52004PC0802

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani /* COM/2004/0802 def. - CNS 2004/0274 */


Bruxelles, 14.12.2004

COM(2004) 802 definitivo

2004/0274 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione[1] tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani (di seguito “il Messico”), dall’altra, è entrato in vigore il 1º ottobre 2000. L’articolo 29, paragrafo 5 di tale accordo individua la cooperazione scientifica e tecnologica tra i settori di particolare interesse e potenzialità.

2. Nella comunicazione del 19 luglio 1996 dal titolo “Promuovere la cooperazione in materia di RST con le economie emergenti del mondo” (COM(96) 344 def.), la Commissione sottolineava l’interesse di negoziare accordi di cooperazione scientifica e tecnologica con paesi ad economia emergente. Nella risoluzione del 14 marzo 1997 concernente la summenzionata comunicazione, il Parlamento europeo “invita la Commissione a negoziare, nel contesto tipico di ogni paese, accordi bilaterali che istituiscano un contesto giuridico per la promozione della cooperazione e della RST”.

La Commissione ha riaffermato la necessità di un rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica con questi paesi nella comunicazione intitolata “La dimensione europea dello Spazio europeo della ricerca” (COM(2001) 346 def.).

3. Il 22 gennaio 2002 l’ambasciatore del Messico presso l’Unione europea ha presentato la richiesta ufficiale del suo governo di avviare negoziati con la Comunità europea nella prospettiva di concludere un accordo specifico di cooperazione scientifica e tecnologica.

4. Il 12 luglio 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Messico. I negoziati hanno portato all’elaborazione dell’accordo allegato alla presente relazione, siglato il 2 aprile 2003 in Messico e firmato il 3 febbraio 2004.

5. L’accordo è stato negoziato nel contesto di un incremento e di un’intensificazione della cooperazione tra il Messico e l’Unione europea, in considerazione dell’importanza della scienza e della tecnologia per lo sviluppo economico e sociale e del reciproco auspicio di ampliare e rafforzare le attività di cooperazione in settori di interesse comune assai diversificati quali:

- ricerca in materia di ambiente e clima, inclusa l’osservazione della Terra,

- ricerca in materia di biomedicina e salute,

- agricoltura, silvicoltura e pesca,

- tecnologie industriali e produttive,

- ricerca nel campo dell’elettronica, dei materiali e della metrologia,

- energia non nucleare,

- trasporti,

- tecnologie della società dell’informazione,

- ricerca sullo sviluppo economico e sociale,

- biotecnologie,

- ricerca sull’aeronautica e lo Spazio e ricerca applicata e

- politica scientifica e tecnologica.

Il 18 luglio 2003 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che autorizza la firma del suddetto accordo. Il Consiglio ha adottato questa decisione il 20 ottobre 2003 e il presente accordo e i relativi allegati sono stati firmati il 3 febbraio 2004.

6. L’accordo si basa sui principi del beneficio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi ed attività pertinenti ai fini dell’accordo, della non discriminazione, dell’effettiva protezione della proprietà intellettuale e dell’equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale. L’accordo viene concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere tacitamente prorogato di quinquennio in quinquennio previa una valutazione approfondita basata sui risultati conseguiti, effettuata nel corso del penultimo anno di ciascun quinquennio.

7. L’accordo prevede:

- la costituzione di reti ed alleanze istituzionali di lunga durata tra centri di ricerca e istituti tecnologici e di ricerca e l’attuazione congiunta di progetti di interesse comune;

- l’attuazione di progetti di RST tra centri di ricerca e imprese in Messico e in Europa, coinvolgendo anche imprese del settore tecnologico;

- la partecipazione di istituti di ricerca messicani a progetti di RST nell’ambito del programma quadro in corso e la reciproca partecipazione di istituti di ricerca aventi sede nella Comunità a progetti messicani in settori analoghi di RST. Tale partecipazione è soggetta alle norme e alle procedure applicabili ai programmi di RST di ciascuna parte;

- visite e scambi di scienziati, responsabili delle politiche di RST ed esperti tecnici, tra cui addetti alla formazione scientifica mediante la ricerca;

- organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi e workshop scientifici e la partecipazione di esperti a tali attività;

- scambi e condivisione di apparecchiature e materiali, in particolare l’uso condiviso e/o prestiti di infrastrutture ed attrezzature di laboratorio;

- scambi di informazioni su pratiche, leggi, regolamentazioni e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo, scambi di esperienze e studi sulle migliori pratiche in materia di politica scientifica e tecnologica;

- altre forme di cooperazione raccomandate dal comitato direttivo e ritenute conformi alle politiche e procedure applicabili in entrambe le Parti;

- che le attività di cooperazione siano soggette alla disponibilità di fondi e alla normativa e alla regolamentazione vigenti, alle politiche e ai programmi del Messico e della Comunità; in linea di massima non sono previsti trasferimenti di fondi.

8. La diffusione e l’uso delle informazioni nonché la gestione l’attribuzione le’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, risultanti dalla ricerca congiunta ai sensi del presente accordo sono soggetti alle disposizioni dell’allegato “Diritti di proprietà intellettuale”, che costituisce parte integrante dell’accordo.

9. Il principio di non discriminazione sancito dall’articolo 3 mira a proteggere i partecipanti della Comunità a programmi ed attività messicani da qualsiasi trattamento discriminatorio, anche per quanto riguarda la diffusione e l’uso dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale. Il comitato direttivo riesamina, tra l’altro, l’effettiva ed efficace applicazione dell’accordo, accertandosi che non si verifichino discriminazioni nei confronti dei partecipanti.

10. Intensificando la cooperazione con il Messico in campo scientifico e tecnologico, inoltre, si contribuirà direttamente a rinsaldare le relazioni tra le due parti, procurando notevoli vantaggi agli operatori europei, migliorando la posizione della Comunità in Messico e, di conseguenza, in tutta l’America Latina. Tale approccio è conforme alle conclusioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea in merito alla comunicazione della Commissione su un nuovo partenariato Unione europea/America Latina all’alba del XXI secolo (COM(1999) 105 del 9 marzo 1999), alla Dichiarazione di Rio dei capi di Stato e di governo del giugno 1999 e alle disposizioni dell’attuale accordo di partenariato economico, coordinamento politico e di cooperazione CE-Messico.

Il presente accordo di cooperazione scientifica e tecnologica costituirebbe pertanto lo strumento adeguato per un ampliamento e completamento delle azioni di cooperazione attualmente in corso nell’ambito delle attività specifiche del 6º PQ in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

11. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione propone che il Consiglio

- approvi, a nome della Comunità europea e previa consultazione del Parlamento europeo, l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani

- notifichi alle autorità messicane che le procedure necessarie all’entrata in vigore dell’accordo sono state espletate dalla Comunità europea.

2004/0274 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché il paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con gli Stati Uniti messicani.

(2) Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo siglato il 2 aprile 2003 è stato firmato il 3 febbraio 2004.

(3) È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità alla notifica prevista all’articolo 11 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO

DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

TRA GLI STATI UNITI MESSICANI

E LA COMUNITÀ EUROPEA

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata la “Comunità”, da una parte, e

GLI STATI UNITI MESSICANI, in appresso denominati “il Messico”, dall’altra,

in appresso denominate “le parti”,

CONSIDERATO l’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra gli Stati Uniti messicani, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, dell’8 dicembre 1997;

CONSIDERANDO l’importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale;

CONSIDERATA l’attuale cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e il Messico;

CONSIDERATO che la Comunità e il Messico stanno attualmente svolgendo attività di ricerca e sviluppo tecnologico comprendenti i progetti di cui all’articolo 2, lettera e), in settori di interesse comune e che le parti possono trarre beneficio reciproco dalla partecipazione di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell’altra parte, in condizioni di reciprocità;

DESIDERANDO istituire una solida base di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per ampliare e intensificare lo svolgimento di attività di cooperazione in settori di interesse comune e promuovere l’applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le parti;

