52004PC0776

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese /* COM/2004/0776 def. */


Bruxelles, 06.12.2004

COM(2004)776 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L’8 aprile 2003, la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza sulle importazioni nella Comunità di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese.

Il riesame ha evidenziato il rischio di persistere del dumping pregiudizievole, concludendo che, in caso di abrogazione delle misure, il pregiudizio subito dall’industria comunitaria sarebbe ancora più grave.

Si propone pertanto che il Consiglio approvi la proposta di regolamento presentata in allegato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base)[1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1.Misure in vigore

Con il regolamento (CEE) n. 2737/90[2], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 33% sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese. Con la decisione 90/480/CEE[3], la Commissione ha accettato gli impegni offerti da due esportatori principali in merito al prodotto oggetto delle misure.

In seguito al ritiro degli impegni da parte dei due esportatori cinesi, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 2286/94[4], ha istituito un dazio antidumping provvisorio sul prodotto in questione.

Con il regolamento (CE) n. 610/95[5], il Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 2737/90 ed ha istituito un dazio definitivo del 33% sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso. In seguito ad un riesame avviato conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (l’inchiesta precedente ai fini del riesame), con il regolamento (CE) n. 771/98[6], le misure sono state prorogate di altri cinque anni.

2. L’inchiesta attuale

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese[7], il 9 gennaio 2003, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza presentata da Eurométaux (il richiedente) a nome di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie oltre l’80%, della produzione comunitaria totale. La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'inizio di un riesame, la Commissione ha avviato un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base[8].

3. Richiesta di riesame intermedio

Il 25 novembre 2003, la Commissione ha ricevuto anche una richiesta di riesame intermedio da parte del richiedente, a nome dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale.

Il richiedente sostiene che è apparso sul mercato un nuovo tipo di prodotto con le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e le stesse utilizzazioni finali del prodotto oggetto delle misure in vigore sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese. Secondo il richiedente, il nuovo tipo di prodotto, pur non essendo soggetto alle misure, fa parte del prodotto in questione. Il richiedente afferma pertanto che le misure esistenti non sono più sufficienti a controbilanciare il dumping pregiudizievole e che l’ambito di applicazione delle misure dovrebbe essere modificato in modo tale che il nuovo tipo di prodotto rientri nella definizione di prodotto.

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, il 31 marzo 2004[9] la Commissione ha avviato un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando l’ambito dello stesso alla definizione del prodotto in questione. L’inchiesta è tuttora in corso.

4. Parti interessate dall'inchiesta

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame i produttori, gli importatori e gli utilizzatori, nonché gli esportatori attivi nella Repubblica popolare cinese

e ha dato alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro i limiti stabiliti dall'avviso di apertura.

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dai tre produttori comunitari denunzianti, da un altro produttore comunitario, da un importatore che è anche un utilizzatore del prodotto in questione, da sette produttori esportatori, da un operatore commerciale a Hong Kong, da un importatore operatore commerciale attivo in Germania e da un produttore del paese di riferimento. Tutte le parti hanno presentato le proprie osservazioni e quelle che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

- Wolfram Bergbau und Hütten-GmbH Nfg. KG., St Peter, Austria

- H.C. Starck GmbH & Co. KG, Goslar, Germania

- Eurotungstène Poudres S.A., Grenoble, Francia

b) Importatori / utilizzatori nella Comunità

Harditalia SpA e F.I.L.M.S. SpA, Anzola D'ossola, Italia (società collegate)

c) Esportatori nella Repubblica popolare cinese

- Nanchang Cemented Carbide Co., Ltd., Nanchang City, provincia dello Jiangxi

- Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd., Xiamen City, provincia del Fujian

- Zhuzhou Cemented Carbide Works Import & Export Company, Zhuzhou City, provincia del Hunan

- Zigong Cemented Carbide Corp., Ltd., Zigong City, provincia dello Sichuan

d) Produttore nel paese di riferimento

- Osram Sylvania Inc., Towanda, Pennsylvania, Stati Uniti d’America

5. Periodo dell'inchiesta

L'inchiesta relativa al persistere e/o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002 (il periodo dell'inchiesta). L'esame delle tendenze pertinenti per la valutazione del rischio del persistere del dumping e della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo che va dal 1998 fino alla fine del periodo dell'inchiesta (il periodo in esame).

6. Prodotto in esame e prodotto simile

6.1. Prodotto in esame

Si rammenta che, in seguito alla presunta apparizione sul mercato di un nuovo tipo di prodotto con le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e le stesse utilizzazioni finali del prodotto oggetto delle misure, il 31 marzo 2004 si è aperto un riesame intermedio parziale relativo alla definizione del prodotto (cfr. considerandi da (6) a (8)).

Il prodotto di cui al presente riesame è comunque lo stesso di cui al regolamento (CE) n. 2737/90 del Consiglio e successive modifiche, ovverosia carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso classificabili al codice NC 2849 90 30.

Il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso sono composti di tungsteno e di carbonio prodotti mediante trattamento termico (rispettivamente mediante carburazione e mediante fusione). In entrambi i casi si tratta di prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di pezzi in metalli duri: utensili da taglio in carburo cementato e pezzi di usura, rivestimenti resistenti all'abrasione, punte per la trivellazione petrolifera e l'estrazione di minerali, cuscinetti e punte per la trafilatura e la fucinatura dei metalli.

