52004PC0730

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni e la salvaguardia e le modificazioni del loro capitale sociale SEC(2004) 1342 /* COM/2004/0730 def. - COD 2004/0256 */


Bruxelles, 29.10.2004

COM(2004) 730 definitivo

2004/0256 (COD)

.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni e la salvaguardia e le modificazioni del loro capitale sociale SEC(2004) 1342

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

La seconda direttiva in materia di diritto delle società[1] venne adottata nel 1976 allo scopo di coordinare talune disposizioni nazionali applicabili alle società per azioni per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, in particolare per quanto riguarda: la costituzione delle società, il capitale minimo, le distribuzioni agli azionisti, l'aumento e la riduzione del capitale.

L'obiettivo generale della direttiva è pertanto di fissare le condizioni per assicurare la salvaguardia del capitale della società nell'interesse dei creditori. Essa mira inoltre a tutelare gli azionisti di minoranza e riafferma il principio della parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche.

La presente proposta di modifica della direttiva mira a facilitare l'adozione da parte delle società per azioni di misure relative al capitale. A questo scopo, la direttiva consente agli Stati membri di sopprimere, a determinate condizioni, taluni specifici obblighi di comunicazione per facilitare specifiche modifiche della proprietà del capitale e per offrire ai creditori, a determinate condizioni, una procedura giuridica sostanzialmente armonizzata nel quadro delle operazioni di riduzione del capitale.

Le società dovrebbero così essere in grado, per quanto riguarda l'entità, la struttura e la proprietà del capitale, di reagire più rapidamente e secondo una procedura meno costosa e meno lunga agli sviluppi del mercato per loro rilevanti. La proposta modernizzazione della seconda direttiva dovrebbe pertanto contribuire a promuovere l'efficienza e la competitività delle imprese senza ridurre le tutele di cui beneficiano gli azionisti e i creditori, come indicato nella comunicazione[2] della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea - Un piano per progredire".

1.2. CONTESTO GENERALE

Nell'ambito della quarta fase dell'iniziativa di semplificazione della legislazione relativa al mercato interno ( Simplification of the Legislation on the Internal Market – SLIM), avviata dalla Commissione nell'ottobre 1998, il gruppo di lavoro sul diritto societario ha elaborato nel settembre 1999 una relazione sulla semplificazione della prima e della seconda direttiva in materia di diritto delle società[3]. La relazione formulava raccomandazioni per gli aspetti che si prestano ad essere semplificati. Le principali raccomandazioni riguardanti la seconda direttiva sottolineavano in particolare la necessità di sopprimere, a certe condizioni, taluni obblighi di informazione in taluni casi (emissione di azioni come corrispettivo di conferimento non in contante, esclusione del diritto di opzione), l'esigenza di facilitare l'acquisizione da parte di una società delle azioni proprie e l'aiuto finanziario accordato da una società per l'acquisizione delle sue azioni da parte di un terzo, nonché la necessità di facilitare la razionalizzazione della proprietà del capitale di una società.

Nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio[4], la Commissione ha dichiarato di condividere l'obiettivo generale delle principali raccomandazioni formulate con riferimento alla seconda direttiva e si è impegnata ad approfondire l'esame delle modalità più idonee per modificare conformemente la seconda direttiva.

Secondo la relazione del gruppo ad alto livello di esperti di diritto societario dal titolo " A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe " (Un quadro normativo moderno per il diritto delle società in Europa, pubblicata nel novembre 2002), la maggior parte delle proposte del gruppo SLIM meritava effettivamente di essere applicata. Il gruppo ad alto livello ha inoltre formulato alcune proposte supplementari miranti a modernizzare la seconda direttiva.

La Commissione ha pertanto ritenuto che la presentazione di una proposta mirante a modificare su queste basi la seconda direttiva rientrasse tra le priorità del breve periodo, secondo quanto indicato nell'allegato I della summenzionata comunicazione, la quale invita a semplificare, tramite lo strumento della direttiva, la seconda direttiva sulla base delle raccomandazioni SLIM completate dalla relazione del già citato gruppo ad alto livello ("SLIM-Plus").

1.3. DISPOSIZIONI VIGENTI NELLE MATERIE OGGETTO DELLA PROPOSTA

Per quanto riguarda le misure relative al capitale adottate dalle società per azioni, che la presente proposta mira a semplificare, la seconda direttiva fissa attualmente i seguenti requisiti:

- le azioni non possono essere emesse per un importo inferiore al valore nominale o, in mancanza di questo, al valore contabile. Il divieto si applica senza eccezioni a tutte le emissioni di azioni e non solo all'emissione iniziale al momento della costituzione della società. Ciò non implica che le emissioni successive non possano essere effettuate ad un valore nominale o ad un valore contabile inferiori a quelli di un'emissione precedente, purché il prezzo di emissione delle nuove azioni venga fissato nel rispetto del predetto obbligo;

- l'emissione di azioni come corrispettivo di conferimenti non in contanti è soggetta all'obbligo di valutazione da parte di uno o più esperti indipendenti;

- la razionalizzazione della proprietà del capitale della società, nei casi in cui è possibile, deve essere, in linea di principio, prevista dallo statuto e dall'atto costitutivo e/o autorizzata preventivamente dall'assemblea generale;

- l'acquisizione da parte della società di azioni proprie è in linea di principio soggetta all'autorizzazione dell'assemblea generale, accordata soltanto per un certo periodo di tempo e per una determinata quota del capitale della società;

- la società può fornire un aiuto finanziario ad un terzo per l'acquisizione di azioni proprie della società soltanto in casi molto limitati e fino ad un certo limite;

- l'esclusione dei diritti di opzione in caso di aumento di capitale dietro conferimento in denaro è soggetta all'approvazione dell'assemblea generale e deve essere oggetto di una relazione scritta dell'organo di amministrazione o di direzione della società;

- nei casi di riduzione del capitale, spetta agli Stati membri precisare le condizioni per l'esercizio da parte dei creditori del diritto di ottenere adeguate garanzie.

1.4. SIMILARITÀ O DIFFERENZE RISPETTO A DISPOSIZIONI O AD ATTI VIGENTI

Date le similarità e le differenze tra gli articoli 39 bis e 39 ter della presente proposta e le disposizioni della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto nella parte riguardante il diritto di acquisto ( squeeze-out ) e l'obbligo di acquisto ( sell-out ), relativi rispettivamente agli azionisti di maggioranza e agli azionisti di minoranza, è chiaramente detto nella proposta che l'ultimo ha la precedenza sul primo nel corso delle offerte pubbliche di acquisto che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/25/CE.

1.5. COERENZA CON ALTRE POLITICHE

Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del maggio 2003, dal titolo "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea - Un piano per progredire"[5], la Commissione ritiene che la semplificazione della seconda direttiva sulla base delle proposte e delle raccomandazioni menzionate al precedente punto 1.2 contribuirebbe in modo sostanziale a promuovere l'efficienza e la competitività delle imprese senza ridurre le tutele di cui beneficiano gli azionisti e i creditori.

Pertanto, la predetta comunicazione menziona tra le più importanti modernizzazioni del diritto societario da realizzare nel breve periodo una proposta di direttiva che modifichi la seconda direttiva sul diritto delle società.

Inoltre, con il suo impulso alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi a carico delle società, la presente proposta contribuisce all'attuazione del quadro d'azione adottato dalla Commissione nel febbraio 2003 dal titolo "Aggiornare e semplificare l' acquis comunitario"[6]. Si tratta di una delle azioni previste dal piano d'azione della Commissione del giugno 2002 dal titolo "Semplificare e migliorare la regolamentazione"[7], mirante in particolare a migliorare il contesto normativo in cui le imprese si trovano ad operare, per rafforzarne la competitività: uno degli obiettivi della strategia di Lisbona.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

2.1. RACCOLTA E UTILIZZAZIONE DI PARERI DI ESPERTI

Le principali disposizioni della proposta ricalcano le raccomandazioni formulate nel settembre 1999 dal gruppo di lavoro sul diritto societario nell'ambito della quarta fase dell'iniziativa di semplificazione della legislazione relativa al mercato interno (SLIM), avviata dalla Commissione nell'ottobre 1998. Il gruppo, composto da funzionari degli Stati membri, da professionisti del diritto societario e da studiosi, si è riunito tre volte nel corso del 1999.