CONSIDERATO che il presente accordo di cooperazione scientifica e tecnologica rientra nella cooperazione generale tra il Messico e la Comunità,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Obiettivo

Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo in settori scientifici e tecnologici di interesse comune tra la Comunità e il Messico.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) “attività di cooperazione”, ogni attività che le parti intraprendono o finanziano nel quadro del presente accordo, compresa la ricerca congiunta e la formazione di risorse umane;

b) “informazioni”, dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo frutto di ricerche congiunte e altri dati ritenuti necessari per le attività di cooperazione dai partecipanti e, eventualmente, dalle parti stesse;

c) “proprietà intellettuale”, la definizione di cui all’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

d) “ricerca congiunta”, progetti di ricerca, sviluppo tecnologico e/o dimostrazione condotti con o senza il sostegno finanziario di una o entrambe le parti e che comportano la collaborazione tra partecipanti della Comunità e del Messico;

e) “progetti di dimostrazione”, progetti intesi a dimostrare la sostenibilità di nuove tecnologie che presentano un potenziale vantaggio economico ma che non possono essere commercializzate senza uno studio preliminare sulla loro sostenibilità nel mercato. Le parti si tengono reciprocamente e regolarmente informate in merito alle rispettive attività di ricerca congiunta ai sensi dell’articolo 6 “Coordinamento e agevolazione delle attività di cooperazione”;

f) “partecipante” o “organismo di ricerca”, ogni persona fisica o giuridica, istituto di ricerca o altro soggetto giuridico o impresa, avente sede nella Comunità o in Messico, che partecipi ad attività di cooperazione, incluse le parti stesse.

Articolo 3 - Principi

Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

a) beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;

b) accesso reciproco alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico intraprese da ciascuna parte;

c) scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;

d) nel quadro della normativa e della regolamentazione applicabili, tutela adeguata della proprietà intellettuale ed equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni dell’allegato sui diritti di proprietà intellettuale che forma parte integrante del presente accordo.

Articolo 4 – Ambito delle attività di cooperazione

a) La cooperazione ai sensi del presente accordo può vertere su tutte le attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e formazione scientifica e tecnologica di alto livello, in appresso denominate “RST”, previste dal programma quadro di RST della Comunità europea, compresa la ricerca di base. Le summenzionate attività devono mirare a promuovere il progresso scientifico, la competitività industriale e lo sviluppo economico e sociale, in particolare nei seguenti settori:

- ricerca in materia di ambiente e clima, inclusa l’osservazione della Terra,

- ricerca in materia di biomedicina e salute,

- agricoltura, silvicoltura e pesca,

- tecnologie industriali e produttive,

- ricerca nel campo dell’elettronica, dei materiali e della metrologia,

- energia non nucleare,

- trasporti,

- tecnologie della società dell’informazione,

- ricerca sullo sviluppo economico e sociale,

- biotecnologie,

- ricerca sull’aeronautica e lo Spazio e ricerca applicata e

- politica scientifica e tecnologica.

b) È possibile aggiungere altri settori di cooperazione a questo elenco, previ l’esame e una raccomandazione del comitato misto di cui all’articolo 6, conformemente alle procedure in vigore in ciascuna parte, insieme a tutte le attività di RST analoghe svolte in Messico nei settori corrispondenti.

Il presente accordo lascia impregiudicata la partecipazione del Messico, in quanto paese in via di sviluppo, alle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo.

Articolo 5 – Tipi di attività di cooperazione

a) Le parti incoraggiano la partecipazione di istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e sviluppo ed organismi di ricerca e sviluppo alle attività di cooperazione di cui al presente accordo, conformemente alle rispettive politiche e normative interne, per offrire opportunità analoghe di partecipazione alle rispettive attività di ricerca scientifica e tecnologica e di sviluppo.

b) Le attività di cooperazione possono assumere le forme seguenti:

- la costituzione di reti ed alleanze istituzionali di lunga durata tra centri di ricerca e istituti tecnologici e di ricerca e l’attuazione congiunta di progetti di interesse comune;