Alcuni esportatori hanno sostenuto che il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso sono prodotti diversi, affermando che i processi produttivi sono completamente diversi, così come le utilizzazioni finali.

Si rammenta tuttavia che, come risulta dal considerando (11) del regolamento (CE) n. 771/98 del Consiglio, l'inchiesta aveva accertato che, sebbene i rispettivi processi di fabbricazione siano diversi, il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso presentano la stessa composizione chimica (entrambi sono composti in percentuale compresa tra il 92% e il 94 % di tungsteno metallico e tra il 4% e il 6 % di carbonio) e appartengono allo stesso stadio della catena di produzione del tungsteno, situato tra il tungsteno metallico in polvere e gli utensili in carburo e i materiali resistenti all'usura. Inoltre, tali prodotti sono destinati ad utilizzazioni finali industriali simili, essendo componenti per la tempra delle superfici. Sebbene per talune applicazioni specifiche e ristrette, che richiedono un'elevata resistenza all'usura e all'abrasione, si utilizzi esclusivamente il carburo di tungsteno fuso, quest'ultimo e il carburo di tungsteno sono generalmente intercambiabili. L’inchiesta precedente ai fini del riesameha concluso che, ai fini dell’inchiesta, il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso sono un solo prodotto.

Non è stato presentato nessun argomento valido che giustifica una modifica dell’approccio tale da produrre una conclusione diversa da quella dell’inchiesta precedente ai fini dell’esame. Inoltre, la differenza tra i prezzi sul mercato del carburo di tungsteno e del carburo di tungsteno fuso non è significativa, in quanto i procedimenti aggiuntivi necessari per ottenere il carburo di tungsteno fuso sono compensati da una selezione meno raffinata delle dimensioni dei grani. Pertanto, ai fini della presente inchiesta, il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso vanno considerati un solo prodotto con le stesse caratteristiche di base.

6.2. Prodotto simile

Come già stabilito nell'inchiesta precedente, la presente inchiesta ai fini del riesame ha confermato che i prodotti esportati dalla Repubblica popolare cinese e quelli fabbricati e venduti dai produttori comunitari e dal produttore del paese di riferimento sono, avendo essenzialmente le stesse caratteristiche e le stesse utilizzazioni finali, prodotti simili, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

B. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

A titolo di informazione, ricordiamo che le importazioni del prodotto in questione provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono state pari, nei nove mesi del periodo dell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure nel 1990, a 117 tonnellate, corrispondenti ad una quota di mercato del 5,3%. All’epoca, il margine di dumping riscontrato è stato del 73,13%. Nel periodo dell’inchiesta della precedente inchiesta ai fini del riesame, le importazioni sono state pari a 234 tonnellate, corrispondenti ad una quota di mercato del 5%, mentre il margine di dumping è stato del 30,6%.

2. Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato e paese di riferimento

Si rammenta che nelle precedenti inchieste nessuno degli esportatori del prodotto in questione ha ottenuto lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato. Gli esportatori che hanno collaborato hanno sostenuto che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, dovrebbe essere valutata la possibilità di concedere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, affermando che il regolamento di base non contiene disposizioni che impediscono che in un riesame previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base gli esportatori che hanno collaborato possano ricevere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato.

Si rammenta che l’inchiesta presente è un’inchiesta in previsione della scadenza e che in base alle sue conclusioni le misure possono essere abrogate o confermate, ma non modificate. Conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni, le richieste di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato vanno presentate nel quadro di riesami intermedi, poiché nell’ambito di un riesame di tale tipo è possibile modificare il livello delle misure.

Gli esportatori che hanno collaborato hanno contestato la scelta degli Stati Uniti d’America come adeguato paese terzo ad economia di mercato (paese di riferimento), adducendo la differenza di PIL pro capite tra la Repubblica popolare cinese e gli Stati Uniti d'America come motivo dell’inadeguatezza della scelta. Essi hanno proposto la Repubblica di Corea o la Repubblica ceca, paesi i cui PIL pro capite sono più vicini a quello della Repubblica popolare cinese.

La questione del PIL pro capite non è un fattore determinante nella scelta di un paese di riferimento adeguato. Gli Stati Uniti d'America sono risultati un paese di riferimento adeguato nell’inchiesta precedente ai fini del riesame e non si sono registrati cambiamenti di circostanze tali da rendere il paese inadeguato nell’inchiesta attuale. Inoltre, non sono stati forniti elementi di prova validi che dimostrassero che la Repubblica di Corea e la Repubblica ceca rappresenterebbero una scelta migliore.

La Osram Sylvania Inc., che produce il prodotto in questione negli Stati Uniti d'America, ha dato la propria disponibilità a collaborare all’inchiesta e si è pertanto proceduto ad esaminare se le vendite di tale società sul mercato interno fossero significative in rapporto al volume del prodotto in questione esportato dalla Repubblica popolare cinese. Le vendite dalla Osram Sylvania Inc. effettuate ad acquirenti sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali sono risultate considerevolmente superiori al 5% delle esportazioni effettuate dagli esportatori cinesi alla Comunità, soddisfacendo la condizione prevista se il valore normale deve basarsi sui prezzi di vendita sul mercato interno.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, si è deciso di confermare gli Stati Uniti d'America come paese di riferimento anche per l’inchiesta attuale e utilizzare le vendite sul mercato interno della Osram Sylvania Inc. come base per stabilire il valore normale.

