7.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/6


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Imposizione di obblighi modificati di servizio pubblico su alcuni servizi aerei di linea in Portogallo

(2004/C 248/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92, del 23 luglio 1992, il governo portoghese ha deciso di imporre, a decorrere dal 1o gennaio 2005 e per un periodo di un anno, obblighi modificati di servizio pubblico sui servizi aerei di linea delle seguenti rotte:

Lisbona/Ponta Delgada/Lisbona

Lisbona/Terceira/Lisbona

Lisbona/Horta/Lisbona

Funchal/Ponta Delgada/Funchal

Porto/Ponta Delgada/Porto

Lisbona/Santa Maria/Lisbona

Lisbona/Pico/Lisbona

2.

Gli obblighi di servizio pubblico sono i seguenti:

Capacità e continuità del servizio

La capacità complessiva di trasporto regolare di passeggeri e di merci, su ciascuna rotta, offerta dall'insieme dei vettori che operano sulla rotta indicata deve essere almeno equivalente alla capacità offerta di cui all'allegato I.

I servizi programmati devono essere garantiti durante il 2005 e, salvo le eccezioni riportate in appresso, possono essere interrotti soltanto con un preavviso di sei mesi.

Le riduzioni della capacità di trasporto sono soggette all'autorizzazione preliminare dell'Istituto nazionale dell'aviazione civile (Instituto Nacional de Aviação Civil) e non possono essere applicate prima di sei mesi, se comportano un volume complessivo dell'offerta inferiore ai limiti di cui al primo paragrafo della presente sezione. In tal caso, l'Istituto nazionale dell'aviazione civile ha l'obbligo di rispondere al vettore entro 30 giorni dalla notifica.

Eccettuati i casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 2 % dei voli previsti per il periodo in questione; per «volo annullato», si intende un volo programmato ma non effettuato, sul quale era stato riservato almeno un posto.

In caso di interruzione temporanea dei collegamenti a causa di eventi imprevisti, per ragioni di forza maggiore o altri motivi, la capacità prevista deve essere aumentata almeno del 60 %, a partire dal momento in cui il collegamento può essere ristabilito e fino allo smaltimento totale del traffico accumulato durante l'interruzione del servizio.

Puntualità

Eccettuati i casi di forza maggiore, i ritardi superiori a 15 minuti e direttamente imputabili ai vettori non dovranno interessare più del 15 % dei voli.

Categoria di aeromobili utilizzati e condizioni di esercizio

I collegamenti devono essere effettuati mediante apparecchi turboreattori debitamente omologati e aventi una capacità minima di 90 posti e le operazioni dei vettori nell'aeroporto di Horta devono rispettare le condizioni pubblicate su «Aeronautical Information of Portugal» (AIP).

Numero di frequenze minime

Sulla rotta Lisbona/Ponta Delgada/Lisbona, almeno un volo giornaliero di andata e ritorno, tra le ore 8.00 e le ore 21.00, durante tutto l'anno, uno dei quali può essere combinato con la rotta Lisbona/Santa Maria/Lisbona.

Sulla rotta Lisbona/Terceira/Lisbona, almeno quattro voli settimanali di andata e ritorno, operati in giorni diversi, tra le ore 8.00 e le ore 21.00, durante tutto l'anno, uno dei quali può essere combinato con la rotta Lisbona/Pico/Lisbona.

Sulla rotta Lisbona/Horta/Lisbona, almeno tre voli settimanali di andata e ritorno, tra le ore 8.00 e le ore 21.00, durante tutto l'anno, in giorni non consecutivi.

Sulla rotta Funchal/Ponta Delgada/Funchal, almeno un volo settimanale di andata e ritorno, durante tutto l'anno.

Sulla rotta Porto/Ponta Delgada/Porto, almeno due voli settimanali di andata e ritorno, durante tutto l'anno, uno dei quali può essere combinato con il volo per Lisbona, nei mesi da ottobre a giugno.

Sulla rotta Lisbona/Santa Maria/Lisbona, almeno un volo settimanale di andata e ritorno, uno dei quali può essere combinato con la rotta Lisbona/Ponta Delgada/Lisbona.

Sulla rotta Lisbona/Pico/Lisbona, almeno un volo settimanale di andata e ritorno, uno dei quali può essere combinato con la rotta Lisbona/Terceira/Lisbona.

Qualora i piani di esercizio presentati dal/i vettore/i prevedano più di un volo giornaliero, i voli dovranno avere inizio e concludersi tra le ore 6.30 (ora locale) dall'aeroporto di origine e le ore 00.30 (ora locale) dell'aeroporto di destinazione e almeno uno dei voli giornalieri deve essere effettuato tra le ore 8.00 e le ore 21.00 e uno entro le ore 14.00, almeno tre giorni alla settimana.

