52004SC0379(02)

Progetto di decisione dei Segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei Segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore relativa all'organizzazione e al funzionamento della Scuola europea di amministrazione /* SEC/2004/0379 def. */


Progetto di DECISIONE DEI SEGRETARI GENERALI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO, DELLA COMMISSIONE, DEL CANCELLIERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, DEI SEGRETARI GENERALI DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, DEL COMITATO DELLE REGIONI E DEL RAPPRESENTANTE DEL MEDIATORE relativa all'organizzazione e al funzionamento della Scuola europea di amministrazione

(presentato dalla Commissione)

RELAZIONE

La creazione di una Scuola europea di amministrazione (in appresso denominata la "Scuola") si inserisce nel contesto generale della riforma del servizio pubblico europeo. Tale riforma implica, tra l'altro, un potenziamento dello sviluppo delle risorse umane tramite la formazione e un profondo cambiamento della cultura amministrativa, in particolare della cultura del management. Inoltre, nel quadro della riforma dello statuto e del relativo sistema di carriere, è previsto un nuovo sistema di passaggio tra gruppi di funzioni che comprende un percorso di formazione obbligatorio. In tale contesto è nata la proposta di una scuola interistituzionale.

I segretari generali delle istituzioni comunitarie (tra cui rientrano, ai fini della presente decisione, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e il Mediatore) avevano dunque concordato di approfondire l'idea, ritenendo che almeno una parte della formazione del personale delle istituzioni potesse beneficiare di una base interistituzionale. Sin dall'inizio, il progetto della Scuola è stato associato ad una condivisione, almeno parziale, degli sforzi diretti allo sviluppo professionale di tutti i funzionari e gli agenti, compresi quelli degli altri organismi e agenzie. Con qualche eccezione, questa attività è organizzata e finanziata in maniera autonoma da ciascuna istituzione e da ciascun organo.

Dopo una prima fase di riflessione, i Segretari generali hanno avviato una valutazione ex-ante in forma di gruppo di lavoro interistituzionale. Il gruppo è stato incaricato di esaminare gli effetti previsti di questa creazione, con una particolare attenzione per le sinergie che da questa potrebbero scaturire. La relazione del gruppo di lavoro e i progetti di decisione a questa collegati sono stati approvati dai Segretari generali il 28 ottobre 2003. Dalla valutazione è emerso che la creazione di una scuola interistituzionale contribuirà sicuramente, oltre che a produrre gli effetti economici in termini di efficacia e di efficienza nel campo della formazione di cui si parlerà in appresso, a conferire un nuovo impulso alla condivisione di valori comuni e allo sviluppo di uno spirito europeo.

In conclusione, nel quadro generale di una politica del personale fondata sull'applicazione dello statuto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità, base comune per tutte le istituzioni comunitarie, la Scuola europea di amministrazione sarà chiamata a svolgere:

- una missione di supporto intesa a migliorare il funzionamento delle amministrazioni comunitarie, in particolare mediante la formazione al management, agevolando così lo sviluppo di una nuova cultura amministrativa;

- una missione tesa alla socializzazione dei nuovi assunti in uno spirito comunitario, indipendentemente dall'istituzione, in particolare mediante una parte dei corsi di entrata in servizio comune. Ciò porterà ad una nuova politica di inserimento nelle istituzioni, che non andrà tuttavia a sostituirsi ai metodi di inserimento propri a ciascuna istituzione;

- una missione nel quadro delle carriere individuali e, in particolare, un ruolo di potenziamento del livello delle competenze in forma di azioni di formazione obbligatoria in vista di un sistema di "certificazione" per un nuovo metodo di passaggio dal gruppo di funzioni degli assistenti a quello degli amministratori.

Una serie di criteri, qui enumerati, riflette il carattere politico e comunitario, da una parte, e economico, dall'altra, di una tale iniziativa. La realizzazione di questi criteri rappresenta un plusvalore rispetto alla situazione attuale, in cui, con qualche eccezione, la formazione è organizzata da ciascuna istituzione in modo indipendente. I criteri si riassumono come segue:

- in primo luogo, la diffusione di valori comuni e la creazione di uno spirito di corpo attraverso le amministrazioni pubbliche delle istituzioni dell'Unione, poi

- la garanzia di un'applicazione dello statuto quanto più coerente possibile tra istituzioni per quanto attiene alla formazione e, conseguentemente, alla carriera;

- l'identificazione di una serie di settori con esigenze identiche in materia di conoscenze e competenze e che quindi si prestano ad un'organizzazione comune della formazione;

- un più facile raggiungimento di una massa critica di domanda, che è attualmente un punto debole delle piccole istituzioni;

- la realizzazione di un ampliamento dell'offerta (ad esempio maggiore specializzazione e maggiore scelta, più ampia offerta di date ecc.);

- e, in particolare, la realizzazione di economie di scala grazie ad un'organizzazione comune, soprattutto per gli aspetti amministrativi, e l'ottimizzazione del numero di partecipanti per corso.

La realizzazione di questi criteri giustifica, come risulta dalla relazione del gruppo interistituzionale, la messa in comune delle azioni di formazione identificate nella presente decisione, prospettando chiaramente i conseguenti effetti sinergici.

È chiaro che, in base ai criteri sopra illustrati, anche altri settori della formazione si prestano ad un'organizzazione interistituzionale. La presente decisione permette quindi un approccio evolutivo che lascia aperta qualunque decisione di estensione ulteriore. In un primo momento la decisione stabilisce in termini concreti come campi di attività solo la formazione al management, i corsi di entrata in servizio e le formazioni per il conseguimento della certificazione. La Scuola comincerà quindi dal gennaio 2005 a organizzare e dispensare, per conto di tutte le istituzioni firmatarie della decisione, i corsi di entrata in servizio e, successivamente, i corsi di management. A questi faranno seguito, nel corso del 2005, i corsi di preparazione alla certificazione finalizzati al passaggio al gruppo di funzioni degli amministratori.

Sulla stessa linea, la presente decisione prevede che, nei suoi primi anni di vita, la Scuola dipenda amministrativamente da un organismo interistituzionale già esistente, vale a dire dall'EPSO (European Personnel Selection Office). Questa dipendenza dovrebbe permettere, con un organico ed un bilancio operativo limitati, l'ottenimento di effetti sinergici, in particolare nel settore amministrativo (gestione delle risorse) e del management (consiglio di amministrazione, direttore), come mostra la relazione di cui sopra. Tale dipendenza amministrativa verrà riesaminata al più tardi dopo tre anni di esperienza ed in base ad una valutazione esaustiva dei risultati conseguiti.

Progetto di DECISIONE DEI SEGRETARI GENERALI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO, DELLA COMMISSIONE, DEL CANCELLIERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, DEI SEGRETARI GENERALI DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, DEL COMITATO DELLE REGIONI E DEL RAPPRESENTANTE DEL MEDIATORE relativa all'organizzazione e al funzionamento della Scuola europea di amministrazione

I Segretari generali

del Parlamento europeo,

del Consiglio,

della Commissione,

Il cancelliere della Corte di giustizia,

I Segretari generali della Corte dei conti,

del Comitato economico e sociale,

del Comitato delle regioni

e il rappresentante del Mediatore,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio [1],

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

vista la decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore europeo, del [...] , che istituisce la Scuola europea di amministrazione [2], in particolare l'articolo 5,

[2] Vedi pagina [...] della presente Gazzetta ufficiale.

considerando quanto segue:

(1) Occorre rafforzare la cooperazione interistituzionale in materia di formazione, con particolare riguardo per la trasmissione dei valori comuni alle istituzioni comunitarie. Una cooperazione di questo tipo rappresenta un valore aggiunto non trascurabile, in particolare in termini di accesso alla formazione, di ampliamento dell'offerta e di riduzione dei costi unitari.

(2) Secondo il principio di una buona gestione, è opportuno che per la creazione della Scuola europea di amministrazione, in appresso denominata la "Scuola", venga adottato un approccio progressivo.

(3) La decisione che istituisce la Scuola europea di amministrazione lascia al giudizio dei segretari generali, del cancelliere della Corte di giustizia e del rappresentante del Mediatore l'individuazione dei settori di formazione da affidarle.

(4) Quando un'istituzione firmataria attua una politica del personale che richiede una formazione in un determinato settore e l'organizzazione di tale formazione è affidata alla Scuola, è opportuno che, al fine di facilitare tale politica, sia garantita la possibilità di accesso ai corsi organizzati dalla Scuola ad un numero minimo di partecipanti provenienti da tale istituzione, soprattutto nei casi in cui tale formazione è obbligatoria o costituisce una condizione per l'esercizio di talune funzioni, in particolare delle funzioni di management.

(5) La Scuola, come qualunque altro organo di formazione, deve beneficiare di una cooperazione a livello europeo in forma di reti.

