52004PC0862(01)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Comunità europea /* COM/2004/0862 def. - ACC 2004/0294 */


Bruxelles, 7.1.2005

COM(2004) 862 definitivo

2004/0294 (ACC)

2004/0295 (ACC)

.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Comunità europea

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni comerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Comunità europea

.

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L’annesso progetto di protocollo all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall’altra, è inteso a tener conto dell’adesione dei dieci nuovi Stati membri all’Unione europea. L’accordo interinale UE-Libano è entrato in vigore il 1° marzo 2003, dopo essere stato ratificato dal Consiglio UE e dal Libano. Con la conclusione dell’annesso protocollo da parte del Consiglio, deliberante all’unanimità a nome degli Stati membri, e del paese terzo in questione saranno introdotti nell’accordo interinale UE-Libano anche il linguaggio doganale e altre modifiche necessarie allo svolgimento degli aspetti amministrativi degli scambi tra i nuovi Stati membri e il Libano.

Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha approvato un mandato con il quale ha incaricato la Commissione di negoziare tale protocollo con la Repubblica del Libano. I negoziati si sono nel frattempo conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

Al presente documento sono allegate: 1) una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo; 2) una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo.

Il testo del protocollo negoziato con la Repubblica del Libano figura in allegato. Gli aspetti salienti del protocollo riguardano le disposizioni relative all'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo UE-Libano e l'inserimento delle nuove lingue ufficiali dell'UE. Non sono state apportate modifiche ad altre parti dell’accordo interinale, né sono stati introdotti adeguamenti ai contingenti o disposizioni riguardanti gli scambi di prodotti agricoli e non agricoli.

La Commissione chiede al Consiglio di approvare le allegate proposte di decisione del Consiglio relative alla firma e alla conclusione del protocollo.

Poiché l’accordo interinale UE-Libano, avendo carattere esclusivamente commerciale, non richiede il parere conforme del Parlamento europeo, anche il protocollo, per analogia, non lo richiede.

2004/0294 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Libano, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, per adeguare l'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri all'UE.

(2) I negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(3) Il testo del protocollo negoziato con la Repubblica del Libano prevede, all'articolo 8, paragrafo 2, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

(4) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e applicato in via provvisoria,

DECIDE:

Articolo 1

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare, a nome della Comunità europea, il protocollo all'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Comunità europea decide di applicare provvisoriamente le disposizioni del protocollo, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

2004/0295 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni comerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo all’accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall’altra, è stato firmato a nome della Comunità europea in data […],

(2) È opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

Articolo unico

Il protocollo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea è approvato a nome della Comunità europea. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

PROTOCOLLO ALL’ACCORDO INTERINALE SUGLI SCAMBI E SULLE QUESTIONI COMMERCIALI

tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Comunità europea

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata “la Comunità”, rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte,

e LA REPUBBLICA DEL LIBANO

in appresso denominata “il Libano”,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo interinale", è stato firmato a Lussemburgo il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2003;

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e il relativo atto è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 e detti Stati sono entrati a far parte dell’Unione europea e pertanto della Comunità il 1° maggio 2004;

CONSIDERANDO che si sono svolte consultazioni ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo interinale, per assicurare che si sia tenuto conto dei mutui interessi della Comunità e del Libano indicati in tale accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Adeguamenti al testo dell’accordo interinale ivi compresi i suoi allegati

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca, in appresso denominati “i nuovi Stati membri”, adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall’altra, comprensivi degli allegati e dei protocolli che ne costituiscono parte integrante e dell'atto finale con le dichiarazioni ad esso allegate.

Articolo 2

Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo riguardanti detta Comunità si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.

CAPITOLO PRIMO: MODIFICHE AL TESTO DELL’ACCORDO INTERINALE COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Articolo 3 (Norme di origine)

Il protocollo 4 è modificato come segue:

1. All'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"EXPEDIDO A POSTERIORI"

CS "VYSTAVENO DODATEČNĔ"

DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT"

EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

IT "RILASCIATO A POSTERIORI"

LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"

LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT"

NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"

PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"

PT "EMITIDO A POSTERIORI"

SL "IZDANO NAKNADNO"

SK "VYDANÉ DODATOČNE"

FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

AR [pic]

2. All'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

(…)

I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

ES "DUPLICADO"

CS "DUPLIKÁT"

DA "DUPLIKAT"

DE "DUPLIKAT"

ET "DUPLIKAAT"

EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

EN "DUPLICATE"

FR "DUPLICATA"

IT "DUPLICATO"

LV "DUBLIKÂTS"

LT "DUBLIKATAS"

HU "MÁSODLAT"

MT "DUPLIKAT"

NL "DUPLICAAT"

PL "DUPLIKAT"

PT "SEGUNDA VIA"

SL "DVOJNIK"

SK "DUPLIKÁT"

FI "KAKSOISKAPPALE"

SV "DUPLIKAT"

AR [pic]

3. Il testo dell' Allegato V é sostituito dal testo seguente:

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Versione araba

[pic]

CAPITOLO SECONDO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 4 (Prova dell'origine e cooperazione amministrativa)

1. Le prove dell'origine rilasciate a norma di legge dal Libano o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra i due Stati sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché:

(a) l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'accordo UE-Libano o nel regime comunitario delle preferenze generalizzate;

(b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente alla data dell'adesione;

(c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Libano o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra il Libano e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

2. Il Libano e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di “esportatore autorizzato” nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

(a) tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo interinale concluso tra il Libano e la Comunità prima della data dell'adesione e

(b) l'esportatore autorizzato applichi le norme di origine in vigore nel quadro di detto accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo interinale.

3. Le competenti autorità doganali del Libano o degli Stati membri ricevono le richieste di verifiche a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e provvedono alla loro esecuzione nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 5 (Merci in transito)

1. Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dal Libano verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso il Libano, che sono conformi alle disposizioni del protocollo 4 e che alla data di adesione si trovano in viaggio o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Libano o nel nuovo Stato membro in questione.

2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 6

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo interinale.

Articolo 7

1. Il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica del Libano procedono all'approvazione del presente protocollo conformemente alle rispettive procedure.

2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 8

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica.

2. Il presente protocollo si applica in via provvisoria dal 1° maggio 2004.

Articolo 9

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 10

Il testo dell'accordo interinale, comprensivo degli allegati e dei protocolli che ne costituiscono parte integrante, e l'atto finale con le dichiarazioni ad esso allegate sono stilati nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese e tali testi fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione procede all'approvazione di tali testi.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA

PER LA REPUBBLICA DEL LIBANO…