52004PC0670

Proposta di decisione del Consiglio riguardante l'adesione della Repubblica moldova all'accordo relativo alla creazione di un Centro per la scienza e la tecnologia in Ucraina concluso il 25 ottobre 1993 fra il Canada, la Svezia, l'Ucraina e gli Stati Uniti d'America /* COM/2004/0670 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante l'adesione della Repubblica moldova all'accordo relativo alla creazione di un Centro per la scienza e la tecnologia in Ucraina concluso il 25 ottobre 1993 fra il Canada, la Svezia, l'Ucraina e gli Stati Uniti d'America

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il 25 ottobre 1993 il Canada, la Svezia, l'Ucraina e gli Stati Uniti d'America hanno concluso l'accordo relativo alla creazione di un Centro per la scienza e la tecnologia in Ucraina (in appresso "l'accordo").

2. Con regolamento (CE) n. 1766/98 del Consiglio e regolamento (Euratom) n. 2387/98 della Commissione la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso "le Comunità"), costituenti un'unica parte, hanno aderito all'accordo di cui sopra.

3. Il Centro internazionale per la scienza e la tecnologia in Ucraina (in appresso "il Centro") agisce come organizzazione intergovernativa dotata di personalità giuridica propria in conformità delle leggi e dei regolamenti delle parti. Gli obiettivi del Centro consistono nell'offrire a scienziati e ingegneri specializzati in armamento, soprattutto a quelli che già hanno conoscenze e qualifiche nel settore delle armi di distruzione di massa o dei sistemi di lancio di missili nella Federazione russa e in altri Stati della CSI, la possibilità di riorientare le loro competenze verso attività pacifiche e contribuire alla soluzione di problemi tecnici nazionali o internazionali, nonché agli obiettivi più vasti di transizione ad un'economia di mercato capace di rispondere alle esigenze civili.

4. Il 12 febbraio 2004 la Repubblica moldova ha depositato presso il segretariato del Centro lo strumento di adesione della Moldova all'accordo che istituisce il Centro. Conformemente all'articolo XIII dell'accordo spetta al consiglio d'amministrazione del Centro approvare tale adesione.

5. L'adesione della Repubblica moldova risponde agli obiettivi dell'accordo quali figurano all'articolo II, e in particolare all'obiettivo precipuo di riqualificazione dei ricercatori dei paesi dell'ex Unione sovietica aventi conoscenze e qualifiche nel settore delle armi di distruzione di massa. L'adesione della Repubblica moldova risponde così alla preoccupazione espressa dalle parti di allargare la cerchia dei paesi dell'ex Unione sovietica all'interno dell'STCU in un periodo che vede la transizione all'economia di mercato, lo sviluppo del processo di disarmo e la conversione del potenziale militare-industriale e tecnico a fini civili.

6. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1766/98 del Consiglio la posizione della Comunità per le questioni che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo XIII dell'accordo deve essere determinata dal Consiglio ed espressa, di norma, dalla presidenza.

7. Ciò premesso, la Commissione propone al Consiglio:

- di approvare per conto delle Comunità l'adesione della Repubblica moldova all'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale per la scienza e la tecnologia in Ucraina concluso il 25 ottobre 1993 fra il Canada, la Svezia, l'Ucraina e gli Stati Uniti d'America,

- di dare mandato alla presidenza del Consiglio di esprimere tale accordo in seno al consiglio d'amministrazione del Centro.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante l'adesione della Repubblica moldova all'accordo relativo alla creazione di un Centro per la scienza e la tecnologia in Ucraina concluso il 25 ottobre 1993 fra il Canada, la Svezia, l'Ucraina e gli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CE) n. 1766/98 del Consiglio, del 30 luglio 1998 [1], concernente l'adesione della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, che costituiscono un'unica parte, all'accordo relativo alla creazione di un Centro di scienza e tecnologia in Ucraina, concluso il 25 ottobre 1993, da Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti d'America [2], in particolare l'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4,

[1] GU L 225 del 12.8.1998, pag. 2.

[2] GU L 225 del 12.8.1998, pag. 5.

visto il regolamento (Euratom) n. 2387/98 della Commissione [3], del 3 novembre 1998, concernente l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea, che agiscono come un'unica parte ai fini del presente atto, all'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina, concluso nel 1993 da Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti d'America, in particolare l'articolo 2,

[3] GU L 297 del 6.11.1998, pag. 4.

vista la proposta della Commissione [4],

[4] GU C del, pag. .

considerando quanto segue:

(1) Il 25 ottobre 1993 il Canada, la Svezia, l'Ucraina e gli Stati Uniti d'America hanno concluso l'accordo relativo alla creazione di un Centro per la scienza e la tecnologia in Ucraina (in appresso "l'accordo").

(2) Con regolamento (CE) n. 1766/98 del Consiglio e regolamento (Euratom) n. 2387/98 della Commissione, la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso "le Comunità"), che costituiscono un'unica parte, hanno aderito all'accordo di cui sopra.

(3) Il 12 febbraio 2004 la Repubblica moldova ha depositato presso il segretariato del Centro lo strumento di adesione della Moldova all'accordo che istituisce il Centro. Conformemente all'articolo XIII dell'accordo spetta al consiglio d'amministrazione del Centro approvare tale adesione.

(4) Le Comunità sono rappresentate nell'ambito del consiglio d'amministrazione del Centro dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione. La posizione delle Comunità per le questioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo XIII dell'accordo è determinata dal Consiglio ed espressa, di norma, dalla presidenza,

DECIDE:

Articolo 1

L'adesione della Repubblica moldova all'accordo relativo alla creazione di un centro internazionale per la scienza e la tecnologia in Ucraina, concluso il 25 ottobre 1993 fra il Canada, la Svezia, l'Ucraina e gli Stati Uniti d'America, è approvata per conto delle Comunità.

Articolo 2

La presidenza del Consiglio esprime, in seno al consiglio di amministrazione del Centro, l'approvazione delle Comunità per quanto riguarda l'adesione della Repubblica moldova all'accordo.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente