52004XC0318(02)

Avviso agli importatori — Importazioni nella Comunità di prodotti tessili e dell'abbigliamento dopo il 1° maggio 2004 a seguito dell'allargamento dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. C 068 del 18/03/2004 pag. 0010 - 0010


Avviso agli importatori

Importazioni nella Comunità di prodotti tessili e dell'abbigliamento dopo il 1o maggio 2004 a seguito dell'allargamento dell'Unione europea

(2004/C 68/08)

Con il presente avviso si comunica agli operatori comunitari che dal 1o maggio 2004 i nuovi Stati membri, vale a dire la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lituania, la Lettonia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, applicheranno la politica commerciale comunitaria, ed in particolare il regime di contingentamento e di sorveglianza sulle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento provenienti da taluni paesi terzi.

A tal fine la Comunità pubblicherà nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un nuovo regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 3030/93 del Consiglio(1) contenente i livelli contingentali applicabili dal 1o maggio 2004. Dal 1o maggio 2004 le spedizioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento immesse in libera pratica nell'Unione europea allargata dovranno essere fatte in conformità con il sistema di gestione della sorveglianza dei contingenti di cui al regolamento (CE) 3030/93 del Consiglio.

L'immissione in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri che aderiranno alle Comunità europee il 1o maggio 2004 di prodotti tessili e dell'abbigliamento soggetti a limiti quantitativi o a vigilanza nella Comunità, qualora gli stessi siano stati spediti dai paesi fornitori ai nuovi Stati membri anteriormente al 1o maggio 2004 e entrino nei nuovi Stati membri dal 1o maggio 2004 in poi, è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione contenente gli elementi prescritti dall'allegato III del regolamento 3030/93 del Consiglio (documento di sorveglianza). L'autorizzazione d'importazione è rilasciata automaticamente e senza limiti quantitativi comunitari dalle autorità competenti del nuovo Stato membro in questione purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico, che i prodotti sono stati spediti anteriormente al 1o maggio 2004. Tale autorizzazione d'importazione viene comunicata alla Commissione dalle autorità competenti del nuovo Stato membro interessato.

L'immissione in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri che aderiranno alle Comunità europee il 1o maggio 2004 di prodotti tessili che sono soggetti a limiti quantitativi nella Comunità, usciti da uno dei nuovi Stati membri prima del 1o maggio 2004 per fini di traffico di perfezionamento passivo e destinati ad essere reimportati nello stesso nuovo Stato membro dal 1o maggio 2004 in poi, è esentata dai limiti quantitativi e dall'obbligo dell'autorizzazione d'importazione purché sia presentata una prova adeguata, come ad esempio la dichiarazione di esportazione, che tali prodotti sono usciti dai nuovi Stati membri prima del 1o maggio 2004 per finalità di perfezionamento e successiva reimportazione nel medesimo Stato membro. Le autorità competenti dello Stato membro in questione forniscono alla Commissione informazioni sulle importazioni suddette.

Nella stessa Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - serie C contenente il presente avviso sarà pubblicato, a parte, un elenco aggiornato delle autorità nazionali competenti, ivi comprese quelle dei nuovi Stati membri.

(1) Regolamento (CE) n. 487/2004 del Consiglio (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1).