52004PC0752

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (modifiche varie). /* COM/2004/0752 def. - COD 2003/0184 */


Bruxelles, 16.11.2004

COM(2004) 752 definitivo

2003/0184 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (modifiche varie).

2003/0184 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEOin applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CErelativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione diun regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (modifiche varie).

1- ITER

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2- OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il regolamento (CEE) n° 1408/71 ed il relativo regolamento di applicazione (CEE) n° 574/72 garantiscono il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di tutelare i diritti delle persone che si spostano nell'Unione europea.

Il 31 luglio 2003 la Commissione ha presentato una proposta di modifica di detti regolamenti. La proposta mira ad aggiornare questi regolamenti comunitari per tenere conto delle modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali e a chiarire la situazione giuridica relativamente a taluni articoli di detti regolamenti. Essa intende inoltre tenere conto dei recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare della giurisprudenza relativa ai criteri di identificazione delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo che sono oggetto di un coordinamento specifico (prestazioni non esportabili se soddisfano i criteri di cui sopra e figurano nell'allegato II bis del regolamento) nonché della giurisprudenza relativa ai rapporti tra il regolamento e le disposizioni delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (mantenimento in vigore se soddisfano le condizioni per figurare nell'allegato III del regolamento).

3- COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Osservazioni generali

La posizione comune del Consiglio, adottata all'unanimità in conformità dell'articolo 42 CE, conserva gli elementi essenziali della proposta della Commissione che riguarda principalmente due punti:

- la revisione dell'elenco delle prestazioni in denaro speciali a carattere non contributivo di cui all'allegato II bis del regolamento (CEE) n°1408/71 sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 2 bis del regolamento a partire dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Anche se il Consiglio non ha raggiunto un accordo in merito all'elenco delle prestazioni proposte dalla Commissione, va osservato che il numero di prestazioni (prestazioni che, per le loro caratteristiche particolari, sono oggetto di un coordinamento specifico e vengono versate unicamente nel territorio dello Stato membro in cui la persona risiede) mantenute nell'allegato nella posizione comune è molto ridotto rispetto all'elenco attuale. Inoltre, sulla base della giurisprudenza futura della Corte di giustizia, la Commissione si riserva la possibilità di formulare una nuova proposta volta a rivedere l'allegato II bis al fine di garantire un trattamento uniforme di tutte le prestazioni analoghe.

- La revisione dell'allegato III del regolamento che comporta l'elenco degli accordi bilaterali che restano applicabili dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n°1408/71. Tale elenco è stato notevolmente ridotto sulla base dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia e contenuti nell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento.

3.2. Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

Nel corso della sessione plenaria dell'11 marzo 2004 il Parlamento europeo ha adottato 4 emendamenti che sono stati integralmente accettati dalla Commissione nella proposta modificata del 22 aprile 2004.

I quattro emendamenti sono ripresi anche nella posizione comune del Consiglio.

L'emendamento orale è stato preso in considerazione nel considerando 6 della posizione comune che invita gli Stati membri a prendere provvedimenti affinché gli effetti pregiudizievoli di talune modifiche intervenute nell'elenco delle prestazioni di cui all'allegato II bis, in particolare nel caso di una prestazione divenuta non esportabile per il fatto di figurare nell'allegato, vengano attenuati per le persone che in precedenza beneficiavano di tali prestazioni prevedendo un periodo di transizione.

Gli emendamenti 1, 2 e 3 sono stati ripresi nell'allegato I, punto 2), parte G Spagna, parte I Irlanda e parte Y, Regno Unito, dato che le prestazioni in questione soddisfano perfettamente i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis del regolamento.

3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione al riguardo

3.3.1. Allegato 1, punto 2) della posizione comune - Prestazioni in denaro speciali a carattere non contributivo di cui all'allegato II bis del regolamento (CEE) n° 1408/71

Il Consiglio ha raggiunto un accordo in merito all'elenco delle prestazioni in denaro a carattere non contributivo che possono figurare nell'allegato II bis sulla base dei criteri dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento. Alcuni Stati membri (Regno Unito, Svezia e Finlandia) hanno però ritenuto che talune loro prestazioni[1] dovessero essere mantenute nell'allegato II bis a causa delle loro caratteristiche particolari, che le distinguono dalle altre prestazioni che hanno potuto essere tolte dall'allegato. A titolo di compromesso il Consiglio ha accettato di mantenere tali prestazioni nell'allegato, in attesa del parere della Corte di giustizia sulla questione delle caratteristiche particolari che tali prestazioni avrebbero rispetto a quelle già esaminate dalla Corte e rispetto ai criteri stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento.