(6) È opportuno precisare le modalità della dipendenza amministrativa della Scuola dall'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee, prevista all'articolo 4 della decisione che istituisce la Scuola,

DECIDONO:

Articolo 1

Funzioni della Scuola europea di amministrazione

1. La Scuola europea di amministrazione (in appresso denominata "la Scuola") progetta, organizza e valuta, per conto delle istituzioni firmatarie della decisione che istituisce la Scuola (in appresso denominate le "istituzioni"), le seguenti azioni di formazione:

a) i corsi di management per i funzionari e gli agenti che sono chiamati, o che potrebbero essere chiamati, ad esercitare funzioni dirigenziali;

b) i corsi di entrata in servizio per i nuovi membri del personale;

c) [con riserva dell'adozione delle pertinenti disposizioni, la formazione obbligatoria prevista nel quadro del passaggio tra gruppi di funzioni] [3].

[3] Testo da definire conformemente alla decisione sul nuovo statuto.

2. Per quanto attiene ai corsi di management e di entrata in servizio, di cui al paragrafo 1, punti a) e b), ciascuna delle istituzioni può organizzare, in funzione delle proprie esigenze specifiche, corsi complementari in aggiunta ai corsi organizzati dalla Scuola. La Scuola ha competenza esclusiva per l'organizzazione della formazione di cui al paragrafo 1, punto c).

Articolo 2

Responsabilità delle istituzioni

1. L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione mette a disposizione della Scuola un numero di funzionari-conferenzieri sufficiente, secondo le modalità adottate dal consiglio di amministrazione, conformemente all'articolo 7, punto g).

2. Su richiesta della Scuola e compatibilmente con le loro disponibilità, le istituzioni mettono a disposizione della Scuola sale di formazione secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione.

Articolo 3

Altri servizi

1. Sulla base di un accordo scritto concluso, su richiesta dell'ente interessato, tra il direttore della Scuola e un qualunque organo, ufficio o agenzia comunitari, la Scuola può ammettere ai corsi che essa organizza per conto delle istituzioni partecipanti provenienti dagli enti in questione entro i limiti dei posti disponibili.

2. Nel caso particolare delle formazioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, punto c), un certo numero di posti è riservato annualmente agli organi, uffici e agenzie comunitari, tenendo conto delle esigenze da questi espresse, al fine di garantire ai loro funzionari una parità di trattamento rispetto alle disposizioni dell'articolo 45bis dello Statuto. Il numero dei posti e l'entità della partecipazione ai costi vengono fissati annualmente dal consiglio di amministrazione.

3. Previo accordo scritto, la Scuola può inserire nel proprio programma di formazione corsi richiesti da un organo, un ufficio o un'agenzia comunitari, a condizione che tale attività non ostacoli l'organizzazione di corsi di interesse delle istituzioni. Qualunque accordo di questo tipo deve prevedere le modalità finanziarie connesse ai servizi forniti dalla Scuola e la sua entrata in vigore esige la preventiva approvazione del consiglio di amministrazione.

4. Ove del caso, e su richiesta di un'istituzione o di un organo, un ufficio o un'agenzia comunitari, la Scuola può fornire un'assistenza in materia di ingegneria di formazione o un'assistenza in forma di altre attività connesse al suo settore di competenza, previo accordo con il direttore della Scuola e definizione delle modalità finanziarie per tale prestazione.

Articolo 4

Reclami e domande

1. Per tutte le domande o i reclami relativi ai compiti della Scuola, il direttore della Scuola esercita i poteri che sono conferiti all'autorità che ha il potere di nomina in virtù dell'articolo 90 dello statuto.

2. In caso di reclami, il direttore della Scuola, qualora intenda confermare la sua decisione iniziale, consulta il presidente del consiglio di amministrazione.

3. La Scuola risponde alle domande inoltrate dal Mediatore europeo per tutte le questioni di sua competenza ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

Organizzazione delle attività

1. Di norma, i corsi organizzati dalla Scuola si svolgono tanto a Bruxelles quanto a Lussemburgo. Possono essere prese in considerazione altre sedi, sempre però applicando i principi della sana gestione.

2. Il consiglio di amministrazione assicura un accesso ai corsi equilibrato tra personale delle istituzioni; Esso assicura in particolare che la Scuola garantisca la disponibilità di accesso ad un numero sufficiente di partecipanti provenienti da un'istituzione nell'ambito della quale una formazione particolare, la cui organizzazione è affidata alla Scuola, è obbligatoria o costituisce una condizione per l'esercizio di determinate funzioni, in particolare delle funzioni di management. Nel quadro dell'elaborazione del programma di lavoro annuale, l'istituzione interessata comunica le proprie esigenze nei settori di cui sopra. Il programma di lavoro viene definito attribuendo l'opportuna priorità all'organizzazione dei corsi richiesti.

