14.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 229/5


ORIENTAMENTI PER L'ESAME DEGLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

(2004/C 229/03)

1.   BASE GIURIDICA E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1.

L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, di cui agli articoli da 87 a 89 del trattato, alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca è prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (1) e dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (2).

Il principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, è soggetto alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3. È nel quadro dei presenti orientamenti che la Commissione intende gestire le deroghe in questione nel settore della pesca.

1.2.

I presenti orientamenti si applicano all'intero settore della pesca, che comprende tutte le attività di sfruttamento delle risorse acquatiche vive e l'acquacoltura, nonché i mezzi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivati, escluse le attività di pesca ricreative e sportive che non implicano la vendita di prodotti della pesca.

Esse riguardano tutte le misure che si configurano come aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, in particolare le misure che implicano un vantaggio economico sotto qualsiasi forma, finanziate direttamente o indirettamente mediante risorse provenienti dal bilancio di autorità pubbliche (nazionali, regionali, provinciali, dipartimentali o locali) o mediante altre risorse statali. Possono in particolare essere considerati aiuti i trasferimenti di capitale, i mutui a tasso agevolato e contributi in conto interessi, determinate partecipazioni pubbliche nei capitali di imprese, gli aiuti finanziati con il gettito di tributi speciali e imposte parafiscali e gli aiuti concessi sotto forma di garanzia dello Stato sui mutui bancari o sotto forma di riduzione o di esenzione da imposte, ivi compresi gli ammortamenti accelerati e la riduzione degli oneri sociali.

2.   OBBLIGO DI NOTIFICARE GLI AIUTI DI STATO ED ESENZIONE DA TALE OBBLIGO

La Commissione ricorda agli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (3), essi hanno l'obbligo di notificare alla Commissione i progetti relativi ai nuovi aiuti.

Talune misure sono tuttavia esentate dall'obbligo di notifica se ricorrono le condizioni di cui ai punti 2.1 e 2.2.

2.1.

Come indicato all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla Comunità, previste dai piani di sviluppo richiamati dall''articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento e definiti all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (4), o disposte dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2370/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci (5). Pertanto, tali contribuiti non devono essere notificati alla Commissione dagli Stati membri e non sono soggetti ai presenti orientamenti.

Tuttavia, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2792/1999, le misure che prevedono finanziamenti pubblici superiori a quanto stabilito da tale regolamento o dal regolamento (CE) n. 2370/2002, relativamente ai contributi obbligatori di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999, devono essere notificate alla Commissione come aiuti di Stato e sono soggette ai presenti orientamenti.

Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi che possono derivare dall'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2792/1999, e per facilitare l'erogazione dei Fondi strutturali comunitari, è nell'interesse degli Stati membri distinguere chiaramente tra i contributi obbligatori che essi intendono concedere per cofinanziare le misure nel quadro dello strumento finanziario di orientamento della pesca ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999, che non devono essere notificati, e gli aiuti di Stato che sono invece soggetti all'obbligo di notifica.

2.2.

Gli Stati membri non sono tenuti a notificare gli aiuti al settore della pesca che soddisfano le condizioni poste dai regolamenti di esenzione per categoria adottati dalla Commissione in forza dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (6). Tra essi figurano:

gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione, dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (7),

gli aiuti alla formazione che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (8),

gli aiuti alla ricerca che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (9),

gli aiuti a favore dell'occupazione che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (10),

gli aiuti che soddisfano le condizioni di qualsiasi regolamento futuro adottato dalla Commissione in forza dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio e applicabile al settore della pesca.

2.3.

Il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (11) non si applica al settore della pesca.

3.   DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

3.1.

Nel settore della pesca, come pure in altri settori economici della Comunità, la politica comunitaria in materia di aiuti di Stato ha l'obiettivo di prevenire le distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

Gli aiuti di Stato nel settore della pesca sono giustificati solo quando sono conformi agli obiettivi della politica della concorrenza e della politica comune della pesca, quali indicati nei presenti orientamenti nonché, in particolare, nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (12), e nei regolamenti (CE) n. 2792/1999 e (CE) n. 104/2000.

