./3 — 2004/0055 (COD)

(2005/C 221/16)

Il Consiglio, in data 6 aprile 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di cui sopra.

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo ha incaricato la sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo di preparare i lavori in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, in data 9 febbraio 2005, nel corso della 414a sessione plenaria, ha nominato relatore generale Jorge PEGADO LIZ e ha adottato il seguente parere con 73 voti favorevoli e 2 astensioni.

1.   Oggetto della proposta

1.1

Con la proposta di regolamento relativa all'istituzione di un procedimento giudiziario europeo d'ingiunzione di pagamento (1), la Commissione intende dare seguito a una serie di iniziative tese a realizzare e sviluppare gradualmente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, eliminando gli ostacoli esistenti e promuovendo l'agevolazione dei procedimenti civili a livello europeo, come definito in particolare nel piano d'azione della Commissione, adottato dal Consiglio Giustizia e Affari interni del 3 dicembre 1998 (2).

1.2

Con la proposta in esame si intende realizzare uno dei due obiettivi fondamentali indicati nel Libro verde del 20 dicembre 2002 (3), dal momento che il secondo obiettivo — la creazione di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità — viene affrontato dalla Commissione in separata sede.

1.3

Per quanto riguarda invece il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, la Commissione, considerate le osservazioni e le raccomandazioni presentate dal Parlamento europeo e dallo stesso Comitato economico e sociale europeo in merito al suddetto Libro verde, presenta ora un progetto di regolamento per l'istituzione di un procedimento unico valevole in tutto il territorio dell'Unione europea.

1.4

La Commissione giustifica l'iniziativa sulla base delle disparità esistenti fra i regimi di diritto processuale civile degli Stati membri, dei costi elevati che ne derivano e dei ritardi registrati nella risoluzione delle controversie transfrontaliere, che raggiungono proporzioni esagerate, specie nelle procedure di recupero dei crediti non contestati.

1.5

Intenzione della Commissione è di estendere l'applicazione del procedimento unico di ingiunzione alle controversie interne, al fine di garantire equità fra i soggetti di diritto e non falsare la concorrenza fra gli operatori economici. Si garantisce così un orientamento rispondente alle osservazioni del citato parere sul Libro verde e inoltre compatibile con i principi di proporzionalità e sussidiarietà.

1.6

La natura facoltativa del procedimento di ingiunzione è ben enunciata nell'articolato. Anche in questo si tiene conto dell'opinione del CESE: al creditore infatti viene sempre lasciata la possibilità di ricorrere a un altro procedimento, più formale, previsto dal diritto interno.

1.7

Nella formulazione dei meccanismi processuali in oggetto, la Commissione si è attenuta ai seguenti principi fondamentali:

a)

massima semplicità procedurale grazie all'utilizzo di moduli standard;

b)

assenza di esame del merito;

c)

superfluità della produzione di prova;

d)

sufficienti garanzie del diritto di difesa per il convenuto;

e)

assenza di ricorso;

f)

esecutorietà;

g)

assenza di obbligo di patrocinio legale.

1.8

La Commissione garantisce inoltre il reciproco scambio di informazioni fra le autorità giudiziarie competenti per l'emissione dell'ingiunzione europea negli Stati membri, informazioni che verranno aggiornate regolarmente.

1.9

Il Comitato esprime soddisfazione per l'indicazione fornita da Irlanda e Regno Unito, i quali considerano la possibilità di aderire all'iniziativa, similmente a quanto avvenuto per proposte analoghe. Ai fini di un miglior funzionamento del sistema proposto, il Comitato avrebbe d'altra parte preferito che la Danimarca non si fosse esclusa totalmente dal campo di applicazione del regolamento e auspica pertanto che in futuro si superino i vincoli che ostacolano la piena adesione di questo paese a uno spazio giudiziario europeo unico.

1.10

L'ambito territoriale di applicazione potrà creare difficoltà. Per evitarle bisognerebbe tener conto delle specificità di taluni territori, contemplate all'articolo 299 del Trattato CE, e delle responsabilità che alcuni Stati membri hanno assunto nei loro confronti. Occorre precisare a questo proposito che, indipendente mente dall'attuazione concreta del procedimento di ingiunzione, gli organismi competenti dovranno essere designati dall'autorità nazionale che assume tale funzione per lo Stato membro, onde garantire la legittimità dei suddetti organismi.