Le raccomandazioni del gruppo SLIM sulla seconda direttiva e la loro incidenza pratica sono state successivamente discusse con esperti in diritto societario degli Stati membri nel corso di riunioni tenutesi nel giugno 2000 e nel marzo 2001. Dalle discussioni è emersa un'accoglienza globalmente favorevole per le principali raccomandazioni riguardanti la seconda direttiva, con la riserva tuttavia di un esame più dettagliato di una serie di aspetti tecnici.

Nel settembre 2001, in occasione della costituzione da parte della Commissione del gruppo ad alto livello di esperti di diritto societario, si è ritenuto opportuno includere nel mandato del gruppo il compito di esaminare più in dettaglio la possibilità di semplificazione delle norme applicabili alle società alla luce della relazione SLIM sulla seconda direttiva.

2.2. CONSULTAZIONI

In seguito ad un'ampia consultazione pubblica, in particolare sui diversi possibili approcci alla riforma del regime europeo in materia di capitale (varata nel secondo trimestre del 2002), nella relazione dal titolo " A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe " (Un quadro normativo moderno per il diritto delle società in Europa, pubblicata nel novembre 2002), il gruppo ad alto livello ha confermato che la maggior parte delle proposte del gruppo SLIM, in parte modificate dal gruppo ad alto livello, meritava effettivamente di essere applicata.

L'impostazione seguita dalla Commissione nella semplificazione della seconda direttiva, basata sul lavoro dei gruppi di esperti e sulla consultazione già menzionati e illustrata nella summenzionata comunicazione della Commissione, ha ricevuto il forte sostegno anche della stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione pubblica sulla comunicazione.

2.3. VALUTAZIONE D'IMPATTO (CFR. ANCHE ALLEGATO 1)

La seconda direttiva si applica a tutte le società per azioni in tutta l'UE. Due delle modifiche proposte riguardano unicamente le società quotate (articoli 39 bis e 39 ter, articolo 29, paragrafo 5 bis). Non viene fatta al momento alcuna distinzione in funzione del settore di attività, delle dimensioni delle imprese o delle aree geografiche della Comunità.

Per quanto riguarda alcune delle disposizioni modificate o inserite, quali gli articoli 39 bis e 39 ter o l'articolo 32, paragrafo 1, la proposta contiene disposizioni che devono obbligatoriamente essere recepite dagli Stati membri nel loro ordinamento interno. Per quanto riguarda altre disposizioni, viene modificata la facoltà di recepimento di cui godono attualmente gli Stati membri, come nel caso dell'articolo 19, paragrafo 1 e dell'articolo 29, paragrafo 5 bis, ovvero viene introdotta una nuova facoltà, come nel caso degli articoli 10 bis e 10 ter e dell'articolo 23, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 23 bis e 23 ter.

In alcuni casi, oltre ai provvedimenti generali di attuazione, gli Stati membri dovranno adottare, conformemente alle modificazioni introdotte dalla direttiva, anche provvedimenti speciali di attuazione, in particolare per quanto riguarda determinate procedure di tutela.

Le società per azioni potranno allora valersi delle semplificazioni previste nella presente proposta, ma dovranno, se necessario, conformarsi alle tutele introdotte nell'interesse degli azionisti e dei terzi.