3.2.

È necessario garantire la coerenza tra le politiche comunitarie in relazione al controllo sugli aiuti di Stato e sull'uso dei fondi strutturali nel quadro della politica comune della pesca.

Pertanto, le misure ammesse a fruire dei fondi comunitari potranno beneficiare di aiuti di Stato solo se sono conformi ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 2792/1999. In nessun caso il tasso della partecipazione finanziaria, espresso in percentuale dei costi ammissibili, può superare, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi nazionali e comunitari stabilito nell'allegato IV del citato regolamento.

La Commissione sottoporrà a valutazione, caso per caso, tutti gli aiuti per le misure non contemplate dai presenti orientamenti o dal regolamento (CE) n. 1595/2004, tenendo conto dei principi enunciati negli articoli 87, 88 e 89 del trattato e della politica comune della pesca della Comunità.

3.3.

È necessario che non vengano concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca. Gli aiuti di Stato possono pertanto essere ritenuti compatibili se, prima di concedere qualsiasi aiuto, lo Stato membro interessato si impegna a verificare che le misure finanziate e gli effetti delle stesse siano conformi al diritto comunitario. Durante il periodo di sovvenzione gli Stati membri devono verificare che i beneficiari degli aiuti ottemperino alle norme della politica comune della pesca. Se durante tale periodo si constata che il beneficiario di un aiuto non rispetta le norme della politica comune della pesca, l'aiuto percepito deve essere rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

3.4.

Affinché l'aiuto risulti necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, non devono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque in normali condizioni di mercato. Non devono essere concessi aiuti per attività già realizzate dal beneficiario.

3.5.

Gli aiuti di Stato non devono avere effetto protettivo: essi devono favorire la razionalizzazione e l'efficienza nella produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Qualsiasi aiuto deve sfociare in miglioramenti durevoli che permettano al settore della pesca di svilupparsi esclusivamente sulla base dei profitti di mercato.

3.6.

In particolare sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato all'esportazione e agli scambi dei prodotti della pesca all'interno della Comunità.

3.7.

Gli aiuti di Stato concessi senza imporre ai beneficiari obblighi finalizzati al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e destinati unicamente a migliorare la situazione delle loro aziende e a incrementare la liquidità aziendale, o i cui importi sono determinati in base al quantitativo prodotto o commercializzato, ai prezzi dei prodotti, all'unità di produzione o dei mezzi di produzione, il cui unico risultato consiste nel ridurre i costi di produzione o nel migliorare i redditi del beneficiario sono, in quanto aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. La Commissione intende applicare tale norma in modo rigoroso a tutti gli aiuti al funzionamento, ivi inclusi quelli concessi in forma di sgravi fiscali, riduzione degli oneri per sistemi di previdenza sociale o indennità di disoccupazione.

3.8.

Nell'interesse della trasparenza, nessun aiuto di Stato può essere dichiarato compatibile dalla Commissione se lo Stato membro interessato non ha comunicato l'importo totale degli aiuti per le singole misure e l'intensità degli aiuti.

In linea con la prassi consolidata della Commissione, i limiti massimi devono in generale essere espressi in termini di intensità dell'aiuto in relazione a una serie di costi ammissibili piuttosto che in termini di importo massimo degli aiuti. Si tiene conto tuttavia di tutti gli elementi che consentono di valutare il vantaggio reale del beneficiario.

Nella valutazione di un regime di aiuti di Stato si tiene conto dell'effetto cumulativo per il beneficiario di tutti gli interventi che contengono elementi di sovvenzione, effettuati dalle autorità pubbliche ai sensi di normative comunitarie, nazionali, regionali o locali, e in particolare di quelli a favore dello sviluppo regionale.

3.9.

Al settore di cui trattasi non si applicano gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (13). Le componenti dei programmi di aiuto regionale relativi al settore della pesca saranno esaminate alla luce dei presenti orientamenti.

3.10.

