Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio relativa all’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario /* COM/2004/0770 def. */
Bruxelles, 30.11.2004 COM(2004) 770 definitivo 2003/0167 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio relativa all’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario 2003/0167 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio relativa all’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario 1. ANTECEDENTI +++++ TABLE +++++ 2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE Lo scopo della proposta è fornire un quadro normativo che permetta la rapida attuazione dei controlli di sicurezza rafforzati sulle merci che attraversano i confini dell’UE, tenendo conto degli obblighi relativi alla Container Security Initiative (CSI) statunitense e rimanendo nel contempo in linea con i progetti relativi alla dogana elettronica. 3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE E SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO 3.1 Osservazioni generali La posizione comune, oggetto di un accordo politico raggiunto il 18 maggio 2004, è conforme alle linee generali della proposta modificata della Commissione. Le modifiche introdotte garantiscono maggiore chiarezza e norme più flessibili e adeguate, che soddisfano il requisito di mantenere l’equilibrio tra i controlli doganali e l’agevolazione del commercio legittimo. 3.2 Esame degli emendamenti proposti dal Parlamento in prima lettura Nella sua posizione comune, il Consiglio non ha accolto tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo; tuttavia, diciotto dei ventisei emendamenti adottati dal Parlamento europeo sono stati inseriti, in linea di principio, nella presente posizione comune. Gli emendamenti interessati sono i seguenti : 1, 3, 4, 7, dall’11 al 23 compreso e 26. Il Consiglio non ha accettato i seguenti emendamenti sui quali la Commissione non ha espresso parere favorevole: - gli emendamenti 2, 5, 6, 24 e 25, che limiterebbero l’applicazione delle nuove misure alle importazioni e ridurrebbero il ruolo dei funzionari doganali nell’applicazione dei controlli in materia di sicurezza effettuati sulla base del rischio, che sono stati respinti in quanto non conformi agli obiettivi della normativa modificata; - l’emendamento 9, in quanto non compatibile con i miglioramenti introdotti nella normativa relativi alle agevolazioni a favore degli operatori commerciali affidabili, contenuti nella posizione comune, e - gli emendamenti 8 e 10, che non sono compatibili con la terminologia utilizzata in altre disposizioni del codice doganale. 3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio La posizione comune comprende alcune ulteriori modifiche introdotte dal Consiglio, che rafforzano gli aspetti relativi alla sicurezza, introducendo per esempio l’obbligo di presentare una dichiarazione prima dell’esportazione (articolo 182, lettera a) e articolo 182, lettera d)), che sono in linea non solo con l’approccio globale, da parte della Comunità, ai problemi della sicurezza relativi alle esportazioni in tutti i paesi, non solamente in quelli che hanno istituito ulteriori misure di sicurezza sulle importazioni, quali gli Stati Uniti, ma anche con i recenti documenti dell’organizzazione mondiale delle dogane (OMD) sulla responsabilità delle parti nelle catene di fornitura internazionali. La posizione comune tiene meglio conto delle norme comuni a livello comunitario, quali le dichiarazioni ante arrivo (articoli 36, lettera a) e 36, lettera c)) e comprende una definizione precisa del ruolo degli uffici doganali (articolo 4), in linea con la conclusione del Consiglio sul ruolo delle dogane nella gestione integrata delle frontiere esterne. Inoltre, la posizione crea un quadro di riferimento efficace per il programma relativo agli operatori economici autorizzati (articolo 5, lettera a)), grazie al quale gli operatori affidabili potranno beneficiare di agevolazioni al commercio e di certificazioni di sicurezza, un’iniziativa che gode di ampio sostegno tra gli Stati membri e gli operatori. 4 . CONCLUSIONI La Commissione sostiene integralmente la posizione comune che integra e che migliora alcuni emendamenti presentati dal Parlamento europeo.