52004PC0513

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione n. 1469/2002/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dal Kazakistan /* COM/2004/0513 def. - ACC 2004/0174 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica la decisione n. 1469/2002/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dal Kazakistan

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 22 luglio 2002 la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan hanno concluso un accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio.

L'articolo 2, paragrafo 6, di detto accordo stabilisce che "Qualora i paesi candidati aderiscano all'UE prima che sia concluso il presente accordo, le parti valuteranno l'opportunità di aumentare i limiti quantitativi di cui all'allegato II". Le parti hanno quindi convenuto di aumentare detti limiti e hanno siglato un nuovo accordo che tiene conto di tali aumenti.

La presente proposta di regolamento del Consiglio stabilisce le norme necessarie per l'attuazione del nuovo accordo.

2004/0174 (ACC)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica la decisione n. 1469/2002/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dal Kazakistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra [2], è entrato in vigore Il 1° luglio 1999.

[2] GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3.

(2) L'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato e cooperazione stabilisce che gli scambi dei prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in appresso denominata "CECA") sono disciplinati dalle disposizioni del Titolo III dell'accordo, ad eccezione dell'articolo 11, e dalle disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio.

(3) Il 22 luglio 2002 la CECA e il governo della Repubblica di Kazakistan hanno concluso un accordo di questo tipo sul commercio di taluni prodotti di acciaio [3] (in appresso denominato "l'accordo"), approvato a nome della CECA con decisione 2002/654/CECA della Commissione [4].

[3] GU L 222 del 19.8.2002, pag. 20.

[4] GU L 222 del 19.8.2002, pag. 19.

(4) Il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002 e la Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

(5) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo le parti hanno convenuto che esso rimarrà in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono per le parti.

(6) Le parti hanno avviato consultazioni come previsto all'articolo 2, paragrafo 6, dell'accordo e hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi ivi stabiliti per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea. Gli aumenti formano oggetto di un nuovo accordo che è entrato in vigore il giorno della firma [5].

[5] Vedi pagina XX della presente Gazzetta ufficiale.

(7) È opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 1469/2002/CECA della Commissione, dell'8 luglio 2002, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Repubblica di Kazakistan [6],

[6] GU L 222 del 19.8.2002, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV della decisione n. 1469/2002/CECA, i limiti quantitativi stabiliti per il 2004 sono sostituiti dai limiti quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

LIMITI QUANTITATIVI

Unità: tonnellate

Prodotti // 2004

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SA. Prodotti laminati piatti //

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SA1. Arrotolati // 55 228

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SA1a. Arrotolati destinati alla rilaminazione // 5 500

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SA2. Lamiera pesante // 852

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SA3. Altri prodotti laminati piatti // 80 082

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