Ricorrendo alle semplificazioni delle misure relative al capitale, che la presente proposta si propone di introdurre, le società dovrebbero essere in grado di reagire più rapidamente e secondo una procedura meno costosa e meno lunga agli sviluppi del mercato per loro rilevanti. La proposta modernizzazione della seconda direttiva dovrebbe pertanto contribuire a promuovere l'efficienza e la competitività delle imprese senza ridurre le tutele di cui beneficiano gli azionisti e i creditori, come indicato nella comunicazione[8] della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea - Un piano per progredire".

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. BASE GIURIDICA

La proposta di direttiva ha la sua base giuridica nell'articolo 44, paragrafo 1, del trattato CE.

3.2. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Le semplificazioni proposte per le società per azioni richiedono un intervento a livello comunitario dato che riguardano una serie di disposizioni di diritto comunitario che per il momento escludono o limitano il ricorso da parte delle società per azioni alle semplificazioni proposte. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato CE.

Inoltre, conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si sforza di limitare l'intervento legislativo al livello minimo ritenuto necessario per permettere la realizzazione delle semplificazioni auspicate.

3.3. LA SCELTA DEGLI STRUMENTI

Per realizzare le semplificazioni auspicate, è indispensabile che il legislatore comunitario modifichi la seconda direttiva sul diritto delle società. A questo scopo si rende necessaria una proposta di direttiva di modifica della seconda direttiva sul diritto delle società.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non è prevista alcuna incidenza sul bilancio.

2004/0256 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni e la salvaguardia e le modificazioni del loro capitale sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[9],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[10],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[11],

considerando quanto segue:

(1) La seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa[12] fissa le condizioni per l'adozione da parte di dette società di diverse misure relative al capitale.

(2) Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 21 maggio 2003, dal titolo "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea - Un piano per progredire"[13], la Commissione conclude che la semplificazione della direttiva 77/91/CEE contribuirebbe in modo sostanziale a promuovere l'efficienza e la competitività delle imprese senza ridurre le tutele di cui beneficiano gli azionisti e i creditori.

(3) Gli Stati membri devono poter permettere alle società per azioni, nel caso di conferimenti di capitale non in contante, di rinunciare ad una valutazione apposita da parte di un esperto, qualora esista già un elemento di riferimento chiaro per la valutazione del conferimento. Tuttavia, deve essere garantito il diritto degli azionisti di minoranza di esigere la valutazione.

(4) Le società per azioni devono poter acquisire azioni proprie nei limiti delle riserve distribuibili e il periodo per il quale l'assemblea generale può autorizzare l'acquisizione deve essere esteso, in modo da accrescere la flessibilità e da ridurre gli oneri amministrativi a carico delle società, le quali devono poter reagire rapidamente agli sviluppi del mercato che incidano sul prezzo delle loro azioni.

(5) Le società per azioni devono potere concedere un aiuto finanziario per l'acquisizione delle loro azioni da parte di un terzo nei limiti delle riserve distribuibili, in modo da rafforzare la flessibilità rispetto ai cambiamenti riguardanti la proprietà del capitale sociale. In considerazione dell'obiettivo della direttiva di tutelare gli interessi sia degli azionisti che dei terzi, il ricorso a questa possibilità deve essere subordinato a opportune misure di salvaguardia.

(6) Le società per azioni devono poter procedere ad aumenti di capitale, a determinate condizioni, senza dover adempiere agli obblighi di comunicazione connessi con la limitazione o l'esclusione dei diritti di opzione degli azionisti, in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico delle società quotate che vogliano procedere rapidamente ad aumenti di capitale.

(7) A determinate condizioni, i creditori devono potere ricorrere al giudice o all'autorità amministrativa quando venga compromesso l'esercizio dei loro diritti a seguito della riduzione del capitale di una società per azioni, in modo da potenziare la tutela standardizzata dei creditori in tutti gli Stati membri.

(8) Gli azionisti che detengono la grande maggioranza del capitale di una società per azione devono avere il diritto di acquisire le azioni restanti ad un prezzo adeguato, in modo da razionalizzare e rafforzare la proprietà del capitale delle società quotate. Analogamente, gli altri azionisti devono potere esigere l'acquisizione. Tali diritti devono tuttavia lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 2004/25/CE[14] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

(9) Per prevenire abusi di mercato, gli Stati membri devono tener conto, ai fini dell'attuazione della presente direttiva, delle disposizioni della direttiva 2003/6/CE[15] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) e della direttiva 2004/72/CE[16] della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette, nonché del regolamento (CE) n. 2273/2003[17] della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari.