Gli aiuti di Stato per categorie di misure contemplate dal regolamento (CE) n. 1595/2004, che siano destinati a imprese diverse dalle PMI o che superino i limiti massimi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso regolamento, saranno valutati sulla base dei presenti orientamenti e dei criteri fissati per ciascuna categoria negli articolo da 4 a 13 dello stesso regolamento.

4.   AIUTI CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI COMPATIBILI

4.1.   Aiuti che rientrano nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali

4.1.1.

Gli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente saranno valutati alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (14). Fatte salve le norme stabilite in tali orientamenti, gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente non sono considerati compatibili se riguardano la capacità dei pescherecci o sono destinati ad aumentare l'efficacia dell'attrezzatura da pesca.

4.1.2.

Gli aiuti di Stato destinati al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà saranno valutati conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (15). Fatte salve le norme stabilite in tali orientamenti, gli aiuti destinati alla ristrutturazione di imprese le cui attività includono la pesca in mare possono essere concessi unicamente qualora sia stato presentato alla Commissione un piano adeguato per ridurre la capacità della flotta in misura maggiore di quanto previsto dal diritto comunitario.

4.2.   Aiuti per l'arresto definitivo dei pescherecci mediante il trasferimento permanente a paesi terzi

Gli aiuti per l'arresto definitivo dei pescherecci mediante il trasferimento permanente a paesi terzi, quando non siano collegati all'acquisto o alla costruzione di nuovi pescherecci, sono compatibili con il mercato comune purché rispettino le disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 per quanto riguarda la possibilità di beneficiare di aiuti comunitari, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 7, paragrafo 5, lettere b) e c), l'articolo 8 e i punti 1.1 e 1.2 dell'allegato III dello stesso regolamento.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solamente se preceduto dal ritiro della licenza di pesca, quale definita nel regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca (16) ed eventualmente dei permessi di pesca, quali definiti nei pertinenti regolamenti.

4.3.   Aiuti all'arresto temporaneo delle attività di pesca

4.3.1.

Gli aiuti all'arresto temporaneo delle attività di pesca possono essere considerati compatibili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

In caso di interruzione temporanea delle attività di pesca decisa nel quadro di un piano di ricostituzione o di un piano di gestione, gli aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili se il piano è stato adottato ai sensi degli articoli 5 o 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

In caso di un'interruzione temporanea delle attività di pesca decisa nel quadro di una misura di emergenza, gli aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili solo se la misura è stata decisa dalla Commissione in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002 o dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/1998 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (17), o da uno o più Stati membri in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002 o dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 850/1998.

4.3.2.

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2792/1999, possono essere ritenute compatibili le misure di accompagnamento a carattere sociale per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finalizzate a promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche.

L'interruzione delle attività deve essere disposta dallo Stato membro ai sensi degli articoli 8, 9 o 10 del regolamento (CE) n. 2371/2002, dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 850/1998 oppure dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 88/98, del Consiglio del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund (18) oppure ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (19).

I piani di protezione delle risorse acquatiche devono prevedere, oltre all'interruzione temporanea delle attività, misure efficaci per ridurre la mortalità per pesca, ad esempio riducendo in via permanente la capacità di pesca o adottando misure tecniche. I piani devono essere notificati alla Commissione e recare obiettivi precisi e misurabili oltre a un calendario di attuazione.

La Commissione assumerà quindi senza indugi il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002, in merito a tali piani. Si dovrà inoltre documentare l'impatto sociale dei piani stessi e giustificare le provvidenze in eccesso rispetto a quanto previsto dal regime ordinario di previdenza sociale. Si considerano pescatori unicamente le persone che esercitano la propria attività professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in attività. Non sono ammessi gli aiuti ai proprietari dei pescherecci, tranne nel caso dei proprietari la cui attività professionale principale consista nel lavoro a bordo della propria imbarcazione.

La notifica di tali aiuti alla Commissione sarà accompagnata dalla relativa giustificazione di carattere scientifico ed eventualmente economico. Le misure dovranno limitarsi a quanto strettamente necessario per realizzare l'obiettivo perseguito e avere durata limitata. Dovrà essere evitata qualsiasi sovracompensazione.

