|
9.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/6 |
PARERE N. 9/2005
su una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne [COM(2005) 130 def.]
(2005/C 313/02)
LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 248 e 279,
vista la proposta di regolamento del Consiglio [COM(2005) 130 def.] recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne, modificato dai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 1149/1999 e n. 2273/2004,
vista la decisione del Consiglio, del 2 giugno 2005, di consultare la Corte dei conti europea riguardo alla proposta suddetta,
HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:
|
1. |
Benché approvi, in sostanza, la proposta, la Corte desidera tuttavia formulare un'osservazione in merito ad un aspetto particolare: l'importo-soglia nell'ambito del meccanismo di perequazione (ossia il «meccanismo di lisciatura» di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della proposta di modifica del regolamento). |
|
2. |
L'importo-soglia deriva dalle stime della Commissione, basate su scenari diversi in materia di prestiti esterni dell'Unione; il nuovo mandato della Banca europea per gli investimenti (BEI) riguardo ai prestiti esterni nell'ambito delle prossime prospettive finanziarie (2007-2013) non è stato ancora adottato. In mancanza di dati o previsioni attendibili, le norme attuali prevedono un tasso di approvvigionamento del Fondo più elevato qualora le risorse di quest'ultimo, per effetto dell'attivazione delle garanzie a seguito di inadempienze, scendano al di sotto del 75 % dell'importo-obiettivo. Tale norma verrebbe sostituita dall'applicazione di un «meccanismo di lisciatura». La nuova procedura di dotazione del Fondo è basata su calcoli ex post; ciò comporterà uno sfasamento temporale dell'approvvigionamento. La Corte ritiene che la Commissione debba contemplare l'instaurazione di un meccanismo di allarme inteso ad informare le autorità di bilancio qualora le attività nette del Fondo scendano al di sotto del 75 % dell'importo-obiettivo, a causa dell'aumento delle garanzie e/o dell'attivazione delle stesse. In questo modo le autorità di bilancio verrebbero informate per tempo di eventuali sviluppi sfavorevoli, e non solo nel momento in cui fossero necessarie misure eccezionali per ricostituire il Fondo (come quando le relative risorse scendono al di sotto del 50 % dell'importo-obiettivo). |
Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 10 novembre 2005.
Per la Corte dei conti
Hubert WEBER
Presidente