2.   Antecedenti e iniziative parallele

2.1

Da tempo ormai la preoccupazione di uniformare e semplificare la procedura civile, così da garantire un'applicazione rapida ed efficace della giustizia, traspariva chiaramente in diversi documenti elaborati dalle istituzioni comunitarie, dal Parlamento europeo (4) allo stesso Comitato economico e sociale europeo (5).

2.2

Facendo proprie queste preoccupazioni, generalmente espresse dagli operatori economici e professionali e dai consumatori, anche la Commissione sta valutando da diverso tempo le migliori strade da seguire. Al riguardo risultano particolarmente interessanti i progressi registrati nel settore all'avanguardia dei diritti dei consumatori (6).

2.3

Ma è evidentemente con il Libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità che la questione è stata esaminata nella prospettiva di un'eventuale iniziativa normativa.

2.4

Questa iniziativa si inserisce pertanto nel quadro di una serie di misure di straordinaria rilevanza adottate a livello di cooperazione giudiziaria in materia civile, nel corso degli ultimi anni (7).

2.5

Di particolare rilevanza è il regolamento (CE) n. 805/2004, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (8). Nel valutare la proposta in esame bisogna infatti tener presente anche questo regolamento, dal momento che i due testi costituiscono due espressioni di una medesima realtà: la necessità di garantire una giustizia civile semplice ed efficace in uno spazio giudiziario unico.

3.   Atto normativo e base giuridica

3.1

Analogamente a quanto avvenuto in generale per le iniziative prese in questo campo, la Commissione ha deciso di proporre l'adozione di un regolamento, fondandosi sull'articolo 61, lettera c, e sull'articolo 65 del Trattato CE.

3.2

Nel proprio parere, il CESE si era pronunciato in maniera aperta e decisa a favore dell'adozione di un regolamento e appoggia pertanto pienamente la scelta della Commissione.

3.3

Anche la base giuridica è, secondo il CESE, del tutto adeguata, poiché corrisponde a un'interpretazione delle norme giuridiche in questione che non è meramente formalistica ed è la sola adeguata all'obiettivo di creare uno spazio giudiziario unico nell'Unione europea.

4.   Osservazioni di carattere generale

4.1

Il CESE esprime soddisfazione per la presentazione della proposta di regolamento in esame, con la quale, come si è detto, vengono accolte in generale le osservazioni presentate dal Comitato in merito al Libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. La proposta inoltre mira giustamente a garantire l'osservanza del diritto sancito all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.2

Il CESE esorta la Commissione a valutare la possibilità di estendere l'ambito territoriale d'applicazione del regolamento proposto allo Spazio economico europeo.

4.3

La necessità di creare un procedimento europeo per il rapido recupero dei crediti non contestati è ben documentata nelle risposte fornite dagli Stati membri al già citato Libro verde, insieme alla volontà di garantire ai debitori adeguati diritti di difesa.

4.3.1

Il CESE ritiene tuttavia che la proposta della Commissione risulterebbe sicuramente migliorata se comprendesse dati statistici tali da permettere di prevedere le controversie transfrontaliere o nazionali che saranno oggetto del nuovo procedimento ora proposto e se fosse corredata di un'analisi costi-benefici riguardante la sua attuazione — un aspetto ignorato nella relazione introduttiva della Commissione.

4.4

Nel parere relativo al Libro verde il CESE afferma in particolare: «Nel concepire un procedimento europeo uniforme per le controversie di modesta entità bisognerà anzitutto mettere a punto misure idonee ad accelerare l'iter di tali controversie senza per questo compromettere le garanzie che lo Stato di diritto riconosce alle parti».

4.5

A giudizio del CESE, la proposta di regolamento in esame — anche se necessita di una revisione accurata e attenta, tesa ad adeguare al meglio il testo agli obiettivi — ha il merito di tener conto in maniera equilibrata di queste due esigenze: rapidità nel recupero dei crediti e garanzia del diritto di difesa.