La compensazione è concessa dallo Stato membro per un anno ed è prorogabile per un ulteriore anno.

4.3.3.

Gli aiuti di Stato di cui ai punti 4.3.1 e 4.3.2 possono solo compensare parzialmente le perdite di reddito connesse con una misura di interruzione temporanea.

4.3.4.

Non sono consentiti gli aiuti per la limitazione delle attività di pesca concessi dallo Stato membro per favorire la realizzazione degli obiettivi di riduzione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

4.4.   Aiuti agli investimenti nella flotta

4.4.1.

Gli aiuti per il rinnovo dei pescherecci possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 9 e 10 e al punto 1.3 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2792/1999 e purché la somma degli aiuti di Stato non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso globale degli interventi nazionali e comunitari stabilito nell'allegato IV dello stesso regolamento.

Non possono essere concessi aiuti ai cantieri navali per la costruzione di pescherecci comunitari. Gli aiuti ai cantieri navali per la costruzione, riparazione o riconversione di pescherecci non comunitari sono soggetti alla Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (20).

4.4.2.

Gli aiuti per l'ammodernamento e l'attrezzatura dei pescherecci possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 9 e 10 e al punto 1.4 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2792/1999 e purché la somma degli aiuti di Stato non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso globale degli interventi nazionali e comunitari stabilito nell'allegato IV dello stesso regolamento.

4.4.3.

Gli aiuti di cui ai punti 4.4.1 e 4.4.2 possono essere concessi soltanto se sono rispettate le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e del regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (21) e, se del caso, le disposizioni del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (22).

4.4.4.

Gli aiuti all'acquisto di navi d'occasione possono essere considerati compatibili con il mercato comune soltanto se sono conformi alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), e dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (CE) n. 2792/1999.

4.4.5.

Gli aiuti agli investimenti nella flotta non si considerano compatibili, né sono concessi dagli Stati membri, per misure in relazione alle quali l'assistenza finanziaria comunitaria è stata sospesa ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

4.5.   Misure socioeconomiche

Possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti a sostengo del reddito per i lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché per quelli dell'industria di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, purché siano concessi nel quadro di misure socio-economiche di accompagnamento finalizzate a compensare le perdite di reddito dovute a misure adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e destinate a conseguire un adeguamento di capacità. Gli aiuti di questo tipo saranno valutati caso per caso in linea con i principi indicati al punto 3. In caso di interruzione temporanea delle attività di pesca si applica il punto 4.3.

4.6.   Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Perché tali aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune, l'entità dei danni provocati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali deve raggiungere la soglia del 20 % del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti nelle zone dell'obiettivo 1 — definite nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e ricomprendenti le zone di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento — e del 30 % nelle altre zone.

Una volta dimostrata l'esistenza di calamità naturali o altri eventi eccezionali, è consentito un aiuto fino al 100 % per compensare i danni materiali subiti. Il risarcimento va calcolato a livello del singolo beneficiario e evitando qualsiasi sovracompensazione. Sono detratti gli importi ricevuti nel quadro di regimi assicurativi e le spese ordinarie non sostenute dal beneficiario. Non danno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

Ogni risarcimento deve essere versato entro i tre anni successivi all'evento.

4.7.   Regioni ultraperiferiche

Laddove le disposizioni della Comunità riguardano le regioni ultra periferiche, come nel caso delle disposizioni dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 sulle intensità di aiuto per gli investimenti nel settore della pesca, la Commissione dichiarerà compatibili gli aiuti concessi nel settore della pesca nelle regioni in questione solo se essi sono conformi a dette disposizioni. Per quanto riguarda le misure per le quali non sono previste disposizioni specifiche relative alle regioni ultraperiferiche, gli aiuti destinati a sopperire alle esigenze di tali regioni saranno valutati caso per caso e tenendo conto, da un lato, delle caratteristiche particolari delle regioni stesse quali indicate all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato e, dall'altro, della compatibilità delle misure interessate con gli obiettivi della politica comune della pesca e del loro sulla concorrenza in queste regioni e in altre parti della Comunità.