- l’attuazione di progetti di RST tra centri di ricerca e imprese in Messico e in Europa, coinvolgendo anche imprese del settore tecnologico;

- la partecipazione di istituti di ricerca messicani a progetti di RST nell’ambito del programma quadro in corso e la reciproca partecipazione di istituti di ricerca aventi sede nella Comunità a progetti messicani in settori analoghi di RST. Tale partecipazione è soggetta alle norme e alle procedure applicabili ai programmi di RST di ciascuna parte;

- visite e scambi di scienziati, responsabili delle politiche di RST ed esperti tecnici, tra cui addetti alla formazione scientifica mediante la ricerca;

- organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi e workshop scientifici e partecipazione di esperti a tali attività;

- scambio e condivisione di apparecchiature e materiali, in particolare uso condiviso e/o prestiti di infrastrutture ed attrezzature di laboratorio;

- scambi di informazioni su pratiche, leggi, regolamentazioni e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo, scambi di esperienze e studi sulle migliori pratiche in materia di politica scientifica e tecnologica;

- altre forme di cooperazione raccomandate dal comitato direttivo di cui all’articolo 6, lettera b) e ritenute conformi alle politiche e procedure applicabili in entrambe le parti.

I progetti congiunti di RST sono realizzati solo una volta che i partecipanti hanno elaborato un piano di gestione della tecnologia, secondo quanto indicato nell’allegato del presente accordo.

Articolo 6 - Coordinamento e agevolazione delle attività di cooperazione

a) Ai fini del presente accordo, le parti designano le seguenti autorità che, in qualità di agenti esecutivi, provvedono al coordinamento e all’agevolazione delle attività di cooperazione: per conto degli Stati Uniti messicani, il Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [Consiglio nazionale della Scienza e della Tecnologia] e, per conto della Comunità, i rappresentanti della Commissione europea.

b) Gli agenti esecutivi cofirmatari dell’accordo istituiscono un comitato direttivo bilaterale per la cooperazione nella RST (in seguito denominato “comitato direttivo”) cui è affidata la gestione del presente accordo; tale comitato è composto da un numero analogo di rappresentanti ufficiali di ciascuna parte e stabilisce il proprio regolamento interno.

c) Il comitato direttivo svolge le seguenti funzioni:

1. promuove e controlla le varie attività di cooperazione menzionate all’articolo 4 del presente accordo nonché le attività che potrebbero essere intraprese nel quadro della cooperazione in materia di RST ai fini dello sviluppo e tutte le attività che potrebbero, in futuro, essere intraprese;

2. indica tra i possibili settori di cooperazione ai sensi dell’articolo 5, lettera b), primo trattino, quali sono i settori o i sottosettori prioritari di reciproco interesse in cui è opportuno cooperare;

3. promuove, ai sensi dell’articolo 5, lettera b), secondo trattino, in collaborazione con le comunità scientifiche delle due parti, l’individuazione di progetti che potrebbero risultare reciprocamente vantaggiosi, complementari e/o prioritari;

4. formula raccomandazioni ai sensi dell’articolo 5, lettera b), quinto trattino;

5. consiglia alle parti metodi per valorizzare e rafforzare la cooperazione e la diffusione dei suoi risultati, conformi ai principi stabiliti dal presente accordo;

6. controlla e verifica l’applicazione e il funzionamento adeguati del presente accordo;

7. presenta ogni anno alle parti una relazione sulla situazione, sul livello e sull’efficacia della cooperazione intrapresa nel quadro del presente accordo. La relazione è trasmessa al comitato misto istituito nell’ambito dell’accordo di associazione dell’8 dicembre 1997.

d) Il comitato direttivo si riunisce di norma una volta l’anno, preferibilmente prima della riunione del comitato misto istituito dall’accordo di associazione, secondo un calendario concordato precedentemente; il comitato direttivo riferisce al comitato misto. Le riunioni si svolgono alternativamente nella Comunità e in Brasile. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate riunioni straordinarie.

e) Le parti si fanno carico delle spese sostenute dai rispettivi rappresentanti per partecipare alle riunioni del comitato direttivo. Le spese diverse dalle spese di viaggio e soggiorno, direttamente legate alle riunioni del comitato direttivo, sono sostenute dalla parte ospitante.