(10) Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 77/91/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

La direttiva 77/91/CEE è così modificata:

Articolo 1

1. Sono inseriti i seguenti articoli 10 bis e 10 ter:

"Articolo 10 bis

1. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, i conferimenti non in contanti siano costituiti dai valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2004/39/CE*, valutati al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della stessa direttiva durante i tre mesi che precedono l'effettuazione del conferimento non in contante.L'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 è tuttavia applicabile, qualora si siano verificati fatti eccezionali che abbiano inciso in misura tale sul prezzo da poter modificare sensibilmente il valore delle attività alla data effettiva del loro conferimento.

2. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti è costituito da attività il cui valore equo sia già stato valutato da un esperto indipendente abilitato e siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) l'esperto abilitato che effettua la valutazione dispone di una formazione e di un'esperienza adeguate nella valutazione del tipo di attività da cui è costituito il conferimento;

(b) il valore equo è determinato in riferimento ad una data che non può essere anteriore di più di tre mesi alla data effettiva del conferimento;

(c) la valutazione viene effettuata conformemente ai principi e alle norme di valutazione generalmente riconosciuti nello Stato membro per il tipo di attività da cui è costituito il conferimento.

Qualora intervengano fatti nuovi che possano modificare sensibilmente il valore delle attività alla data effettiva del conferimento, occorre procedere ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione. Il predetto organo informa gli azionisti del verificarsi dei fatti nuovi.

In ogni caso, gli azionisti che detengano una quota aggregata pari ad almeno il 5% del capitale sottoscritto della società possono esigere una nuova valutazione delle attività interessate, e possono chiedere una valutazione da parte di un esperto indipendente, nel qual caso si applica l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.

3. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti sia costituito da attività il cui valore risulti, per ogni singola attività, dai conti obbligatori dell'esercizio precedente, a condizione che i conti siano stati redatti conformemente ai requisiti fissati dalla direttiva 78/660/CEE e siano stati controllati conformemente alla direttiva 84/253/CEE.Qualora intervengano fatti nuovi che possano modificare sensibilmente il valore delle attività conferite alla data effettiva del conferimento, occorre procedere ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione. Il predetto organo informa gli azionisti del verificarsi dei fatti nuovi.In ogni caso, gli azionisti che detengano una quota aggregata pari ad almeno il 5% del capitale sottoscritto della società possono esigere una nuova valutazione delle attività interessate, e possono chiedere una valutazione da parte di un esperto indipendente, nel qual caso si applica l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 10 ter

1. Qualora venga effettuato un conferimento non in contanti conformemente all'articolo 10 bis senza la relazione di un esperto, le persone e le società di cui all'articolo 3, lettera i), o l'organo di amministrazione o di direzione, oltre alle informazioni previste all'articolo 3, lettera h), trasmettono al registro per la successiva pubblicazione una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

(a) una descrizione del conferimento non in contanti in oggetto,

(b) la stima del relativo valore e l'indicazione della fonte di tale stima,

(c) una dichiarazione che precisi se i valori risultanti corrispondono almeno al numero e al valore nominale, o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile ed eventualmente al premio di emissione delle azioni da emettere come corrispettivo;

(d) se necessario, una dichiarazione che indichi se sono intervenuti fatti nuovi che incidano sulla valutazione iniziale.

La dichiarazione viene pubblicata conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

2. Ogni Stato membro designa un'autorità amministrativa o giudiziaria indipendente incaricata di verificare la legalità dei conferimenti non in contanti effettuati ai sensi dell'articolo 10 bis e la dichiarazione di cui al paragrafo 1".