3. Valore normale

La Commissione ha esaminato se le vendite effettuate dalla Osram Sylvania Inc. sul mercato interno ad acquirenti indipendenti potessero essere considerate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

La media ponderata del prezzo di vendita praticato su tutte le vendite nel periodo dell'inchiesta è risultata superiore alla media ponderata del costo unitario di produzione. Pertanto, si è ritenuto che tutte le vendite sul mercato interno siano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, per determinare il valore normale sono stati utilizzati i prezzi delle vendite complessive di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso effettuate, durante il periodo dell'inchiesta, dalla Osram Sylvania Inc. sul mercato interno ad acquirenti indipendenti negli Stati Uniti d'America.

4. Prezzo all'esportazione

Nel periodo dell'inchiesta, quasi tutte le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese ad acquirenti indipendenti sono state realizzate da cinque dei sette esportatori che hanno collaborato. Gli altri due esportatori che hanno collaborato non hanno esportato il prodotto in questione nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. Il prezzo all’esportazione è stato quindi determinato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base (ovverosia sulla base dei prezzi effettivamente praticati dai cinque esportatori che hanno collaborato).

5. Confronto

Ai fini di un confronto equo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, sono stati praticati i dovuti adeguamenti per le differenze relative ai costi di trasporto, imballaggio e assicurazione, al costo dei crediti, alle condizioni di pagamento, ai costi di movimentazione e ai costi accessori, per le quali si è dichiarato e dimostrato che incidevano sulla comparabilità dei prezzi.

6. Margini di dumping

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, si è proceduto al confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. Entrambi sono stati considerati a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.

Per calcolare il margine di dumping, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale con la media ponderata del prezzo all'esportazione nella Comunità a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Il confronto ha rivelato l’esistenza di dumping ad un livello di circa il 31%, che è paragonabile all'attuale livello del dazio antidumping.

7. Probabilità del persistere del dumping

Poiché le pratiche di dumping non sono cessate, si è proceduto ad esaminare la probabilità del persistere delle esportazioni del prodotto in questione a prezzi di dumping. Per farlo, sono stati presi in considerazione fattori quali la capacità di produzione dei produttori del prodotto in questione nella Repubblica popolare cinese e i prezzi delle vendite ad altri paesi terzi e sul mercato interno della Repubblica popolare cinese.

7.1. Capacità di produzione di riserva

Come risulta dal considerando (31), nel periodo dell'inchiesta, il prodotto in questione è stato esportato nella Comunità da cinque produttori esportatori della Repubblica popolare.

Due di essi producevano il prodotto in questione; la produzione e le vendite destinate all’esportazione avvenivano cioè nell’ambito dello stesso soggetto giuridico.

Altri due esportatori erano collegati a società di produzione; la produzione e le vendite destinate all’esportazione avvenivano cioè nell’ambito di due soggetti giuridici distinti ma collegati.

Il quinto esportatore non era collegato ad alcuna società produttrice; i suoi prodotti venivano invece acquistati dai produttori esportatori di cui ai considerandi (37) e (38) e quindi esportati.

I quattro esportatori con possibilità produttive disponevano, nel periodo dell'inchiesta, di una capacità complessiva teorica[10] di 9.850 tonnellate e hanno prodotto 8.460 tonnellate, corrispondente ad un tasso di utilizzo degli impianti dell’86%. I quattro produttori esportatori dispongono quindi di una capacità di produzione di riserva di 1.390 tonnellate, equivalente al 21,5% del consumo del prodotto in questione sul mercato libero (6.461 tonnellate)[11].

Anche gli altri due esportatori che hanno collaborato e che non hanno esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta hanno presentato informazioni sulla produzione e le vendite durante il periodo dell'inchiesta. Uno dei due esportatori è un operatore commerciale che non ha fabbricato il prodotto in questione mentre l'altro, che disponeva di una capacità di produzione propria di circa 200 tonnellate, ha prodotto, durante il periodo dell'inchiesta, 49 tonnellate di prodotto.

La capacità complessiva dei sette esportatori ammontava a 10.050 tonnellate. Durante il periodo dell'inchiesta, i sette esportatori disponevano di una capacità di produzione di riserva di 1.541 tonnellate, equivalente a circa il 24% del consumo sul mercato libero della Comunità, secondo la definizione di cui al considerando (41). Tale capacità di riserva indica chiaramente che gli esportatori cinesi potrebbero incrementare in modo significativo le esportazioni del prodotto in questione verso il mercato comunitario se le misure fossero abrogate. Si rammenta che le esportazioni complessive degli esportatori che hanno collaborato sono state pari a 239 tonnellate, equivalenti a quasi il 100% delle importazioni complessive del prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta e che gli esportatori che hanno collaborato sono pertanto responsabili della quasi totalità delle esportazioni verso la Comunità.

7.2. Vendite effettuate dagli esportatori della Repubblica popolare cinese sul mercato interno e sui mercati di paesi terzi

Dopo l'istituzione delle misure attualmente in vigore, gli esportatori cinesi hanno potenziato le proprie competenze in materia dell'utilizzazione a valle del prodotto in questione, soprattutto per quanto riguarda l'industria degli utensili (in carburi cementati).

Nel periodo dell'inchiesta, circa 4846 tonnellate (57%) della produzione complessiva dei cinque esportatori che hanno collaborato sono state sottoposte ad un’ulteriore trasformazione, mentre 1557 tonnellate (18%) sono state vendute sul mercato interno e 2021 tonnellate (24%) sono state esportate dagli esportatori che hanno collaborato.