Nel caso delle rotte Funchal/Ponta Delgada/Funchal, Lisbona/Santa Maria/Lisbona e Lisbona/Pico/Lisbona, qualora i piani presentati dal/i vettore/i contemplino più di un volo settimanale, tali voli devono essere effettuati in giorni diversi. Nel caso delle rotte Lisbona/Terceira/Lisbona, Lisbona/Horta/Lisbona e Porto/Ponta Delgada/Porto, i voli devono essere distribuiti in modo regolare nell'arco della settimana. Se il numero complessivo dei voli offerti per settimana su una rotta, dall'insieme dei vettori, è superiore a sei, deve essere garantito almeno un volo giornaliero.

Tariffe

1.

Le tariffe devono comprendere:

a)

una tariffa in classe economica, senza restrizioni, con una serie di tariffe soggette a determinate condizioni e adattate ai diversi segmenti della domanda (turistica, business, merci ordinarie e prodotti specifici, ecc.);

b)

una tariffa pex di andata e ritorno, per i collegamenti tra le Azzorre e il continente, di 215 EUR e una tariffa pex di andata e ritorno, per i collegamenti tra le Azzorre e Funchal, di 158 EUR;

c)

i residenti da almeno sei mesi nella Regione autonoma delle Azzorre, nelle isole con collegamento diretto con il continente o Funchal, nonché i residenti della Regione autonoma di Madeira, beneficeranno di uno sconto del 33 % sul valore della tariffa pubblica in classe economica senza restrizioni;

d)

gli studenti di età fino ai 26 anni compresi, il cui domicilio o luogo di studio sia situato sul territorio della Regione autonoma delle Azzorre e, rispettivamente, che frequentino istituti di studio o risiedano in altra zona del territorio nazionale, beneficeranno di uno sconto del 40 % sul valore della tariffa pubblica in classe economica senza restrizioni;

e)

nei giorni in cui non vi sia collegamento diretto tra Funchal/Ponta Delgada/Funchal, gli studenti con età fino a 26 anni compresi, con origine o destinazione nella Regione autonoma delle Azzorre, possono effettuare il viaggio via Lisbona a condizione di utilizzare il medesimo vettore su tutte le tratte. Gli orari selezionati per i collegamenti non possono consentire «scali intermedi» a Lisbona;

f)

le tariffe massime per il trasporto merci sono quelle indicate nell'allegato II.

Le tariffe di ciascun vettore saranno identiche per tutte le rotte di cui al punto 1, aventi origine o destinazione Lisbona o Porto, con applicazione non discriminatoria, fatte salve eventuali promozioni specifiche diverse, per i voli da punto a punto.

L'affissione delle tariffe è obbligatoria tanto nei locali di vendita al pubblico quanto agli sportelli di registrazione.

2.

I residenti e gli studenti pagano i seguenti importi netti, previa applicazione dello sconto di cui alle lettere c) e d) del precedente punto:

a)

179 EUR, applicabile ai residenti, nella Regione autonoma delle Azzorre, per viaggi di andata e ritorno verso il continente;

b)

156 EUR, applicabile ai residenti nella Regione autonoma delle Azzorre e nella Regione autonoma di Madeira, per viaggi di andata e ritorno tra le Azzorre e Funchal;

c)

139 EUR, applicabile agli studenti per viaggi di andata e ritorno, tra le Azzorre e il continente e di 98 EUR, applicabile agli studenti per viaggi di andata e ritorno tra le Azzorre e Funchal.

Le tariffe di cui al punto 1, lettere b) ed f), e al punto 2, lettere a), b) e c), saranno rivedute il 1o aprile 2005 sulla base del tasso di inflazione registrato nell'anno precedente, pubblicato nelle «Grandes Opções do Plano» e comunicato dall'Istituto nazionale dell'aviazione civile ai vettori che effettuano servizio sulle rotte in questione, entro il 28 febbraio precedente.

3.

Lo Stato sovvenzionerà, alle condizioni da stabilire per legge, i viaggi dei residenti e degli studenti, a partire da quanto siano applicati i criteri e le tariffe di cui ai punti 1 e 2. Durante il 2004 la sovvenzione sarà di 87 EUR per ciascun viaggio di andata e ritorno.

Le tariffe per i passeggeri e per le merci in partenza o a destinazione di un aeroporto della Regione autonoma delle Azzorre sprovvisto di collegamento regolare diretto con il continente o con Funchal sono identiche alle tariffe indicate in precedenza; i trasporti di passeggeri fra il Portogallo continentale e la Regione autonoma delle Azzorre e fra le Regioni autonome restano limitati a due tagliandi di viaggio, ovvero uno per direzione, e i trasporti di passeggeri all'interno della Regione autonoma delle Azzorre limitati a:

due tagliandi di viaggio per i non residenti,

tre tagliandi di viaggio per i non residenti e per gli studenti,

nel caso di Corvo sarà ammesso un tagliando di viaggio aggiuntivo, ma solo in assenza di un collegamento giornaliero.

