52004PC0754(02)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea /* COM/2004/0754 def. - AVC 2004/0266 */


Bruxelles, 18.11.2004

COM(2004) 754 definitivo

2004/0266 (AVC)

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Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

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(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'UE, l'adesione di questi ultimi all'accordo euromediterraneo di associazione con lo Stato di Israele viene concordata mediante la conclusione di un protocollo allo stesso. Lo stesso articolo prevede una procedura semplificata nell’ambito della quale il protocollo è concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, ed il paese terzo interessato. Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie della Comunità.

Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha approvato un mandato con il quale incaricava la Commissione di negoziare tale protocollo con lo Stato di Israele. Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione. Il testo del protocollo è stato siglato dalla Commissione e dalle autorità israeliane il 29 aprile 2004 e modificato il 19 maggio 2004 a Bruxelles.

Al presente documento sono allegate: 1) una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo; 2) una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo.

Si allega il testo del protocollo negoziato con lo Stato di Israele. Gli aspetti più importanti del protocollo sono le disposizioni riguardanti l'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo di associazione UE-Israele, l'adeguamento del protocollo riguardo ai prodotti agricoli e l'inclusione delle nuove lingue ufficiali dell'UE.

La Commissione chiede al Consiglio di approvare le allegate proposte di decisione del Consiglio relative alla firma e alla conclusione del protocollo.

Il Parlamento europeo sarà chiamato a dare il proprio accordo al presente protocollo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 3,

visto l'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,[?]

considerando quanto segue:

(1) Il 10 febbraio il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con Israele per adeguare l'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri all'UE.

(2) Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(3) Il testo del protocollo negoziato con lo Stato di Israele prevede, all'articolo 13, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

(4) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e applicato in via provvisoria,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Comunità europea e i suoi Stati membri decidono di applicare provvisoriamente le disposizioni del protocollo, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.

Fatto a Bruxelles, il […].

Per il Consiglio

Il Presidente

2004/0266 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 3,

visto l'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,[?]

visto il parere conforme del Parlamento europeo,[?]

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il.

(2) È opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

Articolo unico

Il protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è approvato a nome della Comunità europea e degli Stati membri. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il […].

Per il Consiglio

Il Presidente Protocollo all'accordo euromediterraneo

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

il Regno del Belgio,

la Repubblica ceca,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica di Estonia,

la Repubblica ellenica,

il Regno di Spagna,

la Repubblica francese,

l'Irlanda,

la Repubblica italiana,

la Repubblica di Cipro,

la Repubblica di Lettonia,

la Repubblica di Lituania,

il Granducato di Lussemburgo,

la Repubblica di Ungheria,

la Repubblica di Malta,

il Regno dei Paesi Bassi,

la Repubblica d'Austria,

la Repubblica di Polonia,

la Repubblica portoghese,

la Repubblica di Slovenia,

la Repubblica slovacca,

la Repubblica di Finlandia,

il Regno di Svezia,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

(in appresso denominati "Stati membri CE")

rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

la comunità europea e la comunità europea dell'energia atomica,

(in appresso denominate “le Comunità”),

rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea

e dalla Commissione europea

da una parte,

e lo Stato di Israele,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo euromediterraneo", è stato firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2000;

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e il relativo atto è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato di adesione, l'adesione delle nuove parti contraenti all'accordo euromediterraneo deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo a questo stesso accordo;

CONSIDERANDO che si sono svolte consultazioni ai sensi dell'articolo 21 dell'accordo euromediterraneo, per assicurare che si sia tenuto conto dei mutui interessi della Comunità e di Israele,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca, in appresso “i nuovi Stati membri”, sono Parti dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, e di conseguenza adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte, delle dichiarazioni unilaterali e degli scambi di lettere.

Articolo 2

Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo attinenti alla medesima si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.

CAPITOLO PRIMO: MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Articolo 3 (prodotti agricoli)

Il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 all’accordo sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati.