Articolo 7 - Disposizioni finanziarie

a) Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi nonché alle disposizioni legislative e regolamentari, alle politiche e ai programmi di ciascuna parte. Le spese sostenute dai partecipanti alle attività di cooperazione non danno luogo, in linea di principio, ad un trasferimento di fondi tra le parti.

b) Laddove i programmi di cooperazione di una parte prevedano la concessione di aiuti finanziari ai partecipanti dell’altra parte, tali sovvenzioni, contributi finanziari o di altro tipo beneficiano di esenzioni fiscali e doganali, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna parte.

Articolo 8 - Circolazione di personale e attrezzature

Ciascuna parte prende tutte le misure del caso e concede le agevolazioni necessarie affinché i partecipanti ufficialmente impegnati nelle attività di cooperazione previste dal presente accordo possano entrare, uscire e soggiornare nel suo territorio. Ciascuna parte si adopera inoltre per garantire che materiali, dati e apparecchiature utilizzati per le attività previste dal presente accordo beneficino, nel paese ospitante, delle necessarie agevolazioni dal punto di vista delle vigenti disposizioni nazionali di immigrazione, fiscali, doganali, sanitarie e di sicurezza.

Articolo 9 - Divulgazione ed uso delle informazioni

Per quanto riguarda la proprietà, la diffusione e l’uso delle informazioni nonché la proprietà intellettuale derivanti dalla partecipazione a progetti comunitari di RST, gli organismi di ricerca aventi sede in Messico che partecipano a tali progetti sono tenuti ad osservare le norme sulla diffusione dei risultati della ricerca derivanti da programmi specifici comunitari di RST e le disposizioni dell’allegato del presente accordo. Gli organismi di ricerca aventi sede nella Comunità che partecipano a progetti di RST messicani hanno, per quanto riguarda la proprietà, la divulgazione e l’uso delle informazioni nonché la proprietà intellettuale derivanti da tale partecipazione, gli stessi diritti ed obblighi degli organismi di ricerca messicani e sono soggetti alle disposizioni dell’allegato del presente accordo.

Articolo 10 - Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite, e al territorio del Messico.

Articolo 11 - Entrata in vigore, risoluzione dell’accordo e composizione delle controversie

a) Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna parte notifica per iscritto all’altra Parte l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie.

b) Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere tacitamente prorogato di quinquennio in quinquennio previa valutazione, basata sui risultati conseguiti, effettuata dalle parti nel corso del penultimo anno di ogni quinquennio.

c) Le parti possono concordare modifiche al presente accordo. Tali modifiche entrano in vigore secondo le modalità di cui alla lettera a).

d) Il presente accordo può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di sei mesi inoltrato per via diplomatica. La scadenza o la risoluzione del presente accordo non pregiudicano la validità e la durata delle intese concordate nel quadro dello stesso, né i diritti e gli obblighi specifici maturati in conformità dell’allegato.

e) Tutte le questioni o controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo sono risolte di comune accordo tra le parti.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il ......... in duplice copia, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti tra le lingue, prevale il testo in lingua inglese.

Per gli Stati Uniti messicani Per la Comunità europea

Jaime Parada Avila,

Direttore generale

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

+++++ TABLE +++++

IL PRESENTE ALLEGATO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELL’ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI MESSICANI, IN APPRESSO DENOMINATO “L’ACCORDO”.

I diritti di proprietà intellettuale derivanti o ceduti in virtù dell’accordo sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

I. DOMANDA

Il presente allegato si applica alla ricerca congiunta condotta ai sensi dell’accordo, salvo se sia diversamente convenuto tra le parti.

II. TITOLARITÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Il presente allegato disciplina l’attribuzione dei diritti e degli interessi alle Parti ed ai loro partecipanti. Ciascuna parte e i suoi partecipanti provvedono affinché l’altra parte e i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato non modifica altrimenti e lascia impregiudicata la ripartizione di diritti, interessi e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti che sarà stabilita dalle leggi e dalle pratiche di ciascuna parte.