4.6

Il CESE attira tuttavia l'attenzione sull'importanza di non considerare l'ingiunzione come un modo per mascherare procedure non del tutto regolari da parte di certe imprese, in particolare come uno strumento di pressione o un mezzo per il recupero di crediti originati dal mancato rispetto delle norme di protezione dei consumatori. Bisogna inoltre garantire che, con questo sistema, non vengano favorite situazioni di collusione tra imprese situate in Stati membri diversi che, simulando ingiunzioni per crediti non contestati, trasferiscano liquidità di provenienza dubbia e/o persino illecita, ricorrendo così a un mezzo legale per il riciclaggio di denaro.

4.7

D'altra parte il CESE fa rilevare quanto segue: un numero significativo di procedure per il recupero di crediti, eventualmente persino non contestati, che rallentano la attività dei tribunali, risultano connesse a pubblicità aggressive e/o ingannevoli, che promuovono i prodotti con messaggi che generano nel consumatore la convinzione che l'acquisto o l'uso di tali prodotti non causi spese aggiuntive o comunque rilevanti per il bilancio familiare.

4.8

Il CESE reputa pertanto che il testo in esame affronti soltanto un aspetto di una problematica ben più ampia e complessa, ed esorta quindi ancora una volta la Commissione a presentare una proposta normativa che definisca la responsabilità dei fornitori, nei casi in cui questi contribuiscano, adottando comportamenti non del tutto leali, al sovraindebitamento delle famiglie (9).

4.9

La Commissione ritiene che il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento proposto potrà coesistere con altri procedimenti di identica natura e con i medesimi obiettivi, previsti negli ordinamenti degli Stati membri.

4.9.1

Ebbene, a giudizio del CESE, dovrà invece esservi un unico procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento: quello previsto e regolamentato dal testo in esame. Esso dovrà inoltre essere considerato assolutamente il più adeguato alle situazioni a cui si applica, se non si vuole che perda legittimità. Con l'adozione del regolamento proposto dovranno pertanto venir meno i procedimenti d'ingiunzione di pagamento previsti da talune legislazioni nazionali.

4.9.2

La natura facoltativa di questo procedimento d'ingiunzione sarà da considerare soltanto nei confronti di altri processi comuni e non rispetto a procedimenti d'ingiunzione d'identica natura e con medesima finalità.

4.9.3

Di conseguenza, tanto la relazione, quanto l'ottavo considerando vanno riformulati al fine di precisare chiaramente che il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è unicamente complementare ad altre procedure comuni, sommarie od ordinarie, e non a procedimenti nazionali d'ingiunzione d'identica natura.

4.10

La proposta di regolamento allo studio utilizza ripetutamente il termine debitore per riferirsi al destinatario del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Il CESE reputa che si tratti di una definizione inesatta, poiché presuppone che il destinatario del procedimento sia già un debitore quando invece, fintanto che l'ingiunzione di pagamento non è esecutiva, a rigore non vi è, e potrebbe persino non esistere mai, un debitore.

4.10.1

Il CESE ritiene pertanto che, in tutti gli articoli in cui compare, il termine debitore vada sostituito con convenuto, onde uniformare la definizione nella proposta di regolamento.

4.11

Tutte le scadenze previste dal testo debbono inoltre essere indicate in giorni e non in settimane, definendo precisamente le regole per il loro calcolo, la loro sospensione o interruzione (ad es. giorni festivi, sabato, domenica, ecc.), per ovvie ragioni di certezza giuridica. A tal fine, si propone di adottare regole mutuate dagli articoli 80 e seguenti del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

4.12

Nel diritto processuale, la procedura comune e la procedura ordinaria sono concetti distinti. In diversi Stati membri la distinzione di base è quella tra procedura comune e procedura speciale. La procedura è speciale quando la legge prevede un procedimento specifico per determinate controversie; è comune in tutte le altre situazioni. A sua volta, la procedura comune può essere ordinaria, sommaria o molto sommaria, a seconda del tipo di causa.

4.12.1

La proposta di regolamento utilizza l'espressione «procedimento ordinario» senza il necessario rigore. All'articolo 2, paragrafo 2, si fa infatti riferimento al procedimento ordinario in opposizione al procedimento sommario. All'articolo 6, paragrafo 5, e agli articoli 8 e 12 si fa riferimento al procedimento ordinario nell'accezione di procedimento comune.