4.8.   Aiuti finanziati mediante tributi parafiscali

I regimi di aiuti finanziati mediante tributi speciali, segnatamente con tributi parafiscali applicati a taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura indipendentemente dalla loro origine possono essere considerati compatibili nei casi in cui di essi beneficiano sia i prodotti nazionali che quelli importati e quando gli aiuti stessi sono conformi alle disposizioni dei presenti orientamenti.

5.   QUESTIONI PROCEDURALI

La Commissione ricorda che si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 e le disposizioni di attuazione dello stesso.

In particolare, nei casi in cui la Commissione ha adottato una decisione negativa in merito a un aiuto concesso senza notifica preliminare e senza che sia stato approvato della Commissione, gli Stati membri sono tenuti a recuperare l'aiuto con i relativi interessi dal beneficiario a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.

Al fine di accelerare l'esame delle misure d'aiuto, si consiglia agli Stati membri di compilare i moduli delle parti I e III.14 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (23).

5.1.   Rinotifica e relazione annuale

Per consentire alla Commissione di adempiere l'obbligo di costante vigilanza su tutti i sistemi di aiuto vigenti negli Stati membri, è opportuno che questi ultimi rinotifichino alla Commissione i regimi a tempo indeterminato almeno due mesi prima del decimo anno dalla loro entrata in vigore.

A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti vigenti non assoggettati a obblighi specifici d'informazione nell'ambito di decisioni condizionali. Tali relazioni devono altresì comprendere gli aiuti individuali concessi al di fuori di qualsiasi regime approvato. La relazione annuale deve contenere tutte le informazioni pertinenti indicate nel modulo dell'allegato IIIC del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.

5.2.   Proposte di opportune misure

I presenti orientamenti sostituiscono i precedenti orientamenti per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (24), in seguito agli sviluppi intervenuti nella politica comune della pesca segnatamente con l'adozione del regolamento (CE) n. 2369/2002 che ha modificato il regolamento (CE) n. 2792/1999, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e del regolamento (CE) n. 1595/2004.

La Commissione modificherà i presenti orientamenti in funzione dell'esperienza acquisita nel periodico esame dei censimenti degli aiuti di Stato e alla luce dello sviluppo della politica comune della pesca.

Conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato e all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i loro vigenti regimi d'aiuto relativi al settore della pesca per renderli conformi ai presenti orientamenti entro il 1o gennaio 2005.

Gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto l'accettazione delle presenti proposte di misure opportune entro il 15 novembre 2004.

Se uno Stato membro non conferma per iscritto la sua accettazione entro tale data, la Commissione presume che esso abbia accettato le proposte, a meno che non esprima esplicitamente per iscritto il suo disaccordo.

Qualora uno Stato membro non accetti in tutto o in parte tali proposte entro la data fissata, la Commissione procede a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999.

5.3.   Decorrenza degli effetti

La Commissione applica i presenti orientamenti a decorrere dal 1o novembre 2004 agli aiuti di Stato notificati in tale data o successivamente a essa.

Gli «aiuti illegali» ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono valutati alla luce degli orientamenti applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'atto amministrativo che istituisce l'aiuto di Stato.

I riferimenti ad atti di diritto comunitario o ad orientamenti della Commissione contenuti nei presenti orientamenti s'intendono fatti a tutte le modifiche apportate a tali atti od orientamenti dopo il 1o novembre 2004.


(1)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2369/2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49).

(2)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(5)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 57.

(6)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(7)  GU L 291 del 14.9.2004.

(8)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).

(9)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

(10)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

(11)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(12)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(13)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9. Orientamenti modificati dalla modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5).

(14)  GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(15)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(16)  GU L 341 del 31.12.1993, pag. 93.

(17)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2004 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 30).

(18)  GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 812/2004 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12 ).

(19)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 813/2004 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 32).

(20)  GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.

(21)  GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 916/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 81).

(22)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

(23)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(24)  GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.