52004PC0722

Proposta di decisione del Consiglio relativa al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Federazione russa /* COM/2004/0722 def. - ACC 2004/0263 */


Bruxelles, 28.10.2004

COM(2004) 722 definitivo

2004/0263 (ACC)

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Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea ela Federazione russa

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(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono disciplinati da un accordo specifico sul regime quantitativo. L'attuale accordo bilaterale tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio, concluso il 9 luglio 2002, scade il 31 dicembre 2004.

Dalla scadenza del trattato CECA la Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla CECA.

Dai colloqui preliminari è emerso che entrambe le Parti intendono concludere un nuovo accordo per il 2005 e per gli anni successivi.

In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore del nuovo accordo, occorrono misure autonome che stabiliscano i limiti quantitativi per il 2005. Poiché le condizioni in base alle quali sono stati fissati i limiti quantitativi per il 2004 sono rimaste immutate, è opportuno fissare i limiti quantitativi per il 2005 allo stesso livello del 2004, tenendo però pienamente conto dell'ampliamento dell'UE.

La presente decisione del Consiglio sarà abrogata automaticamente all'entrata in vigore del nuovo accordo.

2004/0263 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea ela Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra[1], gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono disciplinati da un accordo specifico sul regime quantitativo.

(2) L'attuale accordo bilaterale tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio, concluso il 9 luglio 2002[2], scade il 31 dicembre 2004.

(3) Dalla scadenza del trattato CECA la Comunità europea ha ripreso gli obblighi internazionali della CECA. Di conseguenza, le misure relative agli scambi di prodotti siderurgici con i paesi terzi rientrano ora nel campo della politica commerciale comunitaria.

(4) Dai colloqui preliminari è emerso che entrambe le Parti intendono concludere un nuovo accordo per il 2005 e per gli anni successivi.

(5) In attesa della firma e dell'entrata in vigore del nuovo accordo, occorre stabilire i limiti quantitativi per il 2005.

(6) Poiché le condizioni in base alle quali sono stati fissati i limiti quantitativi per il 2004 sono rimaste immutate, è opportuno fissare i limiti quantitativi per il 2005 allo stesso livello del 2004, tenendo però pienamente conto dell'ampliamento dell'UE.

(7) Vanno adottate disposizioni per quanto possibile simili onde poter gestire questo regime all'interno della Comunità in modo tale da agevolare l'applicazione del nuovo accordo.

(8) A tal fine, occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

(9) I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.

(10) Per un'applicazione effettiva della presente decisione occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nella Comunità alla presentazione di una licenza d'importazione comunitaria.

(11) Per evitare che si superino i limiti quantitativi fissati, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione,

DECIDE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica, dalla data di entrata in vigore fino al 31 dicembre 2005, alle importazioni dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari della Federazione russa.

2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.

3. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[3].

4. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.

Articolo 2

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I, originari della Federazione russa, è soggetta ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari della Federazione russa, è subordinata alla presentazione di una licenza d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4.

2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d'importazione non superino in alcun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti elencate nell'allegato IV rilasciano licenze d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

3. Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui i prodotti vengono spediti nel paese esportatore. I prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 3

1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2 e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'allegato V.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le licenze d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di licenza d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio "chi arriva primo ha la precedenza").

2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3. Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nelle richieste notificate per ciascun gruppo di prodotti.

4. Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità della licenza d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.

5. Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

6. Le licenze d'importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente agli articoli 12-16.

7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di licenze d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti della Federazione russa. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti della Federazione russa della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione vengono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.

Articolo 5

1. Qualora alla Commissione risulti che i prodotti elencati nell'allegato I, originari della Federazione russa, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi di cui all'articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo sul necessario adeguamento dei limiti quantitativi corrispondenti.

2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Federazione russa di prendere le misure cautelative necessarie per poter procedere agli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette.

3. Se la Comunità e la Federazione russa non giungono ad una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Federazione russa.

Articolo 6

1. È necessaria una licenza di esportazione (rilasciata dalle autorità competenti della Federazione russa) per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato IV fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio della licenza d'importazione di cui all'articolo 12.

Articolo 7

1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'allegato II e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.

2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I.

Articolo 8

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 9

1. Le licenze di esportazione di cui all'articolo 6 possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Tali documenti sono redatti in inglese.

2. Se i documenti di cui sopra sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.

3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti devono misurare 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4. Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione secondo le disposizioni della presente decisione.

5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore : RU = Federazione russa

- due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

BE = Belgio

CZ = Repubblica ceca

DK = Danimarca

DE = Germania

EE = Estonia

EL = Grecia

ES = Spagna

FR = Francia

IE = Irlanda

IT = Italia

CY = Cipro

LV = Lettonia

LT = Lituania

LU = Lussemburgo

HU = Ungheria

MT = Malta

NL = Paesi Bassi

AT = Austria

PL = Polonia

PT = Portogallo

SI = Slovenia

SK = Slovacchia

FI = Finlandia

SE = Svezia

GB = Regno Unito,

- un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 4 per il 2004;

- un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;

- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 10

La licenza di esportazione può essere rilasciata dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, deve recare la dicitura "issued retrospectively".

Articolo 11

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione, l'esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati delle licenze devono recare la dicitura "duplicate".

I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali.

Articolo 12

1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una licenza d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le licenze d'importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di un qualsiasi Stato membro, indipendentemente da quello indicato sulla licenza di esportazione, a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.

2. Le licenze d'importazione valgono quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.

3. Le licenze d'importazione devono essere redatte utilizzando il modulo che figura nell'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.

4. La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere la licenza d'importazione deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

b) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore;

c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC;

d) il paese d'origine delle merci;

e) il paese di spedizione;

f) il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;

g) il peso netto per ogni voce TARIC;

h) il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce TARIC;

i) se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

j) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;

k) la data e il numero della licenza di esportazione;

l) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;

m) la data e la firma dell'importatore.

5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di una licenza d'importazione.

Articolo 13

La validità delle licenze d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Federazione russa in base alle quali sono state rilasciate le licenze d'importazione.

Articolo 14

Le licenze d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 15

1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dalla Federazione russa per un determinato gruppo di prodotti superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità che rilasciano le licenze negli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle licenze d'importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.

2. Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare licenze d'importazione per i prodotti originari della Federazione russa non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni degli articoli 6-11.

Articolo 16

1. I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle licenze d'importazione di cui all'articolo 12 devono essere conformi al modello di licenza d'importazione che figura nell'allegato III.

2. I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata "esemplare per il destinatario" e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata "esemplare per l'autorità competente" e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il formato è di 210 x 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.

5. Al momento del rilascio, le licenze d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4.

6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.

8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni.

9. Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura una casella dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle autorità amministrative competenti all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti caselle equivalenti a quelle che figurano sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che esso si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10. Le licenze d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Articolo 17

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.Essa si applica dal 1° gennaio 2005.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

LICENZA DI ESPORTAZIONE

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LICENZA DI ESPORTAZIONE

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ALLEGATO III

Licenza d'importazione della Comunità europea

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LICENZA D'IMPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

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ALLEGATO IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PÍSLUNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁN

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAU SARAKSTS

ATSAKING NACIONALINI INSTITUCIJ SRAAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WLACIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUNÝCH TÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

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ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI

(tonnellate)

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[1] GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

[2] GU L 195 del 24.7.2002, pag. 54.

[3] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).