4.12.2

È pertanto necessario sostituire i riferimenti al procedimento ordinario presenti all'articolo 6, paragrafo 5, e agli articoli 8 e 12 della proposta con «procedimento comune».

5.   Osservazioni specifiche

5.1   Articolo 2 — Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento

5.1.1

L'espressione «crediti pecuniari non contestati per un importo specifico che siano giunti in scadenza» va sostituita con l'espressione «crediti pecuniari non contestati per un importo certo, netto ed esigibile».

5.1.2

In effetti, perché un determinato credito possa essere recuperato, è essenziale che esso sia certo, netto ed esigibile. Si tratta di un concetto ben preciso presente nei vari sistemi giuridici, che andrà rispettato per garantire maggior certezza giuridica nell'applicazione del diritto.

5.2   Articolo 4 — Condizioni per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea

5.2.1

Nella versione portoghese, al paragrafo 1, la frase «… se estão preenchidos os requisitos estabelecidos nos artos 1o, 2o e 3o» va modificata, dal momento che gli articoli 1 e 2 non si riferiscono propriamente a «requisitos». L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del regolamento e l'articolo 2 determina il procedimento stabilito dal regolamento.

5.2.1.1

Il CESE propone pertanto la seguente formulazione: «… se sono soddisfatte le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 1, all'articolo 2 e all'articolo 3, rispettivamente».

5.2.2

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 conferisce all'organo giurisdizionale la facoltà di consentire al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda.

5.2.2.1

Il CESE esorta la Commissione a considerare i vantaggi di mutare questa facoltà in obbligo, quanto meno nei casi palesi in cui sono stati commessi errori grossolani nella compilazione dei moduli, onde garantire maggior certezza giuridica e snellire la procedura.

5.2.2.2

D'altra parte la proposta di regolamento dovrebbe prevedere un termine definito, necessariamente breve, per permettere al ricorrente di adempiere alla richiesta del tribunale. Se alla scadenza di detto termine il ricorrente non avrà rettificato la domanda, quest'ultima verrà direttamente rigettata.

5.3   Articolo 5 — Rigetto della domanda

5.3.1

Da un punto di vista procedurale, in termini generali la decisione di rigetto della domanda di ingiunzione di pagamento potrebbe essere soggetta a impugnazione o a ricorso. Con l'articolo 5, paragrafo 2, si mira invece a rendere tale decisione insindacabile, indipendentemente dal mezzo procedurale utilizzato.

5.3.2

Così, tenuto conto del modo in cui il procedimento è stato concepito e della sua natura facoltativa, che non osta all'impiego di altri mezzi giudiziari, l'impugnazione diventa inutile.

5.3.3

Alla fine dell'articolo 5, paragrafo 2, occorre aggiungere l'espressione «o appello», per rendere compatibili le disposizioni dell'articolo 5 con quanto esposto nella relazione, nel capitolo «Commento agli articoli»  (10).

5.4   Articolo 6 — Avviso di pagamento europeo

5.4.1

Alla fine del paragrafo 2 di questo articolo è previsto che, qualora sia noto con certezza l'indirizzo del convenuto (come indicato in precedenza il termine debitore va sostituito con convenuto), sono ammissibili i metodi di notifica che non prevedono alcun avviso di ricevimento da parte del debitore in persona.

5.4.1.1

Il CESE mette in guardia la Commissione sul fatto che la formulazione «sia noto con certezza l'indirizzo del debitore stesso» è eccessivamente vaga e può dunque creare situazioni di grande incertezza giuridica con conseguenze pregiudizievoli per i ricorrenti.

5.4.1.2

In diversi Stati membri vige la regola dell'elezione di domicilio, in base alla quale, se la notifica viene inviata al domicilio eletto dalle parti contraenti vi è presunzione che essa sia stata ricevuta, senza che sia necessario un avviso di ricevimento. Il CESE ritiene che questa regola non sia sufficiente per rispettare il requisito della avvenuta notifica con certezza.

