52004XC0330(04)

Aiuti di Stato — Italia — Aiuto C 1/04 (ex NN 158/03) — Applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98 — Regione Sardegna — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

Gazzetta ufficiale n. C 079 del 30/03/2004 pag. 0004 - 0006


Aiuti di Stato - Italia

Aiuto C 1/04 (ex NN 158/03) - Applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98 - Regione Sardegna

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2004/C 79/05)

Con lettera del 3 febbraio 2004, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza

Protocollo aiuti di Stato e Direzione Aiuti di Stato I - Unità G1

J-70 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Procedimento

1. Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (registrata con il numero A/31409) riguardante l'applicazione abusiva di un regime di aiuti a finalità regionale in favore dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna), approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98).

2. Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355), la Commissione ha richiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003), le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

Descrizione dell'aiuto

3. Il regime di aiuti N 272/98 prevede sovvenzioni da destinare a investimenti iniziali nell'ambito dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna). Tale regime è stato approvato nel 1998, essendo stato ritenuto dalla Commissione compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, lettera 3, paragrafo a).

4. Le autorità italiane hanno approvato i regolamenti di attuazione del regime tramite varie decisioni amministrative, che non sono mai state portate a conoscenza della Commissione. In base alle suddette decisioni, l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente, anche agli investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

5. In conseguenza di tali disposizioni, nel 2002 - secondo quanto dichiarato dalle autorità italiane - sono stati concessi aiuti a beneficio di almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un ammontare totale compreso tra gli 8 e i 16 milioni di euro.

Valutazione dell'aiuto

6. Attraverso le decisioni amministrative di cui sopra, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di sovvenzioni a progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, le autorità italiane non hanno adempiuto all'obbligo previsto nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né ai requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(1).

7. Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto potrebbe essere stato compromesso dato che la domanda di aiuto non è stata prestata prima dell'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto. La Commissione ritiene che questo possa costituire un caso di applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999(2), ed esprime dei dubbi sulla compatibilità con il mercato comune dell'aiuto concesso ai progetti di investimento avviati prima della data di domanda d'aiuto.

TESTO DELLA LETTERA

"Con la presente la Commissione desidera informare l'Italia che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alle misure menzionate in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

1. PROCEDIMENTO

Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (protocollata con il numero A/31409) relativa all'applicazione abusiva di un regime di aiuti regionali a favore dell'industria alberghiera in Italia - Regione Sardegna, approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98).

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355) la Commissione ha chiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per fornire le suddette informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003) le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste alla Commissione.

2. DESCRIZIONE

Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti, sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non è stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di stato a finalità regionale.

Il regime di aiuti N 272/98 prevede agevolazioni a favore degli investimenti iniziali nell'industria alberghiera in Italia - Regione Sardegna. Esso è stato approvato nel 1998 e la Commissione l'ha giudicato compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

Le autorità italiane hanno approvato i regolamenti di attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative (in particolare, le delibere del 22.12.1998 e del 27.7.2000, n. 33/4). Tali decisioni amministrative non sono state mai portate a conoscenza della Commissione.

In base alle decisioni citate l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo 'bando' o avviso d'ammissione al finanziamento, ad investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

A seguito di queste disposizioni, secondo le autorità italiane nel 2002 l'agevolazione è stata concessa ad almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra 8 e 16 milioni di euro.

3. VALUTAZIONE

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(3) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2).

Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998(4), di non sollevare obiezioni nei confronti del regime degli aiuti regionali a favore dell'industria alberghiera in Italia - Regione Sardegna (N 272/98). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono avere inoltrato una domanda d'aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto.

Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente(5) che tale obbligo è stato soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Tuttavia, con le decisioni amministrative di cui sopra, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, le autorità italiane non hanno adempiuto all'obbligo previsto nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né ai requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto potrebbe risultare compromesso, per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto. La Commissione ritiene che questo possa costituire un caso di applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999(6) ed esprime dei dubbi sulla compatibilità con il mercato comune dell'aiuto concesso ai progetti di investimento avviati prima della data di domanda d'aiuto.

4. CONCLUSIONE

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

5. DECISIONE

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione."

(1) GU C 74 del 10.3.1998.

(2) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (ora art. 88) (GU L 83 del 27.3.1999).

(3) GU C 74 del 10.3.1998.

(4) La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.1998, SG(98) D/9547.

(5) Con lettera in data 25.4.2001, n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia ha accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(6) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (ora art. 88) (GU L 83 del 27.3.1999).