Articolo 4 (prodotti agricoli trasformati)

La tabella 2 dell’allegato VI dell’accordo euromediterraneo, che elenca le concessioni tariffarie sulle importazioni in Israele di prodotti originari della Comunità, è integrata dalla seguente concessione tariffaria supplementare:

+++++ TABLE +++++

Articolo 5 (Norme di origine)

Il protocollo 4 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

“I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"

CS "VYSTAVENO DODATEČNĔ"

DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT"

EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

IT "RILASCIATO A POSTERIORI"

LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"

LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT"

NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"

PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"

PT "EMITIDO A POSTERIORI"

SL "IZDANO NAKNADNO"

SK "VYDANÉ DODATOČNE"

FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

HE [pic] ”

2. Il testo dell'articolo 20, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

“I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

ES "DUPLICADO"

CS "DUPLIKÁT"

DA "DUPLIKAT"

DE "DUPLIKAT"

ET "DUPLIKAAT"

EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

EN "DUPLICATE"

FR "DUPLICATA"

IT "DUPLICATO"

LV "DUBLIKĀTS"

LT "DUBLIKATAS"

HU "MÁSODLAT"

MT "DUPLIKAT"

NL "DUPLICAAT"

PL "DUPLIKAT"

PT "SEGUNDA VIA"

SL "DVOJNIK"

SK "DUPLIKÁT"

FI "KAKSOISKAPPALE"

SV "DUPLIKAT"

HE [pic]”

Articolo 6 (Presidenza del comitato di associazione)

L'articolo 71, paragrafo 3, è modificato come segue:

“Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo dello Stato di Israele.”

CAPITOLO SECONDO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 7 (Prova dell'origine e cooperazione amministrativa)

1. Le prove dell'origine rilasciate a norma di legge da Israele o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra i due Stati sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché:

a) l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nel presente accordo;

b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente alla data dell'adesione;

c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Israele o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra Israele e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

2. Israele e i nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato conferito lo status di “esportatore autorizzato” nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicati tra loro sempreché:

a) tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra Israele e la Comunità prima della data dell'adesione e

b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo.

3. Richieste per successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nel quadro dei regimi preferenziali e degli accordi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 saranno accettate dalle autorità doganali competenti di Israele o dei nuovi degli Stati membri per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere effettuate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo di una dichiarazione di importazione.

Articolo 8 (Merci in transito)

1. Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate da Israele verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso Israele, che sono conformi alle disposizioni del protocollo 4 e che alla data di adesione si trovano in viaggio o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Israele o nel nuovo Stato membro in questione.

2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 9

È stato convenuto che non possono essere formulate richieste, avviate azioni né modificate o revocate concessioni a norma degli articoli XXIV, paragrafo 6, e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità.

Articolo 10

Per il 2004 i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli aumenti dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 11

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo. Gli allegati e le dichiarazioni del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 12

1. La Comunità, il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e lo Stato di Israele procedono all'approvazione del presente protocollo conformemente alle rispettive procedure.

2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 13

1. Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.

2. Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.

3. Ove le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatte, il presente protocollo si applica provvisoriamente a decorrere dal 1° maggio 2004.

Articolo 14

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, olandese, inglese, estone, finnica, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese ed ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 15

Il testo dell'accordo euromediterraneo, inclusi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il Consiglio di associazione approva tali testi.

PER GLI STATI MEMBRI

PER LA COMUNITÀ EUROPEA

PER LO STATO DI ISRAELE

ALLEGATO I

Protocollo n. 1

relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari di Israele

1. I prodotti figuranti in allegato originari di Israele sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

2. a) I dazi doganali sono soppressi o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna “a”.

b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna "a" e nella colonna "c" si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. Tuttavia, nel caso dei prodotti corrispondenti ai codici 0105 12 00, 0207, 0404 10, 0407 00, 0709 90 60, 2204 21 e 2209 le riduzioni dei dazi si applicano anche al dazio doganale specifico.

c) Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono soppressi nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto, nella colonna “b”. Salvo diversa disposizione, questi contingenti tariffari si applicano su base annua dal 1° gennaio al 31 dicembre.

d) Per i quantitativi importati eccedenti i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna “c”.

3. Per alcuni prodotti l'esenzione dai dazi doganali è concessa limitatamente ai quantitativi di riferimento indicati nella colonna "d".

Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunità può, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, assoggettare il prodotto in questione al contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, per i quantitativi importati eccedenti i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna "c".

