52004PC0772

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate /* COM/2004/0772 def. - CNS 2004/0269 */


Bruxelles, 06.12.2004

COM(2004) 772 definitivo

2004/0269 (CNS)

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sul regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

.

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sul regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

1. Introduzione: Necessità di una relazione

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate[1], la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio, entro il 30 settembre 2004, una relazione sull’assegnazione del contingente nella Comunità, corredata di opportune proposte. Tale relazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei pagamenti ai produttori di patate nonché dell’evoluzione del mercato della fecola di patate e di quello dell’amido.

L’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento dispone che il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 37 del trattato, ripartisca entro il 31 dicembre 2004 il contingente triennale fra gli Stati membri sulla base della relazione sopra menzionata.

I contingenti attuali sono fissati dal regolamento (CE) n. 1868/94 fino al termine della campagna 2004/2005 (30 giugno 2005).

2. La riforma della PAC

Il 26 giugno 2003 il Consiglio ha adottato una radicale riforma della politica agricola comune (PAC), che apporterà sostanziali modifiche alle modalità di sostegno del settore agricolo nella Comunità. La maggior parte degli aiuti saranno erogati a prescindere dal volume della produzione. Il nuovo “pagamento unico per azienda” sarà vincolato al rispetto di determinate norme, essenzialmente in materia ambientale. La scissione tra sovvenzione e produzione permetterà agli agricoltori dell’Unione di rendersi più competitivi e di orientare maggiormente la loro attività in funzione del mercato, conservando nel contempo la necessaria stabilità del reddito.

Al fine di salvaguardare la produzione di fecola nelle zone di produzione tradizionali e riconoscere il ruolo della coltura della patata nell’avvicendamento colturale, per questo settore è stato instaurato un disaccoppiamento parziale. Una parte (40%) dell’attuale erogazione[2] sarà disaccoppiata e integrata nel regime di pagamento unico per azienda sulla base delle consegne alle fecolerie durante un periodo di riferimento; il rimanente 60% sarà mantenuto sotto forma di aiuto ai produttori di patate da fecola, secondo il disposto degli articoli 93 e 94 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio[3]. Nel caso in cui uno Stato membro decida di avvalersi di un periodo transitorio facoltativo[4] che posticipi l’applicazione del regime di pagamento unico, rimane in vigore l’attuale importo dell’aiuto.

L’aiuto è versato limitatamente al quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione stipulato tra il produttore di patate e l’impresa produttrice di fecola, nei limiti del contingente assegnato a tale impresa, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1868/94.

Nei nuovi Stati membri produttori di fecola si applica un regime semplificato di pagamento unico per superficie, eventualmente abbinato ad aiuti diretti nazionali integrativi.

3. L ’ALLARGAMENTO

A decorrere dalla campagna 2004/2005, sei nuovi paesi partecipano al regime di contingentamento della fecola di patate e si dividono tra loro un contingente globale di 186 613 tonnellate fissato per la suddetta campagna, in ragione del 78% alla Polonia, del 18% alla Repubblica ceca e del 4% da ripartirsi tra Estonia, Lettonia, Lituania e Slovacchia.

Il contingente UE passa pertanto da 1,762 milioni di tonnellate (UE-15) a 1,949 milioni di tonnellate (UE-25), pari ad un aumento dell’11%.

4. Il regime di contingentamento

La fecola di patate è in concorrenza diretta con l’amido di cereali. Le restrizioni alla produzione applicate nel settore dei cereali, in particolare mediante la messa a riposo, e l’aumento della produzione di fecola all’inizio degli anni ‘90 hanno indotto il Consiglio a limitare la produzione di fecola a partire dal 1995/1996 mediante l’istituzione di un regime di contingentamento (regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio) basato sugli elementi seguenti:

- il contingente è stabilito per Stato membro e quindi ripartito in sottocontingenti assegnati a ciascuna fecoleria;

- i produttori di patate ricevono un pagamento per tonnellata di fecola contenuta nelle patate consegnate alla fecoleria, nei limiti dei rispettivi sottocontingenti (cfr. paragrafo 2);

- le fecolerie ricevono un premio nei limiti del sottocontingente loro assegnato, al fine di compensare certi vincoli strutturali rispetto ai produttori di amido di cereali (scarsità di sottoprodotti valorizzabili, stagione di produzione più breve, costo di smaltimento degli effluenti); il premio è versato a condizione che la fecoleria abbia pagato il prezzo minimo ai produttori di patate da fecola.