In una dichiarazione nel resoconto del Consiglio la Commissione ribadisce che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia e dei criteri dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento, le prestazioni in questione non dovrebbero figurare nell'allegato II bis. Di conseguenza la Commissione si riserva il diritto di adire la Corte di giustizia e di presentare, se del caso, sulla base delle conclusioni della Corte, una proposta di revisione dell'elenco delle diciture di cui all'allegato II bis.

La Commissione è a favore di tale soluzione poiché garantisce un trattamento uniforme e obiettivo di tutte le prestazioni equivalenti.

Va anche sottolineato che, durante le negoziazioni per l'adesione, per esaminare le richieste dei nuovi Stati membri di includere prestazioni nell'allegato erano stati applicati criteri identici a quelli dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento. Per motivi di chiarezza e sicurezza giuridica sono state riprese nel testo anche le iscrizioni attuali dei nuovi Stati membri figuranti nel trattato di adesione .

Sono state inoltre aggiunte nell'allegato una prestazione lussemburghese (assegno per persone gravemente disabili, articolo 1, paragrafo 2 della legge del 12 settembre 2003) ed una prestazione finlandese (assistenza speciale a favore degli immigrati, legge sull'assistenza speciale a favore degli immigrati, 1192/2002). Tali iscrizioni sono giustificate perché le prestazioni perseguono entrambi l'obiettivo di garantire ai beneficiari un reddito di sostentamento e soddisfano quindi i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n°1408/71.

3.3.2. Articolo 1, punto 3 e allegato I, punto 3) della posizione comune - Accordi bilaterali di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n°1408/71 che restano applicabili malgrado l'entrata in vigore del regolamento 1408/71

La modifica proposta dalla posizione comune all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento 1408/71 e sostenuta dalla Commissione precisa, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le condizioni in cui le convenzioni precedenti al regolamento possono restare applicabili.

Nell'allegato III al regolamento sono elencati gli accordi bilaterali che soddisfano tali condizioni e restano quindi applicabili.

Il regolamento sostituisce fin dalla sua entrata in vigore gli accordi anteriori che hanno lo stesso campo d'applicazione; all'inizio dell'allegato III è aggiunta una precisazione del fatto che gli accordi che non hanno lo stesso campo d'applicazione del regolamento restano in vigore e non sono elencati nell'allegato III.

Inoltre è stata modificata la terminologia di talune iscrizioni che figurano attualmente nell'allegato, al fine di renderle più chiare, senza che il loro contenuto sia cambiato.

3.3.3. Articolo 1, punto 1), lettera b) della posizione comune - Modifica dell'articolo 3 del regolamento 1408/71

Le modifiche proposte dal Consiglio nella posizione comune rafforzano le condizioni di applicazione del principio della parità di trattamento. La Commissione ritiene tali modifiche accettabili.

3.3.4. Articolo 1, punto 5 ) della proposta della Commissione - Modifica dell'articolo 33 del regolamento 1408/71

La posizione comune del Consiglio non contiene la modifica dell'articolo 33 proposta dalla Commissione. Il Consiglio ritiene che sia opportuno aspettare l'inizio dell'applicazione del nuovo regolamento semplificato (CE) n°883/2004 che, in virtù dell'articolo 5 (assimilazione dei fatti) e dell'articolo 30 (contributi del titolare della pensione) renderà possibile la trattenuta di contributi sulla base di tutte le pensioni erogate ad un titolare, ma necessita delle disposizioni di applicazione nel futuro regolamento d'applicazione (cfr. dichiarazione del Consiglio nel resoconto). In una dichiarazione nel resoconto la Commissione ribadisce l'intenzione di inserire nel nuovo regolamento di applicazione disposizioni d'applicazione dell'articolo 30 del nuovo regolamento 883/2004. Per la Commissione la posizione del Consiglio su tale punto è quindi del tutto accettabile.

