28.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 144/9


Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene originaria di Taiwan

(2004/C 144/05)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (1) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano la totalità della produzione comunitaria complessiva di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è la gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene originaria di Taiwan («il prodotto in questione»), attualmente classificabile nei codici NC ex40021900, ex40029910 e ex40029990. I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1993/2000 del Consiglio (2).

4.   Motivi del riesame

Il richiedente afferma che vi è stata una reiterazione del dumping e del pregiudizio e che le misure in vigore non sono più sufficienti a controbilanciare il dumping pregiudizievole.

La denuncia di dumping nei confronti di Taiwan si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi applicati sul mercato interno, e i prezzi del prodotto in questione venduto all'esportazione nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato è significativamente più elevato rispetto al dumping accertato nell'inchiesta precedente che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

Il richiedente ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame da Taiwan sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.

Si sostiene anche che i volumi e i prezzi del prodotto in esame importato abbiano avuto, tra le altre conseguenze, un impatto negativo sulla quota di mercato detenuta, sulle quantità vendute e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con notevoli effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria e occupazionale della stessa.

5.   Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione avvia un riesame conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta determinerà l'eventuale esistenza del dumping e del pregiudizio e valuterà se sia necessario confermare, abrogare o modificare le misure in vigore.

a)   Campionamento

Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7 del medesimo avviso:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare,

il fatturato totale in euro della società nel periodo tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004,

il numero totale di dipendenti,

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario di Taiwan nel periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004,

le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

ii)   Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti in merito alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le società incluse nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori di Taiwan, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni di importatori citate nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto alle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione per fax al fine di sapere se sono incluse nella domanda e, se del caso, per richiedere un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso, poiché il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di dette osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Laddove fosse confermata la probabilità del persistere del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si determinerà se il mantenimento, la modifica o l'abrogazione delle misure antidumping non siano contro l'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché provino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in questione, possono, entro i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera a, punto ii), del presente avviso, manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto specificato nella frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine per la richiesta di un questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico relativo al campionamento

i)

Tutte le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punto i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Tutte le informazioni relative alla selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto ii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (+32) 295 65 05

Telex COMEU B 21877

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse offerto la sua piena collaborazione.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 238 del 22.9.2000, pag. 4.

(3)  Per chiarimenti sul significato del termine «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).