3. Per far fronte a situazioni particolari e transitorie, un'istituzione firmataria ha la possibilità di chiedere alla Scuola l'ammissione di un numero di partecipanti superiore alla quota proporzionale alla sua parte di organico, prevedendo il trasferimento alla Scuola dei mezzi finanziari corrispondenti. Si applica in questo caso l'articolo 3, paragrafo 2.

4. La Scuola può avviare una cooperazione con altre scuole di amministrazione, istituti o università che operano nel medesimo settore. Tale cooperazione può prevedere anche attività di scambio.

Articolo 6

Consiglio di amministrazione

Durante il periodo di dipendenza amministrativa della Scuola dall'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee, in appresso denominato "l'Ufficio", la funzione di consiglio di amministrazione della Scuola è assicurata dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio, secondo le disposizioni dell'articolo 5 della decisione 2002/621/CE [4].

[4] GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56.

Articolo 7

Funzioni del consiglio di amministrazione

Nell'interesse comune delle istituzioni, il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:

a) approva, a maggioranza qualificata, le regole di funzionamento della Scuola;

b) approva, a maggioranza semplice, la struttura organizzativa della Scuola su proposta del direttore della Scuola stessa;

c) nell'ambito della procedura di bilancio e deliberando a maggioranza semplice, redige, in base a un progetto elaborato dal direttore della Scuola, uno stato di previsione delle entrate e delle spese della Scuola, che trasmette poi alla Commissione affinché essa possa stabilire lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Commissione; contestualmente propone alla Commissione gli adeguamenti che esso giudica necessario apportare alla tabella dell'organico della Scuola;

d) approva, a maggioranza semplice, la natura e le tariffe delle prestazioni supplementari che la Scuola può effettuare a titolo oneroso per le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie, come pure le condizioni in cui tali prestazioni possono essere effettuate;

e) approva all'unanimità il programma di lavoro, sulla base di una proposta del direttore della Scuola. Il programma di lavoro comprende anche i servizi non direttamente connessi alle formazioni;

f) approva, a maggioranza qualificata, sulla base di un progetto elaborato dal direttore della Scuola, una relazione annuale di gestione riguardante tutte le voci di entrata e di spesa relative ai lavori effettuati e alle prestazioni fornite dalla Scuola. Prima del 1° maggio di ogni anno, trasmette alle istituzioni la relazione sull'esercizio precedente redatta sulla scorta della contabilità analitica;

g) sulla base delle necessità in materia di formazione, stabilisce, a maggioranza qualificata, le modalità in base alle quali ciascuna istituzione mette a disposizione della Scuola un numero adeguato di funzionari-conferenzieri.

Articolo 8

Nomina del personale

1. Durante il periodo della dipendenza amministrativa della Scuola dall'Ufficio, la funzione di direttore della Scuola è assunta dal direttore dell'Ufficio.

2. Il direttore della Scuola è l'autorità che ha il potere di nomina del personale della Scuola.

3. Il direttore della Scuola informa il consiglio di amministrazione delle nomine, della firma dei contratti, delle promozioni o dell'adozione di provvedimenti disciplinari concernenti i funzionari e gli altri agenti.

4. I funzionari di tutte le istituzioni delle Comunità sono informati dei posti vacanti presso la Scuola, non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso di coprire tali posti.

5. Per l'esecuzione delle funzioni qualificate non essenziali, la Scuola potrà far ricorso ad agenti contrattuali, conformemente all'articolo 3bis, paragrafo 1, terzo trattino, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee [5].

[5] [seguirà riferimento dopo l'adozione dello statuto modificato].

Articolo 9

Funzioni del direttore della Scuola e gestione del personale

1. Il direttore è responsabile del buon funzionamento della Scuola. Nell'ambito delle competenze del consiglio di amministrazione, il direttore agisce sotto l'autorità di quest'ultimo. Egli assicura i servizi di segreteria del consiglio di amministrazione, rende conto a quest'ultimo dell'esecuzione delle proprie funzioni e gli presenta qualsiasi suggerimento utile per il buon funzionamento della Scuola.

2. Le procedure amministrative relative alla gestione corrente del personale, segnatamente in ordine alle retribuzioni e ai congedi, alla cassa malattia, agli infortuni e al pensionamento, si applicano secondo le stesse modalità in vigore per i funzionari e gli agenti della Commissione. Tale elenco non è esaustivo e la Scuola può concordare con la Commissione altri ambiti di intervento.