4. Come indicato alla colonna "e", per alcuni prodotti per i quali non è stato fissato né un contingente né un quantitativo di riferimento la Comunità può fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 3 se, sulla base del riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, constata che il volume delle importazioni di uno o più prodotti rischia di creare difficoltà sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto è assoggettato ad un contingente tariffario nelle condizioni indicate al paragrafo 3, per i quantitativi importati eccedenti i contingenti il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna "c".

5. Per il primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

6. Per tutti i prodotti elencati nell'allegato i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono oggetto di un aumento, tra il 1° gennaio 2004 e il 1° gennaio 2007, frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3% dei volumi suddetti.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO N. 1

+++++ TABLE +++++

ALLEGATO II

Protocollo N. 2

relativo al regime applicabile all’importazione in Israele di prodotti agricoli originari della Comunità

1. I prodotti figuranti in allegato originari della Comunità sono ammessi all'importazione in Israele alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

2. I dazi doganali all'importazione sono aboliti o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a", entro il limite del contingente tariffario indicato nella colonna "b" e conformemente alle disposizioni specifiche indicate nella colonna "e".

3. Per i quantitativi importati eccedenti i contingenti tariffari, il dazio doganale è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna “c”.

4. Per alcuni altri prodotti per i quali non viene stabilito alcun contingente tariffario, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna “d”.

Se il volume delle importazioni di un prodotto supera il quantitativo di riferimento, Israele può, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da esso effettuato, assoggettare il prodotto in questione ad un contingente tariffario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, per i quantitativi importati eccedenti il contingente si applica il dazio di cui al paragrafo 3.

5. Per i prodotti per i quali non è stabilito un contingente tariffario né un quantitativo di riferimento, Israele può fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, sulla base del riesame annuale dei flussi commerciali da esso effettuato, constata che il volume delle importazioni di uno o più prodotti rischia di creare difficoltà sul mercato israeliano. Se successivamente il prodotto è assoggettato a un contingente tariffario nelle condizioni indicate al paragrafo 4, si applicano le disposizioni del paragrafo 3.

6. Per il primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

7 Per tutti i prodotti elencati nell'allegato i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono oggetto di un aumento fra il 1° gennaio 2004 e il 1° gennaio 2007, frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3% dei volumi suddetti.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO N. 2

+++++ TABLE +++++

Dichiarazione della Comunità europea

Le modifiche dell’accordo di associazione adottate a norma del protocollo aggiuntivo non riguardano le questioni in sospeso relative alle norme di origine e le questioni connesse.

Dichiarazione dello Stato di Israele

Le modifiche dell’accordo di associazione adottate a norma del protocollo aggiuntivo non pregiudicano l’esito futuro della questione delle norme di origine.

[1] GU C […] del […], pag. […]

[2] GU C […] del […], pag. […]

[3] GU C […] del […], pag. […]

[i] Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1789/2003 (GU L 281 del 30 ottobre 2003).

[ii] Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati “ex” codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

[iii] La riduzione si applica unicamente alla componente “ad valorem” del dazio, salvo che per i prodotti corrispondenti ai seguenti codici: 0105 12 00, 0207, 0404 10, 0407 00, 0709 90 60, 2204 21 e 2209.

[iv] L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia (regolamento (CE) n. 790/2000 del 14 aprile 2000 (GU L 95 del 15.4.2000) e successive modifiche.

[v] All’interno di questo contingente tariffario, per il periodo dal 1° dicembre al 31 maggio il dazio specifico indicato nell’elenco comunitario delle concessioni per l’OMC è azzerato, se il prezzo di entrata, concordato tra la Comunità europea e Israele, è almeno pari a 264¬ /tonnellata. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2, 4, 6 o 8 % al pari a 264€/tonnellata. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2, 4, 6 o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio specifico del contingente deve essere pari rispettivamente al 2, 4, 6 o 8% del prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92% del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio consolidato specifico previsto nell'ambito dell'OMC.

[vi] Fatte salve le regole per l’interpretazione del sistema armonizzato (SA) o della nomenclatura tariffaria di Israele, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici SA o dei codici della tariffa doganale israeliana. Qualora siano menzionati “ex” codici SA o “ex” codici della tariffa doganale israeliana il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici SA o i codici israeliani e la designazione corrispondente.