30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/1


Comunicazione della Commissione relativa a taluni documenti in materia di aiuti di Stato divenuti obsoleti

(2004/C 115/01)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Nel corso degli anni la Commissione ha adottato diversi testi vertenti sulle questioni procedurali nel settore degli aiuti di Stato. Alcuni di essi sono stati pubblicati sotto forma di comunicazioni della Commissione agli Stati membri e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Altri testi sono stati raccolti nel volume IIA - Regole applicabili agli aiuti di Stato, Situazione al 30 giugno 1998, nella serie «Diritto della concorrenza nelle Comunità europee» (ISBN 92-828-4010-7).

A seguito dell'adozione da parte della Commissione del regolamento (CE) n. 794/2004 (1) della Commissione di applicazione del regolamento n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (2), taluni dei menzionati documenti sono diventati obsoleti. Essi concernono l'obbligo di notifica, le procedure di notifica, compresa la procedura accelerata, la relazione annuale, i termini di scadenza ed il recupero di aiuti accordati illegalmente.

Di conseguenza, la Commissione desidera informare gli Stati membri e le parti interessate che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione non intende più applicare i seguenti documenti, indipendentemente dal loro status giuridico e dalla materia trattata:

1.

Notifica alla Commissione degli aiuti concessi degli Stati a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE: inosservanza da parte degli Stati membri degli obblighi che loro incombono (3).

2.

Comunicazione della Commissione (Obbligo di notifica) (4).

3.

Comunicazione della Commissione — Cumulo degli aiuti regionali e degli altri aiuti (5).

4.

Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89) D/5521 del 27 aprile 1989 (sulla definizione dell'espressione «istituire o dare esecuzione all'aiuto») (6).

5.

Lettera della Commissione agli Stati membri SG(91) D/4577 del 4 marzo 1991 (comunicazione agli Stati membri sulle modalità di modifica degli aiuti e sulle procedure relative agli aiuti concessi in violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE) (7).

6.

Nota sull'applicazione del principio «de minimis» di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese (lettera del 23 marzo 1993, IV/D/6878 della DG IV agli Stati membri) (8).

7.

Lettera della Commissione agli Stati membri del 22 febbraio 1995 (comunicazione agli Stati membri in materia di tassi d'interesse da applicarsi in caso di restituzione di aiuti illegali ed incompatibili) (9).

8.

Comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla restituzione degli aiuti concessi in violazione delle regole di procedura (10).

9.

Lettera della Commissione agli Stati membri del 22 febbraio 1994 (relativa alle notificazioni) (11).

10.

Parte A della procedura comune di relazioni e notificazioni a norma del trattato CE e dell'accordo OMC, come figura nella lettera della Commissione agli Stati membri del 2 agosto 1995 (12).

11.

Lettera della Commissione agli Stati membri SG(81) 12740 del 2 ottobre 1981 (limiti di tempo per le decisioni) (13).

12.

Lettera della Commissione agli Stati membri del 30 aprile 1987 (Procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE: limiti di tempo) (14).

13.

Comunicazione della Commissione agli Stati membri relativa alla procedura di approvazione accelerata per i regimi di aiuto alle PMI e per la modificazione di regimi esistenti (15).

14.

Procedura accelerata per il trattamento delle notifiche degli aiuti all'occupazione — Modello standard per la notifica (16).

15.

Lettera della Commissione agli Stati membri del 27 giugno 1989 (procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE: nota agli Stati membri e alle altre parti interessate perché espongano il loro parere) (17).

16.

Lettera della Commissione agli Stati membri dell'11 ottobre 1990 e breve riassunto (comunicazione agli Stati membri ed a terzi sui casi di aiuto per i quali la Commissione non ha sollevato obiezioni) (18).

17.

«Guida alle procedure per gli aiuti di Stato» (19).

Tuttavia, la Commissione desidera altresì informare gli Stati membri e le parti interessate che, se le disposizioni del capo V del regolamento (CE) 795/2004 sono applicabili soltanto alle decisioni di recupero di aiuti illegali notificate agli Stati membri dopo la data di entrata in vigore del regolamento, la comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2003 sui tassi d'interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali (20) rimane in vigore per quanto concerne l'esecuzione da parte degli Stati membri degli ordini di recupero notificati anteriormente a tale data.


(1)  GU L 140 del 30.4.2004.

(2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(3)  GU C 252 del 30.9.1980 pag. 2 .

(4)  GU C 318 del 24.11.1983 pag. 3.

(5)  GU C 3 del 5.1.1985 pag. 2.

(6)  Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume IIA, regole applicabili agli aiuti di Stato, Bruxelles-Lussemburgo 1999, ISBN 92-828-4008-5 (versione inglese), pag. 58.

(7)  Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume IIA, regole applicabili agli aiuti di Stato, Bruxelles-Lussemburgo 1999, ISBN 92-828-4008-5 (versione inglese), pag. 59.

(8)  Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume IIA, regole applicabili agli aiuti di Stato, Bruxelles-Lussemburgo 1999, ISBN 92-828-4008-5 (versione inglese), pag. 64.

(9)  Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume IIA, regole applicabili agli aiuti di Stato, Bruxelles-Lussemburgo 1999, ISBN 92-828-4008-5 (versione inglese), pag. 68.

(10)  GU C 156 del 22.6.1995, pag. 5.

(11)  Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume IIA, regole applicabili agli aiuti di Stato, Bruxelles-Lussemburgo 1999, ISBN 92-828-4008-5 (versione inglese), pag. 70.

(12)  Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume IIA, regole applicabili agli aiuti di Stato, Bruxelles-Lussemburgo 1999, ISBN 92-828-4008-5 (versione inglese), pag. 72. La parte B della lettera, relativa alle informazioni della relazione annuale da trasmettere all'OMC a norma dell'articolo 25 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, rimane in vigore.

(13)  Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume IIA, regole applicabili agli aiuti di Stato, Bruxelles-Lussemburgo 1999, ISBN 92-828-4008-5 (versione inglese) pag. 89.

(14)  Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume IIA, regole applicabili agli aiuti di Stato, Bruxelles-Lussemburgo 1999, ISBN 92-828-4008-5 (versione inglese), pag. 90.

(15)  GU C 213 del 19.8.1992, pag. 10.

(16)  GU C 218 del 27.7.1996, pag. 4.

(17)  Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume IIA, regole applicabili agli aiuti di Stato, Bruxelles-Lussemburgo 1999, ISBN 92-828-4008-5 (versione inglese), pag. 99.

(18)  Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume IIA, regole applicabili agli aiuti di Stato, Bruxelles-Lussemburgo 1999, ISBN 92-828-4008-5 (versione inglese), pag. 100.

(19)  Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume IIA, regole applicabili agli aiuti di Stato, Bruxelles-Lussemburgo 1999, ISBN 92-828-4008-5 (versione inglese), pag. 23.

(20)  GU C 110 dell'8.5.2003, pag. 21.