I produttori di patate e la fecoleria devono sottoscrivere ogni anno un contratto di coltivazione al fine di evitare un superamento del sottocontingente; il contratto in questione stabilisce in particolare la stima dei quantitativi di fecola da consegnare e il prezzo minimo che deve essere pagato dalla fecoleria; una fecoleria non può accettare consegne di patate che non siano previste dal contratto di coltivazione. Fatta salva la clausola di flessibilità del 5%, eventuali quantitativi di fecola di patate prodotti in eccesso rispetto al sottocontingente sono esportati tal quali entro il 1º gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione e non beneficiano della restituzione comunitaria all’esportazione; per questi quantitativi deve essere pagato il prezzo minimo, mentre non viene corrisposto né il premio alle fecolerie, né il pagamento ai produttori.

Le modalità di applicazione del regime di contingentamento sono precisate nei regolamenti (CE) n. 2235/2003[5] e (CE) n. 2236/2003[6] della Commissione, che chiariscono questioni come la stipula dei contratti di coltivazione, il tenore minimo di fecola nelle patate, la determinazione del peso e del tenore di fecola delle patate consegnate alla fecoleria, le disposizioni relative all’esportazione senza restituzione, le modalità di controllo e le corrispondenti sanzioni, le norme applicabili in caso di fusioni, di passaggi di proprietà e di avvio o cessazione dell’attività commerciale delle fecolerie.

Il regolamento (CE) n. 2237/2003[7] reca, nel capitolo 6, modalità di applicazione dell’aiuto per le patate da fecola per la campagna di commercializzazione 2004/2005. Un nuovo regolamento, di imminente pubblicazione, entrerà in applicazione dopo la campagna 2004/2005.

5. EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE E DEI CONTINGENTI DI FECOLA

Le tabelle A e B in allegato presentano l’evoluzione della produzione di fecola di patate nel quadro del regime di contingentamento, nonché i vari contingenti fissati per Stato membro.

Dal 1995, anno in cui è stato istituito il regime di contingentamento della produzione di fecola di patate, sono state presentate al Consiglio e al Parlamento due relazioni[8], corredate di una proposta di proroga dei contingenti. Nel contesto dell’Agenda 2000, il Consiglio ha deciso di ridurre i contingenti nelle campagne 2000/2001 e 2001/2002 in cambio di un tasso di compensazione per le patate da fecola superiore a quello fissato per i cereali (75% della riduzione dei prezzi per le patate da fecola contro 48,4% per i cereali), garantendo nel contempo la neutralità in termini di bilancio.

La tabella 1 riportata di seguito presenta la situazione globale a livello UE-15 per quanto riguarda l’evoluzione della produzione di fecola di patate rispetto al contingente. Fatta eccezione per le campagne 1998/1999 e 2003/2004 (condizioni climatiche avverse), la produzione UE non si discosta molto dal contingente fissato.

La campagna 2003/2004 si è svolta in condizioni difficili (conseguenze della canicola estiva in talune regioni), ma alcune fecolerie hanno fatto ricorso alla clausola di flessibilità del 5% di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94.

I primi dati relativi alla campagna 2004/2005 indicano un raccolto di patate da fecola in ripresa grazie alle migliori condizioni climatiche.

Tabella 1 Evoluzione della produzione e dei contingenti di base UE di fecola di patate

1 000 tonnellate

1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 |

PRODUZIONE | 1 660,5 | 1 804,8 | 1 849,7 | 1 601,1 | 1 684,8 | 1 461,9 |

CONTINGENTE | 1 864,3 | 1 864,3 | 1 814,2 | 1 762,1 | 1 762,1 | 1 762,1 |

Rapporto produzione/ contingente | 89 % | 97 % | 102 % | 91 % | 96 % | 83 % |

6. Evoluzione del settore amido-fecola

6.1. Esportazione di amido-fecola

Il mercato mondiale costituisce uno sbocco importante per il settore dell’amido-fecola, compresi i prodotti derivati. Circa il 50% della produzione di fecola viene esportata verso i paesi terzi. La tabella seguente presenta l’evoluzione delle esportazioni per i principali prodotti del settore.

La tabella 2 è stata compilata sulla base delle comunicazioni degli Stati membri alla DG Agricoltura (titoli di esportazione per i prodotti di cui all’allegato I del trattato, con o senza restituzioni) e alla DG Imprese (restituzioni all’esportazione pagate per i prodotti non compresi nell’allegato I).