Articolo 10

Capo della Scuola

1. Per il periodo di dipendenza amministrativa della Scuola dall'Ufficio, la Commissione nomina un capo della Scuola, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dell'Ufficio, espresso a maggioranza semplice. Il consiglio di amministrazione collabora fattivamente all'espletamento delle procedure necessarie prima della nomina del capo della Scuola, in particolare alla redazione dell'avviso di posto vacante e all'esame delle candidature.

2. Il capo della Scuola è responsabile, sotto l'autorità del direttore, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 2 della decisione che istituisce la Scuola europea di amministrazione. Egli assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione per la discussione dei punti che rientrano nel suo campo di competenza.

Articolo 11

Aspetti finanziari

1. La dotazione della Scuola, il cui importo complessivo è iscritto su una linea di bilancio particolare all'interno della sezione del bilancio relativa alla Commissione, è riportata nei dettagli in un allegato della stessa sezione. Tale allegato consta in uno stato delle entrate e delle spese, suddiviso nello stesso modo delle sezioni del bilancio.

2. La tabella dell'organico della Scuola è allegata a quella della Commissione.

3. Sulla base di una proposta del consiglio di amministrazione, la Commissione delega, per la dotazione della Scuola iscritta nell'allegato, i poteri di ordinatore al direttore della Scuola e fissa i limiti e le condizioni di tale delega. Per quanto riguarda le prestazioni supplementari fornite dalla Scuola a titolo oneroso, alla fine dell'esercizio il consiglio di amministrazione informa l'autorità di bilancio sulla ripartizione degli importi recuperati all'interno della linea di bilancio dell'allegato.

1. Il bilancio della Scuola è formato ed eseguito conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio [6].

[6] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2. Durante il periodo di dipendenza amministrativa della Scuola dall'Ufficio, le disposizioni finanziarie di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 4, in particolare la dotazione della Scuola e il suo organico, sono trattate nel quadro del bilancio dell'Ufficio e sono soggette alle pertinenti disposizioni. Al fine di facilitare l'individuazione delle risorse a disposizione della Scuola, nel rispetto delle norme del bilancio, l'organico della Scuola figura tra alcune voci separate della tabella dell'organico dell'Ufficio e gli stanziamenti operativi specifici della Scuola saranno raggruppati in un articolo separato dell'allegato IV.

Articolo 12

Riesame delle funzioni

1. La presente decisione è riesaminata, relativamente alle funzioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dopo almeno tre anni dalla creazione della Scuola.

2. Un'eventuale revisione delle funzioni esige l'accordo unanime dei segretari generali, del cancelliere della Corte di giustizia e del rappresentante del Mediatore su una proposta all'uopo adottata dal consiglio di amministrazione alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 2002/621/CE, sulla base di una relazione dettagliata redatta dal direttore.

Articolo 13

Revisione della dipendenza amministrativa dall'Ufficio

1. Al più tardi alla fine del terzo anno di attività della Scuola, il direttore dell'Ufficio redige e sottopone al consiglio di amministrazione una dettagliata relazione relativa alla dipendenza amministrativa della Scuola dall'Ufficio. Il consiglio di amministrazione, con una decisione adottata secondo le modalità previste all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione che istituisce la Scuola, dovrà decidere di porre termine a tale dipendenza, salvo parere motivato che ne sostenga la prosecuzione.

2. Qualora, in virtù della procedura prevista al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione decida di prolungare tale dipendenza, esso indica nella sua decisione il termine entro il quale la questione verrà riesaminata.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il segretario generale Il segretario generale aggiunto

Per la Commissione Per la Corte di giustizia

Il segretario generale Il cancelliere

Per la Corte dei conti Per il Comitato economico e sociale

Il segretario generale Il segretario generale

Per il Comitato delle Regioni

Il segretario generale Il Mediatore

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore/i politico/i: Amministrazione.

Attività: Politica e gestione del personale.

denominazioni dell'azione: creazione della scuola europea di amministrazione (EAS)

1. LINEA/E DI BILANCIO + DENOMINAZIONE/i

26 01 20 - EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE

2. DATI COMPLESSIVI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): non pertinente

2.2. Periodo di applicazione:

L'EAS sarà operativo dal 1°gennaio 2005.

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

a) Scadenzario stanziamenti di impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario)

b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese d'appoggio

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento.

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

X La creazione dell'EAS è compatibile con la programmazione della rubrica V poiché essa è un'operazione neutra sul piano del bilancio ovvero è integrata nella scheda finanziaria della riforma, e genererà in future economie di scala.

|| La proposta richiede una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

|| può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate:

|| Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura).

