|
10.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178/2 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese
(2004/C 178/02)
La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (1) (in appresso: «il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di acido tricloroisocianurico (trichloroisocyanuric acid, in appresso: «TCCA») originario della Repubblica popolare cinese (in appresso: «il paese interessato») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.
1. DENUNCIA
La denuncia è stata presentata il 28 maggio 2004 dall'European Chemical Industry Council (CEFIC) (in appresso: «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 45 %, della produzione comunitaria complessiva di TCCA.
2. PRODOTTO
Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è l'acido tricloroisocianurico (chiamato anche simclosene nella denominazione comune internazionale), inclusi i suoi preparati, originario della Repubblica popolare cinese (in appresso: «il prodotto in esame»), dichiarato di norma ai codici NC ex 2933 69 80 e ex 3808 40 20. Tali codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.
3. DENUNCIA DI DUMPING
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunciante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato; detto paese è menzionato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito come sopra, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.
Il margine di dumping così calcolato è significativo.
4. DENUNCIA DI PREGIUDIZIO
Il denunciante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.
Si afferma che i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sulla quota di mercato detenuta e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con gravi effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria e occupazionale di tale industria.
5. PROCEDURA
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.
5.1. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio
L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.
a) Campionamento
Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
i) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7 del medesimo avviso:
|
— |
ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare, |
|
— |
il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004, |
|
— |
il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004, |
|
— |
se la società intende chiedere l'applicazione di un margine individuale (2) (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori), |
|
— |
una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, |
|
— |
ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame, |
|
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione, |
|
— |
l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. |
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.
ii) Selezione definitiva del campione
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.
La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.
Le società incluse nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e devono offrire la loro collaborazione nel quadro dell'inchiesta.
In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base.
b) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.
I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che, se il campionamento è applicato ai produttori esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori esportatori fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
c) Raccolta di informazioni e audizioni
Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.
La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.
d) Selezione del paese ad economia di mercato
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si intende scegliere il Messico quale paese terzo ad economia di mercato adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.
e) Status di economia di mercato
Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà formulari a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese.
5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità
Qualora esistano prove sufficienti delle pratiche di dumping denunciate e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.
6. TERMINI
a) Termini generali
i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario o i moduli di domanda
Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario o i moduli per la presentazione di una domanda al più presto, e in ogni caso entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione (comprese le richieste, debitamente motivate, volte a ottenere un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base) entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Si attira l'attenzione sul fatto che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
Le società incluse nel campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.
iii) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per il campionamento
|
i) |
Tutte le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punto i), relative al campionamento devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
|
ii) |
Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
|
iii) |
Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione. |
c) Termine specifico per la selezione del paese terzo ad economia di mercato
Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Messico che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso, viene preso in considerazione quale paese a economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
d) Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di economia di mercato
Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di economia di mercato di cui al punto 5.1, lettera e), del presente avviso, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. COMUNICAZIONI SCRITTE, RISPOSTE AL QUESTIONARIO E CORRISPONDENZA
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Commercio |
|
Direzione B |
|
Ufficio J-79 5/16 |
|
B-1049 Bruxelles |
|
Fax (32-2) 295 65 05 |
|
Telex COMEU B 21877. |
8. OMESSA COLLABORAZIONE
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
9. CALENDARIO DELL'INCHIESTA
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non incluse nel campione, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato, e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base per le società che chiedono lo status di economia di mercato. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.
(3) Per chiarimenti sul significato del termine «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(4) Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).