Tabella 2 Evoluzione delle esportazioni di amido e fecola

1000 tonnellate espresse in equivalente amido

Descrizione | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |

amido di frumento esportato tal quale | 42 | 58 | 36 | 57 | 48 | 57 |

amido di granturco esportato tal quale | 136 | 84 | 154 | 144 | 138 | 120 |

fecola di patate esportata tal quale | 431 | 322 | 400 | 335 | 460 | 409 |

Totale parziale amido-fecola esportati “tal quale” | 609 | 464 | 590 | 536 | 646 | 586 |

Glucosi | 212 | 222 | 279 | 265 | 269 | 252 |

Amidi modificati | 360 | 359 | 535 | 453 | 491 | 410 |

TOTALE | 1 181 | 1 045 | 1 404 | 1 254 | 1 405 | 1 248 |

Fonti: – amido-fecola esportati tal quali e glucosi: DG Agricoltura / Stati membri, domande di titoli di esportazione, – amidi modificati: DG Impresa / Stati membri – comunicazioni mensili di pagamento. |

Secondo i dati della tabella 2, il totale delle esportazioni considerate si è aggirato intorno a una media di 1,250 milioni di tonnellate nel periodo 1998–2003, con picchi di 1,4 milioni di tonnellate nel 2000 e nel 2002. Le due principali categorie prese in considerazione sono gli amidi-fecole esportati tal quali, che oscillano intorno a0,5–0,6 milioni di tonnellate, e gli amidi modificati ottenuti principalmente dalla fecola di patate e dall’amido di granturco, intorno a 0,4–0,5 milioni di tonnellate nello stesso periodo; le esportazioni di glucosio prodotto principalmente a base di amido di granturco e di frumento sono aumentate da 0,2 a 0,3 milioni di tonnellate.

Inoltre, una parte di amido e fecola viene esportata in altri prodotti non compresi nell’allegato I, diversi dagli amidi modificati; data la complessità della gamma dei prodotti in questione, questi ultimi non sono compresi nella tabella 2.

6.2 Produzione di amido-fecola

Tabella 3 Evoluzione della produzione di amido e di fecola (stime UE-15)

milioni di tonnellate

Produzione di amido-fecola | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 |

Amido di: | granturco | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

% | 48 % | 46 % | 45 % | 46 % | 45 % | 46 % |

frumento | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |

% | 29 % | 30 % | 32 % | 34 % | 34 % | 36 % |

patate (fecola) | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,6 |

% | 23 % | 24 % | 23 % | 20 % | 21 % | 18 % |

TOTALE | 7,7 | 8,0 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 8,7 |

% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Tasso di variazione annuale (TVA) | 1,3 % | 3,9 % | 8,7 % | 0,6 % | 1,1 % | –1,7 % |

Fonti: – per l’amido di cereali: AAC (Associazione delle industrie produttrici di amido di cereali dell’UE). – per la fecola di patate: comunicazioni degli Stati membri ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 97/95, compresa la produzione al di fuori dei contingenti e in particolare le perdite di produzione inferiori a quelle previste dal regolamento (CE) n. 97/95. |

A partire dal 1998/1999, la produzione di amido di cereali e fecola è cresciuta mediamente nella Comunità del 2% annuo, a vantaggio soprattutto dell’amido di frumento; poiché la produzione di fecola di patate è limitata dal regime di contingentamento, la quota della fecola nell’insieme della produzione di amidacei tende a diminuire, aggirandosi intorno al 20%.

7. La proposta

Dall’ultima relazione del 2001 sono sopravvenuti importanti elementi nuovi, i cui effetti sono ancora da valutare; in particolare:

- la riforma della politica agricola comune (PAC) e gli effetti del disaccoppiamento sui singoli settori, secondo le modalità di applicazione;

- l’allargamento dell’Unione europea (UE) e gli effetti sulla produzione nell’ambito dei regimi vigenti.

I primi effetti potranno essere quantificati soltanto tra un anno o due.

Nell’attesa dei primi risultati e sulla base degli elementi illustrati nella presente relazione, in particolare per quanto riguarda l’equilibrio sul mercato tra fecola e amido, la Commissione propone di prorogare per un periodo di due anni (campagne 2005/2006 e 2006/2007) i contingenti fissati per la campagna 2004/2005.