OPPURE

X Incidenza finanziaria - l'incidenza sulle entrate è la seguente:

Contributo delle istituzioni attraverso entrate assegnate (reimpiego) per quanto riguarda attività in formazione, riprese dall'EAS. Cfr. "Relazione complementare del gruppo di lavoro interistituzionale", capitolo 4 "Le implicazioni di bilancio e finanziarie").

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del mediatore del [...] relativa alla creazione della Scuola europea di amministrazione (2003/.../CE)

Decisione dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del mediatore del [...] relativa all'organizzazione e al funzionamento della Scuola europea di amministrazione

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio [7], che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 490/2002 [8] , in particolare l'articolo 24, terzo e quarto comma, del detto statuto.

[7] JO L 56 du 4.3.1968, pag. 1.

[8] JO L 77 du 20.3.2002, pag. 1.

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1 Necessità di un intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi

La creazione della Scuola europea di amministrazione, qui di seguito denominata EAS (European Administrative School), si inserisce nel contesto generale della riforma del servizio pubblico europeo. Quest'ultimo passa tra l'altro, attraverso un rafforzamento dello sviluppo delle risorse umane tramite la formazione, e nel contesto di un cambiamento profondo della cultura amministrativa, che dovrebbe in particolare passare attraverso un cambiamento della cultura del management. Nel quadro della riforma dello statuto e del sistema di carriere, si prevede inoltre un nuovo sistema per il passaggio tra gruppi di funzioni, che include un passaggio obbligatorio di formazione. Si è proposto che una scuola interistituzionale potesse inserirsi in tale contesto.

La Scuola europea di amministrazione, nel quadro generale di una politica del personale basata sull'applicazione dello statuto dei funzionari e degli altri agenti comunitari, base unica per tutte le istituzioni comunitarie, sarà pertanto destinata a svolgere:

- una missione di supporto intesa a migliorare il funzionamento delle amministrazioni comunitarie, in particolare mediante la formazione al management, agevolando così lo sviluppo di una nuova cultura amministrativa,

- una missione mirante alla socializzazione delle nuove assunzioni in uno spirito comunitario, indipendentemente dall'istituzione in questione, in particolare attraverso un tronco comune di corsi di entrata in servizio e ad applicare così una nuova politica d'inserzione nelle istituzioni, senza per questo sostituirsi alle introduzioni specifiche,

- una missione nel quadro delle carriere individuali e in particolare un ruolo di potenziamento dei livelli delle competenze in forma di azioni di formazione in vista di un sistema di "certificazione" per un nuovo modo di passaggio tra gruppo di funzioni di assistenti a quello degli amministratori.

Esistono evidentemente altri settori della formazione che possono prestarsi ad un'organizzazione interistituzionale, in applicazione degli stessi criteri evocati qui sopra. La presente decisione permette pertanto un approccio evolutivo:, essa lascia aperta e alla decisione all'unanimità dei segretari generali, qualsiasi decisione di ulteriore ampliamento possibile, e non fissa concretamente e dall'inizio, come campo di attività, soltanto la formazione al management, i corsi di entrata in servizio e le formazioni in vista della certificazione. La Scuola inizierà pertanto, da gennaio 2005, a strutturare e ad organizzare, per conto di tutte le istituzioni firmatarie della decisione, i corsi di entrata in servizio e i corsi di management, seguiti, nel corso del 2005, dai corsi di preparazione alla certificazione, in vista del passaggio di gruppo di funzioni.

5.1.2. Misure adottate in relazione alla valutazione ex ante

I segretari generali delle istituzioni comunitarie (queste ultime includono ai fini della presente, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e il mediatore) avevano accettato di esaminare la creazione di una Scuola europea di amministrazione, ritenendo che perlomeno una parte della formazione del personale delle istituzioni avrebbe potuto approfittare di un'organizzazione interistituzionale. Nel luglio 2002, a seguito di un primo scambio di idee,, i segretari generali hanno convenuto di incaricare, in un primo momento, un gruppo di lavoro istituzionale, di valutare ex ante la creazione eventuale di una scuola siffatta e, in caso di conferma sulla sua opportunità, di elaborare, in seguito, lavori preparatori finalizzati ad una decisione di insediamento e di organizzazione. Da tale valutazione emerge in primo luogo che la creazione di una scuola interistituzionale contribuirà certamente a fornire un nuovo impulso in materia di comunitarizzazione e di sviluppo di uno spirito europeo.