La tabella che segue indica il prezzo di vendita medio per destinazione praticato durante il periodo dell'inchiesta dai cinque esportatori che hanno collaborato e il confronto con il prezzo di vendita medio dell’industria comunitaria:

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Come si evince, gli esportatori cinesi avrebbero tutto l'interesse, non solo ad utilizzare la capacità di riserva per aumentare le vendite verso il mercato comunitario, ma anche a riorientare verso il mercato comunitario almeno una parte delle vendite sul mercato interno e sui mercati di paesi terzi.Effettivamente, rispetto ai prezzi che gli esportatori che hanno collaborato possono praticare sul proprio mercato interno, i prezzi del mercato comunitario renderebbero tale mercato molto attraente, se si lasciassero scadere le attuali misure antidumping.

Anche rispetto alle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi quali il Giappone e gli Stati Uniti d'America, i prezzi del mercato comunitario renderebbero tale mercato attraente e il rischio di deviazioni degli scambi verso tale mercato, se le misure fossero abrogate, sarebbe elevato.

Si ritiene pertanto che, se le misure fossero abrogate, è probabile che quantitativi significativi del prodotto in questione verrebbero venduti a un prezzo inferiore al prezzo di vendita medio dell'industria comunitaria, causando in tal modo un pregiudizio a tale industria.

8. Conclusioni

Come già spiegato al considerando (34), gli esportatori cinesi non hanno interrotto le pratiche di dumping. Il margine di dumping riscontrato durante il periodo dell'inchiesta è stato del 31%, allo stesso livello quindi del margine di dumping riscontrato nell'inchiesta precedente ai fini del riesame.

Nel periodo dell'inchiesta, la capacità combinata dei cinque produttori esportatori che hanno collaborato è risultata pari a 10.050 tonnellate, un livello superiore alla capacità complessiva dell'industria comunitaria. Inoltre, i cinque produttori esportatori che hanno collaborato disponevano, nel periodo dell'inchiesta, di una capacità di produzione di riserva pari a circa il 24% del consumo sul mercato libero nella Comunità.

Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione della prodotto in questione proveniente dalla Repubblica popolare cinese durante il periodo dell'inchiesta, va osservato che gli elevati prezzi di vendita medi sul mercato comunitario risultano molto attraenti per gli esportatori cinesi. pertanto, si ritiene che se le misure dovessero essere abrogate, ci sarebbe un rischio di persistere di dumping pregiudizievole. Inoltre, considerate le differenze di prezzo riscontrate nel periodo dell'inchiesta tra i prezzi all'esportazione del prodotto in questione praticati sul mercato comunitario dagli esportatori che hanno collaborato e quelli praticati sui mercati dei paesi terzi, è probabile che le esportazioni oggetto di dumping vengano deviate dagli altri mercati (per esempio il Giappone e gli Stati Uniti d'America) verso il mercato comunitario, dove i prezzi sono risultati più elevati di quelli praticati sugli altri principali mercati di esportazione.

Per concludere, tutti gli indicatori suggeriscono che le importazioni nella Comunità provenienti dalla Repubblica popolare cinese continuerebbero a prezzi di dumping, e, nel caso di abrogazione delle misure, in quantità ancora maggiori.

C. INDUSTRIA COMUNITARIA

Nel periodo dell'inchiesta, il prodotto in questione è stato fabbricato da:

-tre produttori denunzianti che hanno collaborato pienamente con la Commissione durante l’inchiesta e che hanno fabbricato il prodotto in questione per la vendita a terzi a prezzi determinati dal mercato (il mercato libero),

- un produttore che produce per il mercato libero e ha sostenuto la denuncia, ma che non ha collaborato all’inchiesta e

- tre produttori che hanno fabbricato il prodotto in questione per uso vincolato. Uno di tali produttori ha collaborato, mentre gli altri non hanno né sostenuto la denuncia, né vi si sono opposti.

- Per quanto riguarda i produttori che hanno fabbricato il prodotto per uso vincolato, la loro produzione del prodotto in questione rappresenta un prodotto intermedio che viene integralmente utilizzato per la produzione di prodotti pregiati a valle. Nessuna percentuale della loro produzione è stata venduta sul mercato libero.

- La distinzione tra uso vincolato e libero mercato è rilevante ai fini dell'analisi della situazione economica del mercato comunitario e della situazione dell'industria comunitaria perché i prodotti per uso vincolato non entrano in concorrenza diretta con le importazioni. Al contrario, la produzione destinata alla vendita sul mercato libero si è rivelata in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in questione provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Per questo motivo, le situazioni del mercato libero e del mercato vincolato sono differenti.

- La produzione destinata al mercato libero dei tre produttori comunitari che hanno pienamente collaborato ha rappresentato, durante il periodo dell'inchiesta, circa l’89% della produzione comunitaria complessiva del prodotto in questione destinata al mercato libero. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, detti produttori comunitari costituiscono “l'industria comunitaria”.

D. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1. Contesto generale

1.1. Dati relativi alle importazioni

Le fonti dei dati sulle importazioni sono i dati Eurostat relativi ai volumi delle importazioni del prodotto di cui al codice NC 2849 90 30 e i dati verificati sulle esportazioni forniti dagli esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato.