Nei giorni in cui, per una determinata isola, non vi sia un collegamento diretto con il continente o con Funchal, il trasporto di residenti e studenti potrà avvenire lungo un'altra rotta.

Per i passeggeri in partenza o a destinazione delle isole sprovviste di collegamento diretto con il continente o con Funchal, lo Stato pagherà il costo del trasporto, secondo la definizione degli allegati A e B della comunicazione sull'imposizione di oneri di servizio pubblico n. 2002/C 115/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 maggio 2002.

In caso di «no show» potrà essere fissata una penalità che non dovrà tuttavia essere superiore al 10 % della tariffa di riferimento per la rispettiva classe economica.

I presenti obblighi di servizio pubblico non ostano all'esistenza di accordi «interline» con altri vettori relativamente alle tariffe di voli con partenza o destinazione di aeroporti diversi da Lisbona, Porto e Funchal.

I vettori potranno combinare i servizi aerei e utilizzare il medesimo numero di volo, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale dell'aviazione civile.

Commercializzazione dei voli

I voli devono essere commercializzati attraverso, quanto meno, un sistema telematico di prenotazione.

Condizioni di trasbordo

Qualora le rotte menzionate siano servite da vettori differenti, questi ultimi sottoscriveranno accordi per consentire ai passeggeri in partenza da o diretti verso qualsiasi aeroporto della Regione Autonoma delle Azzorre di stabilire il percorso del proprio viaggio servendosi di vettori diversi.

Trasporto merci e servizio postale

Il trasporto di merci, posta compresa, consentirà lo smaltimento di almeno due tonnellate per ciascun volo, distribuendo la capacità offerta in modo uniforme nell'arco della settimana nel rispetto dei seguenti carichi minimi:

30 tonnellate al giorno sulla rotta Lisbona/Ponta Delgada/Lisbona,

25 tonnellate per ogni giorno in cui siano operate le frequenze minime sulla rotta Lisbona/Terceira/Lisbona,

la capacità di trasporto di merci e di posta offerta per ciascun volo sarà valutata applicando la seguente formula:

C = P – (0,75 X S X 97)

ove:

C = capacità di merci e posta, espressa in kg, offerta per un volo;

P = peso totale, espresso in kg, di passeggeri, bagagli, merci e posta trasportabile con aeromobile in un determinato settore (volume di traffico consentito), ottenuto calcolando la differenza tra il peso massimo autorizzato al decollo meno il peso di esercizio (aereo, bagagli, combustibile, catering e altre voci di esercizio);

S = numero di posti dell'aeromobile;

0,75 = coefficiente adottato per una percentuale di occupazione del 75 %;

97 = peso normale di un passeggero adulto con relativo bagaglio (84 kg + 13 kg) in conformità della norma JAR-OPS 1.620.

3.

Considerata l'importanza e la specificità delle rotte in questione, nonché il carattere eccezionale delle esigenze in materia di continuità del servizio, i vettori comunitari sono informati di quanto segue:

i vettori che intendono servire l'insieme delle rotte oggetto dei presenti oneri di servizio pubblico devono presentare, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione della presente comunicazione, i programmi di esercizio per il 2005,

non sono ammessi programmi di esercizio che non riguardino l'insieme di tutte le rotte di cui al punto 1, tranne se si tratta di un'offerta in «code share», in cui l'adempimento degli oneri di servizio pubblico per quanto concerne le frequenze minime sarà valutata in base all'offerta complessiva presentata unitamente al programma di esercizio dei voli congiunti; in tal caso, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

a)

il vettore che proponga un programma di voli, per una o più rotte nell'ambito del «code share», è responsabile del rispetto di tale programma fino al termine dell'anno civile;

b)

i vettori firmatari di un accordo in «code share» si dichiarano espressamente responsabili in solido del rispetto degli oneri di servizio pubblico e delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi, comprese le sanzioni amministrative;

c)

nel caso di servizi effettuati in «code share», i vettori aerei comunicano ai passeggeri il nome del vettore aereo che assicura ciascuna tratta del volo sul titolo di prenotazione, di emissione o vendita del biglietto così come, nell'aeroporto, al momento della registrazione;

entro 30 giorni successivi al ricevimento dei programmi di esercizio e all'udienza dei vettori, l'Istituto nazionale dell'aviazione civile comunicherà a questi ultimi la sua decisione finale in merito ai programmi di esercizio presentati,

qualora un determinato vettore annunci la sua intenzione di rinunciare al programma di esercizio proposto o di modificarlo, l'Istituto nazionale dell'aviazione civile ne informerà gli altri vettori, i quali possono riformulare i rispettivi programmi di esercizio entro i 15 giorni successivi,