La valutazione ha inoltre permesso di identificare una serie di criteri, esposti qui di seguito, che riflettono nel contempo il carattere politico e comunitario nonché economico di un accordo siffatto. Il soddisfacimento dei criteri costituisce un plusvalore rispetto alla situazione attuale, situazione in cui la responsabilità per il perfezionamento del personale, fatti salvi alcuni casi, fa capo a ciascuna delle istituzioni. I criteri sono, in sintesi, i seguenti:

- in primo luogo, in particolare, la proliferazione di valori comuni e la creazione di una - solidarietà attraverso le amministrazioni pubbliche delle istituzioni dell'Unione; poi

- la garanzia di un'applicazione dello statuto la più coerente possibile tra istituzioni in materia di formazione e, di conseguenza, di carriera,

- una serie di settori con identiche esigenze in materia di conoscenze e di competenze, che si prestano pertanto ad un'organizzazione in comune,

- e la possibilità di realizzare economie di scala grazie ad un'organizzazione in comune.

L'applicazione dei menzionati criteri giustifica, come indicato nella relazione del gruppo interistituzionale, la convergenza delle azioni di formazione, come identificate nella presente decisione.

Le economie di scala risulteranno in particolare:

- dall'organizzazione centralizzata dei bandi di gara relativi ad uno stesso settore, il che eviterà la ripetizione dei compiti;

- da una riduzione dei costi per partecipante/corso, grazie alla possibilità di riunire un numero ottimale di partecipanti per corso;

- dalla gestione più agevole delle azioni di inserzione al momento dell'assunzione massiccia subordinata all'allargamento, in particolare per le istituzioni più piccole;

- in un migliore impiego del personale di appoggio (gestione di contratti, del personale, della logistica...), a seguito della dipendenza prevista da EPSO,

- in una possibilità di dotarsi di sale di formazione, in funzione delle esigenze, e di non dover più ricorrere a soluzioni relativamente onerose;

- dalla possibilità di assumere agenti contrattuali.

Si attendono inoltre miglioramenti qualitativi della formazione, subordinati:

- ad un'organizzazione della formazione di tipo professionale;

- alla diversificazione dell'offerta in materia di formazione: maggiore scelta, varie date alternative...;

- all'aumento della scelta linguistica per taluni tipi di corsi;

- ad una riduzione dei costi unitari, per numero di partecipanti per gruppo, più ottimale;

- ad una convergenza di competenze specifiche (esempio degli uditori della Corte dei conti come formatori in materia di audit), e

- al potenziamento della cooperazione interistituzionale che superi l'ambito dell'organizzazione della formazione (effetti indiretti).

Nello stesso ordine di idee, la presente decisione esamina, per i primi anni di insediamento della scuola, la sua dipendenza amministrativa da un organismo interistituzionale esistente, cioè l'ufficio EPSO (European Personel Selection Office). Questa dipendenza dovrebbe permettere, sulla base di un numero in personale e di bilancio operativo limitato all'inizio della vita operativa della Scuola, e come indicato nella menzionata relazione, di realizzare taluni effetti di sinergia, in particolare per quanto riguarda disposizioni amministrative (gestione delle risorse) e di management (Consiglio di amministrazione, direttore). Al termine di tre anni di esperienza, e in base ad una valutazione esauriente, si procederà ad esaminare questa dipendenza.

5.1.3. Misure adottate a seguito della valutazione ex post

Non pertinente

5.2. Azione prevista e modalità dell'intervento di bilancio

L'obiettivo consiste nel creare un organismo interistituzionale, che prenda in carico, per conto delle istituzioni firmatarie e in funzione alle loro richieste, una parte comune delle esigenze in materia di formazione, allo scopo di permettere il perfezionamento professionale del personale di dette istituzioni. Le formazioni interessate in primo luogo, sono 1) i corsi di entrata in servizio, 2) la formazione al management e 3) la formazione per il nuovo sistema di passaggio tra gruppo di funzioni.

Tali formazioni, ad eccezione della terza, riguardano beninteso unicamente le parti che si prestano ad un'organizzazione interistituzionale. Le istituzioni possono per esempio restare competenti per taluni aspetti specifici. Il perfezionamento professionale dei funzionari e altri agenti diverrà pertanto in futuro un'attività condivisa tra la Scuola, organismo interistituzionale e responsabile per talune azioni, e le istituzioni, che restano competenti, per un altro comparto.

Si prevede inoltre di aprire, con modalità finanziarie specifiche e da convenire, l'accesso a queste formazioni ai funzionari ed altri agenti di altri organismi ed agenzie comunitarie.

La Scuola potrà disporre della rete dei responsabili della formazione delle istituzioni. Essa trarrà inoltre beneficio dalla cooperazione con organismi analoghi esistenti negli Stati membri, approfittando così delle esperienze pratiche e specifiche.