1.2 Dati relativi all'industria comunitaria

I dati relativi all’industria comunitaria provengono dalle risposte dei questionari, sottoposte a verifica, dei tre produttori comunitari che hanno collaborato che hanno fabbricato il prodotto in questione per il mercato libero e dal produttore che ha collaborato che ha fabbricato il prodotto in questione per uso vincolato.

1.3 Consumo nella Comunità

Il consumo apparente sul libero mercato del prodotto in questione nella Comunità è stato calcolato in base ai seguenti parametri:

le importazioni totali del prodotto in questione nella Comunità secondo i dati Eurostat e

le vendite complessive verificate ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario effettuate dai tre produttori comunitari che hanno collaborato che producono per il mercato libero.

Nel periodo considerato, il consumo sul libero mercato nella Comunità è aumentato del 9%. Tale aumento, però, non è stato regolare. Dopo una diminuzione tra il 1998 e il 1999, il consumo è aumentato fino al 2001, raggiungendo un massimo di 7949 tonnellate, per poi scendere a 6461 tonnellate nel periodo dell'inchiesta.

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L'aumento significativo del consumo sul libero mercato del 2000 e nel 2001 dipende in parte dall'aumento dell'attività economica sui mercati comunitario e mondiale e in parte dall'applicazione nella Repubblica popolare cinese di un nuovo sistema di licenze per l'esportazione che ha provocato acquisti massicci (creazione di scorte da parte degli utilizzatori) verso la fine del 2000 e nel 2001 per timore di carenza di materie prime e del prodotto in questione.

2. Importazioni dalla Repubblica popolare cinese

2.1. Volume e quota di mercato

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Nel periodo considerato, il volume delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese ha avuto un andamento oscillante; rispetto al 1998, i dati relativi al periodo dell'inchiesta indicano un aumento delle importazioni e della quota di mercato.

2.2. Prezzi e sottoquotazione

Nel periodo dell'inchiesta, il prezzo medio delle importazioni del prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese è stato di 12,59 euro/kg CIF alla frontiera CE. Per analizzare la sottoquotazione, sono state messe a confronto la media ponderata dei prezzi del prodotto in questione venduto dall’industria comunitaria e la media ponderata dei prezzi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese sul mercato comunitario nel periodo dell'inchiesta, debitamente adeguate per tener conto dei dazi doganali e delle spese successive all'importazione.

I prezzi dell'industria comunitaria sono i prezzi franco fabbrica indicati nelle risposte al questionario per le vendite realizzate dall'industria nella Comunità al primo acquirente indipendente. I prezzi delle importazioni cinesi sono quelli indicati dai produttori esportatori che hanno collaborato che hanno esportato il prodotto in questione nel periodo dell'inchiesta.

Il margine di sottoquotazione, espresso come percentuale dei prezzi dell’industria comunitaria, è risultato essere del 10% circa. Se nel calcolo si tiene conto degli attuali dazi antidumping, non c’è sottoquotazione.

3. Volume e prezzo unitario delle importazioni e vendite nell’UE dell’industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta

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Rispetto alle importazioni originarie di altri paesi terzi, i prezzi delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (ovverosia 12,59 euro/kg) sono risultati considerevolmente più bassi. Viste le circostanze, è molto probabile che, se le misure fossero abrogate, le importazioni del prodotto in questione provenienti dalla Repubblica popolare cinese aumenterebbero rispetto alle esportazioni nella Comunità provenienti da altri paesi terzi, e ciò a prezzi di dumping.

E. SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame della situazione dell’industria comunitaria ha comportato anche una valutazione, per il periodo dal 1998 (anno di riferimento) al periodo dell'inchiesta, di tutti i fattori e gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria. Se non altrimenti specificato, i dati relativi all’industria comunitaria riportati sotto sono dati cumulativi relativi ai tre produttori comunitari che hanno collaborato.

1.Produzione, capacità, utilizzazione degli impianti e scorte

La capacità di produzione è stata calcolata in base alla massima produzione oraria degli impianti moltiplicata per le ore lavorative annue massime, meno la manutenzione e altre analoghe interruzioni della produzione. Durante il periodo considerato, la capacità di produzione è aumentata del 22%.

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Nel periodo considerato, l'occupazione nell'industria comunitaria è aumentata dell’1%. Tale leggero aumento non è stato però regolare: dopo una diminuzione del 6% nel 1999, tra il 1999 e il 2001 la produzione è aumentata del 27%. Infine nel periodo dell'inchiesta, la produzione si è riassestata su livelli solo leggermente superiori al livello del 1998.

I motivi dell’aumento della produzione e della capacità di produzione nel 2000 e nel 2001 sono stati illustrati al considerando (61). L’aumento repentino della domanda mondiale del prodotto in questione, causata dall’aumento dell’attività economica sul mercato mondiale e dall'applicazione nella Repubblica popolare cinese di un nuovo sistema di licenze per l'esportazione, ha stimolato gli investimenti nella capacità di produzione, in particolare nel 2000 e nel 2001, che ha prodotto, nel periodo considerato, l’aumento del 22% della produttività.

La diminuzione del livello di utilizzazione degli impianti nel periodo dell'inchiesta rispetto agli anni precedenti si spiega con il calo improvviso della domanda del prodotto in questione. La capacità era aumentata sulla base della supposizione che la domanda rimanesse forte, fatto che non si è verificato poiché durante il periodo dell'inchiesta gli acquirenti hanno ridotto gli acquisti per ridurre le scorte. Di conseguenza, nel periodo dell'inchiesta la produzione si è attestata più o meno sui livelli del 1998.