2. Le parti si attengono inoltre ai seguenti principi, rispecchiati nelle disposizioni dei contratti conclusi in base all’accordo:

a) protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti e/o i rispettivi partecipanti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro un termine ragionevole, qualsiasi proprietà intellettuale generata nell’ambito dell’accordo o le sue disposizioni di attuazione e a provvedere in tempo opportuno alla protezione di tale proprietà intellettuale;

b) valorizzazione effettiva dei risultati, tenendo conto dei contributi delle parti e dei loro partecipanti nonché delle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo;

c) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell’altra parte rispetto al trattamento riservato ai propri partecipanti, fatto salvo l’articolo 9 dell’accordo;

d) protezione delle informazioni commerciali riservate.

3. Le parti o i partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia ( Technology Management Plan - TMP ) riguardante la titolarità e l’uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell’ambito della ricerca congiunta. Prima della stipulazione dei corrispondenti contratti specifici di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo con gli istituti di ricerca, il piano di gestione della tecnologia è approvato dall’organismo finanziatore o dall’organismo competente per il finanziamento delle attività tecnologiche, alla luce del parere del comitato direttivo. Il piano di gestione della tecnologia è elaborato, nell’osservanza della normativa in vigore in ciascuna parte, tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, del contributo finanziario o di altra natura delle parti e dei partecipanti, della convenienza o meno di istituire un sistema di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, del trasferimento di dati, beni o servizi la cui esportazione è controllata, degli obblighi imposti dalle leggi applicabili e di ogni altro elemento che i partecipanti ritengano rilevante. I piani congiunti di gestione tecnologica definiscono inoltre diritti e doveri quanto alle ricerche effettuate dai ricercatori di ciascuna delle Parti operanti nel territorio della controparte in materia di proprietà intellettuale

Con riferimento alla proprietà intellettuale, di norma il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l’altro, i seguenti aspetti: titolarità, protezione, diritti di uso a fini di ricerca e sviluppo, sfruttamento e diffusione, inclusa la pubblicazione in congiunta, diritti ed obblighi dei ricercatori in visita e procedure di risoluzione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può inoltre definire il regime applicabile alle informazioni generali e specifiche, alle licenze e ai risultati concreti ottenuti ( deliverables ).

4. L’informazione o la proprietà intellettuale, create nel corso della ricerca congiunta, non disciplinate dal piano di gestione della tecnologia sono attribuite, previo accordo delle parti, secondo i principi stabiliti dal piano. In caso di disaccordo che non possa essere risolto tramite la procedura di composizione delle controversie concordata dalle parti, tale informazione o proprietà intellettuale sarà di proprietà congiunta di tutti i partecipanti alla ricerca congiunta dalla quale è derivata. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di usare tale informazione o proprietà intellettuale a fini di sfruttamento commerciale senza limiti geografici.

5. Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all’altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.

6. Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori oggetto dell’accordo, ciascuna parte si adopera per garantire che i diritti, acquisiti in virtù dell’accordo medesimo o delle disposizioni prese nel suo ambito, siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare:

i) la diffusione e l’uso delle informazioni prodotte, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi dell’accordo e

ii) l’adozione e l’applicazione di norme internazionali.

7. La risoluzione o la scadenza dell’accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti ai partecipanti a norma del presente allegato.

III. OPERE OGGETTO DI DIRITTO D’AUTORE E LETTERATURA SCIENTIFICA

Per i diritti d’autore appartenenti alle parti o ai loro partecipanti si applica una disciplina conforme alla Convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971). I diritti d’autore non hanno per oggetto le idee, le procedure, i metodi di funzionamento e i concetti matematici in quanto tali, bensì la loro espressione. Limitazioni o deroghe ai diritti esclusivi sono ammesse solo in casi specifici e non possono impedire la normale valorizzazione dei risultati né pregiudicare indebitamente i legittimi interessi del titolare del diritto.