La logica del dispositivo si basa su effetti di sinergia, come identificati dal gruppo di lavoro (cfr. punto 5.1.2), ma di contraddistingue anche attraverso un effetto positivo sulla qualità e l'efficacia della formazione offerta al personale. Per quanto riguarda la formazione, la creazione della Scuola permetterà inoltre di accettare la sfida posta dalle esigenze in materia di perfezionamento professionale dei funzionari e degli altri agenti, derivanti dall'allargamento e dalla riforma della politica del personale e dell'amministrazione. Si noti che soltanto per l'allargamento occorrerà prevedere, nei prossimi anni, corsi all'entrata in servizio per oltre 2000 persone l'anno.

La Scuola realizzerà pertanto un programma di formazione annuale, deciso dal Consiglio di amministrazione che comprende tutte le istituzioni firmatarie.

La creazione della Scuola non includerà interventi di bilancio.

5.3. Modalità di attuazione

L'azione in questione consiste nel creare una Scuola europea di amministrazione che sia un organismo interistituzionale. La Scuola sarà, fin dalla sua costituzione, dipendente dall'ufficio "EPSO", nel senso che l'organo decisionale, il Consiglio di amministrazione, sarà quello di EPSO, e il direttore della Scuola quello di EPSO. Come previsto, la Scuola potrà organizzare la formazione, sotto sua responsabilità, dal 1°gennaio 2005. Per poter predisporre in modo ottimale questa operazione, dall'esistenza giuridica della Scuola si possono realizzare beninteso azioni preparatorie, allo scopo per esempio di costituire gli organi, pubblicare bandi di gara e lavori ideativi. L'organizzazione interistituzionale dei corsi di entrata in servizio dall'allargamento in maggio 2004, costituirà anch'essa un'azione preparatoria molto pratica.

Talune funzioni amministrative inoltre (gestione di bilancio e contrattuale, in particolare) saranno assicurate da EPSO. La Scuola sarà così da ultimo dipendente dalla Commissione, alle stesse condizioni di EPSO, per quanto riguarda, per esempio, talune funzioni amministrative (retribuzioni, pensioni...) o la disponibilità dell'infrastruttura e della logistica.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)

Si assegneranno stanziamenti a favore dell'EAS, sulle corrispondenti voci di bilancio, per la formazione al management, i corsi di entrata in servizio e la formazione per la certificazione.

6.2. Calcolo dei costi per ciascuna delle misure previste nella parte B

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza in termini di risorse umane

Tutte le risorse umane destinate all'EAS saranno soddisfatte mediante trasferimento di posti o di stanziamenti già esistenti o previsti nel quadro dell'allargamento nel 2005, da ciascuna istituzione. La creazione dell'EAS non produrrà in alcun caso un aumento del personale delle istituzioni, considerate nel loro insieme, rispetto alle previsioni. Otto posti esistenti nonché stanziamenti disponibili per due ausiliari C saranno assegnati sul bilancio 2005 a favore dell'EAS, mediante trasferimento dai bilanci delle istituzioni, conformemente alla distribuzione indicata nella tabella dell'allegato 3 della presente scheda finanziaria. Per quanto riguarda le risorse supplementari necessarie, giustificate dall'allargamento, e cioè sette posti e stanziamenti per due ausiliari C, resta assodato che essi fanno parte integrante delle previsioni relative all'evoluzione delle risorse umane di ciascuna istituzione per il 2005. La destinazione di questa domanda supplementare avverrà sulla base della suddivisione prevista per le risorse esistenti, come evocato qui sopra.

>SPAZIO PER TABELLA>

L'allegato tecnico contiene una suddivisione delle voci provenienti dalle varie istituzioni.

7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alla spesa totale per 12 mesi.

I particolari figurano nell'allegato tecnico.

7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

I particolari figurano nell'allegato tecnico.

Le esigenze in risorse umane ed amministrative saranno coperte all'interno dello stanziamento previsto per l'EAS nell'ambito della procedura di assegnazione annuale.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

Una relazione annuale di gestione è prevista nell'articolo 7 della decisione relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'EAS.

Nel primo semestre 2008, il Consiglio di amministrazione di EPSO presenterà una valutazione che permetterà di adottare una decisione relativa alla dipendenza dell'EAS da EPSO (cfr. Articolo 4, paragrafo 3 della decisione relativa all'istituzione dell'EAS).

8.2. Modalità e calendario previsti per la valutazione

9. MISURE ANTIFRODE L'EAS prenderà tutte le misure necessarie per evitare le frodi.