5.4.1.3

Se questa regola, in base alla quale non è necessaria una notifica con avviso di ricevimento da parte del convenuto, venisse applicata a un pignoramento esecutivo, prima della sua notifica agli interessati, si potrebbe facilmente giungere a una situazione in cui il convenuto viene a conoscenza dell'ingiunzione al momento dell'esecuzione del pignoramento.

5.4.1.4

A giudizio del CESE, questo genere di situazioni, gravi e pregiudizievoli per chi vede i propri bene pignorati senza aver avuto la possibilità di opporsi, vanno evitate (11). Sulla scia di quanto ribadito insistentemente nel parere sul citato Libro verde, il CESE propone di non ammettere i metodi di notifica che non prevedono alcun avviso di ricevimento da parte del debitore in persona e di eliminare pertanto, alla fine del paragrafo 2 dell'articolo 6, l'espressione: «qualora non sia noto con certezza l'indirizzo del debitore stesso».

5.4.2

Il termine di tre settimane indicato alla paragrafo 3, lettera b), dell'articolo 6 va espresso in giorni, onde facilitare il calcolo delle scadenze.

5.4.3

Il CESE ritiene necessario che, in tutte le versioni linguistiche, sia specificata la natura del periodo indicato al paragrafo 5. Nella versione portoghese e in quelle che non contengono questa precisazione, propone pertanto di aggiungere dopo il termine «prazo» (periodo) l'espressione «de prescrição» (di prescrizione).

5.4.4

Nel parere relativo al Libro verde, precedentemente citato, il CESE raccomandava alla Commissione di «prevedere nello strumento giuridico una disposizione che disciplini le conseguenze di una mancata informazione».

5.4.4.1

Dal momento che nella proposta in esame non è contenuta alcuna disposizione in merito, il CESE esorta nuovamente la Commissione a fare il necessario.

5.5   Articolo 8 — Effetti della replica del convenuto

5.5.1

A giudizio del CESE, nel testo in esame non è chiaro che, a partire dal momento in cui il convenuto presenta un replica, il procedimento prosegue applicando le norme di procedura civile di ciascun Stato membro, senza bisogno di alcuna iniziativa delle parti.

5.5.2

Al paragrafo 1, dopo l'espressione «il procedimento prosegue», bisogna pertanto aggiungere la frase «automaticamente e senza necessità di avviare un nuovo procedimento».

5.6   Articolo 9 — Ingiunzione di pagamento europea

5.6.1

Analogamente all'articolo 6, alla fine del paragrafo 2 dell'articolo 9 è previsto che, qualora sia noto con certezza l'indirizzo del convenuto (come indicato in precedenza il termine debitore va sostituito con convenuto), sono ammissibili i metodi di notifica che non prevedono alcun avviso di ricevimento da parte del debitore in persona.

5.6.2

Il CESE mette in guardia la Commissione sul fatto che la formulazione «sia noto con certezza l'indirizzo del debitore stesso» è sufficientemente vaga e può dunque creare situazioni di grande incertezza giuridica con conseguenze pregiudizievoli per i ricorrenti.

5.6.3

Per questo motivo, il CESE ribadisce in questo caso quanto ha proposto per l'articolo 6: non vanno ammessi i metodi di notifica che non prevedono alcun avviso di ricevimento da parte del debitore in persona e va quindi eliminata, alla fine del paragrafo 2 dell'articolo 9, l'espressione: «qualora non sia noto con certezza l'indirizzo del debitore stesso».

5.7   Articolo 11 — Opposizione contro l'ingiunzione di pagamento europea

5.7.1

Qualora la Commissione dovesse accogliere la proposta del CESE di non ammettere i metodi di notifica che non prevedono alcun avviso di ricevimento da parte del debitore in persona, essa dovrà stralciare, di conseguenza, il punto i) all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a).

5.7.2

L'espressione «agisca tempestivamente» che figura alla fine dell'articolo 11, paragrafo 4, è estremamente vaga e può essere interpretata in modi molti diversi.

5.7.2.1

Pertanto, allo scopo di rafforzare la certezza e la sicurezza giuridica, il CESE propone che la Commissione definisca un termine per l'esercizio dei diritti previsti all'articolo 11, paragrafo 4.