possono partecipare tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei e di un certificato riconosciuto di operatore aereo,

possono partecipare tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida e di un certificato riconosciuto di operatore aereo, alle condizioni di cui al precedente paragrafo, e che:

a)

siano in regola per quanto riguarda il pagamento degli oneri fiscali allo Stato portoghese;

b)

siano in regola per quanto riguarda i contributi previdenziali in Portogallo e nello Stato di cui sono cittadini o in cui sono residenti;

considerata la specificità dei collegamenti, i vettori devono dimostrare che la maggior parte dei membri dell'equipaggio commerciale parla e comprende il portoghese,

i vettori possono, ai sensi della legislazione e della regolamentazione applicabili, subappaltare ad altri vettori la capacità supplementare necessaria per rispettare il piano di esercizio, fermo restando in ogni caso il mantenimento della loro responsabilità per l'adempimento degli obblighi stabiliti e del citato piano di esercizio,

i vettori devono presentare all'Istituto nazionale dell'aviazione civile, nei tempi indicati e indipendentemente dai piani per l'eventuale esercizio di altri collegamenti, il piano di esercizio per ciascuno dei collegamenti soggetti a questi obblighi modificati di servizio pubblico, includendo i seguenti dati:

a)

per collegamento;

b)

periodi di esercizio IATA;

c)

numero di identificazione dei voli;

d)

orari di esercizio;

e)

capacità offerta (calcolo dell'offerta mensile, in termini sia di frequenze sia di destinazioni);

f)

periodi e giorni di esercizio;

g)

tipo di aeromobile/numero di posti a sedere/capacità di carico;

h)

configurazione della cabina passeggeri;

i)

dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione delle condizioni di continuità del programma di servizi imposti dagli obblighi modificati di servizio pubblico;

j)

copertura assicurativa contratta o da contrarre.

Il vettore deve inoltre fornire per iscritto le informazioni in merito a tutti i prezzi e le rispettive condizioni tariffarie da applicare.

Il vettore deve altresì presentare un piano economico e finanziario sintetico che contenga anche una stima dettagliata dei costi di esercizio ai fini del calcolo della cauzione di esercizio, sotto forma di fideiussione bancaria.

L'interruzione dell'esercizio delle rotte in questione senza rispettare il preavviso previsto dagli obblighi di servizio pubblico sopra indicati o il mancato adempimento dei medesimi obblighi, comporterà l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Qualora, entro 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione della presente comunicazione, i programmi di esercizio presentati non corrispondano, nel loro complesso, a un'offerta di trasporto regolare di volume equivalente almeno al minimo della capacità di cui all'allegato I o qualora, in qualsiasi momento, l'offerta complessiva scendesse al di sotto della capacità di cui sopra senza che ciò sia giustificato da una riduzione della domanda, lo Stato portoghese si riserva il diritto di imporre nuovi obblighi nei termini di legge.

I vettori comunitari sono informati che l'Istituto nazionale dell'aviazione civile garantirà il controllo dell'osservanza degli obblighi di servizio pubblico imposti.

I presenti obblighi saranno oggetto di un riesame obbligatorio nel 2005.


ALLEGATO I

Capacità complessive minime di posti

ROTTA

Estate IATA

Estate IATA

Lisbona/Ponta Delgada/Lisbona

240 000

111 900

Lisbona/Santa Maria/Lisbona

8 100

5 500

Lisbona/Terceira/Lisbona

140 000

64 600

Lisbona/Horta/Lisbona

60 000

28 000

Lisbona/Pico/Lisbona

8 100

5 500

Porto/Ponta Delgada/Porto

55 000

22 500

Funchal/Ponta Delgada/Funchal

17 000

5 600


Capacità complessive minime di carico

(tonnellate)

ROTTA

Estate IATA

Estate IATA

Capacità aggiuntiva in alta stagione

Lisbona/Ponta Delgada/Lisbona

14 000

7 500

 

Lisbona/Santa Maria/Lisbona

 

 

 

Lisbona/Terceira/Lisbona

8 000

4 400

 

Lisbona/Horta/Lisbona

1 000

500

40

Lisbona/Pico/Lisbona

 

 

 

Porto/Ponta Delgada/Porto

 

 

 

Funchal/Ponta Delgada/Funchal

 

 

 


ALLEGATO II

Tariffe massime di trasporto merci

 

Lisbona e Porto/Azzorre

Funchal/Azzorre

Minimo

8,23 EUR

8,23 EUR

Normale

0,99 EUR/kg

0,80 EUR/kg

Quantità

0,88 EUR/kg

0,60 EUR/kg

Beni deperibili/quantità

0,61 EUR/kg

0,52 EUR/kg

Prodotti speciali

0,78 EUR/kg

0,57 EUR/kg

Prodotti speciali/quantità

0,71 EUR/kg