2. L'articolo 11, paragrafo 1, primo comma è così modificato:

(a) i termini "articolo 10" sono sostituiti dai termini "articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3."

(b) è aggiunta la seguente frase:

"Gli articoli 10 bis e 10 ter si applicano mutatis mutandis."

3. L'articolo 19, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta ad una società di acquisire azioni proprie, o direttamente o tramite una persona che agisca a nome proprio ma per conto di tale società, essa subordina tale acquisizione alle seguenti condizioni:

(a) l'autorizzazione di acquisizione è accordata dall'assemblea generale, che ne fissa le modalità, in particolare il numero massimo di azioni da acquisire, la durata per cui è accordata l'autorizzazione, che non può superare i 5 anni e, in caso di acquisizione a titolo oneroso, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo. I membri dell'organo di amministrazione o di direzione sono tenuti a vigilare a che, al momento di ogni acquisizione autorizzata, siano rispettate le condizioni di cui alle lettere b), c) e d);

(b) le acquisizioni, ivi comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisca a nome proprio ma per conto della società non possono avere l'effetto che l'attivo netto scenda al di sotto dell'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a);

(c) l'operazione può riguardare soltanto azioni interamente liberate;

(d) si applica il principio della parità di trattamento degli azionisti; in particolare si ritiene che il principio sia rispettato nel caso di acquisizione e di vendita da parte di una società delle azioni proprie su un mercato regolamentato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, la direttiva 2004/39/CE.

Gli Stati membri possono anche subordinare le acquisizioni di cui al primo comma alla condizione che il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisce a nome proprio ma per conto della società non superi il 10% del capitale sottoscritto."

4. L'articolo 23, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Una società non può anticipare fondi né accordare prestiti né fornire garanzie per l'acquisizione delle sue azioni da parte di un terzo, a meno che le operazioni siano subordinate dalla legislazione nazionale alle condizioni enunciate al secondo, terzo, quarto e quinto comma.

Le operazioni devono avere luogo su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione, a condizioni di mercato eque, in particolare per quanto riguarda gli interessi pagati e le garanzie prestate dal terzo alla società per i prestiti o per gli anticipi di cui al primo comma. Il merito di credito del terzo deve essere stato debitamente valutato e la società deve essere in grado di preservare la liquidità e la solvibilità nel corso dei cinque anni successivi. Tale capacità deve essere dimostrata in modo credibile da un'analisi dettagliata del flusso di cassa, fondata sui dati disponibili al momento dell'approvazione dell'operazione.

L'organo di amministrazione o di direzione sottopone l'operazione all'autorizzazione preliminare dell'assemblea generale, la quale delibera secondo le regole in materia di numero legale e di maggioranza di cui all'articolo 40. L'organo di amministrazione o di direzione presenta all'assemblea generale una relazione scritta precisando le ragioni dell'operazione, l'interesse che l'operazione presenta per la società, le condizioni alle quali viene effettuata, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società e il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. La relazione viene trasmessa al registro per la successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

L'importo aggregato dell'aiuto finanziario accordato ai terzi non può tuttavia avere l'effetto che l'attivo netto della società scenda al di sotto dell'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).

Qualora le azioni proprie della società di cui all'articolo 19, paragrafo 1, ovvero le azioni emesse nel quadro di un aumento del capitale sottoscritto vengano acquisite da un terzo direttamente dalla società, l'acquisizione deve essere realizzata ad un giusto prezzo, per evitare la diluizione delle quote esistenti."

5. Sono inseriti i seguenti articoli 23 bis e 23 ter:

" Articolo 23 bis

Gli azionisti hanno il diritto di impugnare l'autorizzazione dell'assemblea generale di un'operazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, presentando ricorso all'autorità amministrativa o giudiziaria competente, affinché questa deliberi sulla legalità dell'operazione.

Articolo 23 ter

Qualora singoli membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società partecipante ad un'operazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o singoli membri dell'organo di amministrazione o di direzione di un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE* del Consiglio o la stessa impresa madre, o privati che agiscano a nome proprio ma per conto di detti membri o di detta impresa siano parti di una tale operazione, gli Stati membri assicurano, tramite opportune misure di salvaguardia, che l'operazione non sia contraria agli interessi della società."

* GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

6. L'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal seguente:

"Si applicano l'articolo 10, paragrafi 2 e 3 e gli articoli 10 bis e 10 ter."

7. All'articolo 29, è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. Qualora l'organo di amministrazione o di direzione di una società quotata abbia il potere di limitare o di escludere il diritto di opzione conformemente al paragrafo 5, subordinatamente all'ulteriore condizione che le azioni per un futuro aumento del capitale sottoscritto vengano emesse al prezzo di mercato prevalente al momento dell'emissione su uno o più mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, l'organo di amministrazione o di direzione è esonerato dall'obbligo di presentare all'assemblea generale la relazione scritta di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Gli azionisti possono tuttavia chiedere all'organo di amministrazione o di direzione di indicare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione."

8. L'articolo 32, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di riduzione del capitale sottoscritto, almeno i creditori il cui titolo sia anteriore alla pubblicazione della decisione sulla riduzione hanno almeno il diritto di ottenere una garanzia per i crediti non scaduti al momento della pubblicazione. Gli Stati membri possono negare tale diritto soltanto se il creditore gode di adeguate garanzie o se queste ultime non sono necessarie, tenuto conto del patrimonio della società .

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di cui al primo comma. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori possano rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate tutele, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la riduzione del capitale sottoscritto compromette l'esercizio dei loro diritti e che la società non ha fornito loro adeguate tutele."

9. Sono inseriti i seguenti articoli 39 bis e 39 ter:

"Articolo 39 bis

1. Gli Stati membri assicurano che l'azionista che detiene almeno il 90% del capitale sottoscritto di una società quotata, di seguito denominato "l'azionista di maggioranza", possa esigere da tutti i possessori delle restanti azioni, di seguito denominati "azionisti di minoranza", di vendergli tali azioni ad un giusto prezzo. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una soglia più elevata, che non può superare il 95% del capitale sottoscritto della società.Si ritiene che una società sia una società quotata ai sensi del presente articolo quando le sue azioni sono negoziate su un mercato regolamentato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile determinare se la soglia è stata raggiunta.

3. Se la società ha emesso più di una classe di azioni, gli Stati membri possono disporre che il diritto di esigere la vendita da parte degli azionisti di minoranza, secondo quanto previsto al paragrafo 1, possa essere esercitato soltanto per la classe di azioni in cui sia stata raggiunta la soglia menzionata nello stesso paragrafo.

4. Gli Stati membri assicurano che ogni azionista di minoranza interessato possa esigere la valutazione del giusto prezzoLa valutazione del giusto prezzo è effettuata da un'autorità amministrativa o giudiziaria indipendente o da un esperto indipendente designato o autorizzato da tale autorità. Gli esperti possono, secondo la legislazione di ogni Stato membro, essere persone fisiche o persone giuridiche o società. La richiesta della valutazione viene presentata entro tre mesi dalla data in cui l'azionista di minoranza è stato sollecitato a vendere e il prezzo è stato comunicato conformemente al paragrafo 1.

5. Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 15 della direttiva 2004/25/CE*.* GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

Articolo 39 ter

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti di minoranza di una società quotata possano, congiuntamente o singolarmente, esigere dall'azionista di maggioranza che questi acquisti ad un giusto prezzo le azioni della società da essi detenute.

2. Gli Stati membri assicurano che in mancanza di accordo sul giusto prezzo tra le parti potenziali dell'operazione di cui al paragrafo 1, il prezzo sia valutato da un'autorità amministrativa o giudiziaria o da un esperto indipendente designato o autorizzato da tale autorità. Gli esperti possono, secondo la legislazione di ogni Stato membro, essere persone fisiche o persone giuridiche o società.

3. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 39 bis, paragrafo 1, seconda e terza frase, e paragrafi 2 e 3.