5.8   Articolo 12 — Effetti dell'opposizione

5.8.1

Analogamente a quanto sostenuto per l'articolo 8, il CESE reputa che nel testo in esame non sia chiaro che, a partire dal momento in cui il convenuto presenta un replica, il procedimento prosegue applicando le norme di procedura civile di ciascun Stato membro, senza bisogno di alcuna iniziativa delle parti.

5.8.2

All'articolo 12, paragrafo 1, dopo l'espressione «il procedimento prosegue», bisogna pertanto aggiungere la frase «automaticamente e senza necessità di avviare un nuovo procedimento».

5.9   Articolo 13 — Assistenza legale

5.9.1

A giudizio del CESE, l'assenza di obbligo di patrocinio da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale può essere ammessa quando il valore della controversia è sufficientemente ridotto da giustificare, dal punto di vista economico, la scelta di non rivolgersi a un legale.

5.9.2

Dal momento che la proposta in esame non definisce però dei massimali (diversamente da alcune legislazioni nazionali), questo procedimento d'ingiunzione potrà essere impiegato per recuperare importi elevati che, ad esempio, in base alla legislazione dei vari Stati membri e in caso di opposizione, obbligano a seguire la procedura ordinaria.

5.9.3

In questi casi appare irragionevole limitare l'intervento del legale alla fase del passaggio alla procedura civile ordinaria. Infatti, al momento di compilare il modulo standard di risposta, il convenuto è tenuto non soltanto a precisare se riconosce o meno il debito, ma anche a presentare opposizione relativamente alla totalità del debito o relativamente a uno solo dei seguenti elementi: il credito principale, gli interessi, le spese. Pertanto, compilando il modulo standard di risposta, il convenuto potrebbe compromettere, inavvertitamente, la difesa che l'avvocato adotterebbe, se fosse in grado di intervenire sin dall'avvio del procedimento d'ingiunzione.

5.9.4

D'altra parte, l'assenza di obbligo di patrocinio legale può costituire uno svantaggio, qualora vi sia un notevole squilibrio nel rapporto di forza fra le parti in causa (consumatori contro professionisti, grandi imprese contro piccole imprese o contro imprese a conduzione familiare).

5.9.5

Per queste ragioni, il CESE esorta la Commissione a introdurre l'obbligatorietà del patrocinio legale a partire da un importo determinato (ad esempio 2.500 euro).

5.10   Articolo 14 — Spese

5.10.1

Il CESE ritiene opportuno integrare l'articolo con un secondo paragrafo, così formulato: «Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento non dà luogo a spese in assenza di replica o di opposizione».

5.10.2

Data la natura extragiudiziale del procedimento d'ingiunzione non contestato, si propone innanzitutto di fissare un importo unico iniziale, ridotto, indipendentemente dalle somme reclamate.

5.10.3

In caso contrario, il regolamento dovrà precisare che sono applicabili a questo procedimento le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/8/CE del 27 gennaio 2003, relativa al patrocinio a spese dello Stato (12).

5.11   Moduli allegati

5.11.1

L'intero sistema si basa sull'utilizzo dei moduli standard riportati negli allegati 1, 2 e 3 della proposta di regolamento (13). L'efficienza dei procedimenti proposti dipende pertanto dall'adeguatezza dei moduli alle loro funzioni.

5.11.2

In caso di controversia transfrontaliera, il CESE ha motivo di dubitare dell'efficacia dei moduli e della possibilità di utilizzarli.

5.11.3

Si consideri il seguente esempio: un'impresa italiana presenta una domanda di ingiunzione di pagamento a un tribunale italiano contro un consumatore polacco. In che lingua riceverà quest'ultimo l'avviso di pagamento europeo? In italiano? In polacco? Nella prima ipotesi, come si può essere certi che il consumatore abbia compreso il contenuto dell'avviso e si trovi quindi in grado di presentare una replica? Nella seconda ipotesi, a chi spetta la responsabilità di tradurre l'avviso?

5.11.4

I moduli in questione presuppongono inoltre che il ricorrente non soltanto apponga delle croci su delle caselle prestampate, ma anche che introduca delle precisazioni. A chi spetta la responsabilità di tradurre il testo scritto dal ricorrente? Chi ne certifica la conformità?