Fino al 2000, i livelli delle scorte sono rimasti relativamente stabili rispetto a produzione e vendite. Nel 2001, a causa dell’elevata domanda, le scorte sono calate. Nel periodo dell'inchiesta, a causa dell’imprevisto calo della domanda a livello mondiale, il livello delle scorte dell’industria comunitaria è aumentato, raggiungendo il livello del 30% della produzione, rispetto al 18% del 1998, e a fronte di un livello normale dell’industria del 20%.

2. Volume delle vendite, prezzi, quota di mercato e volume delle vendite sui mercati di esportazione

Le cifre seguenti rappresentano il volume delle vendite e i prezzi relativi ad acquirenti indipendenti nella Comunità, la quota di mercato nella Comunità e il volume delle vendite nei mercati di esportazioni.

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Il volume delle vendite sul mercato comunitario rivela un modesto aumento nel periodo considerato, con quantitativi venduti nel periodo dell'inchiesta superiori del 13% al livello del 1998. In generale, l’industria comunitaria si è leggermente espansa a scapito delle importazioni, con una quota di mercato che è passata dal 62% del 1998 al 64% del periodo dell'inchiesta.

Con l’eccezione del 2001, il prezzo medio di vendita dell’industria comunitaria è rimasto relativamente stabile, con un livello nel periodo dell'inchiesta superiore del 5% a quello del 1998. Nel 2001, il prezzo medio di vendita ha raggiunto i 17,10 euro/kg ma è successivamente calato fino ai 14,92 euro/kg nel periodo dell'inchiesta.

Nel periodo considerato, è aumentato anche il volume delle vendite all'esportazione, con un incremento del 24% tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta ed un picco nel 2001. Nel periodo considerato, le vendite all’esportazione hanno rappresentato circa il 25%-30% delle vendite totali.

Tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, il volume totale delle vendite è aumentato del 16%, con un picco nel 2001 per le ragioni di cui al considerando (61).

3. Redditività, utile sul capitale investito (attività singole) e flusso di cassa

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Ad eccezione del 2001, che, come spiegato sopra, è stato un anno eccezionale, gli indicatori economici (redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa) rivelano che l'industria comunitaria ha visto diminuire i propri margini di profitto, utile e flusso di cassa derivanti dalle vendite sul mercato comunitario.

Un fattore che ha contribuito alla perdita di redditività durante il periodo dell'inchiesta è stata la perdita temporanea di un importante contratto di fornitura da parte di un produttore comunitario e la diminuzione delle vendite parzialmente imputabile al fatto che gli utilizzatori hanno esaurito le scorte che avevano accumulato nel 2001 per timore di eventuali penurie. Le ampie oscillazioni del prezzo della principale materia prima (APT), proveniente principalmente dalla Cina, si sono ripercosse sulla redditività di quei produttori comunitari che devono reperire tale prodotto sul libero aperto.

4. Investimenti e capacità di ottenere capitali

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Tra il 1998 e il 2001, il livello degli investimenti è stato relativamente stabile, con investimenti regolari nel perfezionamento tecnico del processo produttivo e altri impianti collegati. Tuttavia, durante il periodo dell'inchiesta, il livello degli investimenti è significativamente diminuito a causa del basso livello di utile delle vendite sul mercato comunitario.

Nel periodo considerato, compreso il periodo dell'inchiesta, l’industria comunitaria ha mantenuto la capacità di ottenere capitale, da finanziatori esterni o da società madri.

5. Occupazione, produttività e salari

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Nel periodo considerato, il numero di addetti è leggermente diminuito. I costi salariali sono rimasti relativamente stabili fino al 2000, per crescere nel 2001 e rimanere ad un livello più elevato nel periodo dell'inchiesta. Nel periodo considerato, i costi salariali sono aumentati dell’8%, in linea con il normale aumento dei salari.

Tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, la produttività è aumentata del 2%, in linea con l’aumento della produzione. Nel 2000 e nel 2001, l’industria comunitaria è riuscita ad aumentare la produzione senza un aumento significativo dell’occupazione, con conseguente aumento della produttività. Va tuttavia osservato che il livello di produttività dipende non solo da livello di produzione, ma anche dalla diversa gamma di prodotti nei diversi anni.

6. Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

Nel periodo considerato il volume e la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese sono aumentate, pur rimanendo limitate rispetto alle dimensioni del mercato libero (4% del consumo sul mercato libero). Tuttavia, a causa dell’ampiezza del margine di dumping (31%) e di fattori esterni quali le oscillazioni del prezzo della principale materia prima (APT) e la temporanea perdita di un importante contratto di forniture, e nonostante la domanda relativamente stabile di prodotto in questione, l'industria comunitaria ha visto diminuire il proprio margine di redditività e gli altri indicatori finanziari di cui al considerando (78).

7. Mercato vincolato

Per dare un’immagine più completa della situazione dei produttori comunitari, alcuni indicatori economici relativi all’industria comunitaria sono state confrontati con i dati forniti dal produttore comunitario che ha collaborato che ha prodotto esclusivamente per il mercato vincolato. I dati relativi a tale produttore sono i seguenti (utilizzando un indice, considerato che i dati sono relativi ad una sola società).

