10.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/12 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio, originarie della Russia
(2004/C 202/04)
La Commissione ha ricevuto due domande di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (1) («regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
Le domande sono state presentate dalle società Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod («ChSPZ») e Joint Stock Company Beloretsk Iron & Steel Works («BMK»), entrambe società che esportano dalla Russia.
Le domande sono volte all'esame del dumping limitatamente a quanto concerne ChSPZ e BMK.
2. Prodotto
I prodotti in esame sono i cavi di ferro o di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm, muniti o no di accessori, originari della Russia («il prodotto in esame»), attualmente dichiarati nei codici NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 e 7312 10 99. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro e di acciaio, originarie della Russia, istituito dal regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio (2).
4. Motivazione del riesame
Le domande, presentate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basano su elementi di prova prima facie, presentati da ChSPZ e BMK, da cui risulta, per quanto le concerne, che le circostanze che hanno portato ad adottare le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono definitivi.
ChSPZ e BMK affermano e hanno fornito elementi di prova dimostranti che ove si effettuasse un confronto tra il valore normale basato sui costi e sui prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione sul mercato dell'Unione europea, il dumping verrebbe ridotto significativamente al di sotto del livello delle attuali misure. Per controbilanciare il dumping, pertanto, non è più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, stabilito sul precedente livello del dumping.
5. Procedimento per la determinazione del dumping
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando la portata dello stesso all'analisi del dumping per quanto riguarda l'attività di ChSPZ e BMK.
L'inchiesta deve valutare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti limitatamente a quanto concerne ChSPZ e BMK.
a) Questionari
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà dei questionari a ChSPZ, a BMK e alle autorità russe. Queste informazioni ed i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), del presente avviso.
b) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a), del presente avviso.
Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda dev'essere presentata entro il termine di cui al punto 6, lettera b), del presente avviso.
6. Termini
a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
b) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria) e devono riportare l'indicazione di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o numeri di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione delle Comunità europee |
Direzione generale del Commercio |
Direzione B |
Ufficio: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Belgio |
Fax (32-2) 295 65 05 |
Telex COMEU B 21877 |
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti o ancora ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse offerto la sua piena collaborazione.
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1268/2003 (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 23).
(3) Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).