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Principali regolamenti UE

(con riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in cui sono pubblicati)

Pagamento diretto e disaccoppiamento |

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio | (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1) |

Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione | (GU L 339 del 24.12.2003, pag. 52) |

Fino al 30 giugno 2004: |

Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio | (GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21) |

Fecola di patate |

Regolamento (CEE) n. 1868/94 del Consiglio | (GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4) |

Regolamento (CE) n. 2235/2003 della Commissione | (GU L 339 del 24.12.2003, pag. 36) |

Regolamento (CE) n. 2236/2003 della Commissione | (GU L 339 del 24.12.2003, pag. 45) |

Fino al 30 giugno 2004: |

Regolamento (CEE) n. 97/95 della Commissione | (GU L 16 del 24.1.1995, pag. 3). |

ALLEGATO

Tabella A Evoluzione della produzione di fecola di patate nel quadro del regime di contingentamento (1)

1 000 tonnellate

PRODUZIONE | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 |

Danimarca | 173,6 | 177,0 | 180,2 | 168,8 | 166,8 | 161,4 |

Germania | 627,6 | 663,2 | 698,2 | 619,9 | 630,2 | 515,6 |

Spagna | – | – | – | – | – | – |

Francia | 271,7 | 305,6 | 274,2 | 217,4 | 271,6 | 253,8 |

Paesi Bassi | 431,8 | 505,2 | 528,4 | 443,7 | 458,6 | 401,3 |

Austria | 45,5 | 44,0 | 48,1 | 43,6 | 40,1 | 31,9 |

Finlandia | 44,5 | 50,6 | 54,5 | 51,9 | 55,8 | 39,0 |

Svezia | 65,8 | 59,2 | 66,1 | 55,7 | 61,5 | 58,9 |

(1) quale definita nel regolamento (CE) n. 1868/94 e nel regolamento (CE) n. 97/95, inclusa una flessibilità massima del 5% ma esclusi i quantitativi esportati senza restituzione. Fonte: comunicazioni degli Stati membri ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 97/95. |

Tabella B Evoluzione dei contingenti fissati per la produzione di fecola di patate

1 000 tonnellate

Modifiche del regolamento (CEE) n. 1868/94 | Regolamento (CE) n. 1284/98 | Agenda 2000 – regolamento (CE) n. 1252/1999 | Regolamento (CE) n. 962/2002 | Atto di adesione |

CONTINGENTI | 1998/1999, 1999/2000, (e 2000/2001) | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003, 2003/2004, (e 2004/2005) | 2004/2005 |

Danimarca | 178,5 | 173,4 | 168,2 | 168,2 |

Germania | 696,3 | 676,7 | 656,3 | 656,3 |

Spagna | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |

Francia | 281,5 | 273,6 | 265,4 | 265,4 |

Paesi Bassi | 538,3 | 523,2 | 507,4 | 507,4 |

Austria | 49,1 | 48,4 | 47,7 | 47,7 |

Finlandia | 54,8 | 54,0 | 53,2 | 53,2 |

Svezia | 63,9 | 63,0 | 62,1 | 62,1 |

Totale UE-15 | 1 864,304 | 1 814,237 | 1 762,148 | 1 762,148 |

Repubblica ceca | 33,7 |

Estonia | 0,3 |

Lettonia | 5,8 |

Lituania | 1,2 |

Polonia | 145,0 |

Slovacchia | 0,7 |

Totale UE-10 | 186,613 |

Totale contingenti UE-25 nel 2004/2005 : 1 948 761 tonnellate. Riferimento: regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, modificato dall’atto di adesione. |

2004/0269 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione[9],

visto il parere del Parlamento europeo[10],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[11],

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio[12] fissa i contingenti di fecola di patate assegnati agli Stati membri produttori per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005.

(2) Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94, è opportuno ripartire il contingente triennale fra gli Stati membri produttori sulla base della relazione della Commissione al Consiglio. A questo proposito, è opportuno tener conto dell’evoluzione recente della politica agricola comune e della produzione nei nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1º maggio 2004 e quindi, nell’attesa dei primi effetti sul settore, prorogare per un periodo di soli due anni i contingenti fissati per la campagna 2004/2005.

(3) Gli Stati membri produttori devono ripartire il loro contingente per un periodo biennale tra tutte le fecolerie in base ai contingenti fissati per la campagna 2004/2005.

(4) I quantitativi utilizzati in eccesso rispetto ai sottocontingenti disponibili per la campagna 2004/2005 devono essere dedotti per la campagna 2005/2006 conformemente al disposto dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94.