5.11.5

Il regolamento (CE) n. 1348/2000, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, non risolve gli interrogativi sollevati, vista la natura scarsamente formale e rapida del procedimento europeo di ingiunzione ora proposto.

5.11.6

Infatti, quand'anche l'ipotetico consumatore polacco ricevesse l'avviso di pagamento europeo nella sua lingua, in che lingua risponderebbe? E chi tradurrebbe poi dal polacco in italiano? D'altra parte, se non ricevesse l'avviso in polacco, ai sensi di legge potrebbe rifiutare di accettarlo. In ognuna di queste situazioni insomma sussistono degli ostacoli che mettono in discussione la rapidità del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

5.11.7

Il CESE esorta dunque la Commissione a valutare la maniera più efficace per garantire che gli obiettivi di rapidità nel recupero dei crediti e garanzia del diritto di difesa del convenuto non siano compromessi dall'utilizzo dei moduli nelle controversie transfrontaliere.

5.11.8

Il CESE ritiene inoltre che, ad eccezione dei moduli di risposta, tutti gli altri moduli siano eccessivamente complessi per essere compilati da persone che non dispongano di una formazione giuridica.

5.11.9

Per i profani, infatti, concetti quali «tasso di interesse legale», «% superiore al tasso base della BCE», «fondamento dell'azione» o «esecutorietà» non sono di facile comprensione. Inoltre, dato che la Commissione propone la non obbligatorietà del patrocinio legale (a giudizio del CESE unicamente fino a un determinato importo), è indispensabile garantire in questo procedimento che i reali utilizzatori siano in grado di comprendere e compilare i moduli standard.

5.11.10

D'altra parte, quanto meno in Portogallo, si usano due termini distinti per definire la locazione di beni immobili e quella di beni mobili (rispettivamente «arrendamento» e «aluguer»). Nella versione portoghese, al punto 8.2 della domanda di ingiunzione di pagamento europea e ai punti 9.3 dell'avviso di pagamento europeo e dell'ingiunzione di pagamento europea, è pertanto necessario sostituire l'espressione «contrato de arrendamentobens móveis» con: «contrato de locaçãobens móveis». La stessa precisione giuridica nella scelta della terminologia va garantita nelle varie versioni linguistiche della proposta, nel rispetto dei concetti di diritto civile di ciascuno Stato membro.

5.11.11

Infine, completare il punto 11 della domanda di ingiunzione di pagamento europea e il punto 12 dell'avviso di pagamento europeo e dell'ingiunzione di pagamento europea risulta estremamente difficile per chi non abbia una formazione giuridica. Il CESE propone che tale questione sia analizzata dall'organo giurisdizionale in base ai domicili del ricorrente e del convenuto.

Bruxelles, 9 febbraio 2005.

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  COM(2004) 173 def. del 19 marzo 2004.

(2)  GU C 19 del 23.1.1999.

(3)  COM(2002) 746 def. del 20 dicembre 2002, in merito al quale è stato elaborato il parere, relatore: FRANK VON FUSTENWERTH (GU C 220 del 16.9.2003).

(4)  Cfr. le risoluzioni del PE A2-152/86 del 13 marzo 1987, A3-0212/94 del 22 aprile 1994 e A-0355/96 del 14 novembre 1996.

(5)  A questo proposito si ricordano in particolare il parere in merito al Libro verde: l'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico - relatore: ATAÍDE FERREIRA (GU C 295 del 22.10.1994) - e il parere sul tema Mercato unico e protezione dei consumatori: opportunità e ostacoli nel grande mercato - relatore: CEBALLO HERRERO (GU C 39 del 12.2.1996).