4. Gli Stati membri provvedono affinché una procedura adeguata garantisca la parità di trattamento di tutti gli azionisti di minoranza.

5. Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 16 della direttiva 2004/25/CE."

10. L'articolo 41, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri possono derogare all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), prima frase, nonché agli articoli 25, 26 e 29, quando la deroga è necessaria per l'adozione o l'applicazione di disposizioni miranti a favorire la partecipazione dei dipendenti o di altre categorie di persone indicate dalla normativa nazionale al capitale delle imprese."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO 1: scheda di valutazione d'impatto preliminare

1. INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA

Descrivere il problema che la politica/la proposta si prefigge di affrontare.

Procedure inutilmente onerose connesse ad alcuni strumenti di cui le società per azioni dispongono per la formazione e la modifica del loro capitale.

Indicare le tendenze potenzialmente insostenibili associate al problema,

- sul piano economico: ridotta flessibilità e costi troppo elevati per le società che, per motivi di finanziamento, devono essere in grado di reagire rapidamente agli sviluppi che intervengono sui mercati finanziari

- sul piano sociale: n.d.

- sul piano ambientale: n.d.

Indicare potenziali incompatibilità tra le tre dimensioni o con altre politiche. N.d.

2. Obiettivo della proposta

Qual è l'obiettivo politico complessivo in termini di effetti attesi? Ridurre i costi e i tempi di adozione da parte delle società di determinate misure relative al loro capitale

3. Opzioni politiche

Qual è l'impostazione di base proposta per raggiungere l'obiettivo? Un'impostazione di moderata deregolamentazione.

Quali strumenti politici sono stati presi in considerazione? Modifica della vigente seconda direttiva sul diritto delle società .

In che modo le opzioni individuate rispettano i principi di sussidiarietà e di proporzionalità? In quanto si limitano rigorosamente ad una semplice semplificazione della seconda direttiva, che è strumento importante di armonizzazione del diritto societario nell'Unione europea.

Quali opzioni possono già essere escluse in questa fase preliminare? Modifiche del regime di salvaguardia del capitale introdotto dalla seconda direttiva incompatibili con l'obiettivo perseguito dalla presente direttiva di tutela degli azionisti di minoranza e dei creditori.

4. Effetti - positivi e negativi

Indicare, in via preliminare, gli effetti positivi e negativi previsti delle opzioni prescelte, in particolare in termini di conseguenze a livello economico, sociale e ambientale. Positivi: riduzione dei costi e degli oneri amministrativi a carico delle società per azioni tramite l'introduzione di procedure più snelle per le predette categorie di operazioni.

Negativi: non individuati

Indicare i soggetti interessati e le possibili gravi ripercussioni su un particolare gruppo sociale, settore economico o regione (all'interno o al di fuori dell'UE), nel breve, nel medio e nel lungo periodo. N.d.

[1] Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa,GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1, come modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003,(GU L 236 del 23.9.2003, volume 46).

[2] Documento della Commissione COM(2003) 284 definitivo.

[3] Raccomandazioni del gruppo di lavoro SLIM sul diritto societario concernenti la semplificazione delle prima e della seconda direttiva sul diritto delle società, settembre 1999.

[4] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Risultati della quarta fase di SLIM, 4 febbraio 2000 (COM(2000) 56 definitivo).

[5] Cfr. documento della Commissione COM(2003) 284 definitivo.

[6] COM(2003) 71 definitivo; cfr anche la prima e la seconda relazione sull'attuazione del quadro d'azione: COM(2003) 623 definitivo e COM(2004) 432 definitivo.

[7] COM(2002) 278 definitivo.

[8] Documento della Commissione COM (2003) 284 definitivo.

[9] GU C […] del […], pag. […].

[10] GU C […] del […], pag. […].

[11] GU C […] del […], pag. […].

[12] GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1, come modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003.

[13] COM(2003) 284 definitivo.

[14] GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

[15] GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

[16] GU L 162 del 30.4.2004, pag. 70.

[17] GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33.