(5) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1868/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1868/94 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

1. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnati, per le campagne 2005/2006/ e 2006/2007, i contingenti indicati nell’allegato.

2. Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, ciascuno Stato membro produttore che figura in allegato ripartisce il contingente assegnatogli tra le fecolerie, affinché lo utilizzino durante le campagne di commercializzazione 2005/2006 e 2006/2007, basandosi sui sottocontingenti di cui ciascuna impresa disponeva per la campagna 2004/2005.

I sottocontingenti assegnati a ciascuna fecoleria per la campagna 2005/2006 vengono adeguati per tener conto dell’eventuale quantitativo utilizzato in eccesso rispetto al contingente previsto per la campagna 2004/2005, conformemente al disposto dell’articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 3

1. Entro il 30 settembre 2006, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull’assegnazione del contingente nella Comunità, eventualmente corredata di opportune proposte. Tale relazione tiene conto di eventuali modifiche dei pagamenti ai produttori di patate nonché dell’evoluzione del mercato della fecola di patate e di quello dell’amido.

2. Il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 37 del trattato, decide entro il 31 dicembre 2006 in merito alle proposte della Commissione sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Entro il 31 gennaio 2007, gli Stati membri notificano agli interessati le modalità adottate per il settore.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Contingenti per le campagne 2005/2006 e 2006/2007

(tonnellate) |

Repubblica ceca | 33 660 |

Danimarca | 168 215 |

Germania | 656 298 |

Estonia | 250 |

Spagna | 1 943 |

Francia | 265 354 |

Lettonia | 5 778 |

Lituania | 1 211 |

Paesi Bassi | 507 403 |

Austria | 47 691 |

Polonia | 144 985 |

Slovacchia | 729 |

Finlandia | 53 178 |

Svezia | 62 066 |

Totale | 1 948 761 |

FICHE FINANCIÈRE |

1. | LIGNES BUDGÉTAIRES: 05 02 01 03 05 02 03 15 05 02 12 02 | CRÉDITS APB 2005: 47 Mio EUR 195 Mio EUR 1 394 Mio EUR |

2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre. |

3. | BASE JURIDIQUE: Articles 36 et 37 du traité |

4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: Répartir le contingent entre les Etats membres producteurs de fécule de pomme de terre pour les campagnes 2005/06 et 2006/07. |

5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2004 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2005 (Mio EUR) |

5.0 | DÉPENSES A LA CHARGE – DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) – DES BUDGETS NATIONAUX – D'AUTRES SECTEURS | – | – |

5.1 | RECETTES – RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS / DROITS DE DOUANE) – SUR LE PLAN NATIONAL |

2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | 203,1 | 167,5 | – | – |

5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES |

5.2 | MODE DE CALCUL: |

en Mio € | 2006 | 2007 | explications |

Prime féculière | 43,4 | 43,4 |

UE 25 | 43,4 | 43,4 | =1 948 761 t x 22,25 €/t |

Aide aux pommes de terre | 159,7 | 124,1 |

UE 15 | 153,5 | 116,9 | voir observations |

UE 10 | 6,2 | 7,2 | = taux de phasing-in x 186 613 t x 110,54 €/t |

TOTAL | 203,1 | 167,5 |

6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI / NON |

6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI / NON |

6.2 | NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI / NON |

6.3 | CRÉDITS A INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI / NON |

OBSERVATIONS: Dès qu’un Etat membre appliquera le paiement unique (cf. déclaration des Etats), 40 % de l’aide aux pommes de terre féculières sera découplée, seuls les 60 % restants couplés ont un impact financier. Pour l’UE 10, il est fait l’hypothèse que le régime de paiement unique à la surface, calculé une fois par an, est maintenu jusqu’en 2008. |

[1] GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

[2] Cfr. articolo 43 e allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[3] Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

[4] Ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[5] Regolamento (CE) n. 2235/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce norme comuni relative all’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1868/94 del Consiglio per quanto riguarda la fecola di patate (GU L 339 del 24.12.2003, pag. 36).

[6] Regolamento (CE) n. 2236/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 339 del 24.12.2003, pag. 45).

[7] Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione recante modalità d'applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 339 del 24.12.2003, pag. 52).

[8] – COM(1997) 576 def. dell’11.11.1997, contingenti 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 ;– COM(1997) 677 def. del 16.11.2001, contingenti 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005.

[9] GU C […] del […], pag. […].

[10] GU C […] del […], pag. […].

[11] GU C […] del […], pag. […].

[12] GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.