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Tra il 1998 e il 1999 la capacità di produzione è aumentata, per poi stabilizzarsi. Nel periodo considerato, la produzione è diminuita del 27%, avendo oscillato tra i valori 92 e 108 dell’indice. L’utilizzazione degli impianti è calata del 6% tra il 1998 e il 2001, e quindi ancora del 39% nel periodo dell'inchiesta, parallelamente ad un calo della produzione. Le scorte sono più che triplicate nel periodo considerato, anche se l’entità dell’aumento dipende in parte dal basso livello del 1998. Tra il 1998 e il 2001, si sono registrati importanti investimenti. L’occupazione è rimasta relativamente stabile fino al 2001, per poi calare del 10% nel periodo dell'inchiesta. I costi salariali sono aumentati fino a raggiungere un indice 117 nel 2001, per poi calare a 109 nel periodo dell'inchiesta. Dal 1998 al 2000, la produttività ha oscillato tra gli indici 92 e 111, per calare a livello 84 nel periodo dell'inchiesta parallelamente al calo della produzione, nonostante il calo dell’occupazione, nello stesso anno.

Il prodotto in questione è stato venduto sul mercato interno a prezzo di trasferimento. I prezzi di trasferimento non sono risultati sufficientemente dipendenti dagli effettivi prezzi di mercato da esserne considerati funzione. Nemmeno l’analisi delle varie voci di spesa associate alla produzione del prodotto a valle permette di determinare un valore di mercato per il prodotto in questione trasferito. Pertanto, l’analisi di redditività, utile sugli investimenti e flusso di cassa in relazione all’uso vincolato non offre dati utili. In quanto facente parte di un gruppo più esteso, la capacità della società di ottenere capitale non ha risentito della situazione.

Poiché le importazioni non sono entrate in concorrenza diretta con il prodotto in questione prodotto ad uso vincolato, nonostante l'ampiezza del margine di dumping, le importazioni oggetto di dumping e le misure non hanno avuto ripercussioni significative sui produttori che hanno prodotto per uso vincolato.

In generale, l’andamento del mercato vincolato è stato simile a quello del mercato libero, anche se nel caso di produzione, occupazione e produttività, esso ha evidenziato una tendenza più negativa. Pertanto, l’inserimento del mercato vincolato non avrebbe alterato le conclusioni generali relative al mercato libero.

8. Conclusioni relative alla situazione dell'industria comunitaria

Anche se le misure sono in vigore da un certo periodo di tempo e se la domanda del prodotto in questione è stata piuttosto stabile, nel periodo considerato l’industria comunitaria ha visto diminuire i propri margini di profitto così come altri indicatori finanziari. Limitando l’aumento dei prezzi durante il periodo considerato, l’industria comunitaria è riuscita a aumentare il volume delle vendite e la quota di mercato, a spese della redditività. Nel periodo dell'inchiesta, l’industria comunitaria si è mantenuta appena sopra il livello di pareggio, anche se nell'analisi dei tale risultato bisogna tenere conto dell'eccezionalità del 2001. Anche se l’effetto pregiudizievole del dumping è stato compensato dal dazio, è chiaro che le ampie oscillazioni del prezzo della principale materia prima (APT), proveniente principalmente dalla Repubblica popolare cinese, si sono ripercosse sulla redditività dei quei produttori comunitari che devono reperire tale prodotto sul libero aperto.

F. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO

Alla luce di quanto precede, in particolare del considerando (66), è probabile che, se le misure dovessero essere abrogate, l’industria comunitaria dovrebbe affrontare l’aumento del volume delle esportazioni oggetto di dumping del prodotto in questione provenienti dalla Repubblica popolare cinese. L’aumento della concorrenza sleale rappresentata dalle importazioni oggetto di dumping produrrebbe con ogni probabilità un deterioramento della situazione finanziaria dell’industria comunitaria. Si conclude pertanto che l’abrogazione delle misure produrrebbe con ogni probabilità il persistere del pregiudizio ai danni dell’industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Considerazioni di ordine generale

Si è proceduto ad esaminare se esistessero validi motivi per concludere che l'istituzione delle misure in vigore non fosse nell'interesse della Comunità. A tal fine, e in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, per decidere in merito all'interesse della Comunità sono stati valutati i diversi interessi nel loro complesso, cioè quelli dell'industria comunitaria, degli altri produttori comunitari, degli importatori/operatori commerciali nonché degli utilizzatori e dei fornitori del prodotto in questione. Ai fini di tale analisi, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate e identificate.

Nell'inchiesta precedente, l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che l’inchiesta presente è un riesame delle misure antidumping definitive già in vigore ha permesso di valutare eventuali effetti negativi sulle parti interessate da parte delle attuali misure antidumping.

Si è proceduto ad esaminare se, nonostante la conclusione di probabilità del persistere del dumping pregiudizievole, esistessero validi motivi per concludere che il mantenimento delle misure fosse contrario all’interesse della Comunità.

2. Interesse dell'industria comunitaria

Si rammenta che si è giunti alla conclusione che esiste la possibilità di persistere del dumping relativo al prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese e che esiste il rischio di persistere del pregiudizio causato da tali importazioni ai danni dell'industria comunitaria. Evitare il pregiudizio rientra quindi nell’interesse della Comunità e la conferma delle misure dovrebbe contribuire a raggiungere tale obiettivo. Pertanto, è nell’interesse della Comunità mantenere le misure contro le importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese.