3.3.5. Articolo 1, punto 9) ; articolo 3 ; allegato I, punto 1) b), punto 4) c), punto 5) c) e f); allegato II punto 4) della posizione comune

Come la Germania, anche l'Austria ha chiesto che sia eliminata la dicitura dell'allegato II, rubrica R Austria che escludeva taluni regimi speciali di lavoratori autonomi dal campo d'applicazione del regolamento, in forza dell'articolo 1, punto j), quarto comma del regolamento (CEE) n°1408/71. La Commissione sostiene tale iniziativa, che consente di applicare le disposizioni del regolamento 1408/71 a tali regimi speciali. Questa misura necessita di un periodo transitorio che, nella posizione comune, viene esteso fino al 1° gennaio 2005, ovvero per un periodo accettabile visti i necessari termini di adozione del regolamento. Il provvedimento necessita altresì dell'introduzione di disposizioni relative al calcolo delle prestazioni nonché di precisazioni in merito alle istituzioni competenti.

3.3.6. Allegato I, punto 1) c) ii) e punto 5), d) e allegato II, punti 1) e 3) della posizione comune

Le modifiche apportate sono solamente formali e dovute ad un cambiamento terminologico nella legislazione francese relativa alle prestazioni familiari, nonché ai cambiamenti delle istituzioni competenti in Svezia e in Danimarca.

3.3.7. Allegato I, punto 5) b) della posizione comune - Iscrizione relativa alla Danimarca

Dopo l'eliminazione dall'allegato II bis della prestazione danese "ledighedsydelse" (sussidio ai disoccupati che sono stati impiegati per un lavoro "flessibile" per 12 mesi) è stato ritenuto necessario inserire un'iscrizione nell'allegato VI, per precisare che tale prestazione deve essere coordinata secondo le disposizioni del capitolo "disoccupazione".

4- CONCLUSIONI

La Commissione approva totalmente la posizione comune, che soddisfa gli obiettivi della proposta della Commissione e tiene conto di tutti gli emendamenti del Parlamento europeo.

5 DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Vedi allegato

ALLEGATO

DICHIARAZIONI NEL RESOCONTO DEL CONSIGLIO

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 1, paragrafo 5 della proposta della Commissione

"La Commissione intende inserire determinati provvedimenti nel regolamento di applicazione, al fine di gestire le conseguenze pratiche dell'articolo 30."

Dichiarazione della Commissione sull'Allegato II bis

« La Commissione ha proposto di modificare l'elenco delle diciture incluse nell'allegato II bis (per quanto riguarda le prestazioni seguenti: assegno per la cura dei figli - Finlandia, assegno di invalidità e assegno di assistenza ai bambini disabili - Svezia, assegno di sostentamento per i disabili, assegno per assistenza continua e assegno per l'assistenza agli invalidi - Regno Unito) e continua a ritenere che tale misura sia necessaria affinché siano rispettati i criteri della giurisprudenza della Corte e quelli stabiliti dalla posizione comune del 2003 del Consiglio relativa alla proposta di modifiche varie. Di conseguenza essa si riserva la facoltà di adire la Corte di giustizia e di presentare, se del caso, basandosi sulle conclusioni della Corte, una proposta di revisione dell'elenco delle diciture di cui all'allegato II bis."

[1] Per il Regno Unito:- L'assegno di sostentamento per i disabili (legge del 1991 sull'assegno per il sostentamento dei disabili e sull'assegno per il lavoro dei disabili, "Disability living allowance and disability working allowance Act" del 27 giugno 1991, articolo 1, e regolamento del 1991 sull'assegno per il sostentamento dei disabili e sull'assegno per il lavoro dei disabili (Irlanda del Nord) "Disability Living Allowance and Disability Working Allowance (Northern Ireland) Order" del 24 luglio 1991, articolo 3).- L'assegno per assistenza continua (legge del 1975 sulla sicurezza sociale "Social security act" del 20 marzo 1975, articolo 35, e legge del 1975 sulla sicurezza sociale, Irlanda del Nord, "Social security act (Northern Ireland) act" del 20 marzo 1975, articolo 35).- L'assegno per assistenza agli invalidi (legge del 1975 sulla sicurezza sociale "Social security act" del 20 marzo 1975, articolo 37, e legge del 1975 sulla sicurezza sociale, Irlanda del Nord, "Social security act (Northern Ireland) act" del 20 marzo 1975, articolo 37).Per la Svezia : assegno di invalidità e assegno di assistenza ai bambini disabili (legge n° 703 del 1998).Per la Finlandia : assegno per la cura dei figli (legge sugli assegni per la cura dei figli, 444/69).