Fatto salvo quanto previsto nella sezione II, e salvo se altrimenti convenuto nel piano di gestione della tecnologia, i risultati della ricerca congiunta sono pubblicati congiuntamente dalle parti o dai partecipanti. Sulla base della regola generale di cui sopra, si applicano le seguenti procedure:

1. In caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un suo organismo pubblico di opere quali riviste, articoli, relazioni e libri, inclusi video e software, di natura scientifica e tecnica che siano frutto della ricerca congiunta svolta ai sensi dell’accordo, l’altra parte ha diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita e valida per tutti i paesi, per la traduzione, la riproduzione, l’adattamento, la trasmissione e la distribuzione pubblica di tali opere.

2. Le parti si adoperano affinché sia data la massima diffusione possibile alle opere di letteratura scientifica frutto della ricerca congiunta svolta ai sensi dell’accordo e pubblicate da editori indipendenti.

3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un’opera tutelata da diritto d’autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell’opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Esse devono menzionare anche, in modo chiaramente visibile, il sostegno dato congiuntamente dalle parti.

IV. INVENZIONI, SCOPERTE ED ALTRI RISULTATI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Le invenzioni, le scoperte e gli altri risultati scientifici e tecnologici derivanti da attività di cooperazione tra le parti sono di proprietà di queste ultime salvo se diversamente convenuto tra le stesse.

V. INFORMAZIONI RISERVATE

A. Informazioni riservate di carattere documentale

1. Ciascuna parte o, se del caso, gli organismi ad essa facenti capo o i suoi partecipanti, indica quanto prima, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni che intende mantenere riservate con riferimento all’accordo, sulla base, tra l’altro, dei seguenti criteri:

a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o agevolmente reperibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro integralità o nell’esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono;

b) valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni a causa della loro segretezza;

c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che il legittimo detentore deve aver posto in essere le precauzioni richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza.

Le parti e i loro partecipanti possono in taluni casi convenire che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o prodotte nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi dell’accordo siano riservate.

2. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate siano chiaramente identificate, ad esempio mediante apposita marcatura o una menzione restrittiva. La stessa disposizione si applica a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, delle suddette informazioni.

La parte che riceve informazioni riservate ai sensi dell’accordo è tenuta a rispettarne la riservatezza. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni riservate, comunicate ai sensi del presente accordo, possono essere diffuse dalla parte ricevente a persone ad essa collegate o alle sue dipendenze nonché ad altri suoi organismi interessati ai fini specifici della ricerca congiunta in corso, a condizione che la diffusione sia subordinata a un accordo scritto sulla riservatezza e che le informazioni riservate siano immediatamente riconoscibili conformemente al disposto di cui sopra.

4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 3. Le parti cooperano all’elaborazione di procedure per chiedere e ottenere il consenso scritto preventivo per tale più ampia diffusione e ciascuna delle parti concede tale approvazione nella misura consentita dalle sue politiche interne, dalle sue leggi e dai suoi regolamenti.

B Informazioni riservate di carattere non documentale

Alle informazioni riservate di carattere non documentale e ad ogni altra informazione riservata fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi del presente accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di strutture o la partecipazione a progetti congiunti, le parti o i loro partecipanti applicano i principi previsti dal presente accordo per le informazioni documentali, a condizione che, nel momento in cui esse vengono comunicate, i soggetti che ricevono tali informazioni riservate siano già stati informati del loro carattere riservato.

C. Controllo

Ciascuna parte si impegna a controllare l’osservanza delle disposizioni dell’accordo per quanto riguarda l’obbligo di riservatezza. Se una delle parti si rende conto di non essere in grado di rispettare le disposizioni sull’obbligo di riservatezza contenute nelle sezioni A e B, o di non essere presumibilmente in grado di farlo in futuro, ne informa immediatamente l’altra parte. Le parti si consultano quindi per definire la linea d’azione più adeguata da adottare.

Per gli Stati Uniti messicani Per la Comunità europea

Jaime Parada Avila,

Direttore generale

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

[1] GU L276 del 28.10.2000, p.44

[2] GU C […] del […], p. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].