3. Interesse degli importatori e operatori commerciali indipendenti

Nessun importatore o operatore commerciale ha risposto. La mancanza di collaborazione da parte degli importatori e degli operatori commerciali indica che la conferma dell’istituzione delle misure sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese non avrebbe un impatto significativo sulla situazione degli importatori e degli operatori commerciali comunitari indipendenti del prodotto in questione. Tale dato è conforme alle conclusioni delle inchieste precedenti.

4. Interesse degli utilizzatori

Gli utilizzatori comunitari del prodotto in questione sono soprattutto produttori di pezzi in metalli duri, per i quali il prodotto in questione rappresenta una materia prima. Alcuni utilizzatori sono grandi produttori internazionali che utilizzano come materia prima il carburo di tungsteno prodotto da loro stessi (uso vincolato), mentre altri (soprattutto produttori più piccoli) acquistano il prodotto in questione da esportatori o dall'industria comunitaria.

Per quanto riguarda l’interesse dei grandi produttori internazionali, la mancanza di sostegno o di opposizione indica che la conferma delle misure sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese non avrebbe un impatto significativo sulla loro situazione nella Comunità.

Un piccolo produttore di utensili ha risposto al questionario affermando di acquistare oltre il 90% del carburo di tungsteno dall’industria comunitaria. Egli ha espresso il timore che la conferma delle misure rafforzerebbe la posizione dell’industria comunitaria, che egli ha definito frammentata, rispetto agli utilizzatori, i quali diventerebbero più dipendenti da essa per quanto riguarda l’approvvigionamento. Tuttavia, nonostante l’industria comunitaria detenga il 64% del mercato UE e sia un’importante fonte di approvvigionamento, essa non rappresenta l’unica fonte di approvvigionamento. Nel periodo dell'inchiesta, quattro produttori nell’UE erano in concorrenza sul mercato UE. Inoltre, esiste una concorrenza rappresentata dalle importazioni dalla Repubblica popolare cinese e da altri paesi, che insieme detenevano, nel periodo dell'inchiesta, il 36% del mercato. Pertanto, si può concludere che esistono numerose fonti di approvvigionamento alternative sul mercato UE e che i timori del produttore in oggetto siano infondati.

Anche se la conferma delle misure può contribuire a mantenere la posizione dell’industria comunitaria rispetto agli utilizzatori, esistono fonti di approvvigionamento alternative. Se le misure venissero abrogate, l'industria comunitaria rischierebbe di uscire dal mercato con la conseguente perdita di un'importante fonte di approvvigionamento da parte degli utilizzatori.

5. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

Alla luce di quanto precede, la conferma delle misure non è contraria all’interesse ella Comunità. Al contrario, nella misura in cui essa permetterà all’industria comunitaria di rimanere attiva sul mercato comunitario, essa garantirà la presenza di diverse fonti di approvvigionamento per gli utilizzatori.

H. CONCLUSIONI

L’inchiesta ha rivelato che gli esportatori della Repubblica popolare cinese hanno continuato a praticare il dumping nel periodo dell'inchiesta. Come è stato dimostrato, il mercato comunitario risulta attraente per gli esportatori cinesi, per il livello dei prezzi praticati sul mercato interno e sui mercati di esportazione. Pertanto, se le misure venissero abrogate, è probabile che nel mercato comunitario si riverserebbero quantitativi significativi di importazioni oggetto di dumping.

La delicata situazione finanziaria dell’industria comunitaria, dimostrata dal calo di redditività, utile sugli investimenti e flusso di cassa nel periodo considerato, si aggraverebbe ulteriormente con ogni probabilità nel caso di abrogazione delle misure e del conseguente massiccio afflusso di importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese.

Per quanto riguarda l’interesse della Comunità, si conclude che non esistono motivi validi contrari all'istituzione delle misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in questione originarie della Repubblica popolare cinese.

Si ritiene pertanto opportuno confermare le misure antidumping in vigore sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese.

I. MISURE ANTIDUMPING

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si è raccomandato il mantenimento delle misure in vigore. Inoltre, dopo tale comunicazione, è stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le precedenti conclusioni.

Ne consegue che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in questione originarie della Repubblica popolare cinese devono essere mantenute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso classificabili al codice NC 2849 90 30 originarie della Repubblica popolare cinese.

L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 33%.

Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

[2] GU L 264 del 27.09.1990, pag. 7.

[3] GU L 264 del 27.09.1990, pag. 59.

[4] GU L 248 del 23.09.1994, pag. 8.

[5] GU L 64 del 22.03.1995, pag. 1.

[6] GU L 111 del 09.04.1998, pag. 1.

[7] GU C 166 del 12. 7. 2002, pag. 2.

[8] GU C 84 del 08.04.2003, pag. 2.

[9] GU C 81 del 31.3.2004, pag. 8.

[10] La capacità di produzione è stata calcolata in base alla massima produzione oraria degli impianti moltiplicata per le ore lavorative annue massime, meno la manutenzione e altre analoghe interruzioni della produzione. Il metodo è lo stesso utilizzato per calcolare la capacità dell’industria comunitaria.

[11] Il consumo sul mercato libero viene definito come il volume delle importazioni complessive del prodotto in questione più i volumi delle vendite complessive verificate sul mercato comunitario dei tre produttori comunitari che hanno collaborato che producono per il mercato libero. Si veda anche il considerando (60).