23.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 261/8 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia
(2004/C 261/06)
La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (di seguito «il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia (1) (di seguito «il paese interessato»), sarebbero oggetto di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata l'8 settembre 2004 dal Gruppo dei produttori europei di salmone (EU Salmon Producers Group) (di seguito «il denunziante») a nome di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di salmone d'allevamento.
2. Prodotto
Il prodotto assertivamente oggetto di dumping consiste in salmone d'allevamento (non allo stato libero), anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, originario della Norvegia (il prodotto in questione), generalmente classificabile ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 e ex 0304 20 13. I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione.
3. Denuncia di dumping
La denuncia di pratiche di dumping nei confronti della Norvegia si basa, in mancanza di vendite sufficienti sul mercato interno, sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.
Su tale base, il margine di dumping risulta rilevante.
4. Denuncia di pregiudizio
Il denunziante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in questione dalla Norvegia sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.
Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in questione avrebbero, tra l'altro, avuto effetti negativi sulla quota di mercato e sui prezzi dell'industria comunitaria, compromettendo l'andamento generale e in particolare la situazione finanziaria della stessa.
5. Procedimento
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.
5.1. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio
L'inchiesta determinerà se il prodotto in questione originario della Norvegia sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia causato un pregiudizio.
a) Campionamento
Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
i) Campionamento per i produttori esportatori della Norvegia
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7 del medesimo avviso:
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ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare, |
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il fatturato in valuta locale e il volume in kg delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in questione effettuate tra il 1o ottobre 2000 e il 30 settembre 2004, |
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il fatturato in valuta locale e il volume in kg delle vendite del prodotto in questione realizzate sul mercato interno tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004, |
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se la società intende chiedere l'applicazione di un margine individuale (2) (i margini individuali possono essere chiesti soltanto dai produttori), |
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una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in questione, |
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le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in questione, |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione, |
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l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. |
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.
ii) Campionamento degli importatori
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nei formati indicati al paragrafo 7 del medesimo avviso:
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ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare, |
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il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004, |
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il numero totale di dipendenti, |
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una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in questione, |
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il volume in kg e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle successive rivendite realizzate sul mercato comunitario del prodotto in questione originario della Norvegia nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004, |
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le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in questione, |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione, |
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l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. |
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.
iii) Campionamento dei produttori comunitari
Considerato il gran numero di produttori comunitari che hanno aderito alla denuncia, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.
Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:
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ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare, |
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il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004, |
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una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in questione, |
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il valore in euro delle vendite del prodotto in questione realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 30 settembre 2004, |
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il volume in kg delle vendite del prodotto in questione realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 30 settembre 2004, |
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il volume in kg della produzione del prodotto in questione nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004, |
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le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in questione, |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione, |
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l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. |
iv) Selezione definitiva dei campioni
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni, devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.
La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.
Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.
In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero essere meno vantaggiose per la parte interessata.
b) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria comunitaria inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Norvegia inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.
I produttori esportatori della Norvegia che chiedono un margine individuale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che, se il campionamento è applicato ai produttori esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero degli esportatori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
c) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di dette osservazioni e informazioni. Tali informazioni e prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.
5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità
Qualora esistano prove sufficienti delle pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Di conseguenza, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in questione. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.
6. Termini
a) Termini generali
i) Termine per la richiesta di un questionario
Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario quanto prima, e in ogni caso entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
Le società incluse nel campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.
iii) Audizioni
Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.
b) Termine specifico per il campionamento
i) |
Le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione ai fini della selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
ii) |
Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione dei campioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
iii) |
Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione. |
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa indicazione) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione B |
Ufficio J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05 |
Telex COMEU B 21877 |
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, i margini individuali possono essere chiesti dalle società non inserite nel campione.
(3) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(4) Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad un uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).