(6)  Cfr. i seguenti documenti:

Memorandum della Commissione sull'accesso dei consumatori alla giustizia (COM(84) 692 def. del 12 dicembre 1984) e Comunicazione complementare della Commissione sulla protezione giuridica dei consumatori (COM(87) 210 def. del 7 maggio 1987), in supplemento al Bollettino delle Comunità europee 2/85,

Comunicazione della Commissione - Nuovo impulso per la politica dei consumatori (COM(85) 314 def. del 23 luglio 1985, GU C 160 dell'1.7.1985),

Piano d'azione della Commissione del 14 febbraio 1996 (COM(96) 13 def.),

Comunicazione della Commissione - Verso una maggiore efficienza nell'ottenimento e nell'esecuzione delle decisioni nell'ambito dell'Unione europea (COM(97) 609 def. del 22 dicembre 1997, GU C 33 del 31.1.1998),

Libro verde - L'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell' ambito del mercato unico (COM(93) 576 def.),

Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale (COM(2002) 196 def. del 19 aprile 2002).

(7)  Fra le quali segnaliamo:

Raccomandazione della Commissione, del 12 maggio 1995, riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali e comunicazione della Commissione a essa relativa; rispettivamente nelle GU L 127 del 10.6.1995 e GU C 144 del 10.6.1995,

Direttiva 98/27/CE, del 10 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, GU L 166 dell'11.6.1998,

Direttiva 2000/35/CE, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, GU L 200 dell'8.8.2000,

Regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I), GU L 12 del 16.1.2001, e parere del CESE sul tema, elaborato da MALOSSE, GU C 117 del 26.4.2000,

Regolamento (CE) n. 1206/2001 del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, GU L 174 del 27.6.2001, e parere del CESE sul tema, elaborato da HERNÁNDEZ BATALLER, GU C 139 dell'11.5.2001,

Progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, GU C 12 del 15.1.2001,

Regolamento (CE) n. 1346/2000, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, GU L 160 del 30.6.2000, e parere del CESE sul tema, elaborato da RAVOET, GU C 75 del 15.3.2000,

Regolamento (CE) n. 1347/2000, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, e parere del CESE sul tema, elaborato da BRAGHIN, GU C 368 del 20.12.1999,

Regolamento (CE) n. 1348/2000, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, e parere del CESE sul tema, elaborato da HERNÁNDEZ BATALLER, GU C 368 del 20.12.1999,

Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, GU L 174 de 27.6.2001. Cfr. parere del CESE sul tema, elaborato da RETUREAU, GU C 139 dell'11.5.2001,

Comunicazione della Commissione relativa a un nuovo quadro normativo per i pagamenti nel mercato interno (COM(2003) 718 def. del 2 dicembre 2003), e parere del CESE sul tema, elaborato da RAVOET, GU C 302 del 7.12.2004.

(8)  COM(2002) 159 def., GU C 203 del 27.8.2002. Cfr. parere del CESE sul tema, elaborato da RAVOET, GU C 85 dell'8.4.2003.

(9)  Cfr. relazione informativa e parere del CESE sul tema «Sovraindebitamento delle famiglie», elaborato da ATAÍDE FERREIRA, GU C 149 del 21.6.2002.

(10)  Il relatore propone di aggiungere nella versione portoghese il termine «recurso» che è quello utilizzato nella relazione della proposta della Commissione nel capitolo «Commento agli articoli» nelle osservazioni relative all'articolo 5. Nella versione italiana nel commento all'articolo 5 il termine corrispondente al portoghese «recurso» è il termine «appello».

(11)  Il regolamento (CE) n. 805/2004 del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, contempla all'articolo 14 la possibilità di notificazione senza avviso di ricevimento da parte del debitore, ma non considera ammissibile che non sia noto con certezza l'indirizzo del convenuto. La semplice analisi delle fattispecie previste alle lettere c), d) e e) giustifica le obiezioni sollevate dal CESE nel presente parere e in quello riguardante il Libro verde.

(12)  GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41.

(13)  Nell'allegato 1 è riportato il modulo per la «Domanda di ingiunzione di pagamento europea» di cui all'articolo 3 della proposta di regolamento. Nell'allegato 2 sono riportati il modulo per l'«Avviso di pagamento europeo», di cui all'articolo 6 della proposta, e il «Modulo di risposta - Avviso di pagamento europeo», di cui all'articolo 7 della proposta. Nell'allegato 3 sono riportati l'«Ingiunzione di pagamento europea», di cui all'articolo 9 della proposta, e il «Modulo di risposta - Ingiunzione di pagamento europea», di